Nel concordato preventivo la relazione del professionista indipendente rappresenta uno dei principali presidi a tutela della corretta rappresentazione della situazione aziendale e della sostenibilità della proposta formulata dal debitore. La disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza attribuisce infatti a tale professionista una funzione specifica, subordinandone l’esercizio al possesso di determinati requisiti soggettivi e, soprattutto, a una condizione di effettiva indipendenza.
La figura dell’attestatore deve pertanto essere distinta da quella del revisore legale, anche se la qualifica di revisore costituisce uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge per poter assumere l’incarico.
La relazione del professionista nel concordato
L’articolo 87 del Codice della crisi prevede che il debitore depositi, con la domanda di concordato, la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. In caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano, deve essere presentata un’analoga relazione.
Nel concordato in continuità la funzione dell’attestatore assume un contenuto ulteriore: la relazione deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
L’attestazione si inserisce quindi all’interno di una procedura nella quale il legislatore richiede che le valutazioni sulla situazione dell’impresa e sul piano siano affidate a un soggetto dotato di specifiche caratteristiche di qualificazione e indipendenza.
Non si tratta, tuttavia, di una revisione legale del bilancio. L’attestatore svolge una funzione diversa e deve formulare le proprie conclusioni in relazione agli specifici obiettivi che il Codice della crisi gli attribuisce.
Chi può essere considerato professionista indipendente
La definizione è contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera o), del CCII.
La norma stabilisce che il professionista indipendente è il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che soddisfa congiuntamente determinati requisiti.
Il primo requisito riguarda la qualificazione professionale: il soggetto deve essere iscritto all’elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e, contemporaneamente, nel Registro dei revisori legali.
Il secondo requisito consiste nel possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del Codice civile.
Il terzo riguarda l’indipendenza: il professionista non deve essere legato all’impresa o alle altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio.
Si tratta, dunque, di requisiti che devono essere verificati congiuntamente. La sola iscrizione al Registro dei revisori legali non consente, di per sé, di assumere l’incarico di professionista indipendente.
L’iscrizione nel Registro dei revisori non coincide con un incarico di revisione
Un profilo che merita particolare attenzione riguarda il rapporto tra l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e l’effettivo svolgimento di incarichi di revisione.
La norma individua, quale requisito del professionista indipendente, l’iscrizione nel Registro dei revisori legali. Non richiede invece che il professionista abbia necessariamente un incarico di revisione legale in corso.
La distinzione è importante.
Un professionista può infatti essere regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali pur non avendo, in un determinato momento, incarichi di revisione. L’assenza di un incarico di revisione in corso non determina, di per sé, il venir meno della qualifica richiesta dall’articolo 2, comma 1, lettera o), CCII.
Naturalmente, ciò non significa che qualsiasi revisore privo di incarichi possa automaticamente assumere il ruolo di attestatore. Devono essere presenti tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma, compresa l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e il rispetto delle condizioni di indipendenza.
La questione deve quindi essere affrontata distinguendo due piani: da un lato, la qualifica soggettiva richiesta dalla legge; dall’altro, l’eventuale esistenza di un incarico di revisione in corso.
Il secondo elemento non è richiesto dalla lettera dell’articolo 2, comma 1, lettera o), quale condizione necessaria per assumere l’incarico di professionista indipendente.
L’indipendenza rappresenta il vero presidio dell’incarico
Se l’iscrizione al Registro dei revisori costituisce uno dei requisiti formali, l’indipendenza rappresenta il presupposto sostanziale che deve accompagnare l’intero incarico.
Il professionista non deve essere legato all’impresa o alle altre parti interessate alla regolazione della crisi da rapporti personali o professionali tali da compromettere la propria indipendenza di giudizio.
La norma individua inoltre specifiche situazioni ostative. Il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore; non devono essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa e non devono aver posseduto partecipazioni nella stessa.
La verifica dell’indipendenza assume quindi una dimensione più ampia rispetto alla semplice verifica dell’esistenza di un incarico di revisione.
Un professionista potrebbe, ad esempio, non essere il revisore legale della società al momento dell’accettazione dell’incarico e, tuttavia, non risultare indipendente perché ha intrattenuto con il debitore altri rapporti professionali rilevanti nel periodo considerato dalla norma.
Per questo motivo, l’assenza di un incarico di revisione in corso non può essere utilizzata come sinonimo di indipendenza.
I cinque anni precedenti assumono particolare rilievo
La verifica dell’indipendenza deve necessariamente prendere in considerazione anche la storia professionale del rapporto con il debitore.
Il legislatore individua infatti un periodo di cinque anni nel quale determinate attività o rapporti professionali possono impedire l’assunzione dell’incarico.
Prima di accettare la nomina, il professionista dovrebbe pertanto ricostruire gli incarichi svolti in favore della società, verificare eventuali precedenti partecipazioni e incarichi negli organi sociali e considerare anche la posizione dei soggetti con i quali è eventualmente associato professionalmente.
L’obiettivo è evitare che il professionista chiamato ad attestare il piano possa trovarsi in una situazione nella quale precedenti rapporti con il debitore siano suscettibili di condizionare il giudizio richiesto dalla procedura.
Il ruolo del revisore legale
Il legislatore ha scelto di collegare espressamente la figura del professionista indipendente alla qualifica di revisore legale.
Questa scelta trova una sua logica nella particolare natura dell’attività richiesta all’attestatore, che comprende l’analisi dei dati aziendali e delle informazioni economico-finanziarie poste alla base del piano.
Tuttavia, il possesso della qualifica di revisore legale non determina una sovrapposizione tra le due funzioni.
Il revisore legale opera nell’ambito della revisione legale dei conti, mentre il professionista indipendente opera nell’ambito dello specifico strumento di regolazione della crisi e svolge le verifiche necessarie per formulare l’attestazione richiesta dall’articolo 87 del CCII.
Le due attività possono quindi condividere competenze e metodologie, ma rimangono funzionalmente distinte.
È proprio per questo che il legislatore richiede la presenza congiunta di più condizioni: l’iscrizione al Registro dei revisori legali costituisce uno dei requisiti, ma deve essere accompagnata dagli ulteriori requisiti previsti dal Codice della crisi.
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