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Tribunale di Isernia – sentenza n. 103 del 23-03-2026

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1. L’infezione dopo l’intervento di cataratta e i danni alla vista


Un paziente, dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico di rimozione della cataratta presso una struttura sanitaria molisana, contraeva un’infezione all’occhio sinistro che determinava dei gravi danni al visus.
In considerazione del fatto che il paziente riteneva di aver contratto l’infezione a causa della condotta posta in essere dal chirurgo che aveva eseguito l’operazione nonché della struttura sanitaria, il paziente si rivolgeva al tribunale di Isernia chiedendo la condanna del medico e della struttura sanitaria dove era stato eseguito l’intervento al risarcimento dei danni subiti.
La struttura si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto sosteneva che gli ambienti in cui era stato eseguito l’intervento erano stati perfettamente sterilizzati e che il virus contratto dal paziente non era ricompreso all’interno dei cosiddetti germi ospedalieri (con la conseguenza che infezione sarebbe stata presumibilmente contratta dal paziente per fatto proprio durante la fase di cicatrizzazione della ferita). In secondo luogo, la struttura sanitaria sosteneva che la eventuale responsabilità fosse comunque imputabile esclusivamente al medico che aveva eseguito l’operazione e non estendibile alla struttura sanitaria, ciò in quanto il medico aveva un semplice rapporto di collaborazione (e non di subordinazione) con la struttura sanitaria medesima e non vi era stato alcun malfunzionamento delle attrezzature messe a disposizione dalla struttura, né alcun errore riferibile al suo personale dipendente.
Anche il medico si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda formulata dagli attori, in quanto riteneva di aver agito in maniera conforme alle regole dell’arte. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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2. Responsabilità di medico e struttura: nesso causale e onere della prova


Dopo aver evidenziato che al caso di specie non è applicabile la legge Gelli-Bianco in quanto i fatti si sono verificati prima della sua entrata in vigore, il tribunale ha sostenuto che la responsabilità della struttura sanitaria e del medico abbia carattere contrattuale, in quanto deve ricondursi al cosiddetto contatto sociale, cioè all’affidamento creato dal sanitario sul paziente per essere stato prescelto a rendere l’assistenza sanitaria a suo favore.
Inoltre, per quanto riguarda la struttura sanitaria, la natura contrattuale della responsabilità deriva altresì dal fatto che l’accettazione del paziente all’interno della struttura comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive, in virtù del quale la struttura è tenuta ad una serie di prestazioni complesse. In particolare, la struttura deve garantire al paziente non soltanto l’adempimento degli obblighi di carattere alberghiero e di quelli aventi ad oggetto la messa a disposizione del personale e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione della prestazione medica. La struttura sanitaria, infatti, è anche tenuta a garantire al paziente l’adempimento della prestazione professionale medica svolta dal sanitario a ciò incaricato.
In altri termini, all’interno della complessa obbligazione assunta dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, si rinviene anche la prestazione medico professionale del medico.
Pertanto, la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente può derivare sia direttamente dall’inadempimento delle obbligazioni che sono poste a carico della struttura medesima, sia indirettamente dall’inadempimento della prestazione medico professionale da parte del sanitario che ha avuto in cura il paziente.
Le conseguenze sul piano probatorio che derivano dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e del medico solo note.
Il primo luogo, graverà sul paziente danneggiato l’onere di provare la sussistenza del contratto o del contatto sociale nonché l’aggravamento della sua patologia (oppure l’insorgenza di nuove patologie) e il nesso di causalità tra detta aggravamento e la condotta attiva o omissiva posta in essere dalla struttura medesima o dei suoi sanitari.
In secondo luogo, dopo che il paziente aveva assolto il predetto onere della prova, graverà sulla struttura sanitaria e sul medico l’onere di provare che la prestazione professionale sia stato eseguito in maniera diligente e che gli esiti dannosi a carico del paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

3. Infezione e terapia tardiva: perché medico e struttura sono responsabili


Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la sussistenza del contratto intercorso tra il paziente e la struttura sanitaria nonché tra il paziente medesimo e il medico sia incontestata tra le parti del giudizio. Analogamente, secondo il tribunale, altrettanto pacifico che sono le conseguenze dannose che sono residuata a carico del paziente dopo l’intervento di cataratta all’occhio.
Per quanto concerne l’accertamento del nesso di causalità, il giudice ha evidenziato come gli esiti cui è pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio svolta durante il giudizio erano chiari nel ritenere che l’infezione è stato contratto dal paziente a causa di un duplice inadempimento imputabile sia alla struttura sanitaria che al medico.
In particolare, secondo i periti, il virus è stato verosimilmente contratto dal paziente nel momento di esecuzione dell’operazione chirurgica; inoltre, il medico ha colposamente ritardato nell’accertamento dell’infezione e conseguentemente della sua cura, determinando così gli effetti dannosi residuati sul paziente. Pertanto, il danno biologico permanente e quello temporaneo accertati sul paziente sono da ricondurre, da un lato, alla contrazione dell’infezione durante l’intervento chirurgico che è avvenuta per un errore della struttura sanitaria; dall’altro lato, alla ritardata diagnosi sulla natura dell’infezione da parte del medico e al conseguente ritardo nel ricovero del paziente.
In considerazione di quanto sopra, quindi, il tribunale di Isernia ha ritenuto che l’attore abbia assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante ed è quindi passato ad analizzare se anche la struttura sanitaria e il medico abbiano o meno assolto l’onere probatorio sui medesimi gravanti.
Posto che l’unica condotta adempiente da parte della struttura e del medico può essere soltanto quella eseguita in maniera diligente e perita, il giudice ha evidenziato che la prova di una siffatta condotta può essere fornita soltanto dimostrando che la struttura sanitaria il medico convenuti hanno posto in essere tutte le misure necessarie per prevenire le infezioni nosocomiali.
A tal proposito, il giudice ha ritenuto che, nonostante dalle testimonianze assunte in giudizio sia emerso l’effettivo svolgimento dell’attività di sanificazione da parte della struttura sanitaria, tuttavia tali attività non può essere ritenuta sufficiente per esonerare i convenuti dalla responsabilità per l’infezione contratta dal paziente, in quanto i convenuti avrebbero dovuto dimostrare che l’infezione era ascrivibile ad altra causa. Inoltre, l’adozione delle misure volte a prevenire il rischio di infezione di un paziente diabetico come quello parte in causa, non è emersa dai documenti depositati in giudizio: infatti, non vi sono documenti che attestano la corretta sterilizzazione dei ferri chirurgici e di materiale monouso usati, né la sterilizzazione degli ambienti e delle suppellettili prima che il paziente entrasse in sala operatoria.
Inoltre, i convenuti non hanno dimostrato il corretto adempimento della prestazione gravante sul medico relativamente alla cura del paziente dopo la contrazione dell’infezione: infatti, è stato provato in giudizio che la terapia antibiotica fu iniziata con ritardo, quando il quadro clinico del paziente era ormai gravemente compromesso dal processo infettivo infiammatorio.
Conseguentemente, il giudice ha condannato la struttura sanitaria e il medico, il risorto tra di loro, al risarcimento dei danni subiti dal paziente.

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Muia’ Pier Paolo

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