#Finsubito news – adesione inefficace senza requisiti e incentivi per chi rinnova


Il nuovo assetto dell’adesione priva di effetti

L’art. 28 del D.L. n. 148/2026, c.d. “Decreto Omnibus”, modifica in più punti la disciplina del concordato preventivo biennale contenuta nel D.L. n. 13/2024. Le novità si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027 e interessano tanto le nuove adesioni quanto, con specifiche disposizioni di favore, le ipotesi di rinnovo. Il primo intervento riguarda gli effetti dell’adesione espressa da un contribuente privo dei requisiti di accesso. I nuovi commi 2-bis dell’art. 10 e 1-bis dell’art. 11 del decreto Cpb stabiliscono che l’adesione effettuata in assenza dei presupposti previsti dalla legge, ovvero in presenza di una causa di esclusione, è priva di effetti. La disposizione si coordina con la soppressione dell’art. 22, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 13/2024, che annoverava tra le cause di decadenza l’insussistenza o il venir meno dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del medesimo decreto. La modifica non è soltanto semantica: la decadenza presuppone un concordato validamente perfezionato e ne travolge gli effetti per entrambi i periodi d’imposta, mentre la nuova previsione colloca il difetto dei requisiti sul piano genetico del rapporto, impedendo all’adesione di produrre effetti fin dall’origine. Resta da chiarire il trattamento delle vicende in cui la causa ostativa non sussista al momento dell’opzione ma intervenga successivamente, fattispecie che dovrà essere ricondotta alle specifiche cause di cessazione previste dall’art. 21 del decreto Cpb.

Le modifiche alla compagine sociale e il vincolo dell’adesione congiunta

Il decreto attenua il rigore delle disposizioni relative alle modifiche della compagine sociale. In ipotesi di rinnovo, l’ingresso di nuovi soci o associati non determina l’esclusione né la successiva cessazione qualora tali soggetti, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, ovvero conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro. La deroga riguarda esclusivamente il rinnovo e non opera, pertanto, per chi accede al Cpb per la prima volta. Un’ulteriore modifica interessa i professionisti che partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati: il vincolo dell’adesione congiunta, introdotto dal D. Lgs. n. 81/2025, viene circoscritto alle ipotesi in cui l’attività esercitata individualmente e quella svolta dall’ente partecipato siano riconducibili al medesimo ISA. La novella recepisce, sul piano normativo, il criterio già espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 45/2026: in assenza di omogeneità tra le attività, il mancato allineamento delle adesioni non integra una causa di esclusione o di cessazione.

Gli incentivi al rinnovo e lo statuto premiale rafforzato

Di particolare interesse sono le misure dirette a rendere più conveniente il rinnovo. Per i contribuenti che procedono in tal senso, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione è elevato a 100.000 euro annui per l’Iva e a 70.000 euro per le imposte dirette e l’Irap; la soglia di 100.000 euro opera anche per i rimborsi Iva senza visto o garanzia. È inoltre prevista l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento relativo al reddito d’impresa, al reddito di lavoro autonomo e all’Iva, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972. Quale ulteriore premio, limitatamente al biennio 2026-2027, i soggetti che rinnovano il concordato possono rateizzare le imposte relative alle medesime annualità senza applicazione degli interessi e, per gli acconti determinati con il metodo storico, non sono dovute le maggiorazioni previste dall’art. 20, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 13/2024. Il legislatore tratteggia quindi uno statuto premiale del rinnovo più favorevole rispetto a quello riconosciuto in occasione della prima adesione. Sul fronte dei benefici ordinari, il decreto conferma la stabilizzazione della base imponibile, con l’irrilevanza degli scostamenti tra redditi effettivi e concordati, la riduzione dei rischi di accertamento analitico-induttivo, l’accesso ai benefici premiali Isa per i periodi concordati e la possibilità di assoggettare la quota di reddito concordato eccedente quella del periodo precedente a un’imposta sostitutiva con aliquota del 10%, 12% o 15% in base al livello di affidabilità Isa.

La correzione degli errori e il ravvedimento speciale

La novità di maggiore rilievo sistematico è rappresentata dalla possibilità di correggere gli errori o le omissioni che hanno inciso sulla determinazione della proposta. Il nuovo comma 3-bis dell’art. 19 del decreto Cpb dispone che, in caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi relativa a ricavi, compensi o altri dati dichiarati o comunicati ai fini del concordato, il reddito e il valore della produzione netta concordati sono rideterminati sulla base dei dati corretti, con possibilità di definire le sanzioni collegate mediante ravvedimento operoso. La disposizione supera l’anomalia di un accordo destinato a restare ancorato a una base informativa non veritiera anche dopo la relativa correzione: l’integrativa non si limita a regolarizzare la dichiarazione originaria, ma incide direttamente sul contenuto economico del concordato, con la conseguenza che la valutazione di convenienza inizialmente compiuta dal contribuente potrebbe risultare modificata anche sensibilmente. Coerentemente, sono state riscritte le fattispecie di decadenza contemplate dall’art. 22 del decreto istitutivo: gli errori o le omissioni nei dati relativi al periodo precedente al biennio assumono rilievo solo se accertati dall’Amministrazione finanziaria e se il reddito o il valore della produzione netta, calcolati sulla base dei dati corretti, risultano superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati. Prima della notifica dell’atto di accertamento il contribuente può rimuovere la violazione mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento, conservando gli effetti del Cpb. Infine, l’art. 29 del decreto introduce, per i soggetti che rinnovano il concordato per il biennio 2026-2027, uno speciale ravvedimento che, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, determina la sanatoria delle annualità dal 2020 al 2023, in modo analogo a quanto previsto per i precedenti bienni. Per effetto della normativa in commento è necessario distinguere con precisione l’inefficacia originaria dell’adesione, le cause di cessazione che operano nel corso del biennio e la decadenza conseguente a violazioni accertate: in sede di valutazione della scelta circa l’adesione o il rinnovo sarà pertanto necessario verificare non soltanto i requisiti di accesso, ma anche l’Isa applicabile alle attività del professionista e dell’ente partecipato, la posizione reddituale dei soci di nuovo ingresso e l’esattezza dei dati utilizzati per elaborare la proposta.

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