essere umano non scarto sociale ?


 Il Consiglio d’Europa e l’UE hanno costantemente sottolineato, in decine di Atti normativi, che non si può tutelare la dignità umana del detenuto se l’Ordinamento penitenziario, nei fatti, non è in grado di garantire un trattamento idoneo. Per approfondimenti sulla Corte, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consiglia anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

1. Il sovraffollamento carcerario viola la dignità umana del recluso


Per la verità, i lemmi “dignità umana” del recluso non vengono mai impiegati, in forma espressa, nella CEDU e compaiono, per la prima volta, solamente nel 2002, nel Protocollo addizionale n. 13 alla CEDU, in cui l’abolizione della pena capitale è qualificata come “essenziale […] per il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani”. I termini “dignità umana”, viceversa, abbondano, anzi, sovrabbondano, nelle Sentenze della Corte EDU. P.e., celebre è Corte EDU, 9 settembre 2014, Carrella vs. Italia, nelle cui Motivazioni si afferma che “quando si tratta, in particolare, di persone private della libertà, l’Art. 3 CEDU impone allo Stato l’obbligo positivo di assicurarsi che le condizioni di detenzione siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uso stress o ad una prova la cui intensità superi l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della carcerazione, la salute ed il benessere del detenuto siano assicurati in maniera adeguata”. Similmente, Corte EDU, 25 ottobre 2018, Provenzano vs. Italia mette in evidenza che “il rispetto della dignità umana è l’essenza stessa della CEDU […]. L’oggetto e la finalità della CEDU, strumento destinato a proteggere i singoli esseri umani, impongono che le sue disposizioni siano interpretate ed applicate in modo da rendere le sue garanzie pratiche ed effettive”. Il senso del sostantivo e dell’attributo “dignità umana” è estesamente e pertinentemente illustrato pure in Corte EDU, 29 gennaio 2013, Cirillo vs. Italia nonché in Corte EDU, 9 luglio 2013, Ciobanu vs. Romania & Italia. Anche in Dottrina, Aversano (2025)[1] nota che è fondamentale, per concretizzare la ratio della dignità umana del ristretto “richiamare gli Stati [aderenti alla CEDU, ndr] al rispetto degli impegni internazionali di tutela e salvaguardia dei diritti dei detenuti”. Entro tale ottica, è necessario costruire un Diritto europeo nel quale si massimizzi la fattualizzazione dell’Art. 3 CEDU e delle altre norma europee afferenti alla tematica dell’umanizzazione della pena detentiva.
 
Merita una citazione pure Corte EDU, Grande Camera, 11 luglio 2006, Jalloh vs. Germania, in cui si evidenzia che “proprio la peculiare vulnerabilità dei soggetti che, in considerazione della loro condizione di limitazione della libertà personale, sono sottoposti ad un penetrante controllo dello Stato, pone in capo a quest’ultimo un obbligo positivo di adottare un trattamento penitenziario improntato al rispetto dei diritti e della dignità [umana, ndr] dei detenuti. Al riguardo, deve evidenziarsi il fondamentale ruolo della Corte di Strasburgo come giudice della specificità del caso concreto”. Come si può notare, Corte EDU, Grande Camera, 11 luglio 2006, Jalloh vs. Germania sottolinea anch’essa il carattere fondamentale del concetto di “dignità umana” del recluso. Tale basilare ratio non viene meno nemmeno in situazioni emergenziali ed è precettiva a prescindere dal grado di gravità del reato commesso. A titolo di corollario, come precisato da Aversano (ibidem)[2] si segnala che la centralità della Corte EDU consta nel fatto che solo essa è in grado di valutare la specificità concreta della singola fattispecie processuale, nel senso che la violazione, o meno, dell’Art. 3 CEDU non può essere nota a priori in maniera automatica. A tal proposito, Corte EDU, 14 settembre 2010, Florea vs. Romania rileva che “la casistica di violazioni dell’Art. 3 CEDU per condizioni detentive inumane e degradanti è piuttosto variegata e non ancorata unicamente ad una carenza di spazio disponibile. Tale violazione viene sovente ricondotta, dai Giudici di Strasburgo, ad una sommatoria di situazioni che, seppur non singolarmente rilevanti, se valutate nel complesso, sono comunque in grado di aggravare ulteriormente, nel detenuto, il livello della sofferenza già normalmente connaturata allo stato detentivo”. Come si può notare, Corte EDU, 14 settembre 2010, Florea vs. Romania ribadisce che la “sommatoria di situazioni” che compongono un’eventuale violazione dell’Art. 3 CEDU va interpretata caso per caso, il che comporta la centralità della Corte EDU, l’unica Istituzione in grado di contestualizzare le specifiche circostanze in maniera terza ed imparziale. Parimenti, in Corte EDU, 18 marzo 2014, Vasilescu vs. Belgio, la “contestualizzazione” si è rivelata fondamentale per addivenire alla condanna dello Stato convenuto ex Art. 3 CEDU. Di nuovo, dunque, si conferma l’insostituibilità della Magistratura di Strasburgo nell’esegesi concreta dell’Art. 3 CEDU in tema di protezione della dignità umana del ristretto.
 
Mai come oggi, torna più che attuale la ratio della dignità umana del detenuto. P.e., Consulta 279/2013 afferma che “la quotidiana realtà dei diritti sovente negati [in carcere, ndr] impone di porre il problema della valenza dimostrativa di quel principio di umanizzazione che costituisce il presupposto logico per il dispiegarsi del contenuto risocializzativo della pena”. Detto in altri termini, senza l’umanità del trattamento penitenziario non v’è nemmeno la rieducatività del medesimo. La detenzione svolge un ruolo pedagogico nella misura in cui essa non è meramente od eccessivamente afflittiva. Tale, in Dottrina, è pure il parere di Flick (2012)[3], secondo cui “la realtà della vita carceraria, in una pluralità di casi, dimostra, con drammatica evidenza, quanta distanza vi sia tra l’affermazione del principio della pari dignità sociale, sancito dalla Costituzione all’Art. 3, e le effettive condizioni della pena detentiva. Ancora oggi, infatti, è molto evidente il contrasto tra la teoria degli obiettivi di rieducazione, legalità e rispetto della dignità, che dovrebbero favorire il reinserimento nella società di una persona libera dopo l’espiazione della pena, ed una realtà opposta di fallimento del sistema carcerario, di rimozione del problema, di negazione della legalità, della libertà e della sicurezza”. Come si nota, Flick (ibidem)[4] rileva la discrasia tra la predicazione teorica, nel Diritto italiano, della dignità umana del ristretto e le pessime condizioni concrete, nel Sistema carcerario, cui viene sottoposto il detenuto. L’esecuzione penitenziaria italiana, a parere di chi redige, viola quotidianamente, costantemente, scandalosamente l’Art. 3 CEDU in tema di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Sempre secondo Flick (ibidem)[5] nelle carceri italiane, “la sicurezza, soprattutto in condizioni di sistemico sovraffollamento, finisce sovente col coincidere con la mera illusione di una pax carceraria i cui unici obiettivi sembrano ridursi – quando vi si riesce- all’assenza di fughe, di rivolte, di autolesionismi e di suicidi”. Nuovamente, il predetto Autore osserva che la non-umanità della pena detentiva comporta, per diretta conseguenza, la sua non-rieducatività; e ciò nella più completa violazione dell’Art. 3 CEDU in materia di rispetto della dignità del recluso.
 
Senza dubbio, come puntualizzato da Aversano (ibidem)[6] la principale lesione all’umanità della persona ristretta è costituita dal sovraffollamento,m cagionato, a sua volta, da un’edilizia penitenziaria insufficiente e degradante. Secondo Corte EDU, 11 febbraio 2014, Contrada vs. Italia (n. 2), “il sovraffollamento carcerario costituisce, nella comune esperienza, un’inevitabile fonte di crisi del sistema carcerario, nonché causa di un frequente vulnus all’umanità della pena ed alla tutela della dignità degli individui ristretti. Il grave sovraffollamento, infatti, rappresenta, di per sé,  una condizione di detenzione talmente afflittiva da inficiare persino la finalità rieducativa della pena e da ingenerare, nei soggetti ristretti, un grado di sofferenza ulteriore rispetto a quello implicitamente connaturato allo stato di detenzione, idonei ad integrare qual livello minimo di gravità richiesto dall’Art. 3 CEDU per la configurabilità di un trattamento inumano e degradante”. Come si vede, Corte EDU, 11 febbraio 2014, Contrada vs. Italia (n. 2) afferma che una cella sovraffollata integra già, per ciò solo, gli estremi di un trattamento torturativo contrario all’Art. 3 CEDU. La mancanza di uno spazio personale calpestabile idoneo lede l’equilibrio psicofisico del detenuto e viola la ratio suprema della tutela inderogabile della dignità umana del recluso. In ogni caso, va sottolineata la perenne presenza, anche in questo Precedente del 2014, della nozione imprescindibile di “umanizzazione della pena detentiva”.
 
Come prevedibile, la tematica del sovraffollamento carcerario, presso la Corte EDU, ha riguardato massimamente l’Ordinamento italiano. P.e., in Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmanovic vs. Italia, il ricorrente ha lamentato, in una cella sovraffollata, l’esistenza di uno spazio minimo calpestabile inferiore a 3 mq pro capite, “tale da giustificare, di per sé, la constatazione della violazione dell’Art. 3 CEDU”. Analoga è stata la situazione denunziata in Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia, in cui i ricorrenti segnalavano la presenza di uno spazio personale disponibile inferiore ai 3 mq, il che, automaticamente ed a prescindere da ulteriori profili torturativi, è già di per sé bastevole a far presumere come violato l’Art. 3 CEDU. Commentando Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia, Tamburino (2013)[7] nota che “dal caso Torreggiani emerge la costante de-umanizzazione e dis-umanizzazione del sistema carcerario italiano, dove la dimensione affettivo-relazionale dell’essenza umana si piega sovente alla morsa del sovraffollamento”. Di nuovo, torna l’incompatibilità ontologica tra il problema del sovraffollamento carcerario e la rieducatività della pena detentiva. Il ruolo pedagogico del carcere, per essere tale, richiede, anzitutto e soprattutto, la sussistenza di un decente spazio minimo personale in cella.
 
Il principio-cardine del rispetto della dignità umana del ristretto è richiamato pure al Paragrafo 39 di Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmanovic vs. Italia, ovverosia “l’Art. 3 CEDU sancisce uno dei valori fondamentali di tutte le società democratiche, in quanto vieta, in termini assoluti, la tortura e le pene o i trattamenti inumani e degradanti, indipendentemente dai comportamenti della persona interessata. Tale disposizione impone allo Stato di assicurare che le condizioni detentive siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l’interessato ad un disagio o ad una prova d’intensità superiore al livello di sofferenza che discende, inevitabilmente, dallo stato di privazione della libertà personale e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute ed il benessere del detenuto siano adeguatamente garantiti”. Si noti, anche in Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmanovic vs. Italia la centralità del trinomio dignità umana del detenuto, trattamento penitenziario non puramente retributivo e natura pedagogica dell’esecuzione penitenziaria.
 
Visto l’enorme numero di ricorsi annuali alla Corte di Strasburgo, ove i ricorrenti lamentano, con attinenza all’Italia, un sovraffollamento contrario all’Art. 3 CEDU, Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia, senza alcuna dissenting opinion, ai Paragrafi 89 e 99, ha sentenziato che “[in Italia] il carattere sistemico delle violazioni dell’Art. 3 CEDU è risultante da un malfunzionamento cronico caratteristico del sistema penitenziario italiano […]. In riferimento alla quotidianità carceraria, [in Italia] la situazione è ormai intollerabile […]. Perciò, allo Stato italiano è richiesto, entro il termine di 1 anno dal momento in cui [questa] Sentenza sarà divenuta definitiva, di creare, senza indugio, un ricorso od una combinazione di ricorsi che abbiano effetti preventivi e compensativi e che garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni alla CEDU risultanti dal sovraffollamento carcerario”.
 
Viceversa, Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmanovic vs. Italia ha riportato le dissenting opinions del giudice italiano Zagrebelsky e della giudice lituana Jaciene,i quali hanno notato che “le condizioni detentive lamentate dal ricorrente, nel caso di specie, non hanno raggiunto qual minimo di gravità richiesto per l’applicazione dell’Art. 3 CEDU, tenuto conto non solo della giovane età del ricorrente e del periodo relativamente breve di detenzione, ma anche di alcune precedenti pronunce in cui la Corte EDU, pur avendo rilevato situazioni analoghe al caso di specie, aveva ritenuto che la mancanza di spazio vitale non fosse di per sé sufficiente ad integrare la violazione dell’Art. 3 CEDU”. I Giudici Zagrebelsky e Jaciene si riferiscono all’eventuale presenza dei cc.dd. “fattori compensativi”, come la permanenza quotidiana breve all’interno della cella, benché troppo stretta, la possibilità di trascorrere molte ore in palestra, in aule studio od in spazi aperti o la possibilità di uscire per molte ore dalla cella per svolgere un’attività lavorativa entro uno spazio più ampio.
 
Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmanovic vs. Italia ( a prescindere dalle due dissenting opinions) e Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia sono assai simili a Corte EDU, 10 gennaio 2012, Ananyev et al. vs. Russia, ove si auspicava, per lo Stato convenuto, l’adozione di strumenti preventivi e risarcitori simili a quelli ex Artt. 35 bis e 35 ter L. 354/75, introdotti, in Italia, dopo la Sentenza-pilota Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al vs. Italia. Tutto ciò, in ogni caso, a parere di chi scrive, non ha Né tolto né migliorato il problema sistemico italiano del sovraffollamento carcerario. E’ internazionalisticamente noto il carattere torturativo del trattamento penitenziario in Italia, il quale è principalmente cagionato dall’assenza di nuovi ed idonei progetti di edilizia penitenziaria. Gli Artt. 35 bis e 35 ter L. 354/75 costituiscono una declamazione retorica sterile e priva di effetti positivi concreti, come dimostra l’elevato numero di suicidi e di atti di autolesionismo all’interno delle carceri italiane. Senza una nuova sensibilità nazional-popolare meno giustizialistica, il problema del sovraffollamento carcerario, in Italia, continuerà ad essere ignorato dall’opinione pubblica.

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2. La tutela della dignità umana del detenuto nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE)


Come messo in risalto da Negri (2014)[8], “[le tematiche del, ndr] trattamento penitenziario e dei diritti dei detenuti hanno assunto un sempre più crescente peso nell’Ordinamento dell’UE, ambito nel quale si registrano, in tempi relativamente recenti, i primi tentativi di assicurare standards comuni di detenzione”. Tale provvidenziale e maggiore attenzione verso l’esecuzione carceraria nell’UE è registrata pure da Buzzelli (2014)[9], il quale sottolinea, nella nuova Europa unita, “[la tensione verso, ndr] una più stretta ed efficace cooperazione tra le Autorità Giudiziarie degli Stati membri”. Sempre in Dottrina, Piccone (2013)[10] sottolinea che “nel contesto di coesistenza/concorrenza tra fonti di Diritto nazionali e sovranazionali, si colloca, come elemento di assoluta rilevanza, la CDFUE, ed in particolare il suo Titolo VI, che definisce un vero e proprio concetto europeo di giustizia”. Anche Manacorda (2011)[11] ribadisce il ruolo fondamentale della CDFUE, la quale “costituisce un baluardo contro ogni deriva [populistica, ndr] che possa prodursi già in seno alla legislazione europea ed, al contempo, un limite al potere di promozione e coordinamento della penalità interna”. Ovverosia, la CDFUE impedisce al Diritto europeo di conoscere quella devastante ipertrofia della Giuspenalistica che attualmente inficia l’Ordinamento giuridico statunitense. Anzi, per la precisione, Trucco (2013)[12] evidenzia che “i valori del patrimonio costituzionale europeo hanno continuato a manifestarsi nel corso di tutta la vicenda comunitaria, ben prima dell’adozione della Carta di Nizza del 2000, come riadattata (alle esigenze medio tempore emerse) e ri-proclamata, con alcune modifiche, a Strasburgo nel 2007. Si incorrerebbe, tuttavia, in errore se si negasse la straordinaria importanza assunta, in chiave di costituzionalizzazione, dalla sua entrata in vigore, da questo testo, capace, ben prima di ricevere esplicito riconoscimento giuridico vincolante con il Trattato di Lisbona ex Art 6 TUE, di orientare l’attività delle Istituzioni dell’UE”. Senza, dunque, la CDFUE non sarebbero precettivi taluni principi che oggi stanno alla base del Diritto Penitenziario europeo. Senza contare, poi, l’influsso, più o meno diretto, della CDFUE sui trattamenti carcerari dei singoli Stati europei.
 
Sotto il profilo letterale, la CDFUE non si riferisce espressamente alla “persona detenuta”. Ciononostante, da sempre, la Corte di giustizia applica, anzitutto e soprattutto, al ristretto in carcere, il divieto di tortura e trattamenti degradanti ex Art. 4 CDFUE e la ratio della tutela della dignità umana ex Art. 1 CDFUE. Anche Di Stasi (2024)[13] conferma che gli Artt. 4 ed 1 CDFUE non sono espressamente riferiti al solo ambito penitenziario; tuttavia, la medesima Autrice osserva che, grazie alla CDFUE, la “human dignity” del recluso è stata fatta assurgere al rango di “general clause” dell’Ordinamento penitenziario europeo, nel quale essa è giunta a possedere quasi un “holy character […] [perché] l’essere umano, nella sua unicità e capacità di autodeterminazione, è detentore di un valore che trascende da qualsivoglia condizione in cui il medesimo possa trovarsi”.
 
Siffatta sacralità etico-giuridica della human dignity nell’Art. 4 CDFUE riveste particolare importanza nel contesto del trattamento degli stranieri in detenzione amministrativa prima dell’espulsione. P.e., nel caso C-441/10, il ricorrente chiedeva se il rinvio dello straniero verso uno Stato dell’UE “notoriamente maltrattante” violasse la CDFUE, nonostante quanto disposto dal Regolamento Dublino II del 2003. La Corte di giustizia, abrogando di fatto parzialmente il Regolamento Dublino II, dispose che “l’Art. 4 CDFUE dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri, compresi gli Organi giurisdizionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro [dell’UE] competente […] quando non possono ignorare che le carenze sistemiche, nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti [ex Art. 1 CDFUE]”. Come si può notare, nel caso C-441/10, la Corte di giustizia ha applicato gli Artt. 1 e 4 CDFUE anche all’ambito fondamentale della tutela della dignità umana dell’asilante trattenuto in regime di detenzione amministrativa. Pertanto, si conferma che la CDFUE, benché non espressamente riferita all’ambito del trattamento penitenziario, ciononostante risulta fondamentale ai fini della protezione della human dignity della persona provata della propria libertà personale.
 
Anzi, visto il caso C-441/10, che ha addirittura parzialmente abrogato un Trattato interno al Diritto europeo, Barker (2013)[14] afferma che questa Sentenza della Corte di giustizia “implica evidenti conseguenze anche per la materia penale: i principi elaborati dalla Corte di giustizia [nel caso C-441/10] paiono, infatti, applicabili anche alla detenzione carceraria, permettendo così di individuare nell’Art. 4 CDFUE un importante parametro costituzionale europeo cui rapportare il giudizio sulle condizioni della detenzione”. Di nuovo, emerge la notevole importanza degli Artt. 1 e 4 CDFUE in tema di esecuzione penitenziaria all’interno dello lo spazio giuridico comune dell’UE.
 
Oltretutto, va considerato pure che, ex comma 3 Art. 52 CDFUE, “laddove la CDFUE contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta CEDU. La presente disposizione non preclude che il Diritto dell’UE conceda una protezione più estesa”. Dunque, nel nome di tale “clausola di equivalenza” ex comma 3 Art. 52 CDFUE, gli Artt. 1 e 4 CDFUE non sono antinomici, bensì complementari rispetto all’Art. 3 CEDU. Analogamente, l’Art. 3 CEDU è “equipollente” anche nei confronti del comma 3 Art. 49 CDFUE, ai sensi del quale “le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”. Quindi, la ratio della proporzionalità della pena detentiva è sancita sia nell’Art. 3 CEDU, sia nel comma 3 Art. 49 CDFUE, senza che sorgano antinomie o ridondanze per espresso disposto del comma 3 Art. 52 CDFUE.
 
Il rapporto tra la CEDU e la CDFUE è integrato pure dall’Art. 53 CDFUE, a norma del quale, in caso di conflitto tra la CEDU e la CDFUE, lo Stato contraente è tenuto a far prevalere la norma più favorevole al reo o più garantista.
 
Ora, gli Artt. 52 comma 3 e 49 comma 3 CDFUE hanno ripercussioni fondamentali sull’intero Ordinamento penale europeo, specialmente in tema di cooperazione giudiziaria. Ex comma 1 Art. 82 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), vige, tra gli Stati membri, la ratio del “mutuo riconoscimento” delle reciproche sentenze, ordinanze e decreti delle AA.GG. nazionali. P.e., nel caso del mandato d’arresto europeo (MAE), gli Stati dell’UE riconoscono il MAE di qualunque Stato membro e sono tenuti, salvo in rari casi, a darvi esecuzione nel nome della ratio della “presunzione di adeguatezza dei provvedimenti giurisdizionali adottati da un diverso Stato dell’UE”. Naturalmente, come precisato da Di Stasi (2020)[15], “il corretto funzionamento di siffatti meccanismi [come il MAE, ndr] presuppone un elevato livello di fiducia reciproca, con riferimento, in particolare, al rispetto dei diritti fondamentali […]. Infatti, rimane il nodo delle politiche di asilo e protezione temporanea, materie che, proprio a causa di un’armonizzazione tanto vincolante quanto ancora incompleta, continuano a suscitare tensioni tra gli Stati ed i popoli dell’UE”. Sempre Di Stasi (2020)[16] prosegue osservando che “tale fiducia tra Stati costituisce una vera e propria pre-condizione culturale. Ancor più in un settore sensibile come quello processual-penalistico, la reciproca fiducia tra Stati UE presuppone una mentalità idonea ad accettare, senza deroga od eccezione alcuna, il Diritto penale vigente negli altri Stati UE. Tale presupposto logico implica, per un verso, che tutti gli Ordinamenti degli Stati UE prevedano e condividano un sistema di tutela del diritti sufficientemente garantista e, per un altro verso, l’accettazione del fatto che non necessariamente l’applicazione del Diritto Penale di un altro Stato conduca a soluzioni analoghe a quelle che discenderebbero dal ricorso al proprio Diritto interno”. P.e., il MAE è un esempio ben nitido della necessità di una fiducia reciproca assoluta, la quale, tuttavia, presuppone anche una sostanziale uniformità dell’ordre public interno di tutti gli Stati membri dell’UE. Ciò, nel bene o nel male, non è ancora stato realizzato. P.e, vi sono Stati UE che, pur aderendo formalmente alla CEDU ed alla CDFUE, recano trattamenti penitenziari completamente inumani e degradanti; in tal caso, è impensabile parlare di una fattiva “collaborazione giurisdizionale”, anche se l’adesione all’UE è nominalisticamente precettiva.
 
P.e., per quanto sia marginale sotto il profilo della Legislazione penale effettivamente cogente, la Commissione europea, addì 14/06/2011, emanando il c.d. “Libro Verde” sulle Regole penitenziarie europee, ha ammesso, sua sponte, l’esistenza di problemi “a livello di fiducia reciproca e a livello del riconoscimento reciproco e della cooperazione giudiziaria nell’ambito dell’UE”. D’altra parte, tematiche estremamente delicate come quelle della  compressione della libertà personale e dei diritti  dei detenuti, sono e saranno sempre divisive. L’UE non è/non è ancora uno Stato nazionale unitario munito di un’unica AG centralizzata. Oppure ancora, si pensi alla tematica delle condizioni e della durata della custodia cautelare; anche in tal caso, si fatica non poco a parlare di “unitarietà” del Diritto europeo. D’altronde, è impossibile, sotto il profilo pratico, parlare di “mutuo riconoscimento” se, nell’UE medesima, permangono forme di esecuzione penitenziaria sistematicamente inumane e degradanti. Anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 05/10/2017 avverte ed ammonisce che “la privazione della libertà non sia mai una privazione della dignità”, ma ciò è purtroppo vero nella prassi carceraria di molti Stati UE, compresa l’Italia. A tal proposito, molti, in Dottrina, hanno rilevato che, nei fatti, pochi Ordinamenti carcerari dell’UE tendono alla ratio della risocializzazione del detenuto, con la conseguenza che un trattamento penitenziario neo-retribuzionista ostacola la realizzazione concreta di quello che taluni vorrebbero chiamare “mutuo riconoscimento” tra Sistemi penali. Per non parlare, poi, del problema, peraltro non solo italiano, del sovraffollamento carcerario, che reca a violazioni quotidiane dell’Art. 3 CEDU e degli Artt. 1 e 4 CDFUE, con conseguenze disastrose nel percorso di creazione e di rafforzamento di un Diritto europeo autenticamente unitario. In effetti, anche l’estradizione non è più o non è sempre praticabile se uno Stato, pur aderendo alla CEDU ed alla CDFUE, concretizza abitualmente trattamenti inumani e degradanti. P.e., im Dottrina, molti Autori reputano “non attuabile” il MAE qualora lo Stato UE richiedente sia noto per le proprie condizioni carcerarie torturative. Certamente, è difficile parlare di “fiducia reciproca” di fronte a gravi condanne come quelle di Corte EDU, 16 luglio 2009, Sulejmanovic vs. Italia e di Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia

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Note


[1]Aversano, Il sovraffollamento carcerario, in Di Stasi, CEDU e ordinamento italiano, CEDAM, Padova, 2025
[2]Aversano, op. cit.
[3]Flick, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale, in Diritto e Società, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012
[4]Flick, op. cit.
[5]Flick, op. cit.
[6]Aversano, op. cit.
[7]Tamburino, La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo, in Cassazione penale, Giuffrè, Milano, 2013
[8]Negri, la realizzazione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia tra CDFUE e CEDU: dalla convergenza all’integrazione tra sistemi, in Di Stasi (a cura di), Spazio europeo e diritti di giustizia. Il Capo VI della CDFUE nell’applicazione giurisprudenziale, CEDAM, Padova, 2014
[9]Buzzelli, Il rompicapo penitenziario italiano nello spazio unico europeo, in Archivio penale, Rivista oniline, 2014
[10]Piccone, Il giudice e l’Europa dopo Lisbona, in Puoti & Guarriello & Civitarese & Matteucci (a cura di), Diritti fondamentali e politiche dell’UE dopo Lisbona, Maggioli, Rimini, 2013
[11]Manacorda, CDFUE e CEDU: una nuova topografia delle garanzie penalistiche in Europa, in Manes & Zagrebelsky (a cura di), La CEDU nell’ordinamento penale italiano, Giuffrè, Milano, 2011
[12]Trucco, CDFUE e costituzionalizzazione dell’UE: un’analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo, Giappichelli, Torino, 2013
[13]Di Stasi, Human Dignity as a normative Concept, Routledge, London, 2024
[14]Barker, The emerging role of the EU as a penal actor, in Daems & van Zyl & Smit & Snaecken, European penology ? Hart Publishing/Bloomsbury, London, 2013
[15]Di Stasi, Presentazione, in Di Stasi & Rossi (a cura di), Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020
[16]Di Stasi, op. cit.


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Andrea Baiguera Altieri

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