#Finsubito news – Chi Può Accedere Al Concordato Preventivo E Quali Requisiti Servono? Il Piano Operativo, Mossa Per Mossa


Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, nell’ordine in cui è scritto, con una matita in mano e i bilanci della tua impresa sul tavolo. Se sei l’amministratore di una società o il titolare di un’impresa commerciale e senti che i debiti stanno diventando più grandi della capacità dell’azienda di pagarli, la domanda giusta non è “esiste il concordato preventivo?”, ma “posso accederci io, adesso, e con quale tipo di piano?“. Le pagine che seguono servono a rispondere a questa domanda in modo verificabile, e poi a trasformare la risposta in una sequenza di atti concreti.

La promessa è questa: alla fine del percorso saprai se rientri nel perimetro del concordato preventivo, quale strada concordataria è percorribile per la tua impresa, quali documenti devi preparare, in quali termini devi muoverti e dove, esattamente, serve un difensore al tuo fianco. Non troverai formule rassicuranti: troverai requisiti di legge, soglie numeriche, termini e controlli che il tribunale farà sul tuo piano.

Perché questo tema è il terreno naturale dello Studio Monardo? Perché il concordato preventivo è lo strumento centrale della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso di composizione negoziata che, sempre più spesso, precede e prepara il concordato. Inoltre, la domanda “chi può accedere” ha una risposta che spesso porta fuori dal concordato preventivo, verso gli strumenti del sovraindebitamento riservati alle imprese sotto soglia: e qui entrano in gioco le sue abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC. Infine, ogni concordato è un procedimento giudiziale che può arrivare fino alla Corte di Cassazione, dove l’Avvocato è abilitato a patrocinare in quanto cassazionista.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Il piano che segue è composto da otto mosse, ma non tutti partono dalla prima. Un’impresa che ha già ricevuto un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale non ha lo stesso margine di manovra di un’impresa che ha appena chiuso un bilancio in perdita e vede la cassa assottigliarsi. Rispondi a queste quattro domande, onestamente e per iscritto.

Domanda 1 — Che tipo di debitore sei?

Il concordato preventivo non è uno strumento universale. È riservato a una categoria precisa: l’imprenditore che, se non trovasse un accordo con i creditori, potrebbe essere sottoposto a liquidazione giudiziale (la procedura che ha preso il posto del vecchio fallimento). Questo significa, in sintesi, impresa commerciale e non minore. Se sei un professionista, un consumatore, un imprenditore agricolo, una start-up innovativa o un’impresa commerciale sotto le soglie dimensionali di legge, il concordato preventivo non è la tua porta: la tua porta è un’altra, e la Mossa 1 ti dice quale.

Verifica: la tua impresa svolge un’attività commerciale (produzione industriale, commercio, trasporti, servizi alle imprese, attività bancaria o assicurativa, attività ausiliarie)? Negli ultimi tre esercizi ha superato almeno uno dei tre limiti dimensionali che vedrai nella Mossa 1?

Domanda 2 — Sei in crisi o sei già insolvente?

Il concordato preventivo è accessibile sia in stato di crisi sia in stato di insolvenza. La differenza non incide sul “se”, ma incide moltissimo sul “come” e sul “quando”. Un’impresa in crisi ha ancora tempo e valore da proteggere; un’impresa insolvente rischia ogni giorno che un creditore depositi un ricorso per liquidazione giudiziale e che il tribunale tratti le due domande insieme.

Verifica: riesci a pagare regolarmente fornitori, dipendenti, banche, erario ed enti previdenziali? Le previsioni di cassa per i prossimi dodici mesi coprono le obbligazioni in scadenza nello stesso periodo?

Domanda 3 — L’azienda è ancora “viva”?

Il Codice della crisi distingue nettamente tra concordato in continuità aziendale e concordato liquidatorio. Il primo presuppone che l’attività d’impresa prosegua, direttamente o tramite un terzo; il secondo che il patrimonio venga liquidato. I requisiti di accesso sono radicalmente diversi: per il liquidatorio la legge impone soglie minime di soddisfazione e un apporto di risorse esterne; per la continuità no, ma impone altri controlli.

Verifica: l’azienda produce ancora ricavi? Esiste un nucleo aziendale significativo (clienti, marchio, personale, impianti) che qualcuno, tu o un terzo, potrebbe continuare a gestire?

Domanda 4 — Che cosa è già successo?

Il punto di partenza cambia se un creditore ha già notificato un precetto o avviato un pignoramento, se una banca ha iscritto un’ipoteca giudiziale negli ultimi mesi, se è pendente un ricorso per liquidazione giudiziale, se hai già avviato una composizione negoziata della crisi, se l’impresa individuale è stata cancellata dal registro delle imprese.

Verifica: elenca tutti gli atti ricevuti negli ultimi sei mesi (precetti, pignoramenti, ricorsi, iscrizioni ipotecarie, solleciti dell’agente della riscossione) con la data di notifica o di iscrizione.

Tabella di orientamento

La tua situazione Parti dalla mossa Perché
Non sai se sei impresa “minore” o “sopra soglia” Mossa 1 Senza il requisito soggettivo il concordato preventivo è precluso in radice
Sei sopra soglia, ma non sai se sei in crisi o insolvente Mossa 2 Il presupposto oggettivo condiziona tempi e strategia
Sai di essere in crisi e l’azienda è operativa Mossa 3 Devi scegliere tra continuità diretta, indiretta o liquidazione
Hai già scelto il tipo di piano ma non hai i documenti Mossa 4 La domanda incompleta è il primo motivo di inammissibilità
Hai pignoramenti in corso o un ricorso per liquidazione pendente Mossa 5 (dopo una verifica rapida delle Mosse 1-3) La domanda con riserva e le misure protettive sono la priorità
Hai già depositato la domanda con riserva Mossa 6 Il termine per completare piano e proposta corre
Hai depositato piano e proposta Mossa 7 Il tribunale sta per valutare l’ammissibilità
La procedura è aperta e si avvicina il voto Mossa 8 Voto, omologazione ed eventuale ristrutturazione trasversale
Sei sotto soglia, agricolo, professionista o la tua ditta è cancellata Mossa 1, sezione “se qualcosa va storto” Devi spostarti su altri strumenti

Non passare oltre finché non hai collocato la tua impresa in una riga di questa tabella. Se due righe sembrano descriverti, parti da quella con il numero di mossa più basso: le mosse successive presuppongono che le precedenti siano state completate.


Mossa 1 — Verifica di rientrare nel perimetro soggettivo del concordato preventivo

Obiettivo della mossa

Stabilire, con dati di bilancio alla mano, se sei un imprenditore che può chiedere il concordato preventivo oppure se la legge ti indirizza verso il concordato minore e gli altri strumenti del sovraindebitamento.

Quando va fatta

Subito, prima di qualunque altra attività. Ogni ora spesa a costruire un piano concordatario per un’impresa che non ne ha i requisiti soggettivi è un’ora sottratta allo strumento giusto. Questa verifica va fatta anche se un consulente ti ha già detto “puoi fare il concordato”: i dati vanno controllati sui bilanci depositati, non a memoria.

Come si esegue

Il primo passo è leggere insieme due norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”). L’art. 84 stabilisce che il concordato preventivo è lo strumento con cui il debitore in stato di crisi o di insolvenza soddisfa i creditori attraverso un piano; l’art. 121 individua chi è assoggettabile a liquidazione giudiziale: gli imprenditori commerciali che non dimostrino di possedere congiuntamente i requisiti dell’impresa minore. Il concordato preventivo è costruito come alternativa alla liquidazione giudiziale: chi non può subire la liquidazione giudiziale non può neppure proporre il concordato preventivo.

Procedi così.

Passaggio 1: verifica la natura commerciale dell’attività. Recupera la visura camerale aggiornata e controlla il codice ATECO e l’oggetto sociale effettivamente esercitato. Conta l’attività svolta in concreto, non solo quella dichiarata. L’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.), anche se di grandi dimensioni, non è assoggettabile a liquidazione giudiziale e quindi non accede al concordato preventivo: per lui la legge prevede la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione e, se rientra nei presupposti, gli strumenti del sovraindebitamento.

Passaggio 2: misura la tua impresa sulle tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. È impresa minore quella che presenta congiuntamente questi tre requisiti:

  1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore);
  2. ricavi lordi, in qualunque modo risultanti, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore);
  3. un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro.

Attenzione alla parola “congiuntamente”: basta superare anche una sola soglia, anche in un solo esercizio del triennio, per uscire dalla categoria dell’impresa minore ed entrare nell’area della liquidazione giudiziale e, quindi, del concordato preventivo. Prepara una tabella a tre colonne (esercizio per esercizio) con attivo, ricavi lordi e debiti, ricavando i dati dai bilanci depositati e, per i debiti, da una situazione patrimoniale aggiornata alla data in cui intendi depositare la domanda.

Passaggio 3: verifica lo stato di iscrizione nel registro delle imprese. L’art. 33 CCII dichiara inammissibile la domanda di accesso al concordato preventivo presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese. Se la tua ditta individuale o la tua società è stata cancellata, il concordato preventivo non è più disponibile, anche se i debiti sono rimasti.

Passaggio 4: verifica chi può decidere per l’impresa. Se l’impresa è una società, l’art. 120-bis CCII riserva in via esclusiva agli amministratori la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi, con una decisione che deve risultare da verbale redatto da notaio, depositato e iscritto nel registro delle imprese. I soci non possono bloccare la scelta, ma hanno diritti informativi e possono, a certe condizioni, presentare proposte concorrenti quando ne ricorrono i presupposti.

Passaggio 5: verifica la competenza territoriale. La domanda va depositata al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, che si presume coincidere con la sede legale (art. 27 CCII). Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda non rileva ai fini della competenza (art. 28 CCII). Se hai spostato la sede di recente, annotalo: il tribunale lo verificherà.

Passaggio 6: verifica l’appartenenza a un gruppo. Se la tua società fa parte di un gruppo di imprese, valuta se ha senso un concordato di gruppo (artt. 284 e ss. CCII), con un piano unitario o piani reciprocamente collegati. È una scelta strategica che va fatta prima di depositare, non dopo.

La base giuridica

Artt. 2, comma 1, lett. d), 27, 28, 33, 84, 120-bis e 121 CCII; art. 2135 c.c. per l’impresa agricola; art. 2195 c.c. per l’individuazione delle attività commerciali.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire di essere sotto tutte e tre le soglie. Non è un vicolo cieco: è un cambio di strada. L’impresa minore, l’imprenditore agricolo, il professionista e la start-up innovativa accedono agli strumenti del sovraindebitamento: il concordato minore (artt. 74 e ss. CCII), la liquidazione controllata e, a monte, la composizione negoziata della crisi, che il legislatore ha aperto anche alle imprese sotto soglia. Il concordato minore ha regole proprie: la Cassazione, con l’ordinanza n. 14555/2026 (Sez. I, data indicata dalla fonte: 16 maggio 2026), ha escluso che alla sua omologazione forzosa si applichi la disciplina del concordato preventivo, perché l’art. 80, comma 3, CCII contiene una regolazione autonoma. Al contrario, sul fronte della distribuzione del valore, il Tribunale di Cuneo (decreto 8 ottobre 2025) ha ritenuto che nel concordato minore in continuità valga, per il surplus, la regola della priorità relativa del concordato preventivo, richiamata dall’art. 74, comma 4, CCII “in quanto compatibile”. Tradotto: cambiare strumento significa cambiare regole, e serve un professionista che conosca entrambi i mondi.

Il secondo imprevisto è la cancellazione dal registro delle imprese. Se l’impresa è cancellata, il concordato preventivo è precluso; restano da valutare, con un’analisi caso per caso, le alternative compatibili con la condizione di ex imprenditore.

Il terzo imprevisto è il dato contabile inattendibile: bilanci non depositati, contabilità incompleta, debiti non registrati. Qui devi fermarti e ricostruire. Un’impresa che dichiara di essere sopra soglia sulla base di dati che il commissario giudiziale smentirà rischia l’inammissibilità e, peggio, contestazioni ben più gravi.

Check di completamento

Puoi passare alla Mossa 2 solo se:

  • hai una tabella triennale firmata dal tuo commercialista con attivo, ricavi e debiti, e almeno una soglia risulta superata;
  • hai una visura aggiornata che conferma iscrizione attiva e natura commerciale dell’attività;
  • se sei una società, sai chi sono gli amministratori legittimati a decidere e hai individuato il notaio per il verbale.

Mossa 2 — Accerta il presupposto oggettivo: crisi o insolvenza

Obiettivo della mossa

Documentare se la tua impresa si trova in stato di crisi o in stato di insolvenza, perché da questa diagnosi dipendono l’urgenza, il ventaglio di strumenti disponibili e il rischio di un ricorso dei creditori per liquidazione giudiziale.

Quando va fatta

In parallelo con la Mossa 1, e comunque entro pochi giorni. Se dalla diagnosi della tua situazione è emerso che hai già ricevuto atti esecutivi o un ricorso per liquidazione giudiziale, questa mossa va compressa in 48-72 ore: ti serve una fotografia attendibile, non un trattato.

Come si esegue

Parti dalle definizioni di legge. L’art. 2, comma 1, lett. a), CCII definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza (lett. b) è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Ora traduci le definizioni in verifiche concrete.

Verifica 1: il budget di tesoreria a dodici mesi. Chiedi al tuo commercialista o al responsabile amministrativo un prospetto mensile delle entrate e delle uscite previste per i prossimi dodici mesi, con l’indicazione dei debiti in scadenza (compresi quelli già scaduti e non pagati). Se il saldo cumulato diventa negativo e non esistono fonti di copertura realistiche, sei almeno in crisi.

Verifica 2: i segnali di allarme del Codice. L’art. 3 CCII impone all’imprenditore assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi, e indica tra i segnali da monitorare l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, di esposizioni verso banche scadute da più di sessanta giorni o che superano da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti per un ammontare pari ad almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni, e di esposizioni debitorie rilevanti verso i creditori pubblici qualificati. Controlla uno per uno questi indicatori sulla tua situazione.

Verifica 3: i fatti esteriori. Elenca protesti, decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, solleciti formali, revoche degli affidamenti bancari. Più la lista è lunga, più ti stai avvicinando, o sei già dentro, l’insolvenza.

Verifica 4: i ricorsi pendenti. Chiedi una verifica presso la cancelleria del tribunale competente per sapere se sono stati depositati ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale nei tuoi confronti. Non aspettare la notifica: quando arriva, i tempi si accorciano drasticamente.

La base giuridica

Art. 2, comma 1, lett. a) e b), art. 3, art. 84, comma 1, CCII. L’art. 7 CCII prevede la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e delle domande di liquidazione giudiziale: se un creditore ha già chiesto la liquidazione, la tua domanda di concordato verrà esaminata insieme alla sua, con priorità per lo strumento di regolazione se ne ricorrono le condizioni.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che la diagnosi riveli un’insolvenza conclamata e già “visibile” all’esterno, con un ricorso per liquidazione giudiziale pendente. Non significa che il concordato sia precluso: la legge consente di depositare la domanda di concordato anche in questa fase. Significa però che non hai più tempo per costruire tutto prima di depositare: dovrai probabilmente usare la domanda con riserva (Mossa 5) e lavorare su piano e documenti nel termine concesso dal tribunale.

Il secondo imprevisto è opposto: la diagnosi mostra una “pre-crisi”, cioè squilibri che ancora non rendono probabile l’insolvenza. In questo caso il concordato preventivo potrebbe essere uno strumento sproporzionato, e conviene valutare la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. CCII), che consente di trattare con i creditori con l’ausilio di un esperto indipendente. Se la composizione non porta a un accordo, all’esito della relazione finale dell’esperto si apre anche la strada del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), da proporre entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione.

Check di completamento

  • Hai un budget di tesoreria mensile a dodici mesi.
  • Hai verificato gli indicatori dell’art. 3 CCII con numeri, non con impressioni.
  • Sai se esistono ricorsi per liquidazione giudiziale pendenti contro la tua impresa.

Mossa 3 — Scegli il tipo di concordato: continuità diretta, continuità indiretta o liquidazione

Obiettivo della mossa

Individuare la tipologia di piano che la tua impresa può realisticamente sostenere, perché i requisiti di accesso al concordato liquidatorio e a quello in continuità sono diversi e una qualificazione sbagliata porta all’inammissibilità.

Quando va fatta

Dopo aver completato le Mosse 1 e 2, e prima di raccogliere la documentazione: la scelta della tipologia determina quali documenti servono, quale attestazione chiedere, come suddividere i creditori.

Come si esegue

Il primo passo è capire come il Codice ha ridisegnato il concordato preventivo. Oggi la continuità aziendale è la disciplina di riferimento e la liquidazione è un’ipotesi più rigorosa e residuale. Ecco le tre strade.

Strada A — Continuità diretta. L’attività prosegue in capo alla stessa impresa che ha chiesto il concordato. I creditori vengono soddisfatti, anche in misura non prevalente, con il ricavato della continuità (art. 84, comma 3, CCII). Non esiste una percentuale minima di pagamento per i chirografari, ma la proposta deve prevedere per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali.

Strada B — Continuità indiretta. L’attività prosegue in capo a un soggetto diverso dal debitore (un acquirente, un affittuario, un conferitario), in forza di cessione, usufrutto, conferimento, affitto o altro titolo, purché funzionale al piano (art. 84, comma 2, CCII). La giurisprudenza ha precisato che la continuità deve riguardare almeno una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale e che, quando poggia su un affitto, il contratto deve avere un collegamento concreto con la regolazione della crisi.

Strada C — Liquidazione del patrimonio. Il patrimonio viene liquidato e il ricavato distribuito ai creditori. Qui i requisiti sono stringenti: l’art. 84, comma 4, CCII richiede che la proposta preveda un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e che assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettato il requisito del 20 per cento.

Per scegliere, procedi così.

Passaggio 1: calcola il valore di liquidazione. È il valore che i creditori otterrebbero se l’impresa fosse sottoposta a liquidazione giudiziale. Ogni concordato, di qualsiasi tipo, deve garantire ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale (art. 84, comma 1, CCII). Il valore di liquidazione è anche la base su cui opera la regola di distribuzione nel concordato in continuità.

Passaggio 2: verifica la sostenibilità della continuità. Serve un piano industriale con previsioni economiche e finanziarie credibili. Se l’impresa ha cessato l’attività da tempo, la continuità diretta è difficilmente sostenibile; la continuità indiretta può essere ipotizzabile solo se esiste un terzo concreto e un complesso aziendale ancora dotato di valore.

Passaggio 3: applica le regole di distribuzione. Nel concordato in continuità il valore di liquidazione è distribuito rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione; il valore eccedente quello di liquidazione (il cosiddetto surplus concordatario) può essere distribuito in modo che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (art. 84, comma 6, CCII). Questa regola, chiamata “priorità relativa”, è uno dei motivi per cui la continuità è spesso la strada più flessibile.

Passaggio 4: verifica il rispetto delle tutele specifiche. I crediti dei lavoratori assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. hanno nel concordato in continuità un trattamento rafforzato (art. 84, comma 7, CCII). Nella continuità indiretta, inoltre, la norma presta attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali: il piano deve affrontare questo profilo in modo esplicito.

Passaggio 5: decidi e documenta perché. Scrivi una nota interna di una pagina in cui spieghi perché hai scelto quella tipologia, con i numeri che la giustificano. Ti servirà con l’attestatore, con il commissario e, se necessario, davanti al tribunale.

La base giuridica

Art. 84, commi 1-7, CCII; art. 87, comma 1, lett. c), CCII per il valore di liquidazione da indicare nel piano.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più insidioso è la qualificazione “di comodo”: presentare come continuità un piano che in realtà è liquidatorio, per sfuggire alle soglie del 20 e del 10 per cento. Il tribunale non si ferma all’etichetta. Con l’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026 la Prima Sezione civile della Cassazione ha rafforzato il controllo del giudice sul concordato in continuità indiretta: il valore di liquidazione indicato dal debitore va verificato già in fase di ammissione, con riferimento al caso concreto, e non può essere stimato ignorando quanto emerso da una procedura competitiva di cessione dell’azienda; l’attestazione del professionista indipendente, inoltre, non vincola il tribunale. Se la tua continuità è debole, la Corte ti sta dicendo che il problema emergerà subito, non al momento dell’omologazione.

Il secondo imprevisto è scoprire che nessuna delle tre strade regge: la continuità non è sostenibile e il liquidatorio non raggiunge il 20 per cento neppure con le risorse esterne disponibili. In questo caso il concordato preventivo non è lo strumento adatto, e la scelta va spostata su altre soluzioni (accordi di ristrutturazione, composizione negoziata con eventuale sbocco nel concordato semplificato, o la gestione ordinata della liquidazione giudiziale).

Check di completamento

  • Hai una stima motivata del valore di liquidazione.
  • Hai scelto una tipologia (A, B o C) e hai una nota che ne spiega le ragioni con i numeri.
  • Se hai scelto il liquidatorio, hai individuato chi apporterà le risorse esterne e per quale importo.

Mossa 4 — Metti in ordine documenti e governance prima di depositare

Obiettivo della mossa

Raccogliere tutta la documentazione richiesta dalla legge e formalizzare la decisione di accesso, perché una domanda priva degli allegati obbligatori o assunta da un organo non legittimato espone all’inammissibilità.

Quando va fatta

Subito dopo la scelta della tipologia di piano. Se sei sotto pressione esecutiva, una parte dei documenti può essere completata dopo il deposito della domanda con riserva (Mossa 5), ma alcuni allegati sono richiesti già in quel momento: per questo la Mossa 4 va avviata comunque prima della Mossa 5.

Come si esegue

Il primo passo è costruire un fascicolo ordinato secondo l’art. 39 CCII, che elenca gli obblighi del debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Prepara:

  1. le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  2. le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, o l’intera esistenza dell’impresa se di durata inferiore;
  3. le dichiarazioni IRAP e IVA dei tre periodi d’imposta precedenti;
  4. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
  5. una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
  6. uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
  7. un elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione e dei relativi indirizzi PEC se disponibili;
  8. l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore;
  9. l’indicazione del valore dei beni e dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
  10. una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore;
  11. le certificazioni sui debiti verso l’amministrazione finanziaria, gli enti previdenziali e l’agente della riscossione, richieste dalla legge.

Il secondo passo è la governance. Se sei una società, convoca l’organo amministrativo e fai adottare la decisione di accesso con verbale notarile, da depositare e iscrivere nel registro delle imprese (art. 120-bis CCII). Informa i soci: la legge prevede che gli amministratori li informino della decisione e dell’andamento delle trattative.

Il terzo passo è il mandato al difensore. Nelle procedure regolate dal Codice il patrocinio di un difensore è, di regola, obbligatorio (art. 9 CCII). La domanda di concordato va depositata con ricorso sottoscritto da un avvocato.

Il quarto passo è la scelta dell’attestatore. Il piano deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (art. 87, comma 3, CCII). L’attestatore va individuato ora, perché ha bisogno di tempo per verificare i dati. Controlla che abbia i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge: non deve essere legato all’impresa da rapporti che ne compromettano il giudizio.

La base giuridica

Artt. 9, 39, 40, 87, comma 3, e 120-bis CCII.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la contabilità non aggiornata. Se l’ultimo bilancio depositato è vecchio o la contabilità è incompleta, devi ricostruire prima di depositare il piano definitivo. Puoi però depositare la domanda con riserva se hai almeno i bilanci degli ultimi tre esercizi (se non hai i bilanci perché non dovuti, servono le dichiarazioni dei redditi e IVA) e l’elenco nominativo dei creditori con i relativi crediti: è il contenuto minimo dell’art. 44 CCII.

Il secondo imprevisto è il conflitto nell’organo amministrativo: un amministratore non vuole il concordato. La legge attribuisce la decisione all’organo amministrativo secondo le sue regole di funzionamento; un dissenso interno va gestito subito, con le regole statutarie e con l’assistenza di un legale, perché una decisione viziata può essere contestata.

Il terzo imprevisto è l’informazione omessa. La Cassazione ha più volte ricordato che il debitore ha un obbligo di trasparenza verso i creditori fin dal deposito della domanda: un contenzioso su un bene strategico, un debito nascosto, un atto dispositivo recente non dichiarato possono portare alla revoca della procedura e all’apertura della liquidazione giudiziale (art. 106 CCII, atti di frode). Nel concordato preventivo ciò che non dichiari oggi diventa il motivo per cui il concordato cade domani.

Check di completamento

  • Il fascicolo dell’art. 39 è completo, o sai esattamente quali documenti mancano e chi li produrrà entro quale data.
  • La decisione di accesso è verbalizzata da notaio e pronta per l’iscrizione.
  • Hai conferito il mandato al difensore e individuato un attestatore indipendente.

Mossa 5 — Deposita la domanda con riserva e chiedi le misure protettive

Obiettivo della mossa

Bloccare le azioni esecutive e cautelari dei creditori e ottenere dal tribunale il tempo necessario per completare piano e proposta, depositando una domanda “prenotativa” con il contenuto minimo previsto dalla legge.

Quando va fatta

Appena le Mosse 1-3 sono completate in forma essenziale e la Mossa 4 ha prodotto almeno i bilanci dell’ultimo triennio e l’elenco dei creditori. Se hai pignoramenti in corso, ipoteche giudiziali appena iscritte o un ricorso per liquidazione giudiziale pendente, questa mossa ha la priorità assoluta.

Attenzione a un punto che sorprende molti: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) di regola non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi (art. 9 CCII). Se depositi a luglio o se un termine scade ad agosto, non contare su alcuna sospensione.

Come si esegue

Il primo passo è il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 44 CCII. Il debitore può depositare la domanda di accesso al concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione in un momento successivo. Al ricorso devi allegare almeno i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, se non dovuti, le dichiarazioni dei redditi e IVA) e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti.

Il secondo passo è la richiesta delle misure protettive. Nel ricorso chiedi espressamente che, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa (art. 54, comma 2, CCII). Le misure protettive non sono automatiche nel loro mantenimento: il tribunale deve confermarle con un procedimento che segue regole e tempi stretti (art. 55 CCII), e la loro durata complessiva incontra il limite massimo stabilito dall’art. 8 CCII. Se ti servono anche misure cautelari (per esempio per preservare un bene o un contratto essenziale), chiedile con un’istanza specifica e motivata.

Il terzo passo è prepararti al decreto del tribunale. Con il decreto che concede il termine, il tribunale:

  • fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione; il termine è prorogabile, su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi, per non oltre sessanta giorni;
  • nomina un commissario giudiziale, che vigila sull’impresa e riferisce al tribunale;
  • dispone gli obblighi informativi periodici a carico del debitore, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta per predisporre piano e proposta, da assolvere con cadenza almeno mensile.

Il quarto passo è la gestione ordinaria dell’impresa durante la riserva. Dal deposito della domanda e fino al decreto di apertura, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale; gli atti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46 CCII). Gli atti di ordinaria amministrazione puoi compierli, ma con prudenza: ogni pagamento a un creditore anteriore fuori dalle regole è un problema.

Il quinto passo è verificare le ipoteche giudiziali recenti. L’art. 46 CCII, oltre a riconoscere la prededucibilità dei crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, prevede al comma 5 che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese siano inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Controlla le visure ipotecarie: una banca che ha iscritto ipoteca giudiziale nel trimestre precedente potrebbe perdere la prelazione.

La base giuridica

Artt. 8, 9, 44, 45, 46, 54 e 55 CCII.

Se qualcosa va storto

Il primo imprevisto è il mancato rispetto degli obblighi informativi. Se il debitore non adempie agli obblighi informativi o compie atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione, o se risulta che l’attività intrapresa non è idonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale può revocare il termine concesso, anche d’ufficio, sentiti il debitore e il commissario, e dichiarare improcedibile la domanda (art. 44 CCII). Organizza fin dal primo giorno un calendario delle relazioni periodiche, con un responsabile interno.

Il secondo imprevisto è il creditore che continua a procedere: il pignorante che ignora le misure protettive, o il professionista delegato che fissa comunque la vendita. In questi casi il difensore deve intervenire subito nel processo esecutivo, depositando la prova della pubblicazione della domanda e delle misure.

Il terzo imprevisto è il termine che non basta. Se il piano non è pronto, chiedi la proroga prima della scadenza, motivandola con elementi concreti (lo stato di avanzamento dell’attestazione, le trattative con un investitore, la perizia in corso). Una proroga chiesta a termine scaduto o senza motivi specifici rischia il rigetto.

Check di completamento

  • La domanda è depositata e pubblicata nel registro delle imprese, con richiesta di misure protettive.
  • Hai il decreto del tribunale con il termine per il deposito del piano e il nome del commissario giudiziale.
  • Hai un calendario scritto degli obblighi informativi e delle scadenze, senza alcuna sospensione estiva.

Mossa 6 — Costruisci piano, proposta, classi e attestazione

Obiettivo della mossa

Trasformare la scelta di tipologia in un piano completo e in una proposta ai creditori che rispettino i contenuti obbligatori dell’art. 87 CCII, le regole sulle classi e le soglie di legge, con un’attestazione indipendente che regga al controllo del commissario e del tribunale.

Quando va fatta

Entro il termine fissato dal tribunale con il decreto dell’art. 44 (tra trenta e sessanta giorni, con l’eventuale proroga fino a ulteriori sessanta). Se hai scelto di non usare la domanda con riserva, questa mossa va completata prima del deposito del ricorso. In entrambi i casi, il lavoro sul piano va iniziato il giorno stesso in cui chiudi la Mossa 3, non il giorno in cui arriva il decreto.

Come si esegue

Il primo passo è scrivere il piano seguendo, voce per voce, il contenuto minimo dell’art. 87, comma 1, CCII. Il piano deve indicare, tra l’altro:

  • la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • le cause della crisi;
  • la descrizione della strategia d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  • il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
  • le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;
  • gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari;
  • le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con l’indicazione di quelle eventualmente proposte;
  • in caso di continuità, il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario, e le iniziative da adottare nel caso di scostamento dagli obiettivi pianificati;
  • l’indicazione delle parti interessate dal piano e dei crediti non interessati, con le ragioni della loro esclusione.

Il secondo passo è la proposta: il documento che i creditori voteranno. Deve indicare, per ciascuna classe e per ciascun creditore, che cosa riceverà, quando e con quali garanzie. Nel concordato in continuità la proposta deve attribuire a ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3, CCII).

Il terzo passo è la suddivisione in classi (art. 85 CCII). Le classi raggruppano creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. La suddivisione è obbligatoria nel concordato in continuità aziendale; è comunque obbligatoria, in ogni concordato, per alcune categorie indicate dalla legge, tra cui i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, i creditori soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e i creditori proponenti e le parti correlate. Costruisci le classi con criteri dichiarati e verificabili: una classe “disegnata” solo per conquistare la maggioranza è il primo bersaglio delle opposizioni.

Il quarto passo è il trattamento dei crediti tributari e contributivi. Se il piano prevede il pagamento parziale o dilazionato di imposte e contributi, va attivata la procedura dell’art. 88 CCII, con la proposta di transazione indirizzata all’amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali e con l’attestazione specifica sulla convenienza del trattamento proposto rispetto all’alternativa liquidatoria. È uno snodo tecnico in cui la parte legale e quella contabile devono lavorare insieme.

Il quinto passo è l’attestazione (art. 87, comma 3, CCII). Il professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Fornisci all’attestatore tutto, subito, senza filtri: un’attestazione costruita su dati parziali è un’attestazione che il tribunale smonterà.

Su questo snodo pesa un’esperienza precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce i criteri con cui un piano viene vagliato nella composizione negoziata, e li applica alla costruzione del piano concordatario prima che sia il tribunale a farlo.

La base giuridica

Artt. 84, 85, 87 e 88 CCII; art. 2, comma 1, lett. o), CCII per la nozione di professionista indipendente.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’attestatore che, verificando i dati, segnala scostamenti rilevanti rispetto a quanto dichiarato. Non è un ostacolo da aggirare: è un’informazione preziosa. Correggi il piano prima del deposito. Un piano che arriva in tribunale con un’attestazione “corretta in corsa” o piena di riserve ha poche probabilità di superare l’ammissibilità.

Il secondo imprevisto riguarda la finanza esterna nel liquidatorio: il socio o il terzo che si era impegnato ad apportare risorse si tira indietro. Senza l’apporto che incrementa di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile e senza il 20 per cento ai chirografari, il liquidatorio è inammissibile. Fatti rilasciare impegni scritti, possibilmente irrevocabili e garantiti, prima del deposito.

Il terzo imprevisto è la classe che non regge al controllo di omogeneità. Prima di depositare, chiedi al difensore di simulare le obiezioni che un creditore dissenziente potrebbe sollevare sulla formazione delle classi, e ricalibra se necessario.

Check di completamento

  • Piano e proposta coprono tutte le voci dell’art. 87, comma 1, CCII.
  • Le classi sono formate con criteri scritti, e quelle obbligatorie per legge sono presenti.
  • L’attestazione è firmata, senza riserve sostanziali, e gli eventuali impegni di finanza esterna sono documentati.

Mossa 7 — Supera il vaglio di ammissibilità del tribunale

Obiettivo della mossa

Ottenere il decreto di apertura del concordato preventivo, superando i controlli che il tribunale svolge sulla proposta e sul piano ai sensi dell’art. 47 CCII.

Quando va fatta

Subito dopo il deposito di piano, proposta e attestazione. Il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato, svolge le sue verifiche in tempi brevi; la tua attività in questa fase è soprattutto di presidio e di risposta tempestiva a eventuali richieste di integrazione.

Come si esegue

Il primo passo è sapere che cosa controllerà il tribunale. L’art. 47, comma 1, CCII distingue:

  • nel concordato liquidatorio, il tribunale verifica l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati;
  • nel concordato in continuità, il tribunale verifica la ritualità della proposta; la domanda è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Non farti ingannare dalla parola “ritualità”. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026, ha chiarito che anche nel concordato in continuità il controllo in fase di ammissione non è puramente formale: il tribunale deve verificare, sul caso concreto, che il valore di liquidazione indicato sia congruo, perché da quel valore dipende sia la regola di distribuzione sia il confronto con l’alternativa liquidatoria. E l’attestazione del professionista non vincola il giudice.

Il secondo passo è la gestione del dialogo con il tribunale. Se il tribunale rileva carenze sanabili, può concedere un termine per integrazioni. Rispondi nel merito, con documenti, entro il termine assegnato, e chiedi al tuo attestatore di aggiornare l’attestazione se le integrazioni toccano dati rilevanti.

Il terzo passo è leggere con attenzione il decreto di apertura, se arriva. Con esso il tribunale nomina il giudice delegato, nomina o conferma il commissario giudiziale, stabilisce la data iniziale e finale per il voto dei creditori con modalità telematiche, fissa il termine per la comunicazione del decreto ai creditori e il termine perentorio entro cui il debitore deve depositare la somma necessaria per le spese di procedura. Quel deposito è un adempimento a pena di gravi conseguenze: se non viene eseguito nei termini, il tribunale può revocare l’apertura.

La base giuridica

Art. 47 CCII; art. 92 CCII sul commissario giudiziale; art. 106 CCII per la revoca in caso di atti di frode.

Se qualcosa va storto

Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, il decreto può essere impugnato con reclamo alla corte d’appello (art. 47, comma 5, CCII). Attenzione però al passo successivo: con la sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025, la Prima Sezione civile della Cassazione ha confermato che la decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta, senza aprire la liquidazione giudiziale, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché non ha carattere decisorio, anche se è stata emessa nella forma della sentenza. È la linea già tracciata dalle Sezioni Unite (Cass. SU 28 dicembre 2016, n. 27073) per il decreto di inammissibilità nella legge fallimentare.

Questo significa due cose operative. Prima: il reclamo è, di fatto, l’ultima occasione di discutere nel merito l’inammissibilità, e va costruito con la massima cura. Seconda: la legge consente di riproporre la domanda quando si verificano mutamenti delle circostanze (art. 47, comma 6, CCII); se il problema era un dato mancante o un’attestazione carente, la soluzione può essere un nuovo deposito, non un’impugnazione.

Diverso è il caso in cui, insieme all’inammissibilità, il tribunale apra la liquidazione giudiziale su ricorso di un creditore o del pubblico ministero. Lì la sentenza di apertura della liquidazione è impugnabile con i mezzi previsti dall’art. 51 CCII, e la strategia difensiva cambia.

Check di completamento

  • Hai il decreto di apertura, con le date del voto e il termine per il deposito delle spese.
  • Hai eseguito il deposito delle spese entro il termine.
  • Se hai ricevuto un decreto di inammissibilità, hai valutato con il difensore, entro pochi giorni, se reclamare o se riproporre la domanda con elementi nuovi.

Mossa 8 — Conquista il voto, ottieni l’omologazione, esegui il piano

Obiettivo della mossa

Ottenere l’approvazione dei creditori secondo le maggioranze di legge, o in mancanza l’omologazione forzosa quando ne ricorrono i presupposti, e poi eseguire il piano senza deviazioni non autorizzate.

Quando va fatta

Dal decreto di apertura fino alla chiusura della procedura e oltre, per tutta la fase di esecuzione. È la mossa più lunga del piano: può durare mesi in fase di voto e omologazione, e anni in fase esecutiva.

Come si esegue

Il primo passo è il confronto con il commissario giudiziale. Il commissario redige una relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte e sulle garanzie offerte, che viene messa a disposizione dei creditori prima del voto (art. 105 CCII). Collabora in modo pieno e documentato: la relazione del commissario orienta il voto più di qualunque lettera del debitore.

Il secondo passo è il voto (artt. 107-109 CCII). Il voto è espresso con modalità telematiche e deve essere espresso: nel concordato preventivo il silenzio non vale come assenso.

  • Nel concordato liquidatorio la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un unico creditore è titolare di crediti superiori alla maggioranza dei crediti ammessi, serve anche la maggioranza per teste; se ci sono classi, serve anche la maggioranza delle classi.
  • Nel concordato in continuità la proposta è approvata se tutte le classi votano favorevolmente. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato almeno la metà del totale dei crediti della classe.

Il terzo passo, se una o più classi votano contro, è valutare la ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII). Nel concordato in continuità, su richiesta del debitore, il tribunale può omologare anche in presenza di classi dissenzienti, se ricorrono congiuntamente le condizioni di legge: tra queste, il rispetto della graduazione delle cause di prelazione sul valore di liquidazione, il trattamento delle classi dissenzienti almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore sul valore eccedente, il divieto di attribuire a un creditore più del suo credito e l’approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi (con la presenza di almeno una classe di creditori prelazionari) o, in mancanza, di almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione anche sul valore eccedente. Il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo-ter) ha modificato questa norma: con l’ordinanza n. 7663 del 30 marzo 2026 la Cassazione ha affrontato proprio il tema dell’applicazione nel tempo delle modifiche all’art. 112, comma 2, e con la n. 15593 del 21 maggio 2026 ha escluso che il meccanismo di omologazione forzosa previsto, prima del correttivo, per il dissenso di fisco ed enti previdenziali potesse essere esteso alla ristrutturazione trasversale. Verifica sempre quale versione della norma si applica alla tua domanda: la data di deposito può cambiare l’esito.

Il quarto passo è il dissenso del fisco e degli enti previdenziali. Se l’amministrazione finanziaria o gli enti previdenziali non aderiscono alla transazione, l’art. 88 CCII consente al tribunale, a determinate condizioni, di omologare comunque. Con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026 la Cassazione ha precisato che, nel concordato in continuità con cram down fiscale, il tribunale deve valutare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la “meritevolezza” del debitore.

Il quinto passo è il giudizio di omologazione (art. 112, comma 1, CCII). Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe e, quando previsto, la fattibilità del piano. I creditori dissenzienti possono proporre opposizione e, in determinati casi, contestare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. La sentenza di omologazione è impugnabile con reclamo alla corte d’appello e poi con ricorso per cassazione (art. 51 CCII). Sul reclamo, la Cassazione (ordinanza n. 10271 del 20 aprile 2026) ha chiarito il meccanismo dell’art. 53, comma 5-bis, CCII: quando il reclamo contro l’omologazione di un concordato in continuità viene accolto, la corte d’appello può, su richiesta del debitore proponente, confermare l’omologazione riconoscendo al reclamante il risarcimento del danno, senza che serva l’adesione del reclamante o delle altre parti.

Il sesto passo è l’esecuzione. Dopo l’omologazione, il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento. Rispetta il piano alla lettera. Se le circostanze cambiano, non improvvisare: il Codice prevede una disciplina per le modificazioni del piano in fase esecutiva (art. 118-bis CCII), da attivare con le forme di legge. Ricorda che, per la Cassazione (sentenza n. 22229 del 29 giugno 2026, resa su un concordato regolato dalla legge fallimentare), dopo l’omologazione la proposta concordataria non può essere modificata: ciò che hai promesso ai creditori, e che i creditori hanno votato, diventa vincolante. L’inadempimento di non scarsa importanza espone alla risoluzione del concordato su ricorso dei creditori (art. 119 CCII).

La base giuridica

Artt. 51, 53, 88, 105, 107-112, 117-119 e 118-bis CCII.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il voto contrario di una classe decisiva, di solito quella delle banche o quella dei creditori pubblici. Prima del voto, apri un canale di confronto strutturato con i grandi creditori: un’informazione tempestiva e completa vale più di un ritocco della percentuale. Dopo il voto, la strada è la ristrutturazione trasversale (se sei in continuità e ne ricorrono le condizioni) o il cram down fiscale; se nessuna delle due è praticabile, il concordato non viene omologato e il rischio concreto è l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero.

Check di completamento

  • Hai la relazione del commissario e hai verificato di aver risposto a tutti i rilievi.
  • Hai l’esito del voto per classi, con il calcolo delle maggioranze.
  • Hai la sentenza di omologazione, o sai se e come impugnare il rigetto.
  • Hai un cronoprogramma di esecuzione del piano con responsabili e scadenze.

Il piano alla prova dei numeri

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati realistici. Non descrivono casi reali: servono a vedere come le regole delle mosse producono esiti diversi a seconda dei numeri e della tempestività.

Simulazione 1 — Sopra o sotto soglia? (Mossa 1)

Ipotesi: una s.r.l. di commercio all’ingrosso presenta questi dati nei tre esercizi antecedenti il deposito della domanda.

Esercizio Attivo patrimoniale Ricavi lordi Debiti
2023 287.400 € 176.300 € —
2024 312.900 € 184.700 € —
2025 296.100 € 168.250 € —
Alla domanda — — 468.300 €

Sviluppo: i ricavi restano sempre sotto 200.000 euro; i debiti sono sotto 500.000 euro; l’attivo, però, supera i 300.000 euro nel 2024. Poiché i requisiti dell’impresa minore devono sussistere congiuntamente, il superamento di una sola soglia in un solo esercizio basta a escludere la qualifica di impresa minore.

Esito: la società è assoggettabile a liquidazione giudiziale e può chiedere il concordato preventivo. Variante: se l’attivo 2024 fosse stato di 298.000 euro, la società sarebbe stata impresa minore, il concordato preventivo sarebbe stato precluso e la strada sarebbe passata per il concordato minore o, a monte, per la composizione negoziata.

Simulazione 2 — Il liquidatorio regge? (Mosse 3 e 6)

Ipotesi: una s.p.a. che ha cessato la produzione presenta un attivo disponibile, alla data della domanda, di 642.900 euro. I crediti prededucibili stimati sono 41.700 euro, i privilegiati capienti 318.400 euro. I chirografari, sommati ai privilegiati degradati per incapienza, ammontano a 1.873.600 euro.

Sviluppo:

  • risorse disponibili per i chirografari senza apporti esterni: 642.900 − 41.700 − 318.400 = 282.800 euro, pari al 15,09% di 1.873.600;
  • soglia minima del 20%: 374.720 euro; mancano 91.920 euro;
  • soglia minima di risorse esterne: almeno il 10% dell’attivo disponibile, cioè 64.290 euro.

L’apporto esterno deve quindi soddisfare entrambe le condizioni: almeno 64.290 euro per il requisito dell’incremento e almeno 91.920 euro per raggiungere il 20%. Il requisito più alto prevale.

Esito: se i soci si impegnano ad apportare 96.000 euro senza obbligo di restituzione, i chirografari ricevono 378.800 euro, pari al 20,22%, e i due requisiti dell’art. 84, comma 4, CCII sono rispettati. Se l’apporto si ferma a 70.000 euro, il requisito del 10% è rispettato ma i chirografari si fermano al 18,83%: proposta inammissibile.

Simulazione 3 — Chi agisce subito e chi aspetta (Mossa 5)

Ipotesi: una s.r.l. manifatturiera sopra soglia subisce, il 12 agosto 2026, l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale da parte di un fornitore su un capannone. Il 21 settembre 2026 riceve un atto di pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti.

Percorso A — azione tempestiva. La società completa in forma essenziale le Mosse 1-4 e deposita la domanda con riserva martedì 3 novembre 2026, con richiesta di misure protettive; la domanda è pubblicata nel registro delle imprese giovedì 5 novembre 2026.

  • Dal 12 agosto al 5 novembre 2026 trascorrono 85 giorni: l’ipoteca giudiziale è stata iscritta nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione ed è inefficace rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII).
  • Il tribunale, con decreto del 10 novembre 2026, concede 60 giorni: il termine per il deposito di piano e proposta scade il 9 gennaio 2027. Con una proroga massima di 60 giorni, chiesta motivatamente prima della scadenza, il termine ultimo diventa il 10 marzo 2027.
  • Le misure protettive, una volta confermate, impediscono al creditore pignorante di proseguire l’esecuzione sui crediti verso i clienti.

Percorso B — attesa. La stessa società rinvia la decisione e deposita la domanda il 18 gennaio 2027, pubblicata il 20 gennaio 2027.

  • Dal 12 agosto 2026 al 20 gennaio 2027 trascorrono 161 giorni: l’ipoteca giudiziale resta efficace e il fornitore conserva la prelazione sul capannone.
  • Nel frattempo il pignoramento presso terzi ha prodotto assegnazioni di somme che non rientrano più nell’attivo.

Esito: la stessa impresa, con gli stessi debiti, si presenta in tribunale con un attivo più povero e un creditore privilegiato in più. La differenza non l’ha fatta la legge: l’ha fatta il calendario. E nessuna sospensione estiva avrebbe allungato i tempi, perché la sospensione feriale di regola non opera nei procedimenti del Codice della crisi.

Simulazione 4 — Il voto per classi in continuità (Mossa 8)

Ipotesi: concordato in continuità diretta con tre classi.

Classe Crediti ammessi al voto Crediti votanti Voti favorevoli Esito
1 — Creditori privilegiati non soddisfatti integralmente 214.560 € 214.560 € 128.900 € (60,08% degli ammessi) Approvata: maggioranza dei crediti ammessi
2 — Fornitori strategici chirografari 912.350 € 503.000 € (55,13% degli ammessi) 341.200 € (67,83% dei votanti) Approvata: due terzi dei votanti, con votanti oltre la metà della classe
3 — Banche chirografarie 1.106.800 € 1.106.800 € 487.000 € (44,00%) Respinta

Sviluppo: nel concordato in continuità la proposta è approvata solo se tutte le classi votano favorevolmente. Qui la classe 3 è dissenziente.

Esito: il debitore può chiedere l’omologazione mediante ristrutturazione trasversale, perché la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi (due su tre) e tra le classi favorevoli c’è una classe di creditori prelazionari. Il tribunale dovrà però verificare anche tutte le altre condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII, a partire dal rispetto della graduazione sul valore di liquidazione: se il valore di liquidazione è stato sottostimato (il tema dell’ordinanza n. 22960/2026), l’intera costruzione può cadere.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sul tavolo. Le otto mosse non sono capitoli di un manuale: sono passaggi con un termine e un rischio concreto se saltati. Nelle prime tre mosse decidi se e come puoi accedere al concordato preventivo; nella quarta e nella quinta ti metti in condizione di depositare e di proteggere il patrimonio; nella sesta costruisci il piano; nella settima e nell’ottava lo porti fino all’omologazione e all’esecuzione.

Tre regole attraversano tutto il piano. Prima: i requisiti soggettivi non si negoziano; se sei impresa minore, agricola o cancellata, il concordato preventivo non è disponibile e devi cambiare strumento. Seconda: i termini del Codice della crisi corrono anche ad agosto, perché la sospensione feriale di regola non si applica. Terza: il tribunale controlla la sostanza, non l’etichetta; un piano debole viene fermato già all’ammissione.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se saltata
1. Perimetro soggettivo Verificare impresa commerciale, non minore, iscritta Subito Domanda inammissibile; tempo perso sullo strumento sbagliato
2. Presupposto oggettivo Diagnosticare crisi o insolvenza 48-72 ore se ci sono ricorsi pendenti Strategia sbagliata; ricorso per liquidazione che arriva prima
3. Tipologia di piano Scegliere continuità diretta, indiretta o liquidazione Prima di raccogliere i documenti Qualificazione di comodo; inammissibilità per soglie non rispettate
4. Documenti e governance Fascicolo art. 39, verbale notarile, difensore, attestatore Prima del deposito Domanda incompleta; decisione viziata; contestazioni per omissioni
5. Domanda con riserva Misure protettive e termine 30-60 giorni (+60) Appena possibile se ci sono esecuzioni Esecuzioni che proseguono; ipoteche giudiziali che si consolidano
6. Piano, proposta, classi, attestazione Contenuti art. 87, classi art. 85, art. 88 Entro il termine del tribunale Improcedibilità per decorso del termine; piano non attestabile
7. Ammissibilità Ottenere il decreto di apertura Pochi giorni dal deposito Inammissibilità di fatto non ricorribile in Cassazione
8. Voto, omologazione, esecuzione Maggioranze, cram down, omologa, adempimento Date fissate dal decreto; durata del piano Mancata omologazione; risoluzione per inadempimento

Gli scenari di deviazione

Ogni piano incontra imprevisti. Questi sono i tre più frequenti, con il piano B per ciascuno.

Deviazione 1 — Il creditore accelera e deposita il ricorso per liquidazione giudiziale

Hai appena completato la Mossa 2 e ti notificano un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, con udienza fissata a breve. Il piano B è comprimere le Mosse 3-5: verifica in modo essenziale la tipologia di piano praticabile e deposita la domanda di concordato con riserva prima dell’udienza, chiedendo le misure protettive. Il tribunale tratterà le domande in modo unitario (art. 7 CCII) e, se la domanda di concordato è ammissibile, esaminerà prioritariamente lo strumento di regolazione della crisi. Non presentarti all’udienza senza una domanda depositata: una semplice dichiarazione di intenti non ferma la liquidazione. E non depositare una domanda vuota solo per guadagnare tempo: se il tribunale ritiene che l’attività svolta non sia idonea alla predisposizione del piano, il termine può essere revocato e la liquidazione aperta.

Deviazione 2 — Il termine per il deposito del piano sta per scadere

Mancano dieci giorni alla scadenza del termine dell’art. 44 e l’attestatore non ha concluso le verifiche. Il piano B ha tre passaggi. Primo: deposita subito un’istanza di proroga motivata con elementi concreti (lo stato di avanzamento, i documenti mancanti, le trattative in corso con un investitore), ricordando che la proroga non può superare sessanta giorni. Secondo: se la proroga non è concessa o non basta, valuta con il difensore se depositare comunque un piano completo nei suoi elementi essenziali, piuttosto che lasciare decorrere il termine. Terzo: se il termine decorre senza deposito, la domanda diventa improcedibile e il rischio di liquidazione giudiziale su istanza dei creditori diventa concreto. Prevenire è semplice: fissa una scadenza interna a metà del termine concesso.

Deviazione 3 — Un documento essenziale non si trova

La contabilità di un esercizio è incompleta, o un contratto di affitto d’azienda stipulato due anni fa non si trova, o manca una perizia su un immobile. Il piano B è ricostruire con fonti alternative e dichiarare apertamente la ricostruzione: estratti conto bancari, fatture elettroniche dal cassetto fiscale, copie presso controparti, visure ipotecarie e catastali, perizie integrative. Il commissario e l’attestatore devono sapere che cosa è stato ricostruito e come. La regola d’oro della Mossa 4 vale anche qui: un’omissione scoperta dopo è molto più pericolosa di una lacuna dichiarata prima.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la Mossa 5 prima della Mossa 3?

Sì, se sei sotto pressione esecutiva o se pende un ricorso per liquidazione giudiziale. La domanda con riserva serve proprio a questo. Ma devi aver verificato almeno in forma essenziale i requisiti soggettivi (Mossa 1), il presupposto oggettivo (Mossa 2) e la tipologia di piano realisticamente percorribile (Mossa 3): depositare senza sapere se potrai presentare un piano ammissibile espone alla revoca del termine.

Il concordato preventivo è possibile se l’impresa è insolvente da tempo?

Sì: la legge consente l’accesso sia in crisi sia in insolvenza. Ma più l’insolvenza è risalente, più è difficile sostenere la continuità e più è probabile che il valore aziendale si sia eroso. Il controllo del tribunale sul valore di liquidazione e sulla fattibilità sarà particolarmente attento.

Sono una ditta individuale con un fatturato di 190.000 euro: posso fare il concordato preventivo?

Dipende dalle altre due soglie. Se anche l’attivo è sempre stato sotto 300.000 euro e i debiti sono sotto 500.000 euro, sei impresa minore e il concordato preventivo non è disponibile: la strada è il concordato minore (o la composizione negoziata). Se hai superato anche una sola delle altre soglie in uno dei tre esercizi, puoi accedere al concordato preventivo.

Nel concordato in continuità devo pagare almeno il 20% ai chirografari?

No. La soglia del 20 per cento, insieme all’apporto di risorse esterne di almeno il 10 per cento dell’attivo disponibile, riguarda il concordato liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII). Nel concordato in continuità non c’è una percentuale minima, ma ogni creditore deve ricevere un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile e un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, e il valore va distribuito secondo le regole dell’art. 84, comma 6.

Ad agosto i termini sono sospesi?

Di regola no. L’art. 9 CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. Pianifica scadenze, relazioni periodiche e depositi come se agosto fosse un mese qualsiasi.

Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, posso arrivare in Cassazione?

Il decreto di inammissibilità è reclamabile davanti alla corte d’appello. Ma se la corte d’appello conferma l’inammissibilità senza che sia aperta la liquidazione giudiziale, la sua decisione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione (Cass. n. 31176/2025). Resta la possibilità di riproporre la domanda in presenza di circostanze nuove. Se invece viene aperta la liquidazione giudiziale, la sentenza è impugnabile secondo l’art. 51 CCII, fino al giudizio di legittimità.

Una società in liquidazione volontaria può chiedere il concordato preventivo?

Sì, a condizione che sia ancora iscritta nel registro delle imprese e che rientri nel perimetro soggettivo della Mossa 1. La messa in liquidazione non è un ostacolo in sé: è anzi frequente che il concordato venga proposto proprio dai liquidatori. Due avvertenze operative. Prima: una società in liquidazione difficilmente può sostenere una continuità diretta, quindi la scelta della Mossa 3 si sposta di solito verso la continuità indiretta (se esiste un acquirente o un affittuario del complesso aziendale) o verso il liquidatorio, con le soglie del 20 e del 10 per cento. Seconda: la decisione di accesso resta riservata all’organo che gestisce la società, cioè ai liquidatori, e va formalizzata con le stesse cautele dell’art. 120-bis CCII. Non aspettare la cancellazione per decidere: una volta cancellata, la società non può più accedere al concordato preventivo.

Io sono socio illimitatamente responsabile di una s.n.c.: che cosa succede ai miei debiti personali?

Il concordato è uno strumento dell’impresa, ma i suoi effetti si riflettono anche su di te. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 117 CCII): la falcidia concordataria vale anche nei rapporti tra i creditori sociali e i soci. Per questo l’art. 39 CCII chiede di indicare il valore dei beni e i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili: il tribunale e i creditori devono avere il quadro completo. I tuoi creditori personali, invece, restano estranei al concordato della società; se anche la tua esposizione personale è in crisi, devi valutare separatamente gli strumenti a tua disposizione.

Il concordato libera anche i fideiussori che hanno garantito i debiti dell’impresa?

No. L’art. 117 CCII stabilisce che i creditori conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Se il socio o l’amministratore ha firmato una fideiussione a favore della banca, il concordato dell’impresa non lo libera: la banca potrà chiedergli la differenza tra quanto riceve dal concordato e quanto le era dovuto. È una conseguenza da mettere sul tavolo prima di scegliere lo strumento, perché incide sulla convenienza complessiva dell’operazione per chi governa l’impresa. Nella costruzione delle classi, inoltre, ricordati che i creditori garantiti da terzi devono essere inseriti in una classe apposita (art. 85 CCII).

Che cosa succede ai contratti in corso con fornitori, clienti e banche?

La regola è che i contratti pendenti proseguono. Il debitore può però chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione (art. 97 CCII); al contraente spetta in tal caso un indennizzo, trattato come credito anteriore al concordato. Nel concordato in continuità, inoltre, la legge protegge i contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività: le controparti non possono, per il solo fatto del deposito della domanda o del mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare l’adempimento o risolvere unilateralmente i contratti. Prima del deposito, fai una mappa dei contratti: quali sono essenziali per la continuità, quali vuoi sciogliere, quali controparti potrebbero reagire.

Durante la procedura posso continuare a pagare i fornitori strategici?

I pagamenti dei debiti anteriori al deposito della domanda sono, in linea di principio, vietati, perché alterano la parità tra i creditori. Nel concordato in continuità il tribunale può però autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività, se un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono funzionali alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 100 CCII). Senza autorizzazione, non pagare: un pagamento preferenziale non autorizzato può compromettere l’intera procedura.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio riformulato in parole nostre e la ragione per cui conta nel tuo percorso.

A sostegno della Mossa 1 (perimetro soggettivo e strumenti alternativi)

1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 14555/2026 (data indicata dalla fonte: 16 maggio 2026). Principio: il concordato minore ha una propria disciplina dell’omologazione forzosa, contenuta nell’art. 80, comma 3, CCII, e per questo non si applicano le regole del concordato preventivo su quel punto. Rilevanza: conferma che, per chi è sotto soglia, cambiare strumento significa cambiare regole; non si può costruire un concordato minore “copiando” il concordato preventivo.

2. Trib. Cuneo, decreto 8 ottobre 2025. Principio: nel concordato minore in continuità, attraverso il rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII alle norme del concordato preventivo compatibili, il valore di liquidazione va distribuito rispettando le cause di prelazione e il surplus secondo la regola della priorità relativa dell’art. 84, comma 6. Rilevanza: mostra il confine mobile tra i due strumenti e l’importanza di qualificare correttamente il debitore fin dalla Mossa 1.

A sostegno delle Mosse 3 e 7 (tipologia di piano e ammissibilità)

3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 9 luglio 2026, n. 22960. Principio: nel concordato in continuità indiretta il tribunale deve verificare, già in sede di ammissione, la congruità del valore di liquidazione indicato dal debitore, con riferimento al caso concreto e tenendo conto degli esiti di una procedura competitiva di cessione dell’azienda; l’attestazione del professionista non vincola il giudice. Rilevanza: è il riferimento più recente sull’intensità del controllo giudiziale; un valore di liquidazione “di comodo” compromette l’ammissibilità.

4. Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 novembre 2025, n. 31176. Principio: la decisione della corte d’appello che, in sede di reclamo ex art. 47, comma 5, CCII, conferma l’inammissibilità della proposta di concordato senza aprire la liquidazione giudiziale non ha carattere decisorio e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, anche se emessa in forma di sentenza. Rilevanza: rende il reclamo un passaggio da preparare con la massima cura e spinge a valutare la riproposizione della domanda.

5. Cass. civ., Sezioni Unite, 28 dicembre 2016, n. 27073. Principio: il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato, senza pronunciare sulla dichiarazione di insolvenza, non decide su diritti soggettivi e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Rilevanza: è la radice dell’orientamento che la Cassazione ha confermato anche sotto il Codice della crisi.

A sostegno della Mossa 8 (voto, omologazione, esecuzione)

6. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: la Corte ha esaminato l’omologazione forzosa del concordato in continuità e l’applicabilità nel tempo delle modifiche apportate dal D.Lgs. 136/2024 all’art. 112, comma 2, CCII, soffermandosi anche sull’interpretazione della condizione della lettera d). Rilevanza: la versione della norma applicabile dipende dalla data della domanda, e ciò incide sulla possibilità di superare il dissenso di una classe.

7. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 21 maggio 2026, n. 15593. Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il meccanismo di omologazione forzosa previsto per la mancata adesione del fisco e degli enti previdenziali alla transazione non si estende alla ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. Rilevanza: chi ha in corso procedure “a cavallo” del correttivo deve verificare con precisione quale strumento di superamento del dissenso è davvero disponibile.

8. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: nel concordato in continuità con cram down fiscale, il presupposto da verificare è la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: chiarisce il metro di giudizio del tribunale quando fisco ed enti previdenziali non aderiscono, orientando la costruzione dell’attestazione.

9. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 20 aprile 2026, n. 10271. Principio: quando viene accolto il reclamo contro l’omologazione di un concordato in continuità, la corte d’appello può confermare l’omologazione riconoscendo al reclamante il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, CCII; serve la richiesta del debitore proponente, non l’adesione del reclamante o delle altre parti. Rilevanza: è uno strumento di salvaguardia della continuità aziendale nella fase di impugnazione, che il debitore deve sapere attivare.

10. Cass. civ., Sez. I, sentenza 29 giugno 2026, n. 22229. Principio: in un concordato in continuità regolato dalla legge fallimentare, la Corte ha escluso che la proposta possa essere modificata dopo l’omologazione. Rilevanza: ciò che i creditori hanno votato diventa vincolante; le esigenze di adattamento in fase esecutiva vanno gestite con gli strumenti previsti dalla legge (oggi l’art. 118-bis CCII per le modificazioni del piano), non con modifiche unilaterali della proposta.


Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua impresa

Il percorso che hai appena letto richiede competenze giuridiche, contabili e processuali che devono lavorare insieme sullo stesso caso. Ecco, in concreto, che cosa fa lo Studio.

  1. Verifichiamo il perimetro soggettivo confrontando, esercizio per esercizio, attivo, ricavi e debiti con le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, e controllando visura, natura dell’attività e stato di iscrizione, per stabilire se la tua porta è il concordato preventivo o uno strumento del sovraindebitamento.
  2. Analizziamo il presupposto oggettivo esaminando con i commercialisti dello staff il budget di tesoreria a dodici mesi e gli indicatori dell’art. 3 CCII, e verificando presso il tribunale la pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale.
  3. Costruiamo la scelta della tipologia di piano confrontando continuità diretta, continuità indiretta e liquidazione sulla base del valore di liquidazione e delle soglie dell’art. 84 CCII, con una nota motivata che resta agli atti.
  4. Predisponiamo il fascicolo dell’art. 39 CCII e coordiniamo con il notaio il verbale dell’organo amministrativo richiesto dall’art. 120-bis.
  5. Redigiamo e depositiamo la domanda con riserva con la richiesta di misure protettive e cautelari, e interveniamo nelle procedure esecutive pendenti per farne valere gli effetti.
  6. Organizziamo il calendario degli obblighi informativi e delle scadenze, senza contare su sospensioni estive, e prepariamo le istanze motivate di proroga quando servono.
  7. Costruiamo con l’attestatore e con i commercialisti piano, proposta e classi, simulando in anticipo le obiezioni che commissario, tribunale e creditori dissenzienti potrebbero sollevare.
  8. Gestiamo il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 88 CCII, coordinando la parte legale con quella contabile dello staff.
  9. Assistiamo l’impresa nel vaglio di ammissibilità, nel voto e nell’omologazione, valutando la ristrutturazione trasversale e il cram down fiscale quando ne ricorrono i presupposti.
  10. Difendiamo la procedura nei reclami e fino al giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea strategica dall’analisi iniziale alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un tema come l’accesso al concordato preventivo, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno il percorso di composizione negoziata, che spesso precede il concordato o ne è l’alternativa, e saper valutare un piano con gli stessi criteri di sostenibilità che verranno applicati in tribunale. Accanto a questa, le abilitazioni di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di indirizzare correttamente le imprese che, alla Mossa 1, risultano sotto soglia, senza perdere tempo su uno strumento precluso. E poiché ogni concordato è un procedimento che può arrivare fino all’ultimo grado, la qualifica di cassazionista garantisce continuità di difesa e di strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione.

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: la parte giuridica (requisiti, domanda, classi, impugnazioni) e la parte contabile e finanziaria (valore di liquidazione, piano industriale, tesoreria, crediti tributari e bancari) non vengono gestite da mani diverse che non si parlano, ma da un’unica squadra coordinata.


Chiusura

Il concordato preventivo non è un diritto che si attiva con una firma: è un percorso riservato a un perimetro preciso di imprese, con requisiti soggettivi e oggettivi verificabili, soglie numeriche da rispettare e un tribunale che controlla la sostanza del piano fin dal primo giorno. Chi rientra nel perimetro e si muove per tempo può proteggere il patrimonio, conservare il valore aziendale e proporre ai creditori una soluzione migliore della liquidazione. Chi non rientra nel perimetro ha comunque strade alternative, a condizione di riconoscerle subito.

Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.

Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi lavora quotidianamente sui piani di superamento della crisi delle imprese; è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, e quindi sa indirizzare le imprese sotto soglia verso lo strumento corretto; è cassazionista, e quindi può accompagnare la procedura fino all’ultimo grado di giudizio, con il supporto di uno staff di avvocati e commercialisti.

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