L’IA “allucinata” e le strategie legali fai-da-te


In questi giorni si parla molto di una sentenza [1] della Corte di Cassazione che ha affrontato il problema delle “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale in relazione all’attività dell’avvocato.

Per la Suprema Corte indicare in un atto, da parte di un avvocato, precedenti giurisprudenziali inesistenti o “allucinati” da sistemi di IA rappresenta un indice particolarmente significativo di colpa, perchè l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non vale di per sé a escludere la colpa e il professionista che redige e deposita l’atto resta tenuto a verificare le citazioni. 

Ma non è di questo che vogliamo parlare, ma del cliente/assistito che si presenta in studio dall’avvocato con un parere o un atto da lui stesso redatto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Noi avvocati siamo abituati da anni all’assistito che, magari via Whatsapp (colpa nostra che abbiamo permesso agli assistiti di inviarci messaggi – tra cui i molesti vocali – a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi compresi…) ci informa che “ho trovato su internet una sentenza che fa al caso nostro” (magari confermata dal nipote che ha già fatto il primo esame a giurisprudenza…).

In alcuni studi legali circolava incorniciato in sala d’attesa qualche anno fa l’avviso “si prega di non confondere la vostra ricerca su Google con la mia laurea in giurisprudenza”.

Ora con l’avvento dell’IA quasi rimpiangiamo quella semplice sentenza della quale venivamo edotti, con grande soddisfazione dell’assistito (e del nipote), come se noi non fossimo in grado di consultare le (costose) banche dati giuridiche e, per i più tradizionalisti, dopo aver sfogliato gli indici delle riviste giuridiche e dei commentari ai vari codici.

Ci indicavano una semplice sentenza, bei tempi! Ora con l’IA l’assistito arriva già con la “soluzione del caso”, con la strategia processuale impostata da lui stesso. Ma non è solo il desiderio di partecipare alla propria difesa, di sentirsi attore ed autore del proprio destino nelle aule di tribunale. Eh no! IA significa (tentare di) risparmiare anche sulla parcella.

Una signora viene presso il mio studio per appellare una sentenza di condanna a suo avviso totalmente infondata (ovviamente per colpa del collega che la ha assistita nel giudizio di primo grado e che “non ha fatto quell che ho detto io). Dopo aver studiato il fascicolo e sottoposto all’attenzione della signora il preventivo di parcella (accettato e sottoscritto”), inform la cliente che entro due settimane l’atto di impugnazione sarebbe stato pronto. Era un venerdì. Il fine settimana un po’ lavoro, un po’ faccio servizio in ambulanza come volontario (ma di questo parleremo dopo…) e, sopresa!, il lunedi ricevo una mail dalla mia nuova assistita che mi invia l’atto di appello, da lei redatto con l’aiuto di una app di IA (non giuridica e nemmeno di quelle a pagamento…). La sua richiesta in sintesi: “Avvocato metta l’atto sulla sua carta intestata, lo firmi, lo depositi e mi dimezzi il preventivo perchè la maggior parte del lavoro lo fatto io!”

Cortese risposta alla mail con rinuncia al mandato.

Sarà la prima di una lunga serie? 

Il cliente che si presenta dall’avvocato esibendo un parere legale (o un atto) già redatto dall’intelligenza artificiale sta diventando ormai un fenomeno diffuso. Affidarsi a chatbot generalisti per questioni legali presenta enormi limiti. Spesso questi testi contengono “allucinazioni”, omettono dettagli normativi cruciali e le chat non garantiscono il segreto professionale. L’IA non può sostituire la consulenza professionale. Il parere generato dal software va considerato solo come un’ipotesi di lavoro o uno spunto. Il professionista deve verificare la veridicità di ogni affermazione. 

E non dimentichiamo i pericoli per la privacy: inserire i propri dati personali o i dettagli di un contenzioso nelle versioni pubbliche delle piattaforme può comportare seri rischi per la riservatezza. 

Ma se gli avvocati piangono, i medici non ridono.

Racconto il mio “caso” ad un amico medico.

“Di cosa ti stupisci?” mi dice. Abbiamo lo stesso problema. Anche i medici quotidianamente si confrontano con pazienti con una diagnosi già formulata da un’intelligenza artificiale. Pare sia un fenomeno in fortissima crescita che sta ridefinendo il rapporto medico-paziente. Questo comportamento rappresenta l’evoluzione della classica ricerca su Google, dando vita a quella che gli esperti chiamano cybercondria da IA o “ipocondria digitale 2.0”.

Dagli avvocati, ai medici, ai soccorritori. Dopo 35 anni di servizio volontario sulle ambulanze ecco che incappo nel “parente 2.0” del paziente: che ti accoglie sulla porta di casa non raccontando, come ai bei vecchi tempi andati, tutte le patologie del nonno dall’infanzia agli attuali novant’anni, ma sentenziando: “il nonno ha un ictus, ho appena verificato con l’intelligenza artificiale. I sintomi ci sono tutti”.

Si narra che Umberto Eco, durante una lectio magistalis tenuta all’Università di Torino nel giugno del 2015 abbia affermato che i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività. E allora mi chiedo quale sarà il valore aggiunto dell’IA per gli imbecilli? Sostituire un titolo di studio come il Battesimo o la Licenza di pesca in acque dolci ad anni di studi e pratica, tirocini, corsi di aggiornamento e formazione?

Dobbiamo arrenderci al fatto che il “Cogito, ergo sum” di Cartesio sia inevitabilmente destinato a diventare “Digito, ergo sum”?

Pino Aprile sosteneva che l’intelligenza, per le società umane, fosse sabbia negli ingranaggi. L’intelligenza artificiale, per le società umane, rischia di essere un macigno.


[1] Per gli autodidatti che vogliano informare il loro avvocato: sentenza n. 23006 del 22 giugno 2026 – Corte di Cassazione – III Sezione Penale.  Un ricorso fondato su “giurisprudenza inventata” rappresenta una vera e propria “patologia dell’atto di impugnazione”, lesiva della serietà tecnico‑professionale e del corretto contraddittorio. L’affidamento acritico agli output dell’IA può comportare sanzioni processuali (art. 616 c.p.p., art. 96 c.p.c.) e profili disciplinari. Le “allucinazioni” dell’IA (citazioni di sentenze o norme inesistenti) sono giuridicamente rilevanti e l’uso dell’IA non attenua ma presuppone gli obblighi di diligenza, lealtà e probità dell’avvocato.  




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Andrea Muratore

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