guida pratica alla riforma forense


La legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto, delega il Governo a riscrivere l’ordinamento forense. Tra i punti più innovativi vi è il riconoscimento delle reti professionali come forma stabile di esercizio collettivo, accanto alle associazioni professionali e alle società tra avvocati.
La legge contiene però principi e criteri direttivi, non una disciplina già completa. Le nuove regole dovranno essere definite dai decreti legislativi attuativi, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della delega. Gli studi possono quindi progettare il nuovo assetto, ma dovranno attendere i testi attuativi prima di considerare operative tutte le soluzioni previste.
A questa riforma è dedicato il volume Le reti tra Avvocati – Contratti di rete, aggregazioni professionali e organizzazione dello studio, disponibile su Shop Maggioli.

1. Associazione, rete o società: tre modelli diversi


La riforma indica tre forme collettive. L’associazione avrà natura forense soltanto quando la maggioranza degli associati sarà composta da avvocati. Il mandato conferito all’associazione consentirà inoltre a ciascun associato indicato nella procura alle liti di stare in giudizio, anche disgiuntamente.
La rete coordina invece professionisti e studi senza imporre la creazione di un’unica società. Può essere costituita tra soli avvocati oppure con professionisti di altre aree. La società resta il modello più integrato, con regole specifiche su capitale, governance e soci. A questa riforma è dedicato il volume Le reti tra Avvocati – Contratti di rete, aggregazioni professionali e organizzazione dello studio, disponibile su Shop Maggioli.

Le reti tra Avvocati

l mercato della professione forense è in profonda trasformazione. La crescente competizione e la richiesta di servizi multidisciplinari e ad alto contenuto tecnologico impongono nuovi modelli organizzativi, capaci di coniugare collaborazione, efficienza e autonomia professionale, che si inseriscono nel rinnovato quadro normativo delineato dalla riforma dell’ordinamento forense.Il volume offre una guida teorico-pratica al contratto di rete tra avvocati, illustrandone disciplina, funzionamento e vantaggi rispetto ad altre forme di aggregazione professionale. Attraverso un’analisi comparativa con associazioni professionali, STA e STP, evidenzia le peculiarità della rete sotto il profilo giuridico, fiscale, organizzativo e deontologico.Ampio spazio è dedicato agli aspetti operativi, dalla governance alla gestione delle spese comuni, dal fondo patrimoniale alla codatorialità e al distacco del personale, fino al recesso del retista.Il volume affronta inoltre il ruolo dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione nello sviluppo delle reti professionali, con particolare attenzione alla compliance GDPR e alla condivisione dei dati nel rispetto del segreto professionale.Leonarda D’Alonzo, Avvocato e mediatore, già GiudiceOnorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

 

Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2026

2. Reti multidisciplinari: servono almeno due avvocati


La delega consente all’avvocato di partecipare a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti. Per le reti multidisciplinari è previsto un requisito preciso: devono partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo. Solo in questo caso il contratto di rete potrà comprendere l’esercizio di attività proprie della professione forense.
Resta centrale la personalità dell’incarico. Il cliente deve conferire il mandato al singolo avvocato, che conserva autonomia, libertà e indipendenza intellettuale e di giudizio. Ogni patto diretto a comprimere tali garanzie dovrà essere nullo.

3. Rete-contratto o rete-soggetto: come scegliere


La riforma distingue tra rete-contratto e rete-soggetto. Nella prima, i professionisti collaborano sulla base di un programma comune, mantenendo separate le rispettive strutture. È il modello più leggero, adatto a condividere progetti, servizi, tecnologia o personale.
La rete-soggetto è invece dotata di soggettività giuridica. Il contratto istitutivo dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e prevedere un organo comune e un fondo patrimoniale. È una soluzione più strutturata, utile quando la collaborazione comporta investimenti e spese condivise.

4. Le clausole da preparare nel contratto


In attesa dei decreti attuativi, una bozza di contratto dovrebbe disciplinare: obiettivi e durata; attività condivise; ingresso e uscita; ripartizione di costi e ricavi; uso del nome comune; gestione degli incarichi; conflitti di interesse; segreto professionale; privacy; assicurazione; responsabilità; poteri dell’organo comune e fondo patrimoniale.
L’organizzazione va separata dalla prestazione professionale. La rete può coordinare servizi e processi, ma non sostituirsi all’avvocato nelle scelte difensive.

5. FAQ operative


La rete può ricevere direttamente il mandato?
La delega stabilisce che l’incarico sia sempre conferito personalmente all’avvocato. I decreti attuativi dovranno chiarire le modalità documentali.
Può partecipare anche un commercialista o un consulente del lavoro?
Sì. Sono ammesse reti multidisciplinari, purché vi siano almeno due avvocati iscritti quando il contratto comprende attività forensi.
La rete elimina la responsabilità personale?
No. La riforma ribadisce il carattere personale dell’incarico e la responsabilità del professionista che lo accetta.

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