Infiltrazioni in garage: responsabilità solidale, Cassazione


Autorimessa e responsabilità solidale per infiltrazioni: la Cassazione ribadisce l’irrilevanza del litisconsorzio necessario. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la guida “Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio”, con tanti consigli pratici, casi d’uso ed esempi presi dall’esperienza professionale e personale dell’autore, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
riferimenti normativi: art. 2055 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. Civ., Sez. II, Sentenza del 26/06/2025, n. 17237

Corte di Cassazione -sez. II civ.- sentenza n. 23963 del 23-07-2026

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1. Due condomini, un’autorimessa e infiltrazioni provenienti da più punti


La vicenda esaminata ruota attorno a un’autorimessa collocata nel piano interrato di due caseggiati contigui, ciascuno organizzato in un distinto condominio. L’esercente dell’autorimessa, inizialmente conduttore e poi proprietario del locale, citava in giudizio entrambi i condomini e i proprietari delle terrazze a livello sovrastanti, lamentando infiltrazioni provenienti da più punti della copertura. Il Tribunale, dopo un’articolata istruttoria e due consulenze tecniche d’ufficio, riconosceva la responsabilità concorrente di tutti i convenuti, condannandoli in solido al risarcimento di € 63.054,00.
In appello, i proprietari delle terrazze e i condomini contestavano la ricostruzione del Tribunale, sostenendo che le infiltrazioni derivavano principalmente da un vizio costruttivo originario (la mancata realizzazione del giunto di dilatazione tra i due solai) e che la responsabilità solidale era stata pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte d’Appello confermava integralmente la decisione, valorizzando la CTU che aveva individuato plurime concause, tra cui la inadeguata e/o danneggiata impermeabilizzazione delle terrazze a livello, anche di proprietà delle ricorrenti.
Le proprietarie delle terrazze ricorrevano in cassazione. Le ricorrenti sostenevano che il processo era viziato perché non erano stati coinvolti altri proprietari che, secondo loro, avrebbero contribuito alla causazione delle infiltrazioni. Inoltre contestavano la condanna solidale, affermando che l’attore aveva chiesto una responsabilità pro quota e che il giudice aveva travalicato i limiti della domanda. Le ricorrenti cercavano di spostare la responsabilità sui vizi costruttivi originari, sostenendo che le infiltrazioni non provenivano dalle loro terrazze ma da difetti strutturali dell’edificio. Infine mettevano in discussione sia la legittimazione dell’attore a chiedere danni come proprietario, sia la quantificazione dei danni riconosciuti, ritenendoli non provati o eccessivi. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la guida “Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio”, con tanti consigli pratici, casi d’uso ed esempi presi dall’esperienza professionale e personale dell’autore, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Infiltrazioni causate da più soggetti: responsabilità pro quota o solidale?


La responsabilità per le infiltrazioni nell’autorimessa doveva essere ripartita pro quota tra i vari soggetti coinvolti oppure, accertate plurime concause, era corretta la condanna solidale pronunciata dai giudici di merito?

3. La Cassazione: risarcimento solidale senza litisconsorzio necessario


La Cassazione ha confermato integralmente la sentenza della Corte d’Appello, respingendo tutte le censure delle proprietarie delle terrazze. La Suprema Corte ha chiarito anzitutto che non vi era alcun vizio di contraddittorio: in presenza di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., il danneggiato può agire contro uno solo dei coobbligati, e l’eventuale mancata partecipazione di altri soggetti non rende il processo nullo.
È stata poi esclusa l’asserita ultrapetizione: secondo i giudici supremi la richiesta dell’attore di condanna “in proporzione delle rispettive responsabilità” non equivale a rinuncia alla solidarietà, che deve essere espressa in modo inequivoco. Una volta accertato che il danno derivava da più condotte concorrenti (vizio costruttivo e impermeabilizzazione deteriorata delle terrazze) la condanna solidale era pienamente legittima.
La Cassazione ha respinto anche il tentativo delle ricorrenti di attribuire le infiltrazioni esclusivamente ai vizi costruttivi originari. La CTU ha accertato plurime concause, tra cui le condizioni dei terrazzi di loro proprietà, e tale valutazione di merito non è sindacabile in Cassazione.
Inammissibili, infine, sono state considerate le contestazioni sulla posizione dell’attore come proprietario e sulla liquidazione dei danni: i giudici di merito hanno motivato in modo congruo, basandosi su CTU tecniche e medico-legali e su documentazione probatoria.
La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato le ricorrenti alle spese, ribadendo che le loro doglianze miravano a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.

4. Un solo danno e più responsabili: quando scatta la solidarietà


Nella responsabilità per fatto illecito, come la responsabilità per danni da cosa in custodia (ex art. 2051 c.c.), l’espressa previsione della solidarietà passiva è contenuta nel citato art. 2055 c.c., comma 1, in base al quale se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. La disposizione comporta un rafforzamento del credito evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota (Trib. Salerno 13 novembre 2025, n. 4579).
La solidarietà, infatti, consente la scissione del rapporto processuale e tutela la posizione del creditore.
In altre parole, quando il danno da infiltrazioni deriva da una pluralità di condotte, come accade quando intervengono sia il titolare dell’uso esclusivo di una terrazza sia il condominio responsabile delle parti comuni, il sistema non frammenta la responsabilità, ma la ricompone in un’unica struttura solidale.
È l’art. 2055 c.c. a imporre questa lettura: ciò che conta non è la diversità dei titoli di responsabilità, ma l’unità del danno.
Se il pregiudizio è uno, e nasce da più concause, la risposta dell’ordinamento è la solidarietà (Cass. civ., sez. II, 28/04/2026, n. 11585). La Cassazione lo ribadisce con chiarezza: anche quando le fonti della responsabilità sono eterogenee, custodia, uso esclusivo, omessa manutenzione, il danneggiato conserva il diritto di rivolgersi a uno qualsiasi dei soggetti coinvolti e pretendere l’intero risarcimento. In ogni caso la richiesta dell’attore di condannare i convenuti “ciascuno in proporzione delle rispettive responsabilità” non implica rinuncia alla solidarietà, se non è accompagnata da alcuna volontà chiara di procedere pro quota.

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Giuseppe Bordolli

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