nuove compatibilità e limiti degli avvocati


Il Senato ha approvato in via definitiva, il 22 luglio 2026, il disegno di legge delega per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense (A.S. n. 1917), con 114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni del Movimento 5 Stelle. Il testo, identico a quello licenziato dalla Camera il 26 maggio, attende ora la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: da quel momento il Governo avrà sei mesi per adottare i decreti legislativi attuativi. Tra i capitoli più rilevanti della delega c’è la revisione del regime delle incompatibilità professionali, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, lettera p), che riscrive in profondità l’attuale articolo 18 della legge 247/2012. Per le informazioni generali sulla riforma, leggi l’articolo Riforma forense approvata dal Senato: tutte le nuove regole per gli avvocati.

1. Cosa resta incompatibile


Il principio generale non cambia: la professione forense continua a essere incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo svolta continuativamente o professionalmente (salvo, come detto, il nuovo regime di monocommittenza forense), con la professione di notaio e con l’esercizio di qualsiasi attività d’impresa svolta in nome proprio o per conto altrui. Confermata anche l’incompatibilità con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, fatta eccezione per le società tra avvocati. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”

L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf

Dopo una breve ricostruzione dell’istituto dell’equo compenso e della sua evoluzione normativa, l’e-Book commenta articolo per articolo la recente Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”: le novità introdotte, con la finalità di tutelare il Professionista nel rapporto con il Committente, con uno sguardo rivolto in particolare al mondo forense, ma anche le criticità e le perplessità con cui è stata accolta dai professionisti stessi.Alessio AntonelliAvvocato cassazionista, è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di Diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. Membro del Centro Studi istituito all’interno dello Studio, è altresì Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

 

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2. Compatibilità confermate


Restano compatibili con l’iscrizione all’albo le attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, così come le professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, a condizione che il professionista risulti iscritto ai relativi albi. Confermata anche la compatibilità con la carica di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone il cui oggetto sia limitato all’amministrazione di beni personali o familiari, con gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali e con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche presso università, istituzioni scolastiche ed enti di ricerca pubblici.

3. Cadono i limiti sulle cariche in società di capitali


Il cambiamento più significativo riguarda le cariche sociali. La disciplina vigente (art. 18 della legge n. 247/2012) non contempla, tra le attività compatibili, le cariche di vertice nelle società di capitali. La delega inverte la rotta: prevede espressamente la compatibilità con la carica di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, incluse le cooperative, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi pubblici e privati. Nella relazione illustrativa che ha accompagnato il testo in Parlamento, il Governo ha motivato la scelta con l’esigenza di fornire supporto legale specialistico nella gestione di collettività dotate di personalità giuridica, in un’ottica di adeguamento all’evoluzione del diritto societario e delle specializzazioni professionali. Si tratta di un’apertura che avvicina, senza sovrapporsi, la posizione dell’avvocato-amministratore a quella del giurista che segue la governance societaria, pur restando ferma l’incompatibilità con l’esercizio di attività d’impresa in senso proprio.

4. Condominio, sport e montagna, altre new entry


La lettera p) estende, inoltre, il novero delle attività compatibili includendo:

  • la carica di amministratore di condominio di edifici;
  • l’attività di agente sportivo, o l’esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti nei relativi registri o elenchi;
  • l’attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.

Si tratta di ambiti in cui, nella prassi, molti avvocati già operavano facendo leva su interpretazioni estensive o su prassi degli ordini circondariali non sempre uniformi sul territorio nazionale: la riforma consolida quindi in una fonte primaria situazioni che finora vivevano in una zona grigia.

5. Cosa cambierà in concreto


Il testo in disamina è, per sua natura, una legge delega: non modifica direttamente l’articolo 18 della legge n. 247/2012, bensì fissa i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nell’adottare i decreti legislativi attuativi, da emanare su proposta del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Sarà dunque nei decreti delegati, attesi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, che si conoscerà la formulazione definitiva del nuovo regime, incluse le eventuali disposizioni transitorie per chi già oggi ricopre cariche divenute compatibili solo con la riforma.

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Biarella Laura

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