Violazione del giudicato e rinnovazione segmento procedimentale


Contratti pubblici- Violazione del giudicato che ha annullato l’originaria aggiudicazione disponendo la ripetizione della fase di verifica di anomalia dell’offerta- Deve essere ripetuta nella sua integralità-Fattispecie- Omesso approfondimento istruttorio da parte della Commissione  

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ““una volta regredita la procedura alla fase di verifica dell’anomalia, questa deve essere ripetuta nella sua integralità, fermi i vincoli espressamente posti dal giudicato che, annullando l’aggiudicazione, abbia ordinato il rifacimento del giudizio di congruità dell’offerta”; sicché […] pur essendo l’offerta economica immodificabile, sono tuttavia consentite all’aggiudicatario ulteriori giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, in modo da consentire alla stazione appaltante la valutazione di affidabilità complessiva dell’offerta al momento della rinnovata aggiudicazione (in termini Cons. di Stato, sez. V, 12 agosto 2019, n. 5674). Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia presuppone l’effettività del contraddittorio tra la Stazione appaltante e singolo offerente: immodificabile l’offerta, nella rinnovazione del procedimento, l’offerente ben potrà fornire ulteriori chiarimenti in relazione agli specifici profili di illogicità riscontrati dalla sentenza e con riferimento agli aspetti oggetto di contestazione, al fine di dimostrare la plausibilità e attendibilità delle giustificazioni fornite” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777)”.

Nota di sintesi

La vicenda.
La vicenda attiene alla violazione del giudicato derivante dalla sentenza del Tar Calabria-Catanzaro n. 89 del 19 gennaio 2026 che ha annullato l’originaria aggiudicazione ad Alfa, disponendo, per l’effetto, la “ripetizione della fase di verifica di anomalia dell’offerta presentata da Alfa, che dovrà essere effettuata secondo i principi esposti in motivazione, in quanto le omissioni istruttorie e il difetto di motivazione riscontrati in quella fase non possono essere colmati in sede giurisdizionale”.
L’esatta portata del comando contenuto nella sentenza emerge chiaramente dal par. 22 della motivazione, laddove si rileva che “dalla documentazione prodotta, non emerge che il costo del contratto di avvalimento sia stato oggetto di specifica analisi in sede di verifica dell’anomalia, né che in quella sede l’operatore abbia dimostrato la capienza della voce delle spese generali a coprire anche il costo dell’avvalimento”, precisando che “sebbene l’ampia formulazione della frase riportata consenta, in astratto, di ricomprendere i costi dell’avvalimento, non è possibile affermare che questi siano stati effettivamente inclusi nelle spese generali”.
Invece, la commissione di gara ha proceduto all’esclusione di Alfa, sulla base del presupposto che la sentenza n. 89 del 19 gennaio 2026 avesse già accertato l’“aritmetica anomalia dell’offerta derivante dalla mancata realizzazione dell’utile, conseguente alla sottrazione del costo dell’avvalimento”, omettendo, quindi, di svolgere alcun approfondimento istruttorio al riguardo.
Il presupposto da cui muove la commissione di gara non è corretto, in quanto Il Tar non ha statuito l’inattendibilità e insostenibilità dell’offerta di Alfa, ma ne ha demandato l’accertamento alla sede amministrativa, ordinando la “ripetizione della fase di verifica di anomalia”.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ““una volta regredita la procedura alla fase di verifica dell’anomalia, questa deve essere ripetuta nella sua integralità, fermi i vincoli espressamente posti dal giudicato che, annullando l’aggiudicazione, abbia ordinato il rifacimento del giudizio di congruità dell’offerta”; sicché […] pur essendo l’offerta economica immodificabile, sono tuttavia consentite all’aggiudicatario ulteriori giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, in modo da consentire alla stazione appaltante la valutazione di affidabilità complessiva dell’offerta al momento della rinnovata aggiudicazione (in termini Cons. di Stato, sez. V, 12 agosto 2019, n. 5674). Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia presuppone l’effettività del contraddittorio tra la Stazione appaltante e singolo offerente: immodificabile l’offerta, nella rinnovazione del procedimento, l’offerente ben potrà fornire ulteriori chiarimenti in relazione agli specifici profili di illogicità riscontrati dalla sentenza e con riferimento agli aspetti oggetto di contestazione, al fine di dimostrare la plausibilità e attendibilità delle giustificazioni fornite” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777)”.
Nella fattispecie è, invece, mancato tale imprescindibile confronto con l’operatore economico, poiché l’esclusione di Alfa è stata basata sull’errato presupposto che l’“aritmetica anomalia” dell’offerta sarebbe stata accertata dalla sentenza del TAR n. 89 del 19 gennaio 2026, che, però, nulla disponeva al riguardo.

Esito.
Il Tar accoglie il ricorso con l’obbligo per l’Azienda Ospedaliera di rinnovare la verifica dell’anomalia, garantendo il contraddittorio con la ricorrente. Inoltre “La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite, fermo restando l’obbligo di rimborso del contributo unificato da porre a carico dell’Azienda Ospedaliera”[1].

Pubblicato il 23/06/2026 
N. 01225 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2026 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 618 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS Servizi Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Damiani, Demetrio Verbaro e Cristiano Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro 
Azienda Ospedaliera di Cosenza “OMISSIS”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
nei confronti 
OMISSIS Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Barrasso e Elena Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza 
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
-della sentenza del TAR della Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 89 del 19 gennaio 2026, emessa a definizione del giudizio iscritto al NRG 551/2025; nonché per la declaratoria di nullità o, in subordine, per l’annullamento: del verbale della commissione aggiudicatrice del 12 marzo 2026, pubblicato sul sito istituzionale della resistente amministrazione (soltanto) in data 27 aprile 2026, con il quale è stata disposta “l’esclusione della società OMISSIS Srl ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023” e, contestualmente, l’aggiudicazione della gara “alla ditta OMISSIS Vigilanza Srl, classificatasi seconda in graduatoria”; di ogni altro atto, cognito e/o incognito, connesso e/o conseguente al predetto verbale; 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS Servizi Integrati 
S.r.l. il 4 giugno 2026: per la declaratoria di nullità o inefficacia o, in subordine, per l’annullamento: della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza n. 234 del 14 maggio 2026, con la quale è stata revocata la precedente determinazione dirigenziale n. 581 del 16 aprile 2025 di aggiudicazione della procedura, in favore della odierna ricorrente, e, contestualmente, aggiudicato l’appalto de quo alla controinteressata OMISSIS Vigilanza S.r.l., collocatasi seconda in graduatoria; di tutti gli atti ed i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, e segnatamente, per quanto occorrer possa, del verbale di seduta della commissione aggiudicatrice del 12 marzo 2026, pubblicato sul sito istituzionale della resistente amministrazione in data 27 aprile 2026; 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS Vigilanza S.r.l. e dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza “OMISSIS”; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2026 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; 

FATTO e DIRITTO

Premesso che 
-con determinazione dirigenziale n. 612 del 16 giugno 2023, l’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha bandito una “procedura aperta europea telematica sopra soglia comunitaria avente ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza, videosorveglianza e trasporto valori per anni tre dell’A.O. Annunziata – Mariano Santo S. Barbara di Cosenza – CIG: 974625935C”; 
-a seguito delle operazioni di gara, la OMISSIS Servizi Integrati S.r.l. (di seguito “OMISSIS”) si è collocata al primo posto in graduatoria, mentre la OMISSIS Vigilanza 
S.r.l. (di seguito “OMISSIS) è risultata seconda; 
    con ricorso notificato in data 29 aprile 2025, la OMISSIS ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 581 del 16 aprile 2025, con la quale l’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore della CORAL, deducendone l’illegittimità; 
    con la sentenza n. 89 del 19 gennaio 2026, questo Tribunale ha accolto il ricorso di OMISSIS limitatamente al secondo motivo aggiunto, riscontrando un difetto di istruttoria e di motivazione nella valutazione di congruità dell’offerta di CORAL svolta dalla commissione di gara, e, per l’effetto, ha annullato l’aggiudicazione, ordinando all’Azienda Ospedaliera di Cosenza la ripetizione della fase di verifica dell’anomalia; Rilevato che: 
-subito dopo la pubblicazione della sentenza, la OMISSIS ha comunicato alla stazione appaltante la propria disponibilità a fornire informazioni di dettaglio sulle singole voci di costo incluse nelle “spese generali”, al fine di comprovarne la capienza e l’idoneità a dare copertura anche agli oneri del contratto di avvalimento; 
    a fronte dell’inerzia serbata dall’amministrazione, OMISSIS ha effettuato successive note di diffida; Rilevato, altresì, che: 
    a seguito della seduta del 12 marzo 2026, la commissione di gara ha disposto l’esclusione della CORAL, ritenendo che la sentenza n. 89 del 19 gennaio 2026 avesse già accertato “l’aritmetica anomalia [dell’offerta] derivante dalla mancata realizzazione dell’utile, conseguente alla sottrazione del costo dell’avvalimento (euro 48.472,63)”; 
-avverso il verbale della citata seduta del 12 marzo 2026, la OMISSIS ha proposto il ricorso per l’ottemperanza specificato in epigrafe, deducendo la violazione ed elusione della sentenza n. 89 del 19 gennaio 2026: perché l’Azienda Ospedaliera ha escluso la società, senza ripetere il procedimento di valutazione di anomalia; nonché, in via subordinata, perché la valutazione di anomalia è stata svolta senza alcun contraddittorio, non avendo la commissione di gara proceduto ad acquisire le nuove giustificazioni a sostegno dell’affidabilità e sostenibilità della sua offerta; 
-si è costituita OMISSIS, che, in via preliminare, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza n. 234 del 14 maggio 2026, con la quale è stata confermata l’esclusione dell’offerta della CORAL ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio in favore di OMISSIS; 
-con motivi aggiunti depositati in data 4 giugno 2026, CORAL ha, quindi, impugnato anche la deliberazione n. 234 del 14 maggio 2026, estendendo ad essa le medesime censure già dedotte con il ricorso introduttivo; 
-in vista della camera di consiglio del 17 giugno 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, OMISSIS si è difesa nel merito con memoria depositata il 15 giugno 2026, mentre l’Azienda Ospedaliera di Cosenza si è costituita con memoria di mera forma; 
-alla menzionata camera di consiglio del 17 giugno 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; Considerato che: 
-in via pregiudiziale, va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo sollevata da OMISSIS per omessa (iniziale) impugnazione della deliberazione n. 234 del 14 maggio 2026; infatti, OMISSIS ha successivamente e tempestivamente impugnato la deliberazione n. 234 del 14 maggio 2026 mediante motivi aggiunti depositati in data 4 giugno 2026, superando ogni effetto preclusivo e conservando il proprio interesse al ricorso; 
-nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati in relazione all’assorbente profilo della nullità degli atti impugnati per violazione ed elusione del giudicato; 
-la precedente sentenza di questo Tribunale n. 89 del 19 gennaio 2026 ha annullato l’originaria aggiudicazione a OMISSIS, disponendo, per l’effetto, la “ripetizione della fase di verifica di anomalia dell’offerta presentata da OMISSIS, che dovrà essere effettuata secondo i principi esposti in motivazione, in quanto le omissioni istruttorie e il difetto di motivazione riscontrati in quella fase non possono essere colmati in sede giurisdizionale”. 
– orbene, l’esatta portata del comando contenuto nella sentenza emerge chiaramente dal par. 22 della motivazione, laddove si rileva che “dalla documentazione prodotta, non emerge che il costo del contratto di avvalimento sia stato oggetto di specifica analisi in sede di verifica dell’anomalia, né che in quella sede l’operatore abbia dimostrato la capienza della voce delle spese generali a coprire anche il costo dell’avvalimento”, precisando che “sebbene l’ampia formulazione della frase riportata consenta, in astratto, di ricomprendere i costi dell’avvalimento, non è possibile affermare che questi siano stati effettivamente inclusi nelle spese generali”; 
-ciononostante, la commissione di gara ha proceduto all’esclusione della OMISSIS, sulla base del presupposto che la sentenza n. 89 del 19 gennaio 2026 avesse già accertato l’“aritmetica anomalia dell’offerta derivante dalla mancata realizzazione dell’utile, conseguente alla sottrazione del costo dell’avvalimento”, omettendo, quindi, di svolgere alcun approfondimento istruttorio al riguardo; 
-tuttavia, il presupposto da cui muove la commissione di gara non è corretto, in quanto questo Collegio non ha statuito l’inattendibilità e insostenibilità dell’offerta della OMISSIS , ma ne ha demandato l’accertamento alla sede amministrativa, ordinando la “ripetizione della fase di verifica di anomalia”; 
-nel caso di specie, quindi, l’amministrazione ha, di fatto, trasformato un accertamento giudiziale di carenza di istruttoria e motivazione in una preclusione sostanziale insanabile, eludendo il comando contenuto nella citata sentenza n. 89 del 19 gennaio 2026, con conseguente nullità del verbale del 12 marzo 2026 e della deliberazione n. 234 del 14 maggio 2026; 
-sotto un concorrente profilo, la regressione della procedura alla fase di valutazione di anomalia dell’offerta imponeva la ripetizione del subprocedimento di anomalia nella sua integralità, inclusa la possibilità per la OMISSIS di presentare giustificativi analitici, al fine di dimostrare la congruità della propria offerta; 
-infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ““una volta regredita la procedura alla fase di verifica dell’anomalia, questa deve essere ripetuta nella sua integralità, fermi i vincoli espressamente posti dal giudicato che, annullando l’aggiudicazione, abbia ordinato il rifacimento del giudizio di congruità dell’offerta”; sicché […] pur essendo l’offerta economica immodificabile, sono tuttavia consentite all’aggiudicatario ulteriori giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, in modo da consentire alla stazione appaltante la valutazione di affidabilità complessiva dell’offerta al momento della rinnovata aggiudicazione (in termini Cons. di Stato, sez. V, 12 agosto 2019, n. 5674). Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia presuppone l’effettività del contraddittorio tra la Stazione appaltante e singolo offerente: immodificabile l’offerta, nella rinnovazione del procedimento, l’offerente ben potrà fornire ulteriori chiarimenti in relazione agli specifici profili di illogicità riscontrati dalla sentenza e con riferimento agli aspetti oggetto di contestazione, al fine di dimostrare la plausibilità e attendibilità delle giustificazioni fornite” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777); 
-nel caso di specie, è, invece, mancato tale imprescindibile confronto con l’operatore economico, poiché l’esclusione della OMISSIS è stata basata sull’errato presupposto che l’“aritmetica anomalia” dell’offerta sarebbe stata accertata dalla sentenza di questo TAR n. 89 del 19 gennaio 2026, che, però, nulla disponeva al riguardo; Ritenuto, pertanto, che: 
-il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente declaratoria di nullità degli atti impugnati e obbligo per l’Azienda Ospedaliera di rinnovare la verifica dell’anomalia, garantendo il contraddittorio con la ricorrente. 
-la peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite, fermo restando l’obbligo di rimborso del contributo unificato da porre a carico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, con conseguente declaratoria di nullità degli atti impugnati e obbligo per l’Azienda Ospedaliera di Cosenza di rinnovare il subprocedimento di verifica dell’anomalia, garantendo il contraddittorio con la società ricorrente. 
Compensa le spese di lite tra le parti, fermo restando l’obbligo di rimborso del contributo unificato da porre a carico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati: 
Ivo Correale, Presidente Francesco Tallaro, Consigliere Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO 

________________________________________
[1] Massima e nota di sintesi tratte da Codice dei contratti pubblici annotato con giurisprudenza e prassi a cura di Avv. Ornella Cutajar e Avv. Alessandro Massari, in normepa.it, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, in particolare nella sezione dedicata al d.lgs. 36 del 2023


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