La Consulta ritiene non in contrasto con la Costituzione l’art. 2 del decreto legislativo n. 150 del 2022 e l’art. 624-bis, co. 1, c.p.: vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Furto nello spogliatoio del supermercato: il caso arriva alla Consulta
Il Tribunale ordinario di Brescia, sezione prima penale, in composizione monocratica, era chiamato a decidere su sei imputazioni di furto in abitazione, in taluni casi aggravato, commessi nel medesimo territorio e in un arco temporale ristretto.
Ebbene, in relazione a una delle condotte contestate – posta in essere dall’imputato mediante introduzione nello spogliatoio di un supermercato e sottrazione della somma di cinquanta euro da una borsetta riposta in un armadietto, previa effrazione dello stesso – il difensore di questi aveva dato prova dell’invio alla persona offesa di un assegno circolare alla persona offesa dal reato. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Procedibilità e pena: i dubbi sollevati dal Tribunale di Brescia
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il suddetto Tribunale sollevava questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 2 del decreto legislativo, n. 150 del 2022, nella parte in cui, modificando la procedibilità di taluni reati, non ha introdotto la procedibilità a querela per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., nonché dello stesso art. 624-bis, co. 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata possa essere diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
In particolare, in punto di rilevanza, il giudice a quo osservava che l’offerta risarcitoria, formulata nel caso di specie, sarebbe stata astrattamente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 162-ter, primo comma, cod. pen., a mente del quale «[n]ei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato».
Ebbene, su tale base, il Tribunale rimettente sosteneva che «il regime di procedibilità del reato in parola configura l’unico ostacolo alla valutazione […] in ordine alla congruità del risarcimento, ai fini di una possibile declaratoria di estinzione», tenuto conto altresì del fatto che la rilevanza della questione sarebbe discesa pure dal fatto che, in relazione ad altra condotta contestata, la persona offesa avrebbe «reso una mera denuncia orale», senza manifestare alcuna volontà in ordine alla punizione del colpevole; con il che, venendo meno la procedibilità d’ufficio del reato, il processo dovrebbe ritenersi estinto in parte qua, perché l’azione penale non doveva essere iniziata.
Ciò posto, quanto invece alla non manifesta infondatezza della prima questione, il giudice a quo richiamava, anzitutto, la sentenza n. 9 del 2025 della Consulta, concernente il regime di procedibilità dell’art. 605 cod. pen., quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero del coniuge non più convivente, assumendo che «[i]l superamento del vaglio di ammissibilità nel predetto caso, sostanzialmente analogo a quello per cui è processo, basterebbe a considerare non manifestamente infondata la questione», per poi subito dopo rilevare che, pur essendo riservata alla discrezionalità del legislatore la scelta sulle condizioni di procedibilità dei reati, il mantenimento della procedibilità d’ufficio per il delitto di furto in abitazione travalicherebbe il limite della manifesta irragionevolezza, ponendosi così in contrasto con l’art. 3 Cost. e ciò, in particolare, nel raffronto con i delitti di violazione di domicilio e di furto semplice, procedibili a querela, che «formano il reato complesso di cui all’art. 624-bis c.p.» e, pertanto, «non possono che costituire i principali tertia comparationis» ai fini della corrispondente valutazione.
Del resto, osservava ancora il rimettente, al riconoscimento della procedibilità a querela per il furto in abitazione non osterebbero esigenze connesse al rispetto di convenzioni internazionali (come evidenziate dal Giudice delle leggi per il delitto di cui all’art. 605 cod. pen., vale a dire il sequestro di persona, commesso in danno del coniuge, di cui alla già citata sentenza n. 9 del 2025); né potrebbe farsi riferimento al criterio discretivo indicato dalla relazione introduttiva al d.lgs. n. 150 del 2022, che fa riferimento alla natura – pubblicistica o meno – del bene giuridico tutelato, venendo qui in rilievo un bene giuridico privato, quale il patrimonio individuale.
Vi sarebbe, infine, sempre per il Tribunale rimettente, una «evidente disparità tra il regime di procedibilità del furto in abitazione e quello di altri reati di gravità sovrapponibile», fra i quali il «furto pluriaggravato», avente «cornice edittale […] pressoché analoga a quella della fattispecie in esame», procedibile a querela.
Chiarito ciò, venendo a trattare la seconda questione, per il giudice a quo, essa sarebbe rilevante perché all’imputato è stata contestata anche la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.; pertanto, ad avviso del rimettente, ove fosse introdotta l’ipotesi attenuata, sarebbe consentito al giudice di procedere al giudizio di bilanciamento, «con i conseguenti effetti in bonam partem» mentre, in punto di non manifesta infondatezza della seconda questione, si sottolineava che il sintagma «privata dimora», contenuto nella disposizione incriminatrice, finirebbe con il ricomprendere «una serie assolutamente eterogenea di ipotesi», in relazione alle quali sarebbe irragionevole, con conseguente contrasto con l’art. 3 Cost., non consentire una modulazione del trattamento sanzionatorio, richiamandosi, a tal proposito, le precedenti decisioni con le quali la Consulta ha introdotto un’ipotesi attenuata nelle fattispecie delittuose di cui agli artt. 630 cod. pen. (sentenza n. 68 del 2012), 167, primo comma, del codice penale militare di pace (sentenza n. 244 del 2022), 629 (sentenza n. 120 del 2023), 628, quest’ultimo indicato con sottolineatura particolare, con riguardo alla sua «particolare affinità» con il furto (sentenza n. 86 del 2024), 600-ter (sentenza n. 91 del 2024) e 583-quinquies cod. pen. (sentenza n. 83 del 2025), ravvisando la necessità di prevedere una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di graduare la pena in concreto, assicurandone la proporzionalità nel rispetto della finalità rieducativa di cui all’art. 27, comma terzo, Cost..
3. La Consulta conferma la linea dura sul furto in abitazione
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni enunciate dal giudice rimettente e reputata non meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata da parte dell’Avvocatura generale dello Stato (ossia l’eccezione di inammissibilità sollevata per difetto di rilevanza,) –riteneva le questioni suesposte infondate.
Nel dettaglio, i giudici di legittimità costituzionale osservavano prima di tutto che se, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di ampi margini di discrezionalità nelle scelte relative al regime di punibilità dei reati, sindacabili da questa Corte soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 190 del 2020, n. 155 e n. 40 del 2019) e tale standard vige anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati (sentenze n. 248 del 2020 e n. 236 del 2016), secondo il rimettente, l’irragionevolezza della disposizione censurata sarebbe derivata dalla disparità che ne consegue nel trattamento del furto in abitazione rispetto ai delitti di furto semplice e violazione di domicilio, che ne compongono la fattispecie, ovvero nel raffronto fra la prima ipotesi delittuosa e altre, imprecisate, di «furto pluriaggravato», evidenziando che per tutte le fattispecie assunte a tertia comparationis è prevista la procedibilità a querela.
Ebbene, per il Giudice delle leggi, tali argomenti non potevano essere condivisi.
In particolare, i giudici di legittimità costituzionale addivenivano a siffatto esito decisorio, rilevando prima di tutto come la medesima Consulta abbia precisato, anche recentemente, che «il regime di procedibilità – a querela o d’ufficio – presuppone bilanciamenti di interessi delicati e spesso assai complessi»; che «la scelta su tale regime non deve essere “necessariamente conness[a] alla maggiore o minore gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena […], potendo correlarsi anche alla particolarità della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso”»; che, infine, «l’opzione per la perseguibilità a querela non discende inevitabilmente dal “carattere disponibile del diritto tutelato dalla norma penale” e dalla “natura meramente privatistica dell’interesse offeso”» (sentenza n. 96 del 2026, oltre ai precedenti ivi citati).
In altri termini, la ragionevolezza della scelta legislativa in ordine alla condizione di procedibilità di un reato non va valutata, come assumeva il rimettente, esclusivamente in ragione della gravità del reato stesso o della natura degli interessi protetti dalla norma incriminatrice.
Orbene, a fronte di ciò, dalla lettura della relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, per la Consulta, emerge che il legislatore ha esteso la procedibilità a querela a «reati, di non particolare gravità, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali», in un’ottica di efficienza del sistema, «tenendo conto delle necessarie esigenze di tutela della persona offesa e della collettività, nonché dei beni pubblici coinvolti nel reato», ma anche al fine di diminuire l’attuale carico giudiziario che incide inevitabilmente sulla durata del processo, essendo oggi lo Stato «costretto […] a celebrare procedimenti penali che potrebbero essere definiti anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l’estinzione del reato», il che comporta come la norma censurata favorisca la possibile definizione anticipata dei processi per furto – sia esso semplice o, in alcuni casi, aggravato – così da alleggerire il gravoso carico giudiziario connesso a tale fattispecie; lo stesso legislatore, tuttavia, ha ritenuto questa finalità recessiva rispetto all’esigenza di mantenere la procedibilità officiosa del furto in abitazione, la cui perseguibilità consegue al rilievo della «particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato», caratteristiche che, del resto, la stessa Corte costituzionale ha già ritenuto idonee a giustificarne il trattamento sanzionatorio (sentenza n. 216 del 2019, citata dalla sentenza n. 193 del 2025).
Precisato ciò, a proposito dell’altra questione, ossia quella concernente la mancata previsione di una fattispecie attenuata del reato di furto in abitazione, si notava come essa sia identica a quella decisa dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 193 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025, e con la successiva ordinanza n. 105 del 2026, depositata l’11 giugno 2026, entrambe sopravvenute all’ordinanza di rimessione.
La prima delle richiamate decisioni, in particolare, ha dichiarato la questione non fondata, premettendo che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione della sua politica criminale, in particolare nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il cui esercizio è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza; su tale base, si è affermato che non è irragionevole l’adozione di un trattamento particolarmente rigoroso nei confronti di chi, per commettere un furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, trattandosi di fatto particolarmente grave e idoneo a manifestare la speciale pericolosità soggettiva del suo autore.
Ebbene, né, posta tale premessa, per la Corte, sussistono ragioni per l’introduzione di una «valvola di sicurezza» che adegui la sanzione al fatto: il furto in abitazione, dato che esso non comprende al suo interno fattispecie così diversificate da rendere opportuna la previsione di un’ipotesi attenuata, con particolare riferimento al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, «insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui» (sentenza n. 117 del 2021, richiamata in questi termini dalla sentenza n. 193 del 2025).
Di conseguenza, dal momento che l’ordinanza di rimessione non apportava argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati nella citata sentenza (e ribaditi nell’ordinanza successiva), tali da indurre a una diversa conclusione, la questione, pertanto, era dichiarata manifestamente infondata (ex plurimis, ordinanze n. 195 del 2025, n. 97 e n. 78 del 2024 e n. 214 del 2023).
4. Cosa cambia dopo la sentenza: procedibilità d’ufficio e nessuna attenuante
Fermo restando che, per un verso, l’art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotte diverse modifiche, in punto di procedibilità, per molti dei reati previsti dal codice penale, per altro verso, l’art. 624-bis cod. pen. prevede una serie di reati, quali quelli di furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari, con la decisione qui in commento, la Consulta ha ritenuto tali precetti normativi non in contrasto con la Costituzione.
In particolare, per quanto attiene l’art. 2 di questo atto avente forza di legge del 2022, il Giudice delle leggi l’ha ritenuto costituzionalmente legittimo nella parte in cui, modificando la procedibilità di taluni reati, non ha introdotto la procedibilità a querela per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen..
Allo stesso modo, per quel che riguarda l’art. 624-bis, co. 1, cod. pen. (il quale, comè noto, stabilisce che chiunque “si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500”), sempre la Consulta ha stimato codesta norma incriminatrice parimenti conforme alla Costituzione nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata possa essere diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Di conseguenza, per effetto di tale provvedimento, rimane invariato il regime di procedibilità riguardante il reato contemplato da siffatta disposizione codicistica, così come non “cambia nulla” in merito alla mancata previsione di una diminuente di pena di questo genere per tale illecito penale, in quanto non ritenuta siffatta mancanza, come appena visto, foriera di alcuna criticità di ordine costituzionale.
Queste sono dunque in sostanza le principali novità (o meglio, le conferme) che connotano la sentenza qui in esame.
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Di Tullio D’Elisiis Antonio
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