Il pignoramento che arriva mentre si tratta con il Fisco quasi mai è figlio della sfortuna: nella grande maggioranza dei casi è la conseguenza di un passaggio procedurale saltato, di un termine lasciato scadere o di una convinzione sbagliata sul valore della propria proposta.
La domanda del titolo ha una risposta precisa: sì, un pignoramento può essere bloccato anche quando la transazione fiscale è ancora in discussione, ma non perché la transazione esista. Lo blocca soltanto uno strumento specifico – le misure protettive (o, in alternativa, cautelari) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, oppure le misure previste nelle procedure di sovraindebitamento – chiesto nella forma giusta, nel momento giusto e mantenuto in vita rispettando termini molto brevi. Chi confonde la trattativa con la protezione scopre la differenza quando l’Agente della riscossione ha già notificato al cliente o alla banca l’ordine di pagare direttamente.
Gli errori che vediamo ripetersi con maggiore frequenza, e che affrontiamo uno per uno in questa guida, sono sei:
- Credere che basti depositare o inviare la proposta di transazione fiscale per fermare l’Agente della riscossione.
- Non chiedere le misure protettive, o chiederle in modo generico e incompleto.
- Lasciar scadere i termini per la conferma delle misure davanti al tribunale.
- Restare fermi davanti al giudice dell’esecuzione e al terzo pignorato, lasciando che il pignoramento arrivi all’assegnazione.
- Usare la procedura soltanto come scudo contro il Fisco, senza un vero piano di risanamento.
- Smettere di pagare rate e piani in corso, o scegliere lo strumento sbagliato per la propria situazione.
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché il pignoramento durante la transazione fiscale si colloca esattamente all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La transazione fiscale nella composizione negoziata passa per l’esperto nominato ai sensi della disciplina nata con il D.L. 118/2021, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa proprio ai sensi di quel decreto. La costruzione della proposta all’Agenzia delle Entrate richiede competenze tributarie, e l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Quando il debitore non è un’impresa soggetta al Codice ordinario ma un consumatore, un professionista o un piccolo imprenditore, la strada passa per il sovraindebitamento, dove l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. E quando il pignoramento va contestato fino all’ultimo grado, interviene la sua qualifica di cassazionista.
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Errore n. 1 — “Ho presentato la proposta al Fisco, quindi non possono pignorarmi”
L’errore
Un’impresa con 187.430 € di debiti tributari affidati alla riscossione incarica un consulente di preparare una proposta di pagamento parziale e dilazionato. La proposta viene trasmessa all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione. L’amministratore si sente al sicuro: “ora trattiamo”. Tre settimane dopo, due clienti della società ricevono un atto di pignoramento presso terzi con l’ordine di pagare direttamente all’Agente della riscossione.
Perché è un errore
La transazione fiscale non è un procedimento autonomo che si attiva con una lettera. È un segmento di uno strumento di regolazione della crisi: l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII), il concordato preventivo (art. 88 CCII), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e – dopo il D.Lgs. 136/2024 – la composizione negoziata della crisi, dove l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente di proporre all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione un accordo transattivo sui debiti tributari. In nessuno di questi strumenti la sola proposta al Fisco produce un effetto di blocco.
L’effetto di blocco nasce da norme diverse: l’art. 54, comma 2, CCII negli strumenti di regolazione della crisi; gli artt. 18 e 19 CCII nella composizione negoziata; gli artt. 70 e 78 CCII nelle procedure di sovraindebitamento. Tutte hanno in comune un dato: la protezione va chiesta, è pubblicizzata e, nella maggior parte dei casi, deve essere confermata da un giudice.
La stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha precisato che le misure protettive non impediscono all’Amministrazione finanziaria di proseguire l’attività di controllo, accertamento e riscossione nella fase che precede l’esecuzione forzata. Se nemmeno le misure protettive fermano quella fase, a maggior ragione non la ferma una proposta priva di protezione.
Le conseguenze
Il debitore che si affida alla sola proposta si trova esposto su tutti i fronti. L’Agente della riscossione può procedere con il pignoramento presso terzi nelle forme speciali dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, che ordina al terzo di pagare direttamente entro sessanta giorni, senza passare dall’udienza davanti al giudice dell’esecuzione tipica del pignoramento ordinario. Può iscrivere ipoteca, disporre fermi amministrativi, pignorare conti correnti. La conseguenza più grave è la perdita di liquidità proprio nel momento in cui servirebbe a finanziare il piano che si sta proponendo al Fisco: il pignoramento dei crediti verso clienti priva l’impresa delle entrate su cui la proposta si reggeva, e la trattativa perde credibilità prima ancora di iniziare.
C’è poi un effetto meno visibile: una proposta presentata senza protezione mette il creditore pubblico nella condizione di conoscere la crisi senza essere vincolato ad alcuna attesa.
Cosa fare invece
Prima di trasmettere qualsiasi proposta al Fisco, occorre scegliere lo strumento nel quale inserirla e verificare, per quello strumento, come e quando si ottiene la protezione. La regola pratica è una sola: la domanda di protezione deve precedere, o accompagnare, la proposta di transazione – mai seguirla a distanza di settimane. Nella composizione negoziata questo significa chiedere le misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto o subito dopo, in modo che la pubblicazione nel registro delle imprese avvenga prima che la proposta arrivi all’Agenzia. Negli strumenti giudiziali significa inserire la richiesta nella domanda di accesso ex art. 40 CCII, anche con riserva di deposito della documentazione ai sensi dell’art. 44 CCII.
C’è un equivoco ulteriore che vale la pena chiarire. Molti debitori immaginano l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione come un unico interlocutore: se tratto con l’una, l’altro aspetta. Non è così. L’Agenzia valuta la proposta, esprime il proprio voto o la propria adesione, e nel frattempo l’Agente della riscossione gestisce i carichi che gli sono stati affidati secondo le sue regole ordinarie. Nessuna norma impone all’Agente di sospendere l’esecuzione perché l’ente creditore sta esaminando una proposta. Per questo la proposta va sempre indirizzata a entrambi, ma la protezione va chiesta al giudice.
Il punto che sfugge quasi sempre è che il pignoramento esattoriale presso terzi è costruito proprio per essere veloce: l’ordine al terzo di pagare direttamente produce effetti senza che si apra un processo esecutivo davanti a un giudice, e la sola sede di contestazione è l’opposizione. Ogni settimana persa tra l’invio della proposta e la richiesta di protezione è una settimana in cui i crediti verso clienti, i canoni, i saldi di conto corrente possono essere intercettati.
Il dettaglio che pochi conoscono
La circolare n. 5/E/2026 chiarisce che, nella composizione negoziata, le rate di eventuali piani di rateazione già in corso restano dovute fino a quando l’accordo transattivo non diventa efficace. Chi, confidando nella trattativa, smette di pagare la rateizzazione esistente rischia la decadenza dal beneficio e la ripresa immediata delle azioni esecutive sull’intero residuo: esattamente l’opposto di ciò che voleva ottenere.
Errore n. 2 — Non chiedere le misure protettive, o chiederle “alla cieca”
L’errore
Un imprenditore deposita una domanda di concordato preventivo con riserva. Il ricorso è curato, la documentazione contabile c’è, la proposta al Fisco è in preparazione. Nella domanda, però, manca la richiesta espressa di misure protettive; oppure c’è, ma è una formula di stile che non indica le procedure esecutive pendenti, né i creditori coinvolti, né il motivo per cui la protezione è necessaria.
Perché è un errore
Il Codice della crisi ha capovolto la logica della vecchia legge fallimentare. Con l’art. 168 l.fall. il divieto di azioni esecutive scattava automaticamente dalla pubblicazione del ricorso di concordato nel registro delle imprese. Con l’art. 54, comma 2, CCII non è più così: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari solo se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’art. 40, e la protezione decorre dalla pubblicazione di quella domanda. La dottrina ha subito evidenziato che il carattere eventuale delle misure è la principale novità rispetto all’art. 168 l.fall.
Nella composizione negoziata vale lo stesso principio: l’art. 18 CCII prevede che l’imprenditore possa chiedere le misure con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza, e solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese – unitamente all’accettazione dell’esperto – i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari.
L’art. 18, comma 3, CCII consente inoltre di limitare le misure a determinate iniziative o a determinati creditori. È uno strumento prezioso, ma va usato con consapevolezza: chi circoscrive la protezione ai soli creditori bancari, dimenticando l’Agente della riscossione, lascia aperta proprio la porta che doveva chiudere.
Le conseguenze
Senza richiesta espressa, il deposito della domanda non ferma nulla: il pignoramento dell’Agente della riscossione prosegue regolarmente, e il giudice dell’esecuzione non ha alcun motivo per arrestarlo. Una richiesta generica, poi, si scontra con il vaglio del tribunale. La giurisprudenza di merito ha più volte respinto istanze prive di un’adeguata motivazione: il Tribunale di Catania, con provvedimento del 15 dicembre 2025, ha sottolineato che il ricorrente deve aver compiuto in anticipo le valutazioni necessarie a consentire al giudice il controllo sui presupposti; il Tribunale di Pisa, con decreto del 28 marzo 2025, ha legato l’accoglimento dell’istanza di conferma e proroga alla tempestività e completezza della documentazione allegata.
Cosa fare invece
Prima del deposito va costruita una mappa completa delle posizioni esecutive: per ogni procedura, il creditore, il tipo di pignoramento (immobiliare, mobiliare, presso terzi, speciale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973), il numero di ruolo, il tribunale, il prossimo adempimento. Accanto, la mappa delle posizioni fiscali: carichi affidati, avvisi di accertamento esecutivi, rateizzazioni in corso, definizioni agevolate decadute. La richiesta di misure protettive va redatta partendo da questa mappa, indicando espressamente l’Agente della riscossione tra i creditori da cui ci si vuole proteggere e spiegando perché, senza protezione, la trattativa fiscale non ha possibilità di successo.
Se le misure protettive non sono più disponibili – perché il termine massimo è esaurito o perché il tribunale le ha negate – resta la strada delle misure cautelari dell’art. 54, comma 1, CCII. Il Tribunale di Milano, con decreto del 17 ottobre 2024, ha disposto l’inibizione delle azioni esecutive proprio come misura cautelare, in un contesto in cui la durata massima delle misure protettive era verosimilmente già decorsa.
Un’attenzione particolare merita il concordato con riserva. L’art. 44 CCII consente di depositare la domanda di accesso riservandosi di presentare in seguito la proposta, il piano e la documentazione, entro un termine fissato dal tribunale. È lo strumento più rapido per ottenere la protezione quando un pignoramento è imminente, perché la domanda con richiesta di misure può essere preparata in tempi brevi. Ma il termine concesso dal tribunale è breve e va rispettato: se la proposta, e con essa la transazione fiscale, non viene depositata in tempo, la domanda diventa improcedibile e la protezione cade. Chi usa la riserva senza aver già impostato almeno le linee della proposta al Fisco rischia di trovarsi, allo scadere del termine, senza protezione e con la crisi resa pubblica.
È qui che molti compromettono la propria posizione: la domanda con riserva viene percepita come un “parcheggio” in cui attendere, mentre è il tempo in cui il lavoro sulla transazione fiscale deve concentrarsi. Le attestazioni del professionista indipendente, la ricostruzione dei debiti tributari con gli estratti di ruolo, la verifica della convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione: tutto deve essere pronto entro la scadenza.
Il dettaglio che pochi conoscono
La protezione non opera solo sul patrimonio del debitore in senso stretto: l’art. 54, comma 2, CCII la estende ai beni e ai diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, quindi anche a beni di terzi inseriti nell’organizzazione produttiva, come l’immobile condotto in locazione o le attrezzature in leasing. Al contrario, non copre automaticamente i garanti: il fideiussore persona fisica dell’impresa non beneficia delle misure protettive dell’impresa, e per lui occorre ragionare su strumenti propri, spesso di sovraindebitamento.
Errore n. 3 — Lasciar scadere i termini per la conferma delle misure
L’errore
L’istanza di misure protettive nella composizione negoziata viene pubblicata nel registro delle imprese un martedì. Il ricorso al tribunale per la conferma è quasi pronto, ma manca un documento; si decide di depositarlo “entro fine settimana”. Oppure: il ricorso viene depositato, ma nessuno si occupa di chiedere, entro trenta giorni, la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento.
Perché è un errore
L’art. 19, comma 1, CCII è rigorosissimo: quando l’imprenditore chiede le misure protettive, lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto deve depositare ricorso al tribunale competente per la conferma o la modifica delle misure, e, entro trenta giorni dalla pubblicazione, deve chiedere la pubblicazione del numero di ruolo generale. L’omesso o ritardato deposito del ricorso rende le misure inefficaci, e il giudice può dichiararlo anche senza fissare udienza.
Negli strumenti di regolazione della crisi, l’art. 55, comma 3, CCII impone al tribunale di confermare o revocare le misure protettive con decreto entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese; se il provvedimento non interviene nel termine, gli effetti protettivi cessano. Qui l’onere non è solo del giudice: il debitore che non sollecita, non integra, non segue il procedimento contribuisce al rischio che il termine decorra a vuoto.
A tutto questo si aggiunge il limite complessivo di durata. L’art. 8 CCII fissa in dodici mesi la durata massima complessiva delle misure protettive, inclusi rinnovi e proroghe; nella composizione negoziata la durata iniziale va da trenta a centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo di duecentoquaranta giorni complessivi.
Le conseguenze
Il termine mancato non produce un ritardo: produce la caduta della protezione, con la ripresa immediata delle esecuzioni. La giurisprudenza non concede margini. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 20 marzo 2025, ha rigettato un’istanza di conferma delle misure protettive proprio perché non rispettosa della tempistica dell’art. 19 CCII. Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 25 marzo 2025, ha escluso che la durata massima possa essere aggirata sommando protezioni ottenute in procedure diverse.
E non c’è un giudice superiore cui rivolgersi per rimediare: la Corte di Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 9 gennaio 2026, n. 500, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti sulle misure protettive, qualificandole come provvedimenti interinali e cautelari, inidonei a decidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi. La partita sulle misure si gioca tutta davanti al tribunale e, al massimo, in sede di reclamo.
Cosa fare invece
Il ricorso per la conferma va preparato prima della pubblicazione dell’istanza, non dopo. La sequenza corretta è: ricorso completo e firmato, documentazione allegata (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, piano di risanamento anche in forma preliminare, dichiarazione sulle procedure esecutive pendenti), poi pubblicazione dell’istanza e deposito nello stesso giorno. Entro i trenta giorni successivi si chiede la pubblicazione del numero di ruolo. Nel calendario dello studio vanno annotate fin dal primo giorno la scadenza della durata concessa dal tribunale e la data ultima per chiedere l’eventuale proroga, che va motivata sullo stato delle trattative – compresa, naturalmente, quella con l’Agenzia delle Entrate.
Va aggiunto un aspetto organizzativo spesso sottovalutato. Il ricorso per la conferma non è un atto di mera forma: il tribunale, con un procedimento modellato su quello cautelare, fissa l’udienza, sente l’esperto e i creditori interessati e decide sulla base di ciò che il debitore ha allegato. Se il ricorso è depositato nei tempi ma è privo della documentazione essenziale – bilanci, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori, un progetto di piano, la dichiarazione sulle procedure esecutive – il rischio non è la tardività ma il rigetto. L’esperienza insegna che le due cose vanno insieme: chi arriva in ritardo, di solito, arriva anche incompleto.
Il dettaglio che pochi conoscono
Chi pensa di “guadagnare tempo” contando sulla sospensione feriale dei termini commette un errore ulteriore. La sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 9 CCII esclude che si applichi ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo diversa previsione. Un’istanza pubblicata a fine luglio segue quindi il suo calendario senza alcuna pausa estiva: il ricorso va depositato lo stesso giorno e i trenta giorni per la pubblicazione del numero di ruolo corrono anche ad agosto.
Errore n. 4 — Restare fermi davanti al giudice dell’esecuzione e al terzo pignorato
L’errore
Le misure protettive sono state chieste e pubblicate. L’imprenditore tira un sospiro di sollievo e considera chiusa la questione. Nel frattempo, però, il pignoramento presso terzi avviato qualche settimana prima prosegue: il terzo non sa nulla della procedura, il giudice dell’esecuzione nemmeno, e l’udienza per l’assegnazione delle somme si avvicina. Oppure, nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, il cliente dell’impresa continua a versare direttamente all’Agente della riscossione, perché nessuno lo ha informato.
Perché è un errore
La pubblicazione nel registro delle imprese rende le misure conoscibili, ma non ferma materialmente gli atti: il giudice dell’esecuzione può rilevare l’improseguibilità anche d’ufficio, ma non sempre e non subito, e nel pignoramento esattoriale presso terzi non c’è nemmeno un giudice che segua passo passo la procedura. Il fattore decisivo è il tempo, e in particolare il rapporto tra la data di pubblicazione della domanda e la data dell’ordinanza di assegnazione.
La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza 15 febbraio 2021, n. 3850 – pronunciata in una vicenda che riguardava proprio un pignoramento presso terzi promosso dall’allora Equitalia – ha affermato un principio di diritto nell’interesse della legge: è legittimo il pagamento del terzo pignorato eseguito dopo la pubblicazione della domanda di concordato, se il pignoramento e l’ordinanza di assegnazione sono anteriori a quella pubblicazione. Già la Cassazione, con l’ordinanza 3 agosto 2017, n. 19394, aveva escluso che un’ordinanza di assegnazione emessa prima della domanda di concordato potesse essere revocata per effetto del deposito successivo.
Le conseguenze
Se l’assegnazione arriva prima della protezione, le somme sono di fatto perse per la procedura: il creditore pubblico incassa per intero ciò che, con la transazione fiscale, avrebbe incassato solo in parte. Il lato opposto della medaglia, però, è altrettanto importante. Quando l’ordinanza di assegnazione viene emessa dopo la pubblicazione della domanda con richiesta di misure, l’atto è viziato. Il Tribunale di Roma, con la sentenza 5 marzo 2024, n. 4135, ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi di una società in concordato, dichiarando nulla l’ordinanza di assegnazione emessa in violazione del divieto di azioni esecutive, e ha posto le spese a carico del creditore procedente che non aveva informato il giudice dell’esecuzione della procedura concorsuale. Ma quel risultato è arrivato perché il debitore ha reagito con l’opposizione: chi resta fermo lascia consolidare l’atto.
Cosa fare invece
Il giorno stesso della pubblicazione – o del decreto di conferma – va depositata in ogni procedura esecutiva pendente un’istanza al giudice dell’esecuzione, con la visura camerale che attesta la pubblicazione e, quando c’è, il provvedimento del tribunale, chiedendo la declaratoria di improseguibilità o la sospensione. Contemporaneamente, i terzi pignorati vanno informati per iscritto (con PEC), allegando la documentazione: il terzo che conosce la procedura e il divieto ha ogni interesse a non pagare. Nel pignoramento ex art. 72-bis la comunicazione va inviata anche all’Agente della riscossione, chiedendo che notifichi al terzo lo svincolo o la sospensione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta questa fase come un’unica operazione coordinata: la stessa strategia che chiede la protezione al tribunale della crisi la porta, senza intervalli, davanti a ogni giudice dell’esecuzione e a ogni terzo pignorato. Se un atto esecutivo viene compiuto nonostante il divieto, lo strumento è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre entro venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza.
Un ulteriore accorgimento riguarda le esecuzioni immobiliari. Se un immobile dell’impresa è già pignorato e la vendita è fissata, la protezione va portata al giudice dell’esecuzione prima dell’asta, chiedendo che la vendita non si tenga. Un’aggiudicazione avvenuta dopo la pubblicazione della domanda con richiesta di misure è contestabile, ma contestare è sempre più lento e incerto che prevenire: il debitore che deposita l’istanza con giorni di anticipo evita che il bene esca dal patrimonio destinato al piano.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’ordinanza di assegnazione è l’atto conclusivo dell’espropriazione presso terzi. Per questo la dottrina discute se il divieto dell’art. 54 CCII – che parla di “iniziare o proseguire” azioni esecutive – possa colpire i pagamenti effettuati dal terzo dopo la pubblicazione della domanda in esecuzione di un’assegnazione anteriore. Il principio della sentenza n. 3850/2021 suggerisce di non contarci: la vera difesa è arrivare prima dell’assegnazione.
Errore n. 5 — Usare la procedura solo come scudo contro il Fisco
L’errore
Un’impresa con debiti quasi esclusivamente tributari chiede l’accesso alla composizione negoziata o deposita un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale. L’obiettivo reale, detto a mezza voce, è “fermare l’Agenzia per un anno”. Il piano è sostanzialmente liquidatorio, i creditori privati aderenti sono pochissimi o hanno crediti nati dalla stessa ristrutturazione, e la falcidia colpisce quasi solo l’Erario.
Perché è un errore
Le misure protettive sono definite dall’art. 2, lett. p), CCII come misure temporanee volte a evitare che le azioni dei creditori pregiudichino il buon esito delle iniziative per la regolazione della crisi: sono strumentali a un risanamento, non fini a sé stesse. La circolare n. 5/E/2026 ricorda che la conferma giudiziale presuppone la verifica di trattative effettive, della non implausibilità del piano e della funzionalità della protezione rispetto alle prospettive di risanamento, oltre alla proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori.
Sul versante della transazione fiscale, la Cassazione ha delimitato con decisione l’area dell’omologazione forzosa (il cosiddetto cram down fiscale dell’art. 63, comma 2-bis, CCII). Con la sentenza 17 dicembre 2024, n. 32954, ha chiarito che l’accordo con transazione fiscale rivolto al solo creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice. Con la sentenza 7 dicembre 2025, n. 31892, ha escluso l’omologazione forzosa quando mancano adesioni di creditori anteriori e l’accordo si regge solo su crediti sorti nella stessa procedura. Con l’ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365, ha riconosciuto la possibilità di ravvisare un uso distorto dello strumento quando l’accordo è sostanzialmente diretto alla sola falcidia del debito fiscale.
Le conseguenze
Una procedura percepita come meramente dilatoria non ottiene la protezione, o la perde, e il pignoramento riparte con in più il tempo perso e la crisi resa pubblica. Il Tribunale di Milano, con decreto del 14 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’accesso alla composizione negoziata e respinto le misure protettive in un caso in cui mancava una ragionevole prospettiva di risanamento e le misure apparivano finalizzate a eludere iniziative esecutive già intraprese dai creditori. Nella stessa direzione il Tribunale di Bolzano, con provvedimento del 20 novembre 2025, ha negato le misure a fronte di una proposta puramente liquidatoria. E un accordo non omologato non vincola l’Erario: l’impresa torna al punto di partenza.
Cosa fare invece
La protezione va chiesta sulla base di un piano che regga anche senza il consenso dell’Agenzia: flussi di cassa attendibili, trattamento non discriminatorio dei creditori, convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale dimostrata da un professionista indipendente. Un piano serio è la migliore garanzia che il tribunale confermi le misure e che il pignoramento resti fermo fino alla fine delle trattative. La giurisprudenza lascia spazio anche a situazioni difficili: il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 4 dicembre 2024, ha ammesso le misure protettive in presenza di insolvenza, purché ragionevolmente superabile.
Va anche ricordato un dato incoraggiante: nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale, la Cassazione (Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663) ha chiarito che il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, non la “meritevolezza” del debitore; l’origine fiscale della crisi, di per sé, non chiude la porta.
Nella composizione negoziata, poi, la proposta di accordo transattivo con il Fisco ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII richiede – come chiarito dalla circolare n. 5/E/2026 – una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e una relazione che certifichi completezza e correttezza dei dati aziendali; l’accordo, per essere eseguito, passa dal controllo del tribunale. Chi chiede le misure protettive senza avere avviato questo lavoro non solo rischia il rigetto: rischia che, alla scadenza della protezione, la proposta al Fisco non sia nemmeno pronta per essere valutata.
Il dettaglio che pochi conoscono
Con la sentenza 9 marzo 2026, n. 5309, la Cassazione ha affermato che le soglie minime introdotte dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023 per il cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione si applicano alle proposte di transazione depositate dal 15 giugno 2023, escludendo profili di illegittimità costituzionale. Una proposta che non raggiunge quelle soglie non può contare sull’omologazione forzosa: se ne deve tenere conto prima di chiedere la protezione, perché il tribunale valuta anche la plausibilità dell’esito.
Errore n. 6 — Smettere di pagare, o scegliere lo strumento sbagliato
L’errore
Due scenari ricorrenti. Nel primo, un imprenditore con una rateizzazione in corso presso l’Agente della riscossione avvia la composizione negoziata e, contando sulla futura transazione, smette di pagare le rate. Nel secondo, un professionista persona fisica o un consumatore con cartelle esattoriali e un pignoramento dello stipendio sente parlare di “transazione fiscale” e cerca di percorrere strumenti pensati per imprese medio-grandi, oppure attende una nuova definizione agevolata dopo che il termine per aderire è scaduto.
Perché è un errore
Sul primo scenario la circolare n. 5/E/2026 è esplicita: nella composizione negoziata le rate dei piani di dilazione restano dovute fino all’efficacia dell’accordo transattivo; solo dopo, salvo diversa pattuizione, la vecchia dilazione cessa. L’istanza di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 impedisce nuove azioni esecutive finché il piano è rispettato, ma la decadenza fa riemergere l’intero residuo come immediatamente esigibile.
Sul secondo scenario, occorre distinguere. La definizione agevolata “quinquies” prevista dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199, blocca nuove azioni esecutive e impedisce la prosecuzione di quelle avviate (salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo), ma la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026: oggi non è più una via disponibile per chi non ha aderito. Per chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale – consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli – la strada per trattare i debiti fiscali passa per le procedure di sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) e il concordato minore (art. 74 CCII), dove i crediti tributari possono essere soddisfatti in misura parziale se la proposta è almeno equivalente all’alternativa liquidatoria.
Le conseguenze
Chi smette di pagare le rate in attesa della transazione perde, in un colpo solo, la rateizzazione e la protezione che questa garantiva: l’Agente della riscossione torna libero di pignorare l’intero debito residuo. Chi insegue lo strumento sbagliato perde mesi decisivi: il pignoramento dello stipendio o del conto prosegue, e le somme trattenute nel frattempo non tornano indietro.
Cosa fare invece
Finché l’accordo con il Fisco non è efficace, le rate in corso si pagano; la liquidità per farlo va messa al riparo proprio con le misure protettive. Quanto alla scelta dello strumento, la prima verifica è soggettiva: il debitore è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o no? Se no, la protezione si chiede nel sovraindebitamento: nel piano del consumatore l’art. 70, comma 4, CCII consente al giudice, su istanza del debitore, di disporre la sospensione delle procedure esecutive individuali; nel concordato minore il decreto di apertura (art. 78 CCII) dispone, su richiesta, che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive. Anche qui la regola è la stessa degli strumenti maggiori: la protezione va chiesta espressamente.
Un’ulteriore precisazione sulla sospensione nel sovraindebitamento. La sospensione delle esecuzioni nel piano del consumatore non è automatica: il giudice la dispone su istanza, valutando la situazione. Nel concordato minore, analogamente, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive discende dal decreto di apertura, e presuppone una domanda ammissibile. In entrambi i casi il lavoro dell’OCC è decisivo: la relazione dell’Organismo sulla situazione del debitore e sulla fattibilità del piano è ciò su cui il giudice fonda la decisione. Arrivare dall’OCC con i documenti già ordinati – buste paga, estratti di ruolo, contratti di finanziamento, atti di pignoramento – accorcia i tempi e riduce il periodo in cui il pignoramento continua a trattenere somme.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nel sovraindebitamento la qualifica del debitore cambia lo strumento. Il socio che ha garantito personalmente i debiti della propria società non è sempre un “consumatore”: se la garanzia è funzionale all’attività d’impresa, il piano del consumatore gli è precluso e la strada è il concordato minore o la liquidazione controllata. Sbagliare questa qualificazione significa vedersi dichiarare inammissibile la domanda – e con essa cadere anche la richiesta di sospensione del pignoramento.
Quanto costano gli errori: tre simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare l’effetto economico dei singoli errori. Non descrivono casi reali.
Simulazione A — Proposta senza protezione (errore n. 1). Ipotesi: società con debiti tributari affidati alla riscossione per 187.430 €, crediti verso clienti per 42.760 €, proposta di transazione fiscale al 38% con pagamento in cinque anni. La proposta viene inviata il 7 settembre senza alcuna richiesta di misure protettive. Il 29 settembre l’Agente della riscossione notifica un pignoramento ex art. 72-bis ai due principali clienti, che nei sessanta giorni successivi versano 42.760 €. Risultato: la società incassa zero dai clienti, perde la liquidità destinata alla prima rata del piano, e il Fisco ha già riscosso quasi il 23% del debito in via esecutiva. Se invece l’istanza di misure protettive fosse stata pubblicata il 5 settembre, con ricorso depositato lo stesso giorno e comunicazione ai clienti, quei 42.760 € sarebbero rimasti a disposizione del piano, che al 38% prevede un pagamento complessivo di 71.223 € all’Erario.
Simulazione B — Termine mancato (errore n. 3). Ipotesi: istanza di misure protettive pubblicata il 14 ottobre; ricorso per la conferma depositato il 16 ottobre. Le misure sono inefficaci per ritardato deposito. Un pignoramento del conto corrente aziendale, fermo dal 14 ottobre, riprende: il saldo di 18.940 € viene vincolato e, alla scadenza del termine, versato all’Agente della riscossione. Se il ricorso fosse stato depositato il 14 ottobre stesso, il conto sarebbe rimasto protetto per l’intera durata concessa dal tribunale (da trenta a centoventi giorni, prorogabili).
Simulazione C — Rate interrotte (errore n. 6). Ipotesi: rateizzazione in 72 rate su un debito di 63.580 €, di cui 41.310 € ancora da pagare, rata mensile di 883 €. L’imprenditore avvia la composizione negoziata e smette di pagare. Dopo le rate non pagate che la legge considera causa di decadenza, il piano decade: i 41.310 € tornano esigibili in un’unica soluzione e l’Agente della riscossione riprende le azioni esecutive. Continuando a pagare – circa 5.300 € in sei mesi di trattative – la rateizzazione sarebbe rimasta in vita e l’accordo transattivo avrebbe potuto assorbirla o sostituirla alle condizioni pattuite.
Simulazione D — Consumatore con pignoramento dello stipendio (errore n. 6). Ipotesi: dipendente con retribuzione netta di 2.180 € mensili, cartelle per 34.920 €, pignoramento dello stipendio da parte dell’Agente della riscossione con trattenuta nella misura prevista per le somme fino a 2.500 € (un decimo), pari a circa 218 € al mese; a questi si aggiungono due finanziamenti per 21.650 €. Il lavoratore attende per otto mesi una “transazione fiscale” che, nella sua posizione, non può essere proposta nelle forme previste per le imprese: nel frattempo vengono trattenuti circa 1.744 €. Se nello stesso periodo avesse presentato, tramite l’OCC, una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore con istanza di sospensione, la trattenuta avrebbe potuto essere fermata dal provvedimento del giudice e quelle somme sarebbero confluite nel piano, a beneficio di tutti i creditori, Erario compreso.
Le quattro simulazioni hanno un denominatore comune: il costo dell’errore non è mai la sola somma pignorata, ma l’effetto a catena sul piano. Ogni euro intercettato dall’esecuzione individuale è un euro sottratto alla proposta complessiva, e una proposta più povera è una proposta meno conveniente per l’Erario, quindi più difficile da far approvare o omologare.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima ancora di depositare qualunque atto (la scelta dello strumento, la mancata richiesta di protezione), altri nei primi giorni della procedura (i termini di conferma, la comunicazione ai giudici dell’esecuzione), altri ancora durante le trattative (l’abbandono delle rate, il piano non credibile). La tabella che segue li colloca lungo la sequenza e indica se, una volta commessi, siano rimediabili.
Leggendo la tabella in verticale emerge un dato utile: gli errori commessi prima del deposito sono i meno rimediabili, perché incidono sulla struttura stessa della protezione; quelli commessi dopo, se intercettati in tempo, lasciano quasi sempre spazio a un’iniziativa. Per questo il momento più importante dell’intera vicenda è quello che precede il primo atto.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Proposta al Fisco senza protezione | Prima dell’accesso allo strumento | Esecuzioni libere di proseguire | Parziale: si può chiedere la protezione subito, ma non si recupera quanto già assegnato |
| Misure non chieste o generiche | Deposito della domanda o dell’istanza | Nessun blocco, o rigetto della conferma | Sì, con nuova istanza o misure cautelari, entro il limite di durata |
| Termini di conferma mancati | Primi giorni / primo mese | Inefficacia delle misure | Parziale: misure cautelari ex art. 54, co. 1, CCII, se ne ricorrono i presupposti |
| Inerzia davanti al G.E. e al terzo | Dopo la pubblicazione | Assegnazione e pagamento al creditore | Sì se l’atto è successivo alla protezione (opposizione ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni); no se anteriore |
| Procedura usata come scudo | Costruzione del piano | Misure negate o revocate, cram down escluso | Parziale: ripresentazione con piano credibile |
| Rate interrotte / strumento sbagliato | Durante le trattative / scelta iniziale | Decadenza dalla rateizzazione, inammissibilità | Parziale: sovraindebitamento o nuovo strumento, se ne ricorrono i requisiti |
La checklist preventiva
Prima di proporre una transazione fiscale con un pignoramento in corso o in arrivo, verifica che:
- [ ] sia stato individuato lo strumento corretto (composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, procedure di sovraindebitamento) in base alla qualifica soggettiva del debitore;
- [ ] esista un elenco completo di tutte le procedure esecutive pendenti, con creditore, tipo di pignoramento, tribunale, numero di ruolo e prossimo adempimento;
- [ ] esista un estratto aggiornato dei carichi affidati all’Agente della riscossione e degli avvisi di accertamento esecutivi;
- [ ] la richiesta di misure protettive sia espressa, motivata e comprenda l’Agente della riscossione tra i creditori interessati;
- [ ] nella composizione negoziata, il ricorso per la conferma sia pronto e firmato prima della pubblicazione dell’istanza, per essere depositato lo stesso giorno;
- [ ] sia annotata la scadenza dei trenta giorni per chiedere la pubblicazione del numero di ruolo;
- [ ] sia stato calcolato il tempo residuo entro il limite complessivo di durata delle misure, tenendo conto di eventuali protezioni già ottenute;
- [ ] sia pronta l’istanza da depositare in ogni procedura esecutiva, con visura della pubblicazione;
- [ ] siano pronte le comunicazioni PEC ai terzi pignorati e all’Agente della riscossione;
- [ ] le rate dei piani di dilazione in corso siano coperte finanziariamente fino all’efficacia dell’accordo;
- [ ] il piano dimostri la convenienza della proposta per l’Erario rispetto alla liquidazione, con le attestazioni richieste;
- [ ] sia verificato se la proposta rispetta le soglie minime per l’eventuale omologazione forzosa.
E se l’errore l’ho già fatto?
L’esperienza insegna che la maggior parte delle situazioni, anche quando l’errore è stato commesso, conserva margini di recupero. Occorre però distinguere con onestà ciò che si può recuperare da ciò che è perduto.
Se non hai ancora chiesto le misure protettive, puoi farlo adesso. Nella composizione negoziata la richiesta può essere presentata anche con istanza successiva a quella di nomina dell’esperto; negli strumenti giudiziali può essere inserita nella domanda di accesso, anche con riserva. La protezione non avrà effetto retroattivo, ma fermerà tutto ciò che non si è ancora concluso: pignoramenti presso terzi senza assegnazione, esecuzioni immobiliari senza aggiudicazione, nuove iniziative.
Se le misure protettive sono cadute per un termine mancato, resta la via delle misure cautelari. L’art. 54, comma 1, CCII consente al tribunale di emettere, su richiesta del debitore, provvedimenti cautelari idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative o degli effetti dello strumento. Non sono un doppione delle misure protettive e il tribunale non le concede per aggirarne la durata massima, ma possono inibire specifiche azioni esecutive quando ricorrono il fumus e il periculum.
Se un atto esecutivo è stato compiuto dopo la pubblicazione della domanda con richiesta di misure, va impugnato. L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. si propone entro venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. È la strada seguita nel caso deciso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 4135/2024, che ha portato alla dichiarazione di nullità dell’ordinanza di assegnazione. Se l’opposizione viene respinta, il giudizio può proseguire nei gradi successivi fino in Cassazione.
Se le misure ti sono state negate, lo strumento è il reclamo davanti al tribunale. Il ricorso straordinario per cassazione non è ammesso, come ha chiarito l’ordinanza n. 500/2026: i tempi del reclamo vanno quindi presidiati con la massima attenzione.
Se hai smesso di pagare le rate, verifica subito se la decadenza è già maturata. Se non lo è, riprendere i pagamenti può salvare il piano; se lo è, occorre valutare l’inserimento dell’intero debito residuo nello strumento di regolazione della crisi o, per chi non è impresa soggetta al Codice ordinario, in una procedura di sovraindebitamento con richiesta di sospensione delle esecuzioni.
Se la procedura è stata dichiarata inammissibile perché il piano non era credibile, si può ripartire, ma con un piano diverso. Il tribunale valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento: una nuova domanda che riproponga lo stesso piano otterrà lo stesso esito; una domanda fondata su dati aggiornati, flussi verificati e un trattamento equilibrato dei creditori, invece, può ottenere quella protezione che la prima non aveva ottenuto. Occorre però tenere conto dei limiti che il Codice pone all’accesso ripetuto agli strumenti e del limite complessivo di durata delle misure già consumate.
Ci sono però situazioni in cui la preclusione è definitiva. Le somme pagate dal terzo in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione anteriore alla pubblicazione della domanda, secondo il principio della Cassazione n. 3850/2021, restano al creditore. Il termine di venti giorni per l’opposizione agli atti, una volta decorso, non si riapre. E il limite complessivo di durata delle misure protettive non può essere superato. In questi casi l’obiettivo si sposta: non recuperare il passato, ma proteggere ciò che resta e costruire un piano sostenibile sul patrimonio residuo.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho mandato la proposta all’Agenzia delle Entrate un mese fa e ora mi hanno pignorato il conto: è finita?” No. La proposta, da sola, non proteggeva nulla; ma la protezione si può chiedere adesso. Il pignoramento del conto non ancora concluso può essere fermato da misure protettive pubblicate e confermate. Le somme già versate all’Agente della riscossione, invece, difficilmente si recuperano.
“Ho depositato il ricorso per la conferma due giorni dopo la pubblicazione: le misure valgono ancora?” L’art. 19 CCII prevede che il ricorso sia depositato lo stesso giorno della pubblicazione; il ritardo comporta l’inefficacia, che il tribunale può dichiarare anche senza udienza. Va valutata subito una richiesta di misure cautelari o una nuova strategia di protezione compatibile con i limiti di durata.
“Il giudice dell’esecuzione ha assegnato le somme al creditore dopo che le mie misure erano già pubblicate: posso fare qualcosa?” Sì, se agisci in tempo. L’ordinanza emessa in violazione del divieto può essere impugnata con opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla conoscenza.
“Sono un professionista con cartelle e pignoramento dello stipendio: posso fare la transazione fiscale?” Non nella forma prevista per le imprese assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Puoi però trattare i debiti fiscali nel concordato minore o, se sei consumatore rispetto a quei debiti, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, chiedendo espressamente la sospensione delle esecuzioni.
“Ho smesso di pagare la rateizzazione perché pensavo che la composizione negoziata la sostituisse: ho perso tutto?” Dipende da quante rate sono rimaste insolute. Se la decadenza non è maturata, riprendere i pagamenti può salvare il piano. Se è maturata, il debito residuo va gestito nello strumento di crisi, con misure protettive che coprano anche l’Agente della riscossione.
“L’Agenzia delle Entrate mi ha notificato un nuovo avviso di accertamento mentre avevo le misure protettive: non era vietato?” No. Secondo l’impostazione della circolare n. 5/E/2026, le misure protettive non impediscono l’attività di controllo, accertamento e riscossione nella fase che precede l’esecuzione forzata. Ciò che è vietato è iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. L’avviso va comunque valutato subito, sia per l’eventuale impugnazione nei termini sia per il suo inserimento nella proposta.
“Il tribunale mi ha negato le misure: posso ricorrere in Cassazione?” No: la Cassazione, con l’ordinanza n. 500/2026, ha escluso il ricorso straordinario contro questi provvedimenti. La sede per contestare il diniego è il reclamo, da proporre nei termini.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono mostrano, ciascuna da un’angolazione diversa, cosa accade a chi commette gli errori descritti – o come la giurisprudenza abbia tracciato i confini entro cui la transazione fiscale può convivere con la protezione dal pignoramento.
1. Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850. Principio: il pagamento del terzo pignorato, eseguito dopo la pubblicazione della domanda di concordato, resta valido se il pignoramento e l’ordinanza di assegnazione erano anteriori alla pubblicazione. Rilevanza: è la pronuncia che spiega perché arrivare tardi con la protezione (errori n. 1 e n. 4) significa perdere le somme; il caso riguardava un pignoramento dell’allora Equitalia.
2. Cass. civ., 3 agosto 2017, n. 19394. Principio: l’ordinanza di assegnazione emessa nel pignoramento presso terzi non è revocabile per il solo fatto che, dopo la sua emissione, il debitore abbia depositato domanda di concordato. Rilevanza: conferma, in linea con la precedente, che la tempistica decide l’esito (errore n. 4).
3. Trib. Roma, 5 marzo 2024, n. 4135. Principio: è nulla l’ordinanza di assegnazione emessa nel pignoramento presso terzi dopo la pubblicazione della domanda di concordato; il creditore che non informa il giudice dell’esecuzione della procedura sopporta le spese dell’opposizione. Rilevanza: mostra il rimedio disponibile quando la protezione c’è ma l’esecuzione prosegue (errore n. 4).
4. Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 500. Principio: i provvedimenti sulle misure protettive hanno natura interinale e cautelare e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: chi perde la protezione per errori di forma o di tempo non ha un grado ulteriore dove rimediare (errore n. 3).
5. Trib. Bologna, 20 marzo 2025. Principio: l’istanza di conferma delle misure protettive nella composizione negoziata va respinta se non rispetta la tempistica dell’art. 19 CCII. Rilevanza: documenta direttamente la conseguenza dell’errore n. 3.
6. Trib. Vicenza, 25 marzo 2025. Principio: la durata massima delle misure protettive non può essere elusa cumulando protezioni ottenute in procedure diverse. Rilevanza: chi ha “consumato” la protezione non può ricominciare da capo (errore n. 3).
7. Trib. Pisa, 28 marzo 2025. Principio: l’accoglimento dell’istanza di conferma e proroga dipende dalla tempestività e completezza della documentazione allegata. Rilevanza: una richiesta costruita male equivale, nei fatti, a una richiesta non fatta (errore n. 2).
8. Trib. Milano, 17 ottobre 2024. Principio: il tribunale può inibire le azioni esecutive come misura cautelare ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII. Rilevanza: è la via di recupero quando le misure protettive non sono più disponibili (errori n. 2 e n. 3).
9. Trib. Milano, 14 dicembre 2025. Principio: vanno negate le misure protettive, e l’accesso alla composizione negoziata, quando manca una ragionevole prospettiva di risanamento e la protezione appare diretta a eludere esecuzioni già avviate. Rilevanza: è la conseguenza tipica dell’errore n. 5.
10. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. Principio: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto al solo creditore erariale resta soggetto al sindacato di merito del giudice. Rilevanza: la transazione fiscale non è un automatismo contro il Fisco (errore n. 5).
11. Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Principio: l’omologazione forzosa dell’accordo con transazione fiscale non è possibile senza adesioni di creditori anteriori, se l’accordo si regge solo su crediti sorti nella procedura. Rilevanza: un accordo “di comodo” non arriva all’omologa, e la protezione ottenuta nel frattempo si rivela inutile (errore n. 5).
12. Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: può integrare un uso distorto dell’istituto l’accordo sostanzialmente finalizzato alla sola falcidia del debito tributario, e l’accertamento dell’abuso spetta al giudice di merito. Rilevanza: completa il quadro dell’errore n. 5.
13. Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. Principio: le soglie minime per il cram down fiscale introdotte dal D.L. 69/2023 si applicano alle proposte depositate dal 15 giugno 2023, senza profili di incostituzionalità. Rilevanza: la proposta al Fisco va calibrata sulle soglie prima di chiedere la protezione (errore n. 5).
14. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nel concordato preventivo in continuità, l’omologazione forzosa si fonda sulla convenienza della proposta per l’Erario, non su un giudizio di meritevolezza del debitore. Rilevanza: chi ha un piano serio non deve rinunciare alla transazione solo perché la crisi ha origine fiscale.
15. Trib. Piacenza, decreto 26 novembre 2024. Principio: dopo l’omologa del concordato con transazione fiscale, il debito tributario complessivo resta cristallizzato nell’importo concordato e non possono essere pretesi crediti accertati successivamente per i periodi inclusi. Rilevanza: mostra il risultato finale che si preserva solo se, durante le trattative, il pignoramento non ha svuotato il patrimonio destinato al piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il doppio taglio del nostro intervento corrisponde alla struttura di questa guida: intercettare gli errori prima che si consumino, e rimediare quando sono già stati commessi.
- Mappiamo tutte le esecuzioni e tutte le posizioni fiscali prima di qualunque deposito: pignoramenti pendenti con tribunale, numero di ruolo e prossimo adempimento; carichi affidati; avvisi esecutivi; rateizzazioni in corso.
- Individuiamo lo strumento corretto in base alla qualifica del debitore: composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore.
- Redigiamo la richiesta di misure protettive in forma espressa e motivata, includendo l’Agente della riscossione e le singole procedure da arrestare.
- Prepariamo il ricorso per la conferma prima della pubblicazione, così che il deposito avvenga lo stesso giorno, e presidiamo il termine per la pubblicazione del numero di ruolo e le scadenze di durata e proroga.
- Depositiamo le istanze di improseguibilità in ogni procedura esecutiva e notifichiamo via PEC ai terzi pignorati e all’Agente della riscossione la pubblicazione e i provvedimenti.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff la proposta di transazione fiscale, verificando convenienza rispetto alla liquidazione, soglie minime per l’eventuale omologazione forzosa e sostenibilità dei flussi.
- Pianifichiamo la copertura delle rate in corso fino all’efficacia dell’accordo, per evitare decadenze.
- Quando le misure protettive sono cadute, verifichiamo se chiedere misure cautelari ex art. 54, comma 1, CCII e proponiamo il reclamo contro i provvedimenti di diniego nei termini.
- Quando un atto esecutivo è stato compiuto in violazione del divieto, proponiamo opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni e seguiamo il giudizio nei gradi successivi.
- Per consumatori, professionisti e piccoli imprenditori, curiamo la procedura di sovraindebitamento con richiesta di sospensione delle esecuzioni, coordinandoci con l’OCC.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista pesa in modo particolare su questo tema: quando l’errore è già stato commesso e va riparato con un’opposizione esecutiva, il giudizio può arrivare fino alla Corte di Cassazione, e l’Avvocato può seguirlo in ogni grado. Questo garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e informazioni.
Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: la parte processuale e quella tributaria della transazione fiscale non viaggiano su binari separati, ma vengono costruite in parallelo.
In chiusura
Il pignoramento durante la transazione fiscale si può bloccare, ma solo da chi conosce la differenza tra trattare e proteggersi, e sa che i termini del Codice della crisi si misurano in giorni, a volte in ore. Lo Studio Monardo lavora su questo tema perché ne presidia tutte le componenti con competenze certificate: la composizione negoziata, dove l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la costruzione della proposta al Fisco, affidata allo staff multidisciplinare in diritto tributario che coordina; le procedure di sovraindebitamento, in cui è Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC; le opposizioni contro gli atti esecutivi illegittimi, che come cassazionista può seguire fino all’ultimo grado. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo quali termini sono ancora aperti e costruiremo la strategia per proteggere il patrimonio che serve al tuo piano.
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