Decreto omnibus fiscale 2026: tutte le novità


Nuovi termini per la detrazione IVA, modifiche alla tassazione delle auto aziendali, regole specifiche sui crediti d’imposta acquistati dai professionisti e interventi sulle procedure di controllo. Sono alcune delle misure contenute nello schema di decreto legislativo omnibus in materia fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, e approdato all’esame delle Camere.
Il provvedimento si compone di 28 articoli e introduce disposizioni correttive e di coordinamento in materia di IRPEF, IRES, redditi d’impresa e di lavoro autonomo, fiscalità internazionale, successioni e donazioni, IVA, accertamento, Terzo settore e accise.
Il testo è ancora uno schema: dovrà acquisire i pareri parlamentari e completare il proprio iter prima dell’approvazione definitiva. Le disposizioni illustrate potrebbero quindi essere modificate.

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1. Auto aziendali: il valore imponibile cresce con l’età del veicolo


Una delle novità più rilevanti interessa i fringe benefit derivanti dalla concessione di veicoli aziendali in uso promiscuo.
Il valore imponibile continua a essere calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, applicando il 50% del costo chilometrico individuato dalle tabelle ACI. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in.
Lo schema introduce però una penalizzazione per i veicoli meno recenti: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore determinato secondo tali criteri viene aumentato del 50%.
In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente, è inoltre prevista una maggiorazione del 5%. Le nuove regole dovrebbero applicarsi dal periodo d’imposta 2026, ferma restando una disciplina transitoria per i veicoli già ordinati o concessi.

2. Crediti d’imposta: tassato il margine ottenuto dai professionisti


Il decreto omnibus interviene sul trattamento fiscale dei crediti d’imposta acquistati dagli esercenti arti e professioni.
Il differenziale positivo ottenuto acquistando un credito a un prezzo inferiore al valore utilizzato in compensazione o ricavato dalla cessione viene qualificato come reddito. La disciplina comprende anche i crediti collegati ai bonus edilizi.
Il guadagno sarebbe assoggettato a un’imposta sostitutiva, da versare entro i termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi.
Resta distinta l’ipotesi in cui il credito d’imposta sia ricevuto quale corrispettivo di una prestazione professionale. In questo caso, il valore concorre alla formazione del reddito in proporzione alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.

3. Detrazione IVA: più tempo per recuperare l’imposta


Particolarmente significativa è l’estensione del termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA.
Secondo lo schema, la fattura potrà essere registrata e l’imposta detratta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.
La modifica amplia sensibilmente la finestra temporale a disposizione del contribuente e può limitare le conseguenze derivanti da registrazioni tardive, errori contabili o contestazioni sull’imputazione temporale delle operazioni.

4. Perdite fiscali: rileva anche il controllo trasferito indirettamente


Il provvedimento chiarisce la disciplina antielusiva sul riporto delle perdite fiscali.
Il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto viene considerato realizzato anche quando l’operazione riguarda le partecipazioni della società che controlla il soggetto titolare delle perdite. Assume quindi rilievo non soltanto il trasferimento diretto, ma anche il cambiamento indiretto del controllo societario.
Sono inoltre modificate le regole sui conferimenti di partecipazioni minusvalenti e sull’utilizzo delle perdite definitive maturate da società europee coinvolte in fusioni con società residenti in Italia.

5. Cooperative compliance: regolarizzazione fino a venti rate


Novità anche per l’adempimento collaborativo. I contribuenti potranno comunicare rischi fiscali relativi a periodi precedenti all’accesso al regime, purché la comunicazione preceda la formale conoscenza di verifiche, accertamenti o indagini penali.
Le somme dovute in seguito alla risposta dell’Agenzia delle entrate potranno essere versate in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali.
Il decreto disciplina anche i controlli sulle autoliquidazioni relative alla pubblicità immobiliare. In caso di maggiori tributi, l’ufficio notificherà un avviso di liquidazione, concedendo 60 giorni per il pagamento. Se il contribuente versa quanto richiesto entro tale termine, la sanzione è ridotta a un terzo.

6. Dalle partecipazioni black list ai controlli sulle fatture elettroniche


Tra le ulteriori misure figurano l’aumento dall’11% al 20% della ritenuta sui dividendi corrisposti ai fondi pensione europei e l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 31% per l’affrancamento di partecipazioni non quotate emesse da soggetti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà inoltre utilizzare i file delle fatture elettroniche per l’analisi del rischio e per i controlli fiscali e doganali.
Molte disposizioni sono destinate a produrre effetti dal periodo d’imposta 2026. Per valutarne la portata definitiva sarà tuttavia necessario attendere la conclusione dell’iter legislativo.

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