Concordato semplificato, concordato preventivo o liquidazione giudiziale: quale strada regge davvero nel tuo caso?
La domanda che si pone l’imprenditore all’uscita da una composizione negoziata andata male è quasi sempre la stessa: posso chiudere la mia impresa con il concordato semplificato, oppure devo rassegnarmi a un concordato preventivo con il voto dei creditori o, peggio, alla liquidazione giudiziale? È una domanda legittima, e ha una risposta meno ovvia di quanto lascino intendere molte guide divulgative. Non esiste una strada valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il concordato semplificato è uno strumento potente ma stretto, e la sua convenienza va soppesata caso per caso contro le alternative.
Il nome trae in inganno. “Semplificato” non significa facile: significa che mancano alcuni passaggi tipici del concordato preventivo (il voto dei creditori, la soglia minima del 20% ai chirografari, l’apporto obbligatorio di risorse esterne), ma a fronte di questo vantaggio la legge e i giudici pretendono requisiti di accesso molto severi. Tra dicembre 2025 e gennaio 2026 la Prima Sezione civile della Cassazione ha pronunciato una serie di decisioni ravvicinate che hanno ridisegnato i confini dell’istituto, e i tribunali di merito stanno dichiarando inammissibili un numero significativo di domande.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione precisa: al concordato semplificato si arriva soltanto passando dalla composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il percorso — relazione finale dell’esperto compresa — da cui dipende l’ammissibilità della domanda. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire l’eventuale contenzioso su omologazione e reclami fino all’ultimo grado, e la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, rilevante quando l’impresa è “sotto soglia” e l’alternativa concreta diventa la liquidazione controllata.
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Il quadro di partenza: da dove si arriva al bivio
Per valutare le opzioni con lucidità occorre fissare pochi concetti, quelli che incidono direttamente sul confronto.
La composizione negoziata come anticamera obbligata
La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 14/2019, di seguito CCII) è un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente che lo affianca nelle trattative con i creditori. Le trattative possono chiudersi con uno degli esiti indicati dall’art. 23 CCII: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto (comma 1); oppure, al di fuori di questi esiti, un piano attestato di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato semplificato o uno degli altri strumenti di regolazione della crisi (comma 2).
Il concordato semplificato, dunque, non è una procedura a cui si accede “da fuori”: è uno degli sbocchi possibili della composizione negoziata, e solo di quella. Chi non ha attraversato una composizione negoziata non ha, semplicemente, questa opzione sul tavolo.
I requisiti di accesso secondo l’art. 25-sexies CCII
L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente all’imprenditore di presentare la domanda quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara due cose:
- che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
- che le soluzioni individuate dall’art. 23, comma 1, e comma 2, lettere a) e b) — cioè le soluzioni negoziali, il piano attestato e l’accordo di ristrutturazione — non sono praticabili.
La domanda va proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Deve contenere una proposta di concordato per cessione dei beni, un piano di liquidazione e la documentazione prevista dall’art. 39 CCII (tra cui i bilanci degli ultimi tre esercizi, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione, la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria). La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.
Il terzo correttivo al Codice della crisi (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) ha toccato più commi dell’articolo: tra le novità, è stato eliminato il riferimento alle trattative “che non hanno avuto esito positivo”, è stata disciplinata la possibilità per il tribunale di concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni e modifiche, ed è stata ammessa — entro lo stesso termine — la presentazione di una domanda con riserva. Su quest’ultimo punto, tuttavia, la giurisprudenza di merito ha già posto limiti: il termine di sessanta giorni non può essere svuotato trasformandolo in un mero termine per una domanda “prenotativa”, perché verrebbe meno la continuità funzionale tra la fine della composizione negoziata e l’accesso alla procedura.
Chi può accedere
Il requisito soggettivo coincide con quello della composizione negoziata: possono farvi ricorso l’imprenditore commerciale e quello agricolo, compresi gli imprenditori “sotto soglia”, che invece non possono accedere né al concordato preventivo né alla liquidazione giudiziale. È una differenza che, come si vedrà, pesa molto nella scelta.
La procedura in estrema sintesi
Depositato il ricorso, esso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese; dalla pubblicazione decorrono effetti protettivi analoghi a quelli del concordato preventivo (tra cui il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio). Il tribunale verifica la ritualità della proposta, acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, e nomina un ausiliario. I creditori ricevono la proposta e possono proporre opposizione all’omologazione. Non votano: questo è il tratto distintivo. Il tribunale omologa se, verificati la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (o controllata) e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore. Con l’omologazione è nominato un liquidatore che esegue il piano (art. 25-septies CCII).
Perché i giudici sono così severi
La spiegazione è strutturale. Nel concordato semplificato i creditori perdono il diritto di voto: subiscono una falcidia decisa dal tribunale su proposta del debitore. Si parla, non a caso, di “concordato coattivo”. Il prezzo di questa compressione dei diritti dei creditori è un controllo giudiziale rigoroso sull’intero percorso che precede la domanda: la serietà della composizione negoziata, la completezza delle informazioni date ai creditori, la reale impraticabilità delle soluzioni alternative. È su questo terreno che si gioca la partita.
Il peso della relazione finale dell’esperto
Tutto ruota attorno a un documento: la relazione finale che l’esperto redige alla chiusura della composizione negoziata. Nel concordato semplificato non c’è un attestatore indipendente che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, come accade nel concordato preventivo; quella funzione di garanzia è in parte anticipata sull’esperto, che ha seguito le trattative dall’interno e ne riferisce al tribunale. Per questo la relazione non può limitarsi a formule di stile.
Una relazione che regge al vaglio giudiziale, di norma, ricostruisce in modo verificabile almeno quattro elementi: la situazione di partenza dell’impresa e le prospettive di risanamento ravvisate all’avvio; l’elenco dei creditori coinvolti e il contenuto delle proposte rivolte a ciascuno; le ragioni per cui ciascuna delle soluzioni dell’art. 23 non è risultata praticabile; le informazioni messe a disposizione dei creditori e le eventuali criticità emerse. Quanto più la relazione è analitica, tanto più l’imprenditore ha in mano uno strumento capace di sostenere la domanda; quanto più è generica, tanto più la domanda poggia su basi fragili.
Va soppesato anche un aspetto che spesso sfugge: la relazione è scritta dall’esperto, non dall’imprenditore. L’imprenditore può e deve collaborare fornendo dati completi e tempestivi, ma non può “dettarne” il contenuto. Il modo più efficace per ottenere una relazione solida è condurre fin dall’inizio trattative trasparenti e documentate, che l’esperto possa poi descrivere senza riserve.
Cosa accade dopo l’omologazione
Con l’omologazione, la proposta diventa obbligatoria per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso. Il tribunale nomina un liquidatore, che esegue il piano: vende i beni secondo le modalità previste, incassa e ripartisce il ricavato nel rispetto dell’ordine delle prelazioni. Se il piano comprende un’offerta già individuata per l’azienda o per singoli beni, il tribunale verifica che non vi siano soluzioni migliori sul mercato prima di autorizzarne l’esecuzione. L’imprenditore, in questa fase, perde la disponibilità dei beni destinati alla liquidazione, ma la procedura resta concordataria: il suo esito è quello promesso nella proposta, non quello che emergerebbe da una gestione affidata a un curatore.
Opzione 1 — Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
In cosa consiste
È una procedura concorsuale giudiziale di tipo esclusivamente liquidatorio, disciplinata dagli artt. 25-sexies e 25-septies CCII, nata in via sperimentale con il D.L. 118/2021 e poi trasfusa nel Codice. L’imprenditore propone ai creditori la cessione dei propri beni secondo un piano di liquidazione; il tribunale, senza voto, decide se omologare. La Cassazione ne ha riconosciuto fin dal 2023 la natura di procedura concorsuale, con le conseguenze che ne derivano, ad esempio in tema di competenza territoriale (Cass. n. 9730/2023).
Il piano può prevedere anche la cessione dell’azienda in esercizio o di un suo ramo, ma la finalità resta la liquidazione: non è ammessa una continuità aziendale, nemmeno “intermedia e temporanea”, se non come strumento strettamente funzionale a una vendita migliore. I tribunali hanno dichiarato inammissibili piani che prevedevano la prosecuzione dell’attività per più anni, ritenendo snaturata la funzione dell’istituto.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Scenario A — trattative serie ma senza esito. L’impresa ha avviato la composizione negoziata quando c’era ancora una prospettiva credibile di risanamento, ha coinvolto tutti i creditori rilevanti con proposte argomentate, ha messo a disposizione informazioni complete; un investitore si è ritirato all’ultimo, e nessuna soluzione negoziale è più percorribile. La relazione finale dell’esperto lo documenta in modo dettagliato. È il caso per cui la norma è stata scritta.
Scenario B — un’offerta per l’azienda in blocco. Durante la composizione negoziata è emerso un acquirente disposto a rilevare l’azienda (o un ramo) a un prezzo superiore a quello ricavabile da una vendita frazionata dei beni. Il concordato semplificato consente di “cristallizzare” quel valore con tempi più brevi di una liquidazione giudiziale, e il plusvalore rende più facile dimostrare l’assenza di pregiudizio per i creditori.
Scenario C — impresa sotto soglia o agricola con patrimonio significativo. Un’impresa che non supera le soglie di fallibilità, o un’impresa agricola, non ha accesso al concordato preventivo. Se ha percorso la composizione negoziata, il concordato semplificato è l’unico strumento concordatario a sua disposizione; l’alternativa è la liquidazione controllata del sovraindebitamento.
Come si esegue, in sintesi
Il percorso tipico si articola così: relazione finale dell’esperto → deposito del ricorso entro sessanta giorni con proposta, piano e documenti → verifica di ritualità (con possibile termine di quindici giorni per integrazioni) → nomina dell’ausiliario e acquisizione del parere dell’esperto → comunicazione ai creditori e fissazione dell’udienza → eventuali opposizioni → omologazione con nomina del liquidatore → esecuzione del piano.
I vantaggi, motivati
- Nessun voto dei creditori. Il debitore non deve conquistare maggioranze. È il vantaggio più evidente, e anche quello che giustifica il controllo più rigoroso.
- Nessuna soglia minima del 20% ai chirografari e nessun obbligo di apporto di risorse esterne pari al 10% dell’attivo, previsti invece per il concordato preventivo liquidatorio dall’art. 84, comma 4, CCII.
- Tempi potenzialmente più rapidi: mancano la fase di ammissione in senso proprio, il commissario giudiziale e le operazioni di voto.
- Valorizzazione del lavoro svolto in composizione negoziata: offerte, perizie, dati raccolti con l’esperto confluiscono nella proposta.
- Effetti protettivi dalla pubblicazione del ricorso. Un tribunale di merito ha chiarito, ad esempio, che la pendenza del concordato semplificato non impedisce al creditore di ottenere un decreto ingiuntivo, ma impedisce di utilizzarlo in via esecutiva.
- Accesso anche per l’imprenditore insolvente: la Cassazione ha precisato che la scelta tra concordato semplificato e liquidazione giudiziale dipende dalla migliore soddisfazione dei creditori, non dal carattere reversibile o irreversibile dell’insolvenza.
I rischi e gli svantaggi, onestamente
Il rovescio della medaglia è consistente.
- Il vaglio d’ingresso è “forte”. Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 la Cassazione ha escluso che il controllo del tribunale sulla ritualità della proposta sia un esame meramente formale: è uno scrutinio di legalità sostanziale che si estende alle condizioni di ammissibilità e all’attendibilità della documentazione.
- La buona fede dichiarata dall’esperto non basta. I tribunali verificano in concreto se le trattative sono state davvero serie. Il Tribunale di Milano (30 ottobre 2025) ha individuato un criterio operativo: le trattative possono dirsi in buona fede quando la proposta rivolta a ciascun creditore è in grado di convincere un creditore ragionevole che il suo credito — per percentuale, sicurezza e tempi di pagamento — è adeguatamente tutelato rispetto all’alternativa liquidatoria.
- La composizione negoziata deve essere stata genuina fin dall’inizio. Con la n. 623/2026 la Cassazione ha ammesso che il tribunale accerti che la composizione negoziata non fosse praticabile già in origine, per assenza di una reale prospettiva di risanamento, e dichiari per questo inammissibile il concordato. Usare la composizione negoziata come mera anticamera del semplificato è la strada più breve verso l’inammissibilità.
- Le alternative vanno davvero escluse. La Corte d’appello di Firenze (decreto 24 luglio 2025) ha riformato un’omologazione proprio perché mancava la dimostrazione che le soluzioni alternative fossero impraticabili.
- L’utilità per ciascun creditore deve essere concreta. Con la n. 624/2026 la Cassazione ha escluso che la sola rapidità nella soluzione della crisi possa rappresentare un’utilità per i chirografari che non ricevono nulla.
- Ordine delle prelazioni rigido. Il concordato semplificato non lascia spazio a redistribuzioni negoziate del valore: i creditori di grado inferiore non possono ricevere nulla finché quelli di grado superiore non sono integralmente soddisfatti.
- Impugnazioni limitate. Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta in limine e la Corte d’appello conferma, la Cassazione (nn. 620 e 623/2026) ha escluso il ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi di carattere decisorio. Una bocciatura d’ingresso, in pratica, è difficilmente rimediabile.
- Il rischio di “rimbalzo” sulla liquidazione giudiziale. Il rigetto della domanda può aprire la strada, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, alla liquidazione giudiziale, con l’aggravante del tempo perso.
Le pronunce a supporto
Cass. n. 9730/2023 (natura concorsuale); Cass. n. 31641/2025 (legalità sostanziale del vaglio iniziale); Cass. nn. 544, 618, 620, 623, 624 e 881 del 2026 (insolvenza, utilità, risorse esterne, genuinità della composizione, impugnazioni); Trib. Milano 30 ottobre 2025 e Trib. Bologna 13 gennaio 2026 (buona fede e completezza informativa); App. Firenze 24 luglio 2025 (impraticabilità delle alternative). Il dettaglio è nel blocco dedicato alle pronunce.
Profilo ideale per il concordato semplificato: impresa che ha condotto una composizione negoziata genuina e documentata, con un’offerta o una stima che rende la liquidazione concordataria più fruttuosa di quella giudiziale, e in grado di assicurare a ogni creditore — chirografari compresi — un’utilità concreta.
Opzione 2 — Il concordato preventivo liquidatorio
In cosa consiste
È il concordato preventivo “ordinario” nella sua variante con liquidazione del patrimonio, disciplinato dall’art. 84 CCII e seguenti. A differenza del semplificato, non richiede una precedente composizione negoziata: è accessibile direttamente, anche con domanda con riserva (art. 44 CCII). In cambio, l’art. 84, comma 4, impone due requisiti di ammissibilità molto stringenti: un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda, e il soddisfacimento dei chirografari (e dei privilegiati degradati per incapienza) in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. La proposta è sottoposta al voto dei creditori.
Il legislatore del Codice ha voluto fare della continuità aziendale la regola del concordato preventivo e del concordato liquidatorio l’eccezione. Il risultato è che il liquidatorio “puro”, senza finanza esterna, è stato di fatto eliminato.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Scenario A — la composizione negoziata non c’è stata o non è utilizzabile. L’impresa non ha mai avviato la composizione negoziata, oppure l’ha avviata ma la relazione finale non contiene le dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies. Il semplificato è precluso; il concordato preventivo resta percorribile se ricorrono i requisiti dell’art. 84.
Scenario B — soci o terzi disposti a mettere denaro nuovo. Esiste un soggetto (socio, parente, investitore) pronto a immettere liquidità vera — non a rinunciare a crediti già esistenti — in misura sufficiente a superare la soglia del 10% e a portare i chirografari almeno al 20%.
Scenario C — creditori principali favorevoli. I creditori che pesano di più nella massa hanno manifestato disponibilità a votare a favore. Il voto, che nel semplificato manca, qui diventa una risorsa: una proposta approvata gode di una legittimazione che la proposta “imposta” non ha.
Come si esegue, in sintesi
Ricorso (eventualmente con riserva e termine per il deposito di proposta e piano) → ammissione con nomina del giudice delegato e del commissario giudiziale → relazione del commissario → voto dei creditori → giudizio di omologazione → esecuzione, con liquidatore giudiziale.
I vantaggi, motivati
- Accesso indipendente dalla composizione negoziata: è l’elemento dirimente quando il percorso negoziale manca o è “compromesso”.
- Maggiore stabilità del risultato: l’approvazione dei creditori riduce il terreno delle contestazioni sulla convenienza.
- Possibilità di distribuire le risorse esterne in deroga all’ordine delle prelazioni, purché sia rispettato il requisito del 20%: una flessibilità che nel semplificato non esiste.
- Disciplina consolidata: decenni di giurisprudenza su concordato preventivo e legge fallimentare offrono punti di riferimento interpretativi più stabili.
I rischi e gli svantaggi, onestamente
- Le soglie dell’art. 84, comma 4, sono spesso irraggiungibili per un’impresa che arriva alla crisi con un patrimonio eroso.
- Le risorse esterne devono essere davvero esterne. La Cassazione, con la n. 620/2026, ha chiarito che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti già concessi, o la postergazione volontaria di un credito esistente, non aggiungono nulla all’attivo e non sono risorse esterne. Il principio, affermato in tema di concordato semplificato, richiama espressamente anche l’art. 84 CCII.
- Il voto è un’incognita: un creditore forte (spesso l’Erario o una banca) può bloccare l’approvazione, anche se le classi e i meccanismi di ristrutturazione trasversale operano solo in limitati casi nel liquidatorio.
- Costi di procedura più elevati per la presenza del commissario giudiziale e per la fase di voto, che si riflettono sulla massa.
- Tempi più lunghi rispetto al semplificato, con il rischio di erosione del valore dell’azienda.
Le pronunce a supporto
Per il concordato preventivo liquidatorio rileva soprattutto, nel confronto, Cass. n. 620/2026 sul concetto di risorse esterne, che orienta anche la valutazione del requisito del 10%.
Profilo ideale per il concordato preventivo liquidatorio: impresa senza una composizione negoziata utilizzabile, ma con un apporto di denaro nuovo da parte di soci o terzi sufficiente a garantire almeno il 20% ai chirografari, e con creditori principali disposti a votare.
Opzione 3 — La liquidazione giudiziale (o controllata) su domanda del debitore
In cosa consiste
È la procedura che ha sostituito il fallimento (artt. 121 e seguenti CCII). Può essere chiesta dallo stesso imprenditore in stato di insolvenza. Il patrimonio è sottratto alla gestione del debitore e affidato al curatore, sotto il controllo del giudice delegato; i beni sono liquidati con procedure competitive e il ricavato è distribuito secondo l’ordine delle prelazioni. Per l’imprenditore sotto soglia o agricolo, l’equivalente è la liquidazione controllata del sovraindebitamento (artt. 268 e seguenti CCII), gestita da un liquidatore. Va ricordato che nella liquidazione l’imprenditore persona fisica può accedere all’esdebitazione, alle condizioni di legge.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Scenario A — nessuna utilità per i chirografari. Il patrimonio non basta nemmeno a pagare integralmente i privilegiati e non c’è un’offerta che cambi il quadro. Un concordato semplificato sarebbe esposto alla censura della Cassazione sull’utilità; un concordato preventivo sarebbe fuori soglia.
Scenario B — azioni recuperatorie rilevanti. Ci sono atti pregiudizievoli da revocare, responsabilità degli amministratori da far valere o crediti da recuperare che solo un curatore può efficacemente perseguire: in questo caso la liquidazione giudiziale può essere più fruttuosa per i creditori, e un concordato che rinunciasse a quelle azioni rischierebbe di arrecare pregiudizio.
Scenario C — trattative con zone d’ombra. Durante la composizione negoziata non tutte le informazioni sono state fornite, o sono emersi debiti non dichiarati. Insistere su un concordato semplificato esporrebbe a un’inammissibilità quasi certa; una liquidazione chiesta tempestivamente dal debitore può essere la scelta più lineare, anche in termini di responsabilità.
Come si esegue, in sintesi
Ricorso del debitore → sentenza di apertura con nomina di giudice delegato e curatore → accertamento del passivo → liquidazione dell’attivo → riparti → chiusura ed eventuale esdebitazione.
I vantaggi, motivati
- Certezza del percorso: non c’è un vaglio di ammissibilità sulla buona fede delle trattative pregresse.
- Massima tutela per i creditori, attraverso l’accertamento del passivo e le azioni del curatore.
- Chiusura definitiva della vicenda, con la possibilità di esdebitazione per la persona fisica.
- Riduzione dei rischi personali quando una richiesta tempestiva evita l’aggravamento del dissesto.
I rischi e gli svantaggi, onestamente
- Perdita del controllo: l’imprenditore esce dalla gestione.
- Valori di realizzo spesso inferiori, specie se la vendita è atomistica e non in blocco.
- Tempi lunghi, legati all’accertamento del passivo e alle vendite.
- Esposizione alle azioni del curatore, incluse quelle di responsabilità verso gli organi sociali.
- Effetto reputazionale più marcato.
Le pronunce a supporto
Nel confronto, la liquidazione giudiziale è il parametro di riferimento con cui si misura il concordato semplificato: il tribunale omologa solo se la proposta non arreca pregiudizio rispetto a essa. Il Tribunale di Milano (sentenza n. 886 del 26 novembre 2025) ha rigettato un concordato semplificato di gruppo e aperto, su richiesta di un creditore pubblico, la liquidazione giudiziale, ritenendo non svolte in buona fede trattative in cui a quel creditore era stato proposto uno stralcio superiore al 90%.
Profilo ideale per la liquidazione giudiziale o controllata: patrimonio insufficiente a dare un’utilità ai chirografari, presenza di azioni recuperatorie rilevanti, oppure una composizione negoziata che non ha i requisiti di serietà e trasparenza richiesti per il semplificato.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per rendere visibile il ragionamento. Non riproducono casi reali.
Simulazione 1 — Stessi numeri, tre esiti diversi
Dati di partenza (Alfa S.r.l.):
- attivo realizzabile con vendita frazionata in liquidazione giudiziale: 1.087.300 €
- attivo realizzabile con cessione dell’azienda in blocco a un offerente emerso durante la composizione negoziata: 1.264.900 €
- crediti privilegiati: 518.700 €
- crediti chirografari: 3.874.500 €
- spese di procedura e crediti prededucibili stimati: 96.400 € in liquidazione giudiziale; 61.800 € nel concordato semplificato; 79.300 € nel concordato preventivo
Opzione 3 — liquidazione giudiziale: 1.087.300 − 96.400 = 990.900 €; dedotti i privilegiati (518.700 €) restano 472.200 € per i chirografari → circa 12,2%.
Opzione 1 — concordato semplificato: 1.264.900 − 61.800 = 1.203.100 €; dedotti i privilegiati restano 684.400 € per i chirografari → circa 17,7%. Esito: il concordato non arreca pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità concreta a ciascun creditore. Se la composizione negoziata è stata seria e l’esperto ha documentato l’impraticabilità delle alternative, la proposta è in linea con i requisiti dell’art. 25-sexies, comma 5.
Opzione 2 — concordato preventivo liquidatorio: Senza risorse esterne i chirografari si fermerebbero sotto il 20%, e comunque manca il requisito del 10%: proposta inammissibile. Se però un socio immette denaro nuovo pari ad almeno il 10% dell’attivo disponibile (126.490 €): 1.264.900 + 126.490 − 79.300 = 1.312.090 €; dedotti i privilegiati restano 793.390 € → circa 20,5%. Esito: soglie rispettate, ma la proposta deve essere approvata dai creditori. Se invece il socio offre soltanto di rinunciare alla prededuzione di un finanziamento già erogato, quell’apporto non conta come risorsa esterna (Cass. n. 620/2026) e la proposta resta inammissibile.
Lettura: con questi numeri il semplificato offre ai chirografari oltre cinque punti percentuali in più della liquidazione giudiziale senza richiedere denaro nuovo; il preventivo liquidatorio offre di più, ma solo con un apporto esterno reale e con il rischio del voto.
Simulazione 2 — Il calendario dei sessanta giorni
Dati: la relazione finale dell’esperto, che attesta correttezza e buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, viene comunicata all’imprenditore il 9 marzo 2026.
- Termine per il deposito del concordato semplificato: sessanta giorni → venerdì 8 maggio 2026.
- Ipotesi A: il ricorso completo di proposta, piano di liquidazione e documenti dell’art. 39 è depositato il 4 maggio. Il tribunale rileva la mancanza della situazione patrimoniale aggiornata e concede quindici giorni per integrare: l’integrazione è possibile, purché il difetto non riguardi i presupposti sostanziali.
- Ipotesi B: il 6 maggio l’imprenditore deposita una domanda con riserva, contando su un ulteriore termine per predisporre il piano. Il rischio, alla luce degli orientamenti di merito che negano l’uso del termine di sessanta giorni come semplice “prenotazione”, è che il tribunale ritenga la domanda incompatibile con la funzione acceleratoria dell’istituto. Il piano, in sostanza, deve essere già maturo.
- Ipotesi C: il ricorso viene depositato il 12 maggio, oltre il termine. La strada del semplificato si chiude; restano il concordato preventivo (se ne ricorrono i requisiti) o la liquidazione.
Lettura: l’elemento dirimente è arrivare alla relazione finale con proposta e piano già costruiti. I sessanta giorni sono un termine per depositare, non per cominciare a pensare.
Simulazione 3 — Quando nessuna opzione concordataria regge
Dati (Beta S.r.l.):
- attivo realizzabile: 742.600 €
- prededuzioni stimate: 48.300 €
- crediti privilegiati: 731.900 €
- crediti chirografari: 1.286.400 €
742.600 − 48.300 = 694.300 €, che non bastano a pagare integralmente i privilegiati (731.900 €). Ai chirografari non resterebbe nulla.
Opzione 1: la proposta di concordato semplificato sostiene che i chirografari beneficerebbero di una chiusura più rapida della crisi. È esattamente l’argomento respinto dalla Cassazione con la n. 624/2026: senza alcuna forma di soddisfazione, la rapidità non è un’utilità. Omologazione a forte rischio.
Opzione 2: servirebbe un apporto esterno capace sia di aumentare l’attivo del 10% sia di portare i chirografari al 20%: almeno 257.280 € destinati ai chirografari (il 20% di 1.286.400 €), oltre a quanto occorre per completare il pagamento dei privilegiati, o una diversa distribuzione delle risorse esterne in deroga all’ordine delle prelazioni nei limiti consentiti. In assenza di un investitore, inammissibile.
Opzione 3: la liquidazione giudiziale, eventualmente accompagnata dalle azioni recuperatorie del curatore, è la strada coerente con i numeri.
Lettura: una buona consulenza, a volte, consiste nel riconoscere che lo strumento concordatario non regge e nel gestire la liquidazione nel modo più ordinato possibile.
Il confronto in tabella
La tabella sintetizza i profili che di solito orientano la scelta. Va letta tenendo presente che ogni casella dipende dai fatti concreti: i tempi, in particolare, variano molto da tribunale a tribunale. Quanto ai costi, si indicano solo quelli che la legge pone a carico della procedura (contributo unificato e compensi degli organi nominati dal tribunale), senza riferimento a compensi professionali.
| Profilo | Concordato semplificato | Concordato preventivo liquidatorio | Liquidazione giudiziale / controllata |
|---|---|---|---|
| Presupposto di accesso | Composizione negoziata con relazione finale favorevole dell’esperto; domanda entro 60 giorni | Stato di crisi o insolvenza; nessuna composizione negoziata necessaria | Insolvenza (giudiziale) o sovraindebitamento (controllata) |
| Soggetti | Anche imprese sotto soglia e agricole | Solo imprese sopra soglia | Giudiziale: sopra soglia; controllata: sotto soglia, agricole, consumatori |
| Soglie di soddisfazione | Nessuna soglia fissa; utilità concreta per ciascun creditore | Almeno 20% ai chirografari + risorse esterne ≥ 10% dell’attivo | Nessuna: si distribuisce ciò che si realizza |
| Voto dei creditori | No (solo opposizione) | Sì | No |
| Tempi | Generalmente i più brevi | Intermedi | Generalmente i più lunghi |
| Complessità | Alta nella fase preparatoria (prova della buona fede e delle alternative) | Alta (piano, attestazioni, risorse esterne, voto) | Minore per il debitore, che perde però la gestione |
| Rischi in caso di esito negativo | Inammissibilità difficilmente impugnabile in Cassazione; possibile apertura della liquidazione giudiziale | Mancata approvazione o mancata omologazione; possibile liquidazione | Azioni del curatore, anche di responsabilità |
| Effetti sulle esecuzioni | Divieto di azioni esecutive e cautelari dalla pubblicazione del ricorso | Divieto dalla pubblicazione della domanda | Blocco delle esecuzioni individuali dall’apertura |
| Reversibilità | Bassa: termine perentorio e vaglio d’ingresso severo | Media: possibili modifiche della proposta prima del voto | Bassa: la procedura, una volta aperta, segue il suo corso |
| Costi della procedura previsti dalla legge | Contributo unificato; compensi di ausiliario e liquidatore | Contributo unificato; compensi di commissario e liquidatore | Contributo unificato; compenso del curatore o del liquidatore |
I criteri per scegliere
Non c’è una formula che restituisca la risposta giusta. Ci sono, però, criteri che nella pratica separano le scelte ragionate da quelle avventate. Vanno letti insieme, perché spesso puntano in direzioni diverse.
Primo criterio: la qualità della composizione negoziata. Se la composizione negoziata è stata avviata quando esisteva una prospettiva concreta di risanamento, se tutti i creditori rilevanti sono stati coinvolti con proposte argomentate e se le informazioni fornite sono state complete, generalmente il concordato semplificato è una strada percorribile. Se invece la composizione è stata breve, poco partecipata o avviata quando l’impresa era già decotta, il rischio di inammissibilità è elevato, e conviene ragionare sulle alternative prima di depositare. È il criterio che pesa di più, perché è quello su cui i tribunali e la Cassazione hanno concentrato i controlli.
Secondo criterio: il confronto numerico con la liquidazione. Se la liquidazione concordataria produce un valore apprezzabilmente superiore a quella giudiziale — tipicamente grazie a un’offerta per l’azienda in blocco — il semplificato ha una giustificazione economica forte. Se i valori si equivalgono, il tribunale potrebbe dubitare dell’assenza di pregiudizio, soprattutto se nella liquidazione giudiziale sarebbero esperibili azioni recuperatorie.
Terzo criterio: l’utilità per i chirografari. Se ai chirografari resta qualcosa di concreto, il requisito dell’utilità può essere soddisfatto. Se non resta nulla, la proposta di concordato semplificato è generalmente esposta al principio affermato dalla Cassazione con la n. 624/2026, e la liquidazione diventa la strada più coerente.
Quarto criterio: la disponibilità di denaro nuovo. Se soci o terzi sono disposti a immettere liquidità reale in misura sufficiente, il concordato preventivo liquidatorio torna in gioco e offre vantaggi propri (flessibilità nella distribuzione delle risorse esterne, legittimazione del voto). Se l’apporto consiste solo in rinunce o postergazioni di crediti esistenti, non soddisfa il requisito.
Quinto criterio: la dimensione dell’impresa. Se l’impresa è sotto soglia o agricola, il concordato preventivo non è disponibile: il confronto si riduce a concordato semplificato e liquidazione controllata. Per queste imprese, la decisione di avviare o meno la composizione negoziata va presa sapendo che è l’unica porta verso uno strumento concordatario.
A questi criteri se ne aggiunge uno trasversale: la tenuta della scelta nel tempo. Una proposta di concordato semplificato può essere contestata con opposizioni e reclami; una scelta sbagliata all’inizio difficilmente si corregge dopo.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, il concordato semplificato si prepara durante la composizione negoziata, non dopo: è lì che si costruiscono le prove su cui il tribunale deciderà.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà?
Dipende dal momento. Prima del deposito del ricorso, la scelta è aperta. Dopo, il passaggio da un concordato semplificato a un concordato preventivo non è automatico: occorrono i presupposti di quest’ultimo (soglie, risorse esterne) e un nuovo ricorso. Una rinuncia alla domanda è possibile, ma non elimina il rischio che, nel frattempo, creditori o pubblico ministero chiedano la liquidazione giudiziale. Il margine di manovra, in altre parole, si restringe rapidamente dopo il deposito.
E se scelgo la strada sbagliata?
Le conseguenze più frequenti sono due: la perdita di tempo (con l’erosione del valore dell’azienda) e, nel caso del semplificato dichiarato inammissibile, l’apertura della liquidazione giudiziale in un contesto peggiore di quello in cui si sarebbe potuta chiedere spontaneamente. La giurisprudenza del 2026 ha anche chiarito che contro il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non c’è ricorso per cassazione: il margine per rimediare a un errore d’ingresso è molto limitato.
L’attestazione di buona fede dell’esperto mi mette al sicuro?
No. È un presupposto necessario, ma non sufficiente. I tribunali verificano autonomamente se le trattative sono state effettive e se le informazioni fornite ai creditori erano complete. Il Tribunale di Modena, ad esempio, ha dichiarato inammissibile una domanda nonostante l’attestazione favorevole, perché erano stati taciuti ingenti debiti che avrebbero inciso sulla percentuale offerta.
I creditori possono opporsi anche se non votano?
Sì. Il potere di voto è sostituito da quello di opposizione all’omologazione, che consente a qualunque creditore di contestare la convenienza della proposta, il rispetto dell’ordine delle prelazioni o i presupposti di accesso. Contro l’omologazione è poi possibile il reclamo. La Cassazione (n. 881/2026) ha precisato che nel giudizio di reclamo contro l’omologazione l’ausiliario e il liquidatore non sono parti necessarie.
Se sono sotto soglia ho davvero un’alternativa?
Sì, ma più ristretta: il concordato semplificato, se si è percorsa la composizione negoziata, oppure gli strumenti del sovraindebitamento, e in particolare la liquidazione controllata. La scelta va fatta con lo stesso metodo comparativo, partendo dai numeri e dalla qualità delle trattative svolte.
Posso usare il concordato semplificato per vendere l’azienda a una società collegata?
In astratto il piano può prevedere la cessione dell’azienda a qualunque acquirente, ma quando l’offerente è riconducibile ai soci o agli amministratori il tribunale tende a verificare con particolare attenzione la congruità del prezzo e l’assenza di alternative migliori sul mercato. Il rischio da considerare è che la proposta venga percepita come un trasferimento di valore a favore di soggetti vicini al debitore, a scapito dei creditori: in quel caso diventa difficile sostenere che la proposta non arrechi pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale. Una perizia indipendente e una procedura competitiva, anche informale, durante la composizione negoziata rendono l’operazione molto più difendibile.
Le misure protettive ottenute in composizione negoziata continuano dopo il deposito?
Le misure protettive della composizione negoziata hanno una durata massima stabilita dalla legge e seguono le regole proprie di quel percorso. Con il deposito e la pubblicazione del ricorso per concordato semplificato si producono gli effetti protettivi propri della nuova procedura. Il passaggio da una protezione all’altra va pianificato con cura, perché eventuali vuoti temporali possono essere sfruttati dai creditori più aggressivi per avviare o proseguire azioni esecutive.
Quanto tempo serve, in concreto?
Non esiste una durata standard. I fattori che incidono di più sono il carico del tribunale, il numero e la qualità delle opposizioni, la complessità del piano di liquidazione e l’eventuale proposizione di reclami. Il dato che si può governare è un altro: la qualità del lavoro preparatorio, che riduce il rischio di richieste di integrazione, di contestazioni e di impugnazioni.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base al profilo della decisione che illuminano. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
Natura dell’istituto e presupposti di accesso
1. Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2023, n. 9730. Principio: il concordato semplificato è una procedura concorsuale; ad esso si applicano, per analogia con il concordato preventivo, le regole sulla competenza territoriale, compresa quella che neutralizza il trasferimento di sede finalizzato a scegliere il tribunale. Rilevanza: conferma che il semplificato non è una via “leggera” sottratta alle garanzie del sistema concorsuale; un trasferimento di sede a ridosso della domanda non sposta la competenza.
2. Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 544. Principio: anche l’imprenditore insolvente può accedere al concordato semplificato; il confronto con la liquidazione giudiziale si fonda sulla migliore soddisfazione dei creditori e non sul carattere reversibile o meno dell’insolvenza. Rilevanza: allarga il campo dei casi in cui il semplificato è un’opzione reale, spostando la discussione sui numeri.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Principio: il vaglio di ritualità della proposta previsto dall’art. 25-sexies, comma 3, non è una verifica formale, ma un controllo di legalità sostanziale esteso alle condizioni di ammissibilità e all’attendibilità della documentazione dell’art. 39 CCII. Rilevanza: il deposito di documenti incompleti o poco attendibili può portare all’inammissibilità già all’ingresso.
4. Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 623. Principio: il tribunale può accertare che la composizione negoziata non fosse praticabile fin dall’origine, per mancanza di una reale prospettiva di risanamento, e dichiarare per questo inammissibile il concordato semplificato; il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: la composizione negoziata usata come semplice anticamera del semplificato è la principale causa di bocciatura.
Buona fede delle trattative e alternative
5. Trib. Milano, Sez. II civ., 30 ottobre 2025. Principio: le trattative sono condotte in buona fede quando la proposta formulata a ciascun creditore è idonea a convincere un creditore ragionevole che il proprio credito, per percentuale, sicurezza e tempi, è adeguatamente tutelato rispetto alla liquidazione. Rilevanza: fornisce un parametro concreto per costruire, già in composizione negoziata, proposte che reggano al successivo controllo.
6. Trib. Milano, sent. 26 novembre 2025, n. 886. Principio: non possono dirsi svolte in buona fede trattative in cui a un creditore è proposto uno stralcio superiore al 90% con rateizzazione del residuo; la domanda di concordato semplificato di gruppo va rigettata e, su istanza del creditore, può essere aperta la liquidazione giudiziale. Rilevanza: mostra il rischio concreto di “rimbalzo” sulla liquidazione quando la proposta è percepita come vessatoria.
7. Trib. Bologna, decreto 13 gennaio 2026. Principio: è inammissibile la domanda quando non è provato che le trattative si siano svolte su basi informative complete. Rilevanza: la trasparenza verso i creditori durante la composizione negoziata è un presupposto, non un dettaglio.
8. Trib. Modena, decreto 4 dicembre 2025. Principio: la carenza di buona fede può essere accertata nonostante l’attestazione contraria dell’esperto, ad esempio per la mancata comunicazione di debiti rilevanti emersi prima della decisione. Rilevanza: l’attestazione dell’esperto non chiude la verifica giudiziale.
9. App. Firenze, decreto 24 luglio 2025. Principio: la domanda è inammissibile se manca la dimostrazione dell’impraticabilità delle soluzioni alternative previste dall’art. 23 CCII; la semplice dichiarazione dell’esperto non è sufficiente. Rilevanza: la relazione finale deve spiegare perché le alternative non funzionano, non limitarsi ad affermarlo.
Contenuto della proposta: utilità, risorse esterne, natura liquidatoria
10. Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624. Principio: l’utilità che la proposta deve assicurare a ciascun creditore, pur non necessariamente economica, non può consistere nella sola chiusura più rapida della crisi quando ai chirografari non è offerto nulla. Rilevanza: è il discrimine decisivo tra concordato semplificato e liquidazione nei casi di patrimonio incapiente.
11. Cass. civ., Sez. I, 2026, n. 618. Principio: il verbo “assicurare” riferito all’utilità va inteso nel senso che il risultato promesso deve risultare altamente probabile, e non soltanto possibile. Rilevanza: il piano di liquidazione deve poggiare su valori e offerte solidi, non su stime ottimistiche.
12. Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. Principio: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi durante la composizione negoziata, così come la postergazione volontaria di crediti esistenti, non costituiscono risorse esterne perché non incrementano l’attivo; il decreto d’appello sull’inammissibilità pronunciata in limine non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: incide su entrambe le opzioni concordatarie e chiarisce il regime delle impugnazioni.
13. Trib. Milano, 25 settembre 2025 e App. Roma, decreto 3 dicembre 2025. Principio: il concordato semplificato è uno strumento di extrema ratio e necessariamente liquidatorio; non è compatibile con una continuità aziendale, neppure intermedia e temporanea. Rilevanza: un piano che prevede la prosecuzione dell’attività va ricondotto, se possibile, al concordato preventivo in continuità.
Effetti e impugnazioni
14. Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 881. Principio: nel reclamo contro l’omologazione del concordato semplificato, l’ausiliario del tribunale e il liquidatore non sono legittimati passivi necessari. Rilevanza: chiarisce la corretta instaurazione del contraddittorio nella fase di impugnazione, terreno in cui gli errori procedurali costano caro.
15. Trib. Bologna, 10 ottobre 2025. Principio: la pendenza del concordato semplificato non impedisce l’emissione di un decreto ingiuntivo contro il proponente, ma ne preclude l’uso in via esecutiva. Rilevanza: definisce la reale portata della protezione patrimoniale offerta dalla procedura.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un bivio di questo tipo, il valore della consulenza sta nella capacità di confrontare le strade con gli stessi numeri e gli stessi criteri che userà il tribunale. In concreto, lo Studio:
- Analizziamo la composizione negoziata svolta, ricostruendo la cronologia delle trattative, le proposte rivolte ai singoli creditori e le informazioni effettivamente trasmesse, per verificare se reggono al controllo di buona fede delineato dalla giurisprudenza.
- Esaminiamo la relazione finale dell’esperto, controllando che contenga in modo motivato entrambe le dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies e che l’impraticabilità delle soluzioni alternative sia argomentata e non solo affermata.
- Costruiamo la simulazione comparata tra concordato semplificato, concordato preventivo liquidatorio e liquidazione giudiziale o controllata, con gli stessi dati di partenza, per individuare dove i creditori ottengono di più.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, tenendo conto degli orientamenti della Cassazione del 2025-2026 su legalità sostanziale, utilità e risorse esterne.
- Verifichiamo l’utilità per ciascun creditore, chirografari compresi, evitando che la proposta si fondi su argomenti già respinti, come la sola rapidità della procedura.
- Qualifichiamo correttamente gli apporti di soci e terzi, distinguendo il denaro nuovo dalle rinunce o postergazioni che non costituiscono risorse esterne.
- Predisponiamo ricorso, proposta, piano di liquidazione e documentazione dell’art. 39, calcolando il termine di sessanta giorni e pianificando i tempi in modo che il deposito avvenga con il piano già maturo.
- Gestiamo le opposizioni dei creditori e il contraddittorio con l’ausiliario e con il tribunale fino all’udienza di omologazione.
- Curiamo reclami e ricorsi, sia quando l’impresa deve difendere l’omologazione sia quando occorre contestare un provvedimento, valutando in anticipo quali provvedimenti sono impugnabili e quali no.
- Accompagniamo la scelta alternativa quando i numeri lo impongono: ricorso per concordato preventivo, domanda di liquidazione giudiziale o, per le imprese sotto soglia, gli strumenti del sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia in cui la scelta fatta oggi sarà messa alla prova da opposizioni, reclami e talvolta dal giudizio di legittimità, conta la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa linea difensiva, costruita una volta e difesa in ogni grado senza cambiare mani. La qualifica di cassazionista consente di impostare fin dall’inizio la proposta pensando anche ai gradi successivi, e la qualifica di Esperto Negoziatore permette di leggere la composizione negoziata con gli occhi di chi conosce il ruolo e gli obblighi dell’esperto.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi presidiano requisiti di accesso, contraddittorio e impugnazioni; i secondi verificano piano di liquidazione, valori di realizzo, prededuzioni e confronto numerico con la liquidazione giudiziale. Il risultato è una valutazione unica, in cui diritto e numeri non vengono mai separati.
In chiusura: la scelta dipende dal caso, e il tempo è parte della scelta
Il concordato semplificato è uno strumento utile, ma non è una scorciatoia. Offre vantaggi reali — niente voto, niente soglie fisse, tempi più brevi — a fronte di un controllo giudiziale che la Cassazione ha reso particolarmente rigoroso. Il concordato preventivo liquidatorio offre più flessibilità, ma solo a chi dispone di denaro nuovo. La liquidazione giudiziale o controllata è a volte la strada più coerente con i numeri. La scelta giusta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, valore aziendale e diritti difficili da recuperare.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché ne conosce entrambe le fasi: la composizione negoziata, in cui l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e il contenzioso che può seguirne, che come avvocato cassazionista può seguire fino all’ultimo grado. Per le imprese sotto soglia, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di valutare con la stessa competenza l’alternativa della liquidazione controllata.
📩 Prima che il termine di sessanta giorni si consumi, scrivici: analizzeremo la tua situazione e confronteremo con te le strade percorribili. I contatti dello studio sono riportati qui sotto, al termine della pagina.
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