Conviene aderire al CPB 2026-2027? Pregi, difetti e numeri alla mano


Il concordato preventivo biennale torna per il biennio 2026-2027 con novità significative che impongono una nuova valutazione di convenienza.

Il contributo analizza sistematicamente i vantaggi (cristallizzazione del reddito, imposta sostitutiva, regime premiale, copertura dagli accertamenti presuntivi) e gli svantaggi (rischio di pagare su redditi superiori a quelli effettivi, perdita di variazioni in diminuzione, incertezza sul secondo anno) dell’adesione, offrendo al professionista una griglia decisionale per orientare la consulenza ai propri clienti.

1) I numeri del concordato: una fotografia che aiuta a capire

Il concordato preventivo biennale è tornato.  Per la prima volta, i contribuenti che vi hanno aderito nei bienni precedenti hanno la possibilità concreta di rinnovare la scelta, confermando o rivedendo la propria strategia fiscale. 

Chi invece non ha mai aderito si trova di fronte alla medesima domanda che da due anni anima le riunioni di studio: vale la pena consigliare al cliente di accettare la proposta dell’Agenzia delle Entrate? 

La risposta non può essere univoca. Dipende da una serie di variabili che il professionista è chiamato a valutare con estrema attenzione, avendo ben chiara la mappa dei vantaggi e degli svantaggi dell’istituto.

I dati disponibili restituiscono un quadro significativo: hanno aderito al concordato complessivamente circa 521.000 soggetti, ma sono rimaste fuori circa 2,2 milioni di partite IVA potenzialmente interessate. 

La percentuale di imprese e professionisti con un punteggio ISA pari o superiore a 8, calcolato sia naturalmente sia grazie all’effetto del concordato, è salita al 47%. Un dato che il legislatore considera molto incoraggiante e che spiega l’insistenza nel riproporre l’istituto.

Particolarmente significativo è il dato sui riallineamenti: circa 200.000 contribuenti soggetti a ISA, aderendo al concordato, hanno allineato il proprio reddito dichiarato a livelli coerenti con un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8. Partivano da un voto ISA inferiore a 6 e il concordato ha permesso loro di dimostrare una maggiore affidabilità, con tutti i benefici che ne derivano. 

I redditi medi dichiarati da soggetti con punteggio ISA almeno pari a 8 si attestano intorno a 26.500 euro, contro gli 11.200 euro dei soggetti con punteggio inferiore.

Questo differenziale spiega anche il meccanismo di costruzione della proposta e la logica sottostante al reddito minimo settoriale.

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2) I pregi dell’adesione: perché vale la pena valutare il concordato

Il vantaggio principale del concordato resta quello originario, che ne ha caratterizzato la struttura sin dall’introduzione: tutto il reddito effettivamente prodotto in misura eccedente rispetto al reddito concordato non è soggetto a imposizione. 

Se, per fare un esempio, il contribuente concorda un reddito di 90.000 euro per il 2026 e ne produce effettivamente 140.000, la differenza di 50.000 euro resta fuori dalla base imponibile. 

Per un contribuente che prevede redditi in crescita, questo meccanismo può generare un risparmio fiscale assolutamente rilevante.

Al vantaggio della cristallizzazione si aggiunge la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto al reddito rettificato dell’anno precedente al biennio. 

Le aliquote della sostitutiva variano dal 10 al 15% a seconda del punteggio ISA dell’anno precedente al biennio concordatario, e sono evidentemente inferiori alle aliquote ordinarie IRPEF o IRES, rendendo la proposta attraente soprattutto per chi vede aumentare il proprio reddito concordato rispetto alla base dichiarata nel 2025. 

La base imponibile massima della sostitutiva è fissata a 85.000 euro, tetto introdotto a partire dal biennio precedente.

C’è poi il regime premiale ISA, che per molti contribuenti rappresenta un vantaggio non trascurabile. Con l’adesione al concordato, il contribuente ottiene automaticamente tutti i benefici previsti per chi ha un punteggio ISA massimo, indipendentemente dal punteggio effettivamente raggiunto. 

Questo significa maggiori importi compensabili, causa di disapplicazione delle società non operative, riduzione dei termini di accertamento e altri vantaggi premiali che altrimenti sarebbero riservati solo a chi ha un punteggio ISA effettivo pari o superiore a 8.

La copertura dagli accertamenti rappresenta un ulteriore elemento di interesse. Il contribuente in concordato non subisce gli accertamenti presuntivi previsti dall’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, che costituiscono lo strumento più frequentemente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria. Questa protezione opera sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sia, in via eccezionale, nei confronti della Guardia di Finanza. A ciò si aggiunge una possibile esclusione dalle liste selettive: l’orientamento prevalente è che i contribuenti aderenti al concordato possano subire accessi mirati finalizzati alla verifica della corretta compilazione delle dichiarazioni, ma che gli accertamenti ordinari vengano più probabilmente indirizzati verso chi non ha aderito.

Tra le novità del biennio 2026-2027 va segnalato che il nuovo iperammortamento è stato inserito tra le rettifiche al reddito concordato dall’art. 7, comma 3-bis, D.L. n. 38/2026, introdotto in sede di conversione, consentendo così al contribuente aderente di conservare il relativo beneficio fiscale.

ATTENZIONE

La copertura dagli accertamenti ex art. 39 DPR 600/73 è significativa, ma non assoluta: restano pienamente operanti le contestazioni in materia di IVA, gli accessi, le verifiche e i questionari. Il concordato non è un condono tombale. Tra le novità del D.M. 11 maggio 2026, è stata inoltre introdotta una nuova circostanza eccezionale di cessazione correlata agli effetti economici negativi derivanti dai conflitti armati e dall’instabilità geopolitica nell’area mediorientale. La parte previdenziale è facoltativa per i soggetti INPS, mentre non è accessibile per i soggetti iscritti alle Casse professionali.

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3) I difetti: le ragioni per non aderire

Il primo difetto strutturale del concordato è insito nella sua natura biennale. La decisione viene presa entro il 2 novembre 2026, quando sul 2026 il contribuente dispone già di una visione ragionevolmente chiara del proprio andamento economico, ma sul 2027 è ancora costretto a muoversi in un contesto di incertezza. 

Concordare un reddito per un anno che non si è ancora vissuto è, per definizione, una scommessa.

Il contribuente che confida nella chiusura di un contratto importante o nel buon esito di una trattativa potrebbe trovarsi a pagare su un reddito che non si è materializzato.

In secondo luogo, se il reddito effettivo risulta inferiore al reddito concordato, il contribuente è comunque tenuto a pagare le imposte sul concordato, senza possibilità di recuperare la differenza. 

Le circostanze eccezionali previste dalla norma come causa di cessazione operano solo in presenza di condizioni molto stringenti: eventi tassativamente previsti dal decreto ministeriale e calo di reddito superiore al 30% rispetto al concordato. Ancora più pesante è lo scenario della decadenza, che comporta il ricalcolo delle imposte sul maggiore tra il reddito effettivo e il reddito concordato per entrambi i periodi d’imposta del biennio. La decadenza trasforma il concordato da opportunità in un boomerang fiscale potenzialmente devastante.

Chi dispone già di un punteggio ISA elevato, nell’ordine di 8, 9 o 10, ottiene autonomamente i benefici del regime premiale e non ha dunque necessità di cercarli attraverso il concordato. Per questi contribuenti, il rapporto costi-benefici dell’adesione va valutato con maggiore cautela. Il concordato, inoltre, non copre l’intera area degli accertamenti: le contestazioni in materia di IVA restano pienamente operanti, così come gli accessi, le verifiche e i questionari. Infine, va considerato che il reddito effettivo del biennio concordato costituirà la base per la formulazione della proposta del biennio successivo. Chi ha beneficiato di un significativo risparmio durante il concordato 2024-2025 potrebbe ricevere per il 2026-2027 una proposta più elevata, calibrata sul reddito effettivo piuttosto che su quello concordato.

 

ATTENZIONE

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno dichiarato che intensificheranno l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che ne decadono. La portata di questa dichiarazione deve essere valutata attentamente nella consulenza al cliente: può essere letta sia come un incentivo all’adesione sia come un segnale di pressione che lascia presagire scenari di controllo più penetranti.

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4) A chi conviene: tre ragioni per valutare l’adesione

Sulla base delle considerazioni che precedono, la valutazione di convenienza può essere organizzata intorno a tre ragioni fondamentali, ciascuna delle quali abbraccia diverse situazioni concrete. La prima ragione è il risparmio fiscale diretto: chi si aspetta per il 2026 un reddito significativamente superiore alla proposta ne trae un vantaggio immediato; chi parte da un 2025 economicamente peggiore della media riceverà una proposta contenuta, grazie ai nuovi limiti percentuali di incremento introdotti dal D.Lgs. n. 81/2025 e dal D.L. n. 38/2026, che coprono oggi tutte le fasce ISA, da 1 a 10.

La seconda ragione è la protezione accertativa e premiale: il contribuente con un punteggio ISA basso, che in condizioni normali rischierebbe maggiori attenzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, trova nel concordato una copertura dagli accertamenti presuntivi e il regime premiale automatico, senza dover migliorare il proprio punteggio effettivo. Analogamente, chi ha sempre avuto un ISA elevato e si ritrova nel 2025 con un voto inaspettatamente basso ha buone ragioni per cercare nel concordato la protezione dalle liste selettive, anche se la proposta potrebbe risultare impegnativa.

La terza ragione è l’accesso all’istituto per la prima volta: chi in passato era escluso dal concordato per una causa venuta meno nel 2025, come la multiattività o un’operazione straordinaria, e chi era forfetario fino al 2024 ma ha superato la soglia dei 100.000 euro di ricavi o compensi uscendo dal regime, si trova per la prima volta nella condizione di poter valutare l’adesione al concordato come soggetto ISA ordinario. Per questi contribuenti, il biennio 2026-2027 rappresenta un’opportunità inedita.

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5) La costruzione della proposta: come nasce il numero

Il meccanismo di costruzione della proposta merita un cenno, perché consente al professionista di spiegare al contribuente il risultato che il software produce. La proposta riguarda sia il reddito ai fini delle imposte dirette sia il valore della produzione netta ai fini IRAP, ma è sul versante reddituale che si concentra la valutazione di convenienza. La proposta si fonda sul reddito dichiarato nel 2025, rettificato secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024 e secondo la metodologia approvata con D.M. 11 maggio 2026, a cui viene applicato un coefficiente di incremento che tiene conto del punteggio ISA e del trend dichiarativo degli ultimi anni. Se il contribuente ha un voto ISA molto alto, il coefficiente può risultare inferiore a 1, generando una proposta a ribasso. Se il trend è crescente, il coefficiente aumenta. A ciò si aggiunge la rivalutazione in base alle proiezioni di crescita del PIL nominale, fissate dal D.M. 11 maggio 2026 al 2,7% per il 2026 e al 2,5% per il 2027. Si tratta di una novità metodologica del nuovo biennio, che adotta il PIL nominale in luogo del PIL reale utilizzato per il biennio precedente: sono valori significativamente superiori alla crescita reale dell’economia e all’inflazione corrente.

Un aspetto importante riguarda la proposta per il primo anno: l’incremento richiesto è ridotto al 50%, accompagnando il contribuente verso il livello pieno del secondo anno. I limiti percentuali di incremento della proposta, già previsti dal D.Lgs. n. 81/2025 per i contribuenti con ISA pari o superiore a 8 (dal 10 al 25% a seconda del punteggio), sono stati estesi dal D.L. n. 38/2026 anche ai contribuenti meno affidabili: la proposta non può eccedere il reddito del 2025 di più del 30% per chi ha un ISA tra 6 e 8 e di più del 35% per chi ha un ISA tra 1 e 6. È un meccanismo di contenimento che rende la proposta sensibilmente più gestibile rispetto al passato.

 

ATTENZIONE

La valutazione di convenienza non si riduce a un calcolo aritmetico: è una decisione strategica che richiede un’analisi personalizzata che tenga conto del punteggio ISA effettivo, dell’andamento reddituale atteso, della presenza di rettifiche rilevanti, dell’esistenza di perdite pregresse utilizzabili e dell’esposizione al rischio di verifica. Finché non si fanno girare i dati nel software, non è possibile conoscere la proposta effettiva.

 

 

BOX OPERATIVO – CPB 2026-2027: conviene?

Norma

D.Lgs. n. 13/2024 (decreto CPB), come modificato dal D.L. n. 38/2026, conv. L. n. 88/2026

Vantaggi

Cristallizzazione reddito eccedente; sostitutiva 10-12-15%; regime premiale ISA automatico; copertura accertamenti ex art. 39 DPR 600/73; iperammortamento tra le rettifiche

Svantaggi

Scommessa sul 2027; pagamento su concordato se effettivo inferiore; decadenza con ricalcolo per entrambi gli anni; perdita variazioni non tra rettifiche; reddito effettivo come base per proposta successiva

Termine

2 novembre 2026 (31 ottobre = sabato)

Sostitutiva

10% (ISA ≥ 8), 12% (ISA 6-8), 15% (ISA < 6). Tetto: 85.000 euro

Profili di convenienza

Risparmio fiscale diretto (reddito 2026 atteso superiore; anno 2025 peggiore della media); protezione accertativa e premiale (voto ISA basso; calo inatteso del voto); primo accesso (causa esclusione venuta meno; ex forfetario)

Punti di attenzione

Simulazione personalizzata; verifica correttezza dati 2025; valutazione perdite pregresse

 Segui da qui le altre pubblicazioni sul CPB del Dottor Roberto Bianchi


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