#Finsubito news – Concordato Preventivo Vs Accordo Di Ristrutturazione: Quale Conviene All’imprenditore


Prima di iniziare: questo è un piano da eseguire, non un articolo da leggere

Se sei arrivato fin qui, probabilmente la tua impresa ha già superato la fase dei “mesi difficili”. Le banche hanno cominciato a chiedere rientri, qualche fornitore ha smesso di consegnare senza pagamento anticipato, l’Agenzia delle Entrate o l’INPS hanno inviato avvisi che non riesci a coprire, e forse è già arrivato il primo decreto ingiuntivo. In questa situazione la domanda “meglio il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione?” non è teorica: la risposta decide se la tua azienda resta in piedi, se conservi il controllo della gestione e quanto dei tuoi debiti riuscirai a ridurre.

Questa guida è costruita come una sequenza di mosse. Ogni mossa ha un obiettivo, un momento preciso in cui va fatta, le istruzioni operative, la norma che la fonda, il piano B se qualcosa va storto e un controllo finale prima di passare alla successiva. La promessa è semplice: alla fine del percorso saprai quale dei due strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024) si adatta ai numeri reali della tua impresa, e in che ordine muoverti per non bruciare nessuna opzione.

Il confronto tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti è materia di crisi d’impresa in senso stretto, e lo Studio Monardo la tratta a partire da una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla figura professionale che il legislatore ha pensato proprio per accompagnare le trattative tra imprenditore e creditori, che sono il cuore di ogni accordo di ristrutturazione. A questo si aggiungono il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando i creditori principali sono banche ed Erario, e la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire l’eventuale contenzioso sull’omologazione fino all’ultimo grado senza cambiare difensore.

Un’avvertenza prima di cominciare: nessuna delle mosse che seguono sostituisce l’analisi dei tuoi documenti. Il piano ti dà l’ordine giusto delle cose; i numeri li deve verificare chi ha in mano i tuoi bilanci.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Non tutti partono dallo stesso punto. Un imprenditore che ha ancora la cassa per pagare gli stipendi e sta solo vedendo peggiorare gli indici è in una posizione completamente diversa da chi ha già ricevuto un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Prima di procedere, rispondi con onestà a queste quattro domande. Non servono calcoli sofisticati: serve un foglio, l’ultimo bilancio e l’estratto della Centrale Rischi.

Domanda 1 — Sei in crisi o sei già insolvente? Il Codice distingue le due condizioni all’art. 2. La crisi è lo stato che rende probabile l’insolvenza, e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi. L’insolvenza è l’incapacità attuale di adempiere regolarmente. Entrambi gli strumenti di cui parliamo sono accessibili sia in stato di crisi sia in stato di insolvenza, ma la distinzione cambia la tua urgenza: se sei già insolvente, ogni creditore può chiedere la tua liquidazione giudiziale, e la finestra per scegliere con calma si riduce drasticamente.

Domanda 2 — Quanti dei tuoi creditori, in valore, sono disposti a firmare? Questa è la domanda che più di ogni altra separa le due strade. L’accordo di ristrutturazione ordinario richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (art. 57 CCII). Se hai tre banche che da sole valgono il 55% del passivo e hanno già manifestato disponibilità a trattare, la strada dell’accordo è concreta. Se il tuo passivo è frammentato tra decine di fornitori, o se il creditore principale è l’Erario, raggiungere il 60% con firme individuali può diventare irrealistico.

Domanda 3 — La tua impresa produce ancora margine operativo? Se l’attività caratteristica, al netto del debito pregresso, genera cassa positiva o può tornare a generarla con interventi realistici, hai una base per un percorso in continuità. Se invece l’unica prospettiva è vendere i beni e pagare quanto possibile, sei nell’area del concordato liquidatorio, che il Codice ammette solo a condizioni molto più severe.

Domanda 4 — Ci sono azioni esecutive in corso o imminenti? Un pignoramento presso terzi sui conti correnti, un’esecuzione immobiliare sul capannone, un ricorso per liquidazione giudiziale già notificato: ognuno di questi eventi sposta in avanti la mossa di protezione del patrimonio e la rende prioritaria rispetto a tutto il resto.

Con queste quattro risposte puoi usare la tabella che segue.

Se la tua situazione è questa… …parti dalla mossa
Crisi iniziale, nessuna azione esecutiva, creditori ancora dialoganti Mossa 1 (fotografia del passivo), poi valuta la composizione negoziata prima di ogni altra cosa
Crisi conclamata, pochi creditori grandi (soprattutto banche) disposti a trattare Mossa 2 (test del consenso)
Pignoramenti in corso o istanza di liquidazione giudiziale già depositata Mossa 3 (protezione del patrimonio), in parallelo alla mossa 1
Passivo frammentato, creditori non raggiungibili uno per uno Mossa 4 (scelta dello strumento), orientata al concordato
Debito fiscale e contributivo prevalente Mossa 6 (creditore pubblico), dopo aver completato le mosse 1 e 2
Accordo o concordato già depositato, in attesa di omologazione Mossa 7 (omologazione e opposizioni)
Strumento già omologato, difficoltà nei pagamenti previsti Mossa 8 (esecuzione e presidio)

Non passare oltre finché non sai collocarti in una riga di questa tabella. Se ti riconosci in più righe, parti da quella più in basso: indica la situazione più avanzata e quindi più urgente.

Una precisazione sul perimetro. Questa guida riguarda l’imprenditore commerciale che supera le soglie dell’impresa minore. Se la tua impresa è sotto quelle soglie (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro), il concordato preventivo non è la tua strada: il Codice ti indirizza verso gli strumenti del sovraindebitamento, come il concordato minore. L’accordo di ristrutturazione, invece, è aperto anche all’imprenditore non commerciale, compreso quello agricolo, purché non sia impresa minore. È un primo filtro che può chiudere una delle due porte ancora prima di cominciare.


Mossa 1 — Fotografa il passivo con precisione chirurgica

Obiettivo della mossa: costruire un elenco completo e verificato dei tuoi creditori, suddiviso per natura del credito, rango (privilegiato o chirografario), importo e scadenza. Senza questa fotografia, ogni valutazione successiva è una stima al buio.

Quando va fatta

Subito. Questa è l’unica mossa che non ha una finestra di apertura: va eseguita nel momento in cui percepisci la crisi, e comunque prima di qualunque contatto formale con i creditori. Il motivo è pratico: la prima cosa che una banca ti chiederà, se proponi un accordo, è la situazione patrimoniale aggiornata; la prima cosa che il tribunale verificherà, se depositi una domanda di concordato, è l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Se arrivi impreparato, perdi settimane che nella crisi valgono più di qualunque sconto.

Se hai già una procedura esecutiva in corso, esegui questa mossa in parallelo con la mossa 3, non dopo.

Come si esegue

Il primo passo è raccogliere le fonti. Ti servono: l’ultimo bilancio approvato e una situazione contabile infrannuale aggiornata a non più di sessanta giorni; l’estratto della Centrale Rischi della Banca d’Italia degli ultimi dodici mesi, che ti mostra esposizioni, sconfinamenti e sofferenze segnalate da ciascuna banca; l’estratto di ruolo o la visura dei carichi pendenti presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; il cassetto previdenziale INPS con le eventuali posizioni debitorie; lo scadenzario fornitori; i contratti di leasing, mutuo e finanziamento con le relative garanzie.

Poi costruisci una tabella a cinque colonne: creditore, importo, natura del credito (bancario, commerciale, tributario, previdenziale, da lavoro dipendente), rango (privilegio generale, privilegio speciale, ipoteca, pegno, chirografo) e scadenza (già scaduto o a scadere). Per i crediti privilegiati, annota su quale bene insiste la garanzia: nel concordato, il valore di quel bene determina quanto il creditore privilegiato deve ricevere, mentre la parte di credito non coperta dal valore del bene degrada a chirografo.

Prima di procedere, assicurati che tre categorie di credito non siano sfuggite. La prima sono i debiti verso i dipendenti per TFR maturato e retribuzioni arretrate, che godono di privilegio generale di primo grado e che nel concordato in continuità ricevono una tutela rafforzata. La seconda sono i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo, per esempio l’IVA dichiarata ma non versata dell’ultimo trimestre: non compaiono nell’estratto di ruolo ma esistono e pesano. La terza sono i crediti contestati: se un fornitore ti ha fatto causa e tu contesti la fornitura, quel credito va comunque censito, perché, come vedrai nella mossa 5, la Cassazione ha chiarito che nel concordato va collocato in una classe.

Infine, calcola tre numeri: il totale del passivo; la quota di passivo riconducibile ai primi dieci creditori per importo; la quota di passivo verso creditori pubblici (Erario, enti previdenziali, agente della riscossione). Questi tre numeri saranno il carburante della mossa 2.

La base giuridica

L’art. 39 CCII elenca la documentazione che il debitore deve depositare con la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, e tra questi documenti figurano le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre esercizi, i bilanci degli ultimi tre esercizi, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti, scadenze e cause di prelazione. La stessa documentazione serve, in larga parte, per l’accordo di ristrutturazione. Fare questa mossa bene significa avere già pronto metà del fascicolo che il tribunale ti chiederà.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la scoperta di debiti che non sapevi di avere, o di importi molto diversi da quelli in contabilità. Capita spesso con le banche (interessi di mora, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazioni) e con l’Erario (sanzioni e interessi che si sono accumulati sugli originari omessi versamenti). Non ignorare lo scarto: annotalo come “credito da verificare” e segnalalo. Nel caso dei rapporti bancari, lo scarto può anche diventare un’opportunità, perché una verifica tecnica dei conti correnti può far emergere addebiti non dovuti che riducono l’esposizione reale e rafforzano la tua posizione negoziale.

L’altro imprevisto è la contabilità non aggiornata. Se il tuo commercialista non ha chiuso le registrazioni degli ultimi mesi, questa mossa si blocca. In questo caso chiedi immediatamente la chiusura della situazione contabile a una data recente: senza di essa nessun attestatore potrà firmare nulla.

Check di completamento

Non passare alla mossa 2 finché non puoi rispondere “sì” a queste tre domande. Hai un elenco dei creditori che, sommato, coincide con il passivo della situazione contabile aggiornata (con uno scarto spiegato)? Per ogni credito conosci il rango e, se privilegiato, il bene su cui insiste? Conosci la percentuale di passivo detenuta dai creditori pubblici?


Mossa 2 — Fai il test del consenso: conta le firme che puoi davvero ottenere

Obiettivo della mossa: stabilire, con numeri alla mano, se esiste una maggioranza di creditori disposta a sottoscrivere un accordo. È la mossa che più di ogni altra decide tra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1 e prima di qualunque deposito in tribunale. Il test del consenso deve essere fatto in modo riservato, con contatti informali o, meglio ancora, all’interno di un percorso strutturato di composizione negoziata, in cui le trattative avvengono con l’assistenza di un esperto indipendente. Se l’hai già depositata, una domanda con riserva ti lascia un termine per completare le trattative, ma quel termine è breve e scorre anche nel mese di agosto (tornerò su questo punto nella mossa 3).

Come si esegue

Il primo passo è capire quali soglie ti interessano. Il Codice prevede tre varianti di accordo di ristrutturazione, ognuna con una soglia diversa.

La prima è l’accordo ordinario (art. 57 CCII): servono creditori aderenti che rappresentino almeno il 60% dei crediti. I creditori che non firmano, detti “estranei”, non subiscono alcuna riduzione: devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti a quella data, oppure entro centoventi giorni dalla scadenza, se i crediti scadono dopo.

La seconda è l’accordo agevolato (art. 60 CCII): la soglia scende al 30%, ma a due condizioni. Non devi proporre ai creditori estranei la moratoria che l’accordo ordinario consente, e non devi aver chiesto misure protettive temporanee (oppure devi avervi rinunciato). In pratica, è uno strumento pensato per chi ha pochi creditori da ristrutturare e può permettersi di pagare tutti gli altri alle scadenze naturali, senza bisogno dello scudo delle misure protettive.

La terza è l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII): gli effetti dell’accordo si estendono anche ai creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria di quelli aderenti, individuata per omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, a condizione che gli aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti della categoria, che tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e che i non aderenti vengano soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. È lo strumento tipico quando i creditori principali sono banche e intermediari finanziari che trattano come un gruppo, e uno o due di loro fanno resistenza.

Il secondo passo è fare il conteggio. Riprendi l’elenco della mossa 1 e segna, per ogni creditore, una probabilità realistica di adesione: “firmerà”, “probabile”, “incerto”, “non firmerà”. Somma solo gli importi del primo gruppo e dividi per il totale del passivo. Poi somma primo e secondo gruppo. Hai così due percentuali: quella prudente e quella ottimistica.

Il terzo passo è leggere il risultato. Se la percentuale prudente supera il 60%, l’accordo ordinario è una strada concreta. Se sei tra il 30% e il 60% ma puoi pagare regolarmente i creditori restanti, valuta l’accordo agevolato. Se le banche valgono una quota rilevante del passivo e solo alcune resistono, verifica se una categoria bancaria raggiunge il 75% per l’efficacia estesa. Se non arrivi a nessuna di queste soglie, perché il passivo è troppo frammentato o perché il creditore principale è pubblico, il concordato preventivo, che funziona con un voto a maggioranza e vincola anche i dissenzienti, diventa la strada naturale.

La base giuridica

Artt. 57, 60, 61 e 62 CCII (quest’ultimo disciplina la convenzione di moratoria, che consente di estendere una dilazione ai creditori non aderenti della stessa categoria con la stessa soglia del 75%, ed è utile quando ti serve tempo più che sconto). Per il concordato, l’art. 109 CCII sulle maggioranze.

Un punto che la Cassazione ha chiarito di recente riguarda chi può essere contato come aderente. Con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025, la Prima Sezione civile ha escluso che si possano computare tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione, come i professionisti che ti assistono nella preparazione del piano. Il messaggio operativo è netto: le firme devono venire da creditori veri, anteriori alla procedura. Gonfiare la percentuale con adesioni di comodo non funziona.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore decisivo che non risponde o che chiede, per firmare, un trattamento migliore di quello riservato agli altri. Nell’accordo di ristrutturazione, a differenza del concordato, non esiste un obbligo di parità di trattamento tra creditori: puoi negoziare condizioni diverse con ciascuno. Ma attenzione a non costruire un accordo che regge solo grazie a concessioni che il piano non può sostenere, perché l’attestatore dovrà dichiararne la fattibilità.

Se il creditore decisivo è l’Agenzia delle Entrate o l’INPS, non fermarti: la mossa 6 ti spiega come funziona la transazione fiscale e in quali casi il tribunale può omologare anche senza la loro adesione. Ma sappi fin d’ora che la giurisprudenza più recente è severa con gli accordi in cui le firme private sono solo simboliche.

Check di completamento

Non passare oltre finché non hai due percentuali di adesione (prudente e ottimistica) calcolate sul passivo reale, sai quale delle soglie di legge (30%, 60%, 75% di categoria) è raggiungibile e hai identificato per nome i due o tre creditori il cui voto è decisivo.


Mossa 3 — Metti in sicurezza il patrimonio prima che lo aggrediscano

Obiettivo della mossa: bloccare, o prevenire, le azioni esecutive e cautelari dei creditori, così da avere il tempo di costruire lo strumento scelto senza vedere l’azienda smembrata nel frattempo.

Quando va fatta

Se hai un pignoramento in corso o un ricorso per liquidazione giudiziale già notificato, questa mossa va eseguita ora, in parallelo alla mossa 1. Se invece nessun creditore si è ancora mosso, valuta con attenzione il momento: la richiesta di misure protettive rende pubblica la crisi (la domanda viene iscritta nel registro delle imprese) e può spingere banche e fornitori a irrigidirsi. In questo caso il momento giusto è quando le trattative della mossa 2 hanno raggiunto un livello sufficiente a sostenere un percorso in tribunale.

Un’avvertenza sui termini che devi conoscere prima di tutto: ai procedimenti regolati dal Codice della crisi non si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto (art. 9 CCII). Se ottieni dal tribunale un termine che cade in quel periodo, o se hai trenta giorni per un reclamo a cavallo di agosto, quei giorni corrono normalmente. È uno degli errori più frequenti di chi è abituato al processo civile ordinario.

Come si esegue

Hai due strade, che puoi usare anche in successione.

La prima è la domanda di accesso con riserva (art. 44 CCII), conosciuta anche come “domanda prenotativa”. Depositi in tribunale un ricorso con la documentazione essenziale (in particolare i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco dei creditori) e ti riservi di presentare entro un termine fissato dal giudice la proposta di concordato o l’accordo di ristrutturazione, con il piano e l’attestazione. Il tribunale assegna un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi e in assenza di istanze di liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni. Il vantaggio è che non devi scegliere subito tra concordato e accordo; lo svantaggio è che il tempo concesso è limitato e, nel frattempo, sei sottoposto a obblighi informativi periodici.

La seconda è la richiesta di misure protettive (artt. 54 e 55 CCII), che puoi inserire nella domanda di accesso. Dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Il giudice deve poi confermare o revocare le misure con decreto, entro un termine breve dalla pubblicazione; se la conferma non arriva nei tempi, le misure perdono efficacia. La durata complessiva delle misure protettive, comprese proroghe e rinnovi, non può superare i dodici mesi.

Prima di procedere, assicurati di tre cose. Che nella domanda sia indicato con chiarezza verso quale strumento ti stai orientando, anche solo in via provvisoria. Che tu sia in grado di rispettare gli obblighi informativi (situazione finanziaria mensile, rendiconto degli incassi e pagamenti). Che l’impresa possa continuare a operare nel periodo protetto: le misure bloccano i creditori ma non generano cassa.

Ricordati anche che la scelta dello strumento incide sul regime delle misure. Se punti a un accordo agevolato al 30% (art. 60), la richiesta di misure protettive è incompatibile con quella soglia, a meno che tu non vi rinunci. È un esempio di come ogni mossa condizioni le successive.

La base giuridica

Artt. 44, 54 e 55 CCII per la domanda con riserva e le misure protettive; art. 8 CCII per il limite massimo di durata; art. 9 CCII per l’inapplicabilità della sospensione feriale; art. 46 CCII per gli effetti della domanda sulla gestione dell’impresa (gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione del tribunale). Il correttivo del 2024 ha introdotto la possibilità, per gli accordi di ristrutturazione e per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, di escludere alcuni degli effetti tipici della domanda di concordato, alleggerendo la gestione ordinaria durante il periodo di protezione.

Se qualcosa va storto

Primo imprevisto: il pignoramento presso terzi sui conti è già stato notificato e la banca ha bloccato le somme. Con la pubblicazione della domanda e la richiesta di misure protettive, il creditore non può proseguire l’esecuzione; le somme pignorate però non tornano automaticamente disponibili. Serve un’istanza specifica nel procedimento esecutivo e, se necessario, un’istanza al tribunale della crisi. Non dare per scontato che l’iscrizione nel registro delle imprese basti da sola a sbloccare la cassa.

Secondo imprevisto: il tribunale non conferma le misure protettive perché ritiene che non siano funzionali al buon esito delle trattative. In questo caso i creditori tornano liberi di agire. La tua reazione deve essere immediata: accelerare le trattative della mossa 2, valutare un accordo con i creditori più aggressivi per ottenerne la sospensione volontaria, e, se il quadro lo consente, depositare direttamente la proposta completa anziché restare nella fase prenotativa.

Terzo imprevisto: scade il termine concesso per la domanda con riserva e non hai completato il piano. Se non depositi nei termini, la domanda diventa improcedibile e, se sei insolvente e c’è un’istanza di un creditore o del pubblico ministero, il rischio è l’apertura della liquidazione giudiziale. Qui la regola è una sola: chiedi la proroga prima della scadenza, motivandola con elementi concreti sullo stato delle trattative.

Check di completamento

Prima di passare oltre, verifica che le eventuali esecuzioni in corso siano bloccate o comunque neutralizzate, che tu conosca la data esatta di scadenza del termine concesso dal tribunale (senza contare su alcuna sospensione estiva) e che l’impresa abbia cassa sufficiente per operare durante tutto il periodo protetto.


Mossa 4 — Scegli lo strumento con una matrice decisionale, non con l’istinto

Obiettivo della mossa: confrontare concordato preventivo e accordo di ristrutturazione sugli otto fattori che contano davvero per la tua impresa, e prendere una decisione motivata e documentabile.

Quando va fatta

Dopo le mosse 1 e 2 e, se ne hai avuto bisogno, dopo aver messo in sicurezza il patrimonio con la mossa 3. Se hai depositato una domanda con riserva, la scelta va fatta nella prima metà del termine concesso dal tribunale: la seconda metà ti servirà per costruire il piano e ottenere l’attestazione.

Come si esegue

Il primo passo è capire la differenza strutturale tra i due strumenti. L’accordo di ristrutturazione è, nella sostanza, un contratto: tu negozi con i singoli creditori, raccogli le loro firme e chiedi al tribunale di omologare l’accordo. Chi firma è vincolato alle condizioni concordate; chi non firma resta estraneo e va pagato per intero (salvo l’efficacia estesa dell’art. 61). Il concordato preventivo è una procedura collettiva: presenti una proposta a tutti i creditori, divisi in classi, i creditori votano e, se la proposta è approvata con le maggioranze di legge e omologata, diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che hanno votato contro o non hanno votato.

Da questa differenza discendono tutte le altre. Usa la tabella che segue come matrice: per ogni riga segna quale colonna descrive meglio la tua situazione.

Fattore Accordo di ristrutturazione Concordato preventivo
Consenso richiesto Firme individuali: 60% (ordinario), 30% (agevolato), 75% per categoria (efficacia estesa) Voto a maggioranza dei crediti ammessi; nel concordato in continuità approvazione di tutte le classi, salvo ristrutturazione trasversale
Effetti sui creditori non aderenti Nessuna falcidia: pagamento integrale entro 120 giorni (salvo art. 61) Vincolati alla proposta omologata, anche se dissenzienti
Parità di trattamento Non richiesta: condizioni negoziate caso per caso Trattamento omogeneo all’interno di ciascuna classe e regole di graduazione tra classi
Controllo sulla gestione Resti pienamente al comando; commissario giudiziale solo in alcuni casi Gestione sotto la vigilanza del commissario giudiziale; atti di straordinaria amministrazione autorizzati dal tribunale
Riservatezza Maggiore: trattative private, pubblicità solo con il deposito Minore: procedura pubblica, relazione del commissario a tutti i creditori
Tempi Generalmente più rapidi se le firme ci sono Più lunghi: ammissione, voto, omologazione
Concordato liquidatorio Non pertinente (l’accordo può anche essere liquidatorio, con limiti per il cram down fiscale) Ammesso solo con apporto di risorse esterne che aumenti l’attivo di almeno il 10% e soddisfazione dei chirografari di almeno il 20%
Costi di giustizia Contributo unificato e oneri dell’attestazione In più, deposito di una somma per le spese di procedura fissata dal tribunale (art. 47 CCII)

Il secondo passo è leggere la matrice. Se la maggior parte delle tue risposte cade nella colonna di sinistra, e in particolare se la mossa 2 ti ha dato una percentuale prudente sopra il 60% o una categoria bancaria sopra il 75%, l’accordo di ristrutturazione è in genere più efficiente: più rapido, più riservato, meno invasivo sulla gestione. Se invece il passivo è frammentato, se ti serve vincolare creditori che non firmerebbero mai, o se devi ridurre in modo significativo anche i crediti di chi non partecipa alle trattative, il concordato è l’unico strumento che te lo consente.

Il terzo passo è considerare una mossa che molti saltano: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII). Non è un’alternativa ai due strumenti, ma può esserne la premessa. In un percorso riservato, con l’assistenza di un esperto indipendente, conduci le trattative con i creditori; se le trattative vanno a buon fine, puoi sfociare in un accordo di ristrutturazione, e il Codice prevede che, quando l’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto, la soglia del 75% per l’efficacia estesa scenda al 60%. Se le trattative falliscono ma sono state condotte con correttezza e buona fede, si apre anche la strada del concordato semplificato per la cessione dei beni, che non richiede il voto dei creditori.

È su questo passaggio, la scelta tra percorso negoziale e percorso concorsuale, che si concentra il lavoro dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, affiancato da uno staff di avvocati e commercialisti che legge i numeri della tua impresa prima di indicarti uno strumento.

La base giuridica

Artt. 57-62 CCII per gli accordi di ristrutturazione; artt. 84-120 CCII per il concordato preventivo; art. 84, comma 4, per i requisiti del concordato liquidatorio; art. 112 per l’omologazione del concordato e la ristrutturazione trasversale; artt. 12-25 CCII per la composizione negoziata; art. 25-sexies per il concordato semplificato.

Una sentenza utile per capire la logica del concordato in continuità è Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169: nel regime della legge fallimentare, la Corte ha ritenuto che l’eccedenza generata dalla prosecuzione dell’attività non sia un “extra” liberamente distribuibile dal debitore, ma faccia parte del patrimonio su cui i creditori hanno garanzia, e debba quindi rispettare l’ordine delle cause di prelazione. La stessa pronuncia ha precisato che la regola oggi dettata dall’art. 84, comma 6, CCII, secondo cui il valore eccedente quello di liquidazione può essere distribuito con criteri più flessibili tra le classi, è una novità del Codice e non serve a interpretare le procedure regolate dalla vecchia legge. Tradotto in pratica: se la tua procedura è regolata dal Codice, hai margini di distribuzione del surplus che prima non esistevano, ma devi rispettarne con precisione le condizioni.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la scelta obbligata cambiata in corsa: hai impostato un accordo, ma a metà trattative una banca decisiva si ritira e sei sotto il 60%. Se hai depositato una domanda con riserva, hai ancora la possibilità di convertire il percorso e presentare una proposta di concordato entro il termine. Se invece hai già depositato l’accordo per l’omologazione, la strada è più stretta: occorre valutare se ritirarlo e presentare una nuova domanda, con tutto ciò che comporta in termini di misure protettive già consumate.

L’altro imprevisto è il concordato liquidatorio impossibile: la tua impresa non ha continuità e non trovi un soggetto disposto a mettere risorse esterne per almeno il 10% dell’attivo. In questo caso il concordato liquidatorio non è ammissibile, e restano l’accordo di ristrutturazione (se trovi le firme), il concordato semplificato (se hai prima percorso la composizione negoziata) o, in mancanza, la liquidazione giudiziale.

Check di completamento

Prima della mossa 5, devi aver compilato la matrice riga per riga, aver scelto uno strumento e una variante (ordinario, agevolato, efficacia estesa; continuità diretta, continuità indiretta, liquidatorio) e averne scritto in una pagina le ragioni. Questa pagina diventerà la base della relazione che accompagna il piano.


Mossa 5 — Costruisci il piano e fallo attestare da un professionista indipendente

Obiettivo della mossa: trasformare la scelta della mossa 4 in un piano economico-finanziario credibile, completo in ogni sua parte e attestato da un professionista indipendente. È il documento su cui il tribunale, i creditori e il commissario giudicheranno la tua proposta.

Quando va fatta

Subito dopo la scelta dello strumento. Se sei in una domanda con riserva, questa mossa occupa la seconda metà del termine assegnato dal tribunale e deve concludersi con qualche giorno di margine prima della scadenza: l’attestatore ha bisogno di tempo per verificare i dati, e un’attestazione firmata in fretta è il primo bersaglio delle opposizioni. Ricorda che quel termine non si sospende ad agosto.

Come si esegue

Il primo passo è scegliere l’attestatore. Il Codice richiede un professionista indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali e nell’albo dei gestori della crisi, che non sia legato a te o all’impresa da rapporti tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio e che non abbia prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’impresa negli ultimi cinque anni. Prima di procedere, assicurati che il professionista individuato non abbia mai avuto incarichi per la tua società o per soggetti a essa collegati: un difetto di indipendenza scoperto in sede di omologazione può far cadere tutto.

Il secondo passo è costruire il piano. Per l’accordo di ristrutturazione, il piano deve indicare in modo analitico la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa, le cause della crisi, le strategie d’intervento, i tempi necessari per il risanamento e, soprattutto, le modalità e i tempi di pagamento dei creditori estranei, che devono essere pagati per intero entro i termini di legge. L’attestazione riguarda la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano, e deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei.

Per il concordato preventivo, il piano deve contenere, oltre alla descrizione della crisi e delle strategie, il valore di liquidazione del patrimonio (cioè quanto otterrebbero i creditori in caso di liquidazione giudiziale), le modalità di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti, gli apporti di finanza nuova, le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili e, nel concordato in continuità, il piano industriale con l’indicazione dei suoi effetti sul fabbisogno finanziario. L’attestazione verte sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano e, nel concordato in continuità, sulla ragionevole idoneità del piano a impedire o superare l’insolvenza e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa.

Il terzo passo, solo per il concordato, è costruire le classi. Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria. Ogni classe raggruppa creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Qui ci sono due trappole che la Cassazione ha chiarito.

La prima riguarda i crediti contestati. Con la sentenza n. 21431 del 31 luglio 2024, la Prima Sezione civile ha affermato che un credito oggetto di contestazione giudiziale deve comunque essere inserito in una classe, o in una classe apposita riservata ai crediti contestati. Non puoi escluderlo dalla proposta solo perché lo ritieni infondato: gli altri creditori hanno diritto di sapere che quel credito esiste per votare con cognizione di causa, e il titolare ha diritto a una partecipazione provvisoria al voto. Se ometti la classe, la proposta rischia l’inammissibilità.

La seconda riguarda le classi “a zero”. Con la sentenza n. 25919 del 2 ottobre 2024, la Cassazione ha escluso che, nel concordato in continuità regolato dalla legge fallimentare, una classe di creditori chirografari potesse ricevere come unica utilità la prosecuzione dei rapporti contrattuali con l’impresa, senza alcun pagamento. La Corte ha specificato che il Codice della crisi non ha effetto retroattivo neppure sul piano interpretativo. Per le procedure regolate dal Codice, l’art. 84, comma 3, prevede che la soddisfazione possa avvenire anche in forme diverse dal pagamento, ma la regola va applicata con precisione e documentata nel piano.

La base giuridica

Art. 2, comma 1, lett. o), CCII per i requisiti del professionista indipendente; art. 57, commi 2-4, per il contenuto del piano e dell’attestazione nell’accordo; art. 87 CCII per il contenuto del piano di concordato; art. 85 CCII per la suddivisione in classi; art. 84 CCII per le finalità e le regole distributive; art. 90 CCII per le proposte concorrenti che i creditori titolari di almeno il 10% dei crediti possono presentare nel concordato, salvo che la tua proposta assicuri ai chirografari le soglie minime previste dalla stessa norma.

Quest’ultimo punto merita attenzione strategica: nel concordato non sei l’unico che può proporre. Se la tua proposta offre poco ai chirografari, un creditore qualificato può presentare un’alternativa e contendere il voto. Nell’accordo di ristrutturazione questo rischio non esiste.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’attestatore che, a metà lavoro, ti comunica di non poter attestare la fattibilità perché i flussi di cassa previsti non reggono. Non cercare un altro attestatore più accomodante: il problema non è la firma, è il piano. Rivedi le ipotesi (volumi, margini, tempi di incasso), valuta dismissioni di rami non strategici, cerca finanza esterna. Solo un piano rivisto potrà superare il vaglio del tribunale.

Il secondo imprevisto è la necessità di modificare il piano dopo che è stato depositato. Nel concordato, se la modifica interviene dopo che i creditori hanno votato e incide sulla loro soddisfazione, la Cassazione (sentenza n. 12137 del 6 maggio 2024) richiede che siano informati e chiamati a esprimersi di nuovo: il voto dato sulla vecchia proposta non vale per la nuova. Nell’accordo, l’art. 58 CCII prevede che, se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, vadano rinnovati l’attestazione e il consenso dei creditori aderenti.

Check di completamento

Non passare alla mossa 6 finché il piano non è completo in ogni sezione prevista dalla norma, l’attestatore non ha dichiarato per iscritto di poter rilasciare l’attestazione (anche in bozza) e, se hai scelto il concordato, ogni creditore non è stato collocato in una classe, compresi quelli contestati.


Mossa 6 — Gestisci il creditore pubblico: transazione fiscale e cram down

Obiettivo della mossa: includere nel piano i debiti verso Erario ed enti previdenziali con una proposta di pagamento parziale o dilazionato, e sapere in anticipo se, in caso di mancata adesione, il tribunale potrà comunque omologare.

Quando va fatta

Se il debito pubblico supera una quota significativa del passivo, questa mossa va avviata contestualmente alla mossa 5, perché la proposta di transazione fiscale deve essere depositata presso gli uffici competenti insieme alla documentazione del piano, e l’amministrazione ha un termine di novanta giorni dal deposito per aderire. Se la proposta arriva tardi, rischi di trovarti all’udienza di omologazione senza aver ancora ricevuto una risposta, e senza i presupposti temporali per chiedere l’omologazione forzosa.

Come si esegue

Il primo passo è capire che la transazione fiscale funziona in modo diverso nei due strumenti, e che questa differenza può da sola orientare la scelta.

Nell’accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII), proponi all’Agenzia delle Entrate, all’agente della riscossione e agli enti previdenziali il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi. La proposta va depositata presso gli uffici, con copia dell’accordo e dell’attestazione. L’amministrazione aderisce o non aderisce. Se non aderisce, il tribunale può comunque omologare, ma dopo il correttivo del 2024 il cosiddetto cram down fiscale è diventato un corridoio stretto. Occorre che l’adesione dell’amministrazione sia determinante per raggiungere le soglie del 60% o del 30%. Occorre che l’accordo non abbia carattere liquidatorio. Occorre che i crediti degli altri creditori aderenti rappresentino almeno il 25% dell’importo complessivo dei crediti. Occorre che il soddisfacimento dell’amministrazione non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. E occorre che il creditore pubblico riceva almeno il 50% del proprio credito, esclusi sanzioni e interessi; se gli altri aderenti sono sotto il 25%, la soglia minima sale al 60%. Sono poi previste cause di esclusione, legate per esempio a una precedente transazione fiscale risolta negli ultimi cinque anni o a debiti pubblici preponderanti derivanti da omessi versamenti reiterati o da condotte fraudolente.

Nel concordato preventivo (art. 88 CCII), il trattamento dei crediti tributari e contributivi è inserito nella proposta e l’amministrazione vota come gli altri creditori. Se il suo voto è determinante e contrario, il tribunale può omologare se la proposta è non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, verificandolo sulla base della relazione del professionista indipendente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha chiarito che in questa valutazione non entra un giudizio sulla “meritevolezza” del debitore: anche passate violazioni fiscali, perfino sistematiche, non impediscono di per sé l’omologazione forzosa del concordato, se ricorre il presupposto economico. La stessa pronuncia ha messo in evidenza l’asimmetria con l’art. 63, che per gli accordi di ristrutturazione prevede espressamente alcune condotte del debitore come cause ostative.

Il secondo passo è verificare la solidità del consenso privato. Una serie di pronunce recenti della Cassazione ha chiarito che il cram down negli accordi non è uno strumento per cancellare il debito fiscale di una società che ha solo debiti fiscali. Con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024 e poi con la n. 5918 del 16 marzo 2026, la Corte ha affermato che l’omologazione forzosa presuppone un accordo effettivamente concluso con creditori diversi da quello pubblico, anche se insufficiente da solo a raggiungere la soglia. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha confermato il rigetto di un accordo che si riduceva, nella sostanza, a una falcidia imposta all’Agenzia delle Entrate con adesioni private irrilevanti, qualificandolo come uso distorto dello strumento e rimettendo questa valutazione al giudice di merito.

Il terzo passo è verificare la disciplina applicabile nel tempo. Con la sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026, la Cassazione ha ritenuto legittima l’applicazione delle soglie minime di pagamento introdotte dal D.L. 69/2023 alle proposte depositate dopo l’entrata in vigore della norma, anche prima della legge di conversione. Il testo dell’art. 63 riscritto dal correttivo si applica alle proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024. Prima di procedere, assicurati che l’attestatore e il tuo difensore abbiano individuato con certezza quale versione della norma governa la tua proposta.

La base giuridica

Art. 63 CCII per la transazione fiscale e contributiva negli accordi; art. 88 CCII per il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato; art. 1-bis del D.L. 69/2023, convertito dalla L. 103/2023, e D.Lgs. 136/2024 per le soglie e i limiti del cram down.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più comune è il silenzio dell’amministrazione oltre i novanta giorni. Il silenzio equivale a mancata adesione: non è un assenso. Se sei nell’accordo e hai i presupposti del cram down, puoi chiedere al tribunale l’omologazione forzosa; se non li hai, l’accordo non raggiunge le soglie e devi ripiegare, in genere sul concordato, dove il meccanismo di omologazione contro il voto dell’amministrazione non richiede quella soglia del 25% di aderenti privati.

Il secondo imprevisto è l’accertamento fiscale che sopravviene durante la procedura e fa crescere il debito tributario oltre le previsioni del piano. In questo caso il piano va aggiornato, l’attestazione rinnovata e, nell’accordo, rinnovati i consensi se la modifica è sostanziale. È il motivo per cui nella mossa 1 hai censito anche i debiti non ancora iscritti a ruolo.

Check di completamento

Prima della mossa 7, verifica di aver depositato la proposta di transazione presso tutti gli uffici competenti e di conoscere la data da cui decorrono i novanta giorni, di sapere quale versione dell’art. 63 o dell’art. 88 si applica, e, se punti al cram down negli accordi, di avere adesioni private reali pari ad almeno il 25% del passivo.


Mossa 7 — Porta lo strumento all’omologazione e difendilo dalle opposizioni

Obiettivo della mossa: ottenere la sentenza di omologazione, gestendo le opposizioni dei creditori dissenzienti e i termini di impugnazione, fino a quando la sentenza diventa stabile.

Quando va fatta

Nell’accordo di ristrutturazione, dal deposito della domanda di omologazione con l’accordo, il piano e l’attestazione. Nel concordato, dal deposito della proposta completa: la procedura attraversa l’apertura, la relazione del commissario, il voto e infine il giudizio di omologazione. In entrambi i casi, i termini decorrono anche nel mese di agosto.

Come si esegue

Nell’accordo di ristrutturazione, la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese e l’accordo acquista efficacia dal giorno della pubblicazione. Da quel momento i creditori e ogni altro interessato hanno trenta giorni per proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, omologa con sentenza se verifica la regolarità, il raggiungimento delle soglie, la fattibilità del piano e l’idoneità a pagare integralmente gli estranei. La sentenza produce effetti per le parti dalla notificazione e per i terzi dall’iscrizione nel registro delle imprese.

Nel concordato preventivo, il tribunale verifica l’ammissibilità e l’apertura con decreto, nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, fissa le date per il voto e ordina il deposito di una somma per le spese della procedura. Il commissario redige una relazione per i creditori in cui esprime il proprio giudizio sulla proposta. I creditori votano in via telematica. Nel concordato liquidatorio o comunque non in continuità, la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con ulteriori regole se è prevista la divisione in classi. Nel concordato in continuità la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore; in ciascuna classe la proposta è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure dei due terzi dei crediti dei votanti, purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe. Se non tutte le classi approvano, il tribunale può omologare con la ristrutturazione trasversale, verificando le condizioni dell’art. 112, comma 2.

Il primo passo è presidiare il calendario. Annota le date di pubblicazione, di scadenza delle opposizioni, di deposito della relazione del commissario, del voto e dell’udienza di omologazione. Prima di procedere, assicurati che ogni data sia calcolata senza sospensione feriale.

Il secondo passo è prepararti alle opposizioni. Il creditore dissenziente può contestare la convenienza della proposta: nel concordato in continuità, un creditore dissenziente può chiedere al tribunale di verificare che il suo trattamento non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Per questo la stima del valore di liquidazione nel piano deve essere motivata e difendibile.

Il terzo passo è conoscere il regime delle impugnazioni. Contro la sentenza di omologazione si propone reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII). Il reclamo non sospende di per sé gli effetti della sentenza; la sospensione può essere chiesta alla corte d’appello. La Cassazione ha chiarito chi può impugnare. Con la sentenza n. 5310 del 9 marzo 2026 (regime della legge fallimentare) e con la n. 5828 del 2026 (regime del Codice), la Prima Sezione ha affermato che la legittimazione al reclamo spetta solo a chi è diventato parte formale del giudizio di omologazione, in particolare proponendo opposizione; il creditore pubblico che non si è opposto può reclamare solo se deduce un vizio procedurale che gli ha impedito di partecipare, come l’omessa comunicazione della domanda di omologazione forzata. Per te, imprenditore, significa che le notifiche e le comunicazioni devono essere perfette: sono l’unica porta attraverso cui un creditore silenzioso può tornare in gioco dopo l’omologazione.

Quanto al grado successivo, con la sentenza n. 34378 del 24 dicembre 2024 la Cassazione ha precisato, per gli accordi e i concordati regolati dalla legge fallimentare, che il provvedimento della corte d’appello sul reclamo è ricorribile per cassazione nel termine breve di trenta giorni, che decorre dalla notificazione del testo integrale effettuata dalla cancelleria via PEC. Non aspettare una notifica di parte: il termine può essere già partito.

La base giuridica

Art. 48 CCII per il procedimento di omologazione; artt. 47, 104-111 CCII per apertura, relazione del commissario e voto nel concordato; art. 112 CCII per il giudizio di omologazione e la ristrutturazione trasversale; artt. 51 e 52 CCII per le impugnazioni e la sospensione.

Se qualcosa va storto

Primo imprevisto: il tribunale nega l’omologazione. La sentenza di rigetto può, su ricorso dei soggetti legittimati, contestualmente dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale se sussiste l’insolvenza. Qui i trenta giorni per il reclamo sono l’unica finestra per rimettere in discussione la decisione, e devi valutare subito, con il difensore, se il vizio contestato è rimediabile in appello o se conviene preparare un nuovo strumento.

Secondo imprevisto: nel concordato, una classe decisiva vota contro. Prima di arrenderti, verifica con l’attestatore se ricorrono le condizioni della ristrutturazione trasversale. La Cassazione ha già chiarito, per il regime anteriore al correttivo del 2024, alcuni limiti all’omologazione “a minoranza” di classi, e il perimetro è tecnico: la verifica va fatta sui numeri del tuo piano, non per analogia.

Check di completamento

La mossa è completa quando hai la sentenza di omologazione, sono scaduti i termini di reclamo senza impugnazioni oppure queste sono state respinte, e la sentenza è iscritta nel registro delle imprese.


Mossa 8 — Esegui lo strumento omologato e presidialo fino all’ultimo pagamento

Obiettivo della mossa: rispettare con puntualità gli impegni del piano omologato, gestire gli scostamenti con gli strumenti previsti dal Codice e proteggere gli effetti positivi dell’omologazione, compresa l’esenzione degli atti esecutivi da revocatorie e reati.

Quando va fatta

Dal giorno dell’omologazione fino all’ultimo pagamento previsto. È la mossa più lunga e la più sottovalutata: moltissimi strumenti falliscono non in tribunale, ma nei due o tre anni successivi.

Come si esegue

Nell’accordo di ristrutturazione, il primo passo è pagare i creditori estranei nei termini: entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, entro centoventi giorni dalla scadenza per quelli successivi. È la condizione su cui si regge tutta la struttura: se non paghi gli estranei, questi conservano integre le proprie azioni e possono tornare ad aggredire il patrimonio. Poi rispetta il calendario concordato con gli aderenti. Se durante l’esecuzione emergono modifiche sostanziali del piano, l’art. 58 CCII ti consente di apportarle, rinnovando l’attestazione e rendendo pubbliche le modifiche; i creditori possono opporsi entro trenta giorni.

Nel concordato preventivo, l’esecuzione avviene sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, al quale devi riferire periodicamente. Se non adempi, ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato, purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza; il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. Prima di procedere con qualunque variazione dell’esecuzione, assicurati di non modificare la proposta: con la pronuncia n. 22229 del 29 giugno 2026, la Cassazione ha escluso che nel concordato in continuità diretta la proposta possa essere modificata dopo l’omologazione. Se i numeri non tornano, la soluzione non è una variazione informale, ma una nuova valutazione dello strumento con i tuoi consulenti.

Il secondo passo è proteggere i garanti. Molti imprenditori hanno firmato fideiussioni personali a favore delle banche. Il Codice prevede, in linea generale, che i creditori conservino i propri diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Nell’accordo ad efficacia estesa, la Cassazione (pronuncia n. 6662 del 20 marzo 2026) ha escluso che gli effetti dell’accordo si estendano ai garanti dei creditori estranei. Se la tua preoccupazione principale è la tua esposizione personale come fideiussore, questo tema va affrontato già nella mossa 2, negoziando la liberazione o la riduzione delle garanzie come parte dell’accordo, e, se necessario, valutando per la tua posizione personale gli strumenti del sovraindebitamento.

Il terzo passo è conservare le esenzioni. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un concordato o di un accordo omologato sono esenti dall’azione revocatoria in un’eventuale successiva liquidazione giudiziale (art. 166, comma 3, CCII), e il Codice esclude per quegli stessi atti alcune fattispecie di bancarotta (art. 324 CCII). L’esenzione copre però solo ciò che è coerente con il piano omologato. Pagamenti fuori piano, anche a creditori “amici”, perdono questa protezione.

La base giuridica

Art. 57, comma 3, e art. 58 CCII per l’esecuzione e le modifiche dell’accordo; artt. 117-119 CCII per effetti, esecuzione e risoluzione del concordato; art. 59 CCII per i coobbligati; artt. 166 e 324 CCII per le esenzioni.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il calo di fatturato che rende impossibile rispettare una rata. Nell’accordo, agisci prima della scadenza con una rinegoziazione ai sensi dell’art. 58, anziché lasciare che la rata scada. Nel concordato, informa subito il commissario e valuta con i tuoi consulenti se l’inadempimento sarebbe di scarsa importanza o se occorre un nuovo strumento. Il ritardo non gestito è quasi sempre peggiore della notizia comunicata in anticipo.

Check di completamento

La mossa è completa quando hai eseguito tutti i pagamenti previsti, hai la documentazione di ciascuno (utile anche ai fini dell’esenzione da revocatoria) e, nel concordato, il commissario ha dato atto dell’integrale esecuzione.


Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, costruiti per mostrare come le stesse regole producano esiti opposti a seconda delle scelte e della tempestività. Non rappresentano casi reali.

Simulazione 1 — Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale: il calcolo che decide

Ipotesi: una s.r.l. manifatturiera ha un passivo di 2.847.300 €, così composto: banche 1.214.600 €, fornitori 693.900 €, Erario 588.400 € (di cui 131.270 € tra sanzioni e interessi), INPS 142.700 €, dipendenti per TFR e retribuzioni 207.700 €. L’attività produce ancora margine.

Soglia del 60%: 2.847.300 × 60% = 1.708.380 €.

Adesioni realistiche dopo la mossa 2: tutte le banche (1.214.600 €) e fornitori per 277.560 €. Totale 1.492.160 €, pari al 52,4% del passivo. Sotto la soglia.

Con l’adesione dell’Erario: 1.492.160 + 588.400 = 2.080.560 €, pari al 73,1%. L’adesione dell’Erario è quindi determinante: senza di essa l’accordo non passa, con essa sì.

Verifica del cram down (disciplina successiva al correttivo): gli altri aderenti valgono il 52,4%, oltre il 25% richiesto. La soglia minima per il creditore pubblico è il 50% del credito esclusi sanzioni e interessi: 588.400 − 131.270 = 457.130 €; il 50% è 228.565 €.

Esito A: l’imprenditore propone all’Erario il 38% dell’intero debito, cioè 223.592 €. È sotto i 228.565 € minimi: se l’Agenzia non aderisce, il cram down non è accessibile, anche se la proposta fosse conveniente rispetto alla liquidazione.

Esito B: l’imprenditore, avendo fatto il calcolo nella mossa 6, propone 236.000 €. Supera la soglia minima; se il piano dimostra che l’Erario non riceve meno che in liquidazione giudiziale e l’accordo non è liquidatorio, il tribunale può omologare anche senza adesione. Una differenza di circa 12.400 € separa i due esiti.

Simulazione 2 — Concordato in continuità: il voto per classi

Ipotesi: passivo di 3.418.750 €, suddiviso in cinque classi: dipendenti 214.380 €, Erario privilegiato 612.940 €, banche chirografarie 1.487.230 €, fornitori strategici 604.600 €, fornitori non strategici 499.600 €.

Nella classe delle banche votano tre istituti: il primo (612.400 €) e il terzo (376.500 €) a favore, il secondo (498.330 €) contro. Favorevoli: 988.900 €, pari al 66,5% dei crediti della classe. La classe approva.

Esito A: tutte le classi approvano; la proposta è approvata e il tribunale procede all’omologazione, verificando le condizioni di legge.

Esito B: la classe dei fornitori non strategici vota contro. La proposta non ha l’unanimità delle classi. Il tribunale potrà omologare solo attraverso la ristrutturazione trasversale, se sono rispettate le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII, tra cui la corretta distribuzione del valore di liquidazione secondo l’ordine delle prelazioni. Chi ha costruito le classi e il valore di liquidazione con cura nella mossa 5 ha una base per chiederla; chi li ha improvvisati no.

Simulazione 3 — Il termine della domanda con riserva e il falso mito di agosto

Ipotesi: l’imprenditore della simulazione 1 deposita una domanda con riserva a inizio luglio 2026; il decreto del tribunale del 9 luglio concede sessanta giorni.

Calcolo corretto (art. 9 CCII, nessuna sospensione feriale): dal 9 luglio, 22 giorni fino al 31 luglio, 31 giorni di agosto, 7 giorni di settembre. Scadenza: 7 settembre 2026.

Esito A: l’imprenditore che ha eseguito la mossa 3 annota il 7 settembre, chiede eventualmente la proroga prima di quella data e deposita l’accordo in tempo.

Esito B: l’imprenditore che applica per abitudine la sospensione dal 1° al 31 agosto calcola la scadenza all’8 ottobre. Al 7 settembre non ha depositato nulla, la domanda diventa improcedibile e, se c’è un’istanza di un creditore e lo stato di insolvenza, si espone all’apertura della liquidazione giudiziale.

Simulazione 4 — Concordato liquidatorio: la verifica delle due soglie

Ipotesi: impresa senza prospettive di continuità. Attivo realizzabile 1.126.450 €, spese di procedura e crediti prededucibili stimati 138.920 €, crediti privilegiati 691.310 €, crediti chirografari 1.943.870 €.

Soglia di risorse esterne: almeno il 10% dell’attivo, cioè 112.645 €. Un socio mette a disposizione 150.000 €: requisito rispettato.

Disponibile per i chirografari: 1.126.450 + 150.000 − 138.920 − 691.310 = 446.220 €, pari al 22,96% dei chirografari. Supera la soglia minima del 20% (388.774 €).

Esito A: con l’apporto di 150.000 €, la proposta è ammissibile sotto il profilo delle soglie.

Esito B: senza l’apporto esterno, il disponibile per i chirografari scende a 296.220 €, cioè il 15,2%, e manca del tutto il requisito del 10% di risorse esterne. Il concordato liquidatorio non è percorribile.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Riassume ogni mossa, l’obiettivo, il momento in cui va eseguita e cosa rischi se la salti.

La logica è sequenziale: fotografia, consenso, protezione, scelta, piano, creditore pubblico, omologazione, esecuzione. Le mosse 1 e 3 possono correre in parallelo se sei sotto attacco esecutivo; le mosse 5 e 6 corrono in parallelo se hai un debito pubblico rilevante. Tutte le altre vanno in ordine.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se la salti
1. Fotografia del passivo Elenco completo dei creditori per rango e scadenza Subito Piano fondato su numeri sbagliati, attestazione impossibile
2. Test del consenso Misurare le adesioni rispetto a 30%, 60%, 75% Prima di ogni deposito Scegliere un accordo senza le firme necessarie
3. Protezione del patrimonio Bloccare esecuzioni e cautelari Subito se ci sono azioni in corso; termini senza sospensione ad agosto Perdita di beni strategici, liquidazione giudiziale
4. Scelta dello strumento Decidere tra accordo e concordato, e la variante Prima metà del termine della domanda con riserva Strumento inadatto, conversione in corsa
5. Piano e attestazione Piano completo, classi corrette, attestazione Seconda metà del termine Inammissibilità, opposizioni fondate
6. Creditore pubblico Transazione fiscale e verifica del cram down Con il piano; 90 giorni per l’adesione Mancato raggiungimento delle soglie, uso distorto
7. Omologazione Sentenza di omologazione stabile 30 giorni per opposizioni e reclamo Rigetto, liquidazione giudiziale
8. Esecuzione Rispetto del piano fino all’ultimo pagamento 120 giorni per gli estranei; scadenze del piano Risoluzione, perdita delle esenzioni

Regola d’oro: nessun termine di questa tabella si sospende dal 1° al 31 agosto.


Gli scenari di deviazione: quando il piano incontra l’imprevisto

Deviazione 1 — Un creditore accelera e deposita un ricorso per liquidazione giudiziale

Stai lavorando alla mossa 2, le trattative con le banche procedono, e un fornitore insoddisfatto deposita ricorso per l’apertura della tua liquidazione giudiziale. Non è la fine del percorso, ma cambia l’ordine delle mosse.

Il piano B è anticipare la mossa 3: deposita una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva, e chiedi le misure protettive. Il Codice dà priorità alla trattazione della domanda di accesso agli strumenti di regolazione rispetto al ricorso per liquidazione, purché la domanda non sia manifestamente inammissibile o abusiva. Nel frattempo, valuta se quel fornitore possa essere pagato o coinvolto nell’accordo: a volte il creditore che accelera è quello che si sente escluso dalle trattative. Ricorda però che, se chiedi le misure protettive, rinunci alla soglia agevolata del 30%.

Deviazione 2 — Il termine della domanda con riserva sta per scadere e il piano non è pronto

Mancano dieci giorni alla scadenza e l’attestatore non ha terminato. Il piano B ha due livelli. Il primo è chiedere la proroga prima della scadenza, documentando lo stato avanzato del lavoro e delle trattative; la proroga è possibile per giustificati motivi e se non pendono ricorsi per liquidazione giudiziale. Il secondo, se la proroga non è concedibile, è valutare con i tuoi consulenti un deposito che converta la strategia: per esempio, passare da un accordo ordinario che richiede ancora firme mancanti a una proposta di concordato che si regge sul voto.

Ciò che non devi fare è lasciare scadere il termine confidando in una tolleranza del tribunale o, peggio, nella sospensione estiva.

Deviazione 3 — Un documento essenziale è irreperibile

Scopri che mancano le dichiarazioni IVA di un esercizio, o che il bilancio di due anni fa non è mai stato depositato. Senza quei documenti la domanda è incompleta. Il piano B è ricostruire: le dichiarazioni si recuperano dal cassetto fiscale; i bilanci non depositati vanno approvati e depositati, anche tardivamente, con l’assistenza del commercialista. Se un documento è davvero non ricostruibile, occorre spiegarlo nella domanda e fornire tutti gli elementi sostitutivi disponibili, sapendo che il tribunale potrà chiedere integrazioni con un termine breve.

Più in generale, se in questa fase emergono irregolarità contabili, è il momento di valutarne con attenzione le conseguenze, anche in relazione alla scelta tra accordo (dove l’art. 63 considera alcune condotte del debitore ai fini del cram down) e concordato (dove la Cassazione ha escluso un autonomo giudizio di meritevolezza nell’omologazione forzosa).


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 4 prima della 2? Puoi scegliere in astratto, ma è una scelta a rischio. La differenza tra accordo e concordato dipende quasi interamente dal consenso raggiungibile. Scegliere l’accordo senza aver contato le firme significa scoprire solo dopo il deposito di non avere la soglia.

Se scelgo l’accordo, resto io a gestire l’impresa? Sì. Nell’accordo di ristrutturazione mantieni la gestione; la domanda di accesso comporta limiti sugli atti di straordinaria amministrazione nel periodo che precede l’omologazione, e il correttivo del 2024 consente di escludere alcuni effetti della domanda per gli accordi. Nel concordato mantieni ugualmente la gestione, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Esiste una terza strada tra accordo e concordato? Sì, ce ne sono diverse. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) consente di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga alle regole di graduazione, ma richiede l’approvazione unanime delle classi. La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale che può sfociare in un accordo. Il piano attestato di risanamento (art. 56) non passa dal tribunale. La scelta dipende dai numeri della mossa 2.

Il concordato “cancella” i debiti che non vengono pagati? Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori: la parte di credito non prevista dalla proposta non è più esigibile nei confronti della società, una volta eseguito il concordato. Ma, in linea generale, i creditori conservano i diritti verso fideiussori e coobbligati. Per la tua posizione personale di garante serve un’analisi separata.

Posso modificare il piano dopo l’omologazione? Nell’accordo sì, con la procedura dell’art. 58 e con il rinnovo dell’attestazione. Nel concordato in continuità diretta la Cassazione ha escluso la modifica della proposta dopo l’omologazione. È una delle ragioni per cui, se prevedi forti incertezze sul futuro, l’accordo può offrire più flessibilità.

Quali costi di giustizia devo mettere in conto? Il contributo unificato previsto per le procedure e, nel concordato, il deposito di una somma per le spese della procedura fissata dal tribunale con il decreto di apertura (art. 47 CCII). A questi si aggiungono gli oneri del commissario giudiziale nel concordato. Sono costi previsti dalla legge che vanno inseriti nel piano come prededucibili.

I miei dipendenti vengono pagati se scelgo il concordato? I crediti di lavoro godono di privilegio generale di primo grado e, nel concordato in continuità, il Codice riserva loro una tutela rafforzata: i crediti assistiti dal privilegio per retribuzioni devono essere pagati entro termini brevi dall’omologazione, salvo diverse previsioni di legge. Prima di procedere, assicurati che il piano indichi con precisione quanto e quando i lavoratori riceveranno, perché un errore su questa voce espone la proposta a contestazioni immediate. Nell’accordo di ristrutturazione, se i dipendenti non firmano, sono creditori estranei e vanno pagati per intero nei centoventi giorni.

Le banche possono revocarmi gli affidamenti mentre tratto? Durante le trattative private, senza misure protettive, le banche restano libere di esercitare i diritti contrattuali. Dopo il deposito della domanda con misure protettive, il Codice limita la possibilità dei creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, e prevede che la sola presentazione della domanda non sia causa di revoca degli affidamenti bancari concessi. È una delle ragioni concrete per cui la mossa 3 può valere quanto la mossa 2.

Se ho un leasing sul macchinario principale, cosa succede? Nel concordato, puoi chiedere al tribunale di essere autorizzato a sospendere o sciogliere i contratti pendenti non più funzionali al piano, con un indennizzo per la controparte trattato come credito anteriore. Se invece il macchinario è indispensabile alla continuità, il piano deve prevedere la prosecuzione del contratto e il pagamento dei canoni. Nell’accordo, la società di leasing è un creditore come gli altri: o firma, o va pagata per intero come estranea. Il leasing strategico è spesso uno dei creditori da portare dentro l’accordo per primo.

Il socio può mettere soldi nell’impresa durante la procedura? Sì, e spesso è decisivo. I finanziamenti erogati in funzione della domanda o in esecuzione dello strumento omologato possono ottenere la prededuzione, cioè essere rimborsati prima dei creditori anteriori, a condizioni fissate dagli artt. 99-102 CCII e, in molti casi, previa autorizzazione del tribunale. Nel concordato liquidatorio, l’apporto esterno è addirittura un requisito di ammissibilità, come hai visto nella simulazione 4. Prima di procedere, assicurati che l’apporto sia formalizzato e autorizzato: un versamento informale rischia di non godere di alcuna tutela.

Se l’accordo fallisce, posso ancora chiedere il concordato? Sì, se l’impresa ha ancora i requisiti e non è stata nel frattempo aperta la liquidazione giudiziale. Ma tieni conto di due fattori. Il primo è il tempo: le misure protettive hanno una durata massima complessiva di dodici mesi, e quelle già godute pesano sulla durata residua. Il secondo è la credibilità: un tribunale che ha visto fallire un accordo guarderà con maggiore attenzione alla fattibilità del nuovo piano. Per questo la mossa 2 va fatta con numeri prudenti, non ottimistici.

Quanto conta la riservatezza nella scelta? Molto, soprattutto per imprese che vivono di rapporti commerciali continuativi. L’accordo nasce da trattative private e diventa pubblico solo con il deposito; il concordato, invece, comporta la pubblicazione della domanda, la nomina del commissario e una relazione che circola tra tutti i creditori. Se temi che la notizia della crisi faccia fuggire clienti e fornitori chiave, un percorso negoziale riservato seguito da un accordo è in genere preferibile, sempre che i numeri della mossa 2 lo consentano.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la mossa che ciascuna sostiene. Per ognuna trovi gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta nella scelta tra accordo e concordato.

A sostegno della mossa 2 (test del consenso)

Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Nel conteggio degli aderenti a un accordo di ristrutturazione non rientrano i creditori il cui credito è sorto dalla procedura stessa; se mancano adesioni di creditori anteriori, l’omologazione forzosa non è accessibile. Rilevanza: le percentuali della mossa 2 vanno calcolate solo su creditori reali e preesistenti.

A sostegno della mossa 4 (scelta dello strumento)

Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169. Nel concordato in continuità regolato dalla legge fallimentare, il surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività fa parte della garanzia patrimoniale e va distribuito nel rispetto dell’ordine delle prelazioni; la regola più flessibile dell’art. 84, comma 6, CCII è una novità del Codice. Rilevanza: chiarisce quali margini distributivi offre oggi il concordato in continuità.

A sostegno della mossa 5 (piano e classi)

Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2024, n. 21431. I crediti oggetto di contestazione giudiziale devono essere collocati in una classe della proposta di concordato, eventualmente dedicata; la loro esclusione compromette l’ammissibilità. Rilevanza: nessun creditore può restare fuori dalle classi, nemmeno quelli che contesti.

Cass. civ., Sez. I, 2 ottobre 2024, n. 25919. Nel concordato in continuità soggetto alla legge fallimentare, la sola prosecuzione dei rapporti contrattuali non basta come utilità per una classe di chirografari; il Codice non si applica retroattivamente neppure come criterio interpretativo. Rilevanza: la disciplina applicabile nel tempo va verificata prima di disegnare le classi.

Cass. civ., Sez. I, 6 maggio 2024, n. 12137. Se la proposta di concordato viene modificata dopo il voto in modo che incida sulla soddisfazione dei creditori, questi vanno informati e chiamati a votare nuovamente. Rilevanza: le modifiche tardive del piano hanno un costo procedurale preciso.

A sostegno della mossa 6 (creditore pubblico)

Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. Nel regime dell’art. 182-bis della legge fallimentare, il cram down presuppone un accordo realmente concluso con creditori diversi da quelli pubblici, anche se da solo non sufficiente a raggiungere la soglia. Rilevanza: l’accordo con il solo Fisco non è un accordo.

Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365 (ordinanza). Quando l’accordo si risolve nella falcidia del debito fiscale con adesioni private irrilevanti, il giudice di merito può ravvisare un uso distorto dello strumento; è un accertamento di fatto, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione. Rilevanza: il tribunale guarda alla sostanza dell’operazione.

Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. Le soglie minime di pagamento per il cram down introdotte dal D.L. 69/2023 si applicano alle proposte depositate dopo l’entrata in vigore della norma, e questa applicazione è compatibile con la Costituzione. Rilevanza: la data di deposito determina le regole.

Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore al correttivo del 2024, l’omologazione nonostante la mancata adesione del creditore pubblico richiede comunque un accordo con gli altri creditori; senza di esso non si può valutare se l’adesione pubblica sia decisiva. Rilevanza: conferma la necessità di un consenso privato effettivo.

Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 (ordinanza). Nel concordato con omologazione forzosa ai sensi dell’art. 88 CCII, il tribunale verifica il presupposto economico rispetto alla liquidazione giudiziale e non un requisito di meritevolezza del debitore, a differenza di quanto l’art. 63 prevede per gli accordi. Rilevanza: segna una differenza concreta tra i due strumenti quando il debito fiscale è rilevante.

A sostegno della mossa 7 (omologazione e impugnazioni)

Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310. Nel procedimento di omologa dell’accordo regolato dalla legge fallimentare, di natura contenziosa, può reclamare solo chi ha assunto la qualità di parte nelle fasi precedenti. Rilevanza: chi non si oppone perde, in linea di principio, la possibilità di impugnare.

Cass. civ., Sez. I, n. 5828/2026. Nel regime del Codice, il reclamo contro l’omologazione degli accordi spetta alle parti formali del giudizio; il creditore pubblico destinatario del cram down che non si è opposto può reclamare solo deducendo un vizio procedurale che gli ha impedito di partecipare. Rilevanza: le comunicazioni al creditore pubblico vanno curate con precisione assoluta.

Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378. Nel regime della legge fallimentare, il provvedimento della corte d’appello sul reclamo contro l’omologazione di accordi e concordati è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione via PEC del testo integrale a cura della cancelleria. Rilevanza: il termine per l’ultimo grado può decorrere senza alcuna notifica di parte.

A sostegno della mossa 8 (esecuzione)

Cass. civ., Sez. I, 29 giugno 2026, n. 22229. Nel concordato in continuità diretta, dopo l’omologazione la proposta non può più essere modificata. Rilevanza: la rigidità post-omologazione del concordato è un fattore di scelta rispetto all’accordo, che ammette modifiche ai sensi dell’art. 58.

Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. Gli effetti degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa non si estendono ai garanti dei creditori estranei. Rilevanza: la posizione dei fideiussori va negoziata espressamente.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un imprenditore deve scegliere tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione, ha bisogno di qualcuno che traduca le norme in numeri e i numeri in decisioni. Ecco cosa fa concretamente lo Studio Monardo in ciascuna fase del piano.

  1. Ricostruiamo il passivo reale incrociando bilanci, Centrale Rischi, estratti di ruolo e posizioni previdenziali, e segnaliamo gli scostamenti tra contabilità e pretese dei creditori.
  2. Verifichiamo i rapporti bancari attraverso lo staff dedicato al diritto bancario, individuando addebiti contestabili che riducono l’esposizione e rafforzano la tua posizione negoziale.
  3. Calcoliamo le soglie di adesione (30%, 60%, 75% di categoria) sul tuo elenco creditori e ti indichiamo, nomi alla mano, quali adesioni sono decisive.
  4. Conduciamo le trattative con banche e fornitori, impostandole con la metodologia della composizione negoziata quando è la via più adatta.
  5. Predisponiamo la domanda di accesso, con o senza riserva, e la richiesta di misure protettive, presidiando il calendario dei termini senza sospensione feriale.
  6. Confrontiamo i due strumenti sulla tua matrice decisionale e redigiamo la motivazione della scelta che accompagnerà il piano.
  7. Coordiniamo il lavoro con l’attestatore indipendente, verificando completezza del piano, costruzione delle classi e stima del valore di liquidazione.
  8. Costruiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva, verificando la versione applicabile degli artt. 63 e 88 CCII e i presupposti dell’eventuale omologazione forzosa.
  9. Difendiamo l’omologazione nel giudizio davanti al tribunale, nel reclamo alla corte d’appello e nell’eventuale ricorso per cassazione.
  10. Presidiamo l’esecuzione del piano omologato, gestendo rinegoziazioni, rapporti con il commissario e posizione dei garanti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella più vicina al tema di questo articolo: è la figura che il legislatore ha costruito per favorire le trattative tra imprenditore e creditori, cioè esattamente il lavoro che precede ogni accordo di ristrutturazione e che spesso decide se un concordato è davvero necessario. Le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC entrano in gioco quando, accanto alla crisi dell’impresa, occorre gestire l’esposizione personale del socio o del garante.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta la scelta tra accordo e concordato può seguire le opposizioni, il reclamo e il ricorso di legittimità, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e coerenza.

Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i profili giuridici del piano e quelli contabili e fiscali vengono esaminati in parallelo, perché in uno strumento di regolazione della crisi un errore di numeri diventa un errore di diritto, e viceversa.


Chiusura: il principio che tiene insieme tutto il piano

Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione non sono uno migliore dell’altro in assoluto. L’accordo premia l’imprenditore che ha creditori concentrati e disposti a firmare, e gli restituisce rapidità, riservatezza e flessibilità. Il concordato protegge l’imprenditore che ha un passivo frammentato o creditori che non firmeranno mai, e gli offre la forza di una decisione a maggioranza che vincola tutti. Quello che conviene a te lo dicono i numeri delle mosse 1 e 2, non le preferenze.

Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione che resta aperta; ogni mossa rimandata è una strada che si chiude, e nella crisi d’impresa agosto non ferma l’orologio.

Lo Studio Monardo si occupa di questa scelta perché la sua competenza è costruita esattamente sui passaggi che la decidono: la trattativa con i creditori, presidiata dalla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; il confronto con banche ed Erario, sostenuto dallo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario; la difesa dell’omologazione fino all’ultimo grado, affidata a un avvocato cassazionista. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo le soglie e costruiremo con te la strategia più adatta ai tuoi numeri.

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