La Consulta ritiene costituzionalmente illegittimo l’art. 37 cod. proc. pen.: vediamo in che modo, aprendo alla ricusazione del giudice da parte della persona offesa che si oppone all’archiviazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Il caso: la persona offesa esclusa dalla ricusazione del GIP
La Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile una dichiarazione di ricusazione proposta dalle persone offese nei confronti del giudice per le indagini preliminari, nell’ambito di un giudizio sulla richiesta di archiviazione.
Più in particolare, i familiari del deceduto, nella qualità di persone offese dal reato, avevano presentato un’opposizione contro una richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen. e, venuti a conoscenza dell’identità del giudice che aveva fissato l’udienza in camera di consiglio, avevano per l’appunto proposto la suddetta dichiarazione di ricusazione.
Ciò posto, con l’ordinanza impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione, la Corte territoriale ne aveva dichiarato l’inammissibilità, in base alla considerazione che la persona offesa, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è legittimata a presentare dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen., non essendo «parte processuale». Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Perché la Cassazione ha sollevato la questione di costituzionalità
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, la prima sezione della Suprema Corte sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui non prevedono che la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all’udienza fissata ai sensi dell’art. 409, comma 2, del medesimo codice.
In particolare, in punto di rilevanza, siffatta Sezione rimettente osservava come la carenza di legittimazione sia l’unico motivo della declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione presentata dalle persone offese, essendo la decisione circa la legittimazione dei proponenti prodromica a ogni ulteriore esame e avendo, infatti, impedito alla Corte di Appello la verifica sia dell’ammissibilità di tale dichiarazione sotto il profilo processuale sia della sua fondatezza nel merito.
Chiarito ciò, sotto un altro versante, veniva altresì precisato che, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale (viene richiamata la sentenza n. 129 del 2025), «in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo ha la facoltà di assumere tale interpretazione in termini di “diritto vivente” e di farne il presupposto interpretativo su cui richiedere il controllo del rispetto dei parametri costituzionali, anche ai soli fini della rilevanza della questione», tenuto conto altresì del fatto che, nel caso in esame, assurge a diritto vivente il costante orientamento nomofilattico in ordine alla natura eccezionale della norma di cui all’art. 37 cod. proc. pen. e alla sua non applicabilità alla persona offesa, sicché è consentito chiederne la verifica del rispetto dei princìpi costituzionali.
Ciò posto, per quanto invece attiene la non manifesta infondatezza, il giudice a quo partiva dalla duplice premessa – ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale – per cui, da un lato, l’istituto della ricusazione, unitamente a quelli dell’incompatibilità e dell’astensione, è posto a garanzia del principio del giudice terzo e imparziale, presidiato dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dall’art. 6 CEDU (è richiamata la sentenza n. 179 del 2024), dall’altro lato, tale principio deve essere rispettato anche nella procedura di archiviazione (si citava la sentenza n. 93 del 2024).
Ebbene, a parere del rimettente, questo principio sarebbe violato dalla mancata previsione, nella fase conseguente alla proposizione di una opposizione alla richiesta di archiviazione, della legittimazione della persona offesa a richiedere la verifica della imparzialità e della terzietà del giudice, a causa della mancata assunzione della qualità di «parte» nella fase delle indagini preliminari, e ciò in quanto la persona offesa, pur non rivestendo la qualifica di «parte» in senso tecnico, è ritenuta dall’ordinamento processuale portatrice di una serie di facoltà e diritti, contemplati, per esempio, dagli artt. 90 e seguenti cod. proc. pen., peraltro notevolmente ampliati dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), nonché dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sia sotto il profilo del diritto a essere informata in merito a specifiche vicende processuali, sia sotto il profilo della possibilità di dare un impulso processuale, con la presentazione di denunce e querele e tramite l’interlocuzione con il pubblico ministero e la sollecitazione del suo intervento, sia sotto il profilo del diritto a essere coinvolta nelle procedure alternative di conclusione del procedimento, come la messa alla prova e l’applicazione della giustizia riparativa.
In effetti, per il giudice rimettente, tra questi diritti rientra, appunto, quello di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., osservandosi, sul punto, che l’esercizio di tale diritto impone al giudice, se non rileva l’inammissibilità dell’opposizione, di fissare l’udienza camerale e instaurare il contraddittorio, a cui lo stesso opponente è chiamato a partecipare, come previsto dall’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., poiché l’ordinamento riconosce che la persona offesa, nei reati commessi in suo danno, è titolare di un interesse all’esercizio dell’azione penale meritevole di tutela, potendo sostenere davanti ad un giudice le proprie ragioni circa la necessità di proseguire le indagini preliminari e di svolgere il processo penale, mentre, se l’opposizione presentata dalla persona offesa instaura una fase procedimentale funzionale alla tutela di un interesse della stessa, la sua carenza di legittimazione a chiedere il controllo sulla imparzialità del giudice chiamato a svolgere tale attività giurisdizionale violerebbe l’art. 111, secondo comma, Cost., visto che tale disposizione prevede per «[o]gni processo» il suo svolgimento «davanti a giudice terzo e imparziale», senza distinguere in merito alla natura del processo stesso e ai soggetti in esso coinvolti, in guisa tale che, sempre secondo il giudice a quo, sarebbe irragionevole che l’ordinamento attribuisse a un soggetto processuale un diritto (in questo caso quello di interloquire con il giudice in merito all’accoglibilità della richiesta di archiviazione di un’indagine penale), ma non gli attribuisse anche la possibilità di verificare che tale giudice sia terzo e imparziale rispetto agli interessi che essa intende tutelare esercitando quel diritto, il che determinerebbe, tra l’altro, come ulteriore conseguenza, che il difetto di legittimazione della persona offesa a ricusare il giudice – alla luce della giurisprudenza convenzionale secondo cui «la questione dell’applicabilità dell’art. 6, par. l, non può dipendere dal riconoscimento dello status formale di “parte” ad opera del diritto nazionale» – si tradurrebbe anche in una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU, in quanto la persona offesa che ha esercitato un diritto attribuitole dall’ordinamento, quale quello di opporsi alla richiesta di archiviazione, agendo al fine di tutelare un proprio diritto civile, sul quale l’esito delle indagini preliminari è determinante, riveste una posizione analoga a quella della parte civile sotto il profilo del diritto alle garanzie del giusto processo, essendo altresì irrilevante la possibilità di adire il giudice civile per far valere la propria pretesa risarcitoria (erano richiamate Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, sentenze, 18 marzo 2021, Petrella contro Italia; 7 dicembre 2017, Arnoldi contro Italia; 20 aprile 2006, Patrono ed altri contro Italia; nonché seconda sezione, decisione 30 marzo 2010, Mihova contro Italia; terza sezione, decisione 24 febbraio 2005, Sottani contro Italia).
3. La decisione della Consulta: anche la persona offesa può ricusare il giudice
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni enunciate nella succitata ordinanza di rimessione e reputata non meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato – stimava fondata, in riferimento all’art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all’udienza fissata ai sensi dell’art. 409, comma 2, del medesimo codice.
Nel dettaglio, per il Giudice delle leggi, a tale conclusione deve pervenirsi in considerazione del crescente ruolo assunto nel giudizio, da un lato, dalla fase antecedente il dibattimento e, dall’altro lato, dalla persona offesa, oltre che dalla vittima, protagonista dell’innovativo sistema della giustizia riparativa, giacché il sistema processuale penale ha vissuto una profonda trasformazione – cui non è estranea una logica tesa alla deflazione – incentrata sul rafforzamento di due pilastri: il potenziamento della fase delle indagini preliminari e la valorizzazione del ruolo della persona offesa.
In particolare, sotto il primo aspetto, le indagini preliminari non sono più considerate una fase meramente preparatoria, come si evince, tra l’altro, dalla circostanza per cui le indagini vanno piuttosto orientate verso una “completezza” funzionale a una prognosi di condanna, sicché sia il pubblico ministero che il giudice dell’udienza preliminare devono informare il loro agire alla regola della “ragionevole previsione della condanna”, in difetto della quale il primo chiede l’archiviazione e il secondo pronuncia sentenza di non luogo a procedere, come recentemente ricordato dalla medesima Consulta (sentenza n. 58 del 2026).
Invece, quanto al crescente ruolo assunto dalla persona offesa dal reato nella cornice del giusto processo, valevano per la Corte costituzionale le seguenti considerazioni: “Va, innanzitutto, rammentato che, al pari dell’astensione, la ricusazione costituisce uno dei mezzi predisposti dall’ordinamento a tutela dell’imparzialità del giudice e, dunque, di uno dei fondamenti dell’attività giurisdizionale nonché di ogni processo che, anche in ottica sovranazionale, possa considerarsi come “giusto”. D’altronde, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, assurto a diritto vivente, richiamato dal giudice rimettente e dalla stessa Avvocatura generale, la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle «parti», fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico (tra le altre, Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenze 12 aprile-14 giugno 2024, n. 23901 e 1° luglio-24 settembre 2008, n. 36579; sesta sezione penale, sentenza 12-30 dicembre 2008, n. 48494; quinta sezione penale, sentenza 14 giugno-5 ottobre 2007, n. 36657; sesta sezione penale, ordinanza 5 luglio-24 ottobre 2005, n. 39203). 14.– Invero, il codice di rito attribuisce alla persona offesa la qualifica di “soggetto” del procedimento (art. 90), mentre la qualifica di «parte» le viene riconosciuta soltanto se, nella veste di danneggiato dal reato, esercita l’azione risarcitoria costituendosi parte civile nel processo (art. 78). A tali nozioni si affianca, poi, quella, appartenente alla materia della giustizia riparativa, di «vittima» – introdotta dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) e dal d.lgs. n. 150 del 2022 –, soggetto che si identifica, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera b), di quest’ultimo, con la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato un qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale (oltre che con il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che, in conseguenza di tale morte, ha subìto un danno). Nel nostro ordinamento si è, nel tempo, assistito, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa sovranazionale (in particolare, dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), a un processo di valorizzazione del ruolo della persona offesa e della vittima nel processo. Nella vigenza del precedente codice – improntato a un modello prevalentemente inquisitorio – la persona offesa dal reato aveva unicamente il compito di fornire al pubblico ministero informazioni utili per lo svolgimento delle indagini, nonché l’obbligo di testimoniare in dibattimento per accertare la responsabilità dell’imputato. Nell’attuale sistema processuale, invece, la persona offesa, nella sua veste di “soggetto” del procedimento, a norma dell’art. 90 cod. proc. pen., può esercitare i diritti e le facoltà espressamente riconosciuti dalla legge, di natura sollecitatoria, informativa e partecipativa. 14.1.– Questa Corte ha già chiarito che «la persona offesa, anche nel nuovo codice, conserva la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo e non di parte» (ordinanza n. 254 del 2011). Del resto, la giurisprudenza costituzionale ha sempre guardato «“alla persona offesa dal reato nel processo penale come soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero (sentenza n. 23 del 2015)” […] (sentenza n. 203 del 2021, punto 4.1. del Considerato in diritto, ove si richiama quanto già affermato dalla sentenza n. 249 del 2020)» (sentenza n. 59 del 2026). A tale fine ha, altresì, puntualizzato che «[l]e facoltà e i diritti di cui, in particolare, agli artt. 90, 90-bis, 101, 336, 341, 360, 369, 377, 394, 408, 410 e 410-bis cod. proc. pen. sono attribuiti dalla legge alla persona offesa e non al danneggiato, e sono comunque volti a coadiuvare il pubblico ministero ai fini dell’esercizio dell’azione penale, ovvero a conseguire l’accertamento del fatto-reato e la giusta punizione del colpevole» (sentenza n. 203 del 2021, la quale esclude trattarsi di «poteri e facoltà necessariamente funzionali alla tutela anticipata del diritto potenziale riconosciuto alla parte civile»). In particolare, proprio con riferimento al potere di opposizione all’archiviazione, questa Corte ha anche espressamente affermato che «[i]l ruolo di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero risulta confermato dall’art. 410, comma 1, cod. proc. pen., laddove stabilisce che “[c]on l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”. […] L’istituto rappresenta, dunque, un meccanismo complementare al controllo svolto ex officio dal giudice per le indagini preliminari, finalizzato a colmare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini, in funzione del corretto esercizio dell’azione penale, la cui obbligatorietà è sancita dall’art. 112 Cost. In tale prospettiva, esso si inserisce nel complesso dei poteri riconosciuti dal legislatore alla persona offesa, affinché questa possa offrire il proprio contributo conoscitivo all’accertamento della verità sin dalla fase delle indagini preliminari, sia attraverso un’attività ausiliaria di investigazione sia, in seguito, nella veste di testimone» (ancora sentenza n. 59 del 2026). (…) Sotto altro versante, non va, d’altronde, ignorato che il legislatore in alcune occasioni ha utilizzato il termine “parte” in senso atecnico, e cioè al di fuori del senso specifico di “parte del processo”. Con la sentenza n. 559 del 1990 – relativa alla mancata previsione ex art. 401 cod. proc. pen. della facoltà (anche) per la persona offesa di nominare un consulente tecnico per partecipare alla perizia disposta con incidente probatorio – questa Corte ha già affermato che il termine “parti” è talvolta usato «in modo tale da ricomprendervi l’offeso dal reato», richiamando, a supporto di tale osservazione, la legge delega del codice (legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale» e, in particolare, i princìpi e criteri direttivi numeri 10 e 48 dell’art. 2, concernenti la tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie e la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari) e la disciplina codicistica sulla persona offesa, in particolare gli artt. 93, comma 3, e 95, comma 1, cod. proc. pen., in tema di intervento degli enti collettivi lesi dal reato. In base a siffatta considerazione si è quindi ritenuto che l’utilizzo del termine “parti” in una disposizione non precluda, di per sé, la percorribilità di un’interpretazione estensiva della medesima che includa la persona offesa. Muovendo da tale valutazione, questa Corte ha interpretato l’allora censurato art. 401 cod. proc. pen. come inclusivo della persona offesa tra i soggetti legittimati a nominare il consulente tecnico per partecipare alla perizia disposta con un incidente probatorio, pur se l’art. 225 cod. proc. pen. – cui l’art. 401, comma 5, cod. proc. pen., nel testo all’epoca vigente, faceva implicito rinvio disponendo che «[l]e prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento» – prevedeva il riferimento alle sole «parti private». Anche la Corte di cassazione, in particolare occupandosi di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., ha affermato che «il codice di rito non sempre, e non necessariamente, impiega il termine “parti” nel senso specifico di “parti del processo”» (così, Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 22 giugno-20 settembre 2022, n. 34794, ma anche sesta sezione penale, 30 marzo-12 giugno 2023, n. 25287; quinta sezione penale, 15 gennaio-3 marzo 2021, n. 8543). Con la conseguenza che, se pure la sopra citata disposizione fa riferimento espresso alle sole “parti”, l’istituto della rimessione in termini deve trovare applicazione anche per le persone offese (Cass., n. 34794 del 2022, ma anche Cass., n. 25287 del 2023 e n. 8543 del 2021; Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 23 febbraio-25 settembre 2018, n. 41575). Per giungere a tale conclusione si è, innanzitutto, richiamata la sopra citata sentenza di questa Corte n. 559 del 1990, rammentando che in essa si è affermato, da un lato, che i poteri della persona offesa sono «funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile» e, dall’altro lato, che «l’esplicito riferimento alle “parti” non è considerato sufficiente per escludere il riconoscimento del diritto alla restituzione del termine anche nella fase delle indagini preliminari che pure non conosce, ancora, l’esistenza di “parti” ma solo di soggetti del procedimento» (Cass., n. 41575 del 2018). Si è, dunque, concluso che «è costituzionalmente conforme una interpretazione che, in presenza di nullità di atti comunicativi che precludono alla persona offesa di divenire parte del processo, consenta a questa di esercitare un diritto, quello alla restituzione del termine, che, senza la nullità, ben avrebbe potuto esercitare da parte civile» (ancora Cass., n. 41575 del 2018). In queste pronunce la Corte di cassazione, se chiarisce che tali disposizioni, in cui è utilizzato il termine “parti”, sono in realtà destinate a essere applicate anche nella fase delle indagini preliminari, in cui ancora non sono ravvisabili delle parti processuali ma solo dei soggetti del procedimento (Cass., n. 25287 del 2023, n. 34794 del 2022 e n. 8543 del 2021), perviene a tali conclusioni senza dilatare la nozione di «parte» fino a farvi rientrare la persona offesa. Di contro, espressamente afferma che a quest’ultima va comunque applicato l’istituto della rimessione in termini, pur se essa non è qualificabile come parte (così ancora, Cass., n. 34794 del 2022, ma anche Cass., n. 25287 del 2023 e n. 8543 del 2021). In sostanza, la Corte di cassazione sostiene che, proprio in considerazione dell’utilizzo nel codice di rito del termine “parti” in senso non sempre rigoroso, il tenore letterale della norma non è di per sé preclusivo della possibilità di estendere alla persona offesa l’ambito applicativo di una disposizione che fa esclusivo riferimento alle “parti”. E, dunque, la Corte di legittimità, anche quando ritiene di attribuire alla persona offesa poteri e facoltà dal codice riconosciuti alle «parti», lo fa, comunque, negandole la qualifica di parte”.
Ebbene, conclusa questa ricognizione “sistematica” della persona offesa del reato, il Giudice delle leggi giungeva alla conclusione secondo cui la sua mancata inclusione – pacifica ai sensi del diritto vivente – nel novero dei soggetti legittimati a proporre dichiarazione di ricusazione non è costituzionalmente legittima.
In effetti, per la Corte costituzionale, anche per la persona offesa, in quanto soggetto del procedimento, deve trovare applicazione il principio del giusto processo, il cui pilastro è che esso si svolga innanzi a un giudice terzo e imparziale, tanto più se si considerato che siffatto concetto è, del resto, condiviso dalla stessa Avvocatura, a parere della quale «ogni processo, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti e ciò impone di qualificare come parte tutti i soggetti che, appunto, partecipano ad un procedimento con ruolo essenziale nella dinamica del contraddittorio».
Invero, come noto, alla base del principio del giusto processo, riconosciuto espressamente con la riforma costituzionale dell’art. 111 Cost., di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sono posti il requisito dell’imparzialità del giudice e quello, speculare, della parità delle parti processuali, essendo, del resto, stato già affermato con nettezza che «[n]ell’ambito del principio del giusto processo di cui la stessa Consulta, in numerose occasioni, ha definito i profili sulla base delle disposizioni costituzionali che attengono alla disciplina della giurisdizione, posto centrale occupa l’imparzialità-neutralità del giudice, in carenza della quale tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di concreto significato» (sentenza n. 306 del 1997).
D’altronde, rilevavano sempre i giudici di legittimità costituzionale nella decisione qui in commento, nella nozione di giusto processo rientra l’intero procedimento dinanzi a un giudice, coperto, nella sua interezza, dalle garanzie costituzionali, sicché non può ritenersi esclusa da tali garanzie la fase precedente l’instaurazione del dibattimento, e ciò tanto più vale in un contesto, quale quello attuale, che – come sopra ricordato (punto 11) – tende a valorizzare la fase delle indagini preliminari antecedente il dibattimento.
Ogni soggetto del procedimento – e, a maggior ragione, come nel caso in esame, proprio quello che lo ha attivato – deve infatti potersi avvalere delle norme previste per fare in modo che sia garantita la terzietà del giudice, tenuto conto altresì del fatto che sarebbe del tutto incongruo attribuire alla persona offesa il diritto a interloquire con il giudice sull’archiviazione e, poi, precluderle la facoltà di accertarne la terzietà e imparzialità, con la conseguenza di un sostanziale svuotamento del diritto medesimo, senza tralasciare di considerare anche l’ulteriore considerazione secondo la quale alla persona offesa è affidato il fondamentale «ruolo di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero», di cui l’opposizione alla richiesta di archiviazione è uno dei principali strumenti, trattandosi, infatti, di un meccanismo finalizzato a colmare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini, essa stessa funzionale al corretto esercizio dell’azione penale obbligatoria; meccanismo che si inserisce nel complesso dei poteri riconosciuti dal legislatore alla persona offesa, affinché questa possa offrire il proprio contributo conoscitivo all’accertamento della verità sin dalla fase delle indagini preliminari (sentenza n. 59 del 2026), essendo tale ruolo per forza di cose comprensivo pure della facoltà di contestare la terzietà e imparzialità del giudice nella cornice del giusto processo.
Per quanto sin qui esposto, la Consulta riteneva dunque sussistenti i vulnera dedotti dal rimettente e, per questa ragione, dichiarava l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost., dell’art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. possa essere ricusato (anche) dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione, restando, al contempo, assorbite le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto la medesima disposizione in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, e quelle aventi a oggetto gli artt. 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen., in riferimento a tutti i parametri evocati.
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Di Tullio D’Elisiis Antonio
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