Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (reato atti persecutori o stalking: art. 612-bis c.p.).
Il comportamento deve essere reiterato, cioè ripetuto nel tempo, e non basta un singolo episodio per configurare il reato.
Lo stalking è un reato abituale di evento: ciò significa che ciò che conta non è la durata delle condotte, ma il loro effetto complessivo sulla vittima. Anche due episodi, se idonei a generare ansia, paura o a modificare le abitudini di vita, possono essere sufficienti.
Sul piano soggettivo, la Cassazione ha precisato un concetto importante: non serve un intento vendicativo o punitivo. L’elemento psicologico del reato consiste nella volontaria ripetizione di comportamenti intrusivi, accompagnata dalla consapevolezza che tali condotte producono molestia, turbamento o paura.
In altre parole, è sufficiente che l’agente sappia che ciò che fa è idoneo a disturbare la vittima: non occorre che persegua un fine ulteriore o che voglia punirla.
In ogni caso merita di essere sottolineato che il reato di stalking può configurarsi anche in ambito condominiale, purché siano presenti gli elementi richiesti dalla norma: la reiterazione delle condotte, il turbamento psichico della vittima e l’alterazione delle sue abitudini di vita.
2) Stalking in condominio: la decisione del Tribunale
1) Stalking in condominio e risarcimento danni: una vicenda recente
La vicenda trae origine da una lunga serie di condotte moleste e persecutorie che un condomino aveva posto in essere nei confronti di altri due condomini (coniugi), suoi vicini di casa. Tali comportamenti (minacce, aggressioni verbali, violenze fisiche e intrusioni) erano già stati accertati in sede penale dal Tribunale, che aveva condannato l’uomo per il reato di atti persecutori ex art. 612‑bis c.p., riconoscendo la responsabilità penale e demandando la liquidazione del danno al giudice civile.
Gli attori, costituitisi parti civili nel processo penale, avevano subito conseguenze rilevanti.
Le condotte persecutorie li avevano costretti ad abbandonare la loro abitazione, trasferendosi prima presso la figlia e poi in un appartamento in locazione, con un canone mensile di 280 euro. In uno degli episodi più gravi, il convenuto aveva colpito con violenza la porta d’ingresso dell’abitazione degli attori, provocandone l’apertura e ferendo la vicina che aveva riportato una distorsione cervicale con prognosi di dieci giorni.
Dopo la condanna penale del vicino, gli attori si rivolgevano al Tribunale civile lamentando un perdurante stato di ansia e paura, oltre ai danni patrimoniali derivanti dal trasferimento forzato, dalle spese di riparazione dell’abitazione e dalla perdita di disponibilità del proprio immobile.
Chiedevano quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il convenuto, sebbene ritualmente citato, rimaneva contumace. Il giudizio civile veniva istruito mediante testimonianza della figlia degli attori e consulenza medico‑legale sulle lesioni riportate dall’attrice.
2) Stalking in condominio: la decisione del Tribunale
Il Tribunale ha evidenziato innanzitutto che la sentenza penale irrevocabile di condanna vincola il giudice civile quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità e della responsabilità dell’imputato. Tuttavia, la liquidazione del danno richiede un autonomo accertamento, non essendo il pregiudizio “in re ipsa”: la vittima deve allegare e provare le conseguenze dannose, anche tramite presunzioni.
Nel caso concreto, le allegazioni degli attori e la testimonianza della figlia hanno confermano che le condotte persecutorie del vicino aveva costretto i due coniugi a lasciare la loro abitazione, determinando una lesione della libertà morale e personale. Il Tribunale ha riconosciuto quindi un danno non patrimoniale in favore degli attori, liquidato equitativamente in 2.000 euro ciascuno, tenendo conto della durata e della gravità delle condotte.
Quanto alle lesioni fisiche subite dall’attrice, la consulenza medico‑legale ha accertato un trauma distorsivo cervicale con inabilità temporanea parziale per venti giorni complessivi. Il Tribunale ha liquidato perciò il danno biologico temporaneo in 750 euro, secondo i criteri delle Tabelle di Milano.
Al panorama dei danni non patrimoniali da reato che possono conseguire agli atti persecutori, va aggiunto che tale fattispecie criminosa può dar luogo anche a danni patrimoniali.
Questi possono consistere tanto in danni emergenti (come il danneggiamento di beni della vittima utilizzato come mezzo di intimidazione), quanto in lucro cessante (si pensi alla perdita del lavoro o di reddito per effetto dell’attività persecutoria).
Nella vicenda esaminata il Tribunale ha riconosciuto agli attori la spesa documentata di 36,60 euro per la riparazione della porta danneggiata e, soprattutto, il costo della locazione dell’abitazione, pari a 20.000 euro, ritenuto conseguenza diretta e inevitabile delle condotte persecutorie. È stata invece respinta la domanda relativa alla svalutazione dell’appartamento in condominio, priva di prova.
Applicando i criteri della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, il Tribunale ha liquidato complessivamente 26.852,56 euro per danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei coniugi, oltre a 837,53 euro per il danno biologico dell’attrice.
Il convenuto è condannato anche alle spese di lite, pari a 4.600 euro, e alle spese di CTU (Trib. Termini Imerese 22 giugno 2026 n. 1268).
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
FISCOeTASSE.com
Source link



