La struttura sanitaria non risponde se la paziente che cade dal letto senza spondine era vigile e autonoma. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Napoli – sentenza n. 1950 del 05-02-2026

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1. La caduta durante il ricovero e la richiesta di risarcimento


Una paziente che si trovava ricoverata presso una struttura sanitaria campana al fine di effettuare una colonscopia programmata, si alzava dal proprio letto all’interno del reparto per recarsi in bagno e cadeva rovinosamente a terra a causa della sacca del catetere che rimaneva impigliata al di sotto del carello adiacente al letto.
A seguito della caduta, la paziente subiva delle lesioni alla testa e soprattutto una frattura del femore sinistro, che la costringeva a sottoporsi ad un primo intervento chirurgico un paio di giorni dopo la caduta. Successivamente, la paziente continuava ad avvertire dolori al femore e all’anca e pertanto, circa un anno dopo il primo intervento chirurgico, veniva nuovamente ricoverata per essere sottoposta ad un nuovo intervento per la rimozione del chiodo endomidollare presente alla gamba sinistra l’applicazione di una protesi all’anca.
La paziente riteneva sussistente una responsabilità della struttura sanitaria campana per la caduta dal letto che aveva causato le lesioni. In particolare, la paziente riteneva che la causa della caduta fosse dipesa dalla mancata assistenza nella discesa dal letto da parte del personale infermieristico della struttura sanitaria. A tal proposito, la paziente sosteneva di essere stata costretta a recarsi in bagno urgentemente il giorno della caduta, poiché in preda a lancinanti dolori dovuti alla somministrazione di un lassativo necessario per l’esecuzione del programmato intervento chirurgico di colonscopia, e che detto letto era privo delle barriere laterali di protezione ed il personale sanitario della struttura non l’aveva assistita nella discesa nonostante avesse attivato l’apposito campanello.
In considerazione di ciò, la paziente si rivolgeva al tribunale di Napoli, chiedendo la condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno biologico, quantificati nella misura del 30% di invalidità permanente, che la medesima aveva subito a causa della caduta. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Cadute in ospedale: obblighi di vigilanza e valutazione del rischio


L’accettazione in ospedale del paziente ai fini del ricovero comporta la conclusione di un contratto tra la struttura sanitaria e il paziente medesimo, che pone a carico della prima ed a favore del secondo una prestazione complessa definita di assistenza sanitaria. In particolare, in virtù del predetto rapporto contrattuale, sorgono a carico della struttura sanitaria non solo le obbligazioni di esecuzione delle prestazioni mediche richieste dal paziente, ma anche le obbligazioni di carattere alberghiero e soprattutto le obbligazioni accessorie di sicurezza e di protezione del paziente.
In altri termini, accanto a un’obbligazione principale che ha ad oggetto la cura del paziente e costituisce lo scopo primario del contratto, detto rapporto contrattuale impone alla struttura sanitaria, sia essa pubblica che privata, l’obbligo di salvaguardare il paziente dalle aggressioni provenienti dalla struttura sanitaria o comunque da cause che rientrano nella sfera di controllo di quest’ultima.
Il dovere di vigilanza sui pazienti ricoverati che sorge a carico della struttura sanitaria, determina un obbligo a carico di quest’ultima di sorvegliare ogni paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che egli possa subire dei danni. Pertanto, l’obbligo a carico della struttura è tanto più stringente quanto maggiore è il rischio che il paziente possa porre in essere atti lesivi per se stesso o per gli altri.
Conseguentemente, nel caso in cui il paziente subisca delle lesioni a causa di una caduta all’interno della struttura sanitaria, la responsabilità che grava sulla struttura ha carattere contrattuale.
Il carattere contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, a sua volta, che la responsabilità della struttura possa sussistere a prescindere dall’accertamento o meno della sussistenza di un comportamento colposo da parte della struttura medesima (e quindi di un suo ausiliario).
Per quanto riguarda le cadute dei pazienti, la struttura sanitaria, per andare esente da responsabilità che, deve adottare misure di valutazione degli ambienti del paziente medesimo: circa il primo aspetto, la struttura sanitaria – dopo l’apposita valutazione – deve predisporre degli interventi di messa in sicurezza delle aree individuate come al rischio di caduta; che secondo aspetto, la struttura sanitaria deve identificare i soggetti potenzialmente a rischio caduta e attuare una pianificazione di interventi clinici e assistenziali volti a ridurre detto rischio.
Pertanto, qualora la struttura sanitaria abbia pianificato ed eseguito tutte le suddette attività volte a prevenire il rischio caduta e possa dimostrare ciò, difficilmente potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze dannose subite dal paziente a causa di una caduta, la quale rientrerebbe tra gli eventi accidentali e quindi non preventivabili dalla struttura medesima.

3. Paziente vigile e autonoma: perché le spondine non erano necessarie


Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che dalla cartella clinica depositata in giudizio e dalle dichiarazioni testimoniali escusse è emerso che la paziente, al momento del ricovero presso la struttura sanitaria e della caduta di cui è causa, era vigile, collaborante ed autonoma (tant’è che a casa andava in bagno da sola). Inoltre, è emerso che il letto della paziente non aveva le spondine laterali di protezione, proprio perché la paziente era autonoma, non allettata e deambulante da sola. Sempre dall’istruttoria svolta in giudizio è emerso altresì che il campanello era funzionante quando la paziente è caduta e che quest’ultima non lo aveva azionato per chiamare gli infermieri. Infine, è emerso che la figlia di quest’ultima non aveva formalizzato alla direzione sanitaria la richiesta di autorizzazione alla permanenza presso la madre all’interno della stanza di ricovero (tale ultima circostanza, secondo il giudice, conferma la veridicità della condizione di autonomia della paziente).
Secondo il giudice napoletano, le condizioni stabili della paziente e la sua autonomia escludono che quest’ultima avesse bisogno di assistenza continua e soprattutto che fosse necessario l’utilizzo di cautele specifiche al fine di evitare la sua caduta dal letto.
In considerazione di ciò, il tribunale ha ritenuto che la causa della caduta è da ricondursi esclusivamente alla condotta imprudente della paziente medesima e che pertanto deve escludersi la responsabilità colposa della struttura sanitaria per l’omessa adozione di misure precauzionali.
Conseguentemente, il giudice napoletano ha ritenuto di rigettare integralmente la domanda attorea.

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Muia’ Pier Paolo

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