Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 


1. Contratti pubblici – Requisiti di partecipazione – Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Locuzione “e/o” nella lex specialis – Interpretazione cumulativa in presenza di oggetto dell’appalto comprendente rifiuti urbani e rifiuti speciali – Alternatività esclusa
2. Contratti pubblici – Requisiti di partecipazione – Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Classe superiore a quella richiesta – Idoneità a soddisfare il requisito minimo – Classe inferiore – Insufficienza
3. Processo amministrativo – Cessazione della materia del contendere – Presupposti – Sopravvenuta revoca dell’aggiudicazione in autotutela e nuova aggiudicazione in favore della ricorrente – Soddisfazione piena e irretrattabile dell’interesse azionato
4. Processo amministrativo – Cessazione della materia del contendere – Regolamento delle spese – Soccombenza virtuale – Accertamento virtuale sulla fondatezza della pretesa originaria – Condanna della parte che avrebbe soccombito nel merito 

1. La locuzione “e/o” contenuta nella lex specialis in punto di requisiti minimi di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali non autorizza un’interpretazione alternativa delle categorie e classi richieste quando l’oggetto dell’appalto comprenda contestualmente la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, disciplinati da categorie distinte ai sensi del d.m. n. 120/2014. In tale ipotesi i requisiti devono essere interpretati come cumulativi, giacché il possesso di una sola delle due iscrizioni consentirebbe all’operatore di operare soltanto su una delle due tipologie di rifiuti, con conseguente impossibilità di adempiere integralmente alle obbligazioni contrattuali.
«I requisiti di iscrizione alle prefate categorie e rispettive classi, richiesti dalla lex specialis a pena di esclusione, non possono essere considerati alternativi fra loro, bensì cumulativi per poter espletare compiutamente l’oggetto dell’appalto; dunque la congiunzione “e/o” (…) deve essere qui interpretata (…) nel senso non di l’una o l’altra (categoria), bensì di entrambe».

2. Il possesso di una classe di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali superiore a quella richiesta dalla lex specialis soddisfa il requisito minimo di partecipazione, in quanto attestante capacità operative più elevate rispetto alla soglia prescritta. Il possesso di una classe inferiore è invece inidoneo, non potendosi surrogare con l’iscrizione in una categoria diversa la mancanza della classe richiesta per la specifica tipologia di rifiuto oggetto del servizio.
«La “-OMISSIS-” (e la OMISSIS s.r.l.) con le sue iscrizioni in relazione alle richieste di gara avrebbe invece potuto operare esclusivamente in relazione ai rifiuti speciali, così non potendo adempiere integralmente e correttamente alle richieste della Stazione appaltante».

3. La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. si verifica quando una sopravvenuta attività amministrativa soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato in giudizio, senza residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. In materia di appalti pubblici tale condizione si realizza quando la stazione appaltante, nelle more del giudizio, revochi in autotutela l’aggiudicazione impugnata ed effettui una nuova aggiudicazione in favore della parte ricorrente, così attribuendo integralmente il bene della vita cui questa aspirava.
«La “cessazione della materia del contendere opera quando si determini una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, essendo decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”».


4. In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice procede all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite, salvo che le parti domandino congiuntamente la compensazione. Le spese vanno poste a carico della parte che avrebbe verosimilmente soccombuto nel merito, nella specie la stazione appaltante che aveva disposto l’aggiudicazione in favore di un operatore privo dei requisiti prescritti e aveva tardivamente provveduto in autotutela solo a seguito della proposizione del ricorso.
«Il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (c.d. soccombenza virtuale)»; «si ravvisa una situazione di c.d. soccombenza virtuale in capo all’Amministrazione, tra l’altro, nel caso in cui questa si pronunci positivamente, ma in ritardo, sull’istanza della parte richiedente».

Sintesi della Sentenza

1) La vicenda
OMISSIS s.r.l. indiva una procedura aperta per servizi di carico, trasporto e recupero di rifiuti urbani e rifiuti speciali (materiali legnosi), suddivisa in quattro lotti. Con riferimento al lotto 3 – Vallagarina (importo a base d’asta: € 441.100,00 per 24 mesi – CIG BA3F92CA1C), la lex specialis richiedeva, a pena di esclusione, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali “categoria 1 classe b e/o categoria 4 classe e”. La ricorrente Eco Service F.lli Simoncelli s.r.l., in possesso di entrambe le iscrizioni (categoria 1, classe “b” e categoria 4, classe “c”, superiore alla “e” richiesta), partecipava alla gara e si classificava seconda.
Aggiudicataria risultava la -OMISSIS- s.r.l., che — come accertato dalla ricorrente a seguito di accesso agli atti — era iscritta alla sola categoria 1 classe “c” (inferiore alla “b” richiesta) e alla categoria 4, ed era priva dell’autorizzazione per il codice EER 200138. La diffida della ricorrente alla stazione appaltante di revocare in autotutela l’aggiudicazione restava priva di risposta; seguiva il ricorso al TRGA di Trento con contestuale istanza cautelare.
In prossimità dell’udienza cautelare del 4 giugno 2026, OMISSIS comunicava alla ricorrente di essere risultata prima graduata e annunciava la stipula del contratto. Il TRGA disponeva il rinvio per acquisire il provvedimento presupposto. Veniva così depositata la comunicazione del 26 maggio 2026 con cui la stazione appaltante aveva revocato in autotutela l’aggiudicazione alla -OMISSIS- s.r.l. e ne aveva disposto l’esclusione.

2) La decisione del TRGA
Il Tribunale, dato avviso alle parti della possibilità di definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e non sollevando esse obiezione alcuna, tratteneva il ricorso in decisione.
Rilevato che la ricorrente aveva ottenuto, per effetto della proposizione del ricorso, integralmente il bene della vita cui aspirava, dichiarava la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
Ai fini del regolamento delle spese, il Tribunale procedeva all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa, affermando che il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento. La locuzione “e/o” nella lex specialis doveva essere interpretata in senso cumulativo e non alternativo, poiché il lotto 3 aveva ad oggetto tanto rifiuti urbani quanto rifiuti speciali, disciplinati da categorie distinte ai sensi del d.m. n. 120/2014: il possesso della sola iscrizione alla categoria 4 avrebbe consentito all’aggiudicataria di operare esclusivamente sui rifiuti speciali, impedendole di adempiere integralmente alle obbligazioni contrattuali. Analoghe considerazioni valevano per l’altra controinteressata OMISSIS s.r.l.

3) L’esito
Il TRGA di Trento dichiarava la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, condannava OMISSIS s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.000,00 per compensi oltre accessori e oneri di legge. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti delle controinteressate non costituitesi in giudizio.


Pubblicato il 22/06/2026 
N. 00102 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2026 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA
​IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 99 del 2026, proposto da OMISSIS., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG BA3F92CA1C, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Valorzi ed Andrea Seraglio Forti, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Valorzi, in Trento, via Calepina, n. 65; 
contro
OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 
nei confronti di 
-OMISSIS- s.r.l. e OMISSIS s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio; 
 
per l’annullamento 
previa occorrenda tutela cautelare, dell’aggiudicazione alla ditta -OMISSIS- s.r.l. del lotto 3 della gara a procedura aperta interamente gestita per via telematica per servizi di carico trasporto e recupero di rifiuti urbani e rifiuti speciali -materiali legnosi -Vallagarina divenuta efficace con comunicazione di data 20.04.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ed in particolare
-nei termini di cui in ricorso, del bando/invito all’offerta e delle Norme Tecniche dei Servizi, in ordine alla determinazione anche come alternativi dei requisiti tecnici di partecipazione specificati in relazione al lotto 3; 
-del verbale unico di gara di data 01.04.2026 e per l’eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a., ove stipulato nelle more del presente giudizio, con la condanna eventuale al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, anche mediante subentro della ricorrente nell’eventuale contratto stipulato. 
Visti il ricorso e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa. Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 il cons. Giacomo Bernardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 

FATTO e DIRITTO


A) OMISSIS s.r.l. ha indetto una gara a procedura aperta per servizi di carico, trasporto e recupero di rifiuti urbani e rifiuti speciali -materiali legnosi -suddivisa in quattro lotti. 
Per quanto qui di interesse, in riguardo al lotto 3 -Vallagarina -il servizio veniva individuato quale “carico trasporto e conferimento ad impianto di trattamento finale di recupero [R] di rifiuti urbani provenienti dalle attività di raccolta Comuni di Ala, Avio, Brentonico, Besenello, Calliano, Volano, Nomi, Mori, Isera, Nogaredo, Pomarolo, Villa Lagarina, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Ronzo Chienis, Folgaria, Lavarone e Luserna e speciali conferiti al CI Lavini e CI Folgaria-Codice CIG BA3F92CA1C”, per un importo complessivo a base d’asta per la durata di 24 mesi di € 441.100,00, di cui Euro 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il bando (in relazione ai soli lotti 3 e 4) richiedeva (pag. 4) – a pena d’esclusione – che gli offerenti fossero in possesso della “iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.M. 120/2014 categoria 1 classe b e/o categoria 4 classe e (requisiti minimi) per le operazioni di trasporto”. Parimenti le “Norme Tecniche Servizi di carico, trasporto e recupero di rifiuti urbani e rifiuti speciali MATERIALI LEGNOSI Trento, Rovereto, Vallagarina e Autoprodotti” -punto 4.1.1. -prevedevano che “il materiale oggetto del servizio è assoggettato alla disciplina vigente in materia di rifiuti, in particolare D. Lgs. 116/2020 e ss.mm.; (a)il Fornitore deve essere in possesso: -delle autorizzazioni di cui al D.M. 120/2014: categoria 1classe b e/o categoria 4 classe e (requisiti minimi) per le operazioni di trasporto solo per i lotti 3 e 4 della presente gara (…)”. La ricorrente, in possesso sia della categoria 1 classe “b”, di cui al D.M. n. 120/2014 (ovvero, iscrizione all’Albo gestione rifiuti per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani a servizio di una popolazione servita compresa tra 100.000 e 499.999 abitanti), sia il possesso della categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), classe “c” (quantità annue gestite comprese tra 15.000 e 59.999 t.), dunque più elevata rispetto alle prescrizioni “minime” di gara che richiedevano la inferiore categoria 4, classe “e”, (quantità annue gestite comprese tra 3.000 e 5.999 t.), ha partecipato alla gara unitamente alle controinteressate. 
In particolare, all’esito della procedura, giusta comunicazione di aggiudicazione del 19 marzo 2026, risultava aggiudicataria la -OMISSIS- s.r.l.. La ricorrente, dubitando che l’aggiudicataria fosse in possesso dell’iscrizione all’Albo gestione rifiuti per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani a servizio di una popolazione servita compresa tra 100.000 e 499.999 abitanti, ovvero la categoria 1, classe “b”, si è subito attivata per chiedere chiarimenti alla Stazione appaltante, la quale, solamente in data 17 aprile 2026 diede riscontro nel senso di confermare che “la Società ­OMISSIS- srl possiede le autorizzazioni e le capacità idonee per eseguire le prestazioni oggetto del lotto 3 di gara”, comunicando altresì in data 20 aprile 2026 che l’aggiudicazione era divenuta efficace e che, decorso lo stand still “sostanziale”, si sarebbe provveduto alla stipula del contratto. A seguito di immediata istanza di accesso agli atti effettuata dalla ricorrente circa i titoli abilitanti l’aggiudicataria a svolgere il servizio oggetto di gara, avuta la documentazione in data 30 aprile 2026, la ricorrente ha potuto appurare che la ­OMISSIS- s.r.l. non era in possesso della dovuta iscrizione alla categoria 1, cl. “b”, bensì alla “c” (oltre a non risultare autorizzata per il rifiuto con codice EER 200138 legno diverso rispetto alla voce 200137 indicato come quello prevalente nel lotto 3). La “Eco Service” appurava altresì che dalla visura della C.C.I.A.A. anche l’altra controinteressata non era in possesso della classe “b”, in categoria 1. La diffida formulata dalla ricorrente in data 30 aprile 2026 alla Committente di revocare in autotutela l’aggiudicazione disposta in favore della -OMISSIS- s.r.l. e di procedere, per contro, ad una nuova aggiudicazione in suo favore, è rimasta priva di risposta. B) La Eco Service F. lli Simoncelli s.r.l. ha proposto dunque il sopra emarginato ricorso, affidandolo ad un unico articolato motivo (“Violazione del requisito minimo del possesso dell’autorizzazione ambientale nella categoria 1 classe b) del DM n. 120/2014 per il carico, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani. Illegittimità delle norme di gara ove interpretate quanto alla previsione della idoneità della sola autorizzazione ambientale nella categoria 4 classe e) per il carico trasporto e conferimento dei rifiuti speciali. Violazione dell’art 8, comma 1, lett. a) e d) del DM 120/2014 e incompatibilità con l’oggetto primario del servizio del carico, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani”) con cui sostanzialmente censura l’aggiudicazione disposta in favore della “-OMISSIS-”, in quanto essa sostiene che le prescrizioni di gara in riguardo ai requisiti minimi di ammissione/partecipazione per il lotto 3 e, segnatamente, “l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.M. 120/2014 categoria 1 classe b e/o categoria 4 classe e (requisiti minimi) per le operazioni di trasporto”, la si debba interpretare necessariamente con la presenza contestuale di entrambe le dette iscrizioni e non in via alternativa fra loro, come la congiunzione “e/o” potrebbe far pensare e come parrebbe invece che in forza di essa la Stazione appaltante abbia disposto l’aggiudicazione nei confronti della “-OMISSIS­”, carente però della iscrizione alla classe “b”, cat. 1, pur in possesso dell’altra iscrizione alla cat. 4, classe “e”, recte “c”. La difesa della ricorrente evidenzia che il servizio posto a gara per il lotto 3, riguardava “(…) rifiuti urbani (…) e rifiuti speciali (…)” (vedasi “guida alla preparazione dell’offerta”, art. 2, 2.1 “Oggetto di offerta”), nelle categorie e classi come ben distinte dagli articoli 8 e 9 del D.M. n. 120/2014 (si aggiunge qui che le tipologie di rifiuti indicati per il lotto de quo sono anche chiaramente distinti dagli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 152/2006). Da ciò, secondo la ricorrente, derivava che il servizio avrebbe potuto essere effettuato esclusivamente da chi fosse in possesso di entrambe le categorie (oltre che per le classifiche necessarie) – pena l’esclusione – e che dunque “Né può essere sostenuto che le citate disposizioni del bando e delle norme tecniche consentissero, sulla base della locuzione <<e/o>>, il possesso delle categorie 1 b) e 4 e) in alternativa tra loro”. 
La ricorrente pertanto denuncia la illegittimità della aggiudicazione disposta in favore della -OMISSIS- s.r.l., chiedendo per contro l’aggiudicazione in proprio favore e, all’occorrenza, la reintegrazione in forma specifica con il subentro nel contratto, ove nelle more fosse stato stipulato. Risulta altresì dal ricorso che, parimenti, non si sarebbe potuta disporre l’aggiudicazione nemmeno in favore dell’altra controinteressata per analoghe ragioni. C) In prossimità dell’udienza del 4 giugno 2026, chiamata per la trattazione dell’incidente cautelare, la ricorrente ha depositato nota di “OMISSIS”, d.d. 1 giugno 2026, con cui questa le comunicava “Con riferimento alla gara in oggetto, Vi comunichiamo che la Vs. Impresa è risultata la prima graduata” e che “Previa consegna della documentazione richiestaVi, procederemo alla stipula del contratto decorso il termine dilatorio di 32 giorni stabilito dall’art. 18 c. 3 del D. Lgs. 36/2023”. All’esito di tale udienza, il Collegio riteneva utile acquisire l’atto presupposto (id est, annullamento della precedente aggiudicazione) alla prefata comunicazione, impegnandosi dunque il difensore della ricorrente a depositare tale atto. La presidente di questo Tribunale, onde permettere detto incombente, disponeva il rinvio all’udienza in camera di consiglio prevista per il giorno 18 giugno 2026. D) La difesa della ricorrente depositava in data 10 giugno 2026 la comunicazione di “OMISSIS”, d.d. 26 maggio 2026, inviata alla “-OMISSIS-”, con cui “in autotutela” veniva disposta la “revoca [del]l’aggiudicazione efficace del Lotto 3 Vallagarina già disposta in Vostro favore e dispone la Vostra esclusione dalla procedura di gara relativa al medesimo Lotto 3”. E) All’udienza in camera di consiglio del 18 giugno 2026, preso atto del suddetto deposito, e dato avviso della possibilità di definizione della causa ai sensi dell’art. 60 
c.p.a. – non sollevando le parti obiezione e/o eccezione e/o istanza alcuna – il ricorso è stato trattenuto in decisione. 
F) Dato atto che la ricorrente ha ottenuto, (solo) a seguito della proposizione del ricorso, integralmente il “bene della vita” cui aspirava, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere ex art. 34, c. 5, c.p.a. attesa la piena soddisfazione dell’interesse azionato dal ricorrente (ex multis, T.A.R. Napoli, sez. VII, 21/8/2023, n. 4807; T.A.R. Roma, sez. I, 27/2/2023, n. 3297) ed invero la “cessazione della materia del contendere opera quando si determini una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, essendo decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (Cons. Stato, sez. VII, 7/7/2025, n.5853), con la conseguenza che “il Giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite” (c.d. soccombenza virtuale: cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 20/2/2025, n. 1436; Sez. V, 12/2/2024, n. 1390), eccetto che non siano le stesse parti a domandare congiuntamente la compensazione delle spese (Cons. Stato, Sez. IV, 28/6/2016, n. 2909), circostanza che nel caso ora in esame non si è verificata. F.1) Per costante giurisprudenza (vedi anche supra) si ravvisa una situazione di c.d. soccombenza virtuale in capo all’Amministrazione, tra l’altro, nel caso in cui questa si pronunci positivamente, ma in ritardo, sull’istanza della parte richiedente (e qui in assoluta rispondenza con le più volte esposte ragioni, da ultimo in ricorso, della ricorrente). Nel caso di specie, il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento. I requisiti di iscrizione alle prefate categorie e rispettive classi, richiesti dalla lex specialis a pena di esclusione, non possono essere considerati alternativi fra loro, bensì cumulativi per poter espletare compiutamente l’oggetto dell’appalto; dunque la congiunzione “e/o” (che grammaticalmente significa che l’evento o la condizione possono verificarsi singolarmente [l’uno l’altro] oppure simultaneamente [entrambi insieme]) deve essere qui interpretata – anche ex artt. 1367 e 1369 cod. civ. – nel senso non di l’una o l’altra (categoria), bensì di entrambe, dando così, tra l’altro, espressione ai principi di cui agli artt. 4, 1 e 5 del cod. contratti pubblici. Diversamente opinando, il servizio bandito non lo si sarebbe potuto effettuare, considerato che l’oggetto del lotto 3 prevedeva la raccolta di rifiuti urbani (cat. 1, cl. “b”) e speciali. La “-OMISSIS-” (e la OMISSIS s.r.l) con le sue iscrizioni in relazione alle richieste di gara avrebbe invece potuto operare esclusivamente in relazione ai rifiuti speciali, così non potendo adempiere integralmente e correttamente alle richieste della Stazione appaltante. G) Atteso quanto sopra e ritenuto che la dichiarazione di cessata materia del contendere comporta che, al di fuori dei casi di compensazione, il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo, ove detta declaratoria non fosse intervenuta (cfr. da ultimo Cons. Stato sez. V, 12/02/2026, n. 1121), le spese del presente giudizio vanno poste a carico della società OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura determinata in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti delle parti controinteressate non costituitesi in giudizio. 

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 
– dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, c. 5, c.p.a.; 
-condanna la società resistente, OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che vengono liquidate nella misura di € 2.000,00 per compensi, oltre accessori ed oneri tutti di legge. Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle parti controinteressate non costituitesi in giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati: 
Alessandra Farina, Presidente Maria Cappellano, Consigliere Giacomo Bernardi, Consigliere, Estensore 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO 


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