1. Contratti pubblici- Disciplina di gara- Clausole escludenti
2. Contratti pubblici- Disciplina di gara- Clausole escludenti
3. Contratti pubblici- Disciplina di gara- Clausole escludenti
4. Contratti pubblici- Disciplina di gara- Clausole escludenti
5. Contratti pubblici- Disciplina di gara- Clausola della lex specialis oggetto di contestazione recante l’indicazione dei costi della sicurezza interferenziale in misura pari allo zero- Equiparabile al caso in cui sia mancata la previsione dei costi per la sicurezza- Clausola escludente- Onere di immediata impugnazione
6. Contratti pubblici- Omessa indicazione nella disciplina di gara dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed indeterminatezza del complessivo valore contrattuale- Clausola escludente- Onere di immediata impugnazione
7. Contratti pubblici- Servizi di natura intellettuale- Prestazioni non standardizzate- Verifica caratteristiche intrinseche
1. Com’è noto, le clausole del bando devono essere impugnate unitamente al provvedimento che rende attuale la lesione e dunque, di norma, unitamente all’esclusione del concorrente, che censura anche la lex specialis, o all’aggiudicazione a terzi, fermo restando, inoltre, che la partecipazione alla gara da parte di un operatore non implica alcuna acquiescenza alle regole della gara prive di immediata lesività. A fronte di una clausola della lex specialis che si assume illegittima ma che non è immediatamente lesiva, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, poiché non sa ancora se l’astratta o potenziale illegittimità della clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura e, quindi, in un’effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1395/2026). (Rif.: Articoli 83 e 209 (Articolo 120, comma 2: la decorrenza del termine per impugnare una clausola escludente del bando di gara) del 2023)
2. In alcuni casi, il bando di gara deve essere immediatamente impugnato perché direttamente lesivo e ciò accade quando:
a) si contesti in radice l’indizione della gara;
b) si contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione proceduto all’affidamento diretto;
c) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti; sono tali quelle che pregiudicano l’utile partecipazione alla procedura, perché precludono ab origine la possibilità di conseguire l’aggiudicazione, indipendentemente dallo svolgimento delle operazioni di gara (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 4 del 26 aprile 2018). (Rif.: Articoli 83 e 209 (Articolo 120, comma 2: la decorrenza del termine per impugnare una clausola escludente del bando di gara) del 202))
3. Le clausole escludenti comprendono:
a) le clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale;
b) le regole che valgano a rendere la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile;
c) le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta;
d) le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente;
e) le clausole impositive di obblighi contra jus;
f) i bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ovvero presentino formule matematiche del tutto errate;
g) gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione di voci di costo necessarie, come quella relativa ai costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5789; Cons. Stato. Sez. V, 24 ottobre 2018, n. 6040). (Rif.: Articoli 83 e 209 (Articolo 120, comma 2: la decorrenza del termine per impugnare una clausola escludente del bando di gara) del 2023)
4. In linea generale, vanno considerate “clausole immediatamente escludenti” solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull’interesse delle imprese (Consiglio di Stato Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284). (Rif.: Articoli 83 e 209 (Articolo 120, comma 2: la decorrenza del termine per impugnare una clausola escludente del bando di gara ) del 2023)
5. La clausola della lex specialis oggetto di contestazione, ovvero proprio quella recante l’indicazione dei costi della sicurezza interferenziale in misura pari allo zero, fattispecie che secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale è equiparabile al caso in cui sia mancata la previsione dei costi per la sicurezza ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2941/2015: “… La percentuale di incidenza dello 0,0% in effetti equivale oggettivamente e logicamente a mancanza dell’indicazione dei costi e quindi di un elemento essenziale dell’offerta economica per come strutturato dall’Amministrazione…”) ha ad oggetto costi relativi alla sicurezza, “non soggetti al ribasso”, come previsto dalla disposizione normativa evocata dalla stessa parte ricorrente: la clausola in disamina deve essere quindi ricompresa, ad avviso del Collegio, nel novero delle clausole escludenti e segnatamente all’ipotesi concernente “gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione di voci di costo necessarie, come quella relativa ai costi della sicurezza “non soggetti a ribasso”. (Rif.: Articoli 83 e 209 (art. 120, comma 2: la decorrenza del termine per impugnare una clausola escludente del bando di gara) del dlgs. 36 del 2023)
6. Secondo un condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa “In tema di omessa indicazione nella disciplina di gara dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed indeterminatezza del complessivo valore contrattuale, la Sezione ha già avuto modo di affermare come siffatte illegittimità incidano direttamente sulla formulazione dell’offerta, impedendone la corretta e consapevole elaborazione, sicché la lesività della stessa disciplina di gara va immediatamente contestata, senza attendere l’esito della gara per rilevare il pregiudizio che da quelle previsioni è derivato…” ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5983/2013; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5421/2011). (Rif.: Articoli 83 e 209 (art. 120, comma 2: la decorrenza del termine per impugnare una clausola escludente del bando di gara) del dlgs. 36 del 2023)
7. Secondo un consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, “la natura intellettuale o meno del servizio dipende infatti dalle sue (oggettive) caratteristiche intrinseche, di talché “Per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati” (Cons. Stato, III, 28 ottobre 2022, n. 9312; IV, 22 ottobre 2021, n. 7094). In tale contesto, il fatto che servizi di siffatta natura siano prestati avvalendosi (nella erogazione d’un servizio di natura pur sempre intellettuale) della collaborazione di alcuni addetti non vale sic et simpliciter ad escluderne la natura intellettuale e dunque a rendere necessaria la indicazione di costi di manodopera (esclusa, appunto, per i servizi intellettuali) ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21.02.2024, n. 1745; id. sez. V, 21.05.2024, n. 4502; ma anche con riferimento a un appalto analogo al presente sez. V, 21.02.2022, n. 1234)”( cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I sentenza n. 3126/2025). (Rif.: Articolo 108, comma 9 del dlgs. 36 del 2023)
Nota di sintesi
1.La vicenda.
Alfa ha partecipato alla gara per l’affidamento del “servizio di contact center remoto e gestione emergenze h24 – gestione servizi di backoffice integrazione servizi di intelligenza artificiale per assistente virtuale per il servizio idrico”, e all’esito delle operazioni di valutazione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, la commissione ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore di Beta.
Alfa promuove ricorso, assumendo l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione nonché degli altri atti di gara per un unico motivo. In particolare, deduce la violazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008, in relazione ai costi della sicurezza “interferenziale”, quantificati nella lex specialis di gara in misura pari a “zero”, perché:
a) a differenza di quanto affermato nella lex specialis, non sarebbe vero che il servizio si sarebbe svolto solo all’esterno dei locali della committente;
b) è erronea l’affermazione per la quale la quantificazione in euro 0,00 dei costi della sicurezza sarebbe connessa alla ritenuta natura intellettuale del servizio.
2. La decisione del Tar e la relativa motivazione.
Il Tar ritiene il ricorso inammissibile per tardività:
La clausola della lex specialis oggetto di contestazione, ovvero proprio quella recante l’indicazione dei costi della sicurezza interferenziale in misura pari allo zero, fattispecie che secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale è equiparabile al caso in cui sia mancata la previsione dei costi per la sicurezza. Inoltre, nei contratti di appalto, il committente (nel caso di specie la stazione appaltante) è tenuto ad indicare i costi della sicurezza interferenziale, secondo quanto previsto dall’art. 26 comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, ma, secondo quanto stabilito dal comma 2 della medesima disposizione, i datori di lavoro in generale, ivi compresi i subappaltatori, devono, a) “cooperare” all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e b) “coordinare” gli interventi “informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze”.
Ne consegue che l’indicazione dei costi della sicurezza interferenziale in misura pari a zero, ritenuta illegittima, deve essere altresì ascritta alla categoria delle clausole escludenti che rendono “la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile” e/o che recano “disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica”.
Anche nel merito il ricorso risulta infondato.
Nella specie la lex specialis prevede che “il servizio in oggetto è di natura esclusivamente intellettuale e i servizi di natura intellettuale sono infatti esentati, ai sensi degli artt. 26 comma 3 bis d.lgs. n. 81/2008 e 108 comma 9 d.lgs. n. 36/2023 dalla stima dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il servizio oggetto dell’appalto de quo è destinato a svolgersi, in larga parte, al di fuori dei locali della committente, sicché per questa parte è comunque esclusa in nuce qualsivoglia “interferenza” tra il personale della società appaltatrice e quello della committente, mentre la parte di servizio destinato a svolgersi presso il locali di quest’ultima, peraltro di carattere residuale, ha senz’altro natura intellettuale, ed è come tale sottratta, ai sensi degli artt. 26 comma 3 bis d.lgs. n. 81/2008 e 108 comma 9 d.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei contratti pubblici) dall’obbligo di indicazione dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
3. Esito.
Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile, ma con compensazione delle spese, stante “la complessità delle questioni giuridiche trattate”[1].
Pubblicato il 05/06/2026
N. 00239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2025, proposto dalla società OMISSIS Lab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Coromano e Gabriella Gamberale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OMISSIS S.C.Ar.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Comune di Ripalimosani, non costituito in giudizio;
nei confronti
OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Luccitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– della Determinazione Area Tecnica n. 339 del 05.11.2025, numero registro generale 474 del 05.11.2025 del Comune di Ripalimosani, avente ad oggetto “OMISSIS Scarl procedura di gara per il servizio di contact center remoto e gestione emergenza h24 – gestione servizi di Backoffice – integrazione servizi di intelligenza artificiale per assistente virtuale per il servizio idrico. Aggiudicazione definitiva”, con la quale veniva disposta l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto della Determina stessa in favore della OMISSIS srl;
– di tutti i verbali di gara;
– del Bando di gara;
– del Capitolato speciale di gara, nella parte in cui: a) sebbene sia prevista l’erogazione di un servizio di “assistenza diretta (gestione sportelli al pubblico) tramite attività di front office” da rendersi all’interno della sede istituzionale di Campobasso della OMISSIS Scarl, quantifica in euro 0,00 i costi per oneri per la sicurezza da interferenza; prevede che “non vi sono rischi di interferenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e che pertanto i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 0,00, considerato che il servizio in oggetto è di natura esclusivamente intellettuale”;
– del Disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce che “L’importo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a € 0, poiché il servizio in oggetto viene eseguito all’esterno dei locali OMISSIS, attraverso l’utilizzo delle attrezzature di lavoro del Fornitore”;
– della nota OMISSIS del 7.11.2025 n. prot. 28598/25;
– di ogni altro atto e/o provvedimento – anche di estremi sconosciuto – presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso.
nonché’ per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia
– del contratto pubblico ove nelle more stipulato con l’aggiudicataria;
nonché ancora per l’accertamento ai sensi dell’articolo 116, comma II c.p.a.
dell’illegittimità del parziale diniego di accesso agli atti di gara, risultando oscurata l’offerta tecnica della aggiudicataria in assenza di comunicazione di alcuna decisione sulla richiesta di oscuramento;
Nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto di accesso e dell’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti o comunque ove esistente del provvedimento con il quale l’Amministrazione ha disposto l’oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della OMISSIS S.C.Ar.L. e della controinteressata OMISSIS S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente ha partecipato alla gara per l’affidamento del “servizio di contact center remoto e gestione emergenze h24 – gestione servizi di backoffice integrazione servizi di intelligenza artificiale per assistente virtuale per il servizio idrico” indetto con determinazione del 20.5.2025 dalla OMISSIS S.c.ar.l., società consortile a responsabilità limitata, con capitale totalmente pubblico, che gestisce il servizio idrico nella Regione Molise.
In quanto Stazione Appaltante non qualificata, la OMISSIS Scarl con nota prot. n. 11838/2025 del 30.04.2025 ha delegato al Comune di Ripalimosani l’attività di committenza ausiliaria ai sensi dell’art. 62 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per l’espletamento della procedura di affidamento del servizio suddetto.
All’esito delle operazioni di valutazione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, nella seduta del 25.9.2025 la commissione ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della OMISSIS s.r.l..
Il successivo 5.11.2025, completate le verifiche in ordine ai requisiti di ordine generale e speciale ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 36/23, è stata adottata la Determina n. 474 e l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla OMISSIS.
2. Tanto premesso, la ricorrente, assumendo l’illegittimità del su indicato provvedimento di aggiudicazione nonché degli altri atti in epigrafe indicati ha proposto l’odierno ricorso, affidato ad un unico ad articolato motivo, così rubricato:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D. LGS N. 81/2008; ECCESSO DI POTERE PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE DI FATTO; NULLITÀ DEGLI ATTI DI GARA.
In estrema sintesi, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008, in relazione ai costi della sicurezza “interferenziale”, quantificati nella lex specialis di gara in misura pari a “zero”; la predetta indicazione secondo la prospettazione ricorsuale deve ritenersi illegittima perché:
a) a differenza di quanto affermato nella lex specialis, non sarebbe vero che il servizio si sarebbe svolto solo all’esterno dei locali della committente;
b) è erronea l’affermazione per la quale la quantificazione in euro 0,00 dei costi della sicurezza sarebbe connessa alla ritenuta la natura intellettuale del servizio.
La ricorrente ha altresì articolato una domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., lamentando che la stazione appaltante ha illegittimamente reso accessibile l’offerta dell’aggiudicataria solo con molte parti oscurate, senza “spiegare le motivazioni dell’accoglimento o diniego di oscuramento di parti dell’offerta tecnica per sussistenza di segreti tecnici o commerciali” (cfr. ricorso, pag. 17): sicché, aggiunge la ricorrente, “l’offerta dell’aggiudicataria risulta messa a disposizione in una versione sostanzialmente totalmente oscurata, al punto tale da non consentire alcuna censura relativamente ai punteggi assegnati all’offerta tecnica. Sembrerebbe, in maniera alquanto inverosimile, che tutta l’offerta della OMISSIS sia un segreto tecnico o commerciale” ( cfr. ricorso, pag. 17).
L’interessata ha chiesto, infine, la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato con l’aggiudicataria.
3. In resistenza al ricorso si è costituita la controinteressata OMISSIS s.r.l., che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, il quale investe delle clausole – quelle cioè concernenti i costi della sicurezza interferenziale – che, sotto diversi profili, devono ritenersi “escludenti” e che quindi avrebbero dovuto essere impugnate immediatamente in seguito alla pubblicazione del bando di gara: il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile in quanto tardivo.
Nel merito, la controinteressata ha dedotto l’infondatezza del gravame.
La controinteressata ha altresì dedotto la tardività dell’istanza ex art. 116 c.p.a., osservando che ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.lgs 36/2023, la stazione appaltante, nella comunicazione dell’aggiudicazione, ha tempestivamente dato atto delle “decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori” e che pertanto la decisione della stazione appaltante, comunicata con p.e.c. del 5.11.2025, avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso da notificare e depositare entro il 15.11.2025; l’istanza ex art. 116 c.p.a. notificata in data 5.12.2025 e depositata in data 17.12.2025 è, dunque, tardiva.
4. Si è altresì costituita in giudizio la OMISSIS scarl, che ha parimenti eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, investendo l’odierno gravame delle clausole della lex specialis immediatamente escludenti, che avrebbero dovuto essere quindi impugnate nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando di gara (cfr. memoria depositata in data 12.1.2026, pag. 6).
Nel merito, la OMISSIS scarl ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto; ha, infine, chiesto dichiararsi inammissibile l’istanza ex art. 116 c.p.a. sulla base, in sostanza, delle medesime argomentazioni formulate dalla controinteressata.
5. Alla camera di consiglio del 14.1.2026, il difensore di parte ricorrente si è dapprima riportato all’istanza di rinvio dell’udienza depositata in data 13.1.2026, alla quale si sono opposti i difensori delle altre parti costituite, manifestando l’interesse ad una sollecita definizione della controversia; il difensore della ricorrente ha, quindi, insistito per l’accoglimento della domanda cautelare articolata nel ricorso ed ha altresì chiesto al Tribunale di pronunciarsi anche sulla domanda ex art. 116 c.p.a.; i difensori delle altre parti hanno controdedotto in ordine a tutte le questioni oggetto della discussione di parte ricorrente e alle richieste di quest’ultima.
6. All’esito della su indicata udienza camerale il Tribunale, con la sentenza non definitiva n. 41/2026 ha: a) dichiarato irricevibile la domandaex art. 116 c.p.a. articolata nel ricorso introduttivo; b) fissato, ex art. 55 comma 10 cod. proc. amm., per la trattazione di merito della restante parte della controversia, l’udienza pubblica del 27 maggio 2026.
7. In vista dall’udienza pubblica di trattazione del merito di causa tutte le parti hanno depositato delle memorie ex art. 73 c.p.a.; la ricorrente e la controinteressata hanno altresì depositato degli scritti di replica.
8. All’udienza pubblica del 27 maggio 2026, uditi i difensori delle parti come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo ed è comunque, nel merito, infondato.
10. Il Collegio deve, innanzitutto, rilevare che è meritevole di accoglimento l’eccezione, sollevata dalla resistente e dalla controinteressata, di inammissibilità del ricorso per tardività, investendo l’odierno gravame una clausola della lex specialis – quella cioè relative all’indicazione dei costi della sicurezza cd. interferenziale ai sensi dell’art. 26 d.lgs. n. 81/2008 – da ritenersi immediatamente escludente.
10. Com’è noto, le clausole del bando devono essere impugnate unitamente al provvedimento che rende attuale la lesione e dunque, di norma, unitamente all’esclusione del concorrente, che censura anche la lex specialis, o all’aggiudicazione a terzi, fermo restando, inoltre, che la partecipazione alla gara da parte di un operatore non implica alcuna acquiescenza alle regole della gara prive di immediata lesività. A fronte di una clausola della lex specialis che si assume illegittima ma che non è immediatamente lesiva, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, poiché non sa ancora se l’astratta o potenziale illegittimità della clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura e, quindi, in un’effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1395/2026).
10.1. In alcuni casi, il bando di gara deve essere immediatamente impugnato perché direttamente lesivo e ciò accade quando:
a) si contesti in radice l’indizione della gara;
b) si contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione proceduto all’affidamento diretto;
c) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti; sono tali quelle che pregiudicano l’utile partecipazione alla procedura, perché precludono ab origine la possibilità di conseguire l’aggiudicazione, indipendentemente dallo svolgimento delle operazioni di gara (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 4 del 26 aprile 2018).
10.2. Le clausole escludenti comprendono:
a) le clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale;
b) le regole che valgano a rendere la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile;
c) le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta;
d) le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente;
e) le clausole impositive di obblighi contra jus;
f) i bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ovvero presentino formule matematiche del tutto errate;
g) gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione di voci di costo necessarie, come quella relativa ai costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5789; Cons. Stato. Sez. V, 24 ottobre 2018, n. 6040).
10.3. In linea generale, vanno considerate “clausole immediatamente escludenti” solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull’interesse delle imprese (Consiglio di Stato Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284).
11. Tanto premesso, giova in primo luogo ricordare che, come rappresentato dalla stessa parte ricorrente, l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 prevede, al suo comma 5, che “nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso…”.
Ciò posto, la clausola della lex specialis oggetto di contestazione, ovvero proprio quella recante l’indicazione dei costi della sicurezza interferenziale in misura pari allo zero, fattispecie che secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale è equiparabile al caso in cui sia mancata la previsione dei costi per la sicurezza ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2941/2015: “… La percentuale di incidenza dello 0,0% in effetti equivale oggettivamente e logicamente a mancanza dell’indicazione dei costi e quindi di un elemento essenziale dell’offerta economica per come strutturato dall’Amministrazione…”) ha ad oggetto costi relativi alla sicurezza, “non soggetti al ribasso”, come previsto dalla disposizione normativa evocata dalla stessa parte ricorrente: la clausola in disamina deve essere quindi ricompresa, ad avviso del Collegio, nel novero delle clausole escludenti e segnatamente all’ipotesi concernente “gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione di voci di costo necessarie, come quella relativa ai costi della sicurezza “non soggetti a ribasso”.
11.1. Il Collegio deve altresì rilevare che la gravata clausola della lex specialis assume valenza immediatamente escludente anche sotto altro profilo: ed infatti, come correttamente osservato dalla controinteressata (cfr. memoria del 10.1.2026, pagg. 4-5), nei contratti di appalto, il committente (nel caso di specie la stazione appaltante) è tenuto ad indicare i costi della sicurezza interferenziale, secondo quanto previsto dall’art. 26 comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, ma, secondo quanto stabilito dal comma 2 della medesima disposizione, i datori di lavoro in generale, ivi compresi i subappaltatori, devono, a) “cooperare” all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e b) “coordinare” gli interventi “informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze”.
Ne consegue che l’indicazione dei costi della sicurezza interferenziale in misura pari a zero, illegittima secondo la prospettazione ricorsuale, deve essere altresì ascritta alla categoria delle clausole escludenti che rendono “la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile” e/o che recano “disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica”.
Ed infatti, secondo un condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa “In tema di omessa indicazione nella disciplina di gara dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed indeterminatezza del complessivo valore contrattuale, la Sezione ha già avuto modo di affermare come siffatte illegittimità incidano direttamente sulla formulazione dell’offerta, impedendone la corretta e consapevole elaborazione, sicché la lesività della stessa disciplina di gara va immediatamente contestata, senza attendere l’esito della gara per rilevare il pregiudizio che da quelle previsioni è derivato…” ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5983/2013; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5421/2011).
11.2. Tanto premesso, l’odierno gravame deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, atteso che le censure ivi contenute – vertenti su una clausola della lex specialis da ritenersi sotto più profili immediatamente escludente e come tale ex se lesiva – avrebbero dovuto essere articolate impugnando, nei termini di legge, il bando di gara, pubblicato, in data 29.5.2025.
12. In ogni caso, il ricorso è, nel merito, infondato, per le ragioni di seguito illustrate.
È opportuno ricordare che con l’unico motivo di ricorso l’interessata ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati lamentando la violazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008, in relazione alla più volte citata clausola della lex specialis di gara che ha quantificato i costi della sicurezza “interferenziale” in misura pari a “zero”; la predetta indicazione, secondo la prospettazione ricorsuale deve ritenersi illegittima perché:
a) a differenza di quanto affermato nella lex specialis, non sarebbe vero che il servizio si sarebbe svolto solo all’esterno dei locali della committente;
b) è erronea l’affermazione per la quale la quantificazione in euro 0,00 dei costi della sicurezza sarebbe connessa alla ritenuta la natura intellettuale del servizio.
12.1. Orbene, il Collegio deve in primis rilevare che all’art. 3 del disciplinare di gara, rubricato “Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti”, è stato, tra l’altro, previsto che “l’importo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a € 0, poiché il servizio in oggetto viene eseguito all’esterno dei locali OMISSIS, attraverso l’utilizzo delle attrezzature di lavoro del Fornitore”.
E sul punto la resistente ha rappresentato (cfr. memoria resistente del 12.1.2026, pagg. 7-8), senza che su tale dato oggettivo siano state avanzate specifiche controdeduzioni ex adverso, che la quasi totalità delle prestazioni oggetto dell’appalto devono essere svolte al di fuori dei locali della committente: da qui l’insussistenza di un’interferenza tra il personale di quest’ultima e quello della società appaltatrice e, quindi, di rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori di quest’ultima.
La ricorrente ha però dedotto che il presupposto sul quale si fonda la clausola che ha individuato in misura pari a euro 0,00 i suddetti costi da “interferenza”, è errato, atteso che nel capitolato speciale di appalto ( cfr. pagg. 44-45 del capitolato speciale d’appalto) si prevede che una parte del servizio oggetto di appalto, e segnatamente l’attività di “supporto”, tramite uno “sportello di front-end”, alla committente, da svolgersi presso i locali di quest’ultima: da qui il rilievo per il quale “i rischi di interferenza con riferimento all’appalto in questione sussistono e vanno conseguentemente verificati ed esposti ove la eliminazione degli stessi implica dei costi da determinarsi con le modalità di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, essendo dimostrata la presenza di potenziali interferenze derivanti dallo svolgimento del servizio anche presso l’Amministrazione stessa, la SA non poteva quantificare in euro 0,00 i costi della sicurezza” (cfr. ricorso, pag. 15).
12.2. In relazione alla predetta attività, che peraltro risulta rivestire carattere meramente residuale nell’ambito del servizio che complessivamente costituisce oggetto dell’appalto in discorso, la resistente ha però evidenziato che nel capitolato speciale d’appalto (pag. 52), viene esclusa la sussistenza di rischi da interferenza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, così giustificando la previsione recante l’indicazione in misura pari a euro 0,00 dei costi della sicurezza, evidenziando che “il servizio in oggetto è di natura esclusivamente intellettuale”.
12.3. I servizi di natura intellettuale, come correttamente evidenziato dalla resistente e dalla controinteressata, sono infatti esentati, ai sensi degli artt. 26 comma 3 bis d.lgs. n. 81/2008 e 108 comma 9 d.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei contratti pubblici) dalla stima dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
A tale ultimo riguardo risulta generica e priva di fondamento la censura ricorsuale con la quale è stata contestata la natura intellettuale della parte del servizio da svolgersi presso la sede della committente: l’interessata si è infatti, innanzitutto, limitata ad affermare, in modo generico che “le attività dell’appalto di cui all’oggetto si sostanziano in attività che si caratterizzano per un profilo marcatamente operativo e non propriamente intellettuale” (cfr. ricorso pag. 16).
12.4. Inoltre, quanto all’inquadramento dell’attività di supporto tramite lo sportello “di front-end” presso la sede della committente, il Collegio ricorda che secondo un consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, “la natura intellettuale o meno del servizio dipende infatti dalle sue (oggettive) caratteristiche intrinseche, di talché “Per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati” (Cons. Stato, III, 28 ottobre 2022, n. 9312; IV, 22 ottobre 2021, n. 7094). In tale contesto, il fatto che servizi di siffatta natura siano prestati avvalendosi (nella erogazione d’un servizio di natura pur sempre intellettuale) della collaborazione di alcuni addetti non vale sic et simpliciter ad escluderne la natura intellettuale e dunque a rendere necessaria la indicazione di costi di manodopera (esclusa, appunto, per i servizi intellettuali) ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21.02.2024, n. 1745; id. sez. V, 21.05.2024, n. 4502; ma anche con riferimento a un appalto analogo al presente sez. V, 21.02.2022, n. 1234)”( cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I sentenza n. 3126/2025).
12.5. Tanto premesso il Collegio deve rilevare che, come correttamente sottolineato dalla resistente, l’attività in parola ha natura sostanzialmente consulenziale, essendo svolta da un solo dipendente della società appaltatrice avente la specifica funzione di “supporto al gruppo interno della OMISSIS che si occupa dello smaltimento delle pratiche complesse”, oltre che di aggiornamento, per 18 ore settimanali (art. 5 del capitolato pag. 44).
Il Capitolato assegna all’operatore dello sportello il compito di apportare “una immediata e significativa capacità di aggiornamento circa le dimensioni dell’Ente” e gli riconosce “funzioni di accounting, formazione e conduzione del gruppo di contact center da remoto” (cfr. pagg. 44 e 45 del Capitolato).
Ne consegue che l’attività in discorso, lungi dal poter essere ricondotta al novero di quelle meramente ripetitive e standardizzate è stata correttamente qualificata come di natura intellettuale, in coerenza ai principi sopra richiamati: da qui la legittima previsione della indicazione dei costi della sicurezza “da interferenza” in misura pari ad euro 0,00, non essendo la stima di questi ultimi dovuta, come detto, per i servizi di natura intellettuale.
13. In definitiva, la scelta della Stazione appaltante di indicare in misura pari ad euro 0,00 i suddetti costi della sicurezza risulta immune dalle censure articolate dalla ricorrente, sulla base di una lettura sinergica e globale, e non atomistica e parcellizzata, della lex specialis, atteso che il servizio oggetto dell’appalto de quo è destinato a svolgersi, in larga parte, al di fuori dei locali della committente, sicché per questa parte è comunque esclusa in nuce qualsivoglia “interferenza” tra il personale della società appaltatrice e quello della committente, mentre la parte di servizio destinato a svolgersi presso il locali di quest’ultima, peraltro di carattere residuale, ha senz’altro natura intellettuale, ed è come tale sottratta, ai sensi degli artt. 26 comma 3 bis d.lgs. n. 81/2008 e 108 comma 9 d.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei contratti pubblici) dall’obbligo di indicazione dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
14. Alla luce delle motivazioni sopra esposte il ricorso deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo e deve, in ogni caso, essere respinto, in quanto infondato nel merito.
15. Le peculiarità fattuali della vicenda controversa e la complessità delle questioni giuridiche trattate giustificano, infine, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, in quanto tardivo e, nel merito, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO
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[1] Massime e nota di sintesi tratte da Codice dei contratti pubblici annotato con giurisprudenza e prassi a cura di Avv. Ornella Cutajar e Avv. Alessandro Massari, in normepa.it, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, in particolare nella sezione dedicata al d.lgs. 36 del 2023
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