Utili SRL: la distribuzione non proporzionale


Nella quotidiana esperienza dello studio professionale, la distribuzione degli utili in misura non proporzionale alle quote di partecipazione è una richiesta tutt’altro che infrequente. 

Capita che un socio abbia contribuito in modo determinante ai risultati della società, che la compagine intenda premiare l’apporto operativo di un partecipante rispetto ad altri, o semplicemente che ragioni familiari suggeriscano una distribuzione asimmetrica. 

In presenza del consenso unanime dei soci, la richiesta appare ragionevole e priva di ostacoli. La recente risposta a interpello n. 90 del 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha tuttavia evidenziato che il percorso è assai meno lineare di quanto la pratica suggerirebbe, innescando un dibattito dottrinale che merita attenta riflessione da parte del professionista.

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1) Il quadro civilistico: dove collocare i diritti particolari

Il punto di partenza obbligato è l’art. 2468, comma 3, del codice civile, il quale stabilisce che l’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. La formulazione della norma è chiara nel collocare la fonte di tali diritti nell’atto costitutivo e, quindi, nello statuto sociale. Non si tratta di una scelta casuale del legislatore, bensì di una precisa opzione di sistema: un diritto particolare iscritto nello statuto ha una stabilità nel tempo che prescinde dalla singola assemblea e conferisce al socio beneficiario una posizione giuridica rafforzata, la cui modifica o revoca richiede il consenso di tutti i soci (art. 2468, comma 4, c.c., salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo).

La distinzione tra un diritto particolare radicato nello statuto e una distribuzione non proporzionale deliberata caso per caso con una semplice decisione assembleare è tutt’altro che accademica. Nel primo caso, si è in presenza di un elemento strutturale dell’assetto societario, che accompagna la partecipazione del socio e che entra a far parte dell’architettura della società. Nel secondo caso, si è di fronte a una decisione contingente che altera il meccanismo distributivo senza incidere stabilmente sull’organizzazione societaria, con una fragilità intrinseca che può riflettersi tanto sul piano civilistico quanto su quello fiscale.

Il tema si pone in termini analoghi, sia pure con strumenti diversi, anche nel mondo delle società per azioni, dove l’emissione di diverse categorie di azioni consente di differenziare i diritti patrimoniali dei soci, ivi compreso il diritto a una diversa misura del dividendo. La SRL, non disponendo dello strumento azionario, affida la medesima funzione ai particolari diritti di cui all’art. 2468 del codice civile: un meccanismo che la riforma del diritto societario ha introdotto proprio per consentire quella flessibilità nella modulazione dei diritti dei soci che, nella precedente disciplina, era riservata alle sole società per azioni.

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2) La risposta a interpello n. 90/2026: una S.p.A. con lezioni per le SRL

La fattispecie esaminata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 90 del 31 marzo 2026 riguardava una S.p.A. – denominata DELTA S.p.A. – il cui statuto, modificato nel 2025, consentiva all’assemblea di deliberare all’unanimità una ripartizione non proporzionale di utili e riserve distribuibili. Le istanti erano tre SRL socie della S.p.A. distribuente, le quali chiedevano chiarimenti sul corretto trattamento fiscale delle somme percepite in misura eccedente rispetto alla propria quota di partecipazione al capitale.

La risposta dell’Amministrazione finanziaria ha introdotto una distinzione di fondamentale importanza pratica. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che ogni qualvolta una distribuzione non proporzionale di utili sia sorretta da una causa negoziale diversa dalla mera divisione degli utili, la quota eccedente rispetto alla partecipazione al capitale non può essere qualificata fiscalmente come dividendo. Nella fattispecie esaminata, la distribuzione asimmetrica era finalizzata a soddisfare le esigenze di liquidità di uno dei soci: una motivazione che l’Agenzia ha ritenuto estranea alla causa tipica della distribuzione di utili. La conseguenza è che la quota eccedente è stata qualificata come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, comma 3, lettera b), del TUIR, con tassazione integrale in capo al socio percipiente anziché con il regime agevolato previsto per i dividendi.

È importante cogliere la sfumatura: l’Agenzia non ha formulato un divieto assoluto alla distribuzione non proporzionale degli utili. Ha censurato una specifica fattispecie nella quale la causa negoziale sottostante – il sostegno alle esigenze di liquidità di un socio – era diversa dalla mera ripartizione degli utili sociali. La differenza è rilevante, perché lascia aperta la possibilità che una distribuzione non proporzionale assistita da una causa genuinamente divisoria possa condurre a un esito fiscale diverso.

Sebbene la fattispecie dell’interpello riguardasse una S.p.A. e le norme civilistiche invocate dagli istanti fossero gli artt. 2348 e 2350 del codice civile, le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate sono state immediatamente lette dalla dottrina come estensibili anche alle SRL che utilizzino il meccanismo dei diritti particolari ex art. 2468 c.c. Il professionista che assista una SRL nella distribuzione non proporzionale degli utili deve dunque confrontarsi con le indicazioni dell’interpello n. 90, adattandole allo strumento civilistico proprio delle SRL.

ATTENZIONE

La risposta a interpello n. 90/2026 non preclude in via assoluta la distribuzione non proporzionale degli utili. L’Agenzia delle Entrate ha censurato una specifica fattispecie nella quale la causa negoziale era diversa dalla mera divisione degli utili (sostegno a esigenze di liquidità di un socio), qualificando la quota eccedente come sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 3, lett. b), TUIR. Il professionista deve valutare la causa negoziale sottostante alla distribuzione prima di trarne conseguenze fiscali.

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3) La lettura di Assonime: il nodo è civilistico

La risposta a interpello ha immediatamente sollecitato reazioni in dottrina. 

La circolare Assonime n. 17 del 24 giugno 2026, dedicata alla dichiarazione dei redditi e all’IRAP 2026 delle società di capitali, ha riservato alla risposta n. 90 una specifica e significativa riflessione nell’ambito di un più ampio commento dedicato alla determinazione del reddito di impresa.

L’approccio di Assonime è particolarmente interessante perché sposta il baricentro dell’analisi dal terreno fiscale a quello civilistico. 

L’interrogativo posto dalla circolare è di fondo: la clausola statutaria invocata dalla società istante era effettivamente coerente con la normativa civilistica? In altri termini, il problema non risiederebbe tanto nella posizione dell’Agenzia delle Entrate, quanto nella fragilità della base civilistica sulla quale la società aveva costruito la propria pretesa.

La prospettiva è illuminante perché ribalta l’ordine di analisi che normalmente il professionista segue. Anziché chiedersi se la distribuzione non proporzionale sia fiscalmente ammissibile, occorre domandarsi in primo luogo se essa sia civilisticamente valida. Se il substrato civilistico è solido, la costruzione fiscale ha fondamenta adeguate. Se il substrato civilistico è fragile, qualsiasi tentativo di far discendere conseguenze fiscali da quella premessa è destinato a infrangersi contro obiezioni che possono provenire non soltanto dall’Amministrazione finanziaria, ma anche – ed è forse il rischio meno percepito – da soci che in futuro contestino la validità delle distribuzioni effettuate.

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4) La lettura dello Studio Deloitte: un divieto circoscritto

In una prospettiva parzialmente diversa, il documento n. 1/2026 del Think Tank di STS Deloitte ha proposto una lettura circoscritta della risposta a interpello. 

Secondo questa ricostruzione, il caso trattato dalla risposta n. 90/2026 non consente di collocare la distribuzione effettuata tra quelle genuinamente non proporzionali in prospettiva societaria: ciò che l’Agenzia avrebbe censurato non sarebbe la distribuzione non proporzionale in sé, bensì l’esistenza di un accordo di sostegno fra soci – di alcuni a favore di un altro – attuato mediante un atto dispositivo del diritto a percepire il dividendo.

La differenza tra le due letture non è marginale. 

Se si accoglie l’interpretazione di Assonime, il messaggio per il professionista è che la clausola statutaria generica non basta e che occorre un intervento strutturale sullo statuto. 

Se si accoglie la lettura dello Studio Deloitte, il messaggio è più sfumato: la distribuzione non proporzionale resta possibile, a condizione che sia sorretta da una causa genuinamente divisoria e che il percorso civilistico sia ineccepibile. 

Entrambe le letture convergono, tuttavia, su un punto essenziale: la solidità del presupposto civilistico e la genuinità della causa negoziale sono i prerequisiti imprescindibili per la tenuta della costruzione fiscale.

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5) Il percorso corretto: diritti particolari nello statuto

L’esame congiunto della risposta a interpello e dei contributi dottrinali consente di individuare con ragionevole chiarezza il nodo della questione. 

Non si tratta tanto di stabilire se la distribuzione non proporzionale sia o meno ammissibile in astratto – la risposta è certamente affermativa, poiché l’art. 2468, comma 3, del codice civile la prevede espressamente attraverso il meccanismo dei diritti particolari. Si tratta piuttosto di stabilire attraverso quale percorso quella distribuzione possa essere legittimamente realizzata e con quale causa negoziale.

In dottrina è stato osservato che la via corretta non possa consistere in una delibera assembleare che, di esercizio in esercizio, modifica discrezionalmente le percentuali di spettanza degli utili tra i soci, attribuendo di volta in volta una quota maggiore all’uno o all’altro. Ciò che il codice civile consente e disciplina è l’inserimento nello statuto di diritti particolari a favore di determinati soci – i cosiddetti soci portatori di particolari diritti – che conferiscano loro un diritto stabile e strutturale a una diversa quota di distribuzione degli utili.

È la stabilità e la formalità del percorso statutario che conferisce legittimità alla distribuzione asimmetrica. Una clausola statutaria generica che si limita ad abilitare l’assemblea a decidere di volta in volta non risponde a questa esigenza di stabilità e, per ciò stesso, si espone alle censure emerse dall’interpello n. 90. In questa direzione si era del resto già espresso il Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, il quale nell’Orientamento I.I.30 – richiamato dalla stessa Assonime nella circolare n. 17/2026 – ha precisato che le proporzioni di ripartizione degli utili devono essere stabilite dall’atto costitutivo e che non è ammissibile una previsione che attribuisca all’assemblea il potere di decidere di anno in anno come ripartire gli utili di ogni singolo esercizio. Al contempo, la distribuzione deve essere sorretta da una causa genuinamente divisoria: l’interpello ha chiarito che motivazioni estranee alla ripartizione degli utili – quali il sostegno alle esigenze di liquidità di un socio – alterano la qualificazione fiscale dell’operazione.

La questione ha dunque una dimensione prevalentemente civilistica, come correttamente segnalato dalla circolare Assonime n. 17/2026. La fiscalità interviene in un momento logicamente successivo, quando il professionista è chiamato a trarre le conseguenze tributarie di un assetto societario che deve essere, in primo luogo, civilisticamente ineccepibile.

ATTENZIONE

La sede propria per la distribuzione non proporzionale degli utili nelle SRL è lo statuto sociale, mediante l’attribuzione di particolari diritti ai sensi dell’art. 2468, comma 3, del codice civile. L’intervento richiede il consenso unanime dei soci e l’iscrizione nel Registro delle imprese. La distribuzione deve inoltre essere sorretta da una causa genuinamente divisoria. Per le società che abbiano già effettuato distribuzioni non proporzionali sulla base di semplici delibere assembleari, è opportuna una verifica della solidità della base statutaria e della causa negoziale, e, ove necessario, un intervento correttivo.

 

Indicazioni operative

La distribuzione non proporzionale degli utili nelle SRL non è preclusa, ma esige un percorso civilistico rigoroso e una causa negoziale genuinamente divisoria. Per il professionista che riceva una richiesta in tal senso, alcune indicazioni possono risultare utili.

La semplice delibera assembleare, anche se assunta all’unanimità, non appare sufficiente a fondare una distribuzione non proporzionale con effetti fiscalmente certi. L’interpello n. 90/2026 ha chiarito che quando la distribuzione asimmetrica persegue finalità diverse dalla mera ripartizione degli utili – come il sostegno alle esigenze di liquidità di un socio – la quota eccedente è riqualificata come sopravvenienza attiva integralmente imponibile.

La sede propria per la previsione di una distribuzione asimmetrica è lo statuto sociale, mediante l’attribuzione di particolari diritti ai sensi dell’art. 2468, comma 3, del codice civile. Si tratta di un intervento che richiede il consenso unanime dei soci e l’iscrizione nel Registro delle imprese, ma che offre una solidità giuridica incomparabilmente superiore a quella di una delibera assembleare rinnovata di anno in anno.

Per le società che abbiano già effettuato distribuzioni non proporzionali sulla base di semplici delibere assembleari, è opportuna una verifica della solidità della base statutaria e, ove necessario, un intervento correttivo che formalizzi nello statuto i diritti particolari a suo tempo deliberati dall’assemblea.

Il monitoraggio dell’evoluzione interpretativa è essenziale. La materia è in una fase di assestamento, come dimostra la successione ravvicinata della risposta a interpello, della circolare Assonime n. 17/2026 e dei primi commenti dottrinali. È ragionevole attendersi ulteriori interventi che contribuiscano a definire con maggiore precisione i confini della legittimità, tanto civilistica quanto fiscale, della distribuzione non proporzionale.

La vicenda dell’interpello n. 90 conferma che in materia societaria la dimensione civilistica e quella fiscale non possono essere trattate come compartimenti stagni. Una clausola statutaria ben congegnata, assistita da una causa negoziale genuinamente divisoria, è la migliore prevenzione contro contestazioni future, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia da parte dei soci stessi.

BOX OPERATIVO – Distribuzione non proporzionale utili SRL in sintesi

Norma chiave

Art. 2468, commi 3 e 4, c.c.: l’atto costitutivo può attribuire a singoli soci particolari diritti sulla distribuzione degli utili. Modifica con consenso unanime.

Prassi

Risposta a interpello AE n. 90 del 31.3.2026 (fattispecie: S.p.A.): la quota eccedente la proporzionalità, se sorretta da causa diversa dalla mera divisione utili, è sopravvenienza attiva ex art. 88, co. 3, lett. b), TUIR.

Dottrina (1)

Circolare Assonime n. 17 del 24.6.2026: il nodo è civilistico, non fiscale. La clausola generica non risponde ai requisiti di legge.

Dottrina (2)

Think Tank STS Deloitte, documento n. 1/2026: l’AE non ha formulato divieto generalizzato, ma censurato un accordo di sostegno fra soci con causa diversa dalla divisione utili.

Percorso corretto

Modifica statutaria con inserimento di diritti particolari ex art. 2468, co. 3, c.c. + causa negoziale genuinamente divisoria. Consenso unanime + iscrizione Registro imprese.

Azione immediata

Verificare le distribuzioni non proporzionali già effettuate: solidità base statutaria e genuinità della causa negoziale. Valutare intervento correttivo sullo statuto.

Punto di attenzione

Materia in evoluzione. Monitorare ulteriori pronunce AE e contributi dottrinali.

 


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