Chi percepisce la disoccupazione e ha cartelle non pagate deve sapere una cosa: il pignoramento NASpI da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non si ferma alla rata del mese in cui arriva l’atto. Colpisce anche le rate che maturano dopo, fino a quando il debito non è coperto o la prestazione finisce. Lo stesso vale per il TFR e per le altre prestazioni INPS diverse dalla pensione.
Il tema è tornato d’attualità a metà ottobre 2026, quando la stampa specializzata ha dato conto di un nuovo messaggio INPS (n. 3260/2026) sulla gestione dei pignoramenti notificati dall’agente della riscossione. Vediamo cosa dice la legge sul pignoramento NASpI, quanto si può davvero trattenere e quali margini di difesa restano.
Perché il pignoramento NASpI colpisce anche le rate future
Il pignoramento dell’agente della riscossione è una procedura speciale: invece di passare dal giudice, l’Agenzia ordina direttamente al terzo (qui l’INPS) di pagare a lei le somme dovute al debitore. L’art. 72-bis del DPR 602/1973 distingue due casi:
- le somme già maturate alla data della notifica vanno versate entro 60 giorni;
- le somme che maturano dopo vanno versate alle rispettive scadenze, fino a concorrenza del debito.
La Cassazione lo ha confermato con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 (Sez. III): il pignoramento esattoriale può avere ad oggetto anche crediti futuri ed eventuali, purché derivino da un rapporto già esistente al momento della notifica. Nel pignoramento NASpI il rapporto di base è la prestazione riconosciuta: ogni rata mensile successiva resta vincolata.
Secondo quanto riportato dalla stampa, il messaggio INPS n. 3260/2026 applica questo principio anche all’anticipo NASpI pagato in due tranche: se il pignoramento arriva dopo la prima, anche la seconda va versata all’agente della riscossione quando diventa esigibile.
Pignoramento NASpI: quanto si può trattenere
Per stipendi, salari e indennità legate al rapporto di lavoro, “comprese quelle dovute a causa di licenziamento”, l’art. 72-ter del DPR 602/1973 fissa limiti più bassi di quelli ordinari. L’INPS, con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, li applica alle prestazioni che sostituiscono la retribuzione, come NASpI, DIS-COLL e cassa integrazione, calcolandoli sull’importo netto in pagamento. Nel pignoramento NASpI, quindi, la soglia si guarda sulla singola rata mensile netta.
| Importo netto in pagamento | Quota pignorabile dall’agente della riscossione |
|---|---|
| fino a 2.500 euro | un decimo |
| da 2.500,01 a 5.000 euro | un settimo |
| oltre 5.000 euro | un quinto (art. 545, co. 4, c.p.c.) |
Se sullo stesso importo concorrono più pignoramenti per cause diverse (per esempio fisco e mantenimento dei figli), la trattenuta complessiva non può superare la metà (art. 545, co. 5, c.p.c.).
Il TFR rientra tra le somme “dovute a causa di licenziamento” o comunque legate al rapporto di lavoro: è quindi pignorabile con le stesse soglie. Poiché di solito supera i 5.000 euro netti, la quota trattenibile è in genere un quinto.
L’anticipo NASpI si può pignorare per intero
Fa eccezione la liquidazione anticipata in unica soluzione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 per chi avvia un’attività autonoma o entra in una cooperativa. Per l’INPS (circolare 130/2025, par. 2.3, che richiama Cassazione e Corte costituzionale) l’anticipo non è più un sostegno al reddito ma un incentivo all’autoimprenditorialità: in questo caso il pignoramento NASpI non incontra i limiti dell’art. 545 c.p.c. e l’INPS trattiene fino a coprire l’intero debito comunicato dall’agente della riscossione.
L’anticipo è pagato in due rate, il 70% subito e il 30% alla fine del periodo (art. 8, co. 3-bis). Chi ha cartelle aperte e pensa di chiederlo deve mettere in conto che una parte rilevante, o tutto, può andare al Fisco.
Cosa non si può pignorare
Sono impignorabili in modo assoluto (art. 545, co. 2, c.p.c.) le prestazioni con funzione assistenziale vitale. La circolare 130/2025 elenca le indennità di malattia, maternità e paternità, i congedi parentali, le prestazioni antitubercolari, i permessi e i congedi straordinari per assistere persone con disabilità. Su queste l’agente della riscossione non può agire; resta solo la possibilità per l’INPS di recuperare, entro un quinto, i propri crediti per prestazioni indebite o contributi omessi.
Verifica di inadempienza e pignoramento: due strumenti diversi
Spesso si confondono. La verifica di inadempienza dell’art. 48-bis del DPR 602/1973 obbliga le pubbliche amministrazioni, prima di pagare più di 5.000 euro, a controllare se il beneficiario ha cartelle scadute per almeno la stessa cifra; dal 1° gennaio 2026, per stipendi e indennità di lavoro, la soglia del pagamento scende a 2.500 euro (comma 1-bis), ferma la soglia di 5.000 euro di debito. Le prestazioni impignorabili non sono soggette alla verifica.
Il pignoramento dell’art. 72-bis è invece l’azione esecutiva vera e propria. I due istituti sono autonomi: il pignoramento NASpI può partire anche senza una verifica precedente, e la soglia dei 5.000 euro serve solo a far scattare la verifica, non a limitare il pignoramento.
Pignoramento NASpI e conto corrente: se i soldi sono già accreditati
Quando la NASpI o lo stipendio sono già accreditati sul conto, conta la data. Le somme arrivate prima del pignoramento sono aggredibili solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale; quelle accreditate alla data del pignoramento o dopo restano soggette alle quote viste sopra (art. 545, co. 8, c.p.c.). Inoltre, per l’art. 72-ter, co. 2-bis, il pignoramento sul conto non si estende all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
Un caso concreto
Marco ha perso il lavoro a giugno e riceve una NASpI di 1.150 euro netti al mese per 18 mesi. Ha cartelle non pagate per 9.000 euro. A ottobre l’agente della riscossione notifica all’INPS il pignoramento NASpI.
- La rata è sotto i 2.500 euro: l’INPS trattiene un decimo, cioè 115 euro al mese, per tutte le rate successive.
- In 18 mesi il pignoramento NASpI recupera circa 2.070 euro: il resto del debito rimane.
- Se a dicembre Marco chiedesse l’anticipo NASpI per aprire la partita IVA, la prima tranche potrebbe essere trattenuta fino a coprire l’intero debito residuo.
Per Marco ha senso muoversi subito sulle cartelle, prima di chiedere l’anticipo, valutando rateizzazione o definizione agevolata.
Come difendersi da un pignoramento NASpI
- Controllare la quota trattenuta. Se l’INPS applica il quinto a una NASpI sotto i 2.500 euro, o pignora una prestazione impignorabile, il pignoramento è parzialmente inefficace (art. 545, ultimo comma, c.p.c.) e l’inefficacia è rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
- Chiedere la rateizzazione. Con la domanda (art. 19 del DPR 602/1973) non possono essere avviate nuove procedure esecutive, e il pagamento della prima rata estingue quelle in corso, a meno che il terzo non abbia già reso dichiarazione positiva. Nel pignoramento esattoriale la dichiarazione coincide con il pagamento: le somme già versate dall’INPS non tornano indietro, per quelle future va verificato caso per caso con l’agente della riscossione.
- Verificare le cartelle. Notifica, prescrizione, importi già pagati o sgravati: un pignoramento NASpI basato su una cartella viziata si può contestare.
- Fare opposizione. Dopo la sentenza n. 114/2018 della Corte costituzionale, l’art. 57 del DPR 602/1973 non impedisce l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) sulla pignorabilità dei beni, che si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione.
Cosa cambia dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 si applica il testo unico in materia di versamenti e riscossione (art. 243 del D.Lgs. 33/2025). Il pignoramento dei crediti verso terzi passa all’art. 170 e i limiti di pignorabilità all’art. 171, con lo stesso contenuto di oggi: le regole sul pignoramento NASpI descritte qui restano valide.
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In sintesi
- Il pignoramento NASpI dell’agente della riscossione colpisce la rata in corso e tutte quelle successive, fino a coprire il debito.
- Le quote sono un decimo fino a 2.500 euro netti, un settimo fino a 5.000, un quinto oltre; con più pignoramenti, al massimo la metà.
- Il TFR segue le stesse regole; l’anticipo NASpI in unica soluzione è pignorabile per intero.
- Malattia, maternità, congedi parentali e permessi per disabilità non si possono pignorare.
- Rateizzare in tempo blocca nuove azioni e può estinguere quelle in corso.
Domande frequenti
L’Agenzia Riscossione può pignorare tutta la NASpI?
No. Sulla NASpI mensile può trattenere un decimo se la rata netta non supera 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 euro e un quinto oltre. Fa eccezione l’anticipo in unica soluzione, pignorabile fino a coprire il debito.
Il pignoramento vale anche per le rate NASpI future?
Sì. L’art. 72-bis del DPR 602/1973 prevede il versamento delle somme che maturano dopo la notifica alle rispettive scadenze, e la Cassazione (n. 28520/2025) lo ha confermato per i crediti che derivano da un rapporto già esistente.
Il TFR si può pignorare per le cartelle?
Sì, con i limiti dell’art. 72-ter: di norma un quinto, perché l’importo netto supera quasi sempre i 5.000 euro. Lo stesso vale per il TFR pagato dal Fondo di garanzia INPS.
Se chiedo la rateizzazione il pignoramento NASpI si ferma?
La domanda impedisce nuove procedure esecutive; il pagamento della prima rata estingue quelle già avviate, salvo che il terzo abbia già reso dichiarazione positiva o pagato. Le somme già versate all’agente della riscossione non vengono restituite.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce un parere professionale sul caso concreto. Se hai ricevuto un pignoramento NASpI o sul TFR, conviene far controllare cartelle e importi prima di scegliere come muoversi.
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