in arrivo il nuovo decreto che slitta i termini e apre agli agronomi valutatori – Ruminantia – Web Magazine del mondo dei Ruminanti


Dopo aver superato la valutazione del comitato tecnico, è approdata in Conferenza Stato-Regioni la bozza di decreto volta a modificare il DM del 2 agosto 2022 e i relativi disciplinari inerenti l’SQNBA. Ne ha parlato anche Confagricoltura Lombardia qualche settimana fa, esprimendo soddisfazione per l’accoglimento di aggiornamenti e correzioni di cui si era fatta promotrice. Le diverse modifiche proposte sono volte a risolvere alcune criticità rilevate nel corso dell’avvio di questo schema di certificazione, che abbiamo seguito molto da vicino in numerosi articoli riportati in calce.

Più tempo per l’adeguamento al sistema

Analizzando il testo nel dettaglio, all’articolo 1 troviamo una prima importante novità: lo slittamento di un anno per l’adeguamento degli attuali sistemi di certificazione sul benessere animale all’SQNBA. Si sposterebbe, quindi, la scadenza del 22 settembre 2026, attualmente stabilita dalla nota ministeriale n. 536851 del 10 ottobre 2025, al 22 settembre 2027.

Si passa poi ai requisiti per il personale dell’Organismo di Certificazione, dove la novità più eclatante riguarda l’apertura alla valutazione da parte dei dottori agronomi con competenze in zootecnia.

Apertura agli agronomi valutatori con competenze in zootecnia

Il testo proposto recita:

“La valutazione presso gli Operatori della produzione primaria deve essere condotta da un medico veterinario e da un dottore agronomo, nel rispetto delle rispettive competenze. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2027, la suddetta valutazione può essere effettuata da un medico veterinario o da un dottore agronomo con competenze specifiche nel settore zootecnico. Qualora il valutatore dottore agronomo, nell’effettuare le verifiche previste dai disciplinari, rilevi problematiche di carattere sanitario, coinvolge il medico veterinario ai fini del completamento del processo valutativo. Prima del termine del periodo transitorio, il Comitato tecnico scientifico per il benessere animale valuterà l’opportunità di un’eventuale proroga sulla base dei risultati ottenuti e della verificata disponibilità di un numero congruo di medici veterinari valutatori.”

Le motivazioni riportate nei “considerando” si basano sulla necessità di ampliare le figure professionali abilitate a effettuare la valutazione ai fini del rilascio della certificazione SQNBA, in ragione:

  • “delle oggettive carenze di medici veterinari che si occupano di animali di interesse zootecnico, in particolare nelle aree marginali e montane, dove è maggiormente concentrata la presenza di allevamenti interessati alla certificazione SQNBA, presupposto per l’ottenimento del premio previsto dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 relativo all’Eco-schema 1, livello 2;
  • della standardizzazione e degli automatismi introdotti nel sistema ClassyFarm, i quali consentono che la verifica degli allevamenti sia quanto più possibile scevra da valutazioni soggettive, risolvendosi in una rilevazione oggettiva della presenza di requisiti predeterminati;
  • della presenza obbligatoria, all’interno del processo di certificazione, di almeno un medico veterinario, considerato che la valutazione dell’allevamento è sottoposta obbligatoriamente al riesame di un Comitato, di cui fa parte almeno un veterinario, il cui voto è vincolante ai fini del prosieguo dell’iter di certificazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. d del presente decreto.”

Gestione del personale da parte degli OdC

Gli OdC vengono invitati a:

  • dotarsi di personale numericamente sufficiente;
  • eseguire le attività in maniera imparziale imparziale da personale dell’Organismo di Certificazione non coinvolto in attività di autovalutazione ;
  • definire incarichi e responsabilità per l’accesso, con l’assegnazione delle credenziali, all’area dedicata del sistema informativo di cui all’articolo 9 del decreto e assumersi la responsabilità delle comunicazioni in entrata e in uscita dal sistema, necessarie per l’attività di controllo e vigilanza del SQNBA.

Vengono a questo punto inserite le tabelle con i requisiti minimi di competenza per le funzioni di valutazione e per quelle di riesame e decisione e si specifica che seguirà una Circolare del Masaf e del Ministero della salute, in cui saranno fornite le indicazioni sulla formazione teorica dei valutatori in merito ai criteri, ai contenuti e alla durata dei corsi di formazione nonché ai requisiti minimi che devono possedere gli Enti e le società di erogazione degli stessi.

Proposte riguardanti i disciplinari

All’articolo 2, poi, troviamo le proposte di  modifiche inerenti al decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero della salute del 23 ottobre 2024, con particolare riferimento ai disciplinari dei bovini.

Allegato 6

La prima variazione suggerita al “Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare”, è la sostituzione della parola “familiare” con le parole “di limitata dimensione”. Per quanto riguarda, poi, il campo di applicazione vengono  ridefinite le condizioni relative alla gestione degli animali. Nel caso di stabulazione libera, su lettiera o cuccette, con o senza accesso al pascolo, si ritiene effettuato il ricorso al pascolo quando almeno il 30% degli animali ne usufruisce oppure quando tutti gli animali non in lattazione vi accedono per almeno 60 giorni all’anno. Negli allevamenti a stabulazione fissa, invece, è previsto che tutti gli animali non in lattazione possano beneficiare, per almeno 60 giorni all’anno, del pascolo oppure della stabulazione libera. Ai fini del disciplinare, per animali non in lattazione si intendono esclusivamente i bovini di età compresa tra i 6 mesi e il primo parto.

Alla sezione Macroarea Benessere animale (BA), area strutture, il punto 3 Libertà di movimento degli animali, Bovini adulti (da latte, da carne), si propone di aggiungere: “Tutti i bovini non in lattazione devono essere liberi per almeno 60/gg anno, utilizzando un’area di pascolo oppure garantendo loro per il medesimo periodo, l’accesso a una superficie di esercizio, pari a 6 m2/capo.

Allegato 7

In merito al “Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo”, verrebbe chiarito meglio l’ambito di applicazione del disciplinare, specificando che riguarda gli allevamenti bovini destinati alla produzione di latte e/o carne che prevedono il ricorso al pascolo. Inoltre, gli animali vengono distinti in due categorie oggetto di valutazione: i vitelli dalla nascita fino a sei mesi e i bovini oltre i sei mesi di età.

Un’altra novità importante è l’introduzione di una soglia minima per il pascolo. Il disciplinare si applica infatti agli allevamenti a stabulazione libera con lettiera o cuccette che garantiscono il pascolo ad almeno il 30% degli animali per almeno 60 giorni all’anno, oltre che agli allevamenti integralmente al pascolo. Questa previsione sembra voler definire in modo più preciso quando un allevamento può essere qualificato come allevamento con ricorso al pascolo.

La modifica probabilmente più rilevante è però quella relativa al periodo minimo di permanenza nel sistema. Il nuovo testo stabilisce espressamente che i bovini devono essere allevati secondo i requisiti del disciplinare per almeno sei mesi prima della macellazione. In questo modo si evita che un animale venga inserito nel sistema solo poco tempo prima della macellazione e che possa comunque beneficiare della certificazione. Infine, viene introdotta una forma di valorizzazione commerciale aggiuntiva: se il periodo di allevamento secondo tali requisiti supera i sei mesi minimi richiesti, questa informazione può essere riportata nella commercializzazione degli animali e dei prodotti derivati. Ad esempio, un operatore potrebbe evidenziare che un bovino è stato allevato al pascolo per 12 mesi anziché per il minimo di 6 mesi previsto dal disciplinare.

Etichettatura

Il testo in via di approvazione introduce la possibilità per il Comitato tecnico-scientifico per il benessere animale, istituito dall’articolo 10 del decreto del 2 agosto 2022, di autorizzare l’inserimento di indicazioni facoltative riguardanti requisiti verificati e certificati nell’ambito del sistema SQNBA. Tali informazioni dovranno essere supportate da evidenze scientifiche, formulate in modo chiaro e non fuorviante e risultare coerenti con quanto già previsto in altri sistemi di certificazione regolamentati.

Formazione degli Operatori

Infine, verrebbe eliminato dai disciplinari SQNBA il requisito relativo alla formazione degli operatori, in quanto tale obbligo è ormai sostanzialmente ricompreso nella disciplina introdotta dal decreto 6 settembre 2023, come successivamente modificato dal decreto 23 dicembre 2025, che regola le modalità di svolgimento dei programmi formativi in materia di identificazione e registrazione degli operatori e degli stabilimenti.

Conclusioni

L’iter per l’approvazione del decreto di modifica è ancora lungo ma, nel complesso, appare chiaro come le modifiche proposte siano finalizzate a migliorare l’applicabilità dei disciplinari SQNBA e a favorirne un’attuazione più ampia ed uniforme da parte degli operatori. Tra gli effetti attesi vi è anche una maggiore flessibilità organizzativa del sistema di certificazione, resa possibile dall’estensione delle professionalità coinvolgibili nelle attività tecniche e quindi dalla maggiore disponibilità di tecnici in campo

Contenuti correlati


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Redazione Ruminantia

Source link

Di