Il termine di fine ottobre slitta a lunedì 2 novembre 2026, dato che il 31 ottobre cade di sabato. Entro quella data due categorie di contribuenti possono stabilire se aderire o meno al concordato preventivo biennale (Cpb) per il 2026-2027 e, volendo, ripensarci e revocare l’adesione. Si tratta, da un lato, dei soggetti che finora hanno preferito non concordare e, dall’altro, di quelli che, chiuso il primo biennio 2024-2025, hanno la possibilità di ripetere la scelta per un secondo biennio. Restano fuori gli aderenti al concordato 2025-2026, la cui decisione è rimandata all’autunno 2027. Poiché i termini per la comunicazione di adesione o revoca e per la trasmissione del modello dichiarativo sono stati unificati, molti interessati opteranno per un unico invio. L’adesione può essere data insieme alla dichiarazione dei redditi e al modello Isa, oppure in modo autonomo con il solo frontespizio del modello Redditi; una comunicazione già trasmessa può essere rimpiazzata da una nuova entro la medesima data, mentre la revoca si indica con un apposito codice. Superato il 2 novembre, né l’adesione né la revoca producono più effetti validi, neppure con una dichiarazione tardiva presentata nei 90 giorni seguenti, né attraverso la remissione in bonis. Il decreto correttivo introduce una novità: l’adesione data in assenza dei requisiti di accesso è inefficace, e in tal caso l’imposta non si versa sul reddito concordato ma sui redditi e sul valore della produzione Irap effettivi. Il rinnovo, infine, può aprire la strada a una regolarizzazione delle annualità passate con il ravvedimento.
– PRIMA ADESIONE E RINNOVOPlatea e Termine: Chi deve scegliere entro il 2 novembre
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, un documento di circa 80 pagine che inquadra l’istituto e considera una platea potenziale di 2,4 milioni di contribuenti, stando a quanto riferito dalla stampa specializzata. La scadenza del 31 ottobre 2026 si sposta a lunedì 2 novembre perché cade di sabato: il Dl n. 70/2011 rinvia infatti al primo giorno lavorativo successivo i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono di sabato o in un giorno festivo, anche se solo telematici.
Per chi ha concordato nel 2024-2025 e rinnova per il 2026-2027, la scelta rappresenta il naturale seguito dell’accordo. Diversa la posizione di chi non ha mai aderito o ha aderito soltanto per il 2025-2026: i primi possono decidere adesso, mentre i secondi devono attendere l’autunno 2027, perché il loro biennio non è ancora concluso.
– CALENDARIO DICHIARATIVO COMUNEUn Solo Invio: Termini unificati e software
Dal momento che la scadenza per la comunicazione di adesione o revoca ora coincide con quella per la trasmissione del modello dichiarativo, è possibile che molti interessati preferiscano un solo invio. L’unificazione alleggerisce anche il lavoro di software house e intermediari, perché riunisce in un unico calendario i modelli dichiarativi (in particolare gli Isa) e le comunicazioni sul Cpb.
Per decidere occorrono il modello Cpb con le relative istruzioni, il software applicativo (versione 1.0.2) che elabora la proposta e il decreto del Vice Ministro dell’Economia dell’11 maggio 2026. Quest’ultimo stabilisce i criteri di calcolo della proposta, partendo dal D.Lgs. n. 13/2024 che ha istituito il Cpb, come modificato dall’articolo 28 del correttivo Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026), il quale ha portato molte novità efficaci proprio dal biennio 2026-2027.
– FRONTESPIZIO O FLUSSO REDDITICome Si Comunica: Due modalità per l’adesione
Esistono due strade per aderire al Cpb 2026-2027. La prima consiste nell’inviare l’adesione unitamente alla dichiarazione dei redditi e al modello Isa. La seconda prevede un invio autonomo, con il solo frontespizio del modello Redditi. Nella casella “Comunicazione Cpb” va allora indicato il codice 1, “Adesione”. Del frontespizio si compilano soltanto i dati anagrafici, il firmatario della comunicazione e l’incaricato della trasmissione: qualunque altro campo è inibito o, se compilato, resta privo di effetti. Chi segue questa via trasmette con un invio distinto la dichiarazione dei redditi e il modello Isa sui quali si fonda la proposta.
Per cambiare una comunicazione già inviata basta trasmetterne un’altra, comunque entro il 2 novembre, con una nuova comunicazione di adesione, senza bisogno di revocare la precedente.
– CODICI DELLA SCELTA REVOCATARevoca: Modalità e codici per il biennio
Per il prossimo biennio la revoca dell’adesione presenta una novità rispetto all’anno passato. Le modalità di comunicazione sono due: insieme alla dichiarazione dei redditi, compilando la casella “Comunicazione Cpb” con il codice 3, “Revoca con flusso dichiarativo” (modalità assente l’anno scorso); oppure unitamente alla comunicazione dell’adesione, inviando in modo autonomo il solo frontespizio con il codice 2, “Revoca”. Anche in questo caso, nel frontespizio la compilazione di campi diversi dai dati anagrafici è inibita o priva di effetti. La revoca vale esclusivamente per il biennio in cui è stata esercitata e produce effetto solo se effettuata entro i termini.
Poiché la fonte da cui sono ricavati è una sintesi giornalistica, i codici vanno controllati sulle istruzioni ufficiali del modello Redditi 2026.
– TERMINE PERENTORIO DELLA SCELTADopo la Scadenza: Perché non si torna indietro
Il termine per scegliere è perentorio. Dopo il 2 novembre 2026 né l’adesione né la revoca possono avere validità, anche se accompagnate da una dichiarazione presentata in ritardo entro i 90 giorni successivi alla scadenza. Neppure la “remissione in bonis” prevista dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, lo strumento che di regola permette di sanare una dimenticanza formale, è di alcun aiuto. Chi ha dei dubbi deve perciò decidere in anticipo, e chi assiste più clienti dovrebbe pianificare le revoche lasciandosi qualche giorno di margine.
– TASSAZIONE SUI VALORI EFFETTIVIRequisiti Mancanti: L’adesione inefficace
Un’ulteriore novità riguarda le ipotesi in cui l’adesione sia stata data senza i requisiti di accesso, oppure in presenza di una causa di esclusione. Secondo il comma 2-bis dell’articolo 10 del decreto Cpb e il comma 1-bis dell’articolo 11, inseriti dal correttivo, l’adesione non produce effetti, e il contribuente non ha la facoltà di far valere comunque il concordato. In concreto, le imposte si pagheranno nel modo ordinario sul reddito effettivo e, per l’Irap, sul valore della produzione effettivo, anziché su quelli concordati. Quanto al rischio, questa regola scongiura la decadenza dall’accordo, ma il contribuente resta privo di benefici.
– ANNUALITÀ PREGRESSE DA SANARERavvedimento: Regolarizzare gli anni dal 2020 al 2023
La circolare si sofferma sul ravvedimento per le annualità precedenti, riferito ai contribuenti che hanno aderito al Cpb per il 2024-2025 e che rinnovano l’adesione per il 2026-2027. In base alle indicazioni riportate, chi esercita l’opzione ha la possibilità di regolarizzare, anche una per una, le annualità dal 2020 al 2023. Il meccanismo permette di sanare le violazioni dichiarative, o quelle relative alla comunicazione dei dati utilizzati per la proposta, integrando la dichiarazione dei redditi e ricorrendo al ravvedimento operoso, e vale anche per le annualità anteriori al biennio concordato.
Trattandosi di materia tecnica, le condizioni precise (imposte dovute, termini e modalità) vanno lette sul testo della circolare e della norma, e non conviene affidarsi al solo riassunto di stampa. Per chi rinnova, l’aspetto utile è che la scelta del 2026-2027 può offrire l’occasione per rivedere gli anni passati prima che il quadro dei controlli si faccia più stringente.
– CONTINUITÀ DEL BIENNIO PRECEDENTEAcconti per Chi Rinnova: Nessuna maggiorazione
Secondo la circolare, chi rinnova non deve le maggiorazioni dell’acconto previste per il primo anno di adesione, poiché il primo anno di riconferma costituisce il naturale proseguimento del biennio precedente. Con il metodo storico, quindi, gli acconti si calcolano senza l’aggravio. Chi aderisce per la prima volta, invece, è soggetto alle maggiorazioni del 10% per le imposte sui redditi e del 3% per l’Irap, se applica il metodo storico: il raffronto con il rinnovo è un motivo in più per valutare con cura la propria posizione prima di decidere.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link



