Detenzione domiciliare e dipendenze: novità della legge 2026


Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge con cui si introducono talune disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti: vediamo in cosa esse consistono. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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1. Legge 140/2026: le nuove misure per detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti


È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 6 agosto c.a. una legge con cui sono state previste alcune disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, vale a dire la legge 5 agosto 2026, n. 140 (d’ora in poi, legge n. 140 del 2026).
In particolare, detta normativa consta di sei articoli, i quali prevedono rispettivamente quanto segue: 1) il primo introduce la misura alternativa della detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti, prevede a tale scopo, in seno al d.P.R. n. 309 del 1990, due precetti normativi, e segnatamente l’art. 94-ter, con cui si regolamenta la detenzione domiciliare in casi particolari e l’art. 94-quater, con cui si norma la definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti; 2) il secondo definisce le mansioni dell’ufficio per il processo presso i Tribunali di sorveglianza; 3) il terzo emenda l’art. 656 cod. proc. pen. che, com’è noto, disciplina l’esecuzione delle pene detentive; 3) il quarto contiene alcune disposizioni transitorie; 5) il quinto abroga l’art.8 del decreto-legge n. 92 del 2024 (per le ragioni che vedremo da qui a breve); 6) il sesto individua quali sono le disponibilità finanziare per dare concreta attuazione a codesta normativa.
Fatta una prima disamina su cosa prevedono siffatte disposizioni legislative, si procederà adesso ad esaminare tali precetti normativi, ad incominciare da quanto statuito dall’art. 1. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Nuovo art. 94-ter: quando si può accedere alla detenzione domiciliare terapeutica


L’art. 1 della legge n. 140 del 2026 prevede due nuovi precetti normativi, vale a dire gli articoli 94-ter e 94-quater del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (da adesso a seguire, d.P.R. n. 309 del 1990).
Ebbene, esaminando queste disposizioni legislative, incominciando dall’art. 94-ter, è ivi preveduto quanto segue: “1. Quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova di cui all’articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il limite di otto anni, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. L’interessato può altresì chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale. 2. La domanda deve indicare la volontà del richiedente di proseguire o intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale presso una struttura privata accreditata ai sensi dell’articolo 117 o in una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, l’indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l’alcoldipendenza e il reato, il programma terapeutico finalizzato al recupero del condannato e la valutazione di cui al comma 4, relativa all’accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, nonché all’idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato, con l’indicazione della relativa procedura di accertamento. In caso di richiesta di prosecuzione di programma terapeutico già in corso, alla domanda è allegata altresì la valutazione sull’andamento del programma e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica. 3. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma contribuisce al concreto recupero del richiedente e previene il pericolo che egli commetta altri reati. Tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. 4. Al fine di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti di cui al secondo periodo del comma 2, compresa l’effettiva condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e la sua attualità, e di assicurarne l’uniforme applicazione a livello nazionale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze è istituita una commissione centrale che si avvale, tra le altre, di professionalità del sistema dei servizi sia pubblici che accreditati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la composizione della commissione centrale e sono disciplinate le relative modalità di funzionamento. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per le valutazioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, le competenti unità dei servizi pubblici per le dipendenze operano in composizione integrata da un componente incaricato dall’ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio e, ove opportuno, da un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria. 5. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale, nell’ambito delle specifiche responsabilità relative all’attuazione del percorso riabilitativo, trasmette al servizio pubblico per le dipendenze e all’ufficio di esecuzione penale esterna competenti per territorio una relazione semestrale circa l’esecuzione del programma e segnala in ogni momento all’autorità giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona ad esso sottoposta, anche ai fini della revoca del regime di detenzione domiciliare. Al termine del programma, anche per rinuncia da parte della persona ad esso sottoposta, l’ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio trasmette senza ritardo all’autorità giudiziaria una relazione finale. 6. Se il programma terapeutico non è positivamente concluso, il tribunale di sorveglianza revoca il regime di detenzione domiciliare, salvo che dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che l’esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni. In quest’ultimo caso può essere autorizzato, ferma la durata del suddetto programma terapeutico, per non più di due volte, su richiesta dell’interessato e con provvedimento motivato, il trasferimento presso altra struttura idonea di cui al comma 2, individuata sulla base di criteri oggettivi e previo parere favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze. La revoca è altresì disposta nei casi di cui all’articolo 47-ter, commi 6 e 9, della legge n. 354 del 1975. L’autorità giudiziaria provvede alla revoca con immediatezza e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla segnalazione delle violazioni o dall’accertamento che il programma terapeutico si è concluso non positivamente, salvo quanto indicato al primo periodo. Nel caso di revoca disposta ai sensi del terzo periodo, la pena residua non può essere sostituita con altra misura. 7. Se il programma terapeutico risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, può disporre l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche quando la pena residua, pur se determinata ai sensi dell’articolo 663 del codice di procedura penale, supera quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975, sempre che non siano superati i limiti di pena indicati nel comma 1 del presente articolo, aumentati della metà, ovvero di un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di cui all’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. In questi casi è disposta la verifica periodica diretta ad accertare l’utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche e le misure alternative dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare sono revocate quando è accertato il sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza. 8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano l’articolo 94 del presente testo unico e l’articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, in quanto compatibili”. 
Quindi, per effetto di tale norma giuridica di nuovo conio, si “delinea una nuova misura alternativa di detenzione domiciliare specificamente rivolta a soggetti affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza”[1], stabilendosi prima di tutto (visto quanto disposto al primo comma del predetto articolo) che, “quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova di cui all’articolo 94, il condannato tossicodipendente o alcoldipendente possa richiedere in ogni momento l’ammissione alla detenzione domiciliare per espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni”[2].
Ad ogni modo, se tale “limite edittale viene ridotto a quattro anni qualora il titolo esecutivo comprenda reati ostativi di cui all’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975; tuttavia, per effetto di una specifica deroga introdotta nel corso dell’esame al Senato, il limite di otto anni rimane fermo per le ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma (rapina aggravata), e 629, secondo comma (estorsione aggravata), del codice penale, nonostante rientrino nel catalogo dei delitti ostativa”[3].
Oltre tutto, essendo la “detenzione domiciliare finalizzata all’esecuzione di un programma terapeutico socio-riabilitativo”[4], la “medesima disposizione introduce, quindi, una distinzione tra il programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale, da svolgersi presso le strutture individuate dal comma 2, e il programma semiresidenziale, esperibile in un luogo idoneo diverso dalle strutture di accoglienza ordinarie”[5] e, in “quest’ultimo caso, l’accesso alla misura è precluso ai condannati per reati ex art. 4-bis, fatte salve le citate eccezioni per rapina ed estorsione”[6].
Ciò posto, per quanto invece riguarda il comma secondo, con esso, è disposto che la “domanda di ammissione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione attestante la correlazione tra la condizione di dipendenza e il reato, del programma terapeutico e della valutazione relativa all’effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza nonché all’idoneità del percorso riabilitativo”[7] ma, in “caso di richiesta di prosecuzione di un programma già in corso, deve essere allegata anche la valutazione sul suo andamento e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato”[8].
Dal canto suo, il “comma 3 – introdotto nel corso dell’esame presso il Senato- impone al tribunale di sorveglianza di accogliere l’istanza solo se ritiene che il programma contribuisca al concreto recupero del richiedente e prevenga il pericolo che egli commetta altri reati, dovendo il giudice determinare nelle prescrizioni le esatte modalità esecutive del percorso”[9], mentre il seguente comma quarto “istituisce (…) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, una commissione centrale che si avvale, tra le altre, di professionalità del sistema dei servizi sia pubblici che accreditati e che è incaricata di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti per l’ammissione alla misura, compresa l’effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e l’idoneità del programma terapeutico, e di assicurarne l’uniforme applicazione a livello nazionale, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, la disciplina della composizione e del funzionamento della commissione e prevedendo che i relativi componenti operino senza compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”[10], oltre a essere “altresì previsto che le unità dei servizi pubblici per le dipendenze chiamate a svolgere le previste valutazioni ai fini dell’ammissione alla misura e della prosecuzione del programma terapeutico operino in composizione integrata da un componente incaricato dall’ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio e, ove opportuno, da un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria”[11].
Invece, il “comma 5 disciplina gli obblighi di monitoraggio e informativi necessari per il controllo della detenzione domiciliare terapeutica”[12].
In particolare, la disposizione de qua “impone al responsabile della struttura residenziale o semiresidenziale presso cui si svolge il programma terapeutico di trasmettere una relazione semestrale sull’esecuzione del percorso al servizio pubblico per le dipendenze e all’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) competenti per territorio”[13], fermo restando che una “significativa differenza rispetto alla originaria proposta governativa consiste nell’esplicitazione che tale compito di rendicontazione e la segnalazione immediata all’autorità giudiziaria di eventuali violazioni avvengano nell’ambito delle specifiche responsabilità relative all’attuazione del percorso riabilitativo proprie del responsabile della struttura”[14].
Oltre a quanto sin qui esposto, va altresì rilevato che, per “quanto riguarda la fase conclusiva del percorso, che può avvenire per compimento naturale o per rinuncia del condannato, [sempre] il comma 5 stabilisce che l’UEPE debba trasmettere all’autorità giudiziaria la relazione finale”[15].
Ai sensi del seguente comma sesto, è invece “disciplinata la revoca della detenzione domiciliare in caso di esito negativo del programma o di violazione delle prescrizioni, con la possibilità, in presenza di specifiche condizioni, di autorizzare per non più di due volte il trasferimento presso altra struttura terapeutica, ferma la durata del programma terapeutico”[16], tenuto conto altresì del fatto che la revoca in questione “è altresì disposta nei casi di cui all’articolo 47-ter, commi 6 e 9, della legge n. 354 del 19756, concernenti, rispettivamente, il comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura e la condanna per evasione dalla detenzione domiciliare; in tali casi la pena residua non può essere sostituita con altra misura”[17].
Chiarito ciò, il comma settimo, a sua volta, “prevede un meccanismo di favore per chi conclude positivamente il programma, consentendo l’accesso all’affidamento in prova o alla detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di pena residua ordinari, purché non si superino i massimali di otto o quattro anni aumentati rispettivamente della metà o di un quarto”[18], fermo restando che l’ultimo periodo di codesto comma “prescrive verifiche periodiche dirette ad accertare l’utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche: l’accertamento del sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza comporta l’immediata revoca dei benefici concessi”[19].
Infine, a norma del comma ottavo, per “quanto non diversamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, concernenti l’affidamento in prova in casi particolari, e dell’articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, concernenti la detenzione domiciliare”[20].

3. Nuovo art. 94-quater: patteggiamento e percorso terapeutico per gli imputati con dipendenze


Sempre l’articolo 1 della legge n. 140 del 2026, come già accennato in precedenza, prevede un ulteriore articolo, ossia l’art. 94-quater del d.P.R. n. 309 del 1990, il quale “disciplina una modalità di definizione anticipata del procedimento per gli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti”[21], essendo ivi disposto quanto sussegue: “1. Al fine di accedere alla misura prevista dall’articolo 94-ter, l’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire o intraprendere il programma terapeutico può chiedere l’applicazione, nella misura e con le modalità esecutive indicate al comma 1 del medesimo articolo 94-ter, di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze, non supera otto anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero quattro anni se si procede per uno dei reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Resta fermo, tuttavia, il limite di otto anni se si procede per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale. Alla richiesta è allegata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di voler proseguire o intraprendere il programma terapeutico. Se la richiesta è ammissibile, il giudice concede all’imputato il termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione di cui al comma 2 dell’articolo 94-ter. Durante tale periodo i termini di durata della custodia cautelare sono sospesi. Il giudice, se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ha prestato il consenso alla richiesta e se sussistono gli ulteriori presupposti di cui all’articolo 444, comma 2, del medesimo codice, se la misura richiesta risulta adeguata e sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall’articolo 94-ter del presente testo unico per l’accoglimento della domanda, applica la pena concordata e ne autorizza l’esecuzione con le modalità indicate nel programma terapeutico che, unitamente alla documentazione prodotta ai sensi del quarto periodo, è allegato alla sentenza. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se si procede per uno dei reati indicati dall’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale ovvero nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Si applicano gli articoli 444, commi 1-ter e 2, 445, comma 1-bis, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. 2. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, quando l’imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il giudice applica la misura cautelare degli arresti domiciliari con le modalità di cui all’articolo 94-ter, comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 89. 3. Nei casi di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall’articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette, unitamente alla sentenza e al programma allegato, al magistrato di sorveglianza, che, entro quarantacinque giorni, applica la misura alternativa, se non ostano ragioni sopravvenute che determinano la revoca dell’autorizzazione alla detenzione domiciliare. L’ordinanza è comunicata senza ritardo al pubblico ministero e notificata all’interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il provvedimento del tribunale di sorveglianza è comunicato o notificato senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Quando il condannato si trova agli arresti domiciliari con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 94-ter, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza lo stesso permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza. 4. Quando emette sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale e vi è richiesta dell’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda intraprendere il programma di cui all’articolo 94-ter, comma 1, del presente testo unico, il giudice, se sussistono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, autorizza il programma con le modalità indicate. Si applica il comma 3 del presente articolo»”.
Dunque, esaminando cosa contempla siffatto precetto normativo, a partire dal comma primo, con esso, si “prevede che, al fine di accedere alla misura di cui all’art. 94-ter, come introdotto dal provvedimento in esame (…), l’imputato tossicodipendente o alcoldipendente possa avanzare al giudice una richiesta per l’applicazione di una pena detentiva che, sola o congiunta a pena pecuniaria e tenuto conto delle circostanze, non sia superiore a:  8 anni (in base ad una modifica apportata al Senato tale limite si applica anche quando si procede per i reati di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, c.p. ed estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, c.p. ai quali, in assenza di una specifica previsione, si applicherebbe invece il limite dei 4 anni, in quanto reati menzionati all’art. 4-bis o.p.);  4 anni se si procede per uno dei reati c.d. “ostativi” di cui all’articolo 4-bis2 dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354);  2 anni se si procede per uno dei reati di cui all’articolo 444, comma 1-bis3, c.p.p., ovvero se l’imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o se la pena sia il risultato di un aumento di pena obbligatorio per recidiva c.d. reiterata ai sensi dell’art. 99, quarto comma, c.p. (settimo periodo del comma 1 dell’art. 94-quater)”[22].
Nel dettaglio, la richiesta de qua “si fonda sulla dichiarazione dell’imputato di voler intraprendere o proseguire un programma terapeutico residenziale o semi-residenziale, dichiarazione che va allegata, a pena di inammissibilità, alla richiesta di applicazione della pena”[23].
Quindi, la procedura in questione “prevede (…) che il giudice, se ritiene ammissibile la richiesta, conceda all’imputato 60 giorni di tempo per produrre la documentazione relativa al programma terapeutico, di cui all’art. 94-ter”[24], fermo restando che durante “tale periodo sono sospesi i termini di durata della custodia cautelare”[25].
Di conseguenza, il giudice applica “la pena concordata se:  non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.;  il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso alla richiesta;  ricorrono i presupposti dell’art. 444, comma 2, c.p.p.;  la misura della richiesta sia adeguata;  sussistono i presupposti indicati dall’articolo 94-ter per l’accoglimento della domanda”[26].
Ad ogni modo, l’“esecuzione della pena viene contestualmente autorizzata dal giudice secondo le modalità indicate nel programma terapeutico, allegato alla sentenza insieme alla documentazione prodotta all’atto della presentazione della richiesta”[27].
Chiarito ciò, all’“ultimo periodo del predetto articolo, infine, è sancita “l’applicazione, ove compatibili con il procedimento introdotto dall’articolo 94-quater, di altre disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui al titolo II del libro VI del codice di procedura penale”[28].
“Si tratta, in particolare, delle seguenti norme: – art. 444, comma 1-ter, che, nel caso di delitti contro la pubblica amministrazione, subordina l’ammissibilità della richiesta di patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato; – art. 444, comma 2, che stabilisce i requisiti per la pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta (v. nota 4), e dispone che il giudice non decida sulla domanda di costituzione di parte civile (non si applica l’art. 75, comma 3, c.p.p. che prevede la sospensione del processo civile se la relativa azione è proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale) e dichiari, se ne ricorrono i presupposti, l’indegnità a succedere ai sensi dell’art. 537-bis; – art. 445, comma 1-bis, secondo cui la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna; tuttavia non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile né producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza alla sentenza di condanna, se non sono applicate pene accessorie; – art. 446, che stabilisce le tempistiche processuali per formulare la richiesta e le modalità per accertare il consenso dell’imputato (fino all’illustrazione delle conclusioni in udienza preliminare, all’apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato o nell’udienza in caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato subordinata dall’imputato ad un’integrazione probatoria); – art. 447, che prevede la possibilità di formulazione della richiesta, congiunta o con il consenso scritto dell’altra parte, nel corso delle indagini preliminari; – art. 448, che regolamenta la pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta da parte del giudice, la rinnovazione della richiesta da parte dell’imputato in caso di dissenso da parte del p.m. o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l’applicazione di una pena sostitutiva, il potere di appello del p.m. esperibile solo in caso di dissenso (altrimenti la sentenza è inappellabile), la ricorribilità per cassazione solo per motivi circoscritti (attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza), la decisione del giudice sull’azione civile quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione”[29].
Oltre a ciò, va altresì fatto presente come, nel “corso dell’esame presso il Senato [sia] stato introdotto il comma 2 al fine di precisare che l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti degli imputati sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari che facciano richiesta di proseguire o intraprendere il programma terapeutico ai sensi del comma 1 o del comma 3 del medesimo art. 94-quater, avviene secondo le modalità descritte nell’art. 94-ter, anche eventualmente derogando alle disposizioni di cui all’articolo 895 del d.P.R. 309/1990”[30].
Precisato ciò, ai sensi del comma terzo, è disciplinata “la fase esecutiva della sentenza, prevedendo che il pubblico ministero trasmetta gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, entro quarantacinque giorni, applica la misura alternativa, salvo che sopravvengano ragioni ostative che determinino la revoca dell’autorizzazione alla detenzione domiciliare, regolando altresì le forme di impugnazione dei relativi provvedimenti, la permanenza del condannato nello stato detentivo fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e le competenze del magistrato di sorveglianza in ordine agli adempimenti concernenti la detenzione domiciliare”[31] mentre, infine, con il comma quarto, è stabilito che, “qualora il giudice pronunci sentenza ai sensi dell’articolo 444 (Applicazione della pena su richiesta), comma 2, del codice di procedura penale e l’imputato tossicodipendente o alcoldipendente chieda di intraprendere il programma terapeutico, il giudice, ricorrendone le condizioni, autorizzi il programma secondo le modalità previste dall’articolo in esame, applicandosi anche in tal caso la disciplina della fase esecutiva di cui al comma 3”[32].

4. Tribunali di sorveglianza: il nuovo ruolo dell’Ufficio per il processo


L’art. 2, co. 1, legge n. 140 del 2026, nello statuire che, nell’“ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti all’ufficio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l’attività dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure di cui all’articolo 94-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 1 della presente legge”, disponendo in tal guisa, “prevede che gli addetti all’Ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza devono essere impiegati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per supportare i magistrati nelle valutazioni necessarie alla rapida applicazione della nuova detenzione domiciliare prevista dall’articolo 94-ter”[33].

5. Art. 656 c.p.p.: come cambia la sospensione dell’esecuzione della pena


L’art. 3, co. 1, legge n. 140 del 2026 interviene sull’art. 656 cod. proc. pen., che, come già segnalato in precedenza, norma l’esecuzione delle pene detentive, modificando codesta disposizione codicistica nei seguenti termini: “All’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale: a) al primo periodo, le parole: «o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all’articolo 94-ter»; b) al secondo periodo, le parole: «e di cui all’articolo 94» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui agli articoli 94 e 94-ter»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all’articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all’eventuale applicazione della misura»”.
Ebbene, fermo restando che si sono volute concepire siffatte modificazioni allo scopo di “coordinare la disciplina della sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive con la nuova misura alternativa della detenzione domiciliare in casi particolari, introdotta dall’articolo 1”[34] della legge n. 140 (e già esaminata in precedenza), per effetto di esse, si registrano le seguenti novità: 1) si “introduce, quale ulteriore ipotesi di sospensione dell’ordine di esecuzione, il caso in cui la pena detentiva da eseguire non sia superiore ad otto anni, anche se residuo di maggiore pena, come previsto ai fini dell’accesso alla detenzione domiciliare di cui al nuovo art. 94-ter del T.U. stupefacenti”[35] ; 2) “la misura della detenzione domiciliare prevista dall’articolo 94-ter viene inserita tra quelle che il condannato può chiedere a seguito della sospensione dell’esecuzione”[36]; 3) si “aggiunge un ultimo periodo al comma 5 dell’art. 656 c.p.p.”[37], con cui si “stabilisce che, nei casi disciplinati dall’art. 94-ter del T.U. stupefacenti, il magistrato di sorveglianza, al quale il pubblico ministero deve trasmettere senza ritardo l’ordine di esecuzione, il decreto di sospensione e il programma, deve provvedere entro 45 giorni all’eventuale applicazione della misura”[38].

6. Procedimenti già in corso: come funzionano le disposizioni transitorie


L’art. 4, co. 1, legge n. 140 del 2026, “reca disposizioni transitorie circa le modalità di applicazione della definizione anticipata del processo di cui all’art. 94-quater ai procedimenti in corso”[39],  essendo ivi enunciato quanto segue: “Le disposizioni di cui all’articolo 94-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelli per i quali sia stata pronunciata sentenza di primo grado. L’imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può formulare la richiesta di cui al citato articolo 94-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall’articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale. Su istanza dell’imputato, che fornisca elementi di prova in ordine alla propria condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l’opportunità di formulare la richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare”.
Dunque, per effetto di siffatto precetto normativo, è prima di tutto disposto che “l’istanza per l’applicazione della pena su richiesta dell’imputato tossicodipendente o alcoldipendente al fine di intraprendere o proseguire un programma terapeutico di riabilitazione, prevista dall’art. 94-quater del d.P.R. 309/1990, come introdotto dall’articolo 1 del provvedimento in esame (…), possa essere presentata in tutti i procedimenti e i processi pendenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, ad eccezione di quelli in cui sia stata pronunciata sentenza di primo grado”[40],  per poi essere stabilito che sono “legittimati a formulare la richiesta l’imputato o il suo difensore, che deve essere munito di procura speciale”[41], fermo restando che, con “riguardo alle tempistiche, la richiesta deve essere presentata nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame”[42], valendo ciò “anche per i processi penali in corso di dibattimento per i quali siano già decorsi i termini stabiliti dall’articolo 446, comma 1, c.p.p.[43]”[44].
Ad ogni modo, per “consentire all’imputato che abbia fornito elementi di prova relativi al proprio stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza di valutare l’opportunità di formulare la richiesta di applicazione della misura di cui al nuovo art. 94-quater del T.U. stupefacenti, il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a 45 giorni, su istanza dell’imputato medesimo”[45].
Ciò posto, è infine enunciato che, durante “il periodo di sospensione del dibattimento, sono sospesi altresì i termini di prescrizione e quelli di durata della custodia cautelare”[46].

7. Abrogato l’art. 8 del d.l. 92/2024: cosa cambia per le risorse destinate alle dipendenze


L’art. 5 della legge n. 140 del 2026, nel disporre che all’“articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il comma 6-bis è abrogato”, procede quindi all’abrogazione di codesto precetto normativo “che autorizza[va] la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle strutture sanitarie pubbliche o nelle strutture private accreditate, nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti” [47].

8. Fondo da 19,4 milioni di euro annui: coperture e monitoraggio delle risorse


L’art. 6 della legge n. 140 del 2026, infine, “reca le disposizioni finanziarie con cui si istituisce un fondo per l’attuazione delle disposizioni di cui [alla legge] in esame”[48], essendo ivi enunciato quanto segue: “1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a euro 19.436.250 annui a decorrere dall’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 5.000.000 annui a decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui all’articolo 5; b) quanto a euro 14.436.250 annui a decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199. 3. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

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Note


[1]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 291 del 13 luglio 2026 [Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale riguardanti il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”)], in camera.it.
[2]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Progetti di legge n. 546/2 del 16 giugno 2026, afferente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 6.
[3]Ibidem, p. 6.
[4]Ibidem, p. 6.
[5]Ibidem, p. 6.
[6]Ibidem, p. 6.
[7]Servizio di bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Verifica delle quantificazioni (n. 497 del 14 luglio del 2026), concernente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 4.
[8]Ibidem, p. 4 e p. 5.
[9]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Progetti di legge n. 546/2 del 16 giugno 2026, afferente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 7.
[10]Servizio di bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Verifica delle quantificazioni (n. 497 del 14 luglio del 2026), concernente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 5.
[11]Ibidem, p. 5.
[12]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Progetti di legge n. 546/2 del 16 giugno 2026, afferente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 7.
[13]Ibidem, p. 7.
[14]Ibidem, p. 7.
[15]Ibidem, p. 7 e p. 8.
[16]Servizio di bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Verifica delle quantificazioni (n. 497 del 14 luglio del 2026), concernente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 5.
[17]Ibidem, p. 5.
[18]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Progetti di legge n. 546/2 del 16 giugno 2026, afferente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 8.
[19]Ibidem, p. 8.
[20]Servizio di bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Verifica delle quantificazioni (n. 497 del 14 luglio del 2026), concernente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 6.
[21]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 291 del 13 luglio 2026 [Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale riguardanti il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”)], in camera.it.
[22]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Progetti di legge n. 546/2 del 16 giugno 2026, afferente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 10 e p. 11.
[23]Ibidem, p. 11.
[24]Ibidem, p. 11.
[25]Ibidem, p. 11.
[26]Ibidem, p. 11.
[27]Ibidem, p. 11.
[28]Ibidem, p. 12.
[29]Ibidem, p. 12 e p. 13.
[30]Ibidem, p. 13.
[31]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 291 del 13 luglio 2026 [Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale riguardanti il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”)], in camera.it, p. 7.
[32]Ibidem, p. 7.
[33]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 291 del 13 luglio 2026 [Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale riguardanti il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”)], in camera.it.
[34]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 291 del 13 luglio 2026 [Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale riguardanti il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”)], in camera.it, p. 7.
[35]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Progetti di legge n. 546/2 del 16 giugno 2026, afferente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 18.
[36]Servizio di bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Verifica delle quantificazioni (n. 497 del 14 luglio del 2026), concernente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 20.
[37]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Progetti di legge n. 546/2 del 16 giugno 2026, afferente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 19.
[38]Ibidem, p. 19.
[39]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 291 del 13 luglio 2026 [Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale riguardanti il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”)], in camera.it.
[40]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Progetti di legge n. 546/2 del 16 giugno 2026, afferente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 22.
[41]Ibidem, p. 22.
[42]Ibidem, p. 22.
[43]Ai sensi del quale: “Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1 o all’udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo”.
[44]Servizio studi del Dipartimento giustizia della Camera dei Deputati, Progetti di legge n. 546/2 del 16 giugno 2026, afferente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 22.
[45]Ibidem, p. 22.
[46]Ibidem, p. 23.
[47]Servizio di bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, Verifica delle quantificazioni (n. 497 del 14 luglio del 2026), concernente il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”), in camera.it, p. 24.
[48]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 291 del 13 luglio 2026 [Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale riguardanti il disegno di legge A.C. 2961 (“Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”)], in camera.it.


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