1. Contratti pubblici – Requisiti minimi dell’offerta tecnica – L’esito positivo della prova pratica non sana l’offerta carente dei requisiti minimi se l’idoneità è accertata mediante l’impiego di componenti essenziali non quotate dal concorrente
2. Contratti pubblici – Requisiti minimi dell’offerta tecnica – L’operatore che offre un prodotto privo di caratteristica tecnica prescritta dalla lex specialis quale requisito minimo a pena di esclusione deve essere escluso dalla procedura – La difformità configura aliud pro alio – La stazione appaltante non può disapplicare la lex specialis nemmeno per ragioni funzionali o sostanzialistiche né per perseguire il principio del risultato
3. Contratti pubblici – Requisiti minimi dell’offerta tecnica – Interpretazione: il requisito ha carattere «strutturale» quando la lex specialis non esplicita le finalità che esso è destinato a soddisfare – L’interpretazione conservativa impone di dare prevalenza alla clausola che mantiene gli effetti – Le dichiarazioni generiche di possesso del requisito non sostituiscono la sua effettiva dimostrazione nell’offerta
4. Contratti pubblici – Ricorso principale e ricorsi incidentali escludenti – Il ricorso principale deve essere esaminato per primo – L’accoglimento del ricorso incidentale non determina ex se l’improcedibilità del ricorso principale – L’interesse strumentale alla rinnovazione della gara persiste anche se l’offerta del ricorrente principale risulta irregolare – Accoglimento di tutti i ricorsi con declaratoria di gara deserta
5. Processo amministrativo – Rito appalti – Termine per impugnare l’aggiudicazione: decorre dalla piena conoscenza degli atti di gara – Quando la stazione appaltante omette di mettere a disposizione le offerte degli aggiudicatari ai sensi dell’art. 36, d.lgs. n. 36/2023, si applica l’ordinario procedimento di accesso ex l. n. 241/1990 con dilazione del termine di impugnazione
1. Nelle procedure di affidamento relative a forniture, non assume alcuna efficacia sanante la circostanza che i prodotti offerti abbiano superato con pieno successo una prova pratica di idoneità indetta dalla Commissione giudicatrice, qualora tale esito positivo sia stato conseguito ricorrendo all’utilizzo di elementi accessori e strumentali (nel caso di specie, i cavi di collegamento dell’elettrobisturi) richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis, ma non compresi in maniera integrale né quotati nell’offerta tecnica ed economica del concorrente. L’accertamento empirico dell’idoneità del macchinario non può supplire alla mancata offerta dei suoi componenti necessari, in quanto ciò esporrebbe inevitabilmente la stazione appaltante, in fase di esecuzione, al rischio di una fornitura incompleta o all’insorgenza di oneri e costi aggiuntivi non preventivati in sede di gara.
2 «L’operatore economico che offre una prestazione o un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico deve essere escluso dalla procedura di gara» (Cons. Stato, Sez. V, n. 2471/2026; Sez. IV, n. 3988/2025; Sez. IV, n. 7296/2024). «La difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un “aliud pro alio” idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione». La lex specialis «vincola rigidamente l’operato dell’Amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti» (Cons. Stato, Sez. V, n. 4659/2024). «Non è consentito disapplicare la lex specialis, neppure allorquando dovesse emergere che caratteristiche diverse da quelle richieste potrebbero meglio rispondere alle esigenze pubbliche sottese all’appalto, poiché in tal modo, in carenza di adeguata base legale, si violerebbero i principi della trasparenza, della prevedibilità e della par condicio tra i concorrenti» (Cons. Stato, Sez. III, n. 668/2026). «Il principio del risultato non si pone in chiave antagonista rispetto al principio di legalità» (Cons. Stato, Sez. III, n. 5217/2025): la mancata offerta di componenti essenziali andrebbe peraltro anche a detrimento del risultato, visti i maggiori costi legati al loro acquisto in fase esecutiva.
3. «La qualificazione in termini strutturali o funzionali di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’Amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare» (Cons. Stato, Sez. III, n. 668/2026; n. 3853/2026; n. 4155/2024). Quando la finalità non è esplicitata, il requisito ha carattere strutturale e la sua assenza nel prodotto offerto configura aliud pro alio. Conformemente al principio dell’interpretazione conservativa, «ove fosse sussistito un dubbio sulla portata della disposizione, avrebbe comunque dovuto essere seguita l’interpretazione che le avrebbe consentito di mantenere gli effetti anziché quella che ne avrebbe determinato la privazione» (Cons. Stato, Sez. III, n. 7897/2024; n. 5744/2021). Le dichiarazioni generiche di conformità ai requisiti minimi inserite nella documentazione di gara non sostituiscono la dimostrazione effettiva del loro possesso: la mancata offerta e quotazione economica dei componenti prescritti smentisce le affermazioni di conformità contenute nelle dichiarazioni.
4. «L’accoglimento del gravame incidentale non determina ex se l’improcedibilità di quello principale, continuando ad esistere, in capo al ricorrente principale, la titolarità dell’interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara» (Cons. Stato, Sez. V, n. 1536/2022; Sez. VI, n. 9468/2025; Sez. IV, n. 7323/2025). In conformità con la sentenza CGUE del 5 settembre 2019 (C-333/18), il ricorso principale deve essere esaminato per primo, e sia esso che il ricorso incidentale devono essere entrambi esaminati a prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti. Quando il ricorso principale e i ricorsi incidentali sono entrambi fondati — per mancanza del medesimo requisito minimo in tutte le offerte presentate — il giudice annulla i provvedimenti di aggiudicazione e di ammissione di tutti i concorrenti con declaratoria di gara deserta.
5. Quando la stazione appaltante, «in violazione del disposto di cui all’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023, ometta, integralmente o parzialmente, di mettere a disposizione dei primi cinque concorrenti classificati le offerte degli altri quattro concorrenti e la restante documentazione di gara, deve applicarsi l’ordinario procedimento di accesso agli atti, disciplinato dalla l. n. 241/1990, e la disciplina processuale ricavabile dall’art. 116 c.p.a.». In tale ipotesi, la tempestiva proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara — formulata nei quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione — comporta la dilazione temporale dei termini di impugnazione, quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 12/2020; Sez. V, n. 1631/2025; n. 8352/2024; n. 2882/2024; TAR Lombardia, Sez. IV, n. 2520/2024). Il ricorso è tempestivo quando notificato entro trenta giorni dall’ostensione della documentazione di gara, non potendo il termine iniziare a decorrere prima di tale data.
Sintesi della Sentenza
1) La vicenda
Una stazione appaltante aveva aggiudicato un lotto di una gara multilotto per la fornitura di piattaforme elettrochirurgiche ai primi due classificati, i quali avevano offerto solo alcuni dei cavi prescritti dalla lex specialis come requisito minimo a pena di esclusione («cavetteria completa per tutti gli utilizzi dell’elettrobisturi»). La terza classificata aveva impugnato l’aggiudicazione dopo aver ottenuto l’accesso alla documentazione di gara. Le aggiudicatarie avevano proposto ricorsi incidentali, sostenendo che anche l’offerta della ricorrente principale era priva del requisito minimo.
2) La decisione
Il TAR accoglieva sia il ricorso principale che entrambi i ricorsi incidentali. Tutte e tre le offerte erano prive della cavetteria completa. La stazione appaltante non poteva disapplicare la lex specialis nemmeno per ragioni funzionali o per il principio del risultato, che non si pone in contrasto con il principio di legalità. Il requisito aveva carattere strutturale in assenza di esplicitazione della finalità. Le dichiarazioni generiche di conformità non sostituivano la dimostrazione effettiva. Il ricorso principale era tempestivo perché la stazione appaltante aveva omesso di mettere a disposizione le offerte degli aggiudicatari, obbligando la ricorrente ad avvalersi dell’accesso ordinario.
3) L’esito
Il TAR accoglieva tutti i ricorsi, annullava l’aggiudicazione e i presupposti atti di ammissione di tutti e tre i concorrenti, con declaratoria di gara deserta, e compensava le spese tra tutte le parti.
Pubblicato il 05/06/2026
N. 02922/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2026, proposto da
– OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura C.I.G. B4A42564F9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Zoppellari, Gabriele Grande e Amedeo Cicognani e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
– l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – A.R.I.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace e Alice Castrogiovanni ed elettivamente domiciliata presso la sede del proprio Ufficio Legale in Milano, Via Torquato Taramelli n. 26
– la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
– l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
– OMISSIS Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Piero Fidanza e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
– OMISSIS Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Angelo Perani e Pietro Ferrario e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
per l’annullamento
– della Determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. n. 1024 del 18 novembre 2025, recante l’aggiudicazione definitiva in favore di OMISSIS Italia S.p.A. e OMISSIS Italia S.r.l. del Lotto n. 13 (C.I.G. B4A42564F9) della “procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per la conclusione di Accordi quadro, finalizzata alla fornitura di dispositivi per elettrochirurgia e servizi connessi, a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i. e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento”;
– della nota di A.R.I.A. S.p.A. prot. n. IA.2025.0096904 del 17 novembre 2025, recante la proposta di aggiudicazione del Lotto n. 13 in favore di OMISSIS Italia S.p.A. e OMISSIS Italia S.r.l.;
– di tutti i verbali della procedura concorsuale de qua, ivi inclusi i relativi allegati, e segnatamente del verbale n. 3, relativo alla seduta riservata del 17 febbraio 2025, del verbale n. 5, relativo alla seduta riservata dell’8 aprile 2025, e del verbale n. 6, relativo alla seduta riservata del 22 aprile 2025, nella parte in cui la Commissione giudicatrice, in fase di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, ha sia omesso di escludere dal Lotto n. 13 quelle presentate da OMISSIS Italia S.p.A. e OMISSIS Italia S.r.l., per carenza del requisito di minima costituito dalla “cavetteria completa per tutti gli utilizzi dell’elettrobisturi”, sia espresso la valutazione e attribuito il punteggio massimo all’offerta tecnica presentata da OMISSIS Italia S.r.l., con riguardo al criterio di valutazione premiale costituito dal “Dispositivo di aspirazione dei fumi chirurgici: si valuta la presenza in offerta tecnica ed economica del dispositivo di aspirazione dei fumi chirurgici e dei componenti. In caso di assenza in offerta, si attribuiscono 0 punti. In caso di presenza, si valutano le caratteristiche tecniche del prodotto offerto – max 4 punti”;
– di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, anche non cogniti;
– e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – A.R.I.A. S.p.A., di OMISSIS Italia S.p.A. e di OMISSIS Italia S.r.l.;
Visti i ricorsi incidentali proposti da OMISSIS Italia S.p.A. e OMISSIS Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 21 maggio 2026, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso principale notificato in data 2 gennaio 2026 e depositato il 15 gennaio successivo, OMISSIS S.r.l. ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, la Determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. n. 1024 del 18 novembre 2025, recante l’aggiudicazione definitiva in favore di OMISSIS Italia S.p.A. e OMISSIS Italia S.r.l. del Lotto n. 13 (C.I.G. B4A42564F9) della “procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per la conclusione di Accordi quadro, finalizzata alla fornitura di dispositivi per elettrochirurgia e servizi connessi, a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i. e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento”.
Con Determinazione n. 1291 del 3 dicembre 2024, A.R.I.A. S.p.A. ha indetto una “procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per la conclusione di Accordi quadro, finalizzata alla fornitura di dispositivi per elettrochirurgia e servizi connessi, a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i. e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento”, per la durata di 36 (trentasei) mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti massimi per l’elemento qualitativo e 30 punti massimi per quello economico). In particolare, con riguardo al Lotto n. 13 (C.I.G. B4A42564F9) – avente a oggetto la fornitura di “Piattaforma elettrochirurgica monopolare e bipolare”, mediante la stipula di Accordi quadro con i primi due operatori economici della graduatoria finale, per un valore complessivo triennale stimato a base d’asta pari a € 5.782.500,00 –, la lex specialis di gara ha previsto, a pena di esclusione, tra i “requisiti minimi” riguardanti le singole componenti della piattaforma oggetto di acquisizione la “cavetteria completa per tutti gli utilizzi dell’elettrobisturi”. In relazione al citato Lotto n. 13 hanno presentato offerta la ricorrente principale OMISSIS S.r.l., OMISSIS Italia S.p.A. e OMISSIS Italia S.r.l. A seguito dello svolgimento della gara, cui è stato applicato l’istituto dell’inversione procedimentale, si è posizionata al primo posto in graduatoria OMISSIS, con un punteggio complessivo di 91,52 punti (63,25 punti per l’offerta tecnica e 28,27 punti per quella economica), seguita da OMISSIS che si è collocata al secondo posto, con un punteggio complessivo di 78,75 punti (48,75 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per quella economica), e dalla ricorrente Erbe che si è classificata al terzo posto, con il punteggio complessivo di 78,57 punti (65,50 punti per l’offerta tecnica e 13,07 punti per quella economica). Con la Determinazione n. 1024 del 18 novembre 2025, A.R.I.A. S.p.A. ha quindi disposto l’aggiudicazione del Lotto n. 13 e la conseguente ammissione agli Accordi quadro di OMISSIS Italia S.p.A. e di OMISSIS Italia S.r.l., in qualità di prima e seconda classificata. A seguito dell’accesso alle offerte tecniche ed economiche delle società controinteressate, avvenuto in data 3 dicembre 2025, la società ricorrente avrebbe rilevato l’illegittimità dell’aggiudicazione del Lotto n. 13 in favore delle predette controinteressate, poiché le stesse avrebbero dovuto essere escluse dalla procedura per non avere offerto la “cavetteria completa per tutti gli utilizzi dell’elettrobisturi”, prescritto quale requisito minimo, a pena di esclusione, dalla lex specialis: la ricorrente avrebbe infatti rilevato che OMISSIS avrebbe offerto soltanto il prodotto corrispondente al cavo piastra, non avendo invece offerto né il cavo e/o manipolo monopolare, né il cavo per l’uso bipolare; anche OMISSIS avrebbe offerto soltanto il cavo di alimentazione, mentre non avrebbe offerto il cavo piastra, il cavo e/o manipolo monopolare e il cavo per l’uso del bipolare. Inoltre, la Commissione di gara avrebbe erroneamente attribuito il punteggio massimo all’offerta tecnica presentata da OMISSIS con riguardo al criterio di valutazione premiale costituito dal “Dispositivo di aspirazione dei fumi chirurgici”, pur in carenza dei componenti accessori completi.
Assumendo pertanto l’illegittimità dell’aggiudicazione del Lotto n. 13 alle società controinteressate, la ricorrente Erbe ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione della lex specialis di gara e segnatamente dell’Allegato denominato “Lotti e requisiti”, nella parte in cui ha individuato i “requisiti minimi” per il Lotto n. 13, e degli artt. 3 (“oggetto dell’appalto, importi e suddivisione in lotti”), 22 (“apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche”) e 25 (“aggiudicazione dell’appalto e stipula dell’Accordo quadro”) del Capitolato d’oneri, nella parte in cui prevedono l’esclusione dalla gara di offerte prive dei requisiti minimi fissati dall’allegato denominato “Lotti e requisiti”, per violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dagli artt. 1, 2, 3 e 5, del D. Lgs. n. 36 del 2023, e in particolare quelli del risultato (legalità, trasparenza e concorrenza), della fiducia (azione legittima, trasparente e corretta della P.A.), dell’accesso al mercato (concorrenza, imparzialità e non discriminazione) e della buona fede e del legittimo affidamento, per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento e per eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per falso presupposto di fatto, per illogicità e irragionevolezza, per contraddittorietà, per disparità di trattamento, per ingiustizia manifesta e per sviamento di potere.
Sono stati dedotti inoltre la violazione della lex specialis di gara e segnatamente dell’Allegato denominato “Lotti e requisiti”, nella parte in cui ha individuato i “requisiti premiali” per il Lotto n. 13, degli artt. 19 (“criterio di aggiudicazione”), 19.2 (“criteri di valutazione dell’offerta tecnica”) e 22 (“apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche”) del Capitolato d’oneri, nella parte in cui prevedono le modalità di attribuzione del punteggio con riguardo al requisito premiale costituito dalla “Dispositivo di aspirazione dei fumi chirurgici – max 4 punti”, la violazione dell’art. 108 del D. Lgs. n. 36 del 2023, la violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dagli artt. 1, 2, 3 e 5 del D. Lgs. n. 36 del 2023, e in particolare quelli del risultato (legalità, trasparenza e concorrenza), della fiducia (azione legittima, trasparente e corretta della P.A.), dell’accesso al mercato (concorrenza, imparzialità e non discriminazione) e della buona fede e del legittimo affidamento, la violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, il falso presupposto di fatto, l’illogicità e l’irragionevolezza, la contraddittorietà, la disparità di trattamento, l’ingiustizia manifesta e lo sviamento di potere.
Si sono costituite in giudizio l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – A.R.I.A. S.p.A., OMISSIS Italia S.p.A. e OMISSIS Italia S.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso; con separate memorie, le difese di OMISSIS Italia S.p.A. e di OMISSIS Italia S.r.l. hanno altresì eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità e/o l’irricevibilità del ricorso per tardiva proposizione, mentre nel merito ne hanno chiesto il rigetto.
2. Con ricorso incidentale notificato il 27 gennaio 2026 e depositato in pari data, OMISSIS Italia S.p.A. ha impugnato i medesimi atti censurati con il ricorso principale nella parte cui hanno ammesso alla gara l’offerta della ricorrente principale OMISSIS S.r.l. e non l’hanno esclusa.
In particolare, non avendo offerto OMISSIS S.r.l. cavi impiegabili per tutti gli utilizzi della “Piattaforma elettrochirurgica monopolare e bipolare”, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara; inoltre la suddetta ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa anche per aver presentato un’offerta indeterminata, poiché nell’offerta economica sarebbero state quotate tre tipologie di cavi, mentre nella relazione tecnica sarebbero state indicate ulteriori componenti aggiuntive non quotate a livello di prezzi unitari.
3. Con ricorso incidentale notificato il 27 gennaio 2026 e depositato il 28 gennaio successivo, anche OMISSIS Italia S.r.l. ha impugnato i medesimi atti censurati con il ricorso principale nella parte cui hanno ammesso alla gara l’offerta della ricorrente principale OMISSIS S.r.l. e non l’hanno esclusa. Quest’ultima infatti non avrebbe offerto tutti i cavi di collegamento degli strumenti che possono essere utilizzati con il proprio elettrobisturi e quindi avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara; è stata poi dedotta anche l’inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse, non superando la prova di resistenza l’offerta di OMISSIS, perché in relazione al criterio “Modulo Argon e accessori monouso” tale offerta avrebbe dovuto ottenere non più di 4,50 punti anziché i 6 ricevuti.
4. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della causa, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa della ricorrente principale OMISSIS S.r.l. ha controdedotto all’eccezione di irricevibilità del ricorso principale, deducendone l’infondatezza, e ha insistito per l’accoglimento del proprio gravame e il rigetto dei ricorsi incidentali.
Alla pubblica udienza del 21 maggio 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso principale formulata dalle difese di OMISSIS Italia S.p.A. e di OMISSIS Italia S.r.l., poiché a fronte della comunicazione della Determinazione di aggiudicazione n. 1024/2025 agli operatori partecipanti intervenuta in data 18 novembre 2025, il ricorso è stato notificato soltanto il 2 gennaio 2026, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2, cod. proc. amm.
1.1. L’eccezione è infondata.
La Stazione appaltante, a conclusione della procedura della gara relativa al lotto oggetto di controversia, ossia in data 18 novembre 2025, ha provveduto alla comunicazione della (sola) Determinazione di aggiudicazione n. 1024/2025, come previsto dall’art. 90, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 36 del 2023. Diversamente dalle previsioni dell’art. 36, commi 1 e 2, del medesimo D. Lgs. n. 36 del 2023, non sono stati tuttavia messi a disposizioni della ricorrente principale – attraverso la piattaforma Sintel utilizzata per l’espletamento delle operazioni concorsuali – né le offerte presentate dalle due società controinteressate aggiudicatarie, né i verbali e gli ulteriori atti di gara. Soltanto a seguito di rituale istanza di accesso, la Stazione appaltante, in data 3 dicembre 2025, ha messo a disposizione della ricorrente principale la documentazione di gara in formato integrale (all. 11 al ricorso), cui ha fatto seguito la notifica del ricorso principale in data 2 gennaio 2026.
La suddetta notifica del ricorso principale deve perciò ritenersi tempestiva, in quanto il termine per impugnare non poteva iniziare a decorrere se non dall’ostensione della documentazione di gara.
Ciò è in linea con l’orientamento già assunto da questo Tribunale, secondo il quale «si deve ritenere che nel caso in cui la Stazione appaltante, in violazione del disposto di cui all’art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36 del 2023, ometta, integralmente o parzialmente, di mettere a disposizione dei primi cinque concorrenti classificati le offerte degli altri quattro concorrenti e la restante documentazione di gara, deve applicarsi l’ordinario procedimento di accesso agli atti, disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, e la disciplina processuale ricavabile dall’art. 116 cod. proc. amm. (senza deroghe), non essendo applicabili le previsioni contente nel rito super speciale di cui all’art. 36, commi 4 e 7, del D. Lgs. n. 36 del 2023. (…) L’accertata applicabilità dell’ordinario procedimento di accesso agli atti alle fattispecie in precedenza individuate rende certamente mutuabile l’orientamento giurisprudenziale (lo ritiene invece superato in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36 del 2023, T.A.R. Lazio, Roma, IV, 1° luglio 2024, n. 13225), formatosi nella vigenza del Codice dei contratti pubblici adottato nel 2016 (D. Lgs. n. 50 del 2016), secondo il quale, nell’ambito delle procedure a evidenza pubblica, ove la richiesta di accesso agli atti venga proposta entro un lasso temporale di quindici giorni, il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione di cui all’art. 120 cod. proc. amm. si deve incrementare di un numero di giorni (massimo quindici) pari a quello necessario per avere piena conoscenza dell’atto e dei suoi eventuali profili di illegittimità, qualora questi non siano oggettivamente evincibili dalla comunicazione di aggiudicazione (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 204 del 2021; Consiglio di Stato, Ad. plen., 2 luglio 2020, n. 12; V, 27 marzo 2024, n. 2882; V, 15 marzo 2023, n. 2736; III, 1° agosto 2022, n. 6750; V, 22 luglio 2022, n. 6448; III, 15 marzo 2022, n. 1792; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 12 aprile 2024, n. 1083; per una diversa prospettazione, Consiglio di Stato, III, 8 novembre 2023, n. 9599). In coerenza con tali presupposti, la medesima giurisprudenza ha affermato che, poiché il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto degli atti, non è necessaria la previa proposizione di un ricorso al buio, comportando la tempestiva proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara – si ripete, formulata nei quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione – la dilazione temporale dei termini di impugnazione, quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (per una lettura particolarmente garantista, cfr. Consiglio di Stato, V, 2 aprile 2024, n. 3008). Pertanto, in applicazione di tale indirizzo giurisprudenziale, non si può ritenere che l’operatore economico per essere legittimato all’accesso alle offerte degli altri concorrenti partecipanti debba proporre un ricorso totalmente al buio, soprattutto laddove, come nella specie, l’intera documentazione sia stata sottratta all’accesso (Consiglio di Stato, Ad. plen., 2 luglio 2020, n. 12, richiamata da Consiglio di Stato, III, 1° agosto 2022, n. 6750; anche, V, 22 luglio 2022, n. 6448; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 novembre 2023, n. 2658)» (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 30 settembre 2024, n. 2520; in termini, anche Consiglio di Stato, V, 25 febbraio 2025, n. 1631; V, 18 ottobre 2024, n. 8352; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 marzo 2025, n. 1097).
1.2. Ne discende il rigetto della scrutinata eccezione.
2. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che, pur in presenza di un giudizio relativo a una gara con più di due partecipanti in cui sono stati proposti ricorsi incidentali contenenti censure di natura potenzialmente escludente, deve procedersi comunque al prioritario esame del ricorso principale, poiché «l’accoglimento del gravame incidentale non determina ex se l’improcedibilità di quello principale, continuando ad esistere, in capo al ricorrente principale, la titolarità dell’interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al processo, laddove “il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale”. Ciò in coerenza anche con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza 5 settembre 2019 (causa C-333/18), in merito all’ordine da seguire nell’esame di un ricorso principale volto a contestare l’aggiudicazione della gara ad altro concorrente e di un contrapposto ricorso incidentale, contenente censure potenzialmente idonee a determinare l’esclusione del ricorrente principale. Al riguardo, la Corte ha chiarito che “L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi”. Per l’effetto il ricorso principale e quello incidentale [devono] essere entrambi esaminati, a prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti alla gara, dal momento che anche nel caso in cui l’offerta del ricorrente principale [risultasse] irregolare, l’amministrazione [dovrebbe in ogni caso] verificare che le restanti offerte regolari [corrispondano] alle proprie attese, in caso contrario ben potendo decidere di indire una nuova procedura di gara (in termini, parr. 27 e 28 della citata sentenza 5 settembre 2019 della CGUE)» (Consiglio di Stato, V, 3 marzo 2022, n. 1536; anche, VI, 2 dicembre 2025, n. 9468; IV, 15 settembre 2025, n. 7323; V, 5 settembre 2025, n. 7226; V, 3 aprile 2023, n. 3434; V, 7 febbraio 2023, n. 1307; IV, 13 ottobre 2020, n. 6151; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26 gennaio 2026, n. 366; IV, 8 novembre 2023, n. 2580; IV, 26 aprile 2023, n. 1017).
3. Neppure è richiesto nel presente giudizio il superamento della prova di resistenza, considerato che la ricorrente principale, in via prioritaria, chiede l’estromissione dalla gara degli operatori controinteressati e quindi, laddove fosse fondata tale pretesa, resterebbe un unico soggetto in gara, ovvero OMISSIS, con conseguente possibilità per la stessa di ottenere l’aggiudicazione della commessa.
4. Passando all’esame del merito del ricorso principale, lo stesso è fondato nei sensi di seguito specificati.
5. Con la prima doglianza del predetto gravame si assume l’illegittima aggiudicazione della gara relativa al Lotto n. 13 in favore di OMISSIS Italia S.p.A. e di OMISSIS Italia S.r.l., poiché siffatti operatori avrebbero dovuto essere esclusi dalla procedura per non avere offerto la “cavetteria completa per tutti gli utilizzi dell’elettrobisturi”, prescritto quale requisito minimo, a pena di esclusione, dalla lex specialis.
5.1. La censura è fondata.
L’art. 3, ultimo periodo, del Capitolato d’oneri riferito alla gara de qua ha previsto che «con riferimento a ciascun lotto, si precisa che la fornitura ed i servizi connessi dovranno rispettare i requisiti, considerati quali elementi essenziali dell’offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara, stabiliti all’Allegato “Lotti e requisiti” e nel Capitolato Tecnico» (all. 3 al ricorso principale, pag. 14). Quindi, l’Allegato denominato “Lotti e requisiti”, nel paragrafo rubricato “Requisiti minimi dei lotti, richiesti a pena di esclusione dalla procedura di gara”, dopo avere stabilito che “con riferimento a ciascun lotto e relativi sublotti, i prodotti offerti e dunque – in caso di aggiudicazione – forniti, devono rispettare, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, di seguito riportate, in quanto elementi essenziali dei prodotti”, ha individuato, con riguardo al Lotto n. 13 (“Piattaforma elettrochirurgica monopolare e bipolare”), quale requisito minimo quello costituito dalla fornitura della “cavetteria completa per tutti gli utilizzi dell’elettrobisturi” (all. 4 al ricorso principale, pagg. 2 e 6). Sempre l’art. 3 del Capitolato d’oneri, con riferimento al Lotto n. 13, ha specificato che “trattasi di lotto che prevede piattaforme chirurgiche in acquisto. Unitamente alla fornitura sono richiesti i servizi connessi di consegna, trasporto, formazione e addestramento, installazione e collaudo, assistenza tecnica full risk, come da condizioni esplicitate nel Capitolato tecnico” (pag. 14 del Capitolato).
Sia la concorrente OMISSIS Italia che la concorrente Olyimpus Italia non hanno offerto la cavetteria completa, come prescritto dal Capitolato d’oneri; tale circostanza risulta provata dall’esame delle offerte prodotte in gara ed è altresì confermata dalle difese di A.R.I.A. S.p.A. e delle medesime parti controinteressate, che assumono come recessiva l’interpretazione letterale della previsione di gara e attribuiscono piuttosto una portata sostanzialistica e tecnico-funzionale al requisito in oggetto.
5.2. Esaminando nello specifico l’offerta di OMISSIS se ne ricava che è stato offerto soltanto il prodotto con codice “207002062”, corrispondente al cavo di alimentazione della Piattaforma elettrochirurgica (cfr., sul punto, Relazione tecnica OMISSIS: all. 20 al ricorso principale, pag. 18, richiamata a pag. 39 della Dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi e premiali: all. 21 al ricorso principale), mentre non sono stati offerti gli ulteriori cavi necessari per tutti gli utilizzi dell’elettrobisturi (si vedano le immagini che indicano le numerose prese cui collegare i cavi a pagg. 16 e 17 della Relazione tecnica di OMISSIS: all. 9 di OMISSIS), come confermato anche in sede di offerta economica, dove non sono stati indicati (e quotati) cavi di collegamento aggiuntivi.
Ciò risulta indirettamente avallato, come già accennato, dalle considerazioni svolte dalla difesa della stessa OMISSIS, secondo la quale – in ragione del rapido deterioramento cui sarebbero soggetti i cavi accessori e della loro ampia e diversificata tipologia, a seconda della singola operazione chirurgica da effettuare – gli stessi sarebbero stati (implicitamente) da essa offerti nel numero e nella tipologia necessari, “pur senza specificarlo espressamente data la loro natura di accessori soggetti a rapida usura, necessari ma non previamente individuabili nella loro identità e quantità” (pag. 8 della memoria depositata in data 23 gennaio 2026).
5.3. Pure l’operatore OMISSIS ha offerto un unico cavo, ossia il cavo piastra, avente codice “WA99510A” (all. 18 al ricorso principale), mentre il cavo di alimentazione di 5 m è stato offerto unitamente al carrello ausiliario per l’alloggiamento dell’apparecchiatura (cfr. Scheda tecnica: all. 3 di OMISSIS, pag. 2). Anche nell’offerta economica (all. 12 al ricorso principale) è stato quotato singolarmente soltanto il cavo piastra (per un prezzo unitario di € 72,89100), mentre il cavo di 5 m è stato inglobato nella complessiva quotazione del carrello ausiliario per l’alloggiamento dell’apparecchiatura (per un prezzo unitario complessivo di € 1.728,63900).
Nessun altro cavo è stato offerto nello specifico, salvo affermarsi apoditticamente e genericamente nella Dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi e premiali che “nella configurazione offerta, vengono forniti tutti i cavi necessari per il corretto utilizzo dell’elettrobisturi” (all. 17 al ricorso principale, pag. 10).
Peraltro, in sede di memoria, la difesa di OMISSIS ha ammesso che sono stati offerti soltanto il cavo piastra e il cavo di alimentazione di 5 m presente nel carrello ausiliario e, smentendo l’affermazione che sarebbero stati forniti tutti i cavi necessari per il corretto utilizzo dell’elettrobisturi, ha evidenziato che l’oggetto del lotto in esame “non comprende anche lo strumentario da usare con l’elettrobisturi” (pag. 6 della memoria depositata in data 26 gennaio 2026).
5.4. Come emerge con evidenza dall’esame delle offerte degli operatori aggiudicatari del Lotto n. 13, non risulta essere stata offerta in nessuno dei due casi la “cavetteria completa per tutti gli utilizzi dell’elettrobisturi”, in violazione della prescrizione della lex specialis che l’ha indicata quale requisito minimo, a pena di esclusione; in applicazione dell’art. 22 del Capitolato d’oneri – «qualora non sia comprovata la sussistenza di anche uno solo dei requisiti minimi previsti a pena di esclusione, la Commissione Giudicatrice procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del concorrente, comunicandolo al RUP che procederà ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), del Codice dei contratti pubblici» – e del successivo art. 25 – «con riferimento a ciascun lotto, saranno, altresì, esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino: … offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, nell’allegato “Lotti e requisiti” e/o nello Schema di Accordo Quadro ovvero offerte con livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto ai livelli di servizio attesi e stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Accordo Quadro» – sia OMISSIS Italia che OMISSIS Italia avrebbero dovuto essere escluse dalla gara in oggetto.
In senso contrario, non può ritenersi che l’offerta della Piattaforma elettrochirurgica da parte di un operatore sarebbe di default inclusiva della presenza dei cavi necessari per i suoi vari utilizzi, senza il bisogno di una esplicita indicazione dei singoli cavi offerti, perché ciò è contraddetto dalla circostanza che nelle offerte delle aggiudicatarie alcuni cavi sono stati indicati e quotati a livello economico in maniera specifica, risultando altrimenti incomprensibile un tale comportamento; si pone ugualmente in contrasto con l’asserita onnicomprensività delle offerte affermata dalle difese delle parti resistenti il rilievo formulato dalle medesime difese in ordine all’aleatorietà e indeterminatezza della richiesta della fornitura di qualunque cavo a cui collegare in via del tutto ipotetica qualsiasi strumento utilizzabile con il generatore. In aggiunta, deve evidenziarsi come le richiamate asserzioni difensive si pongono altresì in contrasto con una puntuale clausola della lex specialis che impone l’offerta della “cavetteria completa per tutti gli utilizzi dell’elettrobisturi”; in relazione a tale aspetto, conformemente al principio della c.d. interpretazione conservativa, ove fosse sussistito un dubbio sulla portata della disposizione, avrebbe comunque dovuto essere seguita l’interpretazione che le avrebbe consentito di mantenere gli effetti anziché quella che ne avrebbe determinato la privazione (cfr. Consiglio di Stato, III, 2 ottobre 2024, n. 7897; III, 4 agosto 2021, n. 5744; V, 27 dicembre 2019, n. 8820; VI, 23 dicembre 2019, n. 8695; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 marzo 2025, n. 1096; IV, 8 novembre 2023, n. 2580; IV, 27 febbraio 2023, n. 494; II, 10 marzo 2022, n. 573).
Non può assumere rilevanza nemmeno la circostanza che i prodotti offerti siano stati sottoposti a una prova pratica da parte della Commissione e in tale frangente abbiano confermato la loro piena idoneità, essendo ciò avvenuto con l’utilizzo di elementi, ovvero i cavi di collegamento, non compresi (almeno non in maniera integrale) nell’offerta; visto che l’oggetto dell’appalto è l’acquisto della piattaforme chirurgiche (e non l’erogazione di un servizio a cura dell’aggiudicataria, con onere a carico della stessa), ben potrebbe assistersi a una mancata fornitura dei cavi in sede di esecuzione dell’appalto o, più probabilmente, che il loro impiego dia luogo a costi maggiori di quelli indicati nelle offerte delle imprese aggiudicatarie (nonché preventivati in sede di gara), anche in applicazione del disposto di cui al citato art. 3 del Capitolato d’oneri che impone all’aggiudicatario di provvedere alla “consegna, trasporto, formazione e addestramento, installazione e collaudo, assistenza tecnica full risk” della piattaforma (pag. 14) e non anche a garantire a regime la fornitura di accessori non compresi nell’offerta (diversamente da quanto previsto per i Lotti n. 14 e n. 15).
5.5. La doverosa esclusione dalla procedura delle aggiudicatarie rappresenta dunque una conseguenza inevitabile della portata prescrittiva delle previsioni della lex specialis di gara, che si impongono sia ai concorrenti che alla medesima Stazione appaltante, la quale non può discostarsene nemmeno ove dovesse reputarle inidonee allo scopo perseguito, salvo adottare i provvedimenti in autotutela previsti dalla legge. Difatti, non è consentito disapplicare la lex specialis, neppure allorquando dovesse emergere che caratteristiche diverse da quelle richieste potrebbero meglio rispondere alle esigenze pubbliche sottese all’appalto, poiché in tal modo, in carenza di adeguata base legale, si violerebbero i principi della trasparenza, della prevedibilità e della par condicio tra i concorrenti (Consiglio di Stato, III, 27 gennaio 2026, n. 668).
Quindi si deve necessariamente procedere a una interpretazione in termini strettamente letterali delle regole contenute nella lex specialis, le quali “vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima” (Consiglio di Stato, V, 24 maggio 2024, n. 4659).
Per tale ragione, “l’operatore economico che offre una prestazione o un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico deve essere escluso dalla procedura di gara (Cons. Stato, 1 luglio 2015, n. 3275; Cons. Stato 11 dicembre 2019, n. 8429). E’ stato, infatti, affermato che la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un ‘aliud pro alio’ idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2011, n. 3877)” (Consiglio di Stato, V, 24 marzo 2026, n. 2471; anche, IV, 9 maggio 2025, n. 3988; V, 7 gennaio 2025, n. 82; IV, 28 agosto 2024, n. 7296; C.G.A.R.S., 1° aprile 2025, n. 249).
Neppure l’interpretazione di tipo funzionale e sostanzialistica prospettata dalla difesa di A.R.I.A. – che rileva l’assenza a monte di una puntuale tipizzazione da parte del Tavolo Tecnico delle quantità, delle caratteristiche e delle configurazioni degli accessori richiesti – può condurre a un esito differente, stante la chiara indicazione contenuta nella lex specialis, che non può essere “superata” da difficoltà di perimetrazione dell’impegno emerse in fase attuativa che imporrebbero di dare prevalenza al perseguimento del principio del risultato (il principio del risultato tuttavia non si pone in chiave antagonista rispetto al principio di legalità: cfr. Consiglio di Stato, III, 16 giugno 2025, n. 5217); peraltro la mancata offerta (e correlata carenza di quotazione economica) della cavetteria completa in grado di garantire il funzionamento della piattaforma andrebbe anche a detrimento del risultato, visti i maggiori costi legati all’acquisto dei vari cavi, che sono altresì soggetti a rapida usura, come segnalato dalle difese delle parti resistenti.
Con riguardo a tale aspetto è stato rilevato che “la qualificazione in termini strutturali o funzionali di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara «non dipende dalla natura del requisito in sé considerata (per esempio previsione della composizione del prodotto in uno specifico materiale), bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’Amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare» (Cons. Stato, Sez. III, sent. 9 maggio 2024, n. 4155). Ciò appunto, perché solo il confronto tra il prodotto offerto e la finalità perseguita permette di determinare l’idoneità del primo. Al contrario, la mancata enunciazione della finalità renderebbe il requisito di carattere ‘strutturale’ e la sua mancanza nel prodotto offerto configurerebbe aliud pro alio. Ma anche a voler ritenere che la finalità possa essere dedotta pur in assenza di un’esplicitazione da parte della stazione appaltante, essa deve essere sempre riferita alla caratteristica in questione e non all’appalto complessivamente inteso” (Consiglio di Stato, III, 27 gennaio 2026, n. 668; anche, III, 15 maggio 2026, n. 3853).
5.6. Da quanto evidenziato, discende l’accoglimento dello scrutinato motivo del ricorso principale.
6. Alla fondatezza della richiamata censura consegue, previo assorbimento della restante doglianza, l’accoglimento del ricorso principale e l’annullamento della Determinazione del Direttore Generale di A.R.I.A. S.p.A. n. 1024 del 18 novembre 2025, recante l’aggiudicazione definitiva a favore di OMISSIS Italia S.p.A. e OMISSIS Italia S.r.l. del Lotto n. 13, per mancata esclusione delle predette aggiudicatarie dalla gara de qua.
7. Si deve passare a questo punto all’esame dei ricorsi incidentali proposti da OMISSIS Italia S.p.A. e da OMISSIS Italia S.r.l., che verranno trattati congiuntamente in ragione della parziale sovrapponibilità delle censure contenute negli stessi, con cui sono stati impugnati gli atti attraverso i quali la Stazione appaltante non ha disposto l’esclusione di OMISSIS S.r.l. dalla gara relativa al Lotto n. 13.
8. Con il primo motivo, avente identico tenore in entrambi i ricorsi incidentali, si assume che la ricorrente principale OMISSIS non avrebbe offerto tutti i cavi di collegamento degli strumenti che possono essere utilizzati con l’elettrobisturi dalla medesima impresa proposto in gara.
8.1. La doglianza è fondata.
OMISSIS ha offerto e quotato a livello di offerta economica il cavo piastra (cod. 20194-077), il cavo bipolare (cod. 20196-055), il manipolo monopolare (cod. 20190-111) e lo “Starter kit manipoli monouso per Coagulazione Argon Plasma” (cod. 20132-252, cod. 20132-254 e cod. 20132-256).
Tuttavia, come risulta dal Manuale di uso della Piattaforma elettrochirurgica prodotto in gara da OMISSIS, per garantire il pieno funzionamento (e impiego) della predetta apparecchiatura sono necessari ulteriori cavi non offerti in gara: a pag. 42 del Manuale (all. 4 di OMISSIS), con riguardo al collegamento degli strumenti alla Piattaforma, si invita a “consultare il catalogo accessori Erbe per l’adattatore e il cavo”, dove sono indicati innumerevoli cavi di collegamento che non sono stati offerti in gara (all. 6 di OMISSIS, pagg. 4-14; cfr. anche pagg. 6-16 del ricorso incidentale di OMISSIS).
Di conseguenza, richiamando le considerazioni già svolte con riguardo alle offerte delle controinteressate aggiudicatarie, deve rilevarsi l’illegittima ammissione alla gara relativa al Lotto n. 13 anche della ricorrente principale OMISSIS S.r.l., non avendo neppure essa offerto la “cavetteria completa per tutti gli utilizzi dell’elettrobisturi”, in violazione della prescrizione della lex specialis.
8.2. Ciò determina l’accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi incidentali.
9. La fondatezza della scrutinata censura, previo assorbimento delle restanti doglianze, determina l’accoglimento dei ricorsi incidentali proposti OMISSIS Italia S.p.A. e da OMISSIS Italia S.r.l. e l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla procedura de qua (anche) della ricorrente principale OMISSIS S.r.l.
10. In conclusione, l’accoglimento sia del ricorso principale che dei ricorsi incidentali determina l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione della selezione relativa al Lotto n. 13, ossia della Determinazione di A.R.I.A. S.p.A. n. 1024 del 18 novembre 2025, nonché dei presupposti atti di ammissione di OMISSIS S.r.l., di OMISSIS Italia S.p.A. e di OMISSIS Italia S.r.l., cui consegue la declaratoria di gara deserta.
11. Il complessivo andamento della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie sia il ricorso principale sia (entrambi) i ricorsi incidentali, con le conseguenze specificate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
IL SEGRETARIO
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