La paziente incapace ha diritto al risarcimento del danno per la caduta nella RSA durante gli spostamenti se non assistita da operatore specializzato. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
1. Paziente con Alzheimer cade nella RSA: la richiesta di risarcimento
Una anziana signora, affetta da morbo di Alzheimer, con allucinazioni visive, aggressività, scarsamente collaborante e disorientata del tempo e nello spazio, veniva ricoverata presso una RSA per essere assistita a causa della propria condizione psico-fisica. Tuttavia, durante la permanenza presso la struttura, l’anziana signora cadeva durante la deambulazione in corridoio mentre si spostava da una stanza all’altra. All’esito della caduta, la paziente subiva una frattura del femore, che veniva trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi, e dopo due anni dal sinistro decedeva.
Il figlio della paziente, in qualità di erede di quest’ultima, si rivolgeva al tribunale di Tivoli al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità della casa di cura nella caduta e quindi per ottenere il risarcimento del danno biologico subito dalla madre.
Secondo l’attore, infatti, la caduta della madre si era verificata a causa della mancanza di controllo e sorveglianza della paziente da parte del personale della struttura sanitaria, in considerazione del fatto che le condizioni patologiche della paziente imponevano l’adozione di specifiche misure idonee a evitare la caduta.
La casa di cura si costituiva in giudizio, affermando di aver correttamente adempiuto agli obblighi scaturenti dal contratto intercorso con la paziente e sostenendo l’insussistenza del nesso di causalità fra la condotta asseritamente omissiva della struttura medesima (cioè non aver vigilato la paziente) e la caduta. Infatti, secondo la struttura sanitaria, la paziente sarebbe caduta a causa di una spontanea rottura del femore, avvenuta in maniera del tutto imprevedibile, mentre la stessa percorreva il corridoio della struttura sanitaria, anche in considerazione del fatto che la paziente risultava autosufficiente e capace di autonoma deambulazione al momento dell’infortunio. Inoltre, la struttura sanitaria sosteneva che le misure adottate per la tutela della paziente, consistenti nelle strisce antiscivolo e nei corrimano su entrambi i lati presenti all’interno del corridoio, era da ritenersi sufficienti per integrare l’adempimento agli obblighi gravanti sulla casa di cura.
Conseguentemente, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Responsabilità della struttura e onere della prova: i criteri applicati
Il tribunale di Tivoli, applicando i principi giurisprudenziali in tema di responsabilità contrattuale in materia sanitaria, ha ritenuto che gravasse sul creditore danneggiato la prova della fonte del proprio credito nonché l’onere di allegare l’inadempimento del debitore danneggiante astrattamente idoneo a causare l’evento dannoso e conseguentemente la prova del nesso di causalità fra la condotta attiva o omissiva della struttura sanitaria e l’evento in questione.
Al suddetto primo ciclo causale, il cui onere grava sul paziente danneggiato, nella fattispecie di responsabilità medica si delinea poi un secondo ciclo causale, la cui prova grava sulla struttura sanitaria.
Si tratta infatti dell’onere del debitore di trovare di aver adempiuto esattamente alla propria prestazione oppure che tale adempimento si è rivelato impossibile pertanto non imputabile al medesimo debitore. In altri termini, a struttura sanitaria deve provare che si è verificata una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la propria prestazione.
3. Assistenza insufficiente durante gli spostamenti: la RSA deve risarcire
Nel caso di specie, in primo luogo, il giudice ha ritenuto che l’attore avesse assolto all’onere probatorio sul medesimo gravante, in quanto, da una parte, è risultata pacifica la sussistenza di un contratto di spedalità dalla struttura sanitaria e la paziente e, dall’altra parte, l’inadempimento dedotto dall’attore, consistente nella omessa sorveglianza della madre incapace dal punto di vista psicofisico, era astrattamente idoneo a causare l’evento dannoso lamentato, consistito nella caduta per terra della paziente.
In secondo luogo, il giudice ha escluso che la struttura sanitaria convenuta abbia invece assolto l’onere probatorio sulla medesima gravante, non avendo dimostrato la sussistenza di una causa esterna alla struttura sanitaria che potesse ritenersi causa della caduta della paziente (in modo da escludere o comunque interrompere il nesso di causalità fra la mancata vigilanza della paziente e la sua caduta).
Infatti, dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata del giudizio è emerso che la frattura spontanea del femore non può essere considerata la causa della caduta della paziente. Secondo il c.t.u., non vi erano elementi da cui poter ritenere che la frattura abbia avuto natura patologica (cioè verificatasi in assenza di traumi e a causa di una pregressa patologia dell’osso in questione).
Inoltre, anche qualora la frattura del femore fosse dipesa da una pregressa patologia della paziente, ciò avrebbe imposto alla casa di cura di adottare delle misure di vigilanza qualificate, quali la previsione di assistenza da parte di un operatore specializzato negli spostamenti della paziente.
Infatti, nel caso in cui la paziente avesse avuto una situazione di fragilità scheletrica, le obbligazioni gravanti sulla struttura assistenziale in virtù del contratto di spedalità avrebbero imposto alla RSA di effettuare un monitoraggio della paziente e di adottare le misure di vigilanza opportune e idonee a proteggerla tenuto conto della sua condizione psico-fisica.
Dall’istruttoria svolta in giudizio è altresì emerso condizioni di salute della paziente impedivano di considerarla autonoma e in grado di deambulare senza assistenza. Anche per tale ragione, quindi, le misure di sicurezza che la struttura sanitaria avrebbe dovuto garantire alla paziente comprendevano anche l’assistenza della paziente da parte di personale specializzato durante gli spostamenti al di fuori della camera di ricovero.
Conseguentemente, il giudice ha ritenuto che le misure di protezione adottate nel caso concreto dalla struttura sanitaria convenuta (cioè la presenza di strisce antiscivolo nel pavimento e di corrimano su entrambe le pareti del corridoio dove si è verificata la caduta della paziente) non erano idonee a garantire la protezione della paziente in considerazione della sua condizione patologica (che la struttura sanitaria avrebbe dovuto conoscere sin dal momento dell’accettazione della medesima).
D’altra parte, secondo il giudice, l’adozione di una misura di protezione consistente nella assistenza della paziente durante i suoi spostamenti dalla camera attraverso un operatore specializzato avrebbe certamente prevenuto e impedito la caduta.
In considerazione di quanto sopra, il tribunale di Tivoli ha quindi accertato che la caduta della paziente si è verificata a causa di una insufficiente prestazione di assistenza dovuta dalla RSA a favore di un soggetto incapace e conseguentemente ha condannato la struttura sanitaria convenuta al risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo subito dalla danneggiata (liquidato in applicazione della recente tabella unica nazionale).
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Muia’ Pier Paolo
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