il vettore deve provare l’incidenza dello sciopero sul singolo volo cancellato


A cura della Redazione.

In tema di trasporto aereo, la Cassazione nell’ordinanza n. 20489/2026 ha affermato che il vettore, per essere esonerato dalla compensazione pecuniaria dovuta in caso di cancellazione del volo per sciopero, deve provare non solo l’esistenza dell’evento ma anche il nesso causale diretto e specifico con il singolo volo cancellato, non potendo fondare la prova su generici effetti a catena presunti.

La decisione si segnala perché chiarisce i limiti del ricorso alla prova presuntiva da parte del vettore aereo nelle controversie relative alla compensazione pecuniaria per cancellazione del volo. La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento già consolidato, sia unionale che nazionale, ma ne precisa l’applicazione pratica: non basta dimostrare l’esistenza di uno sciopero nel settore aeroportuale, essendo necessario provare che esso abbia avuto un’incidenza diretta e specifica sul singolo volo.

Per i vettori l’indicazione ha un rilievo operativo immediato, poiché documentazione generica, come articoli di stampa o report relativi ad altri voli, non è idonea a soddisfare l’onere probatorio richiesto.

Il caso

La controversia trae origine dalla cancellazione di un volo nazionale, avvenuta senza preavviso utile né offerta di misure di assistenza o riprotezione ai passeggeri, con conseguente perdita anche del volo di rientro già acquistato dalla passeggera, Tizia. Quest’ultima agiva in giudizio contro la compagnia aerea, Alfa Ltd, per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, oltre al risarcimento degli ulteriori danni lamentati.

  • il giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo provata, sia pure in via presuntiva, l’esistenza di uno sciopero nazionale del comparto aeroportuale e la sua incidenza causale sulla cancellazione del volo;
  • il giudice d’appello confermava la decisione, ritenendo che lo sciopero integrasse una circostanza eccezionale idonea a esonerare il vettore e che la documentazione prodotta, pur non proveniente da autorità istituzionali, fosse comunque sufficiente a dimostrarne l’esistenza e l’incidenza causale, anche per via presuntiva.

I motivi del ricorso

Tizia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

  • con il primo motivo, dichiarato assorbito, lamentava la violazione delle norme del codice della navigazione e dei principi regolatori dettati dall’ENAC in materia di sciopero nel trasporto aereo, per non avere i giudici di merito considerato d’ufficio il regime delle fasce orarie garantite;
  • con il secondo motivo, esaminato in via prioritaria e ritenuto fondato, denunciava la violazione di diverse norme processuali e degli articoli 5 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente ritenuto sussistenti circostanze eccezionali nonostante la pacifica cancellazione del volo e la mancata informazione tempestiva dei passeggeri.

La decisione della Cassazione

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Nel motivare la decisione, la Cassazione ricostruisce l’assetto normativo e interpretativo, di matrice sia unionale che nazionale, posto a tutela del passeggero quale parte strutturalmente debole del rapporto di trasporto aereo. In questo quadro, l’esonero del vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria è subordinato alla rigorosa dimostrazione, gravante integralmente su di esso, dell’esistenza di una circostanza eccezionale e del nesso causale diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo del singolo volo.

Il vettore deve quindi provare due elementi distinti:

  • l’effettiva esistenza della circostanza eccezionale invocata;
  • il nesso di causalità diretto e inevitabile tra tale circostanza e la cancellazione o il ritardo prolungato del singolo volo interessato.

La mancata dimostrazione anche di uno solo di questi due elementi comporta l’obbligo di corrispondere la compensazione, gravando peraltro sul vettore anche l’onere di provare se e quando il passeggero sia stato informato della cancellazione.

La Corte ribadisce che, sebbene l’ordinamento ammetta il ricorso alla prova per presunzioni semplici, tale strumento è subordinato a rigorosi requisiti di gravità, precisione e concordanza e non può fondarsi su fatti a loro volta presunti, in ossequio al divieto di praesumptio de praesumpto. Nel contesto specifico della responsabilità del vettore aereo tale principio generale trova un’applicazione ancora più rigorosa: non è sufficiente provare l’esistenza di uno sciopero in un’area vasta o in un determinato aeroporto, essendo necessario dimostrare che esso abbia avuto un’incidenza diretta e specifica sul singolo volo cancellato. Consentire al giudice di desumere il nesso causale da fatti generici, quali i cosiddetti effetti a catena di uno sciopero, determinerebbe un’inammissibile inversione dell’onere della prova a danno del passeggero.

Il principio di diritto enunciato può essere così sintetizzato: il vettore aereo, per essere esonerato dall’obbligo di compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o ritardo del volo dovuto a circostanze eccezionali, deve fornire una prova piena, rigorosa e specifica, idonea a dimostrare sia l’effettiva esistenza della circostanza sia la sua incidenza diretta e inevitabile sul singolo volo interessato, non potendo tale prova fondarsi su presunzioni semplici relative a generici effetti a catena privi di uno specifico riscontro fattuale.

Sulla base di tali premesse, la Cassazione ha ritenuto che il giudice d’appello avesse errato nel considerare sufficiente, ai fini della prova presuntiva dello sciopero e della sua incidenza sul volo, documentazione non proveniente da autorità istituzionalmente competenti, accogliendo pertanto il ricorso e rinviando la causa al giudice di merito affinché si uniformi ai principi enunciati.


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