Hai appena ricevuto la relazione finale dell’esperto. La composizione negoziata non ha portato all’accordo che speravi: le banche non hanno firmato, l’Erario non ha aperto spiragli, i fornitori hanno ripreso a sollecitare. Ti stai chiedendo se esiste ancora una strada diversa dalla liquidazione giudiziale. Esiste, si chiama concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ed è disciplinato dagli articoli 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Ma ha una caratteristica che devi capire subito: è una porta che resta aperta solo per sessanta giorni, e solo per chi ci arriva con le carte in regola.
Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, con il calendario in mano. Troverai otto passaggi in sequenza, ciascuno con il suo obiettivo, il momento giusto per farlo, il modo concreto di eseguirlo, la norma che lo sostiene, cosa fare se qualcosa si inceppa e le condizioni da verificare prima di passare oltre. Alla fine troverai le simulazioni numeriche, il piano riassunto in una pagina da stampare, i piani B per gli imprevisti e la giurisprudenza che regge ogni mossa.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato semplificato è nato con il D.L. 118/2021, lo stesso provvedimento che ha istituito la composizione negoziata e la figura dell’Esperto Negoziatore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno il documento da cui dipende tutto, cioè la relazione finale. Il resto del percorso, dalla costruzione del piano di liquidazione al reclamo in Corte d’Appello fino all’eventuale ricorso in Cassazione, richiede insieme il lavoro di commercialisti e avvocati e un difensore abilitato davanti alle giurisdizioni superiori: è esattamente la combinazione tra lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avvocato e la sua qualifica di cassazionista.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Il concordato semplificato non è uno strumento che puoi scegliere “a freddo”, come faresti con un concordato preventivo: è uno sbocco possibile solo per chi ha già percorso la composizione negoziata della crisi. Questo significa che la tua posizione sul calendario conta più di qualunque altra cosa. Rispondi con onestà a queste quattro domande.
Domanda 1 — La composizione negoziata è davvero chiusa, e l’esperto ti ha comunicato la relazione finale?
Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 25-sexies, comma 1, CCII decorre dalla comunicazione della relazione finale redatta dall’esperto ai sensi dell’art. 17, comma 8. Se la composizione è ancora in corso, il tuo lavoro non è ancora il concordato semplificato: è fare in modo che, se le trattative falliranno, la relazione finale contenga ciò che serve. Se invece la relazione ti è già stata comunicata, prendi la data esatta di comunicazione (la PEC o la notifica sulla piattaforma telematica) e scrivila in cima a un foglio. Da quella data dipende tutto.
Domanda 2 — Cosa dice la relazione finale sulle trattative e sulle alternative?
L’accesso al concordato semplificato richiede che l’esperto, nella relazione finale, dichiari due cose: che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), non sono praticabili. Se la relazione tace su uno di questi punti, o li liquida con formule di stile, hai un problema serio. Se la composizione è stata archiviata senza relazione finale (ad esempio perché l’esperto ha ritenuto fin dall’inizio che non ci fossero prospettive di risanamento), il concordato semplificato è con ogni probabilità precluso.
Domanda 3 — La tua impresa ha ancora prospettive di continuità?
Il concordato semplificato è uno strumento di natura liquidatoria. Il Tribunale di Milano lo ha descritto come uno strumento coattivo che deve necessariamente condurre alla cessione dei beni o dell’azienda, preferibilmente in blocco. Se invece credi di poter proseguire l’attività in capo alla tua impresa, il concordato semplificato non è la tua strada: devi valutare il concordato preventivo in continuità o un accordo di ristrutturazione. Attenzione però: la cessione dell’azienda in esercizio a un terzo (la cosiddetta continuità indiretta) è compatibile con il semplificato, ed è anzi spesso la soluzione che massimizza il valore.
Domanda 4 — Hai già un quadro attendibile del tuo attivo e di cosa otterrebbero i creditori in una liquidazione giudiziale?
Il tribunale omologa solo se la tua proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (o della liquidazione controllata, se sei un’impresa sotto soglia) e se assicura un’utilità a ciascun creditore. Per dimostrarlo ti servono stime serie, non cifre “a sensazione”. Se le stime non le hai, è il primo collo di bottiglia del tuo calendario.
Ora incrocia le risposte con la tabella di orientamento.
| Se la tua situazione è questa… | …parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Composizione negoziata ancora aperta, trattative in stallo | Mossa 1 (in chiave preventiva) | Devi assicurarti che la futura relazione finale documenti trattative reali e alternative tentate |
| Relazione finale comunicata da meno di 15 giorni, contenuto favorevole | Mossa 1, poi tutte in sequenza | Hai il tempo per costruire una domanda completa |
| Relazione finale comunicata da 15 a 40 giorni, stime già pronte | Mossa 2, poi 3-4-5 in parallelo | Il calendario si stringe: le mosse vanno lavorate in contemporanea |
| Relazione finale comunicata da più di 40 giorni | Mossa 2 e Mossa 6 subito | Devi valutare se depositare con documentazione già completa o con riserva, sapendo che i giudici chiedono comunque il deposito pieno entro i 60 giorni |
| Relazione finale lacunosa o ambigua sulla buona fede | Mossa 1 con priorità assoluta | Senza attestazioni solide, la domanda rischia l’irritualità |
| Ricorso già depositato, udienza fissata | Mossa 7 | Ora conta gestire ausiliario, comunicazioni e opposizioni |
| Decreto di omologa o diniego già emesso | Mossa 8 | Contano i termini di reclamo e l’esecuzione |
| Più di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale | Vai agli “scenari di deviazione” | Il semplificato è perso: servono altre strade |
Non passare oltre finché non hai collocato la tua impresa in una di queste righe. Un errore di diagnosi qui ti fa perdere giorni che non recupererai.
Dove si colloca il concordato semplificato tra gli strumenti della crisi
Prima di eseguire il piano, chiarisci a te stesso perché stai scegliendo proprio questo strumento e non un altro. Il concordato semplificato occupa uno spazio preciso: arriva dopo la composizione negoziata, è liquidatorio, non prevede il voto. Ogni caratteristica ha un rovescio. L’assenza del voto ti libera dal dover convincere la maggioranza dei creditori, ma ti espone a un controllo giudiziale molto più penetrante. La natura liquidatoria ti consente di chiudere in modo ordinato, ma esclude che l’impresa prosegua in capo a te. L’impossibilità di usare la transazione fiscale semplifica il rapporto con l’Erario sul piano procedurale, ma ti obbliga a rispettare rigidamente il rango dei suoi privilegi.
| Aspetto | Concordato semplificato | Concordato preventivo liquidatorio | Liquidazione giudiziale |
|---|---|---|---|
| Chi lo avvia | Solo l’imprenditore, dopo la composizione negoziata | L’imprenditore | Creditori, pubblico ministero o lo stesso imprenditore |
| Presupposto d’accesso | Relazione finale con attestazione di buona fede e impraticabilità delle alternative | Stato di crisi o insolvenza, impresa non minore | Insolvenza |
| Termine per accedere | 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale | Nessun termine speciale | Nessuno |
| Voto dei creditori | No; possibile opposizione all’omologa | Sì | No |
| Transazione fiscale | Non applicabile | Applicabile | Non pertinente |
| Chi gestisce la liquidazione | Liquidatore nominato dal tribunale, secondo il tuo piano | Liquidatore giudiziale, secondo il piano approvato | Curatore, secondo le regole di legge |
| Controllo del tribunale | Ritualità, buona fede, fattibilità, non pregiudizio, utilità per ciascuno | Ammissibilità, fattibilità, regolarità del voto | Pieno, su tutta la procedura |
Leggi la tabella in una direzione precisa. Se hai ricevuto da poco una relazione finale favorevole e il tuo patrimonio vale di più se venduto in modo ordinato che con un’asta forzata, il semplificato è con buona probabilità la strada più efficiente. Se invece la relazione è debole, se ti serve la transazione fiscale per rendere sostenibile la proposta, o se hai creditori che sarebbero disposti a votare a favore di una proposta che il tribunale da solo non omologherebbe, il concordato preventivo può essere più adatto. La scelta va fatta adesso, perché il termine dei sessanta giorni non aspetta i ripensamenti.
Mossa 1 — Leggi la relazione finale dell’esperto con gli occhi del tribunale
Obiettivo della mossa: verificare che la relazione finale contenga, in modo motivato e coerente con i documenti, le due attestazioni senza le quali il concordato semplificato non può nemmeno essere esaminato.
Quando va fatta
Il giorno stesso in cui ricevi la comunicazione della relazione finale, o al massimo nei tre giorni successivi. Se la composizione negoziata è ancora in corso, questa mossa va anticipata: devi lavorare con l’esperto perché le trattative siano documentate in modo da reggere un controllo giudiziale. Ricorda che il conto dei sessanta giorni parte dalla comunicazione, non dal momento in cui ti decidi a leggerla.
Come si esegue
Prendi la relazione e cerca, una per una, queste componenti.
- La dichiarazione sulla correttezza e buona fede delle trattative. Non basta che compaia la frase. Verifica che la relazione spieghi con chi hai trattato, quali proposte hai formulato, quali informazioni hai messo a disposizione dei creditori, quali risposte hai ricevuto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha chiarito che il tribunale non si limita a prendere atto del deposito dei documenti: compie un controllo di legalità sostanziale sulla ricorrenza effettiva delle condizioni di ammissibilità. Con l’ordinanza n. 503 del 9 gennaio 2026 la Corte ha aggiunto che, se le motivazioni dell’esperto sono assenti, illogiche o smentite dai documenti, la proposta è irrituale e quindi inammissibile.
- La dichiarazione sulla impraticabilità delle soluzioni alternative. L’esperto deve dire che non sono praticabili le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettera b): il contratto con uno o più creditori, la convenzione di moratoria, l’accordo sottoscritto con l’esperto, l’accordo di ristrutturazione. Anche qui conta la motivazione. La Corte d’Appello di Firenze, con decreto del 24 luglio 2025, ha revocato l’omologa di un concordato semplificato perché l’esperto aveva dichiarato impercorribili le alternative senza che un tentativo concreto fosse stato fatto e documentato, in particolare verso un accordo di ristrutturazione con trattamento dei crediti erariali.
- Il quadro delle trattative con tutti i creditori rilevanti. Il Tribunale di Bologna (decreto del 23 settembre 2025) ha individuato i comportamenti che dimostrano la buona fede durante la composizione negoziata: interlocuzione effettiva, informazioni complete, possibilità reale per i creditori di valutare. Se nella relazione emergono categorie di creditori mai coinvolte, prendine nota: è uno dei punti su cui le opposizioni si concentrano.
- La coerenza tra quanto proposto in composizione e la realtà dei numeri. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 886 del 26 novembre 2025, ha negato l’accesso a un concordato semplificato di gruppo perché le trattative, soprattutto con l’amministrazione finanziaria che deteneva gran parte del passivo, si basavano su proposte di stralcio talmente ampie e su tempi talmente lunghi da non poter essere considerate un tentativo serio di risanamento.
Fai questo lavoro mettendo accanto alla relazione i verbali degli incontri, le PEC scambiate con i creditori, le proposte inviate, le risposte ricevute. Ogni affermazione della relazione deve trovare un riscontro documentale.
Se sei ancora in composizione negoziata: cosa fare oggi perché la relazione finale regga domani
Se la composizione è ancora aperta, questa mossa ha un valore preventivo enorme. Verifica che ogni creditore rilevante, a partire dall’Agenzia delle Entrate, dall’ente di riscossione e dagli enti previdenziali, abbia ricevuto una proposta scritta, con i dati necessari per valutarla. Conserva le PEC di invio e quelle di risposta, anche quando la risposta è un rifiuto: un rifiuto motivato del creditore è la prova che hai trattato davvero. Se un creditore pubblico dichiara di non poter trattare, chiedigli di scriverlo. Chiedi all’esperto di dare atto, nei verbali degli incontri, delle proposte formulate e delle ragioni del mancato accordo.
Valuta anche, insieme all’esperto, se un accordo di ristrutturazione con trattamento dei crediti tributari e contributivi sia praticabile. La decisione della Corte d’Appello di Firenze del 24 luglio 2025 mostra il rischio di saltare questo passaggio: se la soluzione alternativa non è stata nemmeno tentata, l’attestazione della sua impraticabilità può essere ritenuta non credibile. Un tentativo documentato, anche fallito, rafforza la tua posizione molto più di una dichiarazione generica.
Infine, cura la coerenza delle tue proposte. Proporre in composizione uno stralcio elevatissimo con pagamenti diluiti in un arco temporale indefinito, come nel caso esaminato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 886/2025, rischia di far apparire le trattative come un passaggio formale. Una proposta più modesta ma credibile, sostenuta da numeri, protegge meglio l’accesso al semplificato.
La base giuridica
L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente all’imprenditore di presentare la proposta di concordato per cessione dei beni quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni di cui all’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), non sono praticabili. Il D.Lgs. 136/2024 (correttivo ter), in vigore dal 28 settembre 2024, ha eliminato dal testo l’inciso secondo cui le trattative “non hanno avuto esito positivo”, ma non ha toccato le due attestazioni essenziali. L’art. 17, comma 8, disciplina la relazione finale e la sua comunicazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una relazione finale scritta in modo sbrigativo. Il Tribunale di Modena, con decreto del 4 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile una proposta proprio perché la relazione conteneva indicazioni generiche e considerazioni non motivate, e le trattative apparivano un semplice simulacro. Cosa puoi fare? Non puoi riscrivere tu la relazione: è un atto dell’esperto. Ma puoi, entro il termine, raccogliere e depositare con il ricorso tutta la documentazione che dimostra la sostanza delle trattative, così che il tribunale abbia elementi per valutarle. E puoi verificare con il tuo legale se la relazione contiene errori materiali o omissioni che l’esperto stesso può chiarire, sapendo però che il termine di sessanta giorni non si sospende per questo.
Il secondo imprevisto è più grave: la Cassazione, con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, ha affermato che il concordato semplificato è inammissibile se la composizione negoziata non era praticabile fin dall’origine, cioè se al momento dell’accesso mancava una ragionevole prospettiva di risanamento, e che il tribunale può sindacare questo profilo anche nel merito. Se la tua composizione è stata usata come semplice “anticamera” per arrivare al semplificato, preparati a un esame severo.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché:
- hai individuato nella relazione entrambe le attestazioni e ciascuna è motivata;
- hai una cartella con tutti i documenti che provano lo svolgimento effettivo delle trattative, ordinati per creditore;
- hai una nota scritta con i punti deboli della relazione e la strategia per coprirli con la documentazione allegata al ricorso.
Mossa 2 — Calcola il termine dei sessanta giorni e blinda il calendario
Obiettivo della mossa: fissare con certezza il giorno ultimo per il deposito del ricorso e costruire a ritroso il calendario di tutte le attività, senza contare su sospensioni o proroghe che non esistono.
Quando va fatta
Subito dopo la Mossa 1, nello stesso giorno se possibile. Il calendario è lo strumento che ti consente di eseguire in parallelo le mosse 3, 4 e 5.
Come si esegue
- Individua il giorno zero. È la data di comunicazione della relazione finale. Se ti è arrivata via PEC, conta la data di consegna nella tua casella. Se è stata comunicata attraverso la piattaforma telematica nazionale, verifica la data risultante dalla piattaforma.
- Conta sessanta giorni di calendario. Esempio: relazione comunicata il 14 maggio 2026. Restano 17 giorni a maggio (dal 15 al 31), 30 a giugno: siamo a 47. Mancano 13 giorni: il termine scade il 13 luglio 2026.
- Non contare sulla sospensione feriale. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 9 CCII stabilisce che, salvo diversa previsione, non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice della crisi. Se la tua relazione è stata comunicata il 9 luglio 2026, i sessanta giorni scadono il 7 settembre 2026: agosto conta per intero. Molti imprenditori, abituati al processo civile ordinario, perdono il semplificato proprio così.
- Costruisci il calendario a ritroso. Dal giorno di scadenza togli almeno cinque giorni lavorativi di margine per il deposito telematico e per eventuali problemi tecnici. Poi fissa: la data entro cui chiudere la stima dell’alternativa liquidatoria (Mossa 3), quella entro cui definire la proposta (Mossa 4), quella entro cui completare il piano e i documenti dell’art. 39 (Mossa 5).
- Assegna responsabilità precise. Chi prepara la situazione patrimoniale aggiornata? Chi chiede le perizie? Chi contatta il potenziale acquirente? Chi redige il ricorso? Ogni attività deve avere un nome accanto.
La base giuridica
L’art. 25-sexies, comma 1, CCII fissa il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. L’art. 9 CCII esclude, salvo diversa previsione, la sospensione feriale nei procedimenti del codice. La giurisprudenza di merito tratta il termine come perentorio: il Tribunale di Milano (decreto del 9 luglio 2026) e il Tribunale di Bologna (decreto del 19 febbraio 2026) hanno affermato che anche quando si sceglie l’accesso con riserva, piano e proposta vanno depositati entro i sessanta giorni dalla relazione finale. Lo scopo, spiegano i giudici, è preservare la continuità funzionale tra la fine della composizione negoziata e l’accesso al concordato: se la domanda prenotativa servisse ad allungare i tempi, il termine speciale perderebbe senso.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire, a calendario fatto, che una perizia richiede più tempo di quello disponibile. In questo caso non puoi spostare la scadenza: devi spostare il metodo. Puoi chiedere al perito una stima con un livello di approfondimento compatibile con i tempi, motivandone i limiti; puoi utilizzare valutazioni già acquisite nella composizione negoziata, aggiornandole; puoi far emergere nella proposta i margini di incertezza in modo trasparente. Quello che non devi fare è depositare oltre il termine o, peggio, depositare una domanda vuota contando sul fatto che il tribunale concederà tempo: l’orientamento dei giudici di merito sopra richiamato va nella direzione opposta.
Un secondo imprevisto è l’incertezza sulla data di comunicazione (ad esempio, relazione caricata sulla piattaforma ma PEC arrivata giorni dopo). La regola prudente è una sola: calcola il termine dalla data più antica.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché:
- hai scritto il giorno zero e il giorno di scadenza, calcolati da due persone diverse in modo indipendente;
- hai un calendario a ritroso con le date interne per le mosse 3, 4, 5 e 6;
- ogni attività del calendario ha un responsabile e una data.
Mossa 3 — Costruisci l’alternativa liquidatoria: il termometro che il tribunale userà per giudicarti
Obiettivo della mossa: stimare in modo credibile e documentato quanto otterrebbe ciascun creditore se la tua impresa finisse in liquidazione giudiziale (o in liquidazione controllata, se sei sotto soglia), perché è con questo numero che il tribunale misurerà la tua proposta.
Quando va fatta
Entro il ventesimo-venticinquesimo giorno dalla comunicazione della relazione finale. È una mossa che va avviata subito, in parallelo alla Mossa 4, perché senza questi numeri la proposta non si può scrivere.
Come si esegue
- Fai l’inventario completo dell’attivo. Immobili, impianti, macchinari, magazzino, crediti verso clienti, partecipazioni, marchi, contratti di valore, liquidità. Per ogni voce indica il valore contabile e il valore di realizzo atteso.
- Stima il valore di realizzo in liquidazione giudiziale. Non è il valore di mercato: è quanto si incasserebbe in una vendita forzata, con i ribassi d’asta tipici, i tempi della procedura e la svalutazione che il magazzino e i macchinari subiscono quando l’azienda è ferma. Per gli immobili fatti fare una perizia; per magazzino e macchinari chiedi una valutazione a un esperto del settore.
- Includi le azioni che solo il curatore potrebbe esercitare. Questo è il punto che molti dimenticano. In liquidazione giudiziale il curatore può promuovere azioni revocatorie e azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci. Se queste azioni hanno un valore concreto, il loro esito atteso va sommato all’attivo dell’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Bergamo, con un provvedimento del 22 luglio 2026, si è occupato proprio dell’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale con specifico riferimento all’azione di responsabilità e alle azioni revocatorie: se la tua proposta “dimentica” questi valori, l’ausiliario e i creditori opponenti li faranno emergere.
- Sottrai i costi della procedura. Compenso del curatore, spese legali, costi di custodia e di vendita, crediti prededucibili: tutto ciò che verrebbe pagato prima dei creditori concorsuali.
- Distribuisci il netto secondo l’ordine delle cause di prelazione. Prima i creditori con pegno o ipoteca sul ricavato dei beni gravati, poi i privilegiati generali nell’ordine di legge (lavoratori, Erario, enti previdenziali nelle rispettive collocazioni), infine i chirografari. Il risultato è una tabella: per ogni classe di creditori, la percentuale di soddisfazione attesa.
- Stima i tempi. Anche la durata della liquidazione giudiziale è un dato utile: non perché il risparmio di tempo sia da solo un’utilità per i creditori (non lo è, come vedrai nella Mossa 4), ma perché incide sul valore attuale di ciò che riceveranno.
La base giuridica
L’art. 25-sexies, comma 5, CCII prevede che il tribunale omologhi il concordato quando, verificati la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore. Il richiamo alla liquidazione controllata, aggiunto dal correttivo ter, conferma che lo strumento è accessibile anche all’impresa sotto soglia, per la quale il termine di confronto è appunto la liquidazione controllata.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il dubbio irrisolto. Se le stime sono incerte, il tribunale potrebbe non riuscire a escludere il pregiudizio. Il Tribunale di Milano ha affermato che, quando permane incertezza sul pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria, la domanda può essere dichiarata inammissibile. Come gestirlo? Rendi trasparenti le ipotesi, presenta uno scenario prudente e uno ottimistico, e costruisci la proposta in modo che superi il test anche nello scenario prudente. Un’altra contromisura: se hai un acquirente per l’azienda in blocco, il confronto tra la sua offerta vincolante e la somma dei valori di realizzo atomistici è spesso l’argomento più forte.
Il secondo imprevisto riguarda le azioni di responsabilità. Se sei amministratore e socio dell’impresa, potresti essere tentato di sottovalutarle. Non farlo: l’ausiliario nominato dal tribunale le esaminerà comunque, e una sottovalutazione scoperta in udienza compromette la credibilità dell’intero piano.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché:
- hai una tabella dell’alternativa liquidatoria con attivo realizzabile, azioni recuperatorie stimate, costi della procedura e percentuali per ciascuna classe di creditori;
- ogni valore significativo è supportato da una perizia o da una valutazione documentata;
- hai uno scenario prudente, che sarà il tuo termine di confronto.
Mossa 4 — Progetta la proposta: cessione dei beni, classi e utilità per ogni creditore
Obiettivo della mossa: scrivere una proposta di concordato per cessione dei beni che, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, dia a ciascun creditore almeno quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale e gli assicuri un’utilità reale, non soltanto dichiarata.
Quando va fatta
In parallelo alla Mossa 3, con chiusura entro il trentacinquesimo giorno dalla comunicazione della relazione finale. La proposta si nutre dei numeri della Mossa 3 e, a sua volta, orienta il piano di liquidazione della Mossa 5.
Come si esegue
- Scegli la forma della cessione. La proposta è sempre di cessione dei beni: metti a disposizione dei creditori il tuo patrimonio perché sia liquidato. Puoi però prevedere la cessione dell’azienda in esercizio o di un suo ramo, anche a favore di un acquirente già individuato. È spesso la via che preserva più valore, perché l’azienda funzionante vale più della somma dei suoi pezzi.
- Valuta la suddivisione in classi. L’art. 25-sexies consente di suddividere i creditori in classi. Nel semplificato i creditori non votano, quindi le classi non servono a formare maggioranze: servono a modulare trattamenti diversi per posizioni giuridiche e interessi economici omogenei, sempre nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Usale per rendere la proposta più leggibile e per motivare differenze di trattamento giustificate.
- Verifica il rispetto dell’ordine delle prelazioni. Nessun creditore di rango inferiore può ricevere risorse provenienti dal tuo patrimonio prima che quelli di rango superiore siano soddisfatti nella misura dovuta. È uno dei controlli espressi dell’art. 25-sexies, comma 5.
- Costruisci l’utilità per ciascun creditore, chirografari compresi. Questa è la verifica che più spesso fa cadere i piani. La Cassazione, con la sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026, ha chiarito che l’utilità per ciascun creditore, anche quando non si traduce in una percentuale economica, non può consistere nella semplice chiusura rapida della crisi: per i chirografari che non ricevono nulla, la velocità non è un vantaggio. Se il tuo attivo, una volta pagati i privilegiati, non lascia nulla ai chirografari, devi trovare risorse aggiuntive.
- Se servono risorse aggiuntive, verifica che siano davvero esterne. Un apporto di soci, di terzi o di un investitore che porta denaro nuovo nella procedura è finanza esterna. Ma attenzione: la Cassazione, con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026, ha precisato che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei propri finanziamenti non è finanza esterna, perché non aggiunge nulla al patrimonio: si limita a redistribuire internamente ciò che già c’è. Lo stesso vale per altre condotte abdicative. Se vuoi assicurare un’utilità ai chirografari tramite apporti esterni, devono essere soldi nuovi, con un impegno documentato e possibilmente garantito.
- Ricorda che la transazione fiscale non è disponibile. Nel concordato semplificato non si applica il trattamento dei crediti tributari e contributivi previsto dall’art. 88 CCII. Questo significa che i crediti erariali vanno trattati secondo il loro rango di prelazione: se privilegiati, prima dei chirografari. Puoi falcidiarli solo nella misura in cui l’attivo non è sufficiente a pagarli integralmente, sempre nel rispetto dell’ordine dei privilegi.
- Scrivi la proposta in modo verificabile. Per ogni classe: importo complessivo dei crediti, fonte delle risorse destinate, percentuale attesa, tempi di pagamento, confronto con lo scenario prudente dell’alternativa liquidatoria.
La base giuridica
Art. 25-sexies, comma 1, CCII (proposta di concordato per cessione dei beni, possibile suddivisione in classi); comma 5 (rispetto delle cause di prelazione, assenza di pregiudizio, utilità per ciascun creditore). La giurisprudenza di legittimità del gennaio 2026 (Cass. nn. 620, 623 e 624) ha fissato i confini: niente utilità “di facciata”, niente finanza esterna fittizia, niente semplificato come scorciatoia per evitare il voto dei creditori. Il Sole 24 Ore, commentando queste pronunce, ha ricordato che l’utilità deve essere “assicurata”, cioè altamente probabile, richiamando la sentenza n. 618/2026 sul significato di questo verbo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che i soci non riescano a garantire l’apporto promesso. Se la finanza esterna è solo un impegno generico, l’ausiliario lo segnalerà e il tribunale potrebbe ritenere l’utilità non assicurata. Contromisure: un versamento su conto vincolato prima del deposito; una fideiussione; un impegno irrevocabile collegato all’omologa. Se nessuna di queste è possibile, devi ripensare la proposta: forse il semplificato non è lo strumento giusto e conviene valutare un concordato preventivo liquidatorio, dove i creditori votano ma le regole sulla destinazione della finanza esterna e sulla transazione fiscale sono diverse.
Prima di procedere, assicurati che la tua proposta superi il test anche nello scenario prudente della Mossa 3: se lo supera solo in quello ottimistico, non è ancora pronta.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché:
- ogni classe di creditori riceve almeno quanto otterrebbe nello scenario prudente di liquidazione giudiziale;
- ogni creditore, chirografari compresi, riceve un’utilità concreta, spiegata e documentata;
- la finanza esterna, se prevista, è denaro nuovo con impegno vincolante, non una rinuncia interna.
Mossa 5 — Prepara il piano di liquidazione e il fascicolo documentale
Obiettivo della mossa: tradurre la proposta in un piano di liquidazione fattibile, con tempi, modalità di vendita e flussi di cassa verificabili, e completare la documentazione dell’art. 39 CCII senza lacune.
Quando va fatta
Tra il venticinquesimo e il cinquantesimo giorno dalla comunicazione della relazione finale. Deve chiudersi con un margine sufficiente per la redazione e il deposito del ricorso (Mossa 6).
Come si esegue
- Descrivi il perimetro della liquidazione. Quali beni vengono venduti, in che forma (in blocco, per lotti, singolarmente), con quali tempi. Se c’è un’azienda in esercizio, specifica come verrà gestita fino alla cessione e chi ne sostiene i costi.
- Se hai già un acquirente, documenta l’offerta. L’art. 25-septies CCII disciplina il caso in cui il piano preveda un’offerta da parte di un soggetto individuato avente a oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda, di un suo ramo o di specifici beni. In questo caso il liquidatore giudiziale nominato dal tribunale, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta. Ti serve quindi un’offerta scritta, irrevocabile per un periodo congruo, possibilmente cauzionata, e la prova che hai cercato offerte migliori. Il Tribunale di Roma si è occupato del tema della cessione dell’azienda nel concordato semplificato con un provvedimento della primavera 2026: la cessione è il cuore di molti piani, ed è anche il punto in cui i creditori guardano con più attenzione.
- Raccogli i documenti dell’art. 39. Con il ricorso devi depositare, tra l’altro: le scritture contabili e fiscali obbligatorie; le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre esercizi; i bilanci degli ultimi tre esercizi; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività; l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione; l’elenco di chi vanta diritti reali o personali su beni in tuo possesso; l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 31641/2025, ha ricordato che il controllo del tribunale si estende all’attendibilità e ragionevolezza di questo corredo documentale: non basta depositarlo, deve reggere.
- Verifica la fattibilità. Il piano deve essere realizzabile: le vendite previste devono essere plausibili ai prezzi indicati, i tempi compatibili con il mercato, i costi della procedura coperti. Se il piano si regge su un’unica offerta, valuta cosa succede se l’acquirente si ritira e indica la soluzione di riserva.
- Coordina il piano con la relazione dell’esperto. Il tribunale acquisirà il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. Il tuo piano non deve contraddire ciò che l’esperto ha visto e scritto: le incoerenze diventano argomenti per l’ausiliario e per i creditori opponenti.
La base giuridica
Art. 25-sexies, comma 1, CCII (deposito del piano di liquidazione e dei documenti dell’art. 39); art. 25-septies CCII (disciplina della liquidazione del patrimonio, nomina del liquidatore, offerte da soggetti individuati); art. 39 CCII (documentazione). La Corte d’Appello di Roma, decidendo il 2 settembre 2024 sui reclami contro l’omologa di un concordato semplificato del Tribunale di Velletri, ha esaminato tra l’altro la contestazione di un’amministrazione secondo cui il decreto avrebbe recepito acriticamente la relazione dell’esperto: segno che il contenuto del fascicolo e la sua coerenza con le conclusioni dell’esperto sono il terreno su cui si gioca il reclamo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un documento irreperibile: un bilancio non approvato, una dichiarazione mai presentata, un libro contabile non aggiornato. Non tacere la lacuna. Deposita ciò che hai, spiega perché manca il resto e indica come il tribunale e l’ausiliario possono comunque ricostruire il dato (ad esempio tramite il cassetto fiscale, le visure, gli estratti conto). Il tribunale può concedere un termine per integrazioni, ma non contare su questa possibilità per coprire carenze sostanziali: la ritualità della proposta si valuta su ciò che depositi.
Secondo imprevisto: l’acquirente individuato chiede condizioni che alterano il piano (ad esempio l’esclusione di alcuni debiti o di alcuni dipendenti). Prima di accettare, verifica l’impatto sul test di non pregiudizio e sull’utilità per ciascun creditore: se l’offerta migliora il prezzo ma peggiora la posizione di una categoria, devi ricalcolare.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché:
- il piano di liquidazione indica beni, modalità, tempi, costi e flussi;
- l’eventuale offerta è scritta, irrevocabile e accompagnata dalla prova della ricerca di alternative;
- l’elenco dei documenti dell’art. 39 è completo, oppure ogni assenza è spiegata e compensata.
Mossa 6 — Deposita il ricorso e chiedi le protezioni di cui hai bisogno
Obiettivo della mossa: depositare entro il sessantesimo giorno un ricorso completo, nella forma più adatta (piena o con riserva), chiedendo espressamente le misure protettive e cautelari necessarie a difendere il patrimonio durante la procedura.
Quando va fatta
Non oltre il cinquantacinquesimo giorno dalla comunicazione della relazione finale, per avere un margine di sicurezza. L’ultimo giorno utile è il sessantesimo.
Come si esegue
- Scegli tra ricorso pieno e ricorso con riserva. Dopo il correttivo ter, è possibile presentare nel medesimo termine anche una domanda con riserva. Ma la giurisprudenza di merito più recente (Tribunale di Bologna, 19 febbraio 2026; Tribunale di Milano, 9 luglio 2026) ritiene che il deposito di proposta e piano debba comunque avvenire entro i sessanta giorni dalla relazione finale. La domanda con riserva, quindi, non è uno strumento per guadagnare tempo: può servire per anticipare la produzione degli effetti della domanda quando hai urgenza di protezione, sapendo che il deposito completo dovrà arrivare comunque nel termine. Il Tribunale di Bologna, con il decreto del 18 marzo 2025, ha anche affermato che, nel semplificato con riserva, se la relazione finale non dimostra trattative effettive secondo buona fede, il tribunale può rifiutare il termine.
- Redigi il ricorso. Deve contenere la proposta, il piano di liquidazione, la documentazione dell’art. 39, la relazione finale dell’esperto e l’esposizione delle ragioni per cui la proposta supera il test di non pregiudizio e assicura un’utilità a ciascun creditore.
- Chiedi le misure protettive e cautelari, se ti servono. Dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si producono gli effetti richiamati dall’art. 25-sexies, comma 2. Ma le misure protettive vere e proprie, che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, vanno richieste espressamente. Il Tribunale di Milano (20 ottobre 2025) ha riconosciuto una misura cautelare anche nell’imminenza della scadenza della durata massima delle misure protettive. Il Tribunale di Bologna (10 ottobre 2025) ha precisato che la pendenza del semplificato non impedisce al creditore di ottenere un decreto ingiuntivo, ma ne impedisce l’uso in via esecutiva. La Corte d’Appello di Bari (23 ottobre 2025) si è occupata del giudice competente sul reclamo contro la proroga delle misure protettive in un semplificato con riserva.
- Deposita telematicamente e verifica la pubblicazione. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito. Controlla che la pubblicazione avvenga: è da quel momento che decorrono gli effetti.
- Gestisci l’impresa nel frattempo. Dalla pubblicazione si applicano i limiti agli atti di straordinaria amministrazione (art. 46 CCII richiamato dall’art. 25-sexies, comma 2): non vendere beni, non concedere garanzie, non pagare debiti anteriori fuori dalle regole senza autorizzazione.
L’indice del ricorso che il tribunale si aspetta di trovare
Un ricorso ordinato facilita il vaglio di ritualità. Struttura il tuo atto in modo che il giudice trovi ogni presupposto nel punto in cui lo cerca.
- Premessa sulla composizione negoziata. Data di accesso, nome dell’esperto, durata, misure protettive eventualmente ottenute, data di comunicazione della relazione finale. Questa sezione dimostra anche il rispetto del termine.
- Le attestazioni dell’esperto. Riporta in sintesi le due dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies, comma 1, e indica i documenti che le riscontrano.
- La praticabilità originaria della composizione. Spiega perché, al momento dell’accesso, esisteva una ragionevole prospettiva di risanamento e perché poi è venuta meno. È la risposta preventiva al principio dell’ordinanza n. 623/2026.
- La situazione patrimoniale e l’elenco dei creditori. Con le cause di prelazione e gli importi aggiornati.
- L’alternativa liquidatoria. La tabella della Mossa 3, con lo scenario prudente.
- La proposta e il piano. Trattamento per classe, fonti delle risorse, tempi, offerta d’acquisto se presente, soluzione di riserva.
- Il confronto. Per ogni categoria di creditori, quanto riceve con il semplificato e quanto riceverebbe in liquidazione giudiziale; quale utilità concreta ottiene.
- La finanza esterna. Provenienza, natura di denaro nuovo, strumenti che la rendono vincolante.
- Le richieste. Misure protettive e cautelari, eventuali autorizzazioni, fissazione dell’udienza.
- L’elenco dei documenti allegati, con l’indicazione di quelli eventualmente mancanti e delle ragioni.
Questo indice non è imposto dalla legge, ma rispecchia l’ordine delle verifiche che il tribunale compie. Un ricorso che segue la stessa sequenza del controllo giudiziale riduce il rischio che un presupposto venga considerato non dimostrato solo perché sepolto in un allegato.
La base giuridica
Art. 25-sexies, commi 1 e 2, CCII; art. 44 CCII per la domanda con riserva; artt. 54 e 55 CCII per le misure protettive e cautelari; art. 46 CCII per gli atti di straordinaria amministrazione.
Qui il lavoro diventa tecnico e strategico insieme: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno la composizione negoziata da cui il semplificato dipende, e può leggere la relazione finale e impostare il ricorso anticipando le obiezioni del tribunale.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il creditore che accelera: un pignoramento notificato nei giorni tra la fine della composizione e il deposito del ricorso, o un’istanza di liquidazione giudiziale depositata da un creditore o dal pubblico ministero. Se hai una domanda pronta, il deposito anticipato (anche nella forma con riserva, se hai già proposta e piano o li completi nel termine) ti consente di chiedere subito le misure protettive. Se l’istanza di liquidazione giudiziale è già pendente, il tribunale dovrà coordinare i due procedimenti: la tua domanda di concordato semplificato non è automaticamente prevalente, ma il tribunale deve esaminarla.
Altro imprevisto: un problema tecnico al deposito l’ultimo giorno. Per questo il calendario della Mossa 2 prevede un margine di cinque giorni lavorativi. Se lo hai consumato, chiedi al tuo difensore di conservare tutte le ricevute del tentativo di deposito.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché:
- il ricorso è depositato entro il termine e hai la ricevuta di accettazione;
- la pubblicazione nel registro delle imprese è avvenuta e ne hai la visura;
- le misure protettive e cautelari necessarie sono state chieste espressamente.
Mossa 7 — Supera il vaglio di ritualità e gestisci ausiliario, comunicazioni e opposizioni
Obiettivo della mossa: arrivare all’udienza di omologazione con un parere dell’ausiliario non ostile, con le comunicazioni ai creditori eseguite correttamente e con una risposta pronta per ogni possibile opposizione.
Quando va fatta
Dal giorno successivo al deposito fino all’udienza di omologazione. È la fase più lunga e quella in cui il tuo comportamento conta di più.
Come si esegue
- Preparati al vaglio di ritualità. Il tribunale valuta per prima cosa la ritualità della proposta, acquisendo la relazione finale e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Secondo la Cassazione (ord. n. 31641/2025 e ord. n. 503/2026), questo vaglio è sostanziale: il tribunale verifica che le attestazioni dell’esperto siano motivate e coerenti con i documenti. Se la proposta viene ritenuta irrituale, è dichiarata inammissibile già in questa fase.
- Collabora con l’ausiliario. Se la proposta supera il vaglio, il tribunale nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 CCII, assegnandogli un termine per il deposito del suo parere. L’ausiliario è gli occhi del tribunale: controllerà le stime, il piano, la finanza esterna, le azioni recuperatorie. Rispondi alle sue richieste in modo rapido e completo, mettigli a disposizione la contabilità, segnala tu per primo i punti critici con la tua spiegazione. Un ausiliario che deve inseguire i documenti scrive un parere peggiore.
- Esegui le comunicazioni ai creditori. Il tribunale ordina che la proposta, insieme al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto, sia comunicata a tua cura ai creditori risultanti dall’elenco depositato, dove possibile tramite PEC, specificando dove possono reperire i dati per valutarla. Fissa anche l’udienza di omologazione, con un intervallo minimo di legge rispetto al deposito del parere dell’ausiliario. Esegui le comunicazioni con scrupolo: la regolarità del contraddittorio è il primo controllo dell’art. 25-sexies, comma 5. Tieni traccia di ogni PEC inviata e consegnata; per i creditori senza PEC usa raccomandata o altro mezzo idoneo e conserva le ricevute.
- Anticipa le opposizioni. I creditori e qualsiasi interessato possono opporsi all’omologazione costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza. Gli opponenti tipici sono: l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (spesso i creditori più rilevanti); le banche con ipoteca, se ritengono il prezzo di cessione troppo basso; i fornitori chirografari, se non vedono utilità. Per ciascuno prepara una nota di risposta: il confronto con l’alternativa liquidatoria, l’utilità concreta, la prova della buona fede delle trattative.
- Valuta eventuali modifiche della proposta prima dell’udienza. Il Tribunale di Pescara si è occupato dei presupposti per modificare la proposta prima dell’udienza di omologa. Se il parere dell’ausiliario o un’opposizione evidenziano un punto debole superabile (ad esempio un apporto di finanza esterna da incrementare), una modifica tempestiva e migliorativa può salvare la procedura. Ma non aspettare il reclamo: le modifiche sostanziali in quella sede sono state ritenute inammissibili.
Come rispondere alle tre opposizioni più frequenti
L’opposizione dell’Erario o degli enti previdenziali. Di solito contesta due cose: la buona fede delle trattative e la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Sulla prima rispondi con i documenti della composizione: proposte inviate, risposte, verbali, eventuali tentativi di accordo di ristrutturazione. Sulla seconda rispondi con la tabella dell’alternativa liquidatoria, mostrando che il creditore pubblico riceve almeno quanto riceverebbe dal curatore. Se l’ente sostiene che in liquidazione giudiziale il curatore recupererebbe somme con azioni di responsabilità o revocatorie, devi avere già stimato quelle azioni e spiegato perché il loro valore atteso è quello indicato.
L’opposizione della banca ipotecaria. In genere riguarda il prezzo attribuito al bene ipotecato. Se la cessione è in blocco, il prezzo dell’azienda va ripartito tra i beni in modo motivato, e il creditore ipotecario deve ricevere almeno il valore del bene su cui grava la sua garanzia. Rispondi con la perizia dell’immobile, con la prova della ricerca di offerte migliori e, se possibile, con il confronto tra il prezzo offerto e il valore di realizzo in asta.
L’opposizione del fornitore chirografario. Il suo argomento più forte, dopo la Cassazione n. 624/2026, è la mancanza di utilità. Rispondi indicando la percentuale che riceve e la sua fonte (spesso la finanza esterna), confrontandola con lo zero o con il poco che otterrebbe in liquidazione giudiziale. Se l’utilità non è economica, deve essere concreta e specifica per quel creditore: ad esempio la prosecuzione dei rapporti commerciali con l’acquirente dell’azienda, purché prevista in modo vincolante nell’offerta.
La base giuridica
Art. 25-sexies, commi 3, 4 e 5, CCII; art. 68 CCII (ausiliario). Il Tribunale di Ancona ha affermato che in sede di omologa il tribunale non può limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni dell’esperto sulla buona fede, ma deve verificarla in concreto. Il Tribunale di Milano (30 ottobre 2025) ha precisato che la buona fede va valutata in senso sostanziale: non basta l’attestazione dell’esperto, serve che dalle trattative emergesse un tentativo effettivo di superare lo squilibrio dell’impresa. Il Tribunale di Vercelli (17 novembre 2025) si è posto sulla stessa linea in tema di obblighi di disclosure.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un parere negativo dell’ausiliario. Non è vincolante per il tribunale, ma pesa. Leggilo subito, individua se le critiche riguardano i numeri (correggibili) o i presupposti (molto più difficili da superare). Se sono numeri, prepara una nota tecnica con le controdeduzioni e, se serve, una modifica migliorativa della proposta. Se sono presupposti (buona fede, praticabilità ab origine della composizione), la discussione si sposta sul piano giuridico e dovrai essere pronto a un eventuale diniego e al reclamo.
Altro imprevisto: l’inammissibilità dichiarata già nel vaglio iniziale. La Cassazione (sentenza n. 620/2026 e ordinanza n. 623/2026) ha affermato che il decreto della Corte d’Appello che decide il reclamo contro l’inammissibilità in limine non è ricorribile per cassazione, né ai sensi degli artt. 25-sexies, comma 7, e 247 CCII, né con il ricorso straordinario. In pratica, se tribunale e Corte d’Appello concordano sull’inammissibilità, il percorso del semplificato si chiude lì. Questo rende decisivo preparare bene le mosse 1-5.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché:
- hai la prova di tutte le comunicazioni ai creditori;
- hai letto il parere dell’ausiliario e depositato, se necessario, le tue controdeduzioni;
- per ogni opposizione depositata hai una memoria di risposta documentata.
Mossa 8 — Ottieni l’omologa, difendila in reclamo e governa la liquidazione
Obiettivo della mossa: trasformare il decreto di omologa in un risultato stabile, gestendo i termini di impugnazione e collaborando con il liquidatore perché il piano venga eseguito come promesso.
Quando va fatta
Dall’udienza di omologazione fino alla chiusura della liquidazione. I termini di questa fase sono brevi e non si sospendono ad agosto.
Come si esegue
- Partecipa all’udienza preparato. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, decide con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Porta in udienza un prospetto sintetico: confronto con l’alternativa liquidatoria, utilità per ciascuna classe, stato della finanza esterna, stato dell’offerta d’acquisto.
- Se l’omologa arriva, verifica subito il decreto. Controlla che il decreto nomini il liquidatore, che recepisca il piano e le eventuali modifiche, che disponga sulle formalità pubblicitarie. Il decreto è comunicato alle parti e pubblicato nel registro delle imprese.
- Monitora il termine di reclamo. Le parti a cui il decreto è comunicato possono proporre reclamo alla Corte d’Appello entro trenta giorni, secondo l’art. 247 CCII. La Corte d’Appello dell’Aquila ha precisato che sono legittimate solo le parti costituite nel procedimento di omologa e rimaste soccombenti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 881 del gennaio 2026, ha chiarito che nel reclamo contro l’omologa non sono litisconsorti necessari né l’ausiliario del tribunale né il liquidatore. Contro il decreto della Corte d’Appello che decide sul reclamo relativo all’omologa (o al diniego) è previsto il ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 25-sexies, comma 7).
- Se l’omologa è negata, decidi in giornata. Il diniego può essere accompagnato, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, dall’apertura della liquidazione giudiziale. Valuta con il tuo difensore la fondatezza del reclamo nei trenta giorni. La Corte d’Appello dell’Aquila (12 marzo 2025) ha escluso che in sede di reclamo contro il diniego si possa ottenere un’inibitoria all’apertura della liquidazione giudiziale: il reclamo non blocca automaticamente le conseguenze del diniego.
- Collabora con il liquidatore. Dopo l’omologa, l’esecuzione del piano è affidata al liquidatore nominato dal tribunale, che opera con le regole richiamate dall’art. 25-septies. Se hai un acquirente individuato, il liquidatore verificherà l’assenza di soluzioni migliori sul mercato prima di dare esecuzione all’offerta. Il tuo compito è facilitare: consegnare documenti, beni, chiavi, contratti; informare il personale; mantenere l’azienda in condizioni che non ne riducano il valore.
La base giuridica
Art. 25-sexies, commi 5, 6 e 7, CCII; art. 25-septies CCII; art. 247 CCII (reclamo). L’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale: i trenta giorni del reclamo e quelli del ricorso per cassazione corrono anche ad agosto.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico, dopo l’omologa, è il reclamo dell’Agenzia delle Entrate. È frequente, perché l’Erario è spesso il creditore più esposto e non può più contare sulla transazione fiscale. Il precedente della Corte d’Appello di Firenze (24 luglio 2025), che ha accolto il reclamo dell’Agenzia contro un’omologa del Tribunale di Lucca, mostra che il reclamo può riaprire tutto, compresa la verifica della buona fede delle trattative. La tua difesa in reclamo si costruisce prima: con la documentazione delle mosse 1 e 4. Le modifiche sostanziali del piano in reclamo sono state ritenute inammissibili dalla giurisprudenza di merito, quindi non sperare di “aggiustare” lì ciò che non hai fatto prima.
Dopo l’omologa, l’imprevisto è il ritiro dell’acquirente. Il piano dovrebbe già prevedere la soluzione di riserva (Mossa 5): vendita competitiva, cessione per rami, vendita atomistica. Il liquidatore procederà secondo il piano e le regole di legge.
Check di completamento
La mossa è completata quando:
- il decreto di omologa è definitivo (nessun reclamo nei trenta giorni, o reclamo respinto e termine per cassazione scaduto o ricorso deciso);
- il liquidatore ha preso in carico beni e documenti;
- hai un canale di comunicazione stabile con il liquidatore per tutta la durata della liquidazione.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici, per mostrare come la tempestività e la qualità dell’esecuzione cambiano l’esito. Non rappresentano casi reali.
Situazione di partenza comune
Una società manifatturiera chiude la composizione negoziata senza accordo. La relazione finale dell’esperto, che attesta trattative corrette e in buona fede e l’impraticabilità delle alternative, viene comunicata il 14 maggio 2026. Termine ultimo per il ricorso: 13 luglio 2026.
Attivo a valori di mercato: capannone 1.180.000 €; macchinari 297.400 €; magazzino 214.300 €; crediti verso clienti 386.750 €.
Passivo: banca con ipoteca sul capannone 842.600 €; dipendenti per retribuzioni e TFR 163.900 €; Erario con privilegio 451.280 €; fornitori chirografari 1.274.350 €.
Simulazione A — L’alternativa liquidatoria (Mossa 3)
In liquidazione giudiziale il capannone, dopo i ribassi d’asta, realizza 826.000 €; i macchinari a impianto fermo 148.700 €; il magazzino 85.720 €; i crediti, in parte contestati, 270.725 €. L’ausiliario stima di valore trascurabile le azioni revocatorie e di responsabilità (nessun atto sospetto, amministrazione documentata).
- La banca ipotecaria riceve il ricavato del capannone: 826.000 € su 842.600 € (98,0%); il residuo di 16.600 € diventa chirografo.
- Gli altri beni realizzano 505.145 €; tolti i costi di procedura stimati in 118.400 €, restano 386.745 €.
- I dipendenti vengono pagati per intero: 163.900 €. Restano 222.845 €.
- L’Erario riceve 222.845 € su 451.280 € (49,4%).
- I chirografari ricevono 0%.
Simulazione B — La proposta che passa e quella che cade (Mossa 4)
Un acquirente offre 1.540.000 € per l’azienda in blocco, capannone compreso. Costi della procedura di concordato stimati in 96.300 €.
- La banca ipotecaria viene pagata per intero: 842.600 € (100%). Restano 697.400 €; tolti i costi, 601.100 €.
- Dipendenti: 163.900 € (100%). Restano 437.200 €.
- Erario: 437.200 € su 451.280 € (96,9%).
- Chirografari: 0%.
Ogni creditore privilegiato sta meglio che in liquidazione giudiziale: il test di non pregiudizio è superato. Ma i chirografari non ricevono nulla, e secondo la Cassazione (sentenza n. 624/2026) la sola rapidità della chiusura non è un’utilità. Questa versione rischia il diniego.
Ora la versione corretta: i soci versano su un conto vincolato 95.000 € di finanza esterna, denaro nuovo che non proviene dal patrimonio della società, destinato ai chirografari. Risultato: i chirografari ricevono 95.000 € su 1.274.350 €, cioè il 7,45%, contro lo 0% della liquidazione giudiziale. Se invece i soci si fossero limitati a rinunciare alla prededuzione dei loro finanziamenti, quella rinuncia non sarebbe stata finanza esterna (Cass. n. 620/2026) e il problema sarebbe rimasto intatto.
Simulazione C — Il calendario che salva e quello che condanna (Mosse 2 e 6)
- Impresa puntuale. Completa le mosse 1-5 entro il 2 luglio e deposita il ricorso pieno l’8 luglio, cinque giorni prima della scadenza. Chiede le misure protettive. Il percorso prosegue verso il vaglio di ritualità.
- Impresa ritardataria con riserva. Deposita il 10 luglio una domanda con riserva senza piano e senza proposta, contando su un termine successivo per completarla. Secondo l’orientamento dei Tribunali di Bologna (19 febbraio 2026) e di Milano (9 luglio 2026), piano e proposta andavano depositati comunque entro il 13 luglio: la domanda rischia di essere dichiarata inammissibile.
- Impresa fuori termine. Deposita il 14 luglio, sessantunesimo giorno. Il concordato semplificato è perso. Restano il concordato preventivo (con voto dei creditori) o, in mancanza, la liquidazione giudiziale.
Simulazione D — Agosto non ferma l’orologio (Mossa 2)
Stessa impresa, ma la relazione finale viene comunicata il 9 luglio 2026. Dal 10 al 31 luglio corrono 22 giorni; agosto aggiunge 31 giorni (totale 53); servono altri 7 giorni di settembre. Termine ultimo: 7 settembre 2026. L’imprenditore che, abituato al processo civile, sommasse i 31 giorni di sospensione feriale arriverebbe a ottobre convinto di essere in termini, e depositerebbe un ricorso tardivo: l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale nei procedimenti del codice della crisi.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Il concordato semplificato è uno strumento potente perché evita il voto dei creditori, ma proprio per questo i giudici ne controllano con rigore l’accesso e il contenuto. Ogni mossa ha un termine e un rischio preciso se viene saltata o eseguita male.
Ricorda tre regole che attraversano tutto il piano. Prima: il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale non si proroga e non si sospende ad agosto. Seconda: la relazione finale dell’esperto è la chiave d’accesso, e il tribunale la legge nel merito, non solo nella forma. Terza: ogni creditore deve stare almeno come starebbe in liquidazione giudiziale e ricevere un’utilità reale, chirografari compresi.
| Mossa | Obiettivo | Termine indicativo | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Leggi la relazione finale | Verificare attestazioni motivate su buona fede e alternative | Giorni 0-3 | Proposta irrituale, inammissibile |
| 2. Blinda il calendario | Calcolare la scadenza dei 60 giorni senza sospensioni | Giorni 0-3 | Deposito tardivo, semplificato perso |
| 3. Alternativa liquidatoria | Stimare cosa otterrebbe ogni creditore in liquidazione giudiziale | Entro giorno 20-25 | Impossibile dimostrare il non pregiudizio |
| 4. Progetta la proposta | Rispettare le prelazioni e assicurare utilità a tutti | Entro giorno 35 | Diniego per mancanza di utilità |
| 5. Piano e documenti | Piano fattibile e fascicolo art. 39 completo | Entro giorno 50 | Irritualità per documentazione inattendibile |
| 6. Deposita il ricorso | Ricorso completo, misure protettive richieste | Entro giorno 55 (max 60) | Perdita dello strumento, esecuzioni dei creditori |
| 7. Ritualità, ausiliario, opposizioni | Superare il vaglio e rispondere ai creditori | Fino all’udienza | Inammissibilità non ricorribile in Cassazione |
| 8. Omologa, reclamo, liquidazione | Stabilizzare l’omologa e governare l’esecuzione | 30 giorni per reclamo; 30 per cassazione | Revoca in reclamo, piano non eseguito |
Gli scenari di deviazione: tre imprevisti e il tuo piano B
Deviazione 1 — Un creditore accelera mentre prepari la domanda
Siamo al trentesimo giorno. Un fornitore notifica un pignoramento presso terzi sui tuoi conti; oppure l’Agenzia delle Entrate deposita un’istanza di liquidazione giudiziale. Le misure protettive della composizione negoziata sono cessate con la chiusura delle trattative.
Piano B. Valuta con il tuo difensore se anticipare il deposito. Se proposta e piano sono quasi pronti, accelera le mosse 4 e 5 e deposita il ricorso pieno con richiesta di misure protettive. Se non sono pronti, la domanda con riserva può servire a far decorrere gli effetti della domanda e a chiedere le misure, ma ricorda che piano e proposta dovranno essere depositati comunque entro il sessantesimo giorno secondo l’orientamento prevalente dei giudici di merito. Se è già pendente un’istanza di liquidazione giudiziale, la tua domanda dovrà essere esaminata dal tribunale nel coordinamento tra i procedimenti: preparati a spiegare in udienza perché il semplificato garantisce ai creditori più della liquidazione giudiziale, con i numeri della Mossa 3.
Deviazione 2 — Il termine è scaduto
Hai superato i sessanta giorni, magari per un errore di calcolo sulla sospensione feriale. Il concordato semplificato non è più disponibile.
Piano B. Le strade rimaste dipendono dalla tua situazione. Se l’impresa ha ancora valore organizzato e i creditori possono essere convinti, puoi valutare un concordato preventivo liquidatorio: qui i creditori votano, ma puoi utilizzare la transazione fiscale e contributiva e le regole sulla finanza esterna proprie del concordato preventivo. Se sei un’impresa sotto soglia, valuta la liquidazione controllata o gli strumenti per il sovraindebitamento. Se nulla di questo è praticabile, l’obiettivo diventa gestire la liquidazione giudiziale nel modo meno dannoso, a partire dalla tutela della tua posizione personale come amministratore e, se ci sono garanzie personali, come fideiussore. Non tentare di “riaprire” una composizione negoziata solo per ottenere una nuova relazione finale: la Cassazione (ord. n. 623/2026) ha chiarito che il tribunale verifica anche la praticabilità della composizione fin dall’origine, e un uso strumentale verrebbe con ogni probabilità scoperto.
Deviazione 3 — Un documento essenziale è irreperibile
Il bilancio dell’ultimo esercizio non è stato approvato; una dichiarazione IVA non è stata presentata; il precedente commercialista non restituisce le scritture.
Piano B. Ricostruisci ciò che puoi con fonti alternative: cassetto fiscale, estratti conto, visure, fatture elettroniche dal sistema di interscambio. Deposita una situazione patrimoniale aggiornata redatta dal tuo commercialista, che indichi espressamente da quali fonti ha ricostruito i dati. Spiega nel ricorso perché il documento manca e come il tribunale può comunque valutare la tua situazione. Se le scritture sono trattenute da un professionista, documenta le richieste di restituzione. Il tribunale può concedere un termine per integrazioni, ma devi mettere l’ausiliario nelle condizioni di verificare: un corredo documentale inattendibile è motivo di irritualità secondo la Cassazione (ord. n. 31641/2025).
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la mossa 4 prima della 3? Puoi iniziare a ragionare sulla proposta, ma non puoi chiuderla senza i numeri dell’alternativa liquidatoria. Il test di non pregiudizio è un confronto: senza uno dei due termini non sai se la proposta regge. In pratica le due mosse vanno lavorate in parallelo, con la 3 che chiude per prima.
L’esperto ha scritto che le trattative si sono svolte in buona fede: perché dovrei preoccuparmi? Perché il tribunale non è vincolato a quella dichiarazione. La Cassazione (ord. n. 503/2026) e numerosi tribunali (Milano, Bologna, Modena, Ancona) hanno affermato che la buona fede va verificata in concreto. Una dichiarazione non motivata o smentita dai documenti non ti protegge.
I creditori votano? No. È la principale differenza rispetto al concordato preventivo. Proprio perché il voto manca, il controllo del tribunale sui presupposti e sul contenuto è più intenso, e i creditori possono far valere le loro ragioni con l’opposizione all’omologa.
Posso continuare l’attività con la mia società? Non in capo alla tua società come prospettiva finale: il semplificato è liquidatorio. Puoi però cedere l’azienda in esercizio a un terzo, anche con un’offerta già individuata, e nel frattempo mantenere l’attività per preservarne il valore, con i limiti agli atti di straordinaria amministrazione.
Posso stralciare i debiti fiscali come con la transazione fiscale? No. La transazione fiscale dell’art. 88 CCII non si applica al semplificato. I crediti erariali seguono il loro rango di prelazione; possono essere soddisfatti in misura parziale solo se l’attivo non basta, e sempre nel rispetto dell’ordine dei privilegi.
Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, posso arrivare in Cassazione? Puoi fare reclamo alla Corte d’Appello, ma secondo la Cassazione (sent. n. 620/2026 e ord. n. 623/2026) il decreto della Corte d’Appello che conferma l’inammissibilità pronunciata in limine non è ricorribile per cassazione. Il ricorso per cassazione è invece previsto contro il decreto che decide sul reclamo relativo all’omologa o al diniego di omologa.
Il concordato semplificato è accessibile anche se la mia impresa è sotto soglia? Sì. Il presupposto è aver percorso la composizione negoziata, alla quale possono accedere anche le imprese sotto soglia. Per queste imprese il termine di confronto ai fini del non pregiudizio è la liquidazione controllata, come chiarito dal correttivo ter con l’aggiunta espressa nell’art. 25-sexies, comma 5.
Posso chiedere all’esperto di riscrivere la relazione finale dopo averla ricevuta? La relazione è un atto dell’esperto, che risponde delle proprie attestazioni. Puoi segnalargli errori materiali o fatti non considerati, ma non puoi pretendere che cambi le sue valutazioni. E ricorda che, nel frattempo, il termine dei sessanta giorni continua a correre dalla prima comunicazione.
Durante la procedura posso pagare i fornitori strategici? Dalla pubblicazione del ricorso gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, e il pagamento di debiti anteriori fuori dalle regole del concorso altera la parità tra creditori. Se un pagamento è indispensabile per conservare il valore dell’azienda in vista della cessione, chiedi l’autorizzazione spiegando perché quel pagamento avvantaggia l’intero ceto creditorio.
Cosa succede alla mia responsabilità personale come amministratore? Il semplificato non cancella di per sé le possibili responsabilità degli amministratori: proprio per questo il loro valore va stimato nell’alternativa liquidatoria. Se sei anche fideiussore della società, i creditori garantiti possono rivolgersi a te per la parte non soddisfatta. Valuta la tua posizione personale fin dall’inizio, perché può orientare le scelte sulla finanza esterna.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I provvedimenti che seguono sono organizzati in base alla mossa che sostengono. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta nel tuo percorso.
A sostegno delle Mosse 1 e 7 (relazione finale, buona fede, ritualità)
- Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Il controllo del tribunale sulla ritualità della proposta non è un riscontro formale del deposito: è una verifica sostanziale delle condizioni di ammissibilità e dell’attendibilità della documentazione. Rilevanza: la tua domanda viene letta nel merito fin dal primo esame.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 9 gennaio 2026, n. 503. Se le motivazioni dell’esperto nella relazione finale mancano, sono illogiche o non trovano riscontro nei documenti, la proposta è irrituale e quindi inammissibile; esiste un collegamento pregiudiziale tra composizione negoziata e semplificato. Rilevanza: la qualità della relazione finale è il primo filtro.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623. Il semplificato è inammissibile se la composizione negoziata non era praticabile fin dall’inizio; il tribunale può sindacarlo nel merito. Rilevanza: la composizione non può essere usata come anticamera strumentale.
- Corte d’Appello di Venezia, 28 marzo 2024. La buona fede nelle trattative non è semplice assenza di mala fede: servono dati obiettivi che dimostrino informazione effettiva e possibilità reale per i creditori di valutare. Rilevanza: indica cosa documentare nella Mossa 1.
- Tribunale di Bologna, 18 marzo 2025. Nel semplificato con riserva, se la relazione finale non dimostra trattative effettive in buona fede, il tribunale può negare il termine. Rilevanza: la riserva non supera i difetti della relazione.
- Tribunale di Bologna, 23 settembre 2025. Individua i comportamenti che, durante la composizione negoziata, dimostrano la buona fede necessaria per il semplificato. Rilevanza: è una guida pratica per chi è ancora in composizione.
- Tribunale di Milano, 30 ottobre 2025. La buona fede si valuta in senso sostanziale: l’attestazione dell’esperto non basta se dalle trattative non emergeva un tentativo serio di superare la crisi. Rilevanza: le proposte ai creditori in composizione devono essere credibili.
- Tribunale di Milano, sent. 26 novembre 2025, n. 886. Rigetto di un semplificato di gruppo e apertura della liquidazione giudiziale: proposte di stralcio elevatissimo con tempi indefiniti non integrano trattative in buona fede. Rilevanza: mostra il rischio concreto in caso di diniego.
- Tribunale di Modena, 4 dicembre 2025. Inammissibilità per relazione finale generica e trattative ridotte a un simulacro, con carenza di informazioni ai creditori. Rilevanza: conferma che il tribunale legge la relazione criticamente.
A sostegno delle Mosse 2 e 6 (termine e deposito)
- Tribunale di Bologna, 19 febbraio 2026. Anche con domanda con riserva, piano e proposta vanno depositati entro sessanta giorni dalla relazione finale. Rilevanza: la riserva non allunga il termine.
- Tribunale di Milano, 9 luglio 2026. Stesso principio: il termine dei sessanta giorni vale anche per l’accesso con riserva. Rilevanza: l’orientamento si consolida tra i tribunali più attivi.
- Tribunale di Bologna, 10 ottobre 2025. La pendenza del semplificato non impedisce l’emissione di un decreto ingiuntivo, ma ne impedisce l’uso esecutivo. Rilevanza: chiarisce cosa le protezioni bloccano e cosa no.
- Tribunale di Milano, 20 ottobre 2025. Una specifica misura cautelare può essere concessa anche in prossimità della scadenza della durata massima delle misure protettive. Rilevanza: le richieste di protezione vanno calibrate.
A sostegno delle Mosse 3 e 4 (alternativa liquidatoria, utilità, finanza esterna)
- Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 624. L’utilità per ciascun creditore, anche se non economica, non può essere la sola rapidità della chiusura della crisi per chi non riceve nulla. Rilevanza: i chirografari a zero mettono a rischio l’omologa.
- Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 620. La rinuncia alla prededuzione non è finanza esterna, perché non aggiunge risorse; il decreto d’appello sull’inammissibilità in limine non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: la finanza esterna deve essere denaro nuovo.
- Corte d’Appello di Firenze, 24 luglio 2025. Revoca dell’omologa su reclamo dell’Agenzia delle Entrate: le alternative alla liquidazione dovevano essere tentate in concreto, non solo dichiarate impraticabili. Rilevanza: l’Erario è un opponente attivo.
- Tribunale di Bergamo, 22 luglio 2026. Il confronto con la liquidazione giudiziale deve considerare anche il valore di azioni di responsabilità e revocatorie. Rilevanza: la stima dell’alternativa deve essere completa.
- Tribunale di Milano (natura liquidatoria). Il semplificato è strumento coattivo necessariamente liquidatorio, orientato alla cessione dell’azienda o dei beni, preferibilmente in forma aggregata. Rilevanza: esclude la continuità diretta.
A sostegno della Mossa 8 (impugnazioni)
- Cass. civ., Sez. I, ord. gennaio 2026, n. 881. Nel reclamo contro l’omologa, né l’ausiliario né il liquidatore sono legittimati passivi necessari. Rilevanza: semplifica la corretta instaurazione del reclamo.
- Corte d’Appello dell’Aquila. Il reclamo spetta solo alle parti costituite e soccombenti nel giudizio di omologa. Rilevanza: se sei creditore, devi costituirti per poter reclamare.
- Corte d’Appello dell’Aquila, 12 marzo 2025. In sede di reclamo contro il diniego non si può ottenere un’inibitoria all’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: il reclamo non sospende automaticamente gli effetti del diniego.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il concordato semplificato è un percorso stretto e tecnico, in cui ogni mossa dipende dalla precedente. Ecco cosa facciamo concretamente, passo per passo.
- Analizziamo la relazione finale dell’esperto confrontando ogni attestazione con i verbali, le PEC e le proposte scambiate in composizione negoziata, per individuare i punti che il tribunale potrebbe ritenere non motivati.
- Calcoliamo il termine dei sessanta giorni dalla data certa di comunicazione e costruiamo il calendario a ritroso con responsabilità e scadenze interne.
- Costruiamo la stima dell’alternativa liquidatoria insieme ai commercialisti dello staff, includendo valori di realizzo forzato, costi di procedura e valore atteso delle azioni revocatorie e di responsabilità.
- Progettiamo la proposta di cessione dei beni, con l’eventuale suddivisione in classi, verificando il rispetto dell’ordine delle prelazioni e l’utilità concreta per ciascun creditore.
- Verifichiamo la natura della finanza esterna e predisponiamo gli strumenti per renderla vincolante (conto vincolato, impegni irrevocabili, garanzie).
- Redigiamo il piano di liquidazione e raccogliamo il fascicolo dell’art. 39, ricostruendo con fonti alternative i documenti mancanti.
- Depositiamo il ricorso nella forma più adatta e chiediamo espressamente le misure protettive e cautelari necessarie.
- Assistiamo l’impresa nel rapporto con l’ausiliario, prepariamo le controdeduzioni ai pareri e le memorie di risposta alle opposizioni dei creditori.
- Difendiamo l’omologa o impugniamo il diniego in reclamo davanti alla Corte d’Appello e, dove la legge lo consente, nel ricorso per cassazione.
- Seguiamo la fase di liquidazione coordinandoci con il liquidatore giudiziale e tutelando la posizione personale di amministratori e garanti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica più pertinente a questo tema è quella di Esperto Negoziatore: il concordato semplificato nasce esclusivamente da una composizione negoziata e dipende dalla relazione finale dell’esperto, che l’Avvocato è in grado di leggere con la stessa prospettiva di chi quella relazione la redige. Per le imprese sotto soglia, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di valutare con competenza anche il confronto con la liquidazione controllata e gli strumenti alternativi per il sovraindebitamento.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di consegne nei momenti in cui i termini sono più stretti. E poiché il semplificato è insieme una questione di numeri e di diritto, avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo: le stime dell’alternativa liquidatoria, la proposta e il ricorso nascono da un’unica regia.
Chiusura
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è l’ultima uscita negoziale per l’imprenditore che ha tentato in buona fede la composizione negoziata senza riuscire a chiudere un accordo. Ti consente di liquidare il patrimonio con un piano tuo, spesso cedendo l’azienda in blocco, senza il voto dei creditori. Ma è anche lo strumento su cui i giudici, nel 2025 e nel 2026, hanno esercitato il controllo più severo: relazione finale letta nel merito, buona fede verificata in concreto, utilità reale per ogni creditore, termine di sessanta giorni senza scorciatoie.
Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude, e nel semplificato le opzioni chiuse non si riaprono.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché unisce le competenze che il percorso richiede: la conoscenza dall’interno della composizione negoziata, garantita dalla qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sulle stime e sul piano; l’abilitazione a difendere l’impresa fino in Cassazione.
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