MILANO Il processo Hydra entra nel vivo e lo farà partendo da William Alfonso Cerbo. Sarà il collaboratore di giustizia, già autore di dichiarazioni su alcuni dei capitoli più delicati dell’inchiesta, dal presunto «tavolo di mafia» in Lombardia ai rapporti tra gruppi criminali, fino al filone economico dei soldi svizzeri, ad aprire l’istruttoria dibattimentale del maxi procedimento della Dda di Milano nell’udienza del prossimo 9 luglio. È quanto emerso nell’udienza del 2 luglio, quando il Tribunale, dopo avere sciolto la riserva sulle richieste di prova, ha chiesto alla Procura quale fosse il programma per l’avvio dell’istruttoria. La risposta dei pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane è stata netta: «Il pubblico ministero inizierà l’istruttoria con l’escussione dibattimentale del collaboratore di giustizia Cerbo William Alfonso».
La richiesta della Dda
La Procura ha chiesto che Cerbo venga sentito in presenza, in aula, e non da remoto. Una richiesta formulata nella consapevolezza della disciplina prevista per i collaboratori di giustizia, per i quali l’esame si svolge normalmente a distanza, salvo che il giudice ritenga «assolutamente necessaria» la presenza della persona da esaminare. Secondo la Dda, nel caso di Cerbo quella necessità ci sarebbe. La pm ha spiegato che l’esame del collaboratore sarà «articolato» e «complicato», destinato a toccare una serie «ponderosa» di fatti e circostanze. Cerbo, imputato in procedimento connesso e già giudicato nel troncone celebrato con rito abbreviato, è stato condannato dal gup di Milano con il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione. Da qui, per la Procura, l’esigenza di sentirlo davanti al Collegio.
La pm ha sottolineato che l’escussione in presenza consentirebbe al Tribunale e alle difese di assistere direttamente alla deposizione, anche per valutarne «genuinità», «attendibilità» e «veridicità». Un passaggio che, secondo l’accusa, rischierebbe di essere penalizzato da un collegamento a distanza, tra possibili problemi tecnici, domande comprese male, necessità di rettifiche e perdita di immediatezza nel contraddittorio.
C’è poi un altro elemento indicato dalla Dda come decisivo. Durante l’esame di Cerbo, la Procura ha spiegato che sarà necessario sottoporre al collaboratore documenti e soprattutto album fotografici. Un’attività che, secondo i pm, sarebbe «veramente complicatissima» da svolgere a distanza. È proprio su questo punto che la richiesta della Dda ha trovato accoglimento. Il Tribunale ha disposto che l’esame di William Alfonso Cerbo avvenga in aula, ai sensi dell’articolo 210 del codice di procedura penale, ritenendo l’assoluta necessità della presenza legata soprattutto all’esigenza di mostrare al dichiarante documenti sui quali potranno vertere le domande, «ad esempio album fotografici».
Il peso dell’esame di Cerbo è legato anche a ciò che il collaboratore ha già messo a verbale davanti ai pm della Dda di Milano. Le sue dichiarazioni hanno toccato alcuni dei passaggi più sensibili dell’inchiesta Hydra: la presunta esistenza di un «tavolo di mafia» in Lombardia, i rapporti tra gruppi di diversa matrice criminale, il ruolo di soggetti legati alla ’ndrangheta, a Cosa nostra e alla camorra, e la costruzione di una rete capace di muoversi tra affari, intimidazione e relazioni criminali. Nel racconto del collaboratore è emersa anche la genesi della presunta coalizione criminale contestata dalla Procura. Cerbo ha riferito dei rapporti tra Giancarlo Vestiti, Tano Cantarella e Santo Crea, ricostruendo equilibri, gerarchie e meccanismi interni che, secondo l’accusa, avrebbero dato forma a una struttura stabile e articolata. Un altro capitolo riguarda il denaro. Nei verbali Cerbo ha parlato di capitali, usura, investimenti e del ruolo di un imprenditore svizzero indicato come possibile «socio finanziatore» negli affari riconducibili a Vestiti e Antonio Sorrentino. Passaggi che hanno aperto uno squarcio sul lato economico della presunta rete Hydra: soldi da mettere in circolo, crediti da recuperare, affari leciti e illeciti, beni di lusso e rapporti finanziari oltre confine. Sono temi che ora dovranno entrare nel contraddittorio del dibattimento. Ed è proprio per questo che l’esame di Cerbo viene considerato uno snodo centrale: non solo perché aprirà l’istruttoria, ma perché dalle sue risposte in aula passerà una parte rilevante della ricostruzione accusatoria.
Nella stessa udienza, la Dda ha anticipato anche una serie di produzioni documentali relative proprio a Cerbo. Il pm Rosario Ferracane ha chiesto l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale del collaboratore e di diverse sentenze e provvedimenti giudiziari che, secondo la Procura, servono a ricostruire la sua «caratura criminale» e il percorso processuale che lo riguarda. Tra gli atti indicati figurano le sentenze del procedimento “Oscar” di Catania, nel quale Cerbo è stato condannato per associazione mafiosa quale soggetto appartenente al clan Mazzei, la sentenza del gip di Rovigo relativa a un’associazione finalizzata a una pluralità di truffe, l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano sulla sua posizione cautelare e una recente ordinanza emessa dal gip di Catania nel procedimento “Onda Nuova”, nella quale sarebbero confluite anche dichiarazioni rese da Cerbo nell’ambito del suo percorso di collaborazione. Secondo la Procura, questi atti servono anche a fornire al Tribunale il quadro dell’evoluzione giudiziaria del collaboratore e a costituire elementi di riscontro rispetto al suo futuro esame dibattimentale.
La richiesta della Procura ha aperto anche un confronto con le difese. Alcuni avvocati hanno sostenuto che, se il collaboratore fosse stato sentito in presenza, anche gli imputati avrebbero dovuto poter essere presenti in aula, almeno nei casi in cui la deposizione li riguardasse direttamente. Il punto sollevato è stato quello del diritto di difesa e della possibilità di interloquire in tempo reale con i propri assistiti durante l’esame del collaboratore. Le difese hanno evidenziato le difficoltà di confronto con imputati collegati da istituti penitenziari diversi e, in alcuni casi, sottoposti al regime del 41bis. La Dda si è opposta a questa equiparazione, distinguendo il piano dell’esame del collaboratore da quello della partecipazione a distanza degli imputati. Secondo la Procura, la presenza in aula di Cerbo riguarda l’immediatezza della prova dichiarativa, mentre per gli imputati collegati da remoto resta garantita la possibilità di conferire con i difensori durante le pause. La pm ha richiamato anche le esigenze di sicurezza legate a eventuali traduzioni in aula, soprattutto per i detenuti sottoposti al regime speciale.
Il Tribunale ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto che l’esame di Cerbo avvenga in aula. Il Collegio ha ritenuto che l’assoluta necessità della presenza derivi principalmente dall’esigenza di esibire al dichiarante documenti sui quali potranno vertere le domande, come gli album fotografici. Sono state invece respinte le richieste delle difese sulla traduzione in aula degli imputati. Il Tribunale ha richiamato, per i detenuti sottoposti al 41 bis, il divieto di traduzione in aula previsto dalla normativa. Quanto agli altri imputati detenuti, ha ricordato che la partecipazione a distanza è prevista dalla legge e che sarà comunque assicurata la possibilità di conferire con i difensori durante l’udienza. (g.curcio@corrierecal.it)
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Redazione Corriere
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