cosa cambia con la legge 131/2026


Le modifiche apportate al codice di procedura penale da parte della legge n. 131 del 2026 recante misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata (c.d. «Liberi di scegliere»): vediamo in cosa consistono. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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1. Legge “Liberi di scegliere”: le nuove tutele processuali per i minori


È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 171 del 25 luglio del 2026, la legge, 17 luglio 2026, n. 131 (d’ora in poi, legge n. 131 del 2026), recante talune misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata (c.d. «Liberi di scegliere»).
Orbene, tra le novità ivi contemplate, ve ne sono pure alcune che riguardano il codice di procedurale, oltre un’altra, che interessa anche le disposizioni di attuazione di questo codice.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di compiere una breve disamina di tali innovazioni. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Misure cautelari ai genitori: cosa prevede il nuovo articolo 292 c.p.p.

 
L’art. 10, co. 1, lett. a), legge n. 131 del 2026 ha modificato l’art. 292 cod. proc. pen. (“Ordinanza del giudice”), attraverso la previsione di un ulteriore comma, cioè il comma 3-ter, il quale così dispone: “Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché’ per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano genitori di minorenni, l’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché’ compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell’articolo 336 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835”.
Di conseguenza, alla luce di codesto innesto normativo, si prevede innanzitutto “la comunicazione dell’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari se i fatti riguardano genitori di minorenni”[1], per poi subito disporre che, a “seguito della comunicazione dell’ordinanza, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è tenuto a compiere le opportune verifiche circa la sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica del minore, le quali consentono la legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 336 del codice civile (per ottenere i provvedimenti che incidono sul regime della responsabilità genitoriale) ovvero ai sensi dell’art. 25 e ss. del D.L. n. 1404 del 1934 (per chiedere i provvedimenti concernenti le misure rieducative in favore di minorenni che pongono in essere condotte irregolari o aggressive)”[2].

3. Notizia di reato e minori a rischio: i nuovi obblighi della polizia giudiziaria


Per quanto invece attiene l’art. 347 cod. proc. pen., che, com’è noto, disciplina l’obbligo di riferire la notizia di reato, l’art. 10, co. 1, lett. b), legge n. 131 del 2026 interviene su di esso nei seguenti termini: “all’articolo 347, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l’integrità psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni»”.
Quindi, per effetto di codesto nuovo comma, “si dispone che, negli stessi casi descritti [dal] comma 3-ter dell’art. 292 c.p.p. di cui alla precedente lettera a) (cioè quella appena esaminata ndr.), la polizia giudiziaria debba informare il Procuratore distrettuale procedente della notizia di reato, e che quest’ultimo, a sua volta, comunichi la stessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni”[3].
In altri termini, in virtù di quanto sancito da tale nuovo comma 3-bis, è adesso stabilito come ricorra, “nei medesimi casi di reati di associazione per delinquere anche di stampo mafioso o di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato, nei casi in cui emerga una situazione pregiudizievole per l’integrità psicofisica di minorenni, al procuratore della Repubblica distrettuale procedente, che a sua volta ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni”[4].

4. Condanna del genitore e tutela del minore: le novità sull’esecuzione della pena


A proposito invece dell’art. 656 cod. proc. pen. il quale, com’è risaputo, regolamenta l’esecuzione delle pene detentive, l’art. 10, co. 1, lett. b), legge n. 131 del 2026 statuisce anche per siffatta disposizione codicistica un ulteriore comma, vale a dire il comma 3-ter, il quale stabilisce quanto sussegue: “L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emessa per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, nei confronti di genitori di minorenni, è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni affinché’ compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica del minore”.
In ragione di questo comma 3-ter, di conseguenza, “si dispone che, sempre con riferimento alle condizioni e nei casi descritti dalle lettere precedenti, venga comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti dei genitori di minorenni, al fine di consentire allo stesso di verificare l’esistenza di situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica del minore”[5].
In altre parole, è adesso richiesta, da parte del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, un’apposita comunicazione, “ai fini delle opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica del minore, dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di genitori di minorenni”[6].

5. Più comunicazioni tra autorità giudiziarie per proteggere i figli minorenni


Fermo restando che, per quanto attiene gli obblighi sin qui menzionati, essi “sono [tutti] volti a consentire al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di accertare la sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica del minore, ai fini dell’applicazione delle misure di protezione e delle misure di assistenza sociale ed economica previste dalla proposta di legge in esame”[7], l’art. 11, co. 1, legge n. 131 del 2026, dal canto suo, interviene pure su una disposizione di attuazione del codice di procedura penale, e segnatamente l’art. 64-bis, nella susseguente maniera: “All’articolo 64-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo si provvede altresi’ quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni»”.
Dunque, per effetto dell’inserimento di tale ulteriore periodo, il quale “ha natura di mero coordinamento tra la normativa processuale e quella attuativa”[8], e “integra il comma 2 dell’articolo 64-bis, recante comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie del decreto legislativo n. 271 del 1989”[9], è ora disposto “che il p.m. procedente per i reati di associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, o di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope debba trasmettere al giudice civile o al tribunale per i minorenni copia di alcuni atti (ordinanze che applicano, sostituiscono o revocano misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto, sentenza che definisce il processo o decreto di archiviazione), se i fatti delittuosi riguardano genitori di minorenni”[10].

6. Conclusioni


Queste sono dunque le novità, che connotano il provvedimento qui in commento per quanto attiene il codice di procedura penale e le disposizioni attuative di esso.
Non resta dunque che attendere di “vedere” come siffatti precetti normativi verranno applicati in sede giudiziale.

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Note


[1]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 549/1 del 25 maggio 2026, riguardante il disegno di legge A.C. n. 2696 (“Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere»)”), in camera.it, p. 8.
[2]Ibidem, p. 8.
[3]Relazione tecnica concernente il disegno di legge A.S. n. 1951 (“Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere»)”), 14 luglio 2026, in senato.it, p. 16.
[4]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 549/1 del 25 maggio 2026, riguardante il disegno di legge A.C. n. 2696 (“Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere»)”), in camera.it, p. 8 e p. 9.
[5]Relazione tecnica concernente il disegno di legge A.S. n. 1951 (“Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere»)”), 14 luglio 2026, in senato.it, p. 16.
[6]Servizio bilancio della Camera dei Deputati, Analisi degli effetti finanziari riguardanti il disegno di legge A.C. n. 2696-A (“Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere»)”), N. 115 del 25 maggio 2026, in camera.it, p. 20.
[7]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 549/1 del 25 maggio 2026, riguardante il disegno di legge A.C. n. 2696 (“Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere»)”), in camera.it, p. 9.
[8]Relazione tecnica concernente il disegno di legge A.S. n. 1951 (“Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere»)”), 14 luglio 2026, in senato.it, p. 17.
[9]Servizio bilancio della Camera dei Deputati, Analisi degli effetti finanziari riguardanti il disegno di legge A.C. n. 2696-A (“Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere»)”), N. 115 del 25 maggio 2026, in camera.it, p. 21.
[10]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 549/1 del 25 maggio 2026, riguardante il disegno di legge A.C. n. 2696 (“Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata («Liberi di scegliere»)”), in camera.it, p. 9.


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