Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, con la calcolatrice accanto e il calendario aperto. Se sei l’amministratore di una società in crisi, il titolare di un’impresa che non riesce più a stare dietro a fornitori, banche e scadenze, o il socio che deve decidere se mettere altre risorse nell’azienda, la domanda “quanto costa un concordato preventivo?” non è una curiosità: è la prima variabile della tua strategia. Alla fine di questo piano saprai quali costi la legge ti impone, quando li devi sostenere, in che misura, che cosa succede se manchi un versamento e come costruire un budget che regga fino all’omologazione.
Una premessa che ti evita il primo errore: il costo di un concordato non è un numero unico. È una sequenza di uscite che si presentano in momenti diversi — al deposito della domanda, dopo il decreto del tribunale sulla domanda con riserva, all’apertura della procedura, durante l’esecuzione — e ciascuna ha un termine, spesso perentorio. Chi ragiona solo sull’importo complessivo e non sul calendario si trova con la cassa vuota nel giorno sbagliato. Ed è proprio lì che molte procedure si interrompono prima di cominciare davvero.
Perché affrontiamo questo tema con un piano operativo? Perché il concordato preventivo è lo strumento centrale del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), e lo Studio Monardo lavora proprio sulla regolazione della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che opera esattamente sul confine tra composizione negoziata e concordato; è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, competenze decisive quando l’impresa è “minore” e il concordato preventivo lascia il posto al concordato minore; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire i reclami e i ricorsi che nascono da inammissibilità, revoche e dinieghi di omologazione. Il tutto con uno staff in cui avvocati e commercialisti lavorano sugli stessi numeri del piano.
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Da dove parti: la diagnosi della tua situazione in quattro domande
Prima di procedere con qualsiasi mossa, assicurati di sapere esattamente in quale punto del percorso ti trovi. Il costo di un concordato cambia molto a seconda di tre fattori: il tipo di concordato (in continuità o liquidatorio), il modo in cui accedi (domanda completa o domanda con riserva) e la pressione che subisci dai creditori (istanze di liquidazione giudiziale già depositate o no). Rispondi alle quattro domande che seguono, con onestà e con i documenti davanti.
Domanda 1 — Sei davvero un’impresa che può accedere al concordato preventivo? Il concordato preventivo è riservato all’imprenditore commerciale che non rientra nella categoria dell’impresa minore, cioè all’impresa “sopra soglia” secondo i parametri dell’art. 2 CCII (attivo patrimoniale, ricavi, debiti). Se la tua impresa è sotto quelle soglie, lo strumento che fa per te non è il concordato preventivo ma il concordato minore, che si costruisce con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il discorso sui costi cambia radicalmente: diversi organi, diversa disciplina del fondo spese, diversa giurisprudenza. Verifica gli ultimi tre bilanci prima di tutto il resto.
Domanda 2 — Hai già il piano o ti serve tempo per costruirlo? Se hai un piano pronto, un’attestazione in corso e la documentazione completa, puoi depositare la domanda “piena”. Se invece la pressione dei creditori ti costringe a muoverti prima di avere tutto, la strada è la domanda con riserva dell’art. 44 CCII (il vecchio “concordato in bianco”). La riserva ti compra tempo, ma ha un costo specifico e immediato: un fondo spese da versare in pochissimi giorni.
Domanda 3 — Ci sono istanze di liquidazione giudiziale già pendenti contro di te? Questa domanda non riguarda solo i tempi: riguarda i costi. In presenza di istanze dei creditori, la proroga del termine della riserva non è concedibile, i tribunali tendono ad assegnare termini più stretti e ogni ritardo nei versamenti si trasforma rapidamente nell’apertura della liquidazione giudiziale. Se hai già ricevuto un ricorso per liquidazione, il tuo budget deve essere pronto prima del deposito, non dopo.
Domanda 4 — Da dove arrivano le risorse per pagare le spese di procedura? Liquidità aziendale disponibile, apporto dei soci, finanza esterna, cessione di asset: devi saperlo prima. Le spese di procedura non si pagano “con i soldi dei creditori” nel senso comune del termine: devi anticiparle, e il tribunale verifica che tu le abbia anticipate entro termini precisi. Se non sai rispondere a questa domanda, la tua prima mossa è la numero 3 del piano, non la numero 1.
Tabella di orientamento: da quale mossa partire
| Se la tua situazione è questa | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Non sai se sei impresa “sopra soglia” o impresa minore | Mossa 1 | Lo strumento sbagliato vuol dire costi sbagliati e una domanda inammissibile |
| Sei sopra soglia, hai già il piano e l’attestazione in lavorazione | Mossa 2 | Ti servono i costi fissi di accesso e la stima del fondo ex art. 47 |
| Hai bisogno di tempo e i creditori premono | Mossa 3 | La domanda con riserva richiede un fondo spese entro 10 giorni |
| Hai depositato la riserva e devi completare il piano | Mossa 4 | I costi tecnici (attestazione, stime) vanno pianificati e resi prededucibili |
| Il tribunale ha appena aperto la procedura | Mossa 5 | Hai al massimo 15 giorni per il deposito tra il 20% e il 50% delle spese presunte |
| Stai valutando se il concordato liquidatorio è sostenibile | Mossa 7 | Le soglie minime di soddisfacimento sono il vero “costo” della proposta |
| Ti hanno già revocato o dichiarato inammissibile la domanda | Scenari di deviazione + Mossa 8 | Devi valutare reclamo e tempi, non ripartire da zero |
Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga nella tabella. Il resto del piano è costruito per essere eseguito in ordine, ma puoi entrare dal punto giusto.
Mossa 1 — Scegli lo strumento giusto prima di calcolare qualsiasi costo
Obiettivo della mossa: accertare che il concordato preventivo sia davvero lo strumento corretto per la tua impresa, perché ogni euro speso su uno strumento sbagliato è perso due volte — nelle spese e nel tempo.
Quando va fatta
Subito, prima di qualsiasi altro passo. Se i creditori hanno già depositato un’istanza di liquidazione giudiziale, questa mossa va completata in pochi giorni, perché la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve arrivare in tempo per essere trattata nel procedimento unitario.
Tieni presente un dettaglio che spesso sfugge: per i termini processuali del Codice della crisi la regola è che non sono soggetti alla sospensione feriale, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). In altre parole, il periodo dal 1° al 31 agosto, che nel contenzioso civile ordinario congela i termini, qui in linea generale non ti protegge. Se il tribunale ti assegna dieci giorni il 25 luglio, quei dieci giorni scadono comunque all’inizio di agosto.
Come si esegue
- Recupera gli ultimi tre bilanci depositati (o, per le imprese non tenute al deposito, le dichiarazioni dei redditi e IVA dei tre esercizi precedenti).
- Confronta i dati con le soglie dell’art. 2 CCII sull’impresa minore: attivo patrimoniale annuo, ricavi lordi annui, ammontare dei debiti anche non scaduti. Se anche uno solo dei parametri supera la soglia, sei fuori dalla categoria dell’impresa minore.
- Valuta l’alternativa della composizione negoziata. Se la crisi è reversibile e c’è ancora margine per trattare, la composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII, derivata dal D.L. 118/2021) può essere uno strumento meno costoso e meno invasivo. In caso di esito negativo, ti apre anche la porta al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), che non prevede il voto dei creditori.
- Valuta gli accordi di ristrutturazione se una parte consistente dei tuoi debiti è concentrata su pochi creditori (tipicamente le banche) con cui è realistico chiudere un’intesa.
- Solo a questo punto, se il concordato resta la soluzione migliore, scegli tra continuità e liquidazione. È la scelta che pesa di più sul costo complessivo, perché il concordato liquidatorio impone soglie minime di soddisfacimento e un apporto di risorse esterne (lo vedrai alla mossa 7).
Il confronto che devi fare prima di scegliere
Non confrontare gli strumenti solo sui costi di giustizia: sono quasi sempre modesti per tutti. Confrontali su tre variabili che pesano molto di più sul tuo budget reale: quali organi la procedura prevede (e quindi quali compensi andranno pagati in prededuzione), quali anticipazioni ti verranno ordinate e con quali termini, e quanto tempo la procedura terrà l’impresa sotto controllo giudiziale. Usa questa tabella come griglia di partenza, da completare con il tuo consulente sui dati della tua impresa.
| Strumento | Per chi | Organi principali | Anticipazioni tipiche | Voto dei creditori |
|---|---|---|---|---|
| Concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII) | Imprese sopra soglia | Commissario giudiziale, giudice delegato; liquidatore nel liquidatorio | Fondo della riserva (art. 44) e fondo dell’apertura (art. 47) | Sì, per classi |
| Concordato minore (artt. 74 ss. CCII) | Imprese minori e soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale | OCC / gestore della crisi, giudice | Eventuale fondo spese ordinato dal giudice | Sì |
| Composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) | Imprenditori in squilibrio o crisi reversibile | Esperto indipendente | Costi di accesso alla piattaforma e compenso dell’esperto secondo i criteri di legge | No: è una trattativa |
| Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) | Chi ha concluso senza esito la composizione negoziata | Ausiliario, liquidatore | Spese di procedura determinate dal tribunale | No |
| Accordi di ristrutturazione (artt. 57 ss. CCII) | Imprese con debito concentrato su pochi creditori | Nessun commissario nella forma ordinaria | Attestazione e costi di omologazione | Adesioni dei creditori nelle percentuali di legge |
Due avvertenze operative. La prima: la tabella descrive la struttura dei costi, non il loro importo, che dipende dalla dimensione dell’impresa e dalle scelte del tribunale. La seconda: lo strumento meno costoso sulla carta non è necessariamente il meno costoso nei fatti. Una composizione negoziata che fallisce dopo mesi, mentre il passivo cresce, può rendere più caro il concordato che segue. Viceversa, un concordato depositato troppo presto, senza un piano solido, può bruciare i fondi spese senza arrivare all’apertura.
La base giuridica
Gli strumenti di regolazione della crisi sono elencati e disciplinati nel CCII. Il concordato preventivo ha la sua disciplina agli artt. 84 e seguenti; la nozione di impresa minore è all’art. 2; il concordato minore per i soggetti sotto soglia è agli artt. 74 e seguenti; la composizione negoziata agli artt. 12 e seguenti. Il concordato minore si applica alle imprese minori e ad altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale e richiama le norme del concordato preventivo solo in quanto compatibili (art. 74 CCII).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: scopri, a domanda già impostata, che uno dei parametri è al limite e che il dato dipende da una posta di bilancio discutibile (un credito di difficile esigibilità, un debito contestato). Non forzare la qualificazione. Se il tribunale ritiene che tu non abbia i requisiti soggettivi, la domanda è inammissibile e i costi sostenuti fino a quel momento sono persi. Meglio documentare la posta controversa in modo trasparente nella domanda e scegliere lo strumento che regge anche nell’interpretazione più prudente.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva, verifica di poter rispondere sì a tutte e tre queste condizioni:
- hai un prospetto scritto con i tre parametri dell’art. 2 CCII per i tre esercizi, e sai se sei sopra o sotto soglia;
- hai valutato per iscritto, almeno in forma sintetica, l’alternativa della composizione negoziata e degli accordi di ristrutturazione;
- hai deciso, almeno in via preliminare, se il tuo concordato sarà in continuità o liquidatorio.
Mossa 2 — Calcola i costi fissi di accesso: contributo unificato, anticipazione forfettaria e preparazione del deposito
Obiettivo della mossa: mettere a budget le uscite certe e immediate del deposito della domanda, che sono modeste nell’importo ma bloccanti se dimenticate.
Quando va fatta
Contestualmente alla preparazione del ricorso, cioè prima del deposito telematico. Il pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria accompagna l’iscrizione a ruolo: senza la prova del pagamento, la cancelleria segnala l’irregolarità e il deposito non è correttamente perfezionato ai fini fiscali.
Come si esegue
Il concordato preventivo si introduce con ricorso al tribunale competente. Il primo costo di giustizia è il contributo unificato. Le tabelle pubblicate da diversi tribunali indicano, per l’istanza di concordato preventivo, un contributo in misura fissa di 98 euro, oltre all’anticipazione forfettaria di 27 euro prevista dall’art. 30 del D.P.R. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia). Alcune tabelle meno recenti riportano voci diverse per le varie fasi del procedimento; su questo punto è intervenuto il Ministero della Giustizia con la circolare del 4 febbraio 2021, chiarendo che la procedura di concordato instaurata su istanza del debitore ha natura unitaria, è retta da un unico ricorso introduttivo e non giustifica un ulteriore contributo unificato per le fasi di omologazione e di attuazione.
In pratica: il costo di giustizia fisso per accedere al concordato è basso; il vero peso economico della procedura non sta lì, ma nei depositi per le spese e nei compensi degli organi e dei professionisti.
I passaggi concreti:
- Verifica sul sito del tuo tribunale (sezione modulistica o servizi di cancelleria della sezione fallimentare/crisi d’impresa) la tabella aggiornata del contributo unificato per le procedure concorsuali. Le prassi locali possono differire nei dettagli.
- Paga il contributo unificato tramite il sistema pagoPA o con contrassegno, conservando la ricevuta telematica da allegare al deposito.
- Paga l’anticipazione forfettaria di 27 euro con le stesse modalità.
- Prepara il deposito telematico con la nota di iscrizione a ruolo corretta (registro delle procedure concorsuali), allegando la prova dei pagamenti.
- Metti a budget le spese di pubblicità. La domanda viene comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese per l’iscrizione, e nel corso della procedura altri atti sono soggetti a pubblicità. Sono costi contenuti ma ricorrenti, che rientrano tra le spese di procedura.
Il costo nascosto del deposito: la documentazione obbligatoria
Il contributo unificato è basso, ma il deposito di una domanda completa ha un costo organizzativo che molte imprese sottovalutano. La domanda va corredata dai bilanci degli ultimi tre esercizi, da una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, dall’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, dall’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore e dagli altri documenti richiesti dal Codice. Se l’amministrazione interna non è in grado di produrli in tempi brevi, quel lavoro va affidato all’esterno, e il suo costo va messo a budget insieme alle altre voci.
Il consiglio operativo è semplice: prepara l’elenco dei creditori e la situazione patrimoniale aggiornata prima ancora di decidere se depositare con riserva o con domanda piena. Ti serviranno in entrambi i casi, e averli pronti riduce i tempi di ogni fase successiva, compresa l’attestazione.
La base giuridica
Il contributo unificato è disciplinato dall’art. 13 del D.P.R. 115/2002, l’anticipazione forfettaria dall’art. 30 dello stesso testo unico. Il ricorso per concordato preventivo segue le regole del procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (artt. 40 e seguenti CCII). La circolare ministeriale del 4 febbraio 2021, emanata ancora sotto la legge fallimentare, esprime un principio di unitarietà del procedimento che resta coerente con l’impianto del CCII.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: la cancelleria contesta l’importo del contributo, chiedendo un’integrazione perché applica una voce diversa (per esempio una voce riferita al valore). Non è un dramma: l’errata indicazione del contributo si sana con l’integrazione, e non incide sulla validità della domanda. Ma devi reagire subito, perché un “buco” amministrativo non sanato si porta dietro la riscossione coattiva del dovuto con sanzioni. Chiedi alla cancelleria su quale norma fonda la richiesta e, se la richiesta è fondata, integra; se non lo è, documenta la tua posizione richiamando la circolare ministeriale.
Check di completamento
- Hai la ricevuta di pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria, con importi verificati sulla tabella del tuo tribunale.
- La nota di iscrizione a ruolo è compilata e coerente con il tipo di domanda (piena o con riserva).
- Hai una voce di budget separata per le spese di pubblicità e le comunicazioni della procedura.
Mossa 3 — Se depositi con riserva, costruisci subito il fondo spese dei dieci giorni
Obiettivo della mossa: avere in cassa, prima ancora di depositare la domanda con riserva, la liquidità che il tribunale ti ordinerà di versare entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.
Quando va fatta
Prima del deposito della domanda con riserva. Non dopo. Il decreto del tribunale che concede il termine arriva rapidamente e, con lo stesso provvedimento, ti ordina il versamento. Dieci giorni sono il tetto massimo fissato dalla legge: alcuni tribunali assegnano termini più brevi, soprattutto quando pendono istanze di liquidazione giudiziale.
Come si esegue
La domanda con riserva (art. 44 CCII) ti consente di depositare il ricorso con una documentazione ridotta e di ottenere un termine per presentare proposta, piano e attestazione. Il tribunale, con decreto:
- fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito della proposta e del piano, prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi e solo se non pendono domande di apertura della liquidazione giudiziale;
- nomina un commissario giudiziale, con funzioni di vigilanza;
- impone obblighi informativi periodici, almeno mensili;
- ordina il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine concesso (art. 44, comma 1, lett. d), CCII).
Ecco come preparare questa uscita:
- Stima con il tuo consulente la misura plausibile del fondo. La legge non fissa un importo: il tribunale lo determina in relazione alle spese presumibili della sola fase “prenotativa”, in particolare il compenso del commissario giudiziale per quel periodo e le spese vive. Più è lungo il termine concesso e più è complessa l’impresa (passivo elevato, molte sedi, molti creditori), più alto sarà il fondo.
- Accantona la somma su un conto disponibile prima del deposito. Non contare su incassi futuri: se un cliente paga in ritardo, il termine perentorio non si sposta.
- Individua chi versa. Il versamento può essere effettuato dalla società o, se la società non ha liquidità, con risorse dei soci o di terzi, purché la provenienza sia trasparente e documentata.
- Prepara la prova del versamento secondo le modalità indicate nel decreto (di regola su un conto intestato alla procedura o con le modalità stabilite dal tribunale), e depositala tempestivamente.
- Calendarizza gli obblighi informativi mensili. Non sono un costo diretto di giustizia, ma assorbono tempo e risorse amministrative: le relazioni periodiche sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria vanno predisposte e depositate, e vengono iscritte nel registro delle imprese.
Che cosa ti compra il fondo della riserva
Prima di considerare il fondo una spesa a perdere, chiarisci che cosa ottieni in cambio. Con la domanda di accesso puoi chiedere le misure protettive (art. 54 CCII): dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, nei limiti e per la durata stabiliti dalla legge e confermati dal tribunale. Per un’impresa sotto pignoramento, o con un’asta già fissata, il valore economico di questa protezione può superare di molto il fondo da versare. Ma la protezione regge solo finché la procedura resta in piedi: se il fondo non viene versato nel termine, o il piano non arriva entro la scadenza, l’ombrello si chiude e le azioni dei creditori riprendono.
Per questo, quando costruisci il budget della fase con riserva, metti accanto alla voce “fondo spese” una seconda colonna: il valore delle azioni esecutive che la protezione sta bloccando. È il modo più concreto per decidere quanta liquidità vale la pena destinare a questa fase e quanto sia rischioso arrivare al decimo giorno senza i soldi in cassa.
La base giuridica
L’art. 44, comma 1, lett. d), CCII prevede espressamente il versamento della somma per le spese entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni. È un elemento di rigore introdotto dal Codice rispetto alla disciplina previgente: sotto la legge fallimentare la giurisprudenza aveva escluso che il mancato deposito del fondo nella fase con riserva potesse condurre automaticamente all’inammissibilità della domanda, proprio perché mancava una norma espressa. Oggi la norma c’è, e la natura perentoria del termine è scritta nel testo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: il decreto arriva e la somma richiesta è più alta di quella che avevi stimato, oppure un incasso atteso non arriva. Hai poche strade, e tutte vanno percorse nei primi giorni, non all’ultimo:
- verifica immediatamente se il decreto indica modalità di versamento rateali o frazionate (è raro, ma va controllato);
- attiva subito i soci o i terzi disposti a finanziare la fase iniziale;
- valuta con il legale un’istanza motivata al tribunale, depositata prima della scadenza e non dopo: un’istanza tardiva non salva nulla. Sappi però che la natura perentoria del termine lascia pochissimo margine.
Ricorda che il versamento tardivo, rispetto a un termine perentorio, è di regola inefficace: la Cassazione lo ha affermato più volte con riferimento al fondo spese dell’apertura del concordato (Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2234, che richiama i precedenti n. 8100/2016 e n. 18704/2016).
Check di completamento
- Hai una stima scritta del fondo spese per la fase con riserva, calcolata sul termine che prevedi di ottenere.
- La somma è già disponibile su un conto e sai chi effettua materialmente il versamento.
- Hai segnato in agenda la data di comunicazione del decreto come “giorno zero” e la scadenza dei dieci giorni (o del termine inferiore assegnato), senza contare sulla sospensione feriale.
Mossa 4 — Pianifica i costi tecnici del piano e mettili al riparo con la prededuzione
Obiettivo della mossa: preventivare le voci tecniche indispensabili per depositare una domanda ammissibile — attestazione del professionista indipendente, stime e perizie, piano economico-finanziario — e sapere quali di questi crediti godranno della prededuzione e in che misura.
Quando va fatta
Durante il termine concesso con la riserva, oppure, se depositi una domanda piena, nelle settimane che precedono il deposito. Il calendario è stretto: tra trenta e sessanta giorni (più l’eventuale proroga) per costruire un piano che il tribunale e il commissario giudiziale esamineranno con attenzione.
Come si esegue
Una domanda di concordato preventivo si regge su tre pilastri documentali: la proposta ai creditori, il piano che la rende realizzabile e la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (art. 87 CCII). Ognuno di questi pilastri ha un costo che non è “di giustizia” in senso stretto, ma che devi mettere a budget perché senza di esso la domanda è inammissibile.
- L’attestatore indipendente. È un professionista in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice, scelto dal debitore, che non può avere legami con l’impresa né con chi la assiste. Il suo compenso non è fissato da tariffe di legge: si concorda con il professionista e va previsto nel budget come voce autonoma. Il punto da presidiare non è l’importo, ma i tempi: un’attestazione seria richiede verifiche sui dati contabili, e non si improvvisa nell’ultima settimana.
- Le stime dei beni. Se il piano prevede la cessione di immobili, aziende o rami d’azienda, servono perizie di stima affidabili. Anche qui il costo dipende dal professionista e dalla complessità dei beni.
- Il piano economico-finanziario. Va costruito sui dati contabili reali, con proiezioni di flussi di cassa per tutta la durata del piano. È il documento su cui si concentrano i controlli del tribunale.
- La documentazione di corredo. Elenco dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni, valore dei beni, relazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
La prededuzione: perché conta nel calcolo dei costi. I crediti dei professionisti che lavorano alla domanda non sono “costi a fondo perduto” per i creditori: il Codice riconosce la prededuzione dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo e del deposito della proposta e del piano, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47 CCII (art. 6, comma 1, lett. c), CCII). Questo significa due cose operative:
- se la procedura non viene aperta (domanda inammissibile, rinuncia prima dell’apertura), quella prededuzione non scatta;
- anche quando scatta, il 25% del credito professionale resta in chirografo.
Per questo il budget della procedura va costruito distinguendo tra le spese che dovrai anticipare comunque (i fondi spese ordinati dal tribunale) e i crediti professionali che, in caso di apertura, saranno soddisfatti in prededuzione nei limiti di legge.
Questo è il punto in cui un’impostazione giuridica e contabile integrata fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso piano, perché i numeri e le norme devono reggere insieme davanti al tribunale.
Il cronoprogramma dei costi tecnici
Per evitare che i costi tecnici si concentrino tutti nell’ultima settimana del termine, dividi il periodo concesso dal tribunale in tre fasi e associa a ciascuna i deliverable da ottenere:
- prima fase (primo terzo del termine): chiusura della situazione contabile aggiornata, elenco definitivo dei creditori, incarichi per le stime dei beni;
- seconda fase (secondo terzo): bozza del piano economico-finanziario, prime verifiche dell’attestatore sui dati, scelta definitiva tra continuità e liquidazione;
- terza fase (ultimo terzo): versione finale del piano e della proposta, relazione di attestazione, controllo incrociato tra piano e attestazione, deposito.
Se alla fine della seconda fase l’attestatore non ha ancora potuto verificare i dati principali, è il segnale che il termine non basterà: valuta subito la proroga (se ne ricorrono i presupposti) invece di scoprirlo alla vigilia della scadenza. Questo cronoprogramma ha anche un effetto economico diretto: riduce il rischio di dover ripetere stime e verifiche su dati che cambiano in corsa.
La base giuridica
L’art. 87 CCII individua il contenuto del piano e richiede la relazione del professionista indipendente; l’art. 6, comma 1, lett. c), CCII disciplina la prededuzione dei crediti professionali per la domanda di concordato. Il testo dell’art. 6 è stato interessato anche da interventi successivi al correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024): verifica sempre la versione vigente al momento del deposito.
La giurisprudenza è rigorosa su questo terreno. La Cassazione ha negato la prededuzione a professionisti che avevano assistito una società nella predisposizione di una domanda di concordato mai aperta, ribadendo che, nel successivo fallimento, il credito può essere prededucibile solo se la prestazione è risultata funzionale agli interessi della massa dei creditori (Cass. civ., ord. 9 luglio 2024, n. 18714). Ha inoltre escluso il diritto al compenso del professionista quando il naufragio del concordato era imputabile a un suo grave inadempimento nella redazione del piano (Cass. civ., n. 12557/2024), e lo ha negato anche quando la condotta del consulente nella fase preconcorsuale aveva violato i doveri di diligenza e alterato la parità di trattamento dei creditori (Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2025, n. 19174).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: l’attestatore, nel corso delle verifiche, segnala che alcuni dati contabili non sono attendibili e chiede tempo o correzioni. Non forzare i tempi chiedendo un’attestazione “condizionata” o generica: un’attestazione debole espone la domanda al rigetto e il compenso dei professionisti al rischio di contestazione. Usa piuttosto la proroga del termine della riserva, se ne ricorrono i presupposti (giustificati motivi e assenza di istanze di liquidazione giudiziale), e chiedila prima della scadenza.
Check di completamento
- Hai individuato l’attestatore indipendente, verificato i suoi requisiti di indipendenza e concordato un cronoprogramma compatibile con il termine assegnato dal tribunale.
- Hai un elenco delle perizie necessarie con le date di consegna.
- Il tuo budget distingue chiaramente: (a) spese da anticipare al tribunale; (b) crediti professionali potenzialmente prededucibili nei limiti del 75%; (c) quota che resterà in chirografo.
Mossa 5 — All’apertura della procedura, versa il fondo tra il 20% e il 50% delle spese presunte entro quindici giorni
Obiettivo della mossa: superare il passaggio economicamente più delicato dell’intera procedura, cioè il deposito della somma ordinata dal tribunale con il decreto di apertura, senza il quale la procedura non prosegue.
Quando va fatta
Nel termine fissato dal tribunale con il decreto di apertura, che per legge non può superare quindici giorni. È un termine perentorio. E, come per tutti i termini processuali del Codice, devi ragionare come se la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non ti proteggesse, salvo diversa previsione espressa.
Come si esegue
Quando il tribunale, verificata la ritualità della proposta e la correttezza dei criteri di formazione delle classi, dichiara aperta la procedura con decreto (art. 47 CCII), oltre a nominare il giudice delegato, confermare o nominare il commissario giudiziale e fissare le date per il voto dei creditori, fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale devi depositare una somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, oppure la diversa minor somma, comunque non inferiore al 20% di tali spese, determinata dal tribunale. Questa somma è ulteriore rispetto a quella eventualmente versata nella fase con riserva.
Ecco i passaggi:
- Leggi il decreto con attenzione al dispositivo economico. Troverai due numeri: la stima delle spese presunte per l’intera procedura e la somma da versare, espressa come percentuale o come importo. Annotali entrambi.
- Confronta la somma con il tuo budget. Se avevi stimato correttamente le spese (mosse 2-4), il versamento non ti coglie impreparato. Se la stima del tribunale è molto più alta della tua, capisci perché: di solito dipende da un passivo elevato (che incide sul compenso del commissario giudiziale), dalla previsione di un liquidatore giudiziale o da attività di stima e vendita complesse.
- Prepara il versamento secondo le modalità indicate nel decreto, tipicamente su un conto intestato alla procedura presso l’istituto designato.
- Deposita la prova del versamento in cancelleria entro il termine, senza attendere l’ultimo giorno: un disguido telematico nell’ultimo giorno non è una giustificazione utile.
- Consegna al commissario giudiziale la documentazione che il decreto ti ordina di mettere a sua disposizione: il commissario è l’organo che vigila sulla procedura e che, in caso di mancato versamento, ne riferisce al tribunale.
Dove finisce la somma che versi
È utile sapere che cosa succede ai soldi una volta versati, perché cambia il modo in cui li metti a budget. La somma confluisce nella disponibilità della procedura ed è destinata al pagamento delle spese che la procedura stessa genera: in primo luogo il compenso del commissario giudiziale, poi le spese di pubblicità, comunicazione e gestione. Non è un’imposta e non è una cauzione restituibile a richiesta: è un’anticipazione. Se il concordato viene omologato e il piano prevede la copertura integrale delle spese prededucibili, ciò che hai anticipato si inserisce nel quadro complessivo della procedura secondo quanto stabilito dal piano e dai provvedimenti del tribunale.
Due conseguenze pratiche per il tuo budget:
- non sottrarre la somma versata dalle risorse del piano due volte: se il piano prevede il pagamento delle spese di procedura, verifica con il consulente che l’anticipazione sia contabilizzata come copertura di quelle spese e non come un costo aggiuntivo;
- tieni traccia separata di ogni versamento (riserva e apertura), con data, importo e soggetto che ha versato: ti servirà nei rendiconti e, se i soci hanno anticipato le somme, per definire la loro posizione.
La base giuridica
L’art. 47, comma 1, lett. d), CCII disciplina il deposito della somma; la disposizione riprende, con alcuni adattamenti, l’art. 163 della legge fallimentare. La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 3 del 1969, aveva ritenuto legittimo l’onere di anticipare le spese di procedura a carico del debitore che chiede il concordato, considerando che le spese gravano su chi promuove la procedura e che, data l’insolvenza, il loro recupero alla fine non sarebbe garantito.
Sulla natura del termine la giurisprudenza è costante: il termine per il deposito della somma necessaria alla procedura è perentorio, perché la prosecuzione richiede che il commissario disponga effettivamente del fondo; un deposito tardivo è inefficace e il mancato versamento comporta la rimozione dell’ammissione (Cass. civ., sez. I, 23 settembre 2016, n. 18704; Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2234). Nel caso deciso dalla sentenza del 2016 il tribunale aveva fissato una somma pari alla metà delle spese presunte e, a fronte del mancato versamento nei quindici giorni, aveva revocato l’ammissione e dichiarato il fallimento: un esito che il Codice della crisi ripropone oggi con la revoca e l’apertura della liquidazione giudiziale.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: la somma è disponibile, ma vincolata (per esempio su un conto con fidi revocati, oppure in attesa dello sblocco di un pagamento). In questa situazione:
- muoviti nei primi giorni, non negli ultimi: verifica con la banca i tempi reali di disponibilità;
- valuta un finanziamento dei soci o di terzi con destinazione specifica al fondo spese, documentato;
- non contare sulla tolleranza del tribunale: la perentorietà del termine, ribadita dalla giurisprudenza, rende inefficace anche un versamento con pochi giorni di ritardo.
Se il mancato versamento si è già verificato, passa direttamente agli scenari di deviazione: il commissario ne riferisce al tribunale e si apre il procedimento di revoca previsto dall’art. 106 CCII, che può sfociare nell’apertura della liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti.
Check di completamento
- Hai depositato la prova del versamento entro il termine, con data certa.
- Hai consegnato al commissario giudiziale tutta la documentazione richiesta dal decreto.
- Hai aggiornato il budget sottraendo la somma versata e ricalcolando la liquidità residua per l’esecuzione del piano.
Mossa 6 — Metti a budget i costi interni della procedura: commissario, liquidatore, pubblicità e voto
Obiettivo della mossa: avere una previsione realistica delle spese che matureranno durante la procedura e che saranno pagate in prededuzione, in modo che il piano le copra integralmente senza erodere ciò che hai promesso ai creditori.
Quando va fatta
Insieme alla costruzione del piano (mossa 4) e, di nuovo, subito dopo il decreto di apertura (mossa 5), quando conosci la stima del tribunale sulle spese presunte.
Come si esegue
Le spese di procedura sono pagate prima dei creditori concorsuali: il piano deve prevederle esplicitamente. Le voci principali sono queste.
- Il compenso del commissario giudiziale. Non è una variabile libera: viene liquidato dal tribunale secondo i parametri fissati per gli organi delle procedure concorsuali (D.M. 25 gennaio 2012, n. 30), che fanno riferimento all’attivo e al passivo della procedura, con un margine di valutazione del giudice in relazione all’opera prestata. Nel piano va stimato con un calcolo sui parametri, non “a forfait”. Quando il commissario è già stato nominato nella fase con riserva, il suo lavoro copre sia la fase prenotativa sia quella successiva all’apertura.
- Il compenso del liquidatore giudiziale, se il concordato prevede la cessione dei beni e il tribunale nomina un liquidatore per l’esecuzione. È anch’esso liquidato secondo parametri e va in prededuzione.
- Le spese di stima e vendita dei beni nella fase esecutiva: pubblicità delle vendite, eventuali perizie aggiornative, oneri delle procedure competitive.
- Le spese di comunicazione e voto. Il commissario comunica ai creditori la proposta e la data di voto; le operazioni avvengono in larga parte con modalità telematiche, ma generano comunque costi organizzativi.
- Le spese di pubblicità legale degli atti della procedura nel registro delle imprese.
- Il costo “di tenuta” dell’impresa in caso di concordato in continuità: non è una spesa di procedura in senso stretto, ma il piano deve dimostrare che l’impresa genera la liquidità necessaria a pagare i costi correnti e, insieme, quelli della procedura.
Il principio da tenere a mente: il fondo che versi al tribunale non misura quanto costerà la procedura. Misura solo la parte che devi anticipare. Il resto dei costi deve trovare copertura nel piano.
Come leggere la stima delle spese presunte
Il decreto di apertura contiene una stima delle spese presumibilmente necessarie per l’intera procedura. Non trattarla come un numero da subire: analizzala. In genere la stima riflette tre componenti: il compenso prevedibile del commissario giudiziale, calcolato sui parametri in base all’attivo e al passivo dichiarati; le spese prevedibili di liquidazione, se il concordato prevede cessioni di beni; le spese generali della procedura (pubblicità, comunicazioni, eventuali ausiliari).
Esegui questi controlli entro pochi giorni dalla comunicazione del decreto:
- confronta il passivo usato dal tribunale con quello del tuo piano: se il tribunale ha preso a riferimento un dato più alto (per esempio includendo crediti contestati), la stima del compenso del commissario cresce di conseguenza;
- verifica se la stima comprende un liquidatore giudiziale: nel concordato in continuità, se non sono previste cessioni significative, questa voce può non esserci;
- aggiorna il piano: le spese prededucibili indicate dal tribunale devono trovare copertura integrale nei flussi del piano, altrimenti il commissario lo segnalerà nella sua relazione ai creditori.
Se ritieni che la stima si fondi su un dato errato, rappresentalo con un’istanza motivata e documentata, senza però sospendere il versamento: il termine di quindici giorni corre comunque, e il rischio di attendere una risposta è sproporzionato rispetto al vantaggio.
La base giuridica
I crediti sorti per la procedura e i compensi degli organi sono prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII. La liquidazione dei compensi degli organi segue i parametri regolamentari del D.M. 30/2012, applicato anche alle procedure regolate dal Codice in attesa di un’eventuale nuova disciplina. Il contenuto del piano, inclusa l’indicazione delle spese e della loro copertura, è disciplinato dall’art. 87 CCII.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: in corso di procedura il commissario rileva che le spese stimate nel piano sono insufficienti (ad esempio per una vendita più complessa del previsto). Le conseguenze dipendono dal momento: prima del voto puoi modificare la proposta entro i termini di legge; dopo l’omologazione, il problema si sposta sull’esecuzione e, nei casi gravi, sulla risoluzione del concordato. Per questo una stima prudente fin dall’inizio è la migliore assicurazione.
Ricorda anche che le modifiche alla proposta devono rispettare i termini previsti: la Cassazione ha confermato che una modifica tardiva non produce effetti e che la richiesta di un termine per presentare un nuovo piano va formulata tempestivamente e nella sede corretta (Cass. civ., ord. n. 34828/2024, pronunciata su una procedura ancora regolata dalla legge fallimentare).
Check di completamento
- Il piano contiene una tabella delle spese di procedura con il calcolo del compenso del commissario giudiziale sui parametri del D.M. 30/2012.
- Se il concordato è liquidatorio, hai stimato il compenso del liquidatore e le spese di vendita.
- Il piano dimostra la copertura di tutte le spese prededucibili prima del pagamento dei creditori concorsuali.
Mossa 7 — Verifica il costo “vero” della proposta: soglie minime, apporto esterno e convenienza
Obiettivo della mossa: capire quanto deve “costare” la tua proposta ai creditori per essere ammissibile, perché il costo più rilevante di un concordato non sono le spese di procedura, ma ciò che devi garantire ai creditori.
Quando va fatta
Durante la costruzione del piano, prima di depositarlo. Se la verifica dà esito negativo, devi tornare alla mossa 1 e riconsiderare lo strumento.
Come si esegue
La risposta dipende dal tipo di concordato.
Concordato liquidatorio. Il Codice richiede che la proposta preveda un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e che assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari, e dei privilegiati degradati per incapienza, in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo (art. 84, comma 4, CCII). Sono due condizioni da verificare con numeri precisi:
- Calcola l’attivo disponibile alla data della domanda, sulla base delle stime.
- Calcola il 10% di quell’attivo: è l’apporto esterno minimo che soci, terzi o finanziatori devono mettere a disposizione.
- Calcola il monte dei crediti chirografari (inclusi i privilegiati degradati) e il 20% di quel monte.
- Verifica che, dedotte le spese di procedura prededucibili e il pagamento dei privilegiati capienti, resti almeno quel 20%.
La Cassazione ha ribadito, con riferimento alla soglia minima del concordato liquidatorio prevista dalla legge fallimentare, che la percentuale minima ai chirografari è un requisito inderogabile di ammissibilità e non una semplice indicazione (Cass. civ., ord. n. 21336/2024). Il Codice ha mantenuto una soglia minima del 20% per il liquidatorio, aggiungendo il requisito dell’apporto esterno.
Concordato in continuità aziendale. Non c’è una soglia percentuale minima fissa per i chirografari, ma la proposta deve rispettare le regole di distribuzione del valore e di trattamento dei creditori previste dal Codice, e il piano deve essere idoneo a impedire o superare l’insolvenza e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa. Qui il “costo” della proposta si misura sulla capacità dei flussi futuri di sostenere i pagamenti promessi, oltre alle spese di procedura e ai costi correnti.
La convenienza per i creditori. In entrambi i casi, la proposta deve offrire ai creditori almeno quanto riceverebbero dalla liquidazione giudiziale. È il cosiddetto test di convenienza: se il tuo concordato offre meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione, i creditori dissenzienti possono contestarlo e il tribunale può negare l’omologazione.
Le classi e il loro peso economico
Un ultimo elemento incide sul costo della proposta: la suddivisione dei creditori in classi. Nel concordato in continuità la formazione delle classi è, in linea generale, obbligatoria; nel liquidatorio dipende dalla struttura della proposta. Le classi servono a raggruppare creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei e a offrire a ciascun gruppo un trattamento coerente. Il tribunale, all’apertura, verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi (art. 47 CCII): una classificazione sbagliata può rendere necessaria una correzione, con tempi e costi aggiuntivi, oppure compromettere l’ammissibilità.
Sul piano del budget, la scelta delle classi incide su quanto devi offrire a ciascun gruppo per raggiungere le maggioranze. Per esempio, una classe di fornitori strategici, indispensabili per la continuità, può richiedere un trattamento migliore rispetto ai creditori finanziari; ma ogni trattamento differenziato va giustificato e deve rispettare le regole di distribuzione del valore previste dal Codice. Il costo della proposta, in altre parole, non è un’unica percentuale: è la somma dei trattamenti che offri a ciascuna classe, al netto delle spese di procedura.
La base giuridica
L’art. 84 CCII definisce le finalità e le tipologie del concordato preventivo (continuità e liquidazione), con le soglie e l’apporto esterno richiesti per il liquidatorio al comma 4. L’art. 87 regola il contenuto del piano, gli artt. 109 e seguenti le maggioranze e il voto, l’art. 112 il giudizio di omologazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: i numeri del liquidatorio non tornano, perché l’apporto esterno disponibile non raggiunge il 10% dell’attivo o il residuo per i chirografari resta sotto il 20%. Hai tre opzioni da valutare con il consulente:
- aumentare l’apporto esterno (nuove risorse dei soci o di terzi);
- ripensare il piano in chiave di continuità, se esiste un nucleo di attività che può generare valore;
- cambiare strumento, valutando composizione negoziata e, in caso di esito negativo, il concordato semplificato, oppure gli accordi di ristrutturazione.
Non depositare una domanda che sai non rispettare le soglie: l’inammissibilità ti costa tutto quanto hai speso fino a quel momento, e può aprire la strada alla liquidazione giudiziale.
Check di completamento
- Per il liquidatorio: hai un prospetto che dimostra l’apporto esterno pari almeno al 10% dell’attivo e il 20% ai chirografari, al netto delle spese prededucibili.
- Per la continuità: hai un piano di flussi di cassa che copre spese di procedura, costi correnti e pagamenti promessi.
- Hai un confronto scritto con lo scenario della liquidazione giudiziale (test di convenienza).
Mossa 8 — Proteggi il budget fino all’omologazione e oltre
Obiettivo della mossa: evitare che un imprevisto nella fase di voto, di omologazione o di esecuzione faccia saltare la procedura e renda inutili le spese già sostenute.
Quando va fatta
Dal decreto di apertura fino alla chiusura della procedura e per tutta la fase di esecuzione del piano omologato.
Come si esegue
- Rispetta gli obblighi informativi. La trasparenza verso il commissario e il tribunale non è un adempimento formale: omissioni rilevanti possono portare alla revoca. La Cassazione ha ritenuto che tacere informazioni cruciali, come un contenzioso sulla proprietà di un bene strategico, violi gli obblighi informativi già dal deposito della domanda con riserva.
- Non compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione. Dopo il deposito della domanda, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale; compierli senza autorizzazione espone alla revoca e rende inefficaci gli atti verso i creditori.
- Monitora la cassa rispetto al piano. Se gli scostamenti superano le previsioni, valuta con il consulente un’eventuale modifica della proposta nei termini di legge.
- Prepara la fase di omologazione. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi e, in caso di opposizioni, la convenienza. Il giudizio di omologazione è anche il momento in cui il tribunale ricontrolla la persistenza delle condizioni di ammissibilità: la giurisprudenza ha chiarito che un fatto rilevante ai fini della revoca può essere fatto valere anche in sede di omologazione (Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2234).
- Pianifica le eventuali impugnazioni. Contro il decreto che dichiara inammissibile la proposta, l’art. 47 CCII prevede il reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione; contro la sentenza che decide sull’omologazione sono previsti i rimedi del Codice. Ogni grado di giudizio comporta nuovi costi di giustizia, che vanno messi a budget come riserva.
Il budget delle impugnazioni: perché va previsto fin dall’inizio
Molti piani economici della procedura si fermano all’omologazione. È un errore di prospettiva. Un decreto di inammissibilità, una revoca o un diniego di omologazione aprono una fase contenziosa con termini brevi e costi propri: il contributo unificato del grado di impugnazione, le spese di notifica e, in caso di soccombenza, la possibile condanna alle spese in favore dei creditori che si sono costituiti. L’ordinanza della Cassazione sulla domanda con riserva depositata in ritardo (n. 16199/2026) si è chiusa, tra l’altro, con la condanna del debitore al pagamento delle spese in favore dei creditori: è un costo che non compare in nessun preventivo iniziale, ma che pesa.
Per questo, nel budget complessivo, inserisci fin dall’inizio una riserva per il contenzioso, distinta dai fondi di procedura, e valuta ogni impugnazione su una domanda precisa: il beneficio atteso (riapertura della procedura, protezione del patrimonio, tempo per un nuovo strumento) giustifica il costo e il rischio della soccombenza? Avere la stessa linea difensiva dal primo grado fino alla Cassazione evita di dover ricostruire il caso da capo a ogni passaggio.
La base giuridica
L’art. 46 CCII disciplina gli effetti della domanda sugli atti del debitore; l’art. 106 la revoca per atti di frode e per altre condotte rilevanti; gli artt. 112 e seguenti il giudizio di omologazione; l’art. 47 il reclamo contro l’inammissibilità.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: un creditore si oppone all’omologazione contestando la convenienza. In questo caso il tribunale può disporre accertamenti, e i costi si spostano sul piano processuale. Avere preparato in anticipo il confronto con lo scenario liquidatorio (mossa 7) è ciò che ti consente di difendere la proposta con numeri già verificati.
Check di completamento
- Hai un calendario degli obblighi informativi e delle scadenze processuali fino all’omologazione.
- Hai una riserva di budget per eventuali reclami e impugnazioni.
- Hai individuato in anticipo gli atti di straordinaria amministrazione che richiederanno autorizzazione.
Il piano alla prova dei numeri: quattro simulazioni operative
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia per mostrare come la tempestività e la correttezza delle stime cambino l’esito. Non rappresentano casi reali. Tutti gli importi riguardano esclusivamente costi di giustizia e depositi previsti dalla legge o ordinati dal tribunale; i compensi dei professionisti non sono quantificati.
Simulazione 1 — Domanda con riserva, fondo pronto contro fondo improvvisato
Situazione di partenza. Una società di distribuzione con passivo di 1.847.300 € deposita domanda con riserva il 3 marzo. Il decreto del tribunale, comunicato il 9 marzo, concede 60 giorni per il deposito del piano e ordina il versamento di 9.850 € per le spese della fase con riserva, entro un termine perentorio di 7 giorni (quindi entro il 16 marzo).
Esito A — chi ha eseguito la mossa 3. La società ha accantonato 11.000 € prima del deposito. Versa i 9.850 € il 12 marzo, deposita la prova il 13 marzo. Il termine per il piano decorre regolarmente e le misure protettive restano in vita. Costi di accesso fino a qui: 98 € di contributo unificato + 27 € di anticipazione forfettaria + 9.850 € di fondo = 9.975 €.
Esito B — chi ha saltato la mossa 3. La società contava sull’incasso di una fattura di 14.200 €, che arriva il 18 marzo. Il versamento avviene il 19 marzo, tre giorni dopo la scadenza. Con un termine perentorio, il versamento tardivo non sana l’inadempimento: la società si trova esposta alla perdita degli effetti della riserva proprio mentre un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale. I 125 € di costi di accesso sono stati spesi senza alcun beneficio, e il lavoro preparatorio sul piano rischia di andare perso.
Simulazione 2 — Apertura della procedura: 50% o 20%?
Situazione di partenza. Il tribunale apre il concordato di una società manifatturiera e stima in 74.600 € le spese presumibilmente necessarie per l’intera procedura. Il decreto è comunicato il 4 giugno con un termine di 15 giorni.
Calcolo. Il 50% delle spese presunte è 37.300 €. La soglia minima del 20% è 14.920 €. Se il debitore ha rappresentato nel ricorso, con dati documentati, la propria situazione di liquidità e la tempistica degli incassi previsti dal piano, il tribunale può determinare una somma inferiore al 50%, ma mai sotto i 14.920 €.
Esito A. Il debitore aveva previsto nel budget lo scenario del 50%. Il tribunale fissa 22.380 € (30%). Il versamento avviene il 12 giugno, con largo anticipo sulla scadenza del 19 giugno. La liquidità residua resta sufficiente per la gestione corrente.
Esito B. Il debitore aveva previsto solo il minimo del 20% e, quando il tribunale fissa il 30%, gli mancano 7.460 €. Recupera la differenza con un finanziamento dei soci solo il 21 giugno: il termine perentorio è già scaduto il 19 giugno. Il commissario riferisce al tribunale e si apre il procedimento di revoca.
Simulazione 3 — Il concordato liquidatorio e le sue soglie
Situazione di partenza. Una società immobiliare in liquidazione ha un attivo stimato di 612.450 € alla data della domanda, crediti privilegiati capienti per 183.700 €, crediti chirografari (inclusi i privilegiati degradati) per 1.120.400 €, spese di procedura prededucibili stimate in 68.900 €.
Calcolo dell’apporto esterno minimo. 10% di 612.450 € = 61.245 €.
Calcolo della soglia ai chirografari. 20% di 1.120.400 € = 224.080 €.
Verifica. Attivo (612.450 €) + apporto esterno minimo (61.245 €) = 673.695 €. Meno spese prededucibili (68.900 €) = 604.795 €. Meno privilegiati capienti (183.700 €) = 421.095 € disponibili per i chirografari. Il 37,6% circa dei chirografari: soglia del 20% rispettata. In questa ipotesi la proposta supera il controllo numerico di ammissibilità.
Variante negativa. Se le stime dell’attivo vengono riviste dall’attestatore a 398.200 € e le spese prededucibili crescono a 81.300 € per vendite più complesse: 398.200 + 39.820 (nuovo 10%) − 81.300 − 183.700 = 173.020 €, pari al 15,4% circa dei chirografari. Sotto il 20%: la proposta non è ammissibile senza un apporto esterno maggiore (servirebbero almeno 51.060 € in più) o senza un ripensamento dello strumento.
Simulazione 4 — La prededuzione che c’è e quella che non c’è
Situazione di partenza. Due società identiche preparano una domanda di concordato, con lo stesso lavoro dei professionisti.
Società A. Il tribunale apre la procedura ai sensi dell’art. 47 CCII. I crediti professionali sorti in funzione della domanda godono della prededuzione nel limite del 75% del credito accertato; il restante 25% concorre come chirografo. Nel piano, quella quota prededucibile va inserita tra le spese da pagare prima dei creditori concorsuali.
Società B. La domanda è dichiarata inammissibile prima dell’apertura (ad esempio per un piano depositato oltre il termine perentorio). La condizione dell’apertura ex art. 47 non si realizza: la prededuzione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), non scatta. Nella successiva liquidazione giudiziale, i professionisti devono dimostrare, secondo i principi richiamati dalla Cassazione, la funzionalità della prestazione agli interessi della massa; se non ci riescono, concorrono come creditori ordinari.
Lezione operativa. Il rispetto dei termini non protegge solo l’impresa: incide anche sulla tenuta economica dell’intero progetto concordatario.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. Il costo di un concordato preventivo si costruisce a strati, e ogni strato ha il suo momento.
Il primo strato è quello dei costi di giustizia per l’accesso: contributo unificato e anticipazione forfettaria, modesti nell’importo ma da pagare al deposito. Il secondo strato, solo se usi la domanda con riserva, è il fondo spese della fase prenotativa, da versare entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni. Il terzo strato sono i costi tecnici del piano — attestazione, stime, piano economico-finanziario — che non sono costi di giustizia ma condizionano l’ammissibilità, e i cui crediti godono della prededuzione nel limite del 75% solo se la procedura viene aperta. Il quarto strato è il fondo dell’apertura, tra il 20% e il 50% delle spese presunte, da versare entro quindici giorni. Il quinto strato sono le spese interne della procedura (commissario, liquidatore, vendite, pubblicità), che il piano deve coprire in prededuzione. Il sesto, e più pesante, è il costo della proposta: le soglie e l’apporto esterno nel liquidatorio, la sostenibilità dei flussi nella continuità, la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
Ogni strato che salti non scompare: si ripresenta più avanti, con un termine più stretto e meno alternative.
Tieni questa pagina accanto al calendario: ogni riga della tabella che segue corrisponde a una scadenza da annotare, a una somma da accantonare e a un rischio concreto da evitare, dal primo deposito fino all’omologazione.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Scelta dello strumento | Accertare che il concordato preventivo sia lo strumento corretto | Prima di tutto; in giorni se pendono istanze di liquidazione | Domanda inammissibile, costi persi |
| 2. Costi fissi di accesso | Contributo unificato e anticipazione forfettaria | Al deposito del ricorso | Deposito irregolare, integrazioni e sanzioni |
| 3. Fondo della riserva | Versare la somma per la fase prenotativa | Perentorio, max 10 giorni dal decreto (art. 44 CCII) | Perdita degli effetti della riserva |
| 4. Costi tecnici e prededuzione | Attestazione, stime, piano; prededuzione al 75% | Entro il termine concesso con la riserva | Piano debole, prededuzione negata |
| 5. Fondo dell’apertura | Versare tra il 20% e il 50% delle spese presunte | Perentorio, max 15 giorni dal decreto (art. 47 CCII) | Revoca e possibile liquidazione giudiziale |
| 6. Spese interne | Coprire commissario, liquidatore, vendite | Nel piano e all’apertura | Piano non fattibile, risoluzione |
| 7. Costo della proposta | Soglie del liquidatorio, sostenibilità della continuità | Prima del deposito del piano | Inammissibilità o diniego di omologazione |
| 8. Protezione del budget | Obblighi informativi, autorizzazioni, impugnazioni | Fino alla chiusura | Revoca, opposizioni non gestite |
Gli scenari di deviazione: tre imprevisti e il piano B per ciascuno
Deviazione 1 — Il creditore accelera: istanza di liquidazione giudiziale mentre prepari la domanda
Sei ancora alla mossa 2 o 3 e un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Da questo momento il tempo diventa la risorsa più cara.
Piano B.
- Deposita la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi nel procedimento unitario già pendente, senza attendere di avere il piano completo: la domanda con riserva è nata proprio per questo.
- Considera che, con istanze di liquidazione pendenti, la proroga del termine della riserva non è concedibile. Il termine che ottieni (tra trenta e sessanta giorni) è quello su cui devi costruire tutto.
- Accantona il fondo spese prima del deposito. I tribunali, in presenza di istanze dei creditori, tendono ad assegnare termini brevi per il versamento.
- Rispetta il termine per il deposito del piano. La Cassazione ha confermato l’inammissibilità di un concordato con riserva il cui piano era stato depositato con sei giorni di ritardo, in presenza di istanze di liquidazione giudiziale, escludendo proroghe e rimessione in termini per semplici difficoltà organizzative (Cass. civ., sez. I, ord. n. 16199/2026).
Il calendario d’emergenza. Se l’istanza di liquidazione giudiziale ti è già stata notificata, ragiona in giorni, non in settimane. Nel primo giorno verifica la data dell’udienza fissata dal tribunale sul ricorso del creditore e individua la liquidità immediatamente disponibile. Entro i primi tre giorni raccogli i documenti minimi per la domanda con riserva (bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco dei creditori con i rispettivi crediti) e accantona la somma che prevedi ti verrà ordinata per la fase prenotativa. Entro la prima settimana deposita la domanda, chiedendo espressamente le misure protettive se ti servono. Da quel momento, il conto alla rovescia riparte dal decreto del tribunale: dieci giorni al massimo per il fondo, tra trenta e sessanta giorni per il piano, senza possibilità di proroga finché pendono istanze dei creditori.
Il rischio di non fare nulla. L’alternativa all’esecuzione di questo calendario non è risparmiare le spese del concordato: è l’apertura della liquidazione giudiziale, con la perdita del controllo dell’impresa e la nomina di un curatore i cui compensi, anch’essi prededucibili, gravano sul patrimonio destinato ai creditori. In termini puramente economici, un concordato preparato in fretta ma con i fondi pronti può costare meno di una liquidazione subita.
Deviazione 2 — Il termine è scaduto: fondo non versato o versato in ritardo
Hai mancato il versamento della mossa 3 o della mossa 5.
Piano B.
- Verifica subito, con il legale, se il versamento è stato effettuato in ritardo ma prima di qualsiasi provvedimento del tribunale: la giurisprudenza considera il deposito tardivo inefficace, ma le circostanze concrete (per esempio un errore della banca documentato) vanno comunque rappresentate al commissario e al tribunale.
- Se si apre il procedimento di revoca (art. 106 CCII), partecipa attivamente: è la sede in cui puoi rappresentare ogni elemento utile.
- Valuta l’impugnazione del provvedimento che chiude la procedura e apre la liquidazione giudiziale, con i rimedi previsti dal Codice. Ogni reclamo ha termini brevi e un nuovo costo di giustizia.
- Se sei un’impresa minore e la procedura è un concordato minore, tieni presente che la Cassazione ha affermato, nell’interesse della legge, che il mancato deposito del fondo spese ordinato dal giudice non è di per sé causa di inammissibilità o improcedibilità, né comporta la revoca automatica del decreto di apertura, ferma la possibilità per il giudice di valutare quella condotta ai fini della fattibilità del piano (Cass. civ., sez. I, n. 17721/2025). È una regola diversa da quella del concordato preventivo, dove gli artt. 47 e 106 CCII collegano espressamente il mancato versamento alla revoca.
Deviazione 3 — Il documento irreperibile: contabilità incompleta o dati non attestabili
L’attestatore non riesce a verificare alcune poste perché la contabilità è lacunosa o mancano documenti essenziali (contratti, estratti conto storici, inventari).
Piano B.
- Non chiedere all’attestatore una relazione generica: un’attestazione debole espone la domanda al rigetto e i compensi a contestazioni sulla diligenza.
- Ricostruisci i dati con il supporto di commercialisti, richiedendo alle banche gli estratti conto e ai fornitori gli estratti di saldo.
- Se sei nella fase con riserva e non pendono istanze di liquidazione giudiziale, chiedi la proroga del termine con un’istanza motivata, depositata prima della scadenza.
- Rappresenta nel piano, con trasparenza, le poste incerte e il criterio prudenziale adottato. La trasparenza è un obbligo: omettere informazioni rilevanti fin dalla domanda con riserva può portare alla revoca.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la mossa 5 prima della mossa 4, cioè preparare il fondo dell’apertura prima di aver completato il piano? Sì, ed è anzi consigliabile accantonare risorse per il fondo dell’apertura il prima possibile. Ma la misura esatta la conosci solo dal decreto del tribunale, che arriva dopo il deposito del piano. Accantona prudenzialmente pensando al 50% delle spese presunte che hai stimato alla mossa 6.
Il contributo unificato va pagato di nuovo per l’omologazione? Secondo il chiarimento del Ministero della Giustizia (circolare del 4 febbraio 2021), il procedimento di concordato introdotto dal debitore ha natura unitaria ed è retto da un unico ricorso: non è dovuto un ulteriore contributo per l’omologa e la fase di attuazione. Sono invece autonomi, con il proprio contributo, i giudizi di impugnazione (reclami, ricorsi).
Se il concordato non viene omologato, perdo tutte le somme versate? Le somme versate al tribunale servono a coprire le spese della procedura effettivamente sostenute, in primo luogo il compenso del commissario giudiziale. Non sono una “cauzione” restituibile in caso di esito negativo. Ciò che non viene utilizzato segue le regole della procedura successiva.
Posso versare il fondo spese con soldi dei soci? Sì. La provenienza delle risorse deve essere trasparente e documentata; è opportuno chiarire nel piano la natura dell’apporto (finanziamento, versamento in conto capitale, apporto a fondo perduto), perché incide sulla posizione dei soci nella procedura e, nel liquidatorio, può contribuire all’apporto esterno richiesto dall’art. 84, comma 4, CCII.
Il tribunale può ridurre il fondo sotto il 20%? No. L’art. 47, comma 1, lett. d), CCII consente al tribunale di determinare una somma inferiore al 50% delle spese presunte, ma non inferiore al 20%. La riduzione non è automatica: dipende dalla valutazione del tribunale sulla situazione del debitore e sulle esigenze della procedura.
Il fondo della riserva viene scalato da quello dell’apertura? No, in linea generale. L’art. 47, comma 1, lett. d), CCII qualifica la somma dell’apertura come ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’art. 44. Sono due anticipazioni distinte, ciascuna con il proprio termine perentorio: mettile a budget separatamente.
Se rinuncio alla domanda prima dell’apertura, recupero qualcosa? Le somme versate nella fase con riserva servono a coprire le spese già maturate in quella fase, a partire dall’attività del commissario giudiziale. Inoltre, se la procedura non viene aperta, i crediti dei professionisti per la domanda non godono della prededuzione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), CCII. Una rinuncia va quindi valutata insieme alle alternative concrete, non come un modo per “risparmiare”.
Ad agosto i termini per i versamenti si sospendono? Non contarci. Per i termini processuali del Codice della crisi la regola è l’assenza di sospensione feriale, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Il periodo dal 1° al 31 agosto, che nel processo civile ordinario sospende i termini, qui in linea generale non sposta le scadenze dei versamenti.
Se sono un’impresa minore, posso chiedere comunque il concordato preventivo per avere più tempo? No. Il concordato preventivo è riservato alle imprese sopra soglia. L’impresa minore accede al concordato minore con l’ausilio dell’OCC, che ha una propria disciplina dei costi e del fondo spese. Scegliere lo strumento sbagliato porta all’inammissibilità.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Qui trovi i riferimenti giurisprudenziali usati in questo piano, organizzati per mossa. I principi sono riformulati in parole semplici; per ogni pronuncia è indicata la ragione per cui è rilevante nella gestione dei costi.
A sostegno delle mosse 3 e 5 (i fondi spese e i termini perentori)
- Corte costituzionale, sentenza n. 3 del 1969 (depositata il 24 gennaio 1969). La Corte ha ritenuto legittimo che chi chiede il concordato debba anticipare le spese della procedura, perché sono spese generate da chi la promuove e il loro recupero finale non è garantito. Rilevanza: è la radice costituzionale dell’onere di anticipazione che oggi ritrovi negli artt. 44 e 47 CCII.
- Cass. civ., sez. I, 23 settembre 2016, n. 18704. Il termine assegnato dal tribunale per il deposito della somma necessaria alla procedura è perentorio; il mancato versamento ha condotto alla revoca dell’ammissione e alla dichiarazione di fallimento. Rilevanza: mostra l’esito concreto del mancato deposito del fondo dell’apertura (oggi revoca e liquidazione giudiziale).
- Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2234. Conferma la perentorietà del termine, perché il commissario deve poter disporre del fondo; il versamento tardivo è inefficace. Precisa inoltre che in sede di omologazione il tribunale ricontrolla la persistenza delle condizioni di ammissibilità. Rilevanza: sostiene sia la mossa 5 sia la mossa 8. La pronuncia richiama a sua volta Cass. n. 8100/2016.
- Cass. civ., sez. I, n. 17721/2025. Nel concordato minore il giudice può ordinare un fondo spese, ma il suo mancato versamento non comporta automaticamente inammissibilità, improcedibilità o revoca; può però pesare sulla valutazione di fattibilità del piano. La Corte ha distinto espressamente questo regime da quello del concordato preventivo (artt. 47 e 106 CCII). Rilevanza: fondamentale per chi, alla mossa 1, scopre di essere impresa minore.
A sostegno della mossa 3 e degli scenari di deviazione (il termine della riserva)
- Cass. civ., sez. I, ord. n. 16199/2026. Il deposito del piano oltre il termine perentorio della domanda con riserva, in presenza di istanze di liquidazione giudiziale, rende inammissibile la domanda; non bastano difficoltà organizzative per ottenere proroga o rimessione in termini. Rilevanza: dimostra che il budget dei tempi vale quanto il budget economico.
- Cass. civ., sez. I, ord. 28 febbraio 2024, n. 5279. Pronunciata su una domanda con riserva dichiarata inammissibile e seguita dal fallimento, chiarisce che gli effetti del fallimento consecutivo si retrodatano alla domanda di concordato solo nei casi espressamente previsti; nel caso specifico, un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo dopo la domanda ma prima del fallimento è stato ritenuto opponibile. Rilevanza: mostra un costo indiretto di una riserva fallita, cioè il consolidarsi delle posizioni dei creditori nel periodo intermedio.
A sostegno della mossa 4 (costi tecnici e prededuzione)
- Cass. civ., ord. 9 luglio 2024, n. 18714. Negata la prededuzione ai professionisti che avevano preparato una domanda di concordato mai aperta: nel successivo fallimento il credito è prededucibile solo se la prestazione è stata funzionale agli interessi dei creditori. Rilevanza: conferma che la prededuzione non è automatica e dipende dall’esito della domanda, coerentemente con la condizione dell’apertura ex art. 47 prevista oggi dall’art. 6 CCII.
- Cass. civ., n. 12557/2024. Escluso il compenso del professionista quando l’insuccesso del concordato era dovuto a un suo grave inadempimento nella redazione del piano. Rilevanza: la qualità del piano non è un dettaglio; incide sulla tenuta economica della procedura e sui rapporti con i professionisti.
- Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2025, n. 19174. Escluso il compenso del consulente che, nella fase preconcorsuale, aveva violato i doveri di correttezza e diligenza, incidendo sulla parità di trattamento dei creditori. Rilevanza: la fase che precede il deposito è sotto la lente del giudice anche quanto alla condotta di chi assiste l’impresa.
A sostegno delle mosse 6 e 7 (spese interne e costo della proposta)
- Cass. civ., ord. n. 21336/2024. La percentuale minima ai chirografari nel concordato liquidatorio è un requisito inderogabile di ammissibilità. Rilevanza: sostiene il calcolo delle soglie della mossa 7; il Codice della crisi mantiene la soglia minima del 20% e aggiunge l’apporto esterno pari almeno al 10% dell’attivo (art. 84, comma 4, CCII).
- Cass. civ., ord. n. 34828/2024. Le modifiche alla proposta devono rispettare il termine di legge; la richiesta di un termine per un nuovo piano va formulata tempestivamente e nella sede appropriata. Rilevanza: chi scopre in corso di procedura che le spese sono sottostimate deve intervenire nei tempi giusti.
A sostegno della mossa 2 (costi fissi di accesso)
- Ministero della Giustizia, circolare 4 febbraio 2021 (riscossione del contributo unificato nel concordato preventivo). Non è un provvedimento giurisdizionale, ma è il riferimento amministrativo che chiarisce l’unicità del contributo per la procedura introdotta dal ricorso del debitore, escludendo ulteriori contributi per omologa e attuazione. Rilevanza: evita richieste di pagamento non dovute e consente di impostare correttamente il budget dei costi di giustizia.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo budget di procedura
Il concordato preventivo è uno strumento in cui norme e numeri devono reggere insieme. Per questo lo Studio Monardo affronta ogni domanda di concordato con un lavoro integrato tra avvocati e commercialisti, costruito su strumenti concreti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il concordato preventivo è spesso l’esito, o l’alternativa, di una composizione negoziata, e conoscere dall’interno quel percorso consente di valutare quale strumento offra il miglior rapporto tra costi, tempi e risultati possibili. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC entrano in gioco quando l’impresa è sotto soglia e la strada corretta è il concordato minore.
Ecco cosa facciamo, concretamente:
- Verifichiamo i requisiti soggettivi confrontando gli ultimi tre bilanci con le soglie dell’art. 2 CCII, per stabilire se la tua impresa accede al concordato preventivo o al concordato minore.
- Mettiamo a confronto gli strumenti alternativi — composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato semplificato, concordato minore — valutandone costi di giustizia, tempi e requisiti rispetto alla tua situazione.
- Calcoliamo i costi di giustizia di accesso verificando la tabella del contributo unificato in uso presso il tribunale competente.
- Stimiamo il fondo spese della domanda con riserva in relazione al termine che è realistico ottenere, e costruiamo con te il calendario dei versamenti perentori.
- Simuliamo il fondo dell’apertura nelle due ipotesi limite del 20% e del 50% delle spese presunte, così che il decreto del tribunale non ti trovi scoperto.
- Calcoliamo il compenso presumibile del commissario giudiziale sui parametri del D.M. 30/2012 e lo inseriamo tra le spese prededucibili del piano.
- Verifichiamo le soglie del concordato liquidatorio — apporto esterno pari almeno al 10% dell’attivo e soddisfacimento minimo del 20% ai chirografari — e il test di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
- Costruiamo la tabella delle prededuzioni, distinguendo le spese della procedura dai crediti professionali prededucibili nei limiti del 75% dell’art. 6 CCII.
- Presidiamo gli obblighi informativi e le autorizzazioni agli atti di straordinaria amministrazione, per ridurre il rischio di revoca.
- Gestiamo reclami e impugnazioni contro i provvedimenti di inammissibilità, revoca e diniego di omologazione, con continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: lo stesso difensore e la stessa linea in ogni grado.
Lo staff multidisciplinare dello studio, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di costruire un piano in cui ogni numero ha una base giuridica e ogni scelta giuridica ha una copertura finanziaria. Non possiamo garantire l’esito di una procedura che dipende dal voto dei creditori e dalle valutazioni del tribunale; possiamo impegnarci ad analizzare ogni voce di costo, verificare ogni termine e costruire la strategia più solida per la tua impresa.
Chiusura: il calendario vale quanto il conto in banca
Arrivato a questo punto, hai la mappa completa dei costi di un concordato preventivo: i costi di giustizia per l’accesso, il fondo della riserva, i costi tecnici del piano, il fondo dell’apertura, le spese interne della procedura e il costo sostanziale della proposta ai creditori. Ma la vera lezione è un’altra. Ogni versamento fatto nei termini è una procedura che resta in piedi; ogni versamento rimandato è un’opzione che si chiude, spesso in favore della liquidazione giudiziale.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché il concordato preventivo è, per definizione, uno strumento di regolazione della crisi d’impresa: l’Avv. Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, opera esattamente sul percorso che porta un’impresa dalla negoziazione al concordato; come Gestore della crisi e fiduciario OCC conosce la disciplina parallela del concordato minore; come cassazionista può accompagnare l’impresa nei reclami e nei ricorsi che seguono inammissibilità e revoche. E lo staff di avvocati e commercialisti lavora sugli stessi numeri del tuo piano.
📩 Non aspettare il decreto del tribunale per scoprire quanto ti costerà: scrivici oggi stesso, tutti i contatti dello studio sono riportati in fondo a questa pagina.
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