Esame avvocato 2026-27, decreto legge in conversione


Il decreto-legge Giustizia riscrive l’esame di Stato per l’accesso alla professione forense. Il Senato ha approvato il 30 luglio 2026 il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 100/2026, con 92 voti favorevoli e 63 contrari, rinnovando la fiducia al Governo. Il provvedimento passa ora alla Camera per il completamento dell’iter parlamentare.
Il decreto è però già in vigore dal 12 giugno 2026. Le nuove disposizioni introducono una struttura più articolata rispetto alle ultime sessioni: l’esame sarà composto da due prove scritte in presenza e da una prova orale suddivisa in cinque valutazioni.
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1. Tornano parere e atto giudiziario


La novità più importante riguarda il ritorno a due prove scritte. La prima consisterà nella redazione di un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo.
La seconda prova richiederà invece la redazione di un atto giudiziario relativo a un caso pratico, che presupponga conoscenze sia di diritto sostanziale sia di diritto processuale. Anche per l’atto il candidato potrà scegliere tra diritto privato, penale e amministrativo.
Il nuovo sistema non ripristina, quindi, le tre tradizionali prove scritte, ma supera il modello basato su un unico atto giudiziario adottato nelle sessioni più recenti.
Le tracce saranno formulate dal Ministro della giustizia. Durante le prove sarà consentito utilizzare soltanto codici annotati con la giurisprudenza, mentre resteranno vietati testi, appunti, scritti anche informatici, dispositivi elettronici e strumenti di telecomunicazione. La violazione dei divieti comporterà l’immediata esclusione dall’esame. Per la preparazione dell’Esame Avvocato 2026/2027, scopri i volumi della collana edita da Maggioli a cura di Marco Zincani, soprattutto Prova Orale – Casi Pratici di Diritto Penale – 50 Casi risolti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e Prova orale – Casi pratici di Diritto Civile – 50 Casi risolti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Per arrivare all’orale servono due sufficienze


Ogni prova scritta sarà valutata da una sottocommissione composta da tre membri. Ciascun componente avrà a disposizione dieci punti, per un massimo di 30 punti attribuibili a ogni elaborato.
Per essere ammesso alla prova orale, il candidato dovrà ottenere almeno 18 punti nel parere e almeno 18 punti nell’atto giudiziario. La soglia dovrà essere raggiunta separatamente in entrambi gli scritti: un voto particolarmente alto in una prova non potrà compensare l’insufficienza nell’altra.
La preparazione dovrà pertanto essere equilibrata. Non sarà sufficiente conoscere gli istituti giuridici, ma occorrerà saper costruire un ragionamento argomentato e padroneggiare le tecniche di redazione degli atti.

3. Un orale articolato in cinque valutazioni


Anche la prova orale viene completamente ridefinita. Il colloquio comprenderà innanzitutto la soluzione di un caso pratico che richieda conoscenze di diritto sostanziale e processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra diritto privato, penale e amministrativo.
Il candidato dovrà inoltre rispondere a tre quesiti:

  • uno in diritto processuale civile o processuale penale;
  • uno in diritto sostanziale civile, penale o amministrativo;
  • uno in una materia scelta tra diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione europea e tributario.

La quinta valutazione riguarderà congiuntamente ordinamento forense, deontologia e previdenza forense.
Il decreto elenca le diverse componenti dell’orale, ma non stabilisce un preciso ordine di svolgimento. Le modalità operative saranno definite dal decreto del Ministro della giustizia con il quale verrà indetta la sessione.

4. Per superare l’orale non sono ammesse lacune


Per ciascuna delle cinque valutazioni orali, ogni commissario disporrà di dieci punti. Considerando la composizione a tre membri della sottocommissione, il punteggio massimo sarà di 30 punti per ciascuna parte e di 150 punti complessivi.
Per ottenere l’idoneità sarà necessario raggiungere almeno 90 punti totali e, contemporaneamente, non meno di 18 punti in ognuna delle cinque valutazioni. Anche all’orale non sarà quindi possibile compensare un’insufficienza con risultati più elevati nelle altre materie.
Una preparazione carente anche in una sola parte potrà determinare la mancata abilitazione, persino quando il punteggio complessivo sia pari o superiore a 90.

5. Più peso al metodo e alla capacità di argomentare


La riforma individua espressamente i criteri che dovranno guidare la valutazione delle prove. Le commissioni dovranno considerare la chiarezza e la logicità dell’esposizione, il rigore metodologico, la concreta capacità di risolvere problemi giuridici, la conoscenza teorica degli istituti e l’individuazione dei collegamenti interdisciplinari.
Tra i criteri compare anche la conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione. La selezione sarà quindi orientata non soltanto alla verifica delle nozioni, ma anche alla capacità del candidato di applicare le norme e sostenere una soluzione giuridica in modo coerente e convincente.

6. Le nuove regole valgono già per il 2026?


L’articolo 1, comma 15, del decreto-legge stabilisce che la nuova disciplina si applica dalla prima sessione successiva all’entrata in vigore del provvedimento. Poiché il decreto è entrato in vigore il 12 giugno 2026, il nuovo modello è destinato, allo stato, a essere utilizzato già per la sessione dell’esame avvocato 2026.
Il quadro legislativo non è tuttavia ancora definitivo. Dopo l’approvazione del Senato, il disegno di legge di conversione deve ricevere il via libera della Camera. I candidati dovranno quindi seguire gli ultimi passaggi parlamentari e attendere il decreto ministeriale di indizione, che definirà date, scelte delle materie e modalità operative delle prove.

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Lorena Papini

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