Chi intende riscattare gli anni di studio universitario ai fini pensionistici può tirare un sospiro di sollievo. La Cassazione con la sentenza 7834/2026 ha chiarito che il termine di decadenza previsto per molte controversie pensionistiche non vale nei confronti delle domande di riscatto della laurea.
Al di là del singolo caso concreto, è una decisione che mette fine al dibattito che negli anni aveva generato interpretazioni contrastanti tra lavoratori, tribunali e ente di previdenza, offrendo una tutela più ampia a chi intende contestare la bocciatura della propria richiesta.
Che cos’è il riscatto della laurea
Per capire appieno la portata di questa sentenza, facciamo un passo indietro. Nel nostro sistema previdenziale, il riscatto consente di trasformare gli anni trascorsi all’università in periodi utili alla pensione.
Durante il percorso di studi lo studente normalmente non svolge attività lavorativa e, quindi, non ha occasione di versare contributi previdenziali. Sarebbero anni scoperti dal lato contributivo, non conteggiabili né per maturare il diritto alla pensione né per determinarne l’importo.
Tuttavia la legge consente al lavoratore di recuperare il periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, pagando a posteriori all’Inps specifici contributi destinati a colmare il vuoto. Non bisogna confonderli con quelli figurativi, che peraltro agevolano la pensione anticipata.
La vicenda finita davanti alla Cassazione
La pronuncia della Suprema Corte nasce da una complessa controversia, che qui andremo a semplificare. Alcuni decenni fa un lavoratore aveva presentato all’Inps una domanda di riscatto degli anni universitari. L’ente aveva risposto con il rigetto, ma la vicenda non è finita lì. Anzi è proseguita nelle aule di giustizia e si è conclusa solo poco tempo fa, con la citata sentenza 7834/2026 della Cassazione.
Secondo quanto emerso nel processo, il diniego risultava risalente al 2014 mentre il lavoratore ne aveva avuto effettiva conoscenza soltanto nel 2017. Da qui è nato il contenzioso sull’esistenza o meno di un termine entro il quale fosse ancora possibile rivolgersi al giudice.
Le diverse fasi del giudizio hanno prodotto conclusioni opposte. In primo grado il tribunale di Milano aveva accolto la domanda dell’uomo. In sostanza, per il giudice, il termine per agire in giudizio non poteva iniziare a decorrere prima che l’interessato fosse effettivamente venuto a conoscenza del provvedimento negativo. Di conseguenza, il ricorso era stato considerato tempestivo.
Di diverso avviso la corte d’appello meneghina. Ribaltando la pronuncia e accogliendo la tesi Inps, i giudici avevano ritenuto applicabile l’art. 47 del D.P.R. 639/1970. È una norma che prevede un rigoroso termine triennale di decadenza per promuovere azioni giudiziarie per la contestazione del mancato riconoscimento di prestazioni previdenziali. In sostanza, tale decadenza era già maturata e il lavoratore era ormai fuori tempo massimo.
I chiarimenti della Cassazione sulla natura giuridica del riscatto della laurea
Ricordiamo brevemente che la decadenza è un istituto giuridico che implica la perdita del diritto di compiere un certo atto una volta trascorso il termine fissato dalla legge.
Secondo l’interpretazione della corte territoriale, non diversa da quella di Inps, il riscatto della laurea doveva essere assimilato a una prestazione pensionistica. Pertanto — una volta decorso il termine previsto dalla legge — il lavoratore avrebbe perso definitivamente il diritto di impugnare la bocciatura della sua domanda.
La doccia fredda è però arrivata dalla Cassazione, che ha escluso questa possibilità. Il punto chiave sta nel capire che cos’è giuridicamente il riscatto degli anni universitari (“parallelo” a quello del servizio militare e civile). Ebbene, nella sentenza 7834/2026 la Corte chiarisce che:
- il riscatto non è una prestazione pensionistica in senso proprio;
- quando una persona richiede una pensione, o un beneficio previdenziale, domanda all’ente previdenziale il versamento di una prestazione già collegata alla propria posizione assicurativa;
- nel riscatto, invece, la situazione è diversa. Il lavoratore non chiede una pensione né un aumento immediato dell’assegno pensionistico. Chiede di costruire o integrare la propria posizione contributiva con il pagamento di somme che vanno a coprire periodi altrimenti scoperti.
A ben vedere è allora una fase preliminare e autonoma rispetto al vero e proprio rapporto pensionistico.
La distinzione tra costruzione della posizione contributiva e pensione
La Cassazione ha evidenziato una differenza fondamentale. Da una parte c’è la fase di costruzione della posizione previdenziale, nella quale il lavoratore accumula contributi e consegue i requisiti necessari per la pensione. Dall’altra abbiamo la fase di percezione della prestazione pensionistica, nella quale l’assicurato riceve concretamente il trattamento economico. E il riscatto della laurea appartiene chiaramente alla prima categoria.
Va da sé che il riscatto non può essere sottoposto alle rigide regole previste per le controversie su pensioni già maturate o benefici che incidono immediatamente sull’importo dell’assegno previdenziale. Non c’è infatti analogia.
Con una pronuncia ancor più favorevole di quella del primo grado, la Cassazione ha così accolto il ricorso del lavoratore. Ha annullato la pronuncia dell’appello e rinviato la causa ai giudici di merito per un nuovo esame.
Nel rivedere la vicenda, la corte territoriale ora non potrà più dichiarare il lavoratore decaduto dal diritto di agire in giudizio sulla base del termine triennale previsto per le controversie pensionistiche. Questo però non vuol dire che la domanda debba essere automaticamente accolta.
I giudici dovranno comunque verificare altri aspetti rilevanti della pratica, come ad esempio, la presenza dei requisiti previsti dalla legge per il riscatto, la correttezza e completezza della domanda amministrativa originariamente presentata e il rispetto delle regole sul pagamento dell’onere economico richiesto.
Che cosa cambia
Come visto, la sentenza 7834/2026 della Cassazione assume un’importanza che va oltre il singolo caso. Il riscatto della laurea non può essere trattato come una prestazione pensionistica e ogni lavoratore può conservare una tutela giudiziaria più estesa rispetto a quella prevista per le ordinarie controversie pensionistiche. Infatti, il rigido termine di decadenza previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 639/1970 non si applica alle controversie relative al riscatto degli anni di laurea.
I giudici hanno stabilito che lo strumento del riscatto rappresenta un rapporto autonomo rispetto alla prestazione pensionistica e la sua specifica finalità consiste nel dare copertura assicurativa a periodi non lavorati con il pagamento di contributi, calcolati secondo criteri attuariali.
Il principio affermato dagli Ermellini impedisce che ritardi burocratici, errori di comunicazione o interpretazioni eccessivamente formalistiche possano precludere definitivamente l’esame nel merito delle richieste di riscatto. Quest’ultimo peraltro si rivela piuttosto conveniente perché le relative somme versate sono deducibili fiscalmente e possono essere rateizzate fino a dieci anni senza interessi.
La pronuncia non sorride all’Inps (come già quella sui contributi non pagati e Tfr) perché non può più invocare il decorso del citato termine triennale per opporsi a una causa relativa al riscatto. Ma rafforza la tutela del cittadino che vuole valorizzare il suo percorso universitario ai fini della futura pensione, garantendo una maggiore effettività del diritto di difesa nei confronti dell’ente.
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