#Finsubito news – Quanto Dura Una Procedura Di Concordato Preventivo?


Un imprenditore che valuta il concordato preventivo si pone quasi sempre la stessa domanda: quanto tempo passerà prima che la situazione sia definita? La risposta corretta distingue due grandezze diverse. La prima è la durata della procedura, che va dal deposito della domanda alla sentenza di omologazione. La seconda è la durata dell’esecuzione del piano, cioè il periodo in cui i creditori vengono effettivamente pagati. La legge fissa un limite preciso solo per la prima. La seconda dipende dal piano, ma non è libera.

Sul piano pratico, l’errore più frequente è sottovalutare i tempi stretti della fase iniziale. Chi deposita una domanda “con riserva” senza avere già pronti piano, attestazione e dati contabili rischia di non rispettare il termine concesso dal tribunale e di vedere la domanda dichiarata improcedibile o inammissibile, con l’esposizione alla liquidazione giudiziale. Il tempo, in questa materia, non è un dettaglio organizzativo: è un requisito di sopravvivenza della procedura.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato preventivo è lo strumento principale di regolazione della crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che spesso precede il concordato, cioè la composizione negoziata, e i tempi che da essa si trasmettono alla procedura successiva. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, rilevante perché i provvedimenti del concordato si impugnano con reclamo e poi in Cassazione, e lo staff di avvocati e commercialisti necessario per costruire piano e dati nei termini di legge.

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Il concordato preventivo nel Codice della crisi: definizione, ratio e confini

Sul piano normativo, il concordato preventivo è oggi disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), agli artt. 84 e seguenti, con le regole processuali comuni del “procedimento unitario” agli artt. 40-53. Il testo è stato modificato in modo rilevante dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023, e successivamente dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto “correttivo ter”).

In termini essenziali, il concordato preventivo è lo strumento con cui l’imprenditore in crisi o insolvente propone ai creditori un piano di soddisfazione, che diventa vincolante per tutti se approvato dalle maggioranze di legge e omologato dal tribunale. Il concordato può essere in continuità aziendale, quando l’impresa prosegue l’attività e i creditori sono pagati con i flussi prodotti, oppure liquidatorio, quando il patrimonio viene liquidato per distribuire il ricavato.

La ratio della norma è duplice. Da un lato, evitare la dispersione di valore tipica della liquidazione giudiziale. Dall’altro, concentrare in tempi certi la fase decisionale, in cui i creditori votano e il giudice verifica. Per questo il legislatore ha inserito un termine finale: l’art. 113, comma 2, CCII stabilisce che l’omologazione deve intervenire entro dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell’art. 40. Il comma è stato introdotto dal D.Lgs. 83/2022. Il comma 1 dello stesso articolo precisa che la procedura si chiude con la sentenza di omologazione.

Va precisato che la chiusura della procedura non coincide con la fine degli obblighi. Dopo l’omologa si apre la fase di esecuzione, sorvegliata dal commissario giudiziale, che può durare anni. In questa fase il debitore torna a gestire l’impresa, ma deve rispettare il piano. Se non lo fa, i creditori possono chiedere la risoluzione entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto (art. 119 CCII).

La distinzione dagli istituti affini

Il concordato preventivo va distinto da tre strumenti con cui viene spesso confuso.

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII): non c’è voto di tutti i creditori; il debitore raccoglie adesioni di una percentuale qualificata e chiede l’omologa. I tempi sono di regola più brevi, ma i creditori estranei devono essere pagati integralmente.
  • Composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII): percorso stragiudiziale assistito da un esperto, senza voto e senza falcidia imposta. Può sfociare in un concordato semplificato o ordinario.
  • Concordato minore (artt. 74 ss. CCII): riguarda i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti) e si svolge con l’ausilio dell’OCC.

Un esempio concreto chiarisce la differenza. Una società con debiti verso dieci banche e duecento fornitori, che ottiene l’adesione delle sole banche, può valutare un accordo di ristrutturazione: i fornitori, estranei, saranno pagati per intero. Se invece la società non può pagare integralmente nessuna categoria, il concordato preventivo è lo strumento che consente di imporre la falcidia anche ai dissenzienti, attraverso il voto a maggioranza e, nel concordato in continuità, la ristrutturazione trasversale (cram down) dell’art. 112 CCII.

Il giudizio di ammissibilità all’apertura

La disciplina prevede che, a seguito del deposito del piano e della proposta, il tribunale verifichi presupposti diversi a seconda del tipo di concordato (art. 47, comma 1, CCII). Nel concordato liquidatorio controlla l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi. Nel concordato in continuità controlla la ritualità della proposta, e dichiara comunque inammissibile la domanda se il piano è manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali.

Su questo punto è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 9605 del 15 aprile 2026: il controllo all’apertura del concordato in continuità non è un esame meramente formale, ma un vero giudizio di ammissibilità, che si estende al contenuto della proposta, al trattamento dei creditori e alla formazione delle classi. La conseguenza sui tempi è diretta: un piano incompleto o con classi mal formate viene fermato già all’ingresso, con perdita di settimane o mesi.


Requisiti e termini: le scadenze che determinano la durata

In termini operativi, la durata della procedura è la somma di una serie di termini, alcuni fissati dalla legge, altri dal giudice. Conviene esaminarli uno per uno.

1. La domanda con riserva (art. 44 CCII)

Il debitore può depositare una domanda di accesso “con riserva”, allegando solo la documentazione essenziale (bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti) e riservandosi di depositare in seguito proposta, piano e attestazione. Il tribunale concede un termine compreso tra trenta e sessanta giorni. Il termine è prorogabile, su istanza del debitore, fino a ulteriori sessanta giorni, ma solo in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale.

Il correttivo del 2024 ha chiarito il punto di partenza del termine, che prima era controverso: oggi decorre dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Nella fase con riserva il tribunale nomina il commissario giudiziale e fissa obblighi informativi periodici a carico del debitore.

Il termine dell’art. 44 è il più critico dell’intera procedura: se scade senza il deposito di proposta e piano, la domanda viene meno, e con essa le protezioni ottenute.

2. Le misure protettive (artt. 54, 55 e 8 CCII)

Se richieste nella domanda, le misure protettive impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Producono effetto dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Il giudice, assunte se necessario sommarie informazioni, conferma o revoca le misure entro trenta giorni dall’iscrizione, con decreto reclamabile; la durata fissata con la conferma è al massimo di quattro mesi, rinnovabili.

Esiste però un tetto assoluto: l’art. 8 CCII stabilisce che la durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi, inclusi rinnovi e proroghe e incluse quelle ottenute nella composizione negoziata. Il Tribunale di Isernia, con decisione del 19 maggio 2026, ha escluso che il limite possa essere aggirato chiedendo misure cautelari generalizzate una volta esaurito il tetto annuale: le cautelari restano possibili solo verso creditori individuati, con onere della prova a carico del debitore.

3. L’apertura del concordato (art. 47 CCII)

Depositati piano e proposta, il tribunale verifica i presupposti e, con decreto:

  • nomina il giudice delegato;
  • nomina o conferma il commissario giudiziale;
  • stabilisce la data iniziale e finale per il voto dei creditori, in relazione al numero dei creditori e all’entità del passivo;
  • fissa un termine perentorio, non superiore a quindici giorni, per il deposito della somma per le spese di procedura (di regola il 50% di quelle presunte, o una minor somma non inferiore al 20%).

Se rileva carenze, il tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni. Il decreto di inammissibilità è reclamabile in corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione.

4. Il voto (artt. 107-109 CCII)

Il voto si esprime nella finestra temporale fissata dal decreto di apertura. Prima del voto il commissario giudiziale deposita la relazione sulla proposta e sul piano e comunica ai creditori le informazioni necessarie. L’ampiezza della finestra dipende dal numero dei creditori e dalla complessità del passivo: in una procedura con molti creditori e classi numerose i tempi si allungano.

5. L’omologazione (art. 48 CCII)

Se il concordato è approvato, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese e notificato a cura del debitore al commissario e ai creditori dissenzienti. Le opposizioni devono essere depositate nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza; il commissario deposita il parere motivato almeno cinque giorni prima; il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori, omologa con sentenza.

6. Le impugnazioni (art. 51 CCII)

La sentenza che pronuncia sull’omologazione è reclamabile davanti alla corte d’appello entro trenta giorni dalla notificazione; contro la decisione della corte è ammesso ricorso per cassazione, sempre nel termine di trenta giorni. Le impugnazioni non rientrano nel computo dei dodici mesi dell’art. 113, che riguarda la pronuncia di omologa del tribunale, ma incidono sul momento in cui l’omologa diventa definitiva.

7. La sospensione feriale

Va precisato che i termini processuali del Codice della crisi non sono soggetti alla sospensione feriale (art. 9 CCII). Il periodo dal 1° al 31 agosto, che nel processo civile ordinario sospende il decorso dei termini, qui non offre alcun margine aggiuntivo. Chi riceve un decreto a fine luglio deve organizzarsi per rispettare il termine in pieno agosto.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
30-60 giorni per proposta e piano (art. 44) Iscrizione della domanda nel registro imprese Fissato dal giudice; prorogabile fino a 60 giorni solo con giustificati motivi e senza istanze di liquidazione giudiziale Improcedibilità della domanda; venir meno delle protezioni; possibile apertura della liquidazione giudiziale
Conferma misure protettive (art. 55) Iscrizione della domanda Termine per il giudice: 30 giorni Se non confermate, le misure cessano
Durata misure protettive (artt. 55 e 8) Pubblicazione della domanda Massimo 4 mesi per decreto; tetto complessivo 12 mesi Caducazione automatica oltre il tetto
Deposito fondo spese (art. 47) Comunicazione del decreto di apertura Perentorio, max 15 giorni Revoca/inammissibilità
Integrazioni al piano (art. 47, c. 4) Concessione del giudice Max 15 giorni Declaratoria di inammissibilità
Reclamo contro inammissibilità (art. 47, c. 5) Comunicazione del decreto 30 giorni Definitività del decreto
Opposizione all’omologa (art. 48) Data dell’udienza (a ritroso) Perentorio: almeno 10 giorni prima Opposizione inammissibile
Omologazione (art. 113, c. 2) Presentazione della domanda ex art. 40 12 mesi Termine di sistema; la Cassazione, sulla norma previgente, lo ha ritenuto non perentorio
Reclamo contro la sentenza di omologa (art. 51) Notificazione 30 giorni Passaggio in giudicato
Risoluzione del concordato (art. 119) Scadenza dell’ultimo adempimento del piano Decadenziale: 1 anno Ricorso inammissibile; consolidamento della falcidia

La procedura passo per passo: chi fa cosa, dove e quando

La disciplina prevede una sequenza precisa. La riportiamo in ordine cronologico, indicando per ogni passaggio i soggetti e i tempi.

1. Analisi preliminare e scelta dello strumento. L’imprenditore, con i suoi consulenti, verifica lo stato di crisi o di insolvenza, la natura dell’attività (continuità o liquidazione), il passivo per categorie, l’esistenza di istanze di liquidazione giudiziale pendenti. Questa fase non ha termini legali, ma condiziona tutte le successive. Se l’impresa ha già svolto una composizione negoziata, va calcolato quanto del tetto di dodici mesi di protezione è già stato consumato.

2. Individuazione del tribunale competente. La competenza spetta al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione la competenza è diversa. Il centro degli interessi principali si presume coincidente con la sede legale, ma il trasferimento avvenuto nell’anno precedente il deposito non rileva ai fini della competenza.

3. Deposito della domanda (art. 40 o art. 44 CCII). La domanda si propone con ricorso, sottoscritto dal difensore. Se la società è una s.p.a. o una s.r.l., la decisione spetta agli amministratori, con verbale notarile. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e iscritto nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito. Nella domanda con riserva occorre indicare se si chiedono le misure protettive e, possibilmente, lo strumento prescelto.

4. Conferma delle misure protettive. Entro trenta giorni dall’iscrizione il giudice conferma o revoca le misure. Il debitore deve dimostrare che le misure sono funzionali al buon esito delle trattative o del piano.

5. Fase con riserva. Nel termine concesso il debitore deposita proposta, piano, attestazione del professionista indipendente e documentazione completa. Il commissario giudiziale vigila sulla gestione. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. Questo è il passaggio dove più spesso si sbaglia: l’attestatore ha bisogno di tempo per verificare i dati, circolarizzare i creditori e redigere la relazione, e un termine di sessanta giorni non è sufficiente se la contabilità non è già in ordine.

6. Decreto di apertura (art. 47). Il tribunale esamina la proposta. Può chiedere integrazioni (massimo quindici giorni). Se l’esito è positivo, apre la procedura, fissa la finestra di voto e il termine per il fondo spese.

7. Relazione del commissario e voto. Il commissario redige l’inventario e la relazione sulle cause del dissesto e sulla convenienza della proposta. I creditori votano nella finestra fissata. Nel concordato in continuità, se una o più classi votano contro, il debitore può chiedere l’omologa con ristrutturazione trasversale ai sensi dell’art. 112, comma 2.

8. Udienza di omologazione (art. 48). Fissata l’udienza, il decreto va notificato ai dissenzienti. Le opposizioni si depositano almeno dieci giorni prima. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi e, nel concordato in continuità, il rispetto delle regole di distribuzione. Omologa con sentenza.

9. Pubblicazione ed effetti. La sentenza produce effetti dalla pubblicazione; nei confronti dei terzi dall’iscrizione nel registro delle imprese. Con essa la procedura si chiude (art. 113, comma 1).

10. Esecuzione del piano. Il debitore esegue il piano sotto la sorveglianza del commissario. Nel concordato in continuità, se si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano dopo l’omologa, l’art. 118-bis CCII, introdotto dal correttivo ter, prevede il rinnovo dell’attestazione e un procedimento con possibilità di opposizione dei creditori.

Il rispetto dei dodici mesi dell’art. 113 dipende quasi interamente dai passaggi 3-6: ogni settimana persa nella fase con riserva si traduce in una finestra di voto e in un’udienza di omologa più compresse.

Quanto dura in concreto?

In termini operativi, la durata della procedura fino all’omologa si colloca, nei casi ordinari, tra otto e dodici mesi. Il limite dei dodici mesi è il riferimento normativo. Procedure con contenzioso sulle classi, opposizioni complesse o necessità di istruttoria possono superarlo; in tal caso il superamento non determina automaticamente l’improcedibilità, ma espone la procedura a un controllo più severo e all’iniziativa dei creditori.

La durata dell’esecuzione è un tema diverso. Un concordato liquidatorio può concludersi in uno o due anni, se i beni sono facilmente vendibili; può durare molto di più in presenza di immobili difficili o di contenziosi da recuperare. Un concordato in continuità segue l’orizzonte del piano industriale, normalmente pluriennale. Su questo punto la giurisprudenza ha posto un limite preciso, che esaminiamo nella sezione dedicata.

I fattori che allungano o accorciano i tempi

Sul piano operativo, la durata effettiva della procedura dipende da variabili riconoscibili in anticipo. Conviene elencarle, perché ciascuna può essere gestita.

  • Stato della contabilità. Se i dati non sono aggiornati, l’attestatore non può verificarli nei tempi dell’art. 44. Una contabilità ordinata può far risparmiare l’intera proroga.
  • Numero e tipologia dei creditori. Il decreto di apertura fissa la finestra di voto anche in funzione del numero dei creditori. Molti creditori, sparsi o difficilmente reperibili, comportano comunicazioni più lunghe.
  • Formazione delle classi. Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria per alcune categorie. Classi contestate generano richieste di integrazione all’apertura e opposizioni all’omologa.
  • Presenza di istanze di liquidazione giudiziale. Se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale, la proroga del termine dell’art. 44 non è concedibile e il tribunale tende a concedere termini più brevi. La procedura diventa più rapida, ma più rischiosa.
  • Crediti pubblici. Quando il piano coinvolge crediti erariali o previdenziali, la transazione con gli enti ha tempi istruttori propri, che vanno coordinati con la finestra di voto.
  • Ristrutturazione trasversale. Se una o più classi votano contro e il debitore chiede l’omologa ai sensi dell’art. 112, comma 2, il giudizio di omologa diventa più articolato, perché il tribunale deve verificare condizioni ulteriori rispetto al semplice raggiungimento delle maggioranze.
  • Opposizioni con istruttoria. Un’opposizione che contesta la convenienza della proposta può richiedere una consulenza tecnica, con un allungamento di settimane o mesi.
  • Organizzazione del tribunale. I tempi dei singoli uffici giudiziari non sono uniformi. Il calendario va costruito con margini prudenziali, non sul presupposto che ogni decreto arrivi il giorno dopo il deposito.

La regola pratica è questa: ogni variabile che si può risolvere prima del deposito va risolta prima del deposito, perché dopo il deposito ogni rinvio consuma tempo e protezione.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati ipotetici, per mostrare come si sommano i termini.

Esempio di calcolo n. 1 — Concordato in continuità con domanda con riserva

Dati di partenza. Società di produzione con passivo di 3.417.600 €, di cui 1.128.300 € privilegiati e 2.289.300 € chirografari. Nessuna composizione negoziata precedente. Nessuna istanza di liquidazione giudiziale pendente.

  • 17 febbraio 2026: deposito della domanda con riserva ex art. 44, con richiesta di misure protettive.
  • 18 febbraio 2026: iscrizione nel registro delle imprese. Decorrono gli effetti protettivi e il termine dell’art. 44.
  • Il tribunale concede 60 giorni: scadenza 19 aprile 2026.
  • Entro il 20 marzo 2026 (30 giorni dall’iscrizione): decreto di conferma delle misure protettive, per quattro mesi, fino al 18 giugno 2026.
  • 10 aprile 2026: istanza di proroga motivata (circolarizzazione dei creditori non conclusa). Il tribunale concede ulteriori 45 giorni: nuova scadenza 3 giugno 2026.
  • 28 maggio 2026: deposito di proposta, piano e attestazione.
  • 18 giugno 2026: decreto di apertura. Finestra di voto fissata dal 15 al 25 settembre 2026; fondo spese da versare entro 15 giorni (2 luglio 2026). Contestualmente il debitore chiede la proroga delle misure protettive, che hanno già consumato quattro mesi.
  • 25 settembre 2026: chiusura del voto. Una classe di fornitori strategici vota contro; il debitore chiede l’omologa ai sensi dell’art. 112, comma 2.
  • Udienza di omologa: 12 gennaio 2027. Termine per le opposizioni: entro il 2 gennaio 2027. Parere del commissario: entro il 7 gennaio 2027.
  • Limite dell’art. 113: dodici mesi dal 17 febbraio 2026 = 17 febbraio 2027. La sentenza, se emessa entro questa data, rispetta il termine.

Esito del calcolo. Durata della procedura: circa 11 mesi. Margine residuo rispetto al limite: poco più di un mese. Se la proroga dell’art. 44 fosse stata di sessanta giorni anziché quarantacinque, e il voto fosse slittato di conseguenza, l’udienza sarebbe finita a ridosso o oltre il limite. Si noti anche il tetto dell’art. 8: dal 18 febbraio 2026 al 18 febbraio 2027 la protezione si esaurisce comunque.

Esempio di calcolo n. 2 — Concordato liquidatorio dopo composizione negoziata

Dati di partenza. Impresa commerciale con passivo di 862.450 €. Ha svolto una composizione negoziata con misure protettive dal 4 novembre 2025 al 3 maggio 2026 (sei mesi). La relazione finale dell’esperto è comunicata il 12 maggio 2026.

  • Tetto residuo di protezione (art. 8): 12 mesi − 6 mesi già fruiti = 6 mesi.
  • 8 giugno 2026: deposito di domanda con riserva di concordato preventivo ordinario, con richiesta di misure protettive.
  • 9 giugno 2026: iscrizione nel registro delle imprese. Il tribunale concede 40 giorni: scadenza 19 luglio 2026.
  • Misure protettive confermate per quattro mesi, fino al 9 ottobre 2026; residuo disponibile dopo questa scadenza: due mesi soltanto, fino al 9 dicembre 2026.
  • 15 luglio 2026: deposito del piano liquidatorio, con apporto di risorse esterne e soddisfazione dei chirografari al 23,4%.
  • Il tribunale chiede integrazioni: termine di 15 giorni, scadenza nel pieno di agosto (6 agosto 2026). Nessuna sospensione feriale: il termine va rispettato.
  • 3 settembre 2026: decreto di apertura; voto dal 2 al 12 novembre 2026.
  • Dopo il 9 dicembre 2026: le misure protettive cessano per esaurimento del tetto annuale. Da quel momento i creditori possono riprendere le azioni esecutive individuali, anche se la procedura è ancora in attesa di omologa.

Esito del calcolo. Durata attesa della procedura: circa 8-9 mesi dal deposito. Il vincolo critico, però, non è l’art. 113 ma l’art. 8: la protezione si esaurisce prima dell’omologa. Il calcolo dimostra che, per chi proviene dalla composizione negoziata, la pianificazione dei tempi deve partire dal tetto di protezione residuo, non dal termine di omologazione.


Casi particolari: quando la regola generale non basta

Caso 1 — L’omologa che arriva dopo i dodici mesi

La regola dell’art. 113, comma 2, non indica espressamente la conseguenza del superamento. Sotto la legge fallimentare, che prevedeva un termine di nove mesi prorogabile una sola volta di sessanta giorni (art. 181 l.fall.), la Cassazione aveva escluso la perentorietà del termine con la sentenza n. 2706 del 4 febbraio 2009, osservando che la perentorietà deve essere stabilita espressamente dalla legge. La stessa Corte, con l’ordinanza n. 1393 del 15 gennaio 2024, ha ribadito un criterio analogo per il termine di opposizione della legge fallimentare, ma ha segnalato che il Codice della crisi, quando vuole un termine perentorio, lo dice (come per le opposizioni all’art. 48). L’art. 113 non lo dice. In termini operativi, il superamento dei dodici mesi non estingue di per sé la procedura, ma non va mai trattato come irrilevante: incide sulla tenuta delle protezioni e sulla valutazione complessiva del tribunale.

Caso 2 — Il passaggio dal concordato semplificato

Chi proviene dalla composizione negoziata e intende accedere al concordato semplificato deve rispettare il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 25-sexies CCII). Il correttivo ter consente di proporre la domanda anche con riserva, ma la giurisprudenza di merito più recente ha chiarito che la riserva non allunga quel termine: il deposito di proposta e piano deve comunque rientrare nei sessanta giorni. Usare la domanda con riserva come strumento per guadagnare tempo, in questo caso, è un errore.

Caso 3 — L’insolvenza durante l’esecuzione

Dopo l’omologa la procedura è chiusa. Ma se il debitore non paga, che cosa accade? Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4696 del 2022, hanno ammesso la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore in concordato omologato anche senza la previa risoluzione, quando emerge un’insolvenza. L’ordinanza n. 14525 del 2024 ha confermato l’orientamento sotto la legge fallimentare. Il Codice della crisi, all’art. 119, ha scelto una soluzione diversa: la liquidazione giudiziale si apre solo dopo la risoluzione, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. La durata dell’esecuzione, quindi, non è un periodo “protetto” senza condizioni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, imposta la gestione dei tempi del concordato fin dalla fase che lo precede, valutando quale percorso consuma meno protezione e quale espone meno l’impresa nei gradi di impugnazione.

Caso 4 — Il piano di durata eccessiva

Un concordato in continuità può prevedere pagamenti dilazionati, anche per i creditori privilegiati, nei limiti dell’art. 86 CCII e con il loro diritto di voto. La Cassazione ha più volte riconosciuto la legittimità della dilazione (ad esempio le pronunce n. 27843/2022 e n. 22797/2023). Tuttavia, con l’ordinanza n. 9453 dell’11 aprile 2025, la Prima Sezione ha chiarito che la durata del piano non è solo una questione di convenienza rimessa al voto dei creditori: un piano decennale, fondato su flussi futuri incerti, può difettare di fattibilità giuridica, e il tribunale deve verificarlo. Il voto favorevole non sana un piano che, per la sua lunghezza, rende ipotetica la soddisfazione.


Domande frequenti

Quanto tempo ci vuole per ottenere l’omologa del concordato preventivo?

La legge fissa in dodici mesi dalla presentazione della domanda il termine entro cui deve intervenire l’omologazione (art. 113, comma 2, CCII). Nella pratica, una procedura ordinata, con piano già pronto al momento del deposito, si conclude in otto-dieci mesi. Se si parte con una domanda con riserva e si chiede la proroga del termine per il piano, i dodici mesi diventano un limite concreto. Opposizioni dei creditori, classi contestate o richieste di integrazione allungano i tempi.

Il concordato preventivo finisce con l’omologa?

La procedura sì: l’art. 113, comma 1, CCII stabilisce che si chiude con la sentenza di omologazione. Gli obblighi no. Dopo l’omologa inizia l’esecuzione del piano, che può durare diversi anni, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. Fino a un anno dopo la scadenza dell’ultimo adempimento previsto, ogni creditore può chiedere la risoluzione per inadempimento non di scarsa importanza (art. 119 CCII).

Quanto possono durare le misure protettive?

Il giudice le conferma per un periodo massimo di quattro mesi, rinnovabile. In ogni caso la durata complessiva non può superare dodici mesi, compresi rinnovi e proroghe e comprese le misure già ottenute nella composizione negoziata (art. 8 CCII). Esaurito il tetto, i creditori possono riprendere le azioni esecutive. Le misure cautelari mirate restano possibili, ma solo verso creditori specifici e con prova della loro utilità.

Ad agosto i termini del concordato si sospendono?

No. L’art. 9 CCII esclude i termini processuali del Codice dalla sospensione feriale. Il periodo dal 1° al 31 agosto, che nel processo civile ordinario sospende i termini, non si applica qui. Un termine di quindici giorni per integrare il piano, concesso a fine luglio, scade in agosto. È uno degli errori di pianificazione più frequenti.

Posso chiedere più tempo per depositare il piano?

Sì, ma entro limiti stretti. Il termine iniziale va da trenta a sessanta giorni e può essere prorogato fino a ulteriori sessanta, solo per giustificati motivi e se non sono pendenti istanze di liquidazione giudiziale. Se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale, la proroga non è concessa. Il termine decorre dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

Quanto può durare il piano di pagamento dei creditori?

Non esiste un numero di anni fissato in via generale. Il piano deve però essere concretamente realizzabile. La Cassazione (ord. n. 9453 dell’11 aprile 2025) ha stabilito che una durata eccessiva, fondata su flussi incerti, attiene alla fattibilità giuridica e va controllata dal tribunale anche se i creditori hanno approvato. Per i privilegiati occorre rispettare le regole sulla moratoria dell’art. 86 CCII.


Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono delimitano i tempi del concordato preventivo nelle sue diverse fasi. Per ciascuna indichiamo estremi, principio riformulato e rilevanza per il tema della durata.

1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 9605 del 15 aprile 2026. Principio: nel concordato in continuità il controllo del tribunale all’apertura è un giudizio di ammissibilità sostanziale, esteso a proposta, trattamento dei creditori, classi e informazioni per il voto. Rilevanza: un piano lacunoso viene fermato all’ingresso. La qualità del deposito iniziale è la prima variabile della durata.

2. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025. Principio: il provvedimento della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta, senza aprire la liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost. Rilevanza: dopo un’inammissibilità confermata non c’è un terzo grado; la strada è la riproposizione della domanda al mutare delle circostanze, con un nuovo decorso dei tempi.

3. Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 27073 del 2016. Principio: il decreto di inammissibilità della proposta non accompagnato dalla dichiarazione di fallimento non è impugnabile in Cassazione, non decidendo su diritti soggettivi. Rilevanza: è il precedente su cui si fonda la pronuncia del 2025 e conferma la continuità dell’orientamento.

4. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2025. Principio: l’omologa può seguire soltanto all’approvazione dei creditori; se il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta impedendo il voto, la corte d’appello non può omologarla direttamente. Rilevanza: il voto è un passaggio non comprimibile. Chi vince in reclamo contro l’inammissibilità deve comunque tornare alla fase di voto, con i relativi tempi.

5. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1393 del 15 gennaio 2024. Principio: sotto la legge fallimentare il termine di dieci giorni per l’opposizione all’omologa non era perentorio; il CCII, invece, ne prevede espressamente la perentorietà. Rilevanza: oggi l’opposizione tardiva è inammissibile. Il creditore deve calcolare il termine a ritroso dall’udienza e rispettarlo.

6. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 2706 del 4 febbraio 2009. Principio: il termine per l’omologazione del concordato previsto dall’art. 181 l.fall. ha natura ordinatoria, perché la perentorietà deve risultare espressamente dalla legge. Rilevanza: è il riferimento interpretativo per leggere il termine di dodici mesi dell’art. 113 CCII, che parimenti non è qualificato come perentorio.

7. Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 2695 del 10 febbraio 2016. Principio: emesso il provvedimento di omologa, la procedura concordataria non è più pendente, salvo istanza di risoluzione. Rilevanza: separa la durata della procedura dalla durata dell’esecuzione, che è la distinzione centrale di questo articolo.

8. Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 4696 del 2022. Principio: l’imprenditore in concordato omologato può essere dichiarato fallito anche senza previa risoluzione, se si manifesta l’insolvenza. Rilevanza: la fase esecutiva non è un periodo di immunità; l’inadempimento può accorciare bruscamente la “vita” del concordato.

9. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 14525 del 2024. Principio: in caso di inadempimento protratto oltre l’anno dall’ultimo pagamento previsto, il creditore può chiedere il fallimento senza passare per la risoluzione. Rilevanza: conferma, per le procedure regolate dalla legge fallimentare, il principio delle Sezioni Unite; per il CCII va coordinata con l’art. 119.

10. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18185 del 2025. Principio: se il fallimento è dichiarato dopo la scadenza del termine annuale per la risoluzione, la falcidia concordataria è ormai consolidata e i crediti si ammettono nella misura ridotta; se interviene prima, l’effetto esdebitatorio non è ancora definitivo. Rilevanza: il termine dell’art. 119 (ex art. 186 l.fall.) segna il momento in cui la durata del concordato produce effetti stabili.

11. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 9453 dell’11 aprile 2025. Principio: la durata del piano non è solo tema di convenienza economica rimesso ai creditori, ma di fattibilità giuridica, soggetta al controllo del tribunale. Rilevanza: pone un limite sostanziale alla durata dell’esecuzione: un piano troppo lungo e incerto può non essere omologato.

12. Cass. civ., ordinanze n. 27843/2022 e n. 22797/2023. Principio: nel concordato preventivo è ammessa la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati, purché sia loro riconosciuto il diritto di voto. Rilevanza: legittima piani pluriennali anche per i privilegiati, entro i confini della fattibilità.

13. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026. Principio: negli accordi di ristrutturazione, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza sull’omologa spetta solo a chi si è costituito con opposizione, salvo vizi che abbiano impedito la partecipazione. Rilevanza: chi non partecipa al giudizio di omologa perde la possibilità di impugnare; la tempistica dell’opposizione condiziona anche i gradi successivi.

14. Trib. Isernia, 19 maggio 2026. Principio: esaurito il tetto annuale delle misure protettive (art. 8 CCII), non si possono ottenere misure cautelari con effetti equivalenti fino all’omologa; sono ammesse solo misure mirate verso creditori individuati, provandone utilità e proporzionalità. Rilevanza: chiarisce che il limite di dodici mesi della protezione è effettivo e non aggirabile, e incide sulla pianificazione dell’intera procedura.

Il quadro che emerge è coerente. La Cassazione tutela i passaggi che non si possono saltare (voto, opposizioni tempestive), rafforza il controllo del tribunale sull’ingresso e sulla durata del piano, e lascia aperta la strada della liquidazione giudiziale quando l’esecuzione fallisce. Ne deriva un’indicazione pratica: la durata del concordato si governa nella fase iniziale, non a procedura avviata.


Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua procedura di concordato

Lo Studio interviene sui tempi del concordato con strumenti concreti, dalla fase che precede il deposito fino all’eventuale giudizio di Cassazione.

  1. Ricostruiamo il calendario della procedura prima del deposito, sommando termini legali, tempi tecnici dell’attestazione e finestre di voto realistiche, per verificare se il limite dei dodici mesi dell’art. 113 è rispettabile.
  2. Calcoliamo il tetto residuo di protezione ai sensi dell’art. 8 CCII, sottraendo le misure già fruite in composizione negoziata, e progettiamo di conseguenza la richiesta di misure protettive e il loro rinnovo.
  3. Valutiamo con i commercialisti dello staff se depositare una domanda completa o con riserva, sulla base dello stato della contabilità e del tempo necessario all’attestatore.
  4. Predisponiamo il ricorso ex art. 40 o art. 44 CCII, con la documentazione richiesta e l’istanza di misure protettive motivata sulla loro funzionalità al piano.
  5. Redigiamo l’istanza di proroga del termine per il deposito del piano, documentando i giustificati motivi richiesti dalla norma.
  6. Verifichiamo la formazione delle classi e il trattamento dei creditori prima del deposito, alla luce del controllo di ammissibilità sostanziale affermato dalla Cassazione nel 2026, per ridurre il rischio di integrazioni e rinvii.
  7. Controlliamo la durata del piano rispetto ai criteri di fattibilità giuridica, in modo che l’orizzonte di pagamento sia sostenibile e difendibile in sede di omologa.
  8. Gestiamo le opposizioni all’omologazione, depositandole o contrastandole nei termini perentori dell’art. 48.
  9. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli con reclamo in corte d’appello e, quando ammesso, con ricorso per cassazione, rispettando i termini di trenta giorni.
  10. Assistiamo nella fase esecutiva, monitorando le scadenze del piano, le richieste di modifica ex art. 118-bis e il termine annuale per la risoluzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella più vicina a questo tema: il concordato preventivo nasce spesso da una composizione negoziata, e chi conosce quel percorso dall’interno sa quanti mesi di protezione sono già stati consumati e come impostare la transizione. La qualifica di cassazionista garantisce che la stessa strategia venga sostenuta senza interruzioni dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra un grado e l’altro.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i profili giuridici della procedura e quelli contabili del piano vengono sviluppati insieme, perché nel concordato i tempi dipendono tanto dalla correttezza degli atti quanto dalla solidità dei numeri.


In sintesi

La procedura di concordato preventivo deve concludersi con l’omologa entro dodici mesi dalla domanda. Al suo interno, i termini più stretti sono quelli della fase iniziale: da trenta a sessanta giorni per il piano, una proroga limitata, un tetto annuale di protezione che comprende anche la composizione negoziata, nessuna sospensione feriale. Dopo l’omologa la procedura si chiude, ma l’esecuzione prosegue per tutta la durata del piano, che deve restare concretamente realizzabile, e i creditori conservano per un anno dall’ultimo adempimento la possibilità di chiedere la risoluzione.

Lo Studio Monardo opera su questa materia per ragioni precise. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi segue la crisi dalla fase negoziale fino agli strumenti giudiziali come il concordato. È avvocato cassazionista, e può sostenere la stessa strategia nei reclami e davanti alla Suprema Corte. Coordina inoltre uno staff in cui avvocati e commercialisti costruiscono insieme piano e atti, che è la condizione per rispettare termini così ravvicinati.

📩 I termini del concordato non si sospendono e non si recuperano: scrivici oggi stesso, tutti i contatti dello Studio Monardo sono qui sotto, al termine di questa guida.


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