Ago dimenticato dopo l’intervento: ospedale responsabile


La struttura sanitaria risponde dell’ago trovato in corpo al paziente poco tempo dopo l’intervento chirurgico. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Avezzano – Sentenza del 23-01-2026

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1. Dolori dopo l’isterectomia: nell’addome viene trovato un ago


Una signora adiva il Tribunale di Avezzano per chiedere la condanna di una struttura sanitaria presso la quale aveva eseguito un intervento di isterectomia, al risarcimento di tutti i danni che la medesima sosteneva di aver subito a causa dell’errore medico posto in essere dai sanitari durante l’esecuzione dell’intervento chirurgico.
In particolare, la paziente sosteneva che, durante l’intervento chirurgico, il personale sanitario avesse lasciato all’interno dell’addome un ago usato per l’intervento e che tale corpo estraneo le aveva procurato forti dolori per diverso tempo (cioè fino a quando il medesimo non era stato rimosso).
La struttura sanitaria si era costituita in giudizio, confermando l’esecuzione dell’intervento chirurgico di isterectomia cui si era sottoposta la paziente, ma negava la propria responsabilità con riferimento all’ago trovato nel corpo della medesima e sosteneva che i propri sanitari avevano eseguito correttamente l’operazione, in quanto ciò era quanto risultava dalla documentazione operatoria. Per quanto riguarda la presenza dell’ago nell’addome dell’attrice, la struttura sanitaria sosteneva che era possibile che detto ago fosse rimasto dentro la paziente durante uno dei tre interventi chirurgici precedenti a quello eseguito presso la struttura sanitaria convenuta.
In secondo luogo, la convenuta sosteneva che, dopo la rimozione dell’ago dal corpo della paziente, a quest’ultima era stata diagnosticata una colecistite calcolosa che era la causa più probabile del dolore lamentato dalla paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Responsabilità sanitaria e nesso causale: chi deve fornire la prova


Preliminarmente, il giudice abruzzese ha evidenziato come, in ragione della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, il paziente danneggiato ha l’onere di provare la sussistenza del titolo contrattuale tra il medesimo e la struttura sanitaria nonché la sussistenza del danno lamentato; dopodiché il paziente può limitarsi ad allegare l’inadempimento della struttura sanitaria astrattamente idoneo a causare il danno lamentato.
Mentre, spetta alla struttura sanitaria provare di aver eseguito correttamente la propria prestazione oppure che si sono verificati dei fatti estintivi o modificativi della pretesa avversaria. 
Per quanto riguarda la prova del nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e l’evento dannoso e quindi del fatto che l’inadempimento dedotto è astrattamente idoneo a determinare l’evento dannoso, il giudice ha evidenziato come nella materia della responsabilità sanitaria non sempre sia possibile avere un grado assoluto di certezza e pertanto il nesso di causalità non può essere escluso soltanto perché ci sono dei margini di relatività. In particolare, qualora sussista comunque una ragionevole probabilità scientifica che la condotta abbia causato l’evento dannoso e contestualmente non vi sia la prova della preesistenza, concomitanza e sopravvenienza di altri fattori determinanti, si può ritenere provato il nesso di causalità.
Infine, il giudice ha ricordato che nel caso in cui vi siano delle cause naturali che concorrono nella causazione dell’evento dannoso insieme alla condotta della struttura sanitaria, il danneggiato dovrà comunque provare soltanto la sussistenza del nesso di causalità tra detta condotta e l’evento dannoso. Mentre, dopo che il danneggiato avrà assolto detto onere, spetterà alla struttura sanitaria provare che la diversa causa naturale non è semplicemente una causa concorrente nella produzione dell’evento dannoso, ma è invece la causa assorbente.
Pertanto, nel caso in cui l’apporto della concausa naturale resta incerta, l’evento dannoso va interamente imputato alla causa consistente nella condotta del sanitario

3. L’ospedale non prova cause alternative: riconosciuto il risarcimento


Per quanto concerne la prova del contratto di spedalità intercorso tra la paziente e la struttura sanitaria, il giudice ha ritenuto che l’avvenuto ricovero della paziente presso la struttura convenuta e l’esecuzione dell’intervento chirurgico di isterectomia avvenuto nel 2018 fossero dei fatti accertati in quanto pacifici e non contestati dalla convenuta medesima. Analogamente, anche il fatto consistente nel ritrovamento del dell’ago all’interno dell’addome della paziente era da ritenersi un fatto pacifico, in quanto non contestato ed anzi riconosciuto dalla stessa convenuta.
Inoltre, detti fatti risultano dalla documentazione depositata in giudizio dalla stessa convenuta: cioè dalle cartelle cliniche e dalla relazione redatta dai CTU nella fase di ATP.
Per quanto concerne la deduzione di un inadempimento qualificato della struttura sanitaria convenuta, da parte del paziente danneggiato, il giudice ha ritenuto adempiuto detto onere, in quanto l’attrice aveva imputato la presenza dell’ago all’interno del proprio addome ad un errore del personale della struttura sanitaria convenuta consistito nell’errato conteggio della strumentazione usata per l’intervento di isterectomia cui si era sottoposta nel 2018. Infatti, secondo il giudice, il fatto di aver lasciato nel corpo della paziente della strumentazione usata per l’intervento chirurgico sostanzia la violazione del dovere di diligenza a carico della struttura sanitaria e delle leges artis che impongono dei rigorosi metodi di conteggio del materiale utilizzato negli interventi.
Invece, la struttura sanitaria convenuta non ha adempiuto all’onere sulla medesima gravante di dimostrare la correttezza della propria prestazione oppure la sussistenza di altri fattori che hanno determinato l’evento dannoso.
A tal proposito, il giudice ha evidenziato come dalla consulenza tecnica redatta in fase di ATP è emersa la sussistenza di un rapporto causale tra l’intervento chirurgico e la presenza dell’ago all’interno dell’addome della paziente. Detto nesso può essere desunto dal luogo dove è stato rinvenuto l’ago all’interno del corpo della paziente (cioè l’addome) e il luogo dove è stata eseguita l’isterectomia da parte della convenuta, nonché dalla vicinanza cronologica tra l’intervento in questione e l’insorgenza del dolore lamentato dalla paziente ed infine dalle caratteristiche procedurali dell’intervento.
Invece, il giudice ha ritenuto che i fattori causali alternativi dedotti dalla struttura sanitaria non sono stati provati da quest’ultima e comunque non sono convincenti per escludere il nesso di causalità tra la condotta della convenuta e il danno lamentato dall’attrice.
Per quanto riguarda la possibilità che l’ago sia rimasto nel corpo della paziente a seguito di altri tre interventi chirurgici che erano stati precedentemente eseguiti, il giudice ha ritenuto che tale probabilità fosse improbabile, poiché prima del 2018 la paziente non lamentava dolore all’addome ed inoltre i tre interventi in questione erano stati eseguiti il primo in età infantile e gli altri due all’età di 30 e 33 anni (mentre la paziente aveva iniziato a lamentare la sintomatologia dolorosa soltanto all’età di 50 anni).
Per quanto riguarda la possibilità che il dolore della paziente fosse imputabile non alla presenza dell’ago nell’addome, ma alle patologie di cui la stessa era risultata affetta (cioè la colecistite e la calcolosi renale), il giudice ha ritenuto che la struttura sanitaria non ha provato che tali cause erano assorbenti e non soltanto concorrenti rispetto all’evento dannoso lamentato.
In considerazione di quanto sopra, quindi, il giudice ha accolto la domanda attorea ed ha condannato la struttura sanitaria al risarcimento del danno biologico temporaneo subito dalla paziente per il dolore che ha avuto da dopo l’operazione chirurgica di isterectomia e la rimozione dell’ago dall’addome.

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Muia’ Pier Paolo

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