Con la circolare n. 79 del 24 luglio 2026, l’INPS definisce il regime di cumulabilità tra i trattamenti pensionistici e i compensi spettanti ai magistrati onorari. Il documento, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, coordina la disciplina pensionistica con la riforma della magistratura onoraria e con le modifiche introdotte dalla legge n. 51 del 2025.
Il punto centrale è la qualificazione previdenziale delle somme percepite: a seconda che il magistrato sia confermato, non confermato o ancora sottoposto al regime transitorio, il compenso può assumere natura di reddito da lavoro oppure di semplice indennità. Da questa distinzione dipende l’eventuale applicazione dei limiti al cumulo con la pensione. In materia abbiamo organizzato la seconda edizione del Corso di formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL.
1. Magistrati confermati: il compenso diventa reddito da lavoro
Per i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 che abbiano superato la procedura di conferma, la circolare distingue tra chi esercita le funzioni in regime di esclusività e chi non sceglie tale regime.
I magistrati confermati esclusivisti sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il compenso costituisce base imponibile previdenziale ed è qualificato, ai fini del cumulo, come reddito da lavoro dipendente.
I magistrati confermati non esclusivisti sono invece iscritti alla Gestione separata INPS oppure, in presenza dei relativi presupposti, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il compenso viene considerato reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità con cui viene dichiarato fiscalmente.
In entrambi i casi, il compenso è normalmente cumulabile con la pensione di vecchiaia e con la pensione anticipata ordinaria.
2. Esclusività o non esclusività: perché la scelta è decisiva
La scelta del regime non modifica, in via generale, la possibilità di cumulare il compenso con le pensioni ordinarie. Incide però sulla natura del reddito prodotto e, di conseguenza, sull’applicazione delle disposizioni previste per i trattamenti pensionistici soggetti a incumulabilità.
Per il professionista è quindi necessario verificare congiuntamente tre elementi:
- la posizione del magistrato rispetto alla procedura di conferma;
- l’eventuale opzione per l’esclusività;
- la tipologia di trattamento pensionistico percepito.
La sola titolarità di una pensione non determina automaticamente una riduzione o una sospensione. Occorre esaminare la disciplina specifica del trattamento.
3. Non confermati: l’indennità non è reddito da lavoro
Per i magistrati onorari non confermati, l’articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 prevede la corresponsione di un’indennità.
L’INPS precisa che tale somma non possiede natura di reddito da lavoro. Di conseguenza, non assume rilevanza ai fini delle disposizioni che limitano il cumulo tra pensione e redditi derivanti da attività lavorativa.
Diversa è la posizione dei magistrati confermati, per i quali il compenso è soggetto a contribuzione e assume espressamente natura lavorativa.
4. Invalidità, Quota 100 e Quota 103: quando il cumulo è limitato
La circolare conferma che restano applicabili le specifiche disposizioni di incumulabilità previste per determinate pensioni.
Tra i trattamenti interessati rientrano le pensioni e gli assegni di invalidità, alcune pensioni di privilegio o per inabilità dei dipendenti pubblici, la pensione anticipata dei lavoratori precoci, Quota 100, Quota 102 e le diverse versioni della pensione anticipata flessibile, comunemente ricondotte a Quota 103.
La pensione di inabilità prevista dalla legge n. 222 del 1984 è invece incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo. Per il magistrato confermato, il compenso può pertanto determinare una vera e propria incompatibilità.
5. Reversibilità: anche le indennità entrano nel calcolo
Una disciplina specifica riguarda le pensioni ai superstiti. In questo caso, i compensi e le indennità percepiti dai magistrati onorari rilevano ai fini dei limiti reddituali previsti dalla legge n. 335 del 1995.
Per la reversibilità non conta soltanto la natura lavorativa della somma, ma la sua assoggettabilità all’IRPEF. Il reddito percepito può quindi determinare una riduzione percentuale della pensione ai superstiti in caso di superamento delle soglie previste.
6. Comunicazioni all’INPS: gli obblighi del magistrato pensionato
Il magistrato onorario titolare di pensione deve comunicare tempestivamente alla struttura INPS competente:
- l’avvenuta conferma o la mancata conferma;
- l’eventuale scelta del regime di esclusività;
- la data di inizio e di cessazione dell’incarico.
Sulla base delle informazioni ricevute, l’Istituto individua la natura del compenso e applica il regime di cumulabilità relativo alla pensione percepita.
7. FAQ sul cumulo tra pensione e compenso
Il compenso del magistrato onorario è sempre cumulabile con la pensione?
- No. È generalmente cumulabile con la pensione di vecchiaia e con quella anticipata ordinaria, ma possono operare limiti per invalidità, inabilità, pensioni per lavoratori precoci e pensionamenti con Quota 100, 102 o 103.
Il compenso del magistrato confermato è lavoro dipendente?
- È reddito da lavoro dipendente se il magistrato ha scelto l’esclusività. In assenza di tale opzione è considerato, ai fini del cumulo pensionistico, reddito da lavoro autonomo.
Il magistrato onorario pensionato deve informare l’INPS?
- Sì. Deve comunicare la propria posizione rispetto alla conferma, l’eventuale opzione per l’esclusività e le date di inizio e cessazione dell’incarico.
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