Non tutti i minori presentano le stesse capacità, vulnerabilità ed esigenze quando utilizzano un servizio digitale. Un bambino di quattro anni, un ragazzo di undici e un adolescente di sedici non possono essere protetti attraverso la medesima interfaccia, le stesse impostazioni e un’unica soglia di accesso.
È questo il presupposto della relazione “Child Safety Online: Protecting and Empowering Minors in a Digital World”, presentata il 13 luglio 2026 dai copresidenti del panel speciale sulla sicurezza dei minori online istituito dalla Commissione europea. Il documento propone un approccio fondato sulle diverse fasi dello sviluppo, accompagnato da sei principi guida e da una serie di raccomandazioni rivolte alle istituzioni, alle piattaforme, alle scuole e alle famiglie.
La relazione non è un atto legislativo e non introduce immediatamente nuovi divieti. Si tratta di una valutazione indipendente destinata a orientare le future iniziative della Commissione e degli Stati membri. La Commissione ha annunciato che esaminerà le raccomandazioni e presenterà proprie proposte dopo l’estate del 2026.
Il documento indica tuttavia una direzione politica piuttosto precisa: la tutela dei minori non può dipendere prevalentemente dalla prudenza dei genitori o dalla capacità dei ragazzi di difendersi, ma deve essere incorporata nella progettazione dei servizi digitali. L’onere di dimostrare che un prodotto è sicuro dovrebbe gravare sui fornitori che lo sviluppano e lo immettono sul mercato. Per approfondire il tema, ti consigliamo il volume “Educazione ai Social Media – Dai Boomer alla generazione Alfa”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Non soltanto social network: la categoria dei “social media+”
Il panel utilizza l’espressione “social media+” per indicare un insieme di servizi più ampio rispetto ai social network tradizionali. Vi rientrano le piattaforme online che ospitano contenuti di terzi, gli app store, i servizi di condivisione video, i videogiochi che espongono i minori a pratiche commerciali dannose o a contatti pericolosi e i sistemi di intelligenza artificiale capaci di incidere sulla sicurezza e sullo sviluppo dei minori, compresi i cosiddetti assistenti o compagni virtuali basati sull’IA.
La relazione considera anche le caratteristiche progettuali che possono favorire un utilizzo eccessivo o problematico, come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche persistenti e i sistemi di raccomandazione personalizzata.
La sicurezza dei minori viene quindi affrontata come un problema dell’intero ecosistema digitale. Non rileva soltanto il contenuto al quale il bambino può accedere, ma anche il modo in cui il servizio ne cattura l’attenzione, organizza le interazioni, suggerisce nuovi contenuti, favorisce gli acquisti o costruisce una relazione apparentemente personale attraverso un chatbot. Per approfondire il tema, ti consigliamo il volume “Educazione ai Social Media – Dai Boomer alla generazione Alfa”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Educazione ai Social Media – Dai Boomer alla generazione Alfa
Ricordate quando i nostri genitori ci dicevano di non parlare con gli sconosciuti? Il concetto non è cambiato, si è “trasferito” anche in rete. Gli “sconosciuti” possono avere le facce più amichevoli del mondo, nascondendosi dietro uno schermo. Ecco perché dobbiamo imparare a navigare queste acque digitali con la stessa attenzione che usiamo per attraversare la strada. Ho avuto l’idea di scrivere questo libro molto tempo fa, per offrire una guida pratica a genitori che si trovano, come me, tutti i giorni ad affrontare il problema di dare ai figli alternative valide al magico potere esercitato su di loro – e su tutti noi – dallo smartphone. Essere genitori, oggi, e per gli anni a venire sempre di più, vuol dire anche questo: scontrarsi con le tematiche proprie dei nativi digitali, diventare un po’ esperti di informatica e di sicurezza, di internet e di tecnologia e provare a trasformarci da quei boomer che saremmo per diritto di nascita, a hacker in erba. Si tratta di una nuova competenza educativa da acquisire: quanto è sicuro il web, quali sono i rischi legati alla navigazione, le tematiche della privacy, che cosa si può postare e che cosa no, e poi ancora il cyberbullismo, il revenge porn, e così via in un universo parallelo in cui la nostra prole galleggia tra like, condivisioni e hashtag.
Luisa Di GiacomoAvvocato, Data Protection Officer e consulente Data Protection e AI in numerose società nel nord Italia. Portavoce nazionale del Centro Nazionale Anti Cyberbullismo. È nel pool di consulenti esperti di Cyber Law istituito presso l’European Data Protection Board e ha conseguito il Master “Artificial Intelligence, implications for business strategy” presso il MIT. Autrice e docente di corsi di formazione, è presidente e co-founder di CyberAcademy.
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2. L’approccio evolutivo: protezioni diverse nelle differenti fasce di età
Il primo elemento qualificante della relazione è il superamento di una concezione indistinta della minore età. Il panel propone un modello progressivo, nel quale la protezione diminuisce gradualmente mentre aumentano le capacità, la consapevolezza e l’autonomia del minore. L’obiettivo non è impedire indefinitamente la partecipazione alla vita digitale, ma accompagnare bambini e adolescenti verso un utilizzo sempre più autonomo di ambienti che, nel frattempo, devono essere resi più sicuri.
3. Da zero a due anni: evitare l’esposizione agli schermi
Per la fascia compresa tra zero e due anni, il panel raccomanda di evitare l’esposizione prolungata agli schermi e ai social media+. Non viene prospettato un divieto assoluto di qualunque utilizzo, ma viene attribuita priorità alle interazioni faccia a faccia, allo sviluppo sensoriale, all’apprendimento del linguaggio e alla costruzione delle relazioni affettive.
La relazione richiama anche il fenomeno della tecnoferenza, ossia l’interferenza determinata dall’uso dei dispositivi da parte degli adulti nelle attività di cura, attenzione e relazione con il bambino.
4. Da tre a dodici anni: utilizzo controllato e contenuti adeguati
Tra i tre e i dodici anni, l’uso dei dispositivi e dei servizi digitali dovrebbe essere controllato e proporzionato all’età. I bambini non dovrebbero navigare senza supervisione e l’accesso dovrebbe riguardare contenuti e ambienti specificamente progettati per loro.
Il modello diventa progressivo anche all’interno di questa fascia. Per i bambini più piccoli è prevista una supervisione rigorosa; tra i sei e i nove anni, social media e videogiochi dovrebbero essere utilizzati soltanto con il consenso e il controllo dei genitori, entro limiti temporali e con strumenti di parental control; tra i dieci e i dodici anni può iniziare una graduale riduzione del controllo, accompagnata da educazione digitale, dialogo e sostegno.
Anche le scuole sono chiamate a utilizzare i dispositivi in modo limitato e finalizzato, sviluppando alfabetizzazione mediatica, resilienza emotiva e capacità di valutazione critica dei rischi.
5. Da tredici a diciotto anni: autonomia graduale, ma soltanto in servizi sicuri
Dai tredici anni, gli adolescenti dovrebbero avviarsi verso un utilizzo progressivamente autonomo, ma esclusivamente all’interno di servizi adeguati all’età e sicuri per impostazione predefinita.
Tra i tredici e i quindici anni l’autonomia resta relativa e deve essere sostenuta attraverso supervisione, dialogo e orientamento. Tra i sedici e i diciotto anni può diventare più ampia, senza tuttavia trasformarsi in assenza di protezione: permangono infatti i rischi connessi ai contenuti dannosi, alle dinamiche di dipendenza, all’ansia e alla salute mentale.
Gli adolescenti dovrebbero inoltre disporre di canali di reclamo facilmente accessibili, servizi di sostegno e reti tra pari che promuovano un utilizzo consapevole.
6. Una soglia europea a tredici anni
Tra le raccomandazioni più rilevanti figura l’introduzione di una restrizione armonizzata a livello europeo per l’accesso dei minori di tredici anni ai social media e agli altri servizi digitali rischiosi, compresi gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale.
La formulazione non equivale a un’esclusione assoluta dal digitale. Al di sotto dei tredici anni, i bambini potrebbero accedere a spazi consoni alla loro età, entro limiti temporali, con l’autorizzazione e la supervisione dei genitori oppure per finalità educative.
Dai tredici anni dovrebbe iniziare un percorso di accesso progressivamente autonomo a servizi sicuri e adeguati alla fase di sviluppo.
Gli Stati membri potrebbero introdurre soglie nazionali più elevate, purché le ulteriori limitazioni siano precauzionali, proporzionate, periodicamente valutate e compatibili con i diritti dei minori.
L’armonizzazione europea risponderebbe anche all’esigenza di evitare una frammentazione del mercato interno, considerando che diversi Stati stanno valutando soglie differenti, comprese età minime di quindici o sedici anni.
Occorre però evitare un equivoco: la relazione non propone che la soglia anagrafica sostituisca la sicurezza del servizio. Il limite di età viene concepito come una misura precauzionale, destinata ad accompagnare la trasformazione delle piattaforme, non come uno strumento attraverso il quale trasferire l’intera responsabilità sui genitori o sui ragazzi.
7. I sei principi guida
Le raccomandazioni vengono ricondotte a sei principi, che costituiscono il quadro generale della strategia proposta.
1. Approccio evolutivo
Le misure devono essere differenziate in base all’età, alla fase dello sviluppo e, quando possibile, al contesto personale e sociale del minore. Non basta quindi distinguere tra maggiorenni e minorenni. Le piattaforme devono considerare le differenti capacità cognitive, emotive e relazionali che caratterizzano l’infanzia e l’adolescenza.
2. Uguaglianza e diversità
I rischi digitali non colpiscono tutti nello stesso modo. Condizioni socioeconomiche, genere, disabilità, bisogni educativi speciali, appartenenza a gruppi minoritari e problemi di salute mentale possono accrescere la vulnerabilità o ridurre le risorse a disposizione delle famiglie. Le misure di protezione devono pertanto essere inclusive, accessibili e non discriminatorie.
3. Protezione dei minori
I minori devono essere protetti dai contenuti dannosi, dalle funzionalità progettate per creare dipendenza, dai contatti indesiderati, dal bullismo, dagli abusi sessuali e dalle altre forme di criminalità online. Devono inoltre poter segnalare facilmente contenuti e comportamenti pericolosi, mentre le piattaforme dovrebbero trattare tali segnalazioni in via prioritaria.
4. Responsabilità dei servizi digitali e diritti dei consumatori
La responsabilità primaria della sicurezza deve ricadere sui fornitori. Il panel propone di rafforzare il principio di safety by design, imponendo alle imprese di dimostrare che le funzionalità offerte ai minori non sono dannose prima di renderle accessibili. Il minore non viene considerato soltanto come interessato ai sensi della normativa sulla protezione dei dati, ma anche come utente e consumatore vulnerabile.
5. Responsabilizzazione ed educazione mediatica
Genitori, insegnanti ed educatori devono essere messi in condizione di accompagnare il minore nel passaggio verso l’autonomia. L’alfabetizzazione digitale deve comprendere la capacità di riconoscere contenuti falsi, tecniche persuasive, rischi commerciali, manipolazioni algoritmiche e limiti dei sistemi di intelligenza artificiale.
6. Diritti e partecipazione dei minori
La protezione non deve trasformarsi nell’esclusione dei minori dalla vita digitale. Bambini e adolescenti conservano il diritto di informarsi, comunicare, esprimersi, partecipare e contribuire alla progettazione degli ambienti che utilizzano. Le limitazioni devono essere proporzionate, temporanee, fondate sull’interesse superiore del minore e accompagnate da reali opportunità di partecipazione, anche offline.
8. Verifica dell’età senza sorveglianza dell’identità
Una disciplina fondata sulle fasce di età richiede strumenti capaci di accertare se l’utente appartenga alla categoria autorizzata. La garanzia dell’età diventa quindi un elemento essenziale del modello.
Il panel precisa, tuttavia, che i sistemi devono essere proporzionati, affidabili, resistenti all’elusione, inclusivi e rispettosi della protezione dei dati. La verifica non dovrebbe trasformarsi in un sistema generalizzato di identificazione degli utenti o di tracciamento delle loro attività.
La relazione esclude, in particolare, l’utilizzo di documenti di identità e dati biometrici nei sistemi di semplice stima dell’età e indica come riferimento tecnologie, quali le zero-knowledge proof, che permettono di dimostrare il superamento di una determinata soglia senza comunicare alla piattaforma l’identità o l’età esatta dell’interessato.
Il principio è coerente con il modello europeo di age verification, che consente all’utente di dimostrare, ad esempio, di avere più di diciotto anni senza condividere ulteriori informazioni personali e senza rendere ricostruibili i contenuti consultati.
La verifica dell’età deve dunque rispettare un equilibrio delicato: raccogliere informazioni sufficienti per applicare le protezioni, ma non più dati di quelli strettamente necessari.
9. Sicurezza per progettazione e inversione dell’onere della prova
Il passaggio più rilevante dal punto di vista della responsabilità delle imprese riguarda la proposta di trasferire sui fornitori l’onere di dimostrare la sicurezza dei propri servizi.
Fino a quando una piattaforma non abbia introdotto funzionalità sicure e adeguate all’età, dovrebbero applicarsi restrizioni di accesso. Le caratteristiche riservate agli adulti potrebbero essere attivate soltanto dopo un’effettiva garanzia dell’età dell’utente.
Tra le misure progettuali indicate figurano:
- limiti allo scorrimento infinito e alla riproduzione automatica;
- riduzione delle notifiche persistenti;
- controllo dei sistemi di raccomandazione personalizzata;
- contrasto ai dark pattern e ai cosiddetti rabbit hole;
- protezione dai contatti non richiesti;
- impostazioni di privacy e sicurezza attive per impostazione predefinita;
- canali di segnalazione e reclamo adatti all’età;
- misure specifiche per chatbot, assistenti IA e altri sistemi capaci di simulare interazioni personali.
La sicurezza non dovrebbe quindi essere relegata a un’opzione che il genitore deve individuare e attivare all’interno di impostazioni complesse. Deve costituire la configurazione ordinaria del servizio destinato, anche solo potenzialmente, ai minori.
10. La convergenza tra DSA, GDPR, AI Act e tutela dei consumatori
La relazione non nasce in un vuoto normativo. L’Unione europea dispone già di un insieme articolato di strumenti.
L’articolo 28 del Digital Services Act impone alle piattaforme online accessibili ai minori di adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, sicurezza e protezione. Il DSA vieta inoltre la pubblicità basata sulla profilazione quando la piattaforma è consapevole, con ragionevole certezza, che il destinatario è minorenne.
Il GDPR richiede una protezione specifica dei dati dei minori, la trasparenza delle informazioni, la minimizzazione e la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
L’AI Act vieta determinate tecniche manipolative o di sfruttamento delle vulnerabilità collegate all’età quando siano idonee a provocare un danno significativo.
A questi strumenti si aggiungono la disciplina dei consumatori, le regole sui servizi audiovisivi, le norme contro le pratiche commerciali scorrette e le iniziative europee in materia di cyberbullismo e abuso sessuale sui minori.
Il panel chiede una maggiore cooperazione tra le autorità competenti, proprio per evitare che la sicurezza dei minori venga frammentata tra procedimenti, competenze e categorie normative differenti.
11. Le conseguenze operative per i fornitori
Pur non essendo ancora vincolanti, le raccomandazioni indicano quali controlli diventeranno probabilmente centrali nella futura regolazione e nelle attività di vigilanza.
I fornitori di piattaforme e servizi digitali accessibili ai minori dovrebbero:
- verificare se il servizio sia effettivamente accessibile o utilizzato da bambini e adolescenti,
- senza affidarsi soltanto ai divieti contenuti nelle condizioni contrattuali;
- segmentare i rischi in funzione delle differenti fasce di età;
- valutare contenuti, contatti, comportamenti, rischi commerciali e caratteristiche progettuali
- capaci di favorire dipendenza o manipolazione;
- adottare impostazioni di privacy e sicurezza protettive per impostazione predefinita;
- limitare le funzionalità non adeguate all’età;
- introdurre sistemi di garanzia dell’età proporzionati e rispettosi della minimizzazione;
- predisporre canali di segnalazione comprensibili, accessibili e prioritari per i minori;
- documentare le valutazioni svolte e l’efficacia delle misure adottate;
- coinvolgere bambini e adolescenti nella progettazione e nella verifica dei servizi;
- coordinare gli adempimenti derivanti dal DSA, dal GDPR, dall’AI Act e dalla disciplina dei consumatori.
Le valutazioni non potranno limitarsi alla presenza di contenuti illegali. Dovranno includere l’intera architettura del servizio: interfacce, notifiche, algoritmi, sistemi di raccomandazione, chatbot, acquisti, pubblicità, strumenti di contatto e meccanismi di moderazione.
12. Il ruolo delle scuole e delle famiglie
La relazione non esclude la responsabilità degli adulti, ma rifiuta di considerarla l’unica risposta possibile.
Genitori ed educatori devono accompagnare il minore verso l’autonomia, stabilendo regole coerenti con l’età, discutendo le esperienze online, sostenendo le attività offline e offrendo un modello consapevole nell’utilizzo dei dispositivi.
Le scuole devono integrare l’educazione digitale nei percorsi formativi, non soltanto come apprendimento tecnico, ma come competenza critica che comprende protezione dei dati, attendibilità delle fonti, funzionamento degli algoritmi, benessere digitale, sicurezza e intelligenza artificiale.
Il messaggio resta però netto: l’educazione è necessaria, ma non può compensare prodotti progettati per massimizzare il tempo di permanenza, la profilazione o il coinvolgimento compulsivo.
13. Conclusioni
La relazione del panel europeo segna il passaggio da un modello fondato prevalentemente sul controllo parentale a una strategia multilivello, nella quale età, sviluppo, progettazione tecnologica, protezione dei dati, educazione e responsabilità delle imprese devono procedere insieme.
La soglia dei tredici anni rappresenta soltanto una componente del sistema. Il punto centrale è che i minori dovrebbero poter accedere esclusivamente a servizi adeguati alla loro fase di sviluppo e sicuri per impostazione predefinita.
Le piattaforme non potranno limitarsi a inserire nei termini d’uso una dichiarazione con cui l’utente afferma di avere l’età richiesta. Dovranno conoscere i rischi generati dai propri prodotti, differenziare le misure, proteggere i dati, ridurre le funzionalità dannose e dimostrare l’efficacia delle soluzioni adottate.
La domanda, dunque, non sarà soltanto quale sia l’età minima per accedere a un social network. Sarà soprattutto se quel social network, quel videogioco o quell’assistente basato sull’intelligenza artificiale sia stato realmente progettato per essere utilizzato in sicurezza da una persona di quell’età.
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Luisa Di Giacomo
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