#Finsubito news – come cambia il reddito concordato


Aderire al Concordato preventivo biennale non significa rinunciare al vantaggio fiscale degli investimenti agevolati. Per il biennio 2026-2027, il coordinamento con il nuovo iperammortamento consente di considerare separatamente la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, evitando che il beneficio venga assorbito dal reddito concordato.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026 richiama questa modifica nel quadro aggiornato del CPB. Il risultato è importante per le imprese: la deduzione aggiuntiva può ridurre il reddito da assoggettare a imposizione anche dopo l’accettazione della proposta dell’Amministrazione finanziaria.

Occorre però distinguere tra compatibilità delle misure, effettiva spettanza dell’incentivo e convenienza dell’adesione. Sono valutazioni collegate, ma non equivalenti.

Il chiarimento: non una nuova proposta, ma una rettifica fiscale

Il riferimento normativo è l’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026. La disposizione modifica l’articolo 16 del decreto legislativo n. 13/2024, dedicato al reddito d’impresa oggetto di concordato.

Nel comma 1 viene inserita la lettera b-ter), relativa alla maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria prevista dall’articolo 1, commi 427-436, della legge n. 199/2025. Il comma 2 viene aggiornato per includere questa componente nelle variazioni del reddito concordato.

Non si tratta quindi di rinegoziare l’accordo con il Fisco. Il reddito accettato resta il riferimento, ma viene rettificato secondo le componenti espressamente previste dalla legge. La circolare illustra una regola già introdotta dal legislatore: non crea autonomamente l’agevolazione.

Come funziona l’iperammortamento 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto un incentivo basato sulla maggiorazione fiscale del costo dei beni agevolabili. Non è un contributo monetario e non è un credito d’imposta da utilizzare direttamente in compensazione: il beneficio consiste in una deduzione aggiuntiva dal reddito d’impresa.

La finestra interessa gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Le maggiorazioni previste sono:

  • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
  • 50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.

Le percentuali operano per scaglioni: superare una soglia non significa applicare la percentuale inferiore all’intero investimento. Gli scaglioni considerano gli investimenti completati annualmente.

Una maggiorazione del 180% porta, ad esempio, un costo agevolabile di 100.000 euro a una base complessiva di 280.000 euro per il calcolo delle deduzioni: 100.000 euro di costo ordinario e 180.000 euro di incremento agevolativo. Quest’ultimo non viene dedotto integralmente nell’anno dell’acquisto, ma attraverso le quote fiscalmente spettanti.

La scadenza del 30 settembre 2028 delimita il periodo degli investimenti, non impone di esaurire entro quella data tutte le deduzioni. Le quote possono proseguire negli esercizi successivi, secondo il piano fiscale applicabile e mantenendo le condizioni richieste.

Quali investimenti possono beneficiare della misura

L’iperammortamento non riguarda indistintamente tutti gli acquisti aziendali. Comprende beni materiali e immateriali strumentali nuovi riconducibili agli allegati IV e V della legge n. 199/2025, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Sono inoltre contemplati beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo, nel rispetto delle condizioni specifiche.

La presenza di un software, di una connessione internet o di una generica funzione digitale non dimostra, da sola, l’ammissibilità. Occorre verificare la categoria normativa e le caratteristiche tecniche effettive.

L’adesione al CPB non sostituisce questa verifica. Un investimento non agevolabile non diventa tale perché effettuato da un’impresa concordataria, né l’accettazione del concordato equivale al riconoscimento preventivo dell’iperammortamento.

Il decreto-legge n. 38/2026 ha inoltre eliminato il vincolo generale di produzione dei beni nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, con effetto sugli investimenti dal 1° gennaio 2026. Restano ferme le specifiche condizioni previste per le diverse categorie agevolate.

Come cambia il reddito: un esempio sul biennio

Il principio applicativo è distinguere la quota ordinaria di ammortamento dalla maggiorazione agevolativa. La nuova rettifica riguarda quest’ultima: non consente di sottrarre nuovamente dal reddito concordato l’intero costo del bene o l’intero ammortamento ordinario.

Consideriamo una società che acquista un macchinario agevolabile per 100.000 euro, con maggiorazione del 180%. Ipotizziamo un coefficiente fiscale del 20%, entrata in funzione e decorrenza dell’agevolazione nel 2026, con tutte le condizioni soddisfatte.

Applicando la riduzione alla metà del coefficiente nel primo esercizio, la deduzione aggiuntiva è di 18.000 euro nel 2026 e 36.000 euro nel 2027. Si tratta, rispettivamente, del 10% e del 20% della maggiorazione di 180.000 euro.

Voce 2026 2027
Reddito concordato ipotizzato 120.000 euro 130.000 euro
Deduzione aggiuntiva iperammortamento 18.000 euro 36.000 euro
Reddito dopo la rettifica 102.000 euro 94.000 euro

L’esempio presuppone l’assenza di altre rettifiche, perdite utilizzabili e opzione per l’imposta sostitutiva del CPB. Ipotizzando una tassazione IRES al 24%, il risparmio attribuibile alla sola maggiorazione sarebbe di 4.320 euro nel 2026 e 8.640 euro nel 2027.

Il coefficiente del 20% è un’ipotesi illustrativa, non un valore valido per qualsiasi macchinario. Il calcolo concreto dipende dalla tipologia del bene e dal settore di impiego.

La data di acquisto non basta: quando parte il beneficio

Per la pianificazione del biennio, il momento di decorrenza è decisivo. Il decreto interministeriale del 7 maggio 2026 collega la rilevanza della maggiorazione al periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento dell’investimento, purché il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo.

La fruizione resta subordinata alla ricezione dell’esito positivo delle verifiche del GSE. Per i beni tecnologici occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione previsto dalla disciplina.

Pertanto, un acquisto effettuato nel 2026 non garantisce automaticamente una riduzione dell’imponibile concordato del 2026. Se la comunicazione di completamento viene trasmessa nel 2027, nell’ipotesi descritta la decorrenza fiscale slitta a tale annualità.

Da qui l’utilità di affiancare al budget degli investimenti un calendario di consegna, installazione, interconnessione e adempimenti. La sola previsione di spesa non basta per stimare il risparmio annuale.

Leasing: il vantaggio riguarda la maggiorazione spettante

Il coordinamento interessa anche gli investimenti realizzati mediante locazione finanziaria. L’articolo 16 richiama espressamente la maggiorazione dei canoni, evitando che la scelta del leasing comporti, di per sé, la perdita del beneficio durante il concordato.

Anche in questo caso non si deduce nuovamente l’intero canone dal reddito accettato. Occorre determinare la maggiorazione agevolativa spettante nel periodo secondo le regole applicabili al contratto e al bene.

Nella valutazione tra acquisto diretto e leasing è quindi opportuno confrontare non soltanto esborso iniziale e costo finanziario, ma anche distribuzione temporale delle deduzioni e reddito disponibile per utilizzarle.

IRAP, reddito minimo e imposta sostitutiva

L’iperammortamento opera ai fini delle imposte sui redditi. Non comporta una parallela deduzione agevolativa dall’IRAP: il valore della produzione concordato segue la propria disciplina. Non bisogna quindi sommare automaticamente un risparmio IRAP a quello IRES o IRPEF.

Inoltre, l’articolo 16 mantiene il limite minimo di 2.000 euro di reddito assoggettato a imposizione, con le regole previste per i soggetti trasparenti e per le perdite. Una maggiorazione elevata non consente di ignorare questo vincolo.

Un’ulteriore verifica riguarda l’eventuale opzione per l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. Questa componente segue le regole dell’articolo 20-bis: la simulazione deve distinguere la base soggetta a imposta sostitutiva da quella tassata ordinariamente. Il semplice calcolo della deduzione moltiplicata per l’aliquota ordinaria non rappresenta, da solo, una simulazione completa.

Attenzione anche agli acconti: il comma 434 della Legge di Bilancio dispone che quello dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 sia determinato senza considerare l’iperammortamento. Il beneficio sul saldo non va quindi trasformato automaticamente in una riduzione dell’acconto.

Adempimenti e valutazione della convenienza

Per accedere all’iperammortamento vanno rispettate le comunicazioni previste sulla piattaforma GSE e gli obblighi documentali. La disciplina contempla perizia tecnica asseverata, oppure l’attestazione ammessa in alternativa, e certificazione contabile delle spese. Fatture, contratti e documentazione tecnica devono essere coerenti con gli investimenti dichiarati.

Sul versante CPB, l’Agenzia indica il 2 novembre 2026 come termine operativo per aderire al biennio 2026-2027 per i contribuenti con esercizio solare: il termine del 31 ottobre cade infatti di sabato. Restano necessari i requisiti di accesso e l’assenza delle cause di esclusione.

Prima dell’adesione, il confronto utile è tra imposte stimate senza concordato e imposte stimate con concordato, considerando l’iperammortamento in entrambi gli scenari. L’incentivo non è riservato ai concordatari: la novità ne preserva l’efficacia anche all’interno del CPB.

La scelta dovrebbe inoltre considerare redditività attesa, andamento dei costi, sostenibilità finanziaria dell’investimento e rischio che il risultato effettivo sia inferiore a quello concordato. La compatibilità fiscale non rende automaticamente conveniente l’accordo.

Per rendere il confronto attendibile, conviene predisporre un prospetto distinto per ogni bene: costo agevolabile, percentuale di maggiorazione, anno iniziale, quote annuali e risparmio atteso. Il prospetto dovrebbe essere aggiornato quando cambiano tempi di consegna o condizioni contrattuali, prima di confermare le previsioni.

In conclusione, il coordinamento elimina un ostacolo alla programmazione degli investimenti: il reddito concordato può essere rettificato per la maggiorazione effettivamente spettante. Il vantaggio concreto nasce però dall’allineamento tra requisiti tecnici, decorrenza della deduzione, adempimenti e simulazione fiscale dell’intero biennio

Conclusione

Il coordinamento tra iperammortamento 2026 e Concordato preventivo biennale 2026-2027 rappresenta un elemento particolarmente rilevante per le imprese che stanno programmando nuovi investimenti in beni strumentali.

La modifica dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 13/2024 consente infatti di evitare che il vantaggio fiscale derivante dall’iperammortamento venga assorbito dal reddito concordato. La maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing continua quindi a produrre effetti fiscali anche nel periodo di adesione al CPB, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa.

Per le imprese questo significa poter pianificare contemporaneamente investimenti, carico fiscale e adesione al Concordato, senza dover necessariamente scegliere tra l’agevolazione sugli investimenti e la certezza del reddito concordato.

Resta però fondamentale effettuare una valutazione preventiva della convenienza. Occorre verificare l’effettiva ammissibilità dei beni all’iperammortamento, la corretta decorrenza delle maggiorazioni, gli adempimenti tecnici e documentali e, soprattutto, l’impatto complessivo sul reddito imponibile del biennio 2026-2027.

Il CPB può quindi diventare uno strumento ancora più interessante per le imprese che prevedono importanti programmi di investimento, ma la scelta deve essere supportata da una simulazione fiscale dettagliata che tenga conto sia del reddito concordato sia delle deduzioni derivanti dall’iperammortamento.

Una pianificazione effettuata prima dell’adesione consente di comprendere con maggiore precisione il reale risparmio fiscale e di coordinare al meglio tempi di investimento, ammortamenti, leasing e tassazione nel biennio concordato.

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