La dichiarazione annuale dell’IVA per l’anno 2025 doveva essere presentata entro il 30.4.2026 (art. 8 del d.p.r. 22.7.1998, n. 322).
Superato tale termine la dichiarazione può essere presentata entro 90 giorni, cioè entro il 29.7 per non essere considerata “dichiarazione omessa” e, quindi, non è più regolarizzabile.
Nel caso di dichiarazione omessa si applica la sanzione amministrativa del 120% dell’ammontare dell’IVA dovuta con un minimo di € 250.
Se sono state fatte esclusivamente operazioni per le quali non sono dovute imposte, si applica la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 5 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471).
Se la dichiarazione è presentata tardivamente, cioè entro 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione fissa di € 250 (circolare 12.10.2016, n. 42/E), ridotta a 1/10 cioè a € 25.
Il calcolo dell’IVA dovuta
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Regola generale: dall’IVA dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti che sono stati effettuati relativi al periodo, il credito dell’anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso e le imposte detraibili che risultano dalle liquidazioni che sono state regolarmente eseguite. Soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli artt. 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del d.p.r. 26.10.1972, n. 633: – la sanzione del 120% è commisurata sull’ammontare dell’IVA dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di € 250; – se la dichiarazione è presentata entro 3 anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione del 45% dell’ammontare dell’IVA dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di € 200. – se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, si applica la sanzione del 25% dell’ammontare dell’IVA dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto della dichiarazione, con un minimo di € 100. Avvenuta comunicazione della liquidazione nel caso di dichiarazione omessa (art. 54 bis-1 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633): – l’Agenzia delle entrate può procedere alla liquidazione dell’IVA, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati e delle liquidazioni periodiche; non si tiene contro del credito che risulta dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto della liquidazione; dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti versati; – la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’IVA dovuta è considerata omessa; – per “imposta dovuta” si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 dell’art. 54-bis.1 |
La dichiarazione si considera presentata nel momento in cui è acquisita dai sistemi informatici dell’Agenzia delle entrate.
1) La sanatoria per la dichiarazione omessa presentata tardivamente
Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre il termine stabilito dall’art. 57 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633 (cioè entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata) e, comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione del 75% sull’ammontare delle imposte dovute (cioè la sanzione del 25% prevista dall’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, aumentata al triplo).
Se non sono dovute imposte la sanzione si applica nella misura da € 250 a € 2.000.
In tale ipotesi, non è ammesso ricorrere alla procedura di ravvedimento operoso.
2) Dichiarazione tardiva IVA
Se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’invio, si applica la sanzione fissa di € 250 indipendentemente dal versamento delle imposte “a debito” (circolare 12.10.2016, n. 42/E).
La dichiarazione:
- è pienamente valida;
- non si applica la sanzione proporzionale del 120% conteggiata sull’imposta dovuta;
- si applicano eventuali sanzioni per il ritardo dei versamenti (25% dell’importo non versato, ridotto al 12,5% se il versamento avviene con ritardo contenuto entro 90 giorni dalla scadenza e ulteriormente ridotta all1% giornaliero se il ritardo non eccede 15 giorni) con la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso in relazione al ritardo
- sono riconosciuti gli effetti premiali, se i dati esposti sono fedeli.
Le sanzioni
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Sanzione di base: € 250 (artt. 1, c. 2 e 8, del d.p.r. n. 322/1998 e circolare 12.10.2016, n. 42/E). Sanzione per ravvedimento: € 25 cioè 1/10 di € 250 (art. 13, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997, (a) |
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(a) Se sono dovute le imposte, è ravvedibile la sanzione per omesso versamento. Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, nonché degli interessi conteggiati applicando il tasso legale con maturazione giorno per giorno. (b) La riduzione della sanzione relativa alla dichiarazione è esclusa se la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a 90 giorni. |
Ad esempio, se la dichiarazione tardiva è presentata entro il 29.7 dell’anno successivo, cioè con ritardo non superiore a 90 giorni, si possono presentare due alternative:
a) senza ravvedimento operoso: l’Agenzia delle entrate applica la sanzione di € 250 (che si riduce a un terzo, cioè a € 83,33, se il pagamento è fatto entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto di irrogazione della sanzione) e recupera le eventuali imposte non pagate applicando la sanzione del 25% e gli interessi del 4% annuo;
b) con ravvedimento operoso: il contribuente effettua il versamento della sanzione ridotta di € 25 (cioè 1/10 di € 250) per sanare il ritardo (adempimento che può essere rispettato anche in un giorno diverso da quello dell’invio della dichiarazione) e può versare, sempre in regime agevolato, le sanzioni ridotte sulle somme non versate, conteggiate in relazione all’epoca della regolarizzazione nella misura dell’1,39% (cioè 1/9 del 12,5% se il ritardo è con tenuto in 90 giorni) e del 3,13% (cioè 1/8 del 25% se il ritardo è superiore) nonché gli interessi conteggiati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3) L’omessa dichiarazione IVA con liquidazione automatica
Nel caso di omessa dichiarazione, in base all’art. 54-bis.1 del d.p.r. 26.10.1972, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle entrate, per effetto della normativa vigente che obbliga i contribuenti a trasmettere le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici trasmessi e le liquidazioni periodiche, dispone dei dati necessari per procedere alla liquidazione dell’IVA dovuta nel caso di omessa dichiarazione annuale.
Il concetto di “dichiarazione omessa” è allargato anche al caso di “dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta”, concetto che si estende anche alla dichiarazione presentata senza la compilazione dei quadri VE per le cessioni e le prestazioni effettuate con l’esposizione dell’IVA a debito e VF per gli acquisti con IVA detraibile presentata con ritardo superiore a 90 giorni e di dichiarazione omessa.
La procedura è così articolata
- IVA a debito (sulla base delle fatture elettroniche emesse, dei corrispettivi telematici e degli elementi che risultano dalle liquidazioni periodiche)
- IVA detraibile assolta sugli acquisti
- versamenti effettuati dell’IVA
- = IVA dovuta (o IVA a credito)
Il credito IVA che risulta dalla dichiarazione che è stata presentata per l’anno precedente non è considerato.
Se il conteggio evidenzia un’imposta da versare, l’Agenzia delle entrate comunica l’esito al contribuente il quale entro il 60° giorno successivo al ricevimento dell’atto può, in alternativa:
- segnalare eventuali dati o elementi che non sono stati considerati o che sono stati valutati in maniera errata e fornire i necessari chiarimenti;
- ovvero eseguire il pagamento dell’IVA dovuta unitamente agli interessi e alla sanzione nella misura del 40% dell’imposta liquidata, cioè nella misura del 120% ridotta a un terzo).
Se il contribuente non esegue il versamento, nonché se le osservazioni del contribuente non sono idonee a modificare l’atto pervenuto, l’Agenzia delle entrate iscrive a ruolo a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, le somme dovute a titolo di IVA, interessi e sanzioni.
Se le osservazioni che sono state prodotte portano a modificare l’imposta dovuta, l’Agenzia delle entrate notifica un nuovo atto e dalla data del suo ricevimento decorre il nuovo termine di 60 giorni.
La norma comporta un inasprimento delle regole di pagamento poiché:
- per il versamento delle somme dovute in base alla comunicazione, il contribuente non può avvalersi della compensazione con i crediti di cui all’art. 17 del dlgs. 9.7.1997, n. 241;
- nel caso di iscrizione a ruolo, non è ammessa la compensazione prevista dall’art. 31 del d.l. 31.5.2010, n. 78.
La procedura non pregiudica l’azione accertatrice. Inoltre, non consente di applicare l’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 18.2.1997, n. 471 (e, dal 1.1.2026, l’art. 30, comma 2 del d.lgs. 5.11.2024, n. 173) secondo cui se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, e comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione del 75%, ovvero la sanzione minima di 250 euro se non è dovuta l’IVA.
AVVERTENZA
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Nel caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’art. 54-bis.1, per “imposta dovuta” di intende la differenza tra l’ammontare dell’IVA che è stata liquidata in base all’accertamento e quello che è già stato liquidato ai sensi dell’art. 54-bis.1. |
4) Profili penali dell’omessa dichiarazione IVA
L’omessa dichiarazione assume rilievo penale se l’imposta evasa eccede l’importo di € 50.000.
In tale ipotesi, il contribuente può essere punito con la reclusione da due a cinque anni.
Secondo l’art. 5 del d.lgs. 10.3.2000, n. 74, non è considerata omessa la dichiarazione che è stata presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non è stata sottoscritta o non è stata redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Il successivo art. 13 riconosce la non punibilità se il contribuente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- se è presentata la dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successiva;
- se i debiti per l’imposta, gli interessi e le sanzioni sono stati integralmente pagati, anche per ravvedimento operoso;
- se il contribuente non ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio degli accertamenti.
5) L’omessa dichiarazione e il debito IVA
Secondo al Corte di cassazione (sentenza 9.4.2026, n. 8979) la neutralità dell’imposizione dell’IVA, “comporta che pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza di imposta risultante dalle dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario e siano rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione”.
Il rapporto fiscale ha come presupposto l’effettività delle operazioni mentre la registrazione delle operazioni e la dichiarazione hanno una funzione illustrativa e riepilogativa dei dati contabili per cui la detrazione va riconosciuta in presenza di reali operazioni sottostanti.
La dichiarazione IVA infedele
La dichiarazione infedele senza ravvedimento operoso
Se il contribuente presenta una dichiarazione IVA integrativa entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello della presentazione e comunque prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, l’Agenzia delle entrate applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione del 50% cioè la sanzione del 25% prevista dall’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, aumentata al doppio (art. 5, comma 2-bis, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471) oltre agli interessi del 4% annuo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione di € 250, riducibile a un terzo, cioè a € 83,33, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto impositivo (art. 15, comma 1, del d.lgs. 19.6.1997, n. 218).
La correzione di errori e omissioni della dichiarazione annuale entro il termine di 90 giorni dalla scadenza
a) La dichiarazione sostituiva
Il contribuente può regolarizzare le violazioni che sono state commesse nella dichiarazione che è stata trasmessa entro il termine di scadenza della presentazione della dichiarazione.
L’adempimento comporta la sostituzione, a tutti gli effetti, della precedente dichiarazione e senza alcuna conseguenza sanzionatoria, salvo quella eventuale correlata al ravvedimento operoso per l’omesso versamento delle maggiori imposte dovute.
b) La natura della correzione fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine
L’art. 13, comma 1, del d.lgs. 18.12.1997, n. 472, prevede la riduzione delle sanzioni a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni anche se sono stati commessi nella dichiarazione presentata entro il termine previsto (circolare 9.6.2015, n. 23/E).
La norma attribuisce il carattere di “dichiarazione integrativa” alla rettifica operata entro 90 giorni dalla scadenza quando la dichiarazione presentata è affetto da errori o omissioni, fatispecie che non può essere assimilata alla “dichiarazione tardiva”.
“La dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella che è stata presentata nei termini ordinari” (circolare 12.10.2016, n. 42/E).
c) La correzione degli errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale.
La correzione, entro 90 giorni dalla scadenza, degli errori che non sono rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale non è collegata al presupposto di tardività ma a quello che ha per oggetto le violazioni di carattere formale inerenti al contenuto e alla documentazione, “che non integrino un’ipotesi di infedele dichiarazione, violazioni nelle quali può ascriversi quella dell’infedeltà dichiarativa corretta dal contribuente nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine” (circolare 12.10.2016, n. 42/E).
d) La correzione degli errori rilevabili in sede di controllo automatizzato e formale.
Gli errori che possono essere rilevati in base al controllo automatizzato o formale possono essere sanati soltanto per omesso versamento cioè con la sanzione ridotta a 1/9 del 12,5% prevista dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471.
La correzione di errori e omissioni dopo 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale.
a) La dichiarazione integrativa per errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato e formale
La correzione degli errori che non sono rilevabili in base ai controlli automatizzati o formali integrano la violazione di dichiarazione infedele per la quale si applica la sanzione del 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito che è stato utilizzato.
Il contribuente “è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa e a versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale – assorbente delle altre violazioni relative all’infedeltà dichiarativa disvelata, ovvero quella relativa per l’omesso versamento – avvalendosi, eventualmente del ravvedimento operoso e applicando le riduzioni previste” in relazione al momento in cui interviene il versamento (circolare 12.10.2016, n. 42/E). Per le violazioni che non costituiscono infedeltà dichiarativa ma mera irregolarità dichiarativa la sanzione ravvedibile è indicata all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 18.12.1997, n. 471, cioè nella misura da € 250 a € 2.000 (ad esempio indicazioni inesatte o incomplete).
Sono dovute autonomamente, applicando le regole di ravvedimento operoso, le sanzioni prodromiche (ad esempio, quelle per l’omessa fatturazione).
b) L’acconto omesso o carente
Se il contribuente presenta la dichiarazione integrativa ove è evidenziata la maggiore imposta dovuta con la conseguente determinazione dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo in misura superiore, non può essere irrogata la sanzione per carente versamento dell’acconto se la dichiarazione integrativa è presentata successivamente al termine previsto per il pagamento dell’acconto. Nel caso in cui l’integrazione avvenga prima di tale termine, l’acconto non sarà sanzionato se con l’acconto è versata la differenza dovuta calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata (circolare 12.10.2016, n. 42/E).
La fattispecie di insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona solo con l’inutile decorso del termine di scadenza del pagamento per cui è del tutto autonoma dalla dichiarazione che costituisce il presupposto di calcolo del suo ammontare.
Se l’importo versato per l’acconto è stato comunicato considerando il contenuto della dichiarazione nel momento in cui è avvenuto il versamento, non può essere irrogata la sanzione per carente versamento.
c) Gli errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale
Se gli errori non sono rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, va considerata la sanzione irrogabile per omesso versamento di cui all’art. 13 del d.lgs. 18.2.1997, n. 471.
L’intermediario abilitato
La dichiarazione si considera presentata dal contribuente nel giorno in cui l’intermediario trasmette telematicamente sia le dichiarazioni che ha predisposto per conto del dichiarante sia quelle che sono state predisposte dai contribuenti per le quali ha assunto l’impegno alla trasmissione (art. 7-bis del d.lgs. 9.7.1997, n. 241).
Se l’intermediario trasmette:
- il modello oltre il termine di presentazione ed ha assunto l’impegno prima di tale data, la sanzione viene irrogata nei confronti del contribuente;
- il modello dopo oltre un mese dall’assunzione dell’impegno che è stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, la sanzione autonoma si applica nei confronti del contribuente e nei confronti dell’intermediario la sanzione da € 516 a € 5.164, ma entrambe sono oggetto di ravvedimento operoso.
Vi sarà omessa trasmissione telematica da parte dell’intermediario soltanto nei casi di trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine. Per converso, vi sarà tardiva trasmissione telematica se questa viene effettuata oltre il limite per la presentazione della dichiarazione benché l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine. E’, infine, opportuno precisare che vi sarà tardiva trasmissione telematica per l’intermediario che effettui la trasmissione oltre un mese dall’assunzione dell’impegno, nel caso in cui l’impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni” (circolare 19.2.2008, n. 11/E).
Secondo l’art. 7, comma 4-bis, del d.lgs 18.12.1997, n. 472, “in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione è ridotta a un terzo”, norma che è operante anche in materia di irregolarità commesse dal sostituto d’imposta (risoluzione 24.12.2020, n. 82/E)
La riduzione delle sanzioni
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Ritardo della dichiarazione |
Sanzione |
Ravvedimento operoso |
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entro 30 giorni |
172 (cioè 516:3) |
17,20 (cioè 172×1/10) |
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dal 31° al 90° giorno |
da 516 a 5.164 |
51,60 (cioè 516×1/10) |
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oltre 90 giorni |
da 516 a 5.164 |
no ravvedimento |
Se la dichiarazione è inviata entro il termine previsto ma è stata scartata dal sistema telematico, non è irrogata alcuna sanzione se il nuovo e corretto invio avviene entro 5 giorni dalla data della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che segnala il motivo dello scarto (circolare 24.9.1999, n. 195/E).
Se l’intermediario, con un unico file, ha inviato in ritardo 20 dichiarazioni può applicare la regola del cumulo giuridico conteggiando un’unica sanzione: sanzione più grave € 516 aumentata di ¼ diventa 645, ma se l’invio avviene:
– entro 30 giorni si riduce a € 215 e con il ravvedimento operoso € 24,50;
– oltre ma entro 90 giorni si riduce a € 645 e con il ravvedimento operoso a € 64,50.
Il minor credito regolarizzato
Nel caso di utilizzazione di crediti inesistenti che sono già stati recuperati in ambito della procedura di accertamento e che sono già stati assoggettati alle sanzioni per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, con atto notificato entro il termine di decadenza, la “sanzione assorbe sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di crediti inesistenti” (risoluzione 8.5.2018, n. 36/E).
Nella regolarizzazione della violazione per infedele dichiarazione resta fermo l’obbligo del versamento del minor credito utilizzato e del maggior debito che risulta dalla dichiarazione integrativa, unitamente agli interessi legali che sono maturati, e le compensazioni che sono state fatte successivamente sono regolari. In pratica, va considerata la sanzione ridotta conteggiata per infedele dichiarazione (calcolata sia sul minor credito utilizzato sia sul maggior debito da versare), ma non quella per omesso versamento.
La dichiarazione integrativa senza sanzioni
Se la dichiarazione integrativa è interamente a favore del contribuente, non va conteggiata alcuna sanzione.
La sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 8, comma 1, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471) è applicata se la dichiarazione integrativa è presentata per correggere errori od omissioni sia a favore sia a sfavore del contribuente e se il risultato finale evidenzia un maggior credito (risoluzione 24.12.2020, n. 82/E).
Se il credito inesistente da eccedenze di imposta è stato esposto nella dichiarazione e successivamente è stato utilizzato “si deve procedere unicamente con gli atti tipici di accertamento in rettifica …. con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione. Detta sanzione assorbe sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella con la compensazione di crediti inesistenti” (risoluzione citata). La regolarizzazione dell’infedele dichiarazione comporta il versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior credito che risulta dalla dichiarazione integrativa (con i relativi interessi) e le compensazioni successivamente eseguite assumono legittimità. Di conseguenza, oltre alla sanzione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 (da calcolare sul minor credito contabilizzato e sul maggior debito da versare ai sensi del successivo art. 13).
La dichiarazione omessa e l’utilizzazione del credito
Se la dichiarazione annuale è presentata dopo il termine di 90 giorni è considerata omessa. Se la dichiarazione evidenzia un credito d’imposta, il contribuente deve presentare un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
Se il credito è riportato nella dichiarazione per l’anno successivo, la dichiarazione è considerata omessa ma costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute in base agli imponibili in essa indicati e delle ritenute operate dai sostituti d’imposta. Inoltre “non è titolo per il riconoscimento dei crediti ivi esposti” per cui è riconosciuto il credito del contribuente a seguito della definizione della pretesa dell’amministrazione finanziaria (circolare 6.8.2012, n. 34/E).
Il recupero dell’IVA con la dichiarazione integrativa
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Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a quanto è già stato dichiarato non solo per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggiore o minore imponibile o comunque un maggiore debito d’imposta ma anche un minor debito d’imposta o una maggiore eccedenza detraibile (c.d. dichiarazione integrativa a favore), ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del d.p.r. 22.7.1998, n. 322. Il diritto di operare la detrazione, correlato alla neutralità dell’IVA, è subordinato alla duplice presenza: – del presupposto sostanziale di effettuazione dell’operazione; – del presupposto formale di possesso della valida fattura di acquisto. Il cessionario/committente “può recuperare l’imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa … non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del d.p.r. n. 633 del 1972 (vale a dire entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (risposta 17.11.2021, n. 832). |
La fattura elettronica si considera ricevuta con la sua consegna ad opera del SdI e la detrazione è consentita da tale data. Se per problemi di natura telematica non è riuscita la consegna, la detrazione è legittima dalla data di “presa visione” della fattura da parte del cliente nell’area riservata “Fatture e corrispettivi”, ma tale diritto non può essere arbitrariamente differito a discrezione del cliente il quale può utilizzare le fatture di cortesia salvo prendere visione delle fatture elettroniche (risposta 26.9.2023, n. 435).
Qualora il contribuente abbia presentato la dichiarazione omettendo la detrazione per talune fatture di acquisto che sono state registrate, “è possibile” integrare”, non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del decreto IVA, l’originaria dichiarazione presentata senza versare alcuna sanzione in presenza di fatture di acquisto regolari e ritualmente contabilizzata” (risposta 18.12.2023, n. 479).
La mappa del ravvedimento operoso
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Fattispecie |
Termine |
Effetti |
Sanzione |
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Dichiarazione: – scadenza ordinaria -tardiva |
30/4 29/7 |
dichiarazione valida dichiarazione valida |
nessuna sanzione € 250, ridotto a € 25 per ravvedimento operoso. |
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Dichiarazione omessa – regola ordinaria – regolarizzazione spontanea |
dichiarazione non sanabile presentata dopo 90 giorni dichiarazione presentata dopo 90 giorni ma entro il termine dell’art. 57 del d.p.r. 633/1972 e prima dei controlli |
120% dell’IVA dovuta con minimo di € 250; 75% dell’IVA dovuta; no ravvedimento operoso. |
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Dichiarazione infedele con dichiarazione IVA presentata: – regola ordinaria – dichiarazione integrativa prima dei controlli:
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30/4 |
dichiarazione rettificabile maggiore imponibile evidenza di maggior debito evidenza di credito del contribuente |
Entro il 31/12 del 5° anno successivo; ravvedimento operoso con riduzione delle sanzioni in funzione del ritardo; sanzione per omesso versamento; nessuna sanzione. |
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Credito IVA nella dichiarazione omessa |
riconoscimento se è provato il diritto |
nessuna sanzione. |
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