La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse novità in materia di previdenza complementare, tra cui un cambiamento significativo nelle modalità di adesione ai fondi pensione. A partire dall’1 luglio 2026, infatti, è prevista l’adesione automatica dei lavoratori dipendenti neoassunti che supera il precedente sistema di adesione tacita con silenzio assenso.
In precedenza, il lavoratore disponeva di sei mesi di tempo dall’assunzione per decidere se lasciare il TFR in azienda o destinarlo al fondo pensione; in caso di mancata scelta, scattava l’adesione tacita con il versamento automatico del solo TFR maturando.
Con la nuova disciplina, l’iscrizione avviene in modo del tutto automatico al momento dell’assunzione, esonerando il neoassunto da qualsiasi adempimento iniziale. Al lavoratore viene comunque garantita la massima libertà di scelta: entro il termine di 60 giorni dall’inizio del rapporto, può infatti comunicare direttamente al proprio datore di lavoro la decisione di destinare l’intero TFR maturando a un’altra forma pensionistica complementare di sua preferenza oppure, in alternativa, di mantenerlo presso l’azienda.
In vista dell’avvicinarsi della scadenza del primo luglio 2026, con la Delibera 19 giugno 2026, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha pubblicato le istruzioni per l’applicazione del nuovo meccanismo di adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato di “ prima assunzione” e dei lavoratori dipendenti del settore privato “non di prima assunzione” che, successivamente al 30 giugno 2026, attivano un nuovo rapporto di lavoro.
LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE
Per i lavoratori del settore privato di prima assunzione, ovvero assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti, l’adesione alla previdenza complementare è automatica e decorre dalla data di prima assunzione.
Individuazione del fondo
L’adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.
In caso di presenza di più forme pensionistiche, il fondo di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In tal caso la verifica deve essere effettuata alla data di assunzione.
In assenza degli accordi o contratti, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata con il Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 85, ossia il Fondo Pensione per i lavoratori dell’ industria metalmeccanica (Fondo COMETA), alla quale viene conferito l’intero importo del TFR. Non essendovi, in questo caso, accordi collettivi di riferimento non saranno dovute a COMETA contribuzioni di parte datoriale o del lavoratore.
Fondo e linee di investimento
La COVIP precisa, tuttavia, che il Fondo individuato sulla base dei precedenti criteri deve essere in grado di accogliere i versamenti e di investirli in conformità alle nuove previsioni di cui all’ art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 252/2005.
A differenza di quanto avveniva con il silenzio-assenso, i contributi derivanti da adesione automatica non sono più investiti nel comparto garantito ma nel comparto più coerente con l’orizzonte temporale residuo prima dell’età pensionabile.
Si tratta di un sistema evoluto in cui l’investimento è personalizzato sul ciclo di vita (life-cycling) e i lavoratori più giovani vengono associati a linee con un potenziale di rendimento più dinamico ( azionario ), che diventeranno progressivamente più prudenti man mano che ci si avvicina al pensionamento.
I datori di lavoro dovranno, quindi, acquisire informazioni dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito all’adeguamento degli statuti prima di iniziare con i versamenti.
Effetti sul piano contributivo
Rispetto alla previgente normativa, gli effetti conseguenti all’ adesione automatica sono più ampi in quanto è prevista non solo la devoluzione al fondo dell’ intero TFR ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Quanto alla misura della contribuzione del datore di lavoro e lavoratore, la norma rinvia a quanto previsto dall’accordo/contratto collettivo che trova applicazione al rapporto di lavoro.
I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione.
Nella delibera COVIP viene affrontato anche il caso il cui l’accordo/contratto collettivo di riferimento preveda che non vengano effettuati versamenti alla previdenza complementare durante il periodo di prova.
In tali ipotesi, il datore di lavoro dovrà versare alla forma di destinazione dell’adesione automatica il TFR dal giorno dell’assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi una volta superato il periodo di prova.
Rinuncia e opzioni entro 60 giorni
L’attribuzione al lavoratore della facoltà di rinuncia conferma il principio di volontarietà dell’adesione alle forme di previdenza complementare. Essendo la rinuncia un atto unilaterale recettizio, il lavoratore è tenuto a comunicare la propria volontà al datore di lavoro entro 60 giorni dalla data di assunzione.
L’esercizio di tale facoltà mette il lavoratore nella condizione di poter scegliere tra due diverse opzioni : effettuare un’adesione esplicita ad una diversa forma pensionistica complementare di proprio gradimento o optare per il mantenimento del TFR in azienda secondo il regime previsto all’ art. 2120 del Codice Civile, fermo restando il versamento al Fondo Tesoreria INPS ove previsto.
Laddove previsto dal contratto collettivo, entro 60 giorni, il lavoratore può inoltre decidere di destinare alla forma pensionistica di riferimento dell’adesione automatica anche solo una quota percentuale del TFR
Contratti a termine, cessazioni e sospensione
Le direttive COVIP precisano che il meccanismo dell’adesione automatica non trova applicazione ai lavoratori assunti con contratti a tempo determinato di durata inferiore ai 60 giorni, posto che agli stessi non verrebbe garantito un sufficiente periodo di riflessione indispensabile per scelte ponderate.
Parimenti, a prescindere dalla fattispecie contrattuale, l’adesione automatica non produce effetti se il rapporto di lavoro cessa prima dei 60 giorni. Diversamente, eventuali sospensioni non incidono sul decorso del termine utile per una scelta consapevole.
Obblighi informativi a carico del datore di lavoro
Al fine di rendere conoscibile il meccanismo di adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a fornire al momento dell’assunzione un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Obblighi informativi a carico dei fondi
Dopo la comunicazione del datore di lavoro, la forma pensionistica complementare deve informare il lavoratore dell’avvenuta adesione. La comunicazione deve indicare il percorso o le linee di investimento nei quali sono investiti il TFR, i contributi derivanti dall’adesione automatica nonché i documenti relativi al funzionamento della forma pensionistica.
LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE
Per i lavoratori dipendenti del settore privato “non di prima assunzione”, che attivano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026, il meccanismo si applica solo se, al momento dell’assunzione, il lavoratore ha già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione, anche parziale, del TFR. Il meccanismo, quindi, non opera quando il lavoratore, pur iscritto alla previdenza complementare, versa nella propria posizione previdenziale i soli contributi.
Dichiarazione del lavoratore
Come già avveniva in passato, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a verificare la scelta previdenziale compiuta dal lavoratore nei precedenti rapporti tramite un’apposita dichiarazione sull’iscrizione pregressa ad una forma pensionistica complementare e destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del Trattamento di Fine Rapporto.
Informativa del datore di lavoro
Se il lavoratore risulterà già iscritto ad un fondo, il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire una dettagliata informativa sul meccanismo di adesione automatica, sugli accordi collettivi applicabili, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
L’adesione automatica
Decorsi i sessanta giorni, salvo che il lavoratore decida di destinare solo una percentuale del TFR, il trattamento maturando è conferito per intero alla forma pensionistica individuata secondo le regole previste per l’adesione automatica.
Per i lavoratori che vantano un’anzianità contributiva nella previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 , qualora gli accordi non prevedano la destinazione del TFR alla previdenza complementare, la quota destinata non può essere inferiore al 50 per cento.
In merito alla misura della contribuzione e le modalità di versamento valgono le stesse regole dei lavoratori di prima assunzione.
Il meccanismo non opera per i lavoratori che nei precedenti rapporti di lavoro avevano formalmente scelto di mantenere il TFR in azienda e per coloro che hanno riscattato interamente la posizione individuale maturata.
CONSIDERAZIONI FINALI
Con l’arrivo dell’adesione automatica a partire dal 1° luglio 2026, le aziende assumono un ruolo centrale nell’educazione previdenziale dei propri dipendenti.
La riforma rende più stringenti gli obblighi informativi a carico dei datori di lavoro, richiede nuove verifiche sulla forma pensionistica applicabile, con una revisione dei processi di on boarding e payroll.
La misura destinata probabilmente ad avere un maggiore impatto è l’introduzione dell’adesione automatica per i nuovi assunti. Il principio è semplice ma efficace: il lavoratore entra automaticamente nel sistema, ma ha la possibilità di esercitare il diritto di rinuncia entro 60 giorni.
Si tratta di un cambiamento importante perché sposta il baricentro del sistema da una logica fondata sull’iniziativa individuale, esplicita o tacita, a una logica di inclusione previdenziale più ampia
Accanto all’adesione automatica, un secondo elemento di grande rilevanza citato nella delibera COVIP, riguarda l’evoluzione delle strategie di investimento destinate agli aderenti che non effettuano una scelta esplicita. Anche su questo fronte, molto attese dagli operatori del settore, sono le indicazioni operative per quanto concerne i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi di investimento life-cycle nei quali saranno investiti i flussi contributivi provenienti dalle adesioni automatiche.
L’articolo Dal 1° luglio, al via l’adesione automatica alla previdenza complementare. Le istruzioni COVIP. proviene da Lavorosì.
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Stefano Pandolfo
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