quando c’è la prova della lesione alla salute


A cura della Redazione.

Il Tribunale di Busto Arsizio nell’ordinanza del 13 maggio 2026 ha accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. di una condomina esposta a immissioni sonore intollerabili provenienti da un bar sottostante. Il giudice ha affermato che il superamento del differenziale di 3 dB rispetto al rumore di fondo integra di per sé la prova sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, rendendo superflua ogni dimostrazione di lesioni organiche obiettivabili.

Premessa.

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di tutela cautelare contro le immissioni acustiche intollerabili, chiarendo un profilo applicativo di immediato interesse per il contenzioso condominiale e di vicinato: l’accertamento tecnico del superamento della soglia differenziale dei 3 dB assorbe, ai fini cautelari, sia la verifica del fumus boni iuris sia quella del periculum in mora. Chi agisce in via d’urgenza non è quindi tenuto a dimostrare lesioni organiche certificate in sede medico-legale: è sufficiente che la CTU attesti l’entità dell’immissione.

Sul versante difensivo, la resistente non potrà limitarsi a contestare genericamente la tollerabilità dei rumori, dovendosi confrontare con i dati tecnici della perizia.

La vicenda

Mevia, proprietaria e abitante di un appartamento al primo piano del Condominio Gamma, ha adito il Tribunale di Busto Arsizio con ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., chiedendo di inibire alla società Alfa srl — conduttrice del locale commerciale posto al piano terra del medesimo stabile — la diffusione di musica dopo le ore 22:00 e di adottare ogni misura organizzativa idonea a contenere il rumore prodotto dagli avventori all’esterno.

A fondamento del ricorso, Mevia ha esposto che, a partire dal luglio 2025, il locale — aperto fino alle ore 24:00 nei giorni feriali e fino alle ore 2:00 nel fine settimana — diffondeva musica ad alto volume con marcata prevalenza di basse frequenze, udibili distintamente all’interno del suo appartamento anche a finestre chiuse. Una relazione tecnica acustica privata commissionata nel luglio 2025 aveva già rilevato un livello medio di pressione sonora (Leq) pari a 45 dBA nella camera da letto, a fronte di un rumore di fondo di soli 20 dBA, con un differenziale di gran lunga superiore al limite massimo di 3 dBA. La ricorrente ha riferito di essere costretta ad abbandonare l’abitazione nei fine settimana per poter dormire, pur facendo ricorso a tappi auricolari e terapia farmacologica.

Alfa srl si è costituita eccependo in via pregiudiziale il difetto di competenza del Tribunale, sulla base della clausola 32 del regolamento condominiale, che imponeva il previo tentativo di conciliazione presso l’associazione locale dei proprietari di case, e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti cautelari, sostenendo che la situazione di fragilità personale della ricorrente non fosse imputabile alle immissioni sonore.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l’eccezione pregiudiziale, richiamando il principio — già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4711/2022; Cass. n. 5985/1979) — secondo cui la clausola del regolamento condominiale che prevede un tentativo di composizione amichevole non integra una clausola compromissoria e non può precludere l’accesso alla tutela giudiziaria, i cui presupposti processuali sono stabiliti dalla legge e non dall’autonomia privata. Ha aggiunto che, in ogni caso, l’art. 669-quinquies c.p.c. esclude che la devoluzione in arbitrato di una controversia precluda il ricorso alla tutela cautelare.

Nel merito, il giudice ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di immissioni sonore, ricordando che in presenza di immissioni illecite sono esperibili, alternativamente o cumulativamente:

  • un’azione personale fondata sull’art. 2043 c.c. e sull’art. 32 Cost., volta a far cessare le immissioni nocive per la salute e a ottenere il risarcimento del danno all’integrità psico-fisica;
  • un’azione reale fondata sull’art. 844 c.c., esercitabile nei confronti del proprietario del fondo vicino per imporre le misure necessarie a contenere o eliminare le immissioni intollerabili.

Quanto al criterio per valutare la tollerabilità, il Tribunale ha ribadito il cosiddetto criterio comparativo, applicato in modo pressoché unanime dalla giurisprudenza di legittimità: si confronta il livello medio del rumore di fondo (il c.d. silenzio relativo, vale a dire l’insieme dei suoni di origine varia e continua caratteristici di una determinata zona) con quello delle immissioni contestate. Il superamento della soglia differenziale di 3 dB integra il limite della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c. — soglia fissata in ragione della progressione logaritmica della percezione sonora umana, per cui +3 dB corrisponde a un raddoppiamento dell’intensità percepita. Il criterio è oggettivo (si valuta la reattività dell’uomo medio, non la sensibilità individuale) e relativo (si tiene conto del contesto ambientale, delle caratteristiche dei luoghi e degli interessi in conflitto).

Applicando questi principi al caso concreto, il giudice ha posto a base della decisione la relazione del CTU nominato dal Tribunale, depositata nell’aprile 2026 e non specificamente contestata dalla resistente. Le rilevazioni avevano accertato che le attività del locale producevano immissioni con un discostamento dal livello sonoro di fondo che aveva raggiunto picchi di 23 dB, mantenendosi comunque sempre superiore ai 10 dB: valori definiti «eclatanti» rispetto alla soglia di tollerabilità.

Sul periculum in mora, il Tribunale ha enunciato il seguente principio:

Accertato il superamento della soglia differenziale di tollerabilità, non è necessaria la dimostrazione di esiti dannosi obiettivabili in termini medico-legali per ritenere sussistente il pericolo di un danno alla salute. Le immissioni sonore intollerabili sono di per sé nocive, in quanto alterano l’equilibrio psicofisico della persona; il pericolo cautelare discende direttamente dalla verifica concreta dell’intollerabilità dell’immissione, tanto più quando questa si produce nelle ore notturne, incidendo sul riposo e su un diritto costituzionalmente garantito quale la salute, per definizione non suscettibile di adeguata riparazione in forma monetaria (cfr. Cass. n. 13208/2016; Cass. n. 5844/2007).

In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha ordinato ad Alfa srl la cessazione dell’attività immissiva a partire dalle ore 22:00, inibendo l’utilizzo di qualsiasi impianto sonoro e il consentire il vociare dei clienti all’esterno del locale, e ciò sino all’adozione di misure tecniche idonee a evitare le immissioni (quali l’incremento del potere fonoisolante dei divisori indicato dal CTU). Le spese di lite e di CTU sono state poste a carico della resistente soccombente; è stata esclusa la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non essendo emersi elementi di mala fede processuale.

Allegato:

Tribunale Busto Arsizio ordinanza 14 maggio 2026


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