per il saldo prezzo no alla sospensione feriale


IL CASO: Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, all’esito di una vendita telematica, il compendio pignorato veniva aggiudicato e all’aggiudicatario veniva assegnato il termine di 120 giorni per il versamento del saldo del prezzo.

Successivamente, il giudice dell’esecuzione dichiarava la decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del saldo nel termine stabilito, computato senza tener conto della sospensione feriale dei termini.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento, l’aggiudicatario depositava istanza di rimessione in termini e di revoca della decadenza, versando contestualmente il saldo del prezzo.

L’istanza veniva accolta dal giudice dell’esecuzione con conseguente revoca del provvedimento di decadenza.


Avverso tale ordinanza, il debitore esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi, deducendo l’inapplicabilità della sospensione feriale al termine per il versamento del saldo del prezzo, e l’irrilevanza dell’affidamento incolpevole dell’aggiudicatario.

L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale il quale, in particolare, riteneva sussistente un affidamento incolpevole dell’aggiudicatario in ordine alla data di scadenza del termine e quindi legittima la rimessione in termini. Inoltre, qualificava il termine per il versamento del saldo prezzo come termine di natura sostanziale e, quindi, non soggetto a sospensione feriale.

La sentenza veniva impugnata in cassazione dal debitore esecutato.

Con il primo motivo, il ricorrente denunciava il mancato riconoscimento della perentorietà e della natura sostanziale del termine di 120 giorni per il versamento del saldo prezzo.

Con il secondo motivo, censurava il riconoscimento, nel caso concreto, dei presupposti per la rimessione in termini in favore dell’aggiudicatario.


LA DECISIONE: La Corte ha esaminato anzitutto il secondo motivo, ritenendolo infondato.

I giudici di legittimità hanno ribadito un principio ormai consolidato: il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario di un immobile in sede di vendita forzata ha carattere perentorio e non è suscettibile di proroga.

Nello stesso tempo, hanno precisato che la perentorietà e l’improrogabilità del termine non escludono, in astratto, l’applicabilità dell’istituto della rimessione in termini.

I due istituti, infatti, restano distinti:

«l’istituto della rimessione in termini non ha nulla a che vedere infatti con la proroga dei termini, ed anzi ha per presupposto l’impossibilità giuridica di quella.
La proroga, infatti, è prevista dalla legge solo per i termini ordinatori; solo prima della scadenza, e solo per “motivi particolarmente gravi”. Con essa, il giudice accorda alla parte interessata un differimento della scadenza del termine per il compimento dell’atto processuale.
La rimessione in termini è istituto ben diverso: essa ha per presupposto la “decadenza incolpevole” da un adempimento processuale, e non differisce il termine già fissato, ma rimette la parte interessata nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata, se il primo termine inutilmente scaduto non fosse mai stato fissato.
La proroga, dunque, evita una decadenza, mentre la rimessione in termini sana ex tunc una decadenza già verificatasi».


Muovendo da tale distinzione, la Corte reputa corretta la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per la rimessione in termini.

L’ordinanza in commento attribuisce rilievo decisivo alla peculiarità della fattispecie.

Il Tribunale aveva valorizzato tre elementi: il silenzio dell’ordinanza e dell’avviso di vendita circa l’applicazione della sospensione feriale; il mutamento giurisprudenziale intervenuto nel corso della procedura, dopo la decisione della Cass. n. 18421 del 2022; e soprattutto due dati concreti, consistiti nell’email del professionista delegato che indicava il termine ultimo per il saldo, e nel successivo provvedimento del giudice dell’esecuzione, coerente con tale computo.

La Cassazione ha chiarito che la mera esistenza di una prassi dell’ufficio non basta, di per sé sola, a fondare un legittimo affidamento.

Tuttavia, nel caso esaminato, l’affidamento dell’aggiudicatario è stato ritenuto ragionevole perché formatosi sulla base di un’indicazione puntuale e dettagliata proveniente proprio dall’organo deputato alla gestione delle operazioni di vendita, poi implicitamente avallata da un provvedimento del giudice dell’esecuzione.


Si tratta, dunque, di una decisione che conferma la possibilità della rimessione in termini, ma solo entro confini rigorosi ed eccezionali, in presenza di una vera e propria decadenza incolpevole.

Esaurita la questione relativa alla rimessione in termini, la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il primo motivo di ricorso, in quanto l’eventuale suo accoglimento non avrebbe comunque travolto la sentenza impugnata, sorretta dall’autonoma ratio decidendi relativa alla rimessione in termini.

Ciò nonostante, in funzione nomofilattica, la Cassazione ha ritenuto doveroso riaffermare espressamente il principio secondo cui il termine per il versamento del saldo del prezzo ha natura sostanziale e, per questa ragione, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.

La Corte ha aderito sul punto alle motivazioni già diffusamente svolte con la sentenza n. 18421 del 2022, che aveva segnato il revirement rispetto al precedente orientamento espresso dalla stessa Cassazione nel 2012 con la sentenza n. 12004.

L’ordinanza in commento si colloca dunque in piena continuità con tale approdo e lo consolida ulteriormente, offrendo un chiarimento particolarmente rilevante sul piano pratico.


Da un lato, conferma senza incertezze che il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario ha natura sostanziale, è perentorio, non è soggetto alla sospensione feriale e non è prorogabile.

Dall’altro lato, precisa che la rimessione in termini resta astrattamente ammissibile anche in relazione a tale termine, ma solo come rimedio eccezionale, subordinato alla prova di una decadenza incolpevole concretamente determinata da circostanze idonee a ingenerare un ragionevole affidamento sulla diversa scadenza del termine, specie se derivanti da indicazioni puntuali e qualificate provenienti dagli organi della procedura.

Ne emerge, in definitiva, un duplice messaggio: il termine per il saldo prezzo va computato escludendo la sospensione feriale; tuttavia, nei casi eccezionali in cui la decadenza sia stata cagionata da un affidamento incolpevole seriamente giustificato dal comportamento degli organi della procedura, può trovare spazio la rimessione in termini.


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 Avv. Giovanni Iaria

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