L’estensione ai tributi locali e la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 ridisegnano l’istituto, imponendo ai professionisti della crisi un rinnovato approccio metodologico
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Il 2026 segna una svolta per la transazione fiscale nel sistema del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il D.Lgs. 147/2026 ha esteso il meccanismo transattivo ai tributi regionali e locali, colmando una lacuna che per anni ha limitato l’efficacia dello strumento nelle operazioni di risanamento caratterizzate da un significativo passivo verso gli enti territoriali. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha contestualmente definito i presupposti operativi nella composizione negoziata, prescrivendo che il giudizio di convenienza e la verifica di attendibilità dei dati aziendali siano affidati a figure professionali distinte. Il presente contributo analizza le ricadute operative di tali novità, esamina i profili intertemporali e procedimentali e propone una metodologia strutturata per la gestione della componente tributaria nel risanamento aziendale. |
La transazione fiscale ha conosciuto, a partire dall’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, una progressiva espansione che ne ha modificato sia il perimetro soggettivo sia le modalità di interazione con gli strumenti di regolazione della crisi. L’istituto, nella sua configurazione originaria, consentiva al debitore di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi, derogando al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria a fronte di un giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Il legislatore del 2019 ne aveva tuttavia circoscritto l’operatività al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, lasciando privi di copertura strumenti come la composizione negoziata e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, comunemente denominato correttivo-ter, ha segnato un primo decisivo ampliamento, introducendo l’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi, che ha aperto alla formulazione della proposta transattiva anche nell’ambito della composizione negoziata, e intervenendo sull’art. 64-bis per estendere l’istituto al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. La ratio dell’intervento era chiara: un percorso di risanamento difficilmente può considerarsi realmente efficace se non consente di incidere sul passivo tributario, che nelle imprese in difficoltà rappresenta frequentemente una delle componenti più significative dell’esposizione debitoria complessiva.
Il 2026 ha introdotto due ulteriori tasselli di rilevanza sistemica. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo, ha esteso l’istituto ai crediti tributari di titolarità degli enti territoriali, intervenendo sugli artt. 23, 63, 64-bis, 88 e 245 del Codice della crisi. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, nella sua Parte I, ha poi offerto indicazioni operative di notevole impatto sulla gestione della transazione nella composizione negoziata, affrontando con rigorosa sistematicità questioni che il dato normativo lasciava irrisolte.
Ne risulta un quadro più completo sotto il profilo degli strumenti a disposizione del debitore e dei suoi consulenti, ma anche sensibilmente più esigente sotto il profilo organizzativo, documentale e delle tempistiche procedimentali.
1) L’estensione ai tributi locali e i profili intertemporali
L’art. 4 del D.Lgs. 147/2026 ha affiancato alle agenzie fiscali il richiamo a regioni, comuni, province e città metropolitane quali possibili destinatari della proposta transattiva, dando attuazione alla previsione contenuta nella L. 8 agosto 2025, n. 120, che aveva integrato la legge delega n. 111/2023 introducendo la possibilità di estendere ai tributi territoriali il trattamento dei debiti tributari nel contesto delle procedure di crisi. L’intervento ha riguardato contestualmente più disposizioni del Codice della crisi, inserendo in ciascuna il riferimento agli enti pubblici territoriali accanto a quello ai creditori erariali e previdenziali. Si tratta di una modifica che, pur apparendo di carattere prevalentemente tecnico-normativo, produce conseguenze operative di ampio respiro, giacché consente per la prima volta di includere in un unico disegno transattivo la totalità del passivo fiscale dell’impresa in crisi.
L’importanza pratica dell’intervento non può essere sottovalutata. Numerose imprese, soprattutto nel settore immobiliare, nelle attività commerciali e nei servizi, accumulano debiti rilevanti verso i comuni a titolo di IMU, TARI e imposta di soggiorno, o verso le regioni per tasse automobilistiche e altri tributi regionali propri. In assenza della possibilità di formulare una proposta di transazione su tali crediti, il percorso di risanamento risultava necessariamente incompleto, costringendo il debitore a trattare separatamente con gli enti territoriali al di fuori del perimetro degli strumenti del Codice della crisi.
L’assenza di un regime transitorio costituisce il profilo interpretativo più rilevante del D.Lgs. 147/2026. Il D.Lgs. 136/2024 aveva espressamente circoscritto l’efficacia delle proprie novità alle proposte formulate dopo la sua entrata in vigore. Il D.Lgs. 147/2026, al contrario, non contiene alcuna clausola analoga. Ne consegue che le disposizioni introdotte trovano immediata applicazione anche nell’ambito delle composizioni negoziate e degli strumenti di regolazione della crisi già pendenti alla data del 12 agosto 2026, con il solo limite dell’avvenuta omologazione o dell’avvenuto decorso dei termini per la modifica della proposta formulata ai creditori.
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⚠ Attenzione Nel concordato preventivo i tributi locali potevano già essere oggetto di falcidia secondo le regole generali del concorso. La novità del D.Lgs. 147/2026 assume però rilievo autonomo sotto il profilo del cram down: ottenere l’omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico locale presuppone l’avvio del sub-procedimento di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 del Codice della crisi, il che richiede la formulazione di una specifica proposta e il rispetto delle relative cadenze procedimentali. La differenza tra falcidia concorsuale ordinaria e falcidia da transazione fiscale risiede precisamente nella possibilità di superare il dissenso del creditore pubblico, possibilità che solo la seconda assicura. |
La questione dell’applicabilità immediata assume declinazioni differenti a seconda dello strumento utilizzato. Nella composizione negoziata, il debitore potrà estendere la proposta transattiva anche agli enti locali, purché il percorso non sia in fase terminale: in sede di prima applicazione, tali enti potrebbero non disporre ancora di procedure interne consolidate per la gestione delle proposte e dovranno organizzarsi per compiere le valutazioni richieste dalla norma. L’Agenzia delle Entrate, nelle proprie indicazioni di prassi, ha già qualificato come tardive e potenzialmente elusive le istanze transattive depositate quando il percorso di composizione negoziata sia ormai prossimo alla scadenza, individuando nei novanta giorni antecedenti la chiusura una soglia temporale di riferimento; analogo rigore dovrà ragionevolmente applicarsi anche alle proposte dirette agli enti territoriali.
Nel concordato preventivo, la modifica del piano è ammessa entro il termine di venti giorni dalla data iniziale delle operazioni di voto stabilito dall’art. 105, comma 4, del Codice della crisi.
Nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale, le nuove norme trovano applicazione alle procedure già aperte alla data di entrata in vigore, sia che la proposta concordataria non sia ancora stata presentata, sia che il deposito sia già avvenuto, a condizione che l’omologazione non sia ancora intervenuta.
La tabella che segue offre una visione d’insieme dell’operatività della transazione fiscale nei diversi strumenti di regolazione della crisi, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 147/2026.
2) I presupposti operativi tra composizione negoziata e strumenti con omologazione
La Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 ha affrontato con particolare profondità il profilo della configurazione degli incarichi professionali a supporto della proposta transattiva nella composizione negoziata. L’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi richiede che la proposta sia corredata da due distinte attestazioni: la prima, affidata a un professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera o), del Codice della crisi, ha a oggetto la convenienza del trattamento proposto rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale; la seconda, redatta dal soggetto incaricato della revisione legale – ove esistente – ovvero da un revisore legale iscritto nel registro e appositamente designato, attiene alla completezza e veridicità dei dati aziendali posti a fondamento della proposta. Le due verifiche rispondono a quesiti concettualmente distinti: l’una presidia l’affidabilità della base informativa su cui la proposta è costruita, l’altra misura la convenienza della soluzione prospettata al creditore pubblico.
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Attestazione |
Oggetto |
Soggetto incaricato |
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Relazione di convenienza |
Confronto tra proposta e alternativa liquidatoria |
Professionista indipendente |
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Relazione di veridicità |
Completezza e attendibilità dei dati aziendali |
Revisore legale o revisore designato |
La Circolare ha assunto una posizione netta sulla necessità che le due relazioni siano affidate a soggetti diversi, escludendo il cumulo anche qualora il medesimo professionista possieda i requisiti soggettivi per entrambi gli incarichi.
L’Agenzia ha considerato espressamente l’ipotesi in cui il revisore legale sia al contempo iscritto nell’elenco dei gestori della crisi e dell’insolvenza e possieda quindi, almeno in astratto, i requisiti del professionista indipendente: anche in tal caso, la Circolare ritiene necessaria la distinzione.
La ratio è quella della separazione tra controllo della base informativa e giudizio valutativo: il soggetto che valida la base informativa non dovrebbe coincidere con quello chiamato a formulare, proprio su quella base, il giudizio comparativo tra la soluzione proposta e l’ipotesi di liquidazione. Ne discende un onere organizzativo non trascurabile, soprattutto per le imprese di dimensioni minori, che dovranno pianificare il costo di due incarichi distinti sin dall’avvio delle trattative.
Occorre tuttavia precisare che tale conclusione, come emerge dalla lettura sistematica della Circolare, è circoscritta al perimetro dell’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi e quindi alla sola composizione negoziata. Negli altri strumenti di regolazione della crisi, la relazione del professionista indipendente, purché il soggetto possieda i requisiti richiesti, può attestare sia la veridicità dei dati aziendali sia la convenienza del trattamento proposto per il creditore pubblico. Il professionista della crisi dovrà pertanto calibrare l’assetto degli incarichi in funzione dello strumento concretamente utilizzato.
La Circolare ha inoltre chiarito la posizione dell’esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata, ribadendo la sua estraneità rispetto alle funzioni attestative. Il suo ruolo resta quello di facilitatore del confronto tra debitore e creditori, senza che gli si possa attribuire la responsabilità di certificare la fattibilità del piano o l’attendibilità dei dati. L’esperto non può rilasciare attestazioni di fattibilità del piano, ma valuta l’andamento delle trattative ed esprime pareri nei casi previsti dal Codice. Il professionista che assiste l’impresa deve pertanto pianificare con tempestività il coinvolgimento delle figure necessarie, evitando che l’individuazione dei soggetti attestatori si sovrapponga alle fasi conclusive del percorso.
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✔ Cosa fare Predisporre sin dall’avvio della composizione negoziata un assetto professionale coerente con le indicazioni della Circolare 5/E/2026: individuare un revisore legale per la verifica della base dati e un professionista indipendente per il giudizio di convenienza, mantenendo l’esperto nel suo ruolo esclusivo di facilitatore. Trasmettere la proposta con congruo anticipo rispetto alla chiusura delle trattative, corredata dalla ricostruzione puntuale del debito fiscale, dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata, dal piano di risanamento e dallo scenario liquidatorio comparativo. L’anticipazione nella predisposizione del set documentale è essenziale: l’Amministrazione deve poter svolgere un’adeguata istruttoria, considerando le tempistiche interne di quantificazione dell’esposizione debitoria e di raccolta delle autorizzazioni richieste. |
Sul piano della flessibilità temporale, merita particolare attenzione l’orientamento espresso dal Tribunale di Roma con il provvedimento del 7 marzo 2026, secondo il quale l’Agenzia delle Entrate può aderire alla proposta transattiva anche oltre il termine massimo di trecentosessanta giorni previsto per la composizione negoziata, purché l’adesione si perfezioni anteriormente al deposito della relazione conclusiva da parte dell’esperto. Si tratta di una lettura che privilegia la sostanza del percorso di risanamento rispetto a una rigida delimitazione cronologica, consentendo la finalizzazione di accordi già in fase avanzata di negoziazione. L’impatto pratico della decisione è significativo: per i professionisti coinvolti si amplia il margine operativo nelle fasi terminali del percorso, specialmente quando l’obbligazione tributaria incida in misura preponderante sul passivo complessivo e la composizione del debito erariale rappresenti il perno dell’intera strategia negoziale.
Con riguardo al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il coordinamento tra il termine di novanta giorni concesso all’Amministrazione finanziaria per pronunciarsi sulla proposta e la finestra di voto dei creditori genera scenari differenziati, la cui gestione richiede un’attenzione particolare alle cadenze procedimentali. L’art. 64-bis, comma 1-bis, del Codice della crisi prevede la proroga di sessanta giorni del termine quando la proposta venga modificata e il decorso di un nuovo termine integrale qualora si tratti di proposta integralmente riformulata, vale a dire di una proposta che incida sulla misura del soddisfacimento offerto o sulla scansione temporale dei pagamenti.
Tale qualificazione comporta che la quasi totalità delle modifiche che interessino il creditore erariale siano considerate dall’Amministrazione come proposte nuove, con conseguente ripartenza integrale del termine.
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Scenario |
Rapporto temporale |
Modalità di adesione dell’AF |
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1 |
Termine 90 gg. scade prima del voto |
Il voto può essere espresso dopo il contraddittorio ex art. 107, anche oltre i 90 giorni |
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2 |
Termine 90 gg. scade durante il voto |
Adesione espressa direttamente attraverso il voto |
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3 |
Termine 90 gg. scade dopo il voto |
L’AF vota se l’istruttoria è semplice, altrimenti chiede rinvio del termine |
La formazione di una classe separata per il credito tributario nel PRO resta infine una questione aperta.
L’art. 85, comma 2,del Codice della crisi impone tale obbligo per il concordato preventivo, senza che vi sia un analogo richiamo nel contesto del PRO. La giurisprudenza di merito più recente, tra cui si segnalano le pronunce del Tribunale di Monza del 12 marzo 2025 e della Corte d’Appello di Milano dell’11 giugno 2025, ha nondimeno ritenuto indispensabile operare una corretta segmentazione delle posizioni creditorie pubbliche, separando le componenti assistite da privilegio da quelle di natura chirografaria e tenendo distinti i crediti tributari da quelli contributivi ai fini della legittima costituzione delle classi. Il mancato rispetto di tale distinzione potrebbe determinare l’inammissibilità del ricorso. Il professionista che assista l’impresa nella predisposizione del PRO dovrà pertanto adottare un approccio prudenziale, prevedendo classi separate per i crediti tributari anche in assenza di un obbligo espresso, così da prevenire contestazioni in sede di omologa.
3) Gestione del rischio e implicazioni strategiche per il professionista
L’accresciuta complessità del quadro normativo e interpretativo impone al professionista della crisi un approccio nel quale l’analisi giuridica si coniuga con la pianificazione finanziaria e la gestione del rischio operativo. La transazione fiscale, per la sua natura di strumento che incide sull’obbligazione tributaria, richiede una preparazione meticolosa sia sul piano documentale sia su quello della gestione del periodo che intercorre tra la presentazione della proposta e la decisione dell’Amministrazione finanziaria.
Un profilo di particolare delicatezza, che emerge con frequenza crescente nella prassi applicativa, riguarda la gestione delle rateizzazioni fiscali già in essere durante tale periodo. La formulazione della proposta di transazione non produce alcun effetto sospensivo sugli obblighi derivanti dai piani di dilazione in corso, né modifica il rapporto giuridico sottostante fino all’eventuale accoglimento. Il debitore che, nella convinzione di una prossima approvazione, interrompa il pagamento delle rate, si espone al rischio di decadenza dal beneficio della rateizzazione qualora l’Amministrazione opponga un diniego. Le conseguenze di tale scenario sono particolarmente severe: l’intero debito residuo diviene immediatamente esigibile, cessano gli effetti protettivi connessi alla dilazione e l’Amministrazione può riattivare le procedure di riscossione coattiva.
L’elemento critico non risiede nel diniego in sé, che non preclude la ricerca di soluzioni alternative, ma nell’aver assunto decisioni gestionali irreversibili sulla base di un’aspettativa non ancora consolidata in un provvedimento formale. Una proposta transattiva tecnicamente ineccepibile rischia di essere compromessa da scelte avventate nella conduzione delle dilazioni in essere, con un effetto a cascata capace di pregiudicare l’intero percorso di risanamento. Sotto questo profilo, la prassi professionale più avveduta impone una consultazione preventiva del Cassetto Fiscale e della casella PEC del cliente prima di procedere alla compilazione di qualsiasi modello F24 connesso alla transazione, così da ricostruire con esattezza l’esposizione tributaria complessiva e verificare l’eventuale pendenza di contenziosi o procedimenti ispettivi che possano incidere sulla quantificazione del debito oggetto della proposta transattiva.
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⚠ Attenzione In assenza di un formale provvedimento di adesione alla proposta transattiva da parte dell’Amministrazione, ogni rateizzazione in corso conserva piena efficacia vincolante. La prosecuzione regolare dei pagamenti, ove la situazione finanziaria dell’impresa lo consenta, rappresenta non soltanto una scelta prudenziale, ma un presidio essenziale di gestione del rischio giuridico. La verifica preventiva dello stato delle dilazioni in corso, del numero di rate eventualmente già omesse e dei presupposti di decadenza dovrebbe costituire uno dei primissimi adempimenti del professionista incaricato. |
La gestione consapevole della transazione fiscale richiede pertanto l’adozione di un percorso strutturato, che il professionista dovrebbe impostare sin dalla fase di primo contatto con l’impresa in difficoltà. Tale percorso si articola in fasi logicamente concatenate, ciascuna delle quali presuppone il completamento della precedente e prepara le condizioni per la successiva. La tabella che segue propone una sequenza operativa che, pur suscettibile di adattamento al caso concreto, rappresenta una base metodologica di riferimento per il professionista.
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Checklist operativa per la gestione della transazione fiscale |
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Fase 1 Screening |
Verifica soggettiva: accertare la legittimazione e i presupposti dello strumento prescelto Ricognizione debito: censire tributi erariali e locali tramite Cassetto Fiscale, estratti di ruolo e contabilità Cause ostative: verificare l’assenza di PVC, avvisi di accertamento o atti di recupero già notificati |
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Fase 2 Pianificazione |
Incarichi: designare professionista indipendente e revisore, assicurando la separazione ex Circ. 5/E/2026 Set documentale: situazione patrimoniale, piano di risanamento, scenario liquidatorio, confronto con la proposta |
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Fase 3 Proposta |
Scenario liquidatorio: benchmark di convenienza per il creditore pubblico Formulazione: soddisfo, tempi, garanzie, distinzione tra privilegiati e chirografari Tributi locali: valutare l’estensione ai crediti degli enti territoriali (D.Lgs. 147/2026) |
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Fase 4 Tempistiche |
Presentazione: congruo anticipo rispetto alla chiusura del percorso Termini: calcolo dei 90 giorni e coordinamento con la finestra di voto Rateizzazioni: proseguire i pagamenti delle dilazioni in corso fino all’accoglimento formale |
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Fase 5 Negoziazione |
Contraddittorio: gestire l’interlocuzione con AE e, ove del caso, con gli enti locali Esito: in caso di diniego verificare lo stato delle rateizzazioni; in caso di accoglimento formalizzare |
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Fase 6 Esecuzione |
Attuazione: monitorare i pagamenti concordati e la conformità alle condizioni dell’accordo Coerenza: assicurare la coerenza con il piano di risanamento e con le intese con i creditori privati |
La valutazione strategica complessiva non può esaurirsi in una semplice comparazione economica tra proposta e scenario liquidatorio. Il giudizio di convenienza, che costituisce il cuore della proposta transattiva, non può tradursi nell’ottimizzazione aritmetica della quota di soddisfacimento teoricamente estraibile dai flussi prospettici: una quota adeguata delle risorse disponibili deve poter alimentare il fabbisogno corrente dell’attività produttiva, gli investimenti necessari al rilancio e la stabilità della struttura finanziaria. Un’eccessiva compressione delle disponibilità a favore del creditore pubblico rischierebbe di pregiudicare la stessa capacità dell’impresa di onorare gli impegni assunti con l’accordo transattivo. Preservare l’attività significa tutelare occupazione, capacità produttiva e futuro gettito fiscale: si tratta di un interesse pubblico che, sotto il profilo della convenienza complessiva, può risultare prevalente rispetto alla massimizzazione del recupero immediato.
Il professionista è altresì chiamato a considerare la sostenibilità finanziaria dell’impegno assunto dall’impresa, la coerenza della proposta con il piano di risanamento nel suo complesso, l’eventuale incidenza dell’estensione ai tributi locali sulla composizione del passivo e gli effetti delle cadenze procedimentali sulla tenuta delle trattative con i creditori privati. La transazione, per essere realmente efficace, deve inserirsi in un disegno complessivo nel quale la componente tributaria non costituisca un elemento isolato, ma si integri organicamente con la strategia di ristrutturazione nella sua interezza. Solo un approccio che combini rigore tecnico-normativo e visione strategica d’insieme potrà trasformare questo strumento in un effettivo volano di risanamento.
In definitiva, le novità normative e interpretative del 2026 configurano la transazione fiscale come un istituto di crescente centralità nel sistema degli strumenti di gestione della crisi d’impresa. L’ampliamento ai tributi locali, la formalizzazione dei presupposti professionali nella composizione negoziata e il progressivo consolidamento delle prassi operative delineano uno strumento più maturo e più articolato, la cui utilizzazione efficace presuppone competenze trasversali e un metodo di lavoro che sappia coniugare la conoscenza del diritto tributario, la padronanza delle procedure concorsuali e la sensibilità propria dell’analisi finanziaria. Il confronto continuo tra Amministrazione finanziaria, professionisti e imprese costituirà, nei prossimi mesi, il terreno su cui si misurerà la capacità del sistema di tradurre queste innovazioni normative in prassi operative uniformi, efficienti e coerenti con la finalità ultima del risanamento.
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