la partnership che fa perdere l’immunità


La sentenza pronunciata il 16 luglio 2026 dalla Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-421/24) delinea in modo nitido i confini del regime di esenzione dalla responsabilità degli hosting provider operanti nel mercato digitale europeo. La pronuncia chiarisce la linea di demarcazione tra le attività escluse dalla direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE) e quelle che vi rientrano, fornendo un’interpretazione fondamentale sulla nozione di ruolo “attivo” o “neutro” delle grandi piattaforme di condivisione video che stringono accordi di partnership commerciale con i creatori di contenuti. Per l’approfondimento, consigliamo il volume Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, una guida completa a professionisti e realtà che operano per la tutela del consumatore.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea – sentenza del 16-07-2026 causa C-421/24

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1. Contesto e svolgimento del giudizio


La controversia principia da un provvedimento del 19 luglio 2022 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha irrogato a Google Ireland Ltd una sanzione amministrativa pecuniaria di 750.000 euro per la violazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 87/2018 (decreto cd. Dignità). Tale normativa nazionale impone un divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro su qualunque mezzo di diffusione. AGCOM ha contestato a Google di aver consentito la diffusione e la promozione di website di giochi d’azzardo tramite 630 video caricati da un content creator su cinque canali della piattaforma YouTube. Ogni canale conteneva inoltre video che esortavano gli utenti a inviare filmati delle proprie vincite per ottenerne la diffusione in cambio di un compenso pecuniario. Oltre alla sanzione, l’autorità italiana ha ordinato l’immediata rimozione dei video illeciti e di tutti gli altri contenuti dal tenore analogo. Google ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, il quale ha accolto il ricorso in primo grado qualificando YouTube come mero fornitore di servizi di hosting e riconoscendo in capo alla piattaforma l’esenzione di responsabilità prevista dall’articolo 14 della Direttiva 2000/31/CE. Avverso tale decisione AGCOM ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo che la direttiva sul commercio elettronico esclude in modo espresso dal proprio ambito di operatività i giochi d’azzardo (art. 1, par. 5, lett. d), e che, quindi, il regime di favore per gli intermediari non potesse operare. Il Consiglio di Stato, riscontrando dubbi ermeneutici sia sull’estensione dell’esclusione che sul ruolo neutro della piattaforma in presenza di accordi commerciali, ha sospeso il giudizio sollevando due questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia UE. Per l’approfondimento, consigliamo il volume Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, una guida completa a professionisti e realtà che operano per la tutela del consumatore.

Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento

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2. Approfondimento logico-giuridico, pubblicità online dei giochi d’azzardo


La prima questione esaminata dai giudici di Lussemburgo afferisce all’applicabilità della Direttiva 2000/31/CE all’attività di hosting online di video contenenti pubblicità di giochi d’azzardo. La Corte ha ribadito che la disciplina dei giochi di fortuna rientra tra le materie contraddistinte da profonde divergenze morali, religiose e culturali tra gli Stati membri. In assenza di un’armonizzazione a livello europeo, ogni Stato gode di un esteso margine di discrezionalità nel regolamentare il settore in base ai propri valori interni. Da tale premessa discende che l’esclusione statuita dall’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva deve interpretarsi in modo estensivo, racchiudendo non solo l’esercizio del gioco d’azzardo in sé, bensì pure tutte le attività intrinsecamente connesse, compresa la promozione e la pubblicità online. Tuttavia, la Corte opera un fondamentale distinguo logico-giuridico: l’esclusione della pubblicità dal raggio d’azione della direttiva non comporta automaticamente l’esclusione dell’attività di hosting che la ospita. La memorizzazione e la diffusione di video su una piattaforma online costituiscono servizi della società dell’informazione che, per loro indole tecnica, restano identici a prescindere dal contenuto ospitato. L’attività di hosting di annunci sul gioco d’azzardo non differisce dall’hosting di qualsiasi ulteriore tipologia pubblicitaria e non persegue di per sé una finalità di promozione. Per l’effetto, la Corte ha stabilito che il servizio di memorizzazione video reso dalla piattaforma rientra a pieno titolo nell’ambito regolato dalla Direttiva 2000/31/CE, consentendo l’esame del correlato regime di responsabilità.

3. Autonomia della verifica professionale e dinamiche delle partnership commerciali


Il dibattito si sposta sulla seconda questione pregiudiziale, ovvero se un hosting provider possa beneficiare dello scudo di responsabilità ex art. 14 ove stringa con l’utente un accordo di collaborazione economica (nello specifico, YouTube Partner Program). Il regime derogatorio presuppone che il prestatore operi quale “intermediario neutro”, svolgendo un’attività meramente tecnica, automatica e passiva, sintomatica di una totale assenza di conoscenza o controllo sulle informazioni memorizzate. L’analisi dei giudici europei mette in luce che, ai fini dell’accesso al programma di partnership, Google impone specifici requisiti dimensionali (soglie di iscritti e ore di visualizzazione) ed effettua un check preventivo ed eccezionale sui canali dei richiedenti. Scrutinio siffatto non si limita a una classificazione automatica o a un’indicizzazione dei contenuti per migliorarne l’accessibilità, bensì comporta un esame qualitativo del tema principale del canale, dei video più popolari o recenti e dei relativi metadati (titoli e descrizioni). Ulteriormente, l’accordo prevede una ripartizione economica diretta dei proventi dei messaggi pubblicitari inseriti nei video e la gestione centralizzata dei flussi di pagamento degli abbonati. La Corte rileva che le condizioni di “conoscenza” e “controllo” delineate dal considerando 42 della direttiva sono da intendersi quali requisiti autonomi e alternativi. Anche laddove l’elaborazione dei dati avvenga tramite algoritmi automatizzati, il fatto che la piattaforma predetermini le modalità, l’ordine di priorità e le condizioni di diffusione dei video nell’interesse economico del proprio servizio esclude la sussistenza di una condotta passiva e neutrale. Svolgendo un esame mirato sul contenuto essenziale del canale per ammetterlo alla spartizione dei ricavi, l’operatore acquisisce una conoscenza concreta della natura delle attività svolte dall’utente.

4. Limiti invalicabili delle esimenti per gli intermediari


La sentenza traccia un confine di demarcazione rispetto alle tutele tradizionali del provider:

  • Misure di sicurezza standard: l’implementazione di filtri tecnici generali per rilevare illeciti o violazioni del copyright non priva l’operatore della qualifica di intermediario neutro.
  • Segnalazioni esterne e occasionali: la conoscenza indiretta, casuale o derivante da notifiche di terzi su uno specifico video illecito permette al provider di mantenere l’esenzione, a patto che si attivi immediatamente per la rimozione del contenuto.
  • Scrutinio per scopi commerciali: al contrario, l’esame sistematico e preventivo del profilo del creator finalizzato alla stipula di una partnership d’affari conferisce un livello di consapevolezza strutturale che neutralizza la tesi della neutralità tecnica.

La Corte conclude che un operatore che ottimizza la presentazione di canali terzi e ne condivide i profitti commerciali esercita un ruolo attivo. Di riflesso, non può invocare lo scudo protettivo dell’articolo 14 della Direttiva 2000/31/CE con riferimento ai contenuti inclusi in quel perimetro commerciale.

5. Ruolo dell’autorità e vaglio in sede nazionale


La decisione della Corte di Giustizia in disamina chiarisce i principi di diritto dell’Unione, tuttavia, rimette al Consiglio di Stato italiano l’accertamento fattuale definitivo. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel quadro delle relazioni contrattuali in essere, Google potesse ragionevolmente ignorare che i canali YouTube oggetto di sanzione avessero come oggetto principale il gioco d’azzardo e contenessero video promozionali vietati dal decreto cd. Dignità. Qualora il quadro fattuale confermi tale consapevolezza (come dedotto dall’analisi delle modalità di ammissione al programma Partner), la sanzione irrogata da AGCOM troverà piena legittimazione, non potendo la piattaforma opporre lo status di ospite immune.

6. Principio di diritto


L’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), terzo trattino, della Direttiva 2000/31/CE deve essere interpretato nel senso che i servizi di hosting online di video rientrano nel campo di applicazione della direttiva anche qualora i contenuti ospitati integrino fattispecie di pubblicità di giochi d’azzardo con vincite in denaro. Il regime di esenzione dalla responsabilità di cui all’articolo 14 della medesima direttiva non trova applicazione in favore dell’operatore di una piattaforma di video online che abbia concluso con un utente un accordo di partnership commerciale comportante la ripartizione dei proventi pubblicitari, qualora l’operatore, ai fini della conclusione o dell’esecuzione di tale accordo, abbia effettuato un esame preventivo o sistematico del canale dell’utente, del suo tema principale, dei video più visualizzati o dei relativi metadati, assumendo in tal modo un ruolo attivo idoneo a conferirgli la conoscenza concreta o il controllo dei contenuti medesimi.

7. Ricadute pratiche


La pronuncia della Corte di Giustizia segna una svolta nell’architettura delle responsabilità del Web 2.0 nonché delle economie delle piattaforme digitali. La decisione impone una profonda revisione dei modelli di monetizzazione diffusi in rete. Le piattaforme non potranno più beneficiare di una doppia protezione: players commerciali attivi nella selezione dei profili e nella spartizione dei proventi pubblicitari da un lato, e soggetti passivi e irresponsabili dinanzi alla legge dall’altro. Quando il modello di business evolve da mero spazio di archiviazione a partnership editoriale ed economica, sorge in capo all’operatore un preciso dovere di diligenza e vigilanza rispetto ai contenuti monetizzati, trasformando le strategie di compliance dei giganti della rete.

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Biarella Laura

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