I criteri per l’iscrizione a bilancio dei modelli e dei disegni registrati impongono una condizione preliminare inderogabile: il bene immateriale deve essere legalmente registrato presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), con titolarità certa e documentata. Solo a quel punto l’impresa può procedere alla capitalizzazione nella voce B.I.3 dello stato patrimoniale, denominata «Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno», come previsto dall’art. 2424 del Codice Civile. I principi contabili di riferimento sono l’OIC 12 e l’OIC 24, che disciplinano rispettivamente la struttura del bilancio e il trattamento delle immobilizzazioni immateriali.
I punti essenziali da tenere presenti sono:
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Registrazione formale obbligatoria: senza deposito presso UIBM o EUIPO, il modello o disegno non può essere iscritto come immobilizzazione immateriale.
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Voce di bilancio: B.I.3 dell’attivo dello stato patrimoniale, ai sensi dell’art. 2424 c.c.
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Principi contabili applicabili: OIC 12 (struttura del bilancio) e OIC 24 (immobilizzazioni immateriali).
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Costi capitalizzabili: spese di registrazione, onorari professionali e costi di sviluppo documentati; i costi di ricerca pura vanno invece imputati a conto economico.
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Ammortamento: calcolato sulla vita utile economica, entro il limite massimo della durata legale della protezione, pari a 5 anni rinnovabili fino a 25.
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Nota integrativa: deve riportare natura, valore e piano di ammortamento del bene.
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Separazione ricerca/sviluppo: la rendicontazione analitica è condizione necessaria per la corretta capitalizzazione e per l’accesso ad agevolazioni fiscali come il Patent Box.
Cosa sono i modelli e i disegni registrati secondo la normativa italiana?
Un modello o disegno registrato tutela l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, quale risulta dalle caratteristiche di linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale o materiali. La definizione normativa, contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), subordina la registrabilità al ricorrere di due requisiti cumulativi: la novità e il carattere individuale.
La novità è valutata a livello internazionale: un disegno già divulgato in qualsiasi Paese non supera il requisito, salvo il cosiddetto «periodo di grazia» di dodici mesi per divulgazioni dello stesso autore. Il carattere individuale sussiste quando l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato differisce da quella prodotta da qualsiasi disegno o modello precedentemente divulgato.
Sul piano contabile, la distinzione tra modelli registrati e non registrati è determinante:
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I modelli registrati godono di tutela piena e certa, con durata definita per legge, e possono essere iscritti come immobilizzazioni immateriali.
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I modelli non registrati beneficiano di una protezione limitata a 3 anni dall’esposizione, meno solida e priva del requisito di certezza giuridica necessario per la capitalizzazione.
Questa distinzione non è meramente formale. Solo i modelli registrati conferiscono all’impresa un diritto esclusivo opponibile a terzi, che costituisce il presupposto giuridico per riconoscere il bene come asset immateriale nel patrimonio aziendale. La registrazione presso UIBM o EUIPO trasforma un vantaggio competitivo di fatto in un diritto di proprietà industriale tutelato, con tutte le conseguenze contabili e fiscali che ne derivano.
Come si registra un modello o disegno: iter ufficiale e requisiti
La procedura di deposito di un modello o disegno in Italia si avvia presentando domanda all’UIBM, secondo quanto disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale e dal Regolamento CE. Il deposito può avvenire attraverso tre canali: il portale telematico UIBM (modalità consigliata), lo sportello di qualsiasi Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), oppure per posta ordinaria.
La documentazione richiesta per il deposito comprende:
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Modulo di domanda compilato a computer, in originale più una copia, non fronte/retro.
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Dati del richiedente e indicazione dell’eventuale designer o inventore.
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Riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello, con immagini chiare e nitide (fino a 100 viste per depositi multipli).
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Classificazione secondo la Classificazione di Locarno, che organizza i prodotti per categoria merceologica ai fini della registrazione internazionale.
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Eventuale descrizione del disegno o modello, che illustri le caratteristiche estetiche e le differenze rispetto a disegni preesistenti.
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Lettera d’incarico in bollo da 16 € se la domanda è presentata tramite mandatario o avvocato.
Con una sola domanda è possibile richiedere la registrazione di più modelli appartenenti alla medesima classe della Classificazione di Locarno (deposito multiplo). La domanda può essere presentata direttamente dal titolare oppure tramite un Consulente in Proprietà Industriale iscritto all’ordine o un avvocato abilitato: nessun’altra categoria professionale è autorizzata a rappresentare il richiedente presso l’UIBM.
Per una tutela che superi i confini nazionali, l’impresa può optare per la registrazione comunitaria presso l’EUIPO, che garantisce protezione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea con un’unica procedura, o per la via internazionale tramite il sistema dell’Accordo dell’Aia. La scelta tra registrazione nazionale, comunitaria e internazionale incide direttamente sull’ambito territoriale della tutela e, di riflesso, sulla valorizzazione contabile del bene. Una guida dettagliata sulla procedura è disponibile nella sezione come registrare disegni e modelli di Studiolegalecoviello.
Un consiglio: Prima di depositare la domanda, verificate che il disegno o modello non sia già stato divulgato pubblicamente da più di dodici mesi: superato quel termine, il periodo di grazia decade e la novità non è più recuperabile.
Criteri contabili per l’iscrizione a bilancio e gestione dei costi
L’iscrizione a bilancio dei modelli e disegni registrati segue le regole stabilite dall’OIC 24 per le immobilizzazioni immateriali, in combinato disposto con l’art. 2424 c.c. e con i criteri di struttura definiti dall’OIC 12. Il bene va iscritto alla voce B.I.3 dello stato patrimoniale attivo, al costo storico di acquisizione o di produzione interna, comprensivo di tutti gli oneri direttamente imputabili.
La distinzione più delicata riguarda la natura dei costi da capitalizzare. I costi di sviluppo possono essere capitalizzati se rispettano criteri rigorosi e sono adeguatamente documentati; i costi di ricerca pura, invece, vanno imputati integralmente a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. Questa separazione non è una formalità: condiziona sia la correttezza del bilancio sia l’accesso ad agevolazioni fiscali come il Patent Box.
La valutazione iniziale avviene al costo di acquisto (per beni acquisiti da terzi) o al costo di produzione (per beni sviluppati internamente), comprensivo delle spese accessorie direttamente attribuibili. Nelle valutazioni successive, il valore netto contabile si riduce per effetto dell’ammortamento sistematico e, se necessario, di eventuali svalutazioni per perdita durevole di valore. La nota integrativa deve illustrare i criteri di ammortamento adottati, le variazioni intervenute nell’esercizio e le ragioni di eventuali svalutazioni.
Sul fronte fiscale, la capitalizzazione dei modelli e disegni registrati apre l’accesso al regime del Patent Box, che consente la detassazione parziale dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o dalla concessione in licenza del bene immateriale. La rendicontazione analitica che separa i costi di sviluppo da quelli di ricerca è condizione necessaria per beneficiare di questa agevolazione. La registrazione, in quest’ottica, non è solo un adempimento formale: rappresenta un investimento che amplia il patrimonio aziendale e sostiene vantaggi fiscali concreti.
Qual è la durata della protezione e come si calcola l’ammortamento?
La protezione legale di un modello o disegno registrato dura inizialmente 5 anni dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può rinnovarla per uno o più periodi successivi di 5 anni ciascuno, fino a un massimo di 25 anni complessivi. Questa durata definisce il limite temporale entro cui l’ammortamento contabile deve essere completato.
Il piano di ammortamento va costruito sulla vita utile economica del bene, che non può eccedere la durata legale residua della protezione. In pratica:
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Se l’impresa prevede di sfruttare il modello per l’intera durata legale, l’ammortamento si estende fino a 25 anni (in caso di rinnovi successivi).
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Se la vita utile economica stimata è inferiore alla durata legale, l’ammortamento si conclude prima.
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Ogni rinnovo della registrazione deve essere recepito nel piano di ammortamento, aggiornando la vita utile residua.
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La mancata considerazione del rinnovo nella vita utile può causare distorsioni nel valore contabile, come segnalato dalle linee guida del MIMIT.
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Un errore frequente consiste nel non allineare l’ammortamento alla durata effettiva della protezione, generando sopravvalutazioni dell’immobilizzazione.
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I modelli non registrati, tutelati per un periodo limitato, non possono essere capitalizzati e ammortizzati secondo gli stessi criteri.
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Al termine della protezione, o in caso di mancato rinnovo, il valore netto contabile residuo deve essere azzerato con imputazione a conto economico.
Il metodo di ammortamento più diffuso è quello a quote costanti, che distribuisce il costo in modo uniforme lungo la vita utile. L’OIC 24 non esclude altri metodi, purché riflettano il reale consumo del beneficio economico atteso. Qualunque sia il metodo scelto, deve essere applicato con continuità e illustrato nella nota integrativa. Un monitoraggio continuativo delle date di scadenza e rinnovo è indispensabile per evitare che il valore contabile iscritto diverga dalla realtà giuridica del bene. Per approfondire la valutazione degli asset di proprietà intellettuale, Studiolegalecoviello mette a disposizione procedure specifiche per aziende di ogni dimensione.
Come gestire correttamente l’iscrizione a bilancio: indicazioni operative
Una gestione contabile corretta dei modelli e disegni registrati richiede procedure interne rigorose, che iniziano ben prima del deposito della domanda e proseguono per tutta la vita utile del bene. Le indicazioni che seguono sintetizzano le prassi più efficaci per professionisti e imprese.
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Tracciatura analitica dei costi: tenere un registro separato per ogni progetto di design, distinguendo fin dall’origine le attività di ricerca da quelle di sviluppo. Solo i costi di sviluppo adeguatamente documentati possono essere capitalizzati secondo i principi OIC.
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Registrazione formale tempestiva: depositare la domanda presso UIBM o EUIPO prima di qualsiasi divulgazione pubblica del design, per non compromettere il requisito di novità e la conseguente capitalizzabilità.
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Documentazione della titolarità: conservare copia del certificato di registrazione, della lettera d’incarico al mandatario e di ogni atto che attesti la titolarità esclusiva del diritto.
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Coordinamento tra consulenti legali e commercialisti: la corretta iscrizione a bilancio richiede che il legale che segue la registrazione e il commercialista che redige il bilancio condividano le informazioni rilevanti, in particolare i costi sostenuti e le date di decorrenza della protezione.
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Disclosure in nota integrativa: predisporre una sezione dedicata che illustri natura del bene, costo storico, aliquota e metodo di ammortamento, variazioni dell’esercizio e valore netto residuo.
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Monitoraggio delle scadenze di rinnovo: inserire le date di scadenza della protezione in un sistema di controllo interno, aggiornando il piano di ammortamento a ogni rinnovo.
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Verifica dei requisiti per il Patent Box: se l’impresa utilizza o concede in licenza il modello registrato, valutare con il consulente fiscale la sussistenza dei requisiti per accedere all’agevolazione, che richiede una rendicontazione analitica delle attività di ricerca e sviluppo collegate al bene.
Un consiglio: Predisponete un fascicolo per ogni modello o disegno registrato, contenente il certificato UIBM o EUIPO, il dettaglio analitico dei costi capitalizzati, il piano di ammortamento e le date di rinnovo. Questo fascicolo semplificherà sia la revisione contabile sia l’eventuale accesso al Patent Box.
La gestione degli asset immateriali di proprietà industriale è un’attività che richiede competenze legali e contabili integrate. Studiolegalecoviello affianca imprese e professionisti nella gestione degli asset intangibili, dalla registrazione fino alla valorizzazione contabile e fiscale del portafoglio di proprietà industriale.
Studiolegalecoviello: consulenza integrata per design e proprietà industriale
Studiolegalecoviello offre consulenza specializzata per la registrazione e la valorizzazione contabile dei modelli e disegni registrati, con un approccio che integra competenze legali in proprietà industriale e supporto operativo per la corretta gestione degli asset immateriali. Lo studio assiste imprese e professionisti in tutte le fasi: dal deposito della domanda presso UIBM o EUIPO, alla strutturazione del piano di ammortamento, fino all’accesso alle agevolazioni fiscali previste dal Patent Box.
Per chi intende tutelare il proprio design e iscriverlo correttamente a bilancio, il servizio di deposito disegni italiani ed europei di Studiolegalecoviello rappresenta il punto di partenza naturale. Per una consulenza personalizzata sui criteri contabili e legali applicabili al proprio caso specifico, è possibile contattare lo studio direttamente tramite il sito studiolegalecoviello.com.
Punti chiave
L’iscrizione a bilancio dei modelli e disegni registrati richiede registrazione formale presso UIBM o EUIPO, capitalizzazione nella voce B.I.3 ai sensi dell’art. 2424 c.c. e ammortamento coerente con la durata legale della protezione.
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Solo i modelli registrati presso UIBM o EUIPO possono essere capitalizzati come immobilizzazioni immateriali. |
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L’iscrizione avviene nella voce B.I.3 dello stato patrimoniale, ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile. |
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Separazione ricerca/sviluppo |
I costi di ricerca vanno a conto economico; solo i costi di sviluppo documentati sono capitalizzabili secondo OIC 24. |
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Deve indicare natura, valore, metodo e piano di ammortamento del bene, garantendo trasparenza contabile. |
Domande frequenti
Quali sono i requisiti per registrare un disegno o modello in Italia?
Il disegno o modello deve essere nuovo e dotato di carattere individuale. La domanda va depositata presso l’UIBM con riproduzione grafica del design e classificazione secondo la Classificazione di Locarno.
Come si iscrive un modello registrato nello stato patrimoniale?
Va iscritto nella voce B.I.3 dell’attivo dello stato patrimoniale, al costo storico comprensivo delle spese di registrazione e dei costi di sviluppo documentati, in conformità all’art. 2424 c.c. e all’OIC 24.
Qual è la durata massima della protezione di un modello registrato?
La protezione dura inizialmente 5 anni dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile per periodi successivi di 5 anni, fino a un massimo di 25 anni complessivi.
I modelli non registrati possono essere capitalizzati in bilancio?
No. I modelli non registrati godono di una tutela limitata a 3 anni dall’esposizione pubblica, insufficiente a soddisfare i requisiti di certezza giuridica necessari per la capitalizzazione come immobilizzazione immateriale.
Cosa deve contenere la nota integrativa per i modelli iscritti a bilancio?
La nota integrativa deve indicare la natura del bene, il valore iscritto, il metodo e il piano di ammortamento adottato, nonché le variazioni intervenute nell’esercizio, in conformità all’OIC 12.
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