Animali selvatici in condominio: responsabilità e sanzioni per chi non interviene


È sempre più frequente vedere animali selvatici che si aggirano nelle città, attirati da cibo facile (rifiuti), aree verdi accoglienti e assenza di predatori. Gli avvistamenti più comuni includono cinghialivolpigabbiani e rapaci come falchi e civette, ma non mancano anche avvistamenti di lupi e di orsi in alcune zone del nostro Paese. Le cronache ci parlano anche di animali esotici in fuga da privati che li detengono in casa, alcune volte illegalmente.

Va detto che la detenzione di questi animali non è sempre vietata, ma occorre rispettare la normativa vigente per evitare pericoli per la salute e per l’incolumità pubblica. In condominio, poi, occorre rispettare eventuali limitazioni o divieti che (a differenza degli animali domestici) possono essere previsti nel regolamento di condominio.

Ecco come comportarsi in presenza di animali selvatici in condominio e come prevenire rischi igienico-sanitari e problemi di sicurezza.

Cosa fare in presenza occasionale di animali selvatici in condominio

In casi di presenze occasionali o avvistamenti di animali selvatici nel condominio (ad esempio, nel giardino o nel cortile comune), l’amministratore di condominio e anche i singoli proprietari devono attivarsi il prima possibile chiamando le autorità competenti per territorio. Oltre a Carabinieri o Vigili del Fuoco, a seconda dei casi è possibile fare riferimento anche alla Polizia Locale, alle Guardie Faunistiche/Venatorie o eventuali associazioni operanti nel proprio comune, oppure si può contattare il Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) territorialmente competente, soprattutto se l’animale è ferito o se la sua presenza può creare situazioni di pericolo.


Ricordiamo che in caso di danni causati da questi animali liberi, ne risponde lo Stato ai sensi dell’art. 2052 c.c., in quanto la fauna selvatica appartiene, appunto, al patrimonio indisponibile dello Stato.

Detenzione di animali selvatici in condominio: le differenze con gli animali domestici

Diverso è il discorso per la detenzione o possesso di animali selvatici da parte dei singoli condòmini. In questo caso, in linea di massima, la detenzione è possibile salvo divieti espressi del regolamento condominiale, e rispettando rigorosamente la normativa vigente. Con specifico riferimento al diritto condominiale, occorre fare una distinzione con gli animali domestici. Infatti, l’art. 1138, ultimo comma, del codice civile prevede che i regolamenti di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

La norma è oggetto di discussioni e interpretazioni diverse. Secondo l’orientamento più recente, tutela un vero e proprio diritto al rapporto affettivo uomo-animale, che trova fondamento nella Costituzione nell’articolo 2. Di conseguenza, il diritto di tenere in casa animali domestici non può essere mai limitato o escluso con un regolamento di condominio. Secondo alcuni giudici, tale divieto non potrebbe essere introdotto neanche se concordato e accettato da tutti i condòmini.

Le regole da rispettare per la detenzione e il possesso di animali selvatici

In definitiva, ogni condòmino ha il diritto di avere il proprio animale in casa, purché domestico. L’art. 1138 c.c. non può applicarsi invece agli animali non domestici, per cui è legittimo vietare la detenzione o possesso di questo tipo di animali in condominio. 

In realtà, anche sull’esatto significato da attribuire al termine “domestico” le discussioni sono tante e difficili da riassumere in poche parole. In ogni caso, l’art. 1138 c.c. fa una distinzione netta, richiamando espressamente solo agli animali domestici. E la scelta non è casuale, anche perché il nostro ordinamento prescrive delle norme speciali molto rigorose che occorre rispettare per poter detenere o possedere animali selvatici o esotici.


Al di là di eventuali divieti previsti nel regolamento di condominio, occorre considerare il divieto di commercio e detenzione di animali pericolosi previsto dalla Legge n. 150/1993. Nello specifico, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività “che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica”.

Il D.M. 19/04/1996 definisce nel dettaglio le specie animali pericolosi per la salute e la sicurezza pubblica, di cui è proibita la detenzione. Si tratta, in generale, di tutti quegli esemplari che, in particolari condizioni, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo o possono trasmettere malattie infettive, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione (art. 1, D. M. 19 aprile 1996). Segue poi un elenco dettagliato, allegato al D.M., delle specie pericolose. Sono escluse dal divieto di detenzione le categorie appartenenti ad allevamenti autorizzati (art. 17 Legge n. 157/1992).

Quando è possibile tenere animali selvatici?

Il divieto di detenzione di animali selvatici non è dunque assoluto. Il divieto scatta nel caso di pericolo per la salute e l’incolumità pubblica. Per esemplificare, non si può tenere un animale selvatico se il proprietario non ottiene la certificazione prevista dalla legge o la documentazione che ne attesti la legale provenienza e la relativa autorizzazione sanitaria. In pratica, un animale selvatico acquistato da un rivenditore autorizzato, in possesso di tutta la certificazione richiesta dalla legge e soggetto ai controlli sanitari obbligatori non rientra tra gli animali pericolosi di cui è vietata la detenzione.

In ogni caso, spetta ai proprietari degli animali predisporre tutti gli accorgimenti necessari per la detenzione in sicurezza, affinché gli animali non possano recare danni a persone o cose (oltre che a se stessi). Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2052 del codice civile, il proprietario di un animale (o chi se ne serve) è oggettivamente responsabile dei danni causati a terzi, anche se l’animale è fuggito o smarrito. L’unico modo che si ha per liberarsi (in tutto o in parte) da responsabilità è fornire la prova del caso fortuito: dimostrare, cioè, che il danno è stato causato da un evento assolutamente imprevedibile ed eccezionale, tale da escludere ogni possibili di controllo dell’animale da parte del proprietario.

In assenza di tale prova, il proprietario risponde sempre dei danni, anche se in quel momento l’animale non era nella sua diretta custodia.


FONTE: Immobiliare.it


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 Giuseppe Nuzzo

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