A cura di Ornella Cutajar e Alessandro Massari
con la collaborazione di Maurizio Greco e Carla Ragionieri
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Indice
- Contratti pubblici – Gare telematiche – Malfunzionamento piattaforma telematica TAR Lazio – Roma (sez. I-bis) sentenza 10 giugno 2026, n. 10691
- Concessione di spazi per stagioni concertistiche – Asseverazione PEF Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 10 giugno 2026, n. 4667
- Adesione a convenzioni Consip in pendenza di gara regionale TAR Sicilia – Catania (sez. III) sentenza 10 giugno 2026, n. 1688
- Immodificabilità CCNL in sede di giustificazioni anomalia Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 10 giugno 2026, n. 4666
- Commissione – Difetto di motivazione delle valutazioni TAR Abruzzo – L’Aquila (sez. I) sentenza 16 giugno 2026, n.430
- Conflitto di interessi – Progettista che ha redatto il progetto posto a base di gara TAR Campania – Napoli (sez. I) sentenza 9 giugno 2026, n. 3647
- Settori speciali – Appalti non strumentali – Servizi “No Aviation” TAR Sicilia – Catania (sez. II) sentenza 9 giugno 2026, n. 1680
- CCNL – Mancata allegazione tabelle retributive C.G.A. Sicilia (sez. giurisdizionale) sentenza 3 giugno 2026, n. 369
- Contratti pubblici – Annotazione nel Casellario ANAC TAR Lazio – Roma (sez. I-quater) sentenza 10 giugno 2026, n. 10683
- Concessione di servizi – PEF – Offerta tecnica nella busta amministrativa TAR Puglia – Lecce (sez. II) sentenza 9 giugno 2026, n. 862
Contratti pubblici – Gare telematiche – Malfunzionamento piattaforma telematica
TAR Lazio – Roma (sez. I-bis) sentenza 10 giugno 2026, n. 10691
1. Contratti pubblici – Gare telematiche – Ripartizione del rischio tecnico tra operatore economico e stazione appaltante – Il rischio di inidoneo caricamento e trasmissione dei dati grava sull’operatore per il principio di autoresponsabilità – Responsabilità della stazione appaltante limitata ai malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore
2. Contratti pubblici – Gare telematiche – Malfunzionamento della piattaforma – L’onere di fornire un principio di prova del malfunzionamento grava sul ricorrente – La schermata di errore priva di riferimento ai lotti e al passaggio procedurale, il funzionamento della piattaforma nella fase successiva e la disponibilità di tempo residuo escludono la prova del malfunzionamento
1. «L’orientamento formatosi in materia di procedure di evidenza pubblica che si svolgono mediante la presentazione telematica dell’offerta pone sull’utente il c.d. “rischio tecnico” inerente l’efficace e tempestivo caricamento e trasmissione dei dati, in ossequio al criterio di autoresponsabilità, con la conseguenza che dai casi di malfunzionamento del sistema imputabili al gestore devono essere adeguatamente distinte le ipotesi in cui la mancata trasmissione dell’offerta consegua alla mancanza di quella “peculiare diligenza” esigibile da parte del partecipante nella trasmissione degli atti di gara, tipica del profilo professionale rivestito» (TAR Lazio, Sez. II, n. 2608/2024; Cons. Stato, Sez. III, n. 3329/2014). «L’esperienza e abilità informatica dell’utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e “dominare”» (Cons. Stato, Sez. III, n. 7352/2020; TAR Lombardia, n. 644/2024). È affermato «il principio dell’equa ripartizione, tra soggetto partecipante e Amministrazione procedente, del “rischio tecnico” di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica, secondo criteri di autoresponsabilità dell’utente, su cui grava l’onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, con la sola esclusione dei malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (quali fermi del sistema ovvero mancato rispetto dei livelli di servizio), per i quali non può che affermarsi la responsabilità del gestore/Amministrazione» (TAR Lazio, Sez. III-quater, n. 7930/2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 5652/2021).
2. «L’onere di dimostrare l’asserito malfunzionamento del sistema informatico grava sulla parte ricorrente, la quale è tenuta a fornire sul punto quantomeno un principio di prova» (TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 9984/2023; TAR Puglia, Bari, Sez. I, n. 693/2025). Non integrano idoneo principio di prova: la schermata di avviso di momentanea non disponibilità del servizio priva di elementi dal quale desumere il collegamento con i singoli lotti in rilievo e con il passaggio procedurale di caricamento dei documenti d’offerta; la mancata coincidenza tra i lotti interessati dall’asserito malfunzionamento e quelli compresi nell’avversata determinazione di esclusione; la scadenza alle ore 8:52 del messaggio di errore, lontana dal termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00; la piena operatività della piattaforma nella fase successiva al denunciato malfunzionamento, attestata dall’atto riepilogativo dell’offerta generato dal sistema alle ore 9:38-9:46, che documenta la possibilità di rinnovato caricamento nei tempi residui; l’attestazione del gestore circa l’inesistenza di malfunzionamenti sistematici e la qualificazione dell’errore come «non sistematico e non bloccante».
Concessione di spazi per stagioni concertistiche – Asseverazione PEF
Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 10 giugno 2026, n. 4667
1. Contratti pubblici – Concessione – Requisito di esclusività del progetto – Interpretazione: non implica il divieto assoluto di eseguire il medesimo repertorio in altri luoghi ma richiede che lo specifico progetto sia ideato e realizzato per la specifica sede – La valutazione dell’esclusività investe il complesso della proposta progettuale e non i singoli concerti – Gli eventi successivi all’aggiudicazione rilevano in sede esecutiva e non invalidano ex post l’offerta
2. Contratti pubblici – Concessione – Asseverazione del PEF – È finalizzata a verificare la sostenibilità della struttura finanziaria complessiva del progetto e non la congruità dei singoli dati elaborati dall’operatore – Le precisazioni dell’asseveratore sui limiti del proprio incarico non inficiano il valore della certificazione in assenza di specifiche criticità del PEF
3. Processo amministrativo – Impugnazione di atti adottati in esecuzione di sentenza successivamente riformata – L’art. 336, comma 2, c.p.c. estende gli effetti della riforma agli atti dipendenti dalla sentenza riformata – Il ricorso è procedibile quando il provvedimento successivo è stato adottato in mera esecuzione della pronuncia di primo grado
1. Il requisito di esclusività contenuto nell’avviso di gara — che richiede che il progetto sia «ideato e realizzato in via esclusiva» per la specifica sede, con estensione alla direzione artistica, agli interpreti e alla programmazione — «non può essere intesa nel senso che non possano essere eseguite dall’affidatario musiche [del medesimo autore] in altri luoghi». Lo specifico progetto deve essere ideato e realizzato per la sede oggetto di concessione, non essendo richiesto che il proponente svolga la propria attività esclusivamente in quella sede. L’esclusività della proposta si misura su plurimi aspetti del progetto complessivo, sicché la sua eventuale violazione richiede di considerare l’insieme degli stessi. La documentazione attestante lo svolgimento di alcuni concerti con connotazioni analoghe in altra sede «assume una valenza relativa a fronte dell’articolato e complessivo progetto proposto» e non comprova il mancato rispetto dell’esclusività «quanto all’intera e complessiva programmazione». Gli elementi di sovrapposizione emersi nella fase esecutiva «possono essere eventualmente fatti valere in tale sede» e non inficiano l’aggiudicazione. Quando l’ente concedente era già a conoscenza dell’attività svolta dal concorrente in altri luoghi — come risultante dalla documentazione di gara — non può ritenersi che non sia stato posto nelle condizioni di valutare il rispetto della prescrizione.
2. «L’asseverazione è finalizzata a esaminare e verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto nel suo complesso, non, salvo casi di evidente criticità, a effettuare una verifica sulla congruità dei singoli dati elaborati dall’operatore e riportati nel PEF» (Cons. Stato, Sez. V, n. 7499/2023; n. 843/2011). L’asseveratore «attesta la correttezza e la congruità delle poste utilizzate per l’elaborazione del PEF e fornisce una positiva valutazione sugli elementi economici (costi e ricavi del progetto) e finanziari (composizione delle fonti di finanziamento) verificandone l’equilibrio in relazione ai flussi di cassa generati dal progetto, sulla base delle stime fornite dall’impresa» (art. 96, comma 4, d.P.R. n. 207/2010). «Le valutazioni circa la sostenibilità del PEF e dell’offerta rientrano in un ambito di valutazione tecnica riservato all’amministrazione concedente» (Cons. Stato, Sez. V, n. 1042/2023). «Il valore della relativa certificazione non può essere disconosciuto per il tramite delle precisazioni dall’asseveratore all’incombente» quando non sia dimostrata la sussistenza di specifiche criticità del PEF.
3. Ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., «la riforma estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata» (Cons. Stato, Sez. V, nn. 8534/2024 e 645/2024). L’adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento in mera esecuzione della sentenza di primo grado — che ne costituisce «il fondamento e l’unico presupposto» — non determina l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la riforma della sentenza travolge l’atto esecutivo adottato sulla sua base. Il ricorso è procedibile quando il provvedimento successivo «non sarebbe stato adottato in mancanza della pronuncia» e «è stato adottato in mera esecuzione della stessa».
Adesione a convenzioni Consip in pendenza di gara regionale
TAR Sicilia – Catania (sez. III) sentenza 10 giugno 2026, n. 1688
1. Contratti pubblici – SSN – Adesione a convenzione Consip in pendenza di gara regionale: ammessa in assenza di convenzione regionale operativa ma il ricorso rimane cedevole rispetto all’esito della gara regionale – Nessun obbligo di attendere la conclusione della gara regionale – La scelta rientra nella discrezionalità dell’ente
2. Contratti pubblici – SSN – Adesione a convenzione Consip in pendenza di gara regionale: obbligo di predeterminare la cedevolezza degli effetti del contratto mediante apposita clausola già nel provvedimento di adesione e nel contratto attuativo – La clausola di cedevolezza è lo strumento idoneo a garantire la preminenza della gara regionale
3. Contratti pubblici – SSN – Inadeguatezza della revoca e del recesso a garantire la preminenza della gara regionale sulla convenzione Consip – Criterio di specialità: il comma 449 L. n. 296/2006 prevale sull’art. 59, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
4. Contratti pubblici – SSN – Adesione a convenzione Consip: non richiede motivazione rafforzata – La scelta non presuppone valutazione comparativa tra le diverse alternative procedimentali – L’inefficacia del contratto è subordinata alla stipula del nuovo contratto con l’aggiudicatario regionale per tutelare la continuità del servizio ospedaliero
1. Il quadro normativo delineato dal comma 449 dell’art. unico della L. n. 296/2006 e dal comma 548 dell’art. unico della L. n. 208/2015 stabilisce che «in via tendenziale le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali» mentre «in via sostanzialmente suppletiva è altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro» (C.G.A.R.S., n. 1/2024; Cons. Stato, Sez. III, n. 7562/2022; n. 5205/2020). «Alla Consip è assegnato un carattere evidentemente sussidiario, il quale per questa caratteristica avrà valenza cedevole». L’adesione a convenzione Consip è legittima in pendenza di gara regionale non ancora conclusa, non sussistendo «alcun obbligo di attendere la conclusione della gara regionale, in presenza di uno strumento di acquisizione già disponibile e a fronte della indeterminatezza temporale caratterizzante la disponibilità di quello di marca regionale» (C.G.A.R.S., n. 1/2024). Le relative scelte rientrano nella discrezionalità amministrativa in senso proprio dell’ente sanitario.
2. L’ente del SSN che aderisca in via sussidiaria a una convenzione-quadro nazionale «risulta obbligato a formalizzare, all’interno dell’atto amministrativo mediante cui viene compiuta tale scelta, la temporaneità dei relativi effetti». Tale obbligo «discende direttamente dalle norme di riferimento» e si traduce «nell’apposizione, tanto nel provvedimento amministrativo di adesione all’Accordo quadro, quanto nel successivo contratto stipulato con l’affidatario, di una specifica clausola di cedevolezza, che rappresenta lo strumento giuridicamente idoneo a rendere certo il risultato a cui mira la norma, ossia assicurare il ripristino dell’ordine di priorità normativamente sancito dal legislatore». La clausola consente all’affidatario temporaneo di conoscere preventivamente il rischio imprenditoriale e protegge il futuro aggiudicatario regionale. La mancata apposizione di tale clausola vìzia di illegittimità il provvedimento di adesione. L’annullamento è pronunciato nei soli termini in cui il provvedimento non ha predeterminato la cedevolezza, con conseguente obbligo di stipulare il contratto con l’aggiudicatario regionale entro sessanta giorni.
3. La revoca ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990 e il recesso ex art. 123 d.lgs. n. 36/2023 non costituiscono strumenti idonei a garantire il ripristino della preminenza della gara regionale: entrambi sono manifestazioni di potere tipicamente discrezionale («l’emanazione di un atto discrezionale mal si presta a costituire la risposta approntata dall’ordinamento per ristabilire un principio che vincola l’Amministrazione ad adoperarsi per rendere cedevole la scelta nazionale») ed entrambi comportano esborsi economici certi a carico dell’ente (indennizzo ex art. 21-quinquies e decimo dell’importo residuo ex art. 123). L’art. 59, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 — che vieta modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro — non osta all’apposizione della clausola di cedevolezza, dovendo cedere al comma 449 della L. n. 296/2006 in applicazione del criterio di specialità («lex specialis derogat generali»): la norma speciale per gli enti del SSN prevale su quella generale del Codice dei contratti, altrimenti la preminenza della gara regionale risulterebbe sistematicamente aggirabile.
4. «La scelta di aderire alla convenzione Consip, proprio perché l’individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte dell’amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione dell’interesse pubblico che la sottende» (Cons. Stato, Sez. III, n. 7562/2022; C.G.A.R.S., n. 1/2024). Non è richiesta una motivazione rafforzata volta a soppesare le ragioni dell’adesione con quelle sottese a differenti alternative procedimentali. L’inefficacia del contratto già stipulato con l’affidatario della convenzione Consip deve essere modulata nel tempo: «l’esigenza di assicurare la continuità dei servizi di pulizia resi nella struttura ospedaliera» impone di subordinare gli effetti della declaratoria di inefficacia all’avvenuta stipula del nuovo contratto con l’aggiudicatario della gara regionale.
Immodificabilità CCNL in sede di giustificazioni anomalia
Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 10 giugno 2026, n. 4666
1. Contratti pubblici – Verifica dell’anomalia – Termine di quindici giorni ex art. 110, comma 2, d.lgs. n. 36/2023: ordinatorio e non perentorio – La riduzione da termine minimo a termine massimo esprime l’esigenza di celerità ma non conferisce carattere perentorio – La stazione appaltante conserva discrezionalità nel concedere proroghe e nell’articolare il contraddittorio in più fasi
2. Contratti pubblici – Verifica dell’anomalia – Modificabilità del costo della manodopera in sede di giustificativi: ammessa la rimodulazione interna delle risorse quando rimanga immutato l’importo complessivo del costo del lavoro – L’immodificabilità dell’offerta attiene al corrispettivo complessivo e alle voci espressamente richieste a pena di esclusione
3. Contratti pubblici – Verifica dell’anomalia – Indicazione del CCNL nel d.lgs. n. 36/2023: il CCNL indicato dall’operatore in sede di offerta ex art. 11, comma 3, non può essere modificato in sede di giustificativi – Eccezione per le attività secondarie con incidenza non significativa sul costo del lavoro – Applicabilità della disciplina del correttivo d.lgs. n. 209/2024 in via interpretativa alle procedure precedenti
4. Contratti pubblici – Verifica dell’anomalia – Prova di resistenza: il ricorrente che censuri la congruità del costo della manodopera per scostamento dalle tabelle ministeriali deve quantificare l’entità dello scostamento e dimostrarne l’idoneità a erodere interamente l’utile – Le tabelle ministeriali applicabili sono quelle vigenti al momento della verifica, non della presentazione dell’offerta
1. Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 per la presentazione delle giustificazioni «non è qualificato dalla norma come perentorio» e, «per tale ragione — nonché per la mancata correlata previsione di apposite sanzioni in caso di sua violazione, di decadenza per la stazione appaltante o di esclusione per l’operatore economico — va reputato ordinatorio» (Cons. Stato, Sez. III, n. 8107/2025). Si tratta di termine «acceleratorio», finalizzato a superare la parvenza di anomalia nel minor tempo possibile, che «deve essere rispettato dalla stazione appaltante quando formula, per la prima volta, la richiesta di spiegazioni», mentre essa conserva «ampia discrezionalità nel fissarne la durata nei confronti dell’operatore economico, senza tuttavia poter superare quella massima di legge». Il passaggio da termine minimo (art. 97, comma 5, d.lgs. n. 50/2016) a termine massimo esprime la scelta di tutelare le esigenze di celerità anziché le esigenze difensive del concorrente, ma «è da ritenersi prorogabile su richiesta dell’operatore economico» e la relativa richiesta è «discrezionalmente valutabile dalla stazione appaltante». L’art. 110 non esclude la possibilità di «ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale quando le giustificazioni non siano ritenute sufficienti o appaiano incomplete», anche in assenza di apposita previsione della lex specialis (Cons. Stato, Sez. V, nn. 3472/2021 e 6577/2022).
2. «L’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altre voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto» (Cons. Stato, Sez. V, n. 6710/2025; Sez. III, n. 9120/2025; n. 9696/2025). La modifica dei livelli degli operai impiegati, del costo medio orario e del monte ore degli addetti ai servizi «rientra nel ius variandi consentito in sede di giustificazioni» quando «sotto il profilo economico, non venga modificato l’importo complessivo del costo della manodopera e, sotto il profilo tecnico, non venga alterata la natura sostanziale dell’offerta, in quanto ci si limiti ad una rimodulazione interna delle risorse» (C.G.A.R.S., n. 621/2024; Cons. Stato, Sez. III, n. 9696/2025). «La tabella dei costi della manodopera allegata all’offerta economica non costituisce elemento essenziale dell’offerta quando la lex specialis non ne abbia espressamente sanzionato la mancata allegazione con l’esclusione».
3. «Nel vigore del d.lgs. n. 36 del 2023, il CCNL indicato dall’operatore economico in sede di gara, ai sensi dell’art. 11, comma 3, non può essere modificato in occasione della verifica di anomalia del costo della manodopera, integrando tale variazione un’inammissibile modifica di un elemento dell’offerta economica delineato come essenziale dall’impianto normativo» (Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2025). «L’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta, altresì rilevando quale parametro con cui verificarne correttezza e sostenibilità». Tuttavia, tale regola non opera quando la variazione del CCNL riguarda attività secondarie con incidenza non significativa sul costo complessivo del lavoro: anche nel vigore del testo originario dell’art. 11, comma 2, «l’onere della stazione appaltante di indicare il contratto collettivo applicabile era limitato alle prestazioni prevalenti ed a quelle, anche secondarie, comunque aventi un’incidenza significativa nella determinazione del costo del lavoro», con la conseguenza che la modifica del CCNL per attività secondarie inferiori al 30% delle prestazioni complessive non integra modifica essenziale dell’offerta. Le modifiche apportate dal d.lgs. n. 209/2024 all’art. 11 rilevano in via interpretativa anche per le procedure precedenti.
4. Il ricorrente che censuri la congruità del costo della manodopera per scostamento rispetto alle tabelle ministeriali «deve quantificare la sottostima, deducendone l’idoneità ad erodere interamente l’utile». In mancanza di tale specificazione, «il motivo di appello non può essere accolto, dovendosi ritenere che gli scostamenti del costo del personale ben possano trovare compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, nelle voci dell’utile e, a determinate condizioni, dei fondi per imprevisti». Quanto alle tabelle ministeriali di riferimento, «è da condividere in linea di massima» il rilievo che quelle applicabili siano quelle vigenti «al momento di verifica dell’anomalia» e non quelle vigenti «al tempo di presentazione dell’offerta», sebbene ciò non conduca all’esclusione in assenza della prova dell’incidenza dello scostamento sull’intero margine positivo.
Commissione – Difetto di motivazione delle valutazioni
TAR Abruzzo – L’Aquila (sez. I) sentenza 16 giugno 2026, n.430
1. Contrati pubblici – Commissione – Difetto di motivazione delle valutazioni
2. Contratti pubblici- Gara pubblica- Commissione- Valutazioni- Discrezionalità- Sindacato non sostitutivo
3. Contratti pubblici- Gara pubblica- Commissione- Valutazioni- Discrezionalità-Limiti- Obbligo di motivazione
1. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la valutazione di affidabilità del concorrente che abbia dichiarato fatti integranti, in astratto, un grave illecito professionale, può essere contenuta in forma implicita nell’ammissione in gara del concorrente medesimo (fra le tante: Consiglio di Stato sez. V, 15/04/2026, n. 2980).
Pertanto, l’ammissione in gara del RTI aggiudicatario, che aveva dichiarato di essere stato coinvolto in passato in una vicenda astrattamente riconducibile ad una causa non automatica di esclusione, ex artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023, lascia presumere che la
stazione appaltante abbia ritenuto che quanto riferito dall’operatore economico non comprometta la sua affidabilità. (Rif.: Articolo 93, comma 1 del dlgs. 36 del 2023)
2. In merito alle valutazioni dell’Amministrazione, il Tar osserva che deve essere riaffermato il principio della tendenziale insindacabilità delle decisioni (nel caso di specie si tratta di giudizi) che presuppongono valutazioni tecniche riservate all’amministrazione, quando non siano illogiche, irrazionali, fondate su falsi presupposti o viziate da difetto di motivazione.
Il principio presuppone che non si tratti di decisioni che costituiscono l’unico esito possibile della valutazione tecnica condotta sulla base di criteri certi e oggettivi, dunque vincolata ex ante e pienamente sindacabile mediante verifica controfattuale
della corrispondenza della valutazione all’elemento da valutare sussunto nel parametro presupposto, ma il risultato della scelta fra più possibili esiti della funzione discrezionale perché, in tal caso, i criteri che fungono da parametri di legittimità della
decisione non sono univoci, ma richiedono un apprezzamento di valore sul dato concreto da esaminare.
Con ogni evidenza, nel secondo caso l’amministrazione non deve esporre le ragioni per le quali, fra due o più possibili esiti dell’applicazione dei criteri tecnici, ha deciso di adottare quello esternato nella decisione, con la conseguenza che non è consentito
opporre in sede giurisdizionale l’esistenza di una valutazione alternativa, altrettanto legittima, razionale e logica e censurare la decisione che ha invece privilegiato l’altra, sollecitando un giudizio che eccede il limite della funzione giurisdizionale fino ad
invadere profili di opportunità e adeguatezza del provvedimento impugnato coperti da riserva di amministrazione. (Rif.: Articolo 93, comma 1 del dlgs. 36 del 2023)
3. Nondimeno, superata la fase della scelta, l’amministrazione non si sottrae all’obbligo di motivazione che illustri il percorso logico attraverso il quale, dalla comprensione, analisi e valutazione della situazione di fatto, attraverso il filtro dei criteri tecnici, è pervenuta alla decisione.
La giurisprudenza amministrativa (per tutte Consiglio di Stato sez. VI, 14/10/2025, n. 8036; T.A.R. L’Aquila Abruzzo sez. I, 12/04/2024, n. 184) si è ripetutamente interrogata sulla sufficienza della motivazione espressa sinteticamente con un voto numerico, all’esito della valutazione di prove concorsuali, per il conferimento di incarchi pubblici, o di offerte tecniche, per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, ed è pervenuta ad affermare il principio secondo il quale il voto numerico esprime un giudizio che non integra, ma presuppone una valutazione; insomma, la valutazione deve spiegare il “perché” del voto e non potrebbe essere altrimenti posto che l’art. 3 l. 241/1990 prescrive di «indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria»”.
Solo attraverso l’enunciazione degli aspetti concreti di ciò che deve essere valutato – previa sussunzione nel criterio astratto di valutazione – e del motivo per il quale ad essi viene attribuito un certo valore numerico, attraverso o il rinvio a formule esplicative corrispondenti a ciascun valore convenzionale, o una esplicita esternazione ex post del processo decisionale, è possibile comprendere perché è stato attribuito un certo voto numerico, non potendosi trascurare che solo attraverso l’esternazione dei “presupposti di fatto” della motivazione, certamente non desumibili dal voto numerico, si ha certezza che l’amministrazione ha effettivamente esaminato l’oggetto da valutare. (Rif.: Articolo 93, comma 1 del dlgs. 36 del 2023)
Conflitto di interessi – Progettista che ha redatto il progetto posto a base di gara
TAR Campania – Napoli (sez. I) sentenza 9 giugno 2026, n. 3647
1. Contratti pubblici – Conflitto di interessi – Art. 16, d.lgs. n. 36/2023 – Nozione ampia: ricomprende chiunque intervenga «a qualsiasi titolo» con compiti funzionali nella procedura, incluso il progettista che ha redatto il progetto posto a base di gara – Il conflitto non richiede partecipazione alla fase di aggiudicazione in senso stretto
2. Contratti pubblici – Conflitto di interessi – Fattispecie di pericolo: non richiede la prova della effettiva trasmissione di informazioni né di un pregiudizio concreto – È sufficiente il carattere potenziale dell’asimmetria informativa e dell’indebito vantaggio competitivo – Il carattere collegiale del lavoro di progettazione non esclude il conflitto
3. Contratti pubblici – Conflitto di interessi – Il conflitto «non diversamente risolvibile» giustifica l’esclusione quando emerso in fase avanzata della procedura con offerte già valutate – L’astensione tardiva del progettista non costituisce rimedio idoneo
4. Contratti pubblici – Illecito professionale grave – Omissione dichiarativa del conflitto di interessi: la dichiarazione di assenza di conflitto pur in presenza di legame parentale con il progettista costituisce dichiarazione falsa o gravemente fuorviante ex art. 98, comma 3, lett. b) – L’operatore non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione della rilevanza del fatto non dichiarato – La visibilità del nominativo del progettista negli elaborati non esonera dall’obbligo dichiarativo
1. L’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 «delinea una nozione ampia di conflitto di interessi, idonea a ricomprendere, nel suo perimetro soggettivo di applicazione, chiunque intervenga “a qualsiasi titolo” con compiti funzionali nella procedura, e di riflesso ne possa influenzare “in qualsiasi modo” il risultato». La norma «include nel suo campo di applicazione ogni situazione di conflitto di interesse che possa minare il trasparente, corretto e imparziale svolgimento della gara» e riguarda tutti i soggetti che hanno «direttamente o indirettamente» un interesse anche solo potenziale «che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza». Il progettista che ha partecipato alla redazione del progetto esecutivo posto a base di gara rientra nel perimetro soggettivo della norma, poiché «la fase di progettazione, pur temporalmente antecedente quella di acquisizione e valutazione delle offerte, costituisce il momento genetico in cui si cristallizzano i fabbisogni della Stazione appaltante e le specifiche tecniche della gara» e il suo ruolo lo pone «obiettivamente nella condizione di avere accesso ad informazioni privilegiate relative alla procedura di gara» (Cons. Stato, Sez. III, n. 5151/2020; TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 3159/2024).
2. Il conflitto di interessi ex art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 «non integra una fattispecie di violazione con evento di danno, ma di semplice pericolo, con funzione precipuamente preventiva della alterazione della concorrenza». Le cause di incompatibilità «servono a tutelare la credibilità e la fiducia dell’Amministrazione, e scattano a fronte di situazioni di mero pericolo, a prescindere dall’effettivo concretizzarsi di un pregiudizio, tutelando così già l’immagine stessa di imparzialità dell’Amministrazione» (TAR Veneto, Sez. II, n. 908/2021). «Al fine della sussistenza di una situazione di conflitto di interesse, è sufficiente il carattere anche solo potenziale dell’asimmetria informativa di cui abbia potuto beneficiare il concorrente tramite l’acquisizione di informazioni non conosciute dagli altri partecipanti per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante». L’assenza di dolo o connivenza in capo al progettista è irrilevante: il conflitto si fonda «sul mero dato oggettivo del descritto legame parentale, di per sé idoneo a far insorgere il pericolo di un pregiudizio per la par condicio dei concorrenti». Il carattere collegiale del lavoro di progettazione non esclude il conflitto quando il soggetto coinvolto ricopre il ruolo di capo progettista.
3. Ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, l’esclusione è giustificata quando il conflitto di interessi non sia «diversamente risolvibile». Quando la circostanza del conflitto emerge solo a seguito di segnalazione anonima «in una fase procedimentale ormai avanzata (con le offerte già valutate e la graduatoria provvisoria già stilata), l’espulsione dell’operatore costituisce l’unica misura proporzionata possibile per emendare il vulnus alla concorrenza, non potendo certo essere rimedio idoneo l’astensione del progettista, che aveva già operato, quando, oltretutto, anche le successive offerte erano poi state, infine, già presentate e valutate».
4. L’operatore economico «non può essere ammesso, sulla base della propria individuale e arbitraria interpretazione, a ritenere irrilevanti i propri vincoli parentali con i dipendenti della Stazione appaltante, ma è tenuto semmai a un obbligo di massima trasparenza dichiarativa al riguardo, affinché sia l’Amministrazione, e non il dichiarante, a operare le valutazioni del caso sulla rilevanza del fatto dichiarato». La società che, pur a conoscenza del legame parentale con il capo progettista (i nominativi risultavano dagli elaborati di gara), dichiara nel DGUE e nella domanda di partecipazione l’assenza di cause di conflitto di interesse, «ha reso una dichiarazione oggettivamente falsa, o quantomeno gravemente fuorviante, precludendo all’Amministrazione resistente di valutare per tempo l’effettiva rilevanza del descritto rapporto di parentela». La «riscontrata omissione dichiarativa ha gravemente minato il rapporto fiduciario, incidendo sull’affidabilità della società ricorrente» e integra grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. La visibilità del nominativo del progettista negli elaborati tecnici «non esimeva certo l’operatore economico dall’obbligo di rendere dichiarazioni veritiere e non fuorvianti».
Settori speciali – Appalti non strumentali – Servizi “No Aviation”
TAR Sicilia – Catania (sez. II) sentenza 9 giugno 2026, n. 1680
1. Giurisdizione – Contratti pubblici – Servizi aeroportuali – Attività «non aviation» di natura commerciale: la controversia relativa all’affidamento di servizi di ristorazione e catering in area aeroportuale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario – Il rapporto di sub-concessione commerciale si risolve in un contratto di diritto privato e la posizione del partecipante è di diritto soggettivo
2. Giurisdizione – Contratti pubblici – Servizi aeroportuali – L’adozione volontaria di una procedura ad evidenza pubblica da parte del gestore aeroportuale per servizi «non aviation» non sposta la giurisdizione al giudice amministrativo – L’autovincolo non muta la natura privatistica del rapporto né la posizione giuridica del partecipante
3. Giurisdizione – Contratti pubblici – Servizi aeroportuali – La nozione di strumentalità del servizio ai fini della giurisdizione amministrativa deve essere interpretata in senso restrittivo: rilevano solo i servizi funzionali alla realizzazione degli scopi propri del gestore nei settori speciali – Le attività commerciali offerte ai passeggeri ne sono escluse anche se svolte in area aeroportuale – L’ENAC è estraneo al rapporto derivato di sub-concessione commerciale
1. In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle sub-concessioni aeroportuali, «occorre distinguere tra attività “aviation” (inerenti alle operazioni di volo, ai servizi strumentali e all’assistenza a terra) e attività “non aviation” (relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri)» (Cass., Sez. Un., n. 18610/2023; n. 23377/2024). Le controversie concernenti l’affidamento in sub-concessione di spazi aeroportuali per lo svolgimento di attività di natura «non aviation» — quali ristorazione, vendita al dettaglio, catering e servizi commerciali analoghi — appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Tali servizi «hanno carattere meramente eventuale, sono prestati su richiesta del cliente e autonomamente remunerati, sicché il loro affidamento non soggiace alle regole del procedimento ad evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato». Il rapporto di sub-concessione commerciale tra il gestore aeroportuale e il terzo subconcessionario «ha natura negoziale» e la posizione giuridica soggettiva vantata dal partecipante alla procedura selettiva «assume consistenza di diritto soggettivo», con conseguente devoluzione della tutela alla giurisdizione del giudice ordinario, non sussistendo i presupposti per la giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. (Cass., Sez. Un., n. 23377/2024; TAR Catania, Sez. III, n. 986/2026).
2. Il gestore aeroportuale che affida a terzi la gestione di servizi «non aviation», pur adottando volontariamente una procedura competitiva formalmente strutturata secondo le regole dell’evidenza pubblica, «non agisce quale ente aggiudicatore soggetto agli obblighi del Codice dei Contratti Pubblici, bensì come un operatore economico privato». «La scelta di indire una procedura competitiva (c.d. autovincolo) non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa, poiché tale scelta non muta la natura del rapporto, che rimane di diritto privato, né la posizione giuridica soggettiva vantata dal partecipante, che è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo». La controversia relativa a tale procedura, «al di là della sua formale prospettazione», non attiene all’estrinsecazione di poteri autoritativi ma si sostanzia nella contestazione della legittimità di una procedura selettiva connotata da natura privatistica e nella correlata aspirazione all’instaurazione di un rapporto contrattuale di diritto privato, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario indipendentemente dalla veste formale impressa alla procedura dalla stazione appaltante (Cass., Sez. Un., n. 23377/2024).
3. Ai fini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la strumentalità del servizio rispetto alle operazioni del gestore aeroportuale nei settori speciali «va intesa in senso restrittivo, come funzionalità alla realizzazione degli scopi propri del gestore aeroportuale, non potendovi rientrare attività di mera natura commerciale». Il discrimine è tra servizi intrinsecamente connessi all’esercizio della funzione aeroportuale — quali la gestione delle infrastrutture, l’assistenza a terra e le operazioni propedeutiche al trasporto aereo — e servizi che, pur fisicamente collocati nel sedime aeroportuale, sono offerte commerciali autonome rivolte ai passeggeri in qualità di clienti. Il mero svolgimento di un’attività all’interno dell’area aeroportuale non è elemento sufficiente a qualificarla come «aviation» e ad attrarre la relativa controversia alla giurisdizione amministrativa. L’ENAC, «nella definizione delle destinazioni d’uso dei beni affidati in concessione, tiene distinti i beni destinati alle attività aeronautiche da quelli destinati alle attività non aeronautiche», ed «è estraneo al rapporto derivato di sub-concessione commerciale», che «costituisce solo un mero antecedente storico» rispetto al rapporto privatistico tra gestore e subconcessionario (Cass., Sez. Un., n. 23377/2024; n. 18610/2023; nn. 9233 e 9288/2002).
CCNL – Mancata allegazione tabelle retributive
C.G.A. Sicilia (sez. giurisdizionale) sentenza 3 giugno 2026, n. 369
1. Contratti pubblici – Offerta economica – Indicazione del CCNL applicato: sufficiente l’indicazione per denominazione nella dichiarazione del costo della manodopera e nella domanda di partecipazione – La mancata allegazione delle tabelle retributive non costituisce causa di esclusione se non espressamente prevista dal disciplinare a pena di esclusione – Il costo orario indicato coincidente con le tabelle ministeriali conferma la correttezza dell’indicazione
2. Contratti pubblici – Anomalia dell’offerta – Il costo della manodopera stimato dall’offerente in misura superiore a quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara non è sintomo di irragionevolezza né indice di anomalia – L’offerta deve essere ritenuta coerente con il CCNL utilizzato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento – L’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 consente all’operatore di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da più efficiente organizzazione aziendale anche con riguardo ai costi della manodopera
1. L’indicazione del CCNL applicato ai lavoratori nell’offerta è soddisfatta mediante la denominazione del contratto («Edilizia Artigianato») nella dichiarazione del costo della manodopera e nella domanda di partecipazione, con specifica dei livelli di inquadramento di ciascuna unità di personale. La mancata allegazione della tabella retributiva del CCNL di riferimento non costituisce causa di esclusione quando «tale adempimento non risulta previsto nel disciplinare di gara a pena di esclusione». La correttezza dell’indicazione è ulteriormente confermata dalla coincidenza del costo orario del personale indicato dall’offerente «con quello delle tabelle ministeriali cui fanno riferimento gli artt. 41, comma 13 e 110 del d.lgs. n. 36/2023».
2. «La circostanza che il costo stimato dall’aggiudicataria sia superiore a quello che era stato indicato nel disciplinare di gara non può essere considerato sintomo di irragionevolezza, né può costituire di per sé indice di contraddittorietà o di anomalia dell’offerta» ma «trova giustificazione proprio nella formulazione dell’offerta (monte ore e personale impiegato) in ragione del CCNL utilizzato». L’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 riconosce «la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale» (Cons. Stato, Sez. V, nn. 9254 e 9255/2024). La lettura sistematica dell’art. 41, comma 14, «induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo», consentendo così «un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera e la libertà di iniziativa economica e d’impresa, costituzionalmente garantita, la quale non può che comportare la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante negli atti di gara» (ANAC, delibera n. 528 del 15 novembre 2023). «Solo seguendo tale impostazione, si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023)».
«La lettura sistematica della prima parte dell’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo» (§ IV, con citazione di ANAC, delibera n. 528/2023)
Contratti pubblici – Annotazione nel Casellario ANAC
TAR Lazio – Roma (sez. I-quater) sentenza 10 giugno 2026, n. 10683
1. Contratti pubblici – Aumento costi materiali – L’operatore economico deve formalizzare tempestivamente eventuali impedimenti o richieste di revisione prezzi per evitare la risoluzione in danno.
2. Casellario informatico ANAC – Funzione di pubblicità-notizia a carattere ricognitivo – L’ANAC non esercita discrezionalità in senso proprio ma verifica la non manifesta infondatezza della segnalazione con standard del «più probabile che non» – Non può sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento
3. Casellario informatico ANAC – Risoluzione contrattuale: ipotesi tipica di annotazione con attenuazione dell’obbligo di motivazione sull’utilità – L’attenuazione cede solo in presenza di evidenti elementi di straordinarietà che escludano ogni utilità della notizia – Il ritardo della stazione appaltante, le criticità parziali sull’oggetto e le difficoltà di mercato non integrano tali elementi quando l’operatore non si è presentato alle convocazioni senza comunicazione formale
4. Casellario informatico ANAC – L’annotazione non produce automatismi escludenti – Il curriculum positivo dell’operatore non esclude l’utilità dell’annotazione ma rileva in sede di autonoma valutazione discrezionale delle singole stazioni appaltanti – Il Casellario non è un registro di bilanciamento complessivo
1. Le difficoltà esecutive derivanti dal rincaro dei materiali o da ritardi procedurali della stazione appaltante non esonerano l’operatore economico dall’obbligo di presentarsi alla consegna dei lavori, né dall’onere di comunicare formalmente le ragioni ostative o attivare i rimedi normativi di revisione contrattuale; l’inerzia comunicativa dell’impresa legittima l’annotazione della risoluzione nel Casellario Informatico.
2. Il potere di annotazione nel Casellario Informatico ex art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 «non costituisce espressione di discrezionalità amministrativa in senso proprio, bensì di una funzione di pubblicità-notizia a carattere essenzialmente ricognitivo, finalizzata a consentire alle stazioni appaltanti di disporre di un quadro informativo completo ai fini delle proprie valutazioni sull’affidabilità dei concorrenti». L’ANAC è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, verificando con lo standard probatorio del «più probabile che non» la plausibilità della ricostruzione fattuale della stazione appaltante alla luce delle controdeduzioni dell’operatore economico (TAR Lazio, Sez. I-quater, nn. 21445/2024 e 5005/2025), nonché a valutare la conferenza e l’utilità della notizia rispetto alle finalità istituzionali del Casellario quale indice rivelatore dell’inaffidabilità professionale. «È escluso che l’Autorità possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento o dell’illecito contestato» (Cons. Stato, Sez. V, nn. 4299/2021 e 6836/2024).
3. «La risoluzione del contratto disposta da una stazione appaltante costituisce un’ipotesi tipica di annotazione, rispetto alla quale può riconoscersi all’ANAC un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà tali da consentire di escludere ogni utilità in concreto della notizia» (TAR Lazio, Sez. I-quater, nn. 3945/2023 e 6929/2025). Non integrano tali elementi: il ritardo della stazione appaltante nella stipulazione del contratto e nella fissazione della consegna dei lavori, quando l’operatore ha sottoscritto il contratto senza riserve, ha effettuato il sopralluogo e non si è poi presentato alle convocazioni senza preventiva comunicazione formale; la sopravvenuta impossibilità parziale su due dei quattro istituti scolastici oggetto del contratto, quando i restanti due erano eseguibili e non era stata formulata formale eccepita impossibilità; le difficoltà di reperimento dei materiali connesse all’emergenza post-Covid, quando l’operatore non ha attivato i rimedi normativi disponibili né comunicato formalmente le difficoltà alla stazione appaltante.
4. «L’annotazione non produce alcun automatismo espulsivo» (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2020): «l’eventuale esclusione dell’operatore da future procedure di gara resta subordinata ad un autonomo e motivato giudizio discrezionale della singola stazione appaltante, la quale è libera di valutare l’annotazione nel suo contesto complessivo e di attribuirle il peso che ritiene opportuno». Il curriculum positivo dell’operatore economico — pur non privo di rilevanza nel quadro della valutazione complessiva dell’affidabilità — non è idoneo ad escludere l’utilità dell’annotazione, poiché «il Casellario Informatico non è strutturato come un registro risultante da una valutazione operata mediante il bilanciamento complessivo dell’operato dell’operatore economico; si tratta di uno strumento di pubblicità-notizia finalizzato a segnalare alle stazioni appaltanti eventi specifici potenzialmente rilevanti ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità professionale». Spetta alle singole stazioni appaltanti, in sede di successiva partecipazione dell’impresa, valutare l’annotazione nel contesto, anche tenendo conto della complessiva storia professionale dell’operatore; tale bilanciamento non compete né è imposto all’ANAC in sede di annotazione (TAR Lazio, Sez. I-quater, nn. 14384/2025 e 9906/2026).
Concessione di servizi – PEF – Offerta tecnica nella busta amministrativa
TAR Puglia – Lecce (sez. II) sentenza 9 giugno 2026, n. 862
1. Contratti pubblici – Concessione di servizi – Verifica di sostenibilità dell’offerta e dell’equilibrio economico-finanziario: obbligo della stazione appaltante indipendentemente dall’esplicita previsione nella lex specialis dell’obbligo di presentare il PEF – La verifica di anomalia nelle concessioni è profondamente diversa da quella negli appalti – L’omessa verifica determina l’annullamento dell’aggiudicazione
2. Contratti pubblici – Obblighi dichiarativi – I provvedimenti di esclusione subiti in precedenti gare non devono essere dichiarati e non costituiscono omissione informativa rilevante – L’esclusione rileva non in sé ma come mezzo di prova dell’illecito professionale che ne è alla base
3. Contratti pubblici – Lex specialis – Clausola di esclusione per inserimento dell’offerta tecnica nella busta amministrativa: tenore inequivoco che la stazione appaltante non può disapplicare nemmeno in nome del favor partecipationis – Il principio di stretta interpretazione delle clausole escludenti presidia trasparenza, par condicio e autovincolo – Il malfunzionamento della piattaforma non è rilevante se non denunciato nelle forme previste dal disciplinare
1. Nelle concessioni di servizi «la verifica di anomalia relativa a un contratto di appalto e quella relativa a un contratto di concessione sono profondamente differenti: la prima è diretta a verificare la remuneratività del prezzo offerto, la seconda è diretta a verificare l’equilibrio complessivo del rapporto» (Cons. Stato, Sez. V, n. 3633/2025). «L’assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell’equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria» (art. 177, d.lgs. n. 36/2023). La necessità per l’Amministrazione concedente di effettuare una seria valutazione della sostenibilità dell’offerta «è ugualmente evincibile da specifiche disposizioni contenute nella lex specialis» anche in assenza dell’obbligo esplicito di presentare il PEF. «In difetto di una minima dimostrazione circa la sostenibilità dell’affidamento ed il corretto trasferimento del rischio operativo al concessionario, l’aggiudicazione deve essere annullata», fatta salva la verifica di sostenibilità dell’offerta da parte della stazione appaltante, trattandosi di potere non ancora esercitato e non estensibile al sindacato giurisdizionale ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
2. «Non sussiste l’obbligo dichiarativo» in ordine ai precedenti provvedimenti di esclusione subiti in altre gare, «dovendo applicarsi il principio secondo il quale il partecipante ad una gara non è tenuto a dichiarare le esclusioni disposte nei suoi confronti in precedenti gare, poiché la causa di esclusione si riferisce e si conclude all’interno della procedura di gara in cui è maturata, non avendo efficacia ultrattiva in altre procedure, pena, in caso contrario, l’inammissibile riproducibilità a strascico della medesima sanzione espulsiva» (Cons. Stato, Sez. V, nn. 10078/2023, 1000/2021 e 6490/2019). «L’esclusione rileva non in sé come un grave illecito, ma al più come adeguato mezzo di prova dei gravi illeciti professionali da cui è scaturita» (Cons. Stato, Sez. V, n. 8336/2022). Sono invece soggetti all’obbligo dichiarativo i fatti sottostanti — gravi inadempimenti, risoluzioni contrattuali, penali di rilevante importo — che hanno portato altre stazioni appaltanti a disporre le esclusioni, in quanto tali fatti devono poter essere oggetto di valutazione anche in diverse gare.
3. «Le clausole della lex specialis, tanto più quelle assistite da comminatoria d’esclusione, devono essere interpretate nel pedissequo rispetto del dato letterale e contenutistico, a presidio dei principi generali della trasparenza dell’autovincolo e della par condicio; sicché devono ritenersi precluse interpretazioni, ancorché ispirate al favor partecipationis, che modificano o integrano il dato letterale». «Ove la clausola del bando prevista a pena di esclusione abbia un contenuto inequivoco, da un punto di vista letterale e logico, non è possibile fare riferimento al principio generale del favor partecipationis» (Cons. Stato, Sez. III, n. 3052/2021; Sez. V, n. 5405/2025). «Le regole contenute nella lex specialis di una gara vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione». L’inserimento dell’offerta tecnica nella busta amministrativa — anche qualora non contenente elementi economici — integra la violazione della clausola di esclusione anche perché determina il rischio di compromissione dell’imparzialità valutativa quando il confronto si svolga esclusivamente sui profili tecnici, avendo la commissione conoscenza anticipata dell’offerta tecnica. Il malfunzionamento della piattaforma non è rilevante se non comprovato e non denunciato e gestito nelle forme previste dal disciplinare.
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