#Finsubito news – Conferma in ruolo, ferie non godute, abilitazioni, ITP, paritarie e lauree AFAM


ciò che i decreti-legge n. 144 e n. 170 del 2026 cambiano e ciò che lasciano invariato

L’AVVOCATO RISPONDE

Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola

Conferma in ruolo, ferie non godute, abilitazioni, ITP, paritarie e lauree AFAM: ciò che i decreti-legge n. 144 e n. 170 del 2026 cambiano e ciò che lasciano invariato

I quesiti che seguono, formulati in forma spersonalizzata, ricostruiscono sei situazioni tipiche sulle quali le nuove disposizioni sono destinate a incidere. Riguardano la sorte delle graduatorie dopo la conferma in ruolo, l’indennità per le ferie non godute, l’accesso riservato ai percorsi abilitanti, i requisiti dei concorsi per insegnante tecnico-pratico (ITP), il servizio dei docenti non abilitati nelle scuole paritarie e la nuova denominazione dei titoli dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

IL PRIMO QUESITO

Sono docente di scuola secondaria, immessa in ruolo il 1° settembre 2026 dalla graduatoria di un concorso ordinario, e sto svolgendo il periodo di formazione e prova. Ho superato anche un secondo concorso ordinario per un’altra classe di concorso, la cui graduatoria non è ancora giunta alla mia posizione; figuro inoltre nella graduatoria di merito di una procedura straordinaria e nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Vorrei sapere che cosa accadrà a ciascuna di queste posizioni dopo la conferma in ruolo, alla luce della conversione del decreto-legge n. 144 del 2026, e se potrò ancora accettare una supplenza.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa, gentile Professore,

fino al 7 agosto 2026 il comma 5 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nella versione allora vigente, faceva discendere dall’esito favorevole del test finale e della valutazione dell’anno di prova la cancellazione del docente «da ogni altra graduatoria», con la specificazione delle graduatorie di merito, di istituto e a esaurimento. L’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2026, in vigore dall’8 agosto e rimasto invariato in sede di conversione, ha sostituito quel periodo con due proposizioni distinte. La prima conserva l’effetto estintivo, ma lo riferisce alle «graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto» in cui il docente risulti inserito; la seconda sottrae espressamente alla cancellazione le «graduatorie dei concorsi ordinari». La relazione tecnica, riportata nella documentazione parlamentare, descrive la misura come la sospensione del depennamento automatico dalle graduatorie dei concorsi ordinari e ne stima la platea in poche centinaia di docenti vincitori di più procedure.

Applicata alla sua situazione, la nuova disciplina produce effetti differenziati. Il suo inserimento nella graduatoria del secondo concorso ordinario sopravvive alla conferma in ruolo, sicché un’eventuale proposta di assunzione per l’altra classe di concorso potrà ancora raggiungerla; in quel momento occorrerà, a nostro giudizio, scegliere quale rapporto conservare, poiché la salvaguardia riguarda la posizione in graduatoria e non autorizza la titolarità contemporanea di due rapporti a tempo indeterminato. Andrà altresì verificato il rilievo del vincolo di permanenza previsto dallo stesso comma 5. La graduatoria della procedura straordinaria rientra, invece, nella categoria generale delle graduatorie concorsuali e non nell’eccezione, che il legislatore ha riservato ai soli concorsi ordinari: a nostro avviso, stando alla lettera della norma e alla descrizione che ne offre la relazione tecnica, da quella graduatoria la cancellazione continuerà a operare. Lo stesso vale per le graduatorie di istituto, che il nuovo testo nomina espressamente, e per le graduatorie ad esaurimento.

Diverso è il discorso per le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). La nuova formulazione elenca tre categorie di graduatorie e non menziona le GPS, mentre il testo previgente, aperto dall’espressione «ogni altra graduatoria», si prestava a letture estensive. Il mutamento lessicale rafforza, a nostro giudizio, la conclusione che la conferma in ruolo non comporti, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, la cancellazione automatica dalle GPS. Quanto alle supplenze, lo stesso comma impone al docente di restare per almeno tre anni, compreso il periodo di prova, nella scuola in cui lo ha svolto, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, ma gli consente di accettare «il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico» per altra tipologia o classe di concorso per la quale abbia titolo. Le ulteriori condizioni dipendono dalla disciplina, vigente al momento della proposta, delle graduatorie e degli incarichi compatibili con il ruolo, che andrà verificata in concreto.

Sotto il profilo temporale, la cancellazione continua a prodursi con il superamento del test finale e con la valutazione finale positiva, non con l’immissione in ruolo né con la presa di servizio. Per lei, che concluderà il periodo di prova nell’anno scolastico 2026/2027, la regola applicabile è perciò quella nuova. Più delicata è la posizione di chi abbia ottenuto la valutazione positiva prima dell’8 agosto 2026 e sia stato cancellato secondo il testo previgente: il decreto non reca una disciplina transitoria e, a nostro avviso, il ripristino di posizioni già depennate non discende automaticamente dalla nuova formulazione, sicché ogni caso richiede l’esame puntuale degli atti.

Sul piano della tutela, la cancellazione da una graduatoria già approvata incide sul diritto all’assunzione. La controversia appare perciò attratta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, cui l’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devolve anche le controversie «concernenti l’assunzione al lavoro»; al giudice amministrativo restano, a norma del comma 4, le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione. Le suggeriamo di conservare i decreti di approvazione delle graduatorie e le eventuali rettifiche, di verificare dopo la conferma in ruolo che l’Ufficio scolastico regionale non disponga depennamenti dalla graduatoria del secondo concorso e, qualora ciò accadesse, di chiederne per iscritto e senza indugio il ripristino, riservando ogni ulteriore iniziativa all’esame del provvedimento.

IL SECONDO QUESITO

Sono assistente amministrativa a tempo indeterminato in un istituto comprensivo e cesserò dal servizio per pensionamento il 1° settembre 2027. Negli ultimi anni, a causa dei carichi di lavoro e della carenza di personale, non sono riuscita a fruire di tutte le ferie maturate e il residuo è stato più volte rinviato. Ho letto che, con il decreto-legge n. 144 del 2026, le ferie non godute possono finalmente essere pagate. Vorrei sapere se l’indennità mi spetterà per tutte le giornate residue e che cosa devo fare, fin da ora, per non perderle.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile A.T.A.,

il quadro da cui muovere è l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Quella disposizione impone tuttora la fruizione obbligatoria delle ferie e, fino al 7 agosto 2026, precisava che esse non davano luogo «in nessun caso» a trattamenti economici sostitutivi, neppure quando il rapporto cessava per pensionamento o per raggiungimento del limite di età. Su quel divieto assoluto è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, con la sentenza 18 gennaio 2024, causa C-218/22, BU contro Comune di Copertino, resa su rinvio del Tribunale di Lecce proprio in relazione alla disposizione italiana. Secondo la Corte, l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali ostano a una normativa che, per finalità di contenimento della spesa e per esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, vieti di corrispondere l’indennità per le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto, qualora il dipendente vi abbia posto fine volontariamente e non abbia dimostrato di non averne potuto fruire per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nella motivazione la Corte precisa che il diritto può andare perduto soltanto se il lavoratore si è astenuto dal godere delle ferie «deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze», dopo essere stato messo in condizione di esercitarlo effettivamente, e che spetta al datore di lavoro provare di averlo invitato e informato in tempo utile (punti 47-50).

Il dossier sul disegno di legge di conversione riferisce che la riforma intende armonizzare l’ordinamento interno con quella pronuncia e agevolare la chiusura del caso ARES (2024)5050429 del 12 luglio 2024, nel quale la Commissione europea aveva chiesto all’Italia quali misure avesse adottato o intendesse adottare per darvi attuazione. Ne è scaturita la nuova formulazione del comma 8, introdotta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2026 e ritoccata in sede di conversione soltanto sul piano lessicale. Il divieto assoluto è stato soppresso; il datore di lavoro deve ora garantire, con i propri poteri organizzativi, che il personale possa fruire pienamente delle ferie, le quali possono essere sostituite dall’indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto e nei limiti indicati dalla norma. Egli è tenuto a invitare formalmente il dipendente a fruirne, avvertendolo in tempo utile che, altrimenti, andranno perse al termine del periodo di riferimento o di quello di riporto autorizzato e non potranno essere monetizzate; se la mancata fruizione dipende dalla «scelta consapevole del lavoratore», l’indennità non spetta, ma la prova di tale scelta grava sull’amministrazione. Ai soli fini del comma 8, per datore di lavoro si intende il soggetto responsabile dell’autorizzazione o del diniego delle ferie, da individuare secondo l’ordinamento della singola amministrazione.

Per la sua posizione conta, anzitutto, il profilo temporale. L’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto stabilisce che le nuove regole si applicano al periodo di ferie maturato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 7 ottobre 2026, e la relazione tecnica collega questa scelta all’esigenza di neutralità finanziaria. Le giornate maturate fino a quella data restano quindi, formalmente, soggette al testo previgente; e poiché, ordinariamente, le ferie maturano progressivamente nel corso dell’anno, anche la dotazione dell’anno scolastico 2026/2027 risulterà, secondo la nostra lettura, ripartita tra i due regimi.

Ciò non significa che il residuo più risalente sia irrimediabilmente perduto. La sentenza della Corte di giustizia ha interpretato il diritto dell’Unione proprio rispetto al divieto italiano e, a nostro avviso, il giudice nazionale dovrà tenerne conto, interpretando il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme. Per le ferie maturate fino al 7 ottobre 2026, quindi, la pretesa all’indennità non è, a nostro giudizio, esclusa in radice: essa dipende dal fatto che la mancata fruizione sia derivata da esigenze di servizio, da dinieghi o comunque da cause non imputabili alla dipendente, e non da una rinuncia deliberata successiva a un invito formale, la cui prova spetterà all’amministrazione. In questa prospettiva può assumere rilievo l’eventuale circostanza che, negli anni passati, non le siano stati rivolti inviti formali né avvertimenti sulle conseguenze del mancato godimento. La valutazione va compiuta caso per caso, sui documenti.

Una precisazione riguarda i suoi colleghi supplenti. L’ultimo periodo del comma 8, aggiunto dall’articolo 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è rimasto immutato. Esso esclude l’applicazione del comma al personale docente e ATA supplente breve e saltuario e ai docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è loro consentito fruirne. Il saldo così calcolato resta pertanto sottratto ai nuovi limiti, mentre per tutto il personale docente continua a valere la disciplina del comma 54 della stessa legge, che colloca, di regola, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.

Sul piano operativo le suggeriamo di conservare ogni richiesta di ferie e ogni diniego o rinvio motivato da esigenze di servizio, di chiedere fin d’ora per iscritto la programmazione del residuo prima della cessazione e, se ricevesse l’invito formale previsto dalla nuova norma, di fruire delle giornate indicate o di documentare con una nota le ragioni che lo impediscono. La domanda di pagamento andrà formalizzata al momento della cessazione, e l’eventuale controversia rientrerà tra quelle relative al rapporto di lavoro che l’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il diritto è soggetto a prescrizione, e un atto scritto e circostanziato, idoneo a costituire in mora l’amministrazione e trasmesso con un mezzo che ne attesti la ricezione, ne interrompe il decorso a norma dell’articolo 2943, quarto comma, del codice civile.

IL TERZO QUESITO

Insegno da quattro anni con contratti a tempo determinato, in parte in una scuola statale e in parte in una scuola paritaria, sempre nella stessa classe di concorso, ma non sono ancora abilitato. Ho letto che il decreto-legge n. 170 del 2026 avrebbe reso strutturale il percorso abilitante da 30 CFU, con una riserva di posti del 45 per cento per chi ha tre anni di servizio. Vorrei sapere se posso contare su questa possibilità anche nei prossimi anni, se il servizio nella paritaria vale quanto quello statale e se, nel frattempo, posso partecipare a un concorso senza abilitazione.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa, gentile Professore,

la novità introdotta dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170 è più circoscritta di quanto lasci intendere l’aggettivo «strutturale» con cui è stata presentata, e per coglierne la portata occorre tenere distinte due disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017. La prima è l’articolo 2-ter, comma 4-bis, nel testo in vigore dal 17 agosto 2023. Esso consente di conseguire l’abilitazione con l’acquisizione di 30 CFU o CFA, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario per la classe di concorso, a chi possa vantare almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, maturate nell’ultimo quinquennio in scuole statali o paritarie, una delle quali almeno nella classe di concorso per cui chiede l’abilitazione. La stessa via è aperta a chi abbia sostenuto la prova della procedura straordinaria disciplinata dal comma 9-bis dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Questa disposizione non contiene alcun limite temporale e il nuovo decreto non l’ha toccata.

La seconda è il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2-bis, che riserva alle medesime categorie di docenti, cui aggiunge chi è titolare di un contratto di insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalle regioni, una quota dei posti nei percorsi di formazione iniziale attivati dalle università e dalle istituzioni AFAM. Fino al 30 settembre 2026 questo accesso riservato valeva soltanto per i primi tre cicli; il decreto n. 170 ha soppresso le parole che fissavano il limite, sicché la riserva diventa un meccanismo permanente. La legge, tuttavia, non ne determina la misura, perché la quota e le modalità restano affidate a un decreto del titolare del dicastero dell’università, da adottare previa consultazione del Ministro dell’istruzione e del merito. La percentuale del 45 per cento che lei richiama non compare nel testo legislativo e andrà verificata nei provvedimenti che regoleranno ciascun ciclo. Per i docenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale la distinzione produce, inoltre, una conseguenza pratica: essi beneficiano della riserva di posti, ma non figurano tra i destinatari del comma 4-bis dell’articolo 2-ter, sicché il solo contratto di docenza in quei percorsi non apre, a nostro avviso, la via abbreviata dei 30 crediti.

Quanto al servizio svolto nella scuola paritaria, entrambe le disposizioni lo equiparano a quello statale, purché le annualità siano valutate secondo il comma 14 dell’articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che considera anno scolastico intero il servizio di almeno 180 giorni o quello reso senza interruzioni dal 1° febbraio sino alla conclusione degli scrutini finali. Diverso è il regime dell’accesso al concorso senza abilitazione. L’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 lo consente a chi abbia svolto, entro il termine di presentazione delle domande, almeno tre anni scolastici di servizio nei cinque anni precedenti «presso le istituzioni scolastiche statali», uno dei quali almeno nella classe di concorso o nella tipologia di posto per cui si concorre. A questo fine le annualità maturate nella paritaria non si computano, e occorrerà contare separatamente quelle statali, che nel suo caso potrebbero non bastare.

Il decreto n. 170, infine, attende ancora, alla data in cui scriviamo, la conversione. Se il Parlamento non lo convertisse entro sessanta giorni dalla pubblicazione, la soppressione del limite dei tre cicli perderebbe efficacia sin dall’inizio, mentre resterebbe intatta la disciplina dei 30 crediti del comma 4-bis, che dal decreto non dipende. Le consigliamo di procurarsi fin d’ora le certificazioni di servizio, tenendo distinti gli anni statali da quelli paritari e indicando per ciascuno la classe di concorso, e di seguire l’adozione dei provvedimenti ministeriali che apriranno il prossimo ciclo. Gli eventuali atti di esclusione adottati in quella sede sono impugnabili, in linea generale, dinanzi al giudice amministrativo, nel termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’articolo 29 del codice del processo amministrativo, che decorre secondo le regole dell’articolo 41, comma 2, del medesimo codice.

IL QUARTO QUESITO

Sono diplomato in un istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e da alcuni anni lavoro come supplente nei laboratori di cucina. Intendo partecipare al prossimo concorso per insegnante tecnico-pratico e ho letto che il decreto-legge n. 170 del 2026 ha prorogato al 31 dicembre 2027 la validità del diploma come titolo di accesso. Vorrei sapere se conta la data del bando o quella delle prove, che cosa accadrà dal 2028 e se un diploma rilasciato da un ITS Academy, che sto valutando di conseguire, potrà essermi utile

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa, gentile Professore,

la lettera b) del comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 170 del 2026 ha modificato il comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 59 del 2017, sostituendo il termine del 31 dicembre 2026 con quello del 31 dicembre 2027. Nel testo oggi vigente la disposizione stabilisce che i nuovi requisiti dell’articolo 5, comma 2, si applicano ai concorsi «banditi dopo il 31 dicembre 2027» e che, sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico-pratico restano fermi i requisiti stabiliti dalla disciplina delle classi di concorso. Per i concorsi banditi fino a quella data il diploma continua a consentire la partecipazione, a condizione che corrisponda a uno dei titoli previsti per la classe di concorso cui lei aspira.

Il verbo scelto dal legislatore orienta anche la risposta sulla data rilevante. A nostro avviso, la norma guarda al momento in cui il concorso è bandito, cioè all’atto di indizione, e non allo svolgimento delle prove né all’immissione in ruolo: una procedura indetta nel 2027 resta regolata dai requisiti transitori anche se le prove si svolgeranno nel 2028. Un margine di incertezza potrebbe sorgere soltanto nell’ipotesi di un bando adottato negli ultimi giorni di dicembre e pubblicato all’inizio dell’anno successivo; in tal caso i requisiti fissati dal bando andranno confrontati con la norma e, se difformi, contestati tempestivamente.

Per le procedure indette a partire dal 1° gennaio 2028, ove non intervengano nuove proroghe, si applicherà il regime ordinario dell’articolo 5, comma 2, che esige due requisiti congiunti: un titolo di studio congruente con le classi vigenti alla data di indizione e con le competenze richieste all’insegnante tecnico-pratico, e l’abilitazione specifica per la classe di concorso. Tra i titoli ammessi figurano la laurea, il diploma di primo livello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e i titoli equipollenti o equiparati. Il testo vigente comprende anche il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, rilasciati dagli ITS Academy al termine dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche regolati dall’articolo 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99. Il diploma ITS che sta valutando potrà quindi costituire titolo di accesso, purché coerente con la classe di concorso; il testo legislativo rinvia a tale coerenza senza fissare una tavola di corrispondenze, sicché la verifica andrà condotta sulla disciplina delle classi di concorso in vigore quando il concorso sarà indetto.

Resta da considerare il ruolo del servizio prestato. L’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo ammette al concorso senza abilitazione chi abbia svolto almeno tre anni di servizio nelle scuole statali nei cinque anni precedenti, ma fa espressamente salvo il possesso del titolo di studio necessario per la classe di concorso. Per i concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2027, dunque, il servizio potrà supplire, a nostro giudizio, alla mancanza dell’abilitazione, non a quella del titolo: il solo diploma di istruzione secondaria, pur accompagnato da anni di supplenza, non sarà più sufficiente.

Anche in questo caso la proroga dipende dalla conversione del decreto n. 170: se la conversione mancasse, il termine tornerebbe al 31 dicembre 2026 e i concorsi banditi nel 2027 richiederebbero già i nuovi requisiti. Le consigliamo di seguire l’esito della conversione e di valutare per tempo l’iscrizione a un percorso ITS o universitario coerente con il laboratorio di interesse. L’eventuale esclusione dal concorso per difetto dei requisiti va contestata, in linea generale, dinanzi al giudice amministrativo, cui l’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione. Il ricorso va proposto nel termine di decadenza di sessanta giorni stabilito dall’articolo 29 del codice del processo amministrativo, che decorre secondo l’articolo 41, comma 2, del medesimo codice; se l’esclusione discende direttamente da una clausola del bando, è prudente valutarne l’impugnazione fin dalla pubblicazione.

IL QUINTO QUESITO

Insegno da quattro anni in una scuola secondaria paritaria, senza abilitazione. Lo scorso anno ho presentato domanda per un percorso abilitante, ma non sono stato ammesso per esaurimento dei posti disponibili. Il gestore mi ha assicurato che, grazie al decreto-legge n. 144 del 2026, potrò continuare a insegnare fino al 2028 senza alcun problema. Vorrei sapere se la deroga mi riguarda davvero, se il servizio svolto può valere come abilitazione anche nelle graduatorie della scuola statale e che cosa accadrà dopo l’anno scolastico 2027/2028.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa, gentile Professore,

tra i requisiti che l’articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62 pone per il riconoscimento della parità figura quello di impiegare «personale docente fornito del titolo di abilitazione», titolo che, secondo il comma 4-bis, dall’anno scolastico 2023/2024 si consegue attraverso i percorsi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017. Il comma 4-ter introduce un’eccezione: in via straordinaria, per l’aspirante che abbia chiesto di frequentare un percorso abilitante e la cui domanda «non sia stata accolta per mancanza dell’offerta formativa», tiene luogo dell’abilitazione l’insegnamento svolto nelle scuole paritarie per almeno tre annualità, anche non consecutive, nell’arco dei dieci anni precedenti. L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2026, confermato in sede di conversione con un mero affinamento testuale, ha esteso fino all’anno scolastico 2027/2028 una misura prima limitata agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Dalla lettera della disposizione discendono due condizioni, che devono ricorrere insieme. La prima esige che l’interessato abbia chiesto di iscriversi a un percorso abilitante e che la domanda non sia stata accolta per carenza dell’offerta formativa. Secondo il tenore testuale della norma, chi non ha presentato istanza di iscrizione non può invocare la deroga; la formula legislativa si presta, a nostro avviso, a comprendere l’esaurimento dei posti disponibili, che è il suo caso, mentre più incerta è l’estensione della formula a esclusioni dovute ad altre ragioni. La seconda richiede tre anni di servizio nelle paritarie nell’ultimo decennio, computati secondo il comma 14 dell’articolo 11 della legge n. 124 del 1999. L’eventuale comunicazione con cui l’università o l’istituzione AFAM le ha negato l’iscrizione costituisce la prova principale della prima condizione e va conservata con cura.

La deroga, tuttavia, opera entro confini precisi. Il servizio vale come requisito «ai soli fini di cui al comma 4», cioè per consentire alla scuola di ottenere o mantenere la parità avvalendosi della sua opera; non le attribuisce l’abilitazione e non produce effetti al di fuori della disciplina della parità. Ne segue che il servizio paritario non potrà essere speso come titolo abilitante nelle graduatorie della scuola statale né, per le ragioni esposte nella risposta al terzo quesito, ai fini dell’accesso al concorso senza abilitazione.

Dopo l’anno scolastico 2027/2028, salvo ulteriori proroghe, la deroga cesserà e la scuola dovrà avvalersi di docenti abilitati. Il servizio che lei ha maturato offre però una via ordinaria all’abilitazione. Il percorso da 30 CFU previsto dall’articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2017 è infatti accessibile a chi possieda il titolo di studio valido per la classe di concorso e conti almeno tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio, valutati secondo il comma 14 dell’articolo 11 della legge n. 124 del 1999. Almeno uno di tali anni deve essere stato prestato nella classe di concorso per la quale intende abilitarsi. Potrà altresì giovarsi della riserva di posti dell’articolo 2-bis, comma 2, resa permanente dal decreto-legge n. 170 del 2026 in attesa della conversione. A nostro avviso conviene intraprendere questa strada fin dal prossimo ciclo, conservando la documentazione di ogni domanda presentata e del suo esito.

Sul piano delle tutele occorre distinguere due rapporti, ai quali corrispondono, in linea generale, giurisdizioni diverse. Il contratto con la scuola paritaria privata è un rapporto di lavoro di diritto privato, e le relative controversie spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il riconoscimento e il mantenimento della parità dipendono invece da provvedimenti dell’Amministrazione scolastica, la cui contestazione appartiene al giudice amministrativo e interessa, in primo luogo, il gestore della scuola.

IL SESTO QUESITO

Nel 2022 ho conseguito il diploma accademico di secondo livello in un Conservatorio di musica. Ho letto che, per effetto del decreto-legge n. 144 del 2026, i titoli rilasciati dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica si chiamano ora lauree e lauree magistrali. Vorrei sapere se posso considerarmi in possesso di una laurea magistrale a tutti gli effetti, anche per partecipare a concorsi pubblici estranei alla scuola che richiedono questo titolo, e se cambia qualcosa per l’accesso all’insegnamento.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Lettrice, gentile Lettore,

l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2026, rimasto sostanzialmente invariato in sede di conversione, è intervenuto sull’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per due vie. Al comma 5 ha stabilito che le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica rilasciano «lauree e lauree magistrali» in luogo dei precedenti diplomi accademici. Con il nuovo comma 5-bis ha poi disposto che ogni riferimento all’espressione «diplomi accademici di primo e secondo livello», ovunque ricorra in disposizioni vigenti, si intenda fatto, rispettivamente, alle lauree e alle lauree magistrali rilasciate dalle istituzioni AFAM. La relazione tecnica, riportata nel dossier parlamentare, qualifica l’intervento come una modifica della sola denominazione dei titoli, priva di effetti finanziari.

Proprio questa qualificazione orienta la risposta. Lo stesso comma 5, nella parte rimasta invariata, continua ad affidare a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la dichiarazione delle equipollenze tra i titoli AFAM e quelli universitari «al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi». Il legislatore ha dunque cambiato il nome del titolo senza sopprimere il meccanismo che ne misura l’equivalenza con i titoli rilasciati dalle università, e il comma 5-bis, nel riscrivere i rinvii normativi, parla di lauree «rilasciate dalle Istituzioni» AFAM, mantenendone distinta la provenienza. A nostro giudizio, quando un bando richiede una laurea magistrale universitaria di una determinata classe, la nuova denominazione non basta da sola ad assicurare l’ammissione, che continuerà a dipendere dalle equipollenze dichiarate; più aperta è la questione dei bandi che richiedono genericamente una laurea magistrale, sulla quale non è possibile, allo stato, formulare previsioni sicure.

Per l’insegnamento la novità assume, a nostro giudizio, portata essenzialmente nominale. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 già ammetteva ai concorsi per i posti comuni della scuola secondaria il diploma di secondo livello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, purché coerente con la classe di concorso, e l’articolo 2-ter, comma 1, dello stesso decreto lo indica tra i titoli che danno accesso alla prova finale del percorso abilitante. Sotto questo profilo la sua posizione resta quella di prima: decisiva continua a essere la congruenza tra il titolo posseduto e la classe di concorso cui aspira.

Resta una questione che la norma non affronta in modo espresso, ossia la sorte dei titoli rilasciati prima dell’8 agosto 2026. Il nuovo testo descrive ciò che le istituzioni rilasciano e riscrive i rinvii contenuti nelle disposizioni vigenti, ma non detta una regola transitoria sulla denominazione dei diplomi già conseguiti. A nostro giudizio l’identità e il valore del titolo restano immutati; nelle domande di partecipazione è prudente indicarlo con il nome riportato nel diploma, richiamando la corrispondenza fissata dal comma 5-bis e allegando, ove possibile, il certificato con l’indicazione del livello.

Se un’amministrazione dovesse disporre la sua esclusione da un concorso per difetto del titolo, la controversia rientrerebbe tra quelle in materia di procedure concorsuali che l’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva al giudice amministrativo. Il ricorso andrebbe proposto nel termine di decadenza di sessanta giorni stabilito dall’articolo 29 del codice del processo amministrativo, decorrente secondo l’articolo 41, comma 2, del medesimo codice, e un esame preventivo del bando, prima della scadenza delle domande, può evitare il contenzioso.

Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione dei docenti neoassunti in anno di formazione e prova, del personale docente e ATA prossimo alla cessazione dal servizio, dei docenti precari e degli aspiranti insegnanti tecnico-pratici, dei docenti non abilitati delle scuole paritarie e dei diplomati delle istituzioni AFAM tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489. La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.


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